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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/05/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8188/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
VERBALE UDIENZA DEL 08.05.2025
Oggi, 8 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Bruno, sono comparsi: per , l'avv. Ferlito in sostituzione dell'avv. Bonetti Martina;
Parte_1 per l'avv. Bozzetti in sostituzione dell'avv. Possidente Controparte_1
Giuseppina;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come dai rispettivi atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Simonetta Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Bruno, all'udienza del 08.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al N. 8188/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Bonetti Parte_1 Parte_1
Martina con studio sito in Brescia, Via Gabriele Rosa n. 71 presso cui ha eletto domicilio in forza di giusta procura allegata in atti;
-opponente- contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, dott. rappresentata e difesa dall'avv. Possidente Giuseppina con studio in Controparte_3
Catanzaro, Via Antonio Daniele n. 24 presso la quale ha eletto domicilio in forza di giusta procura in allegata in atti;
-opposto-
OGGETTO: Opposizione a precetto ex. art. 615, comma 1 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, comma I c.p.c., Parte_1
ha proposto opposizione avverso la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo
[...]
n. 02280202400003925000 sussistente sul veicolo Opel Mokka 1.6 CDTI 4X2, targato FV079HX e notificato in data 22.02.2024, in virtù del mancato pagamento delle cartelle di pagamento n.
02220080010118685000; n. 02220110025562601000; n. 02220130010602200000; n.
02220190004914732000; n. 02220190014900407000; n. 02220190016729368000; n.
02220220004713313000.
L'opponente assume che: - sussiste la competenza del G.E. in merito alla presente causa in quanto, ove il contribuente non impugni dinanzi al giudice tributario una cartella di pagamento o un avviso di messa in mora nel termine di sessanta giorni, o se in qualunque modo il debito diventi definitivo, gli sarà comunque riconosciuta la possibilità di impugnare la suddetta pretesa dinanzi al giudice ordinario, purché si verta in ipotesi di eventi che possano determinare l'annullamento del debito, quali a titolo semplificativo la prescrizione, la rottamazione, l'avvenuto pagamento;
- l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità delle iscrizioni a ruolo per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione delle cartelle di pagamento per non aver mai ricevuto la notifica di alcuna cartella di pagamento, di qualsiasi avviso bonario e/o di qualsiasi atto di alcun genere che possa costituire il necessario presupposto del fermo amministrativo e che, in ogni caso, spetta all'Agente della Riscossione assolvere al predetto onere probatorio, provando l'intervenuta notifica della cartella di pagamento attraverso la produzione in giudizio delle relate di notifica congiunte ed in calce all'atto integrale, nonché provando il contenuto della cartella tramite la produzione in giudizio dell'originale degli atti notificati al contribuente ed infine dando prova di aver notificato le cartelle nei luoghi ed ai soggetti indicati dalla legge, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. e 60 del D.P.R. n. 602/1973;
- i crediti indicati nelle cartelle n. 02220080010118685000, n. 02220110025562601000, n.
02220130010602200000 risultano prescritti, in quanto dalle date di presunta notifica delle suddette cartelle (rispettivamente 15.04.2008, 19.04.2012 e 05.07.2014) sono trascorsi più di 5 anni;
inoltre, anche a voler computare il termine ordinario decennale, non è comunque intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione;
- le sanzioni tributarie relative alle cartelle n. 02220080010118685000, n. 02220110025562601000,
n. 02220130010602200000 devono essere dichiarate anch'esse prescritte stante il decorso del termine quinquennale di prescrizione senza che dall'asserita notifica sia stato compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione;
- è decaduta dal potere di riscossione dei predetti tributi in quanto Controparte_4 quest'ultima ha l'obbligo di procedere alla notifica della cartella di pagamento al contribuente iscritto a ruolo nei termini decadenziali di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973: stante la mancata notifica delle cartelle in termini, l' è correlativamente decaduta dal potere Controparte_4
di riscuotere le somme di cui alle cartelle in questione;
- sussistono i presupposti per la sospensione del preavviso impugnato, anche considerato che il veicolo oggetto dello stesso risulta essere l'unico in suo possesso e strumentale allo svolgimento del suo lavoro, non avendo i mezzi economici per poterne acquistare un altro. Si è costituita in giudizio (in seguito più brevemente , Controparte_5 CP_6
con comparsa di costituzione e risposta del 5.01.2025, contestando le ragioni dell'opposizione e deducendo quanto segue:
- l'opposizione proposta è tardiva in quanto proposta oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.: il preavviso di fermo è stato infatti notificato il 22.02.2024 e l'atto di citazione è stato notificato in data 28.06.2024;
- sussiste difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Primo
Grado di Brescia relativamente alle cartelle aventi ad oggetto l'iscrizione a ruolo di Tributi IRPEF,
Addizionali IRPEF ed IVA e Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani;
- che sussiste il difetto di competenza per materia del Tribunale di Brescia in relazione alle cartelle n.
02220110025562601000 e n. 02220220004713313000 contenenti l'iscrizione a ruolo di sanzioni amministrative al Codice della Strada in favore del Giudice di Pace di Brescia secondo quanto previsto dai criteri di competenza di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011;
- che, nel merito, vi è comunque regolarità e relativo perfezionamento della notificazione di tutte le cartelle in contestazione, comprese quelle con compiuta giacenza e notificate al destinatario irreperibile;
- che non sussiste la prescrizione dei relativi crediti in quanto l'opponente ha ricevuto ulteriori atti dopo la notifica delle cartelle, idonei ad interromperne il decorso e che, sul punto, anche il preavviso di fermo impugnato è atto che interrompe la prescrizione;
in ogni caso nel termine prescrizionale deve essere computata la sospensione dei termini causa emergenza pandemica Covid intercorrente dal
07.04.2020 al 31 dicembre 2021 e considerando altresì che, per i carichi affidati entro il 07.03.2020,
i termini nei confronti del debitore in scadenza entro il 31.12.2021 debbono intendersi prorogati al
31.12.2023 ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. 159/2015;
- che è applicabile il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. per i tributi erariali e per gli interessi e le sanzioni, non potendosi applicare in relazione a questi ultimi il termine di decorrenza quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.;
- che non ricorrano i presupposti per la sospensione dell'atto impugnato in quanto in primo luogo il predetto atto non avendo efficacia impositiva, non impone nulla ed in secondo luogo perché difettano i presupposti necessari per la sospensiva in relazione al “fumus boni iuris” ed al “periculum in mora”.
Con ordinanza del 28.03.2025 questo Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
16.01.2025, ha rigettato l'istanza di sospensione del preavviso di fermo, non sussistendo la giurisdizione del Giudice adito in relazione ai crediti tributari ed erariali e rientrando nella competenza del Giudice di pace la cognizione in ordine ai crediti derivanti da manca riscossione di sanzioni per violazione del codice della strada. E' stata fissata udienza in data odierna per la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
***
Ciò posto, si rileva che l'opposizione a precetto è inammissibile.
Sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore Del Giudice tributario in merito alle cartelle n. 02220080010118685000, n. 02220130010602200000 e n. 02220190014900407000, in quanto aventi ad oggetto somme dovute a titolo di omesso versamento IVA e accessori, IRPEF e accessori, Addizionali IRPEF e Tassa Rifiuti Solidi Urbani, trattandosi di crediti di natura tributaria.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha ricostruito il quadro di riferimento sulla base della correlazione tra l'art. 2 del D.lgs. 546/1992, il quale prescrive che “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica” e l'art. 19 del medesimo decreto legislativo il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo invece devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata” (ex multis
Cass. Civ., Sez. Un., ord. 10 febbraio 2023, n. 4227; Cass. Civ., Sez. Un., ord. 14 aprile 2020, n.
7822).
Nella specie, l' non ha promosso alcuna esecuzione forzata, contenendo il fermo Controparte_7
amministrativo un mero avviso e contestuale sollecito ad adempiere al pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Ne consegue che va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice
Tributario in relazione alle cartelle n. 02220080010118685000, n. 02220130010602200000 e n.
02220190014900407000.
Ad analoghe conclusioni si giunge in merito alle cartelle n. 02220190004914732000 e n.
02220190016729368000 per mancato pagamento di tickets sanitari. Infatti la giurisprudenza di legittimità riconosce la natura di tributaria al ticket sanitario e ha sancito la giurisdizione del Giudice tributario per la controversia inerente il mancato assolvimento di tale obbligazione tributaria (Cass. civ., Sez. Un., 9 gennaio 2007, Ord. n. 123).
Si rileva altresì che sussiste il difetto di competenza ratione materiae del Giudice adito in favore del
Giudice di Pace con riferimento alle cartelle n. 02220110025562601000 e n.
02220220004713313000, in quanto contenenti l'iscrizione a ruolo di sanzioni per violazione del
Codice della Strada, la cui competenza è regolata dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. 150/2011.
Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace deve essere attribuita per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art.
7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione” (ex multis Cass. Civ, sez. III, 24 maggio 2023, n. 14328;
Cass. Civ. sez VI, 3 ottobre 2018, n. 24091). La competenza resta impregiudicata anche se l'impugnazione è riferita al preavviso di fermo amministrativo in quanto, pur trattandosi di giudizio di accertamento negativo, valgono gli stessi criteri di competenza previsti dagli artt. 6 e 7 del D.lgs.
n. 150/2011.
Deve pertanto dichiararsi il difetto di competenza del Giudice adito in favore del Giudice di Pace in relazione alle cartelle n. 02220110025562601000 e n. 02220220004713313000.
La disamina dei presenti punti assorbe tutte le restanti doglianze.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle n. 02220080010118685000, n.
02220130010602200000, n. 02220190014900407000, n. 02220190004914732000 e n.
02220190016729368000 in favore del Giudice tributario;
- dichiara il difetto di competenza in relazione alle cartelle n. 02220110025562601000 e n.
02220220004713313000 in favore del Giudice di Pace;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
di che liquida in Euro 3.000,00 per compensi Controparte_8
professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15% del compenso liquidato, e agli accessori di legge;
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna.
Così deciso in Brescia, il 08/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
VERBALE UDIENZA DEL 08.05.2025
Oggi, 8 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Bruno, sono comparsi: per , l'avv. Ferlito in sostituzione dell'avv. Bonetti Martina;
Parte_1 per l'avv. Bozzetti in sostituzione dell'avv. Possidente Controparte_1
Giuseppina;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come dai rispettivi atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice dott.ssa Simonetta Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Bruno, all'udienza del 08.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al N. 8188/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Bonetti Parte_1 Parte_1
Martina con studio sito in Brescia, Via Gabriele Rosa n. 71 presso cui ha eletto domicilio in forza di giusta procura allegata in atti;
-opponente- contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, dott. rappresentata e difesa dall'avv. Possidente Giuseppina con studio in Controparte_3
Catanzaro, Via Antonio Daniele n. 24 presso la quale ha eletto domicilio in forza di giusta procura in allegata in atti;
-opposto-
OGGETTO: Opposizione a precetto ex. art. 615, comma 1 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, comma I c.p.c., Parte_1
ha proposto opposizione avverso la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo
[...]
n. 02280202400003925000 sussistente sul veicolo Opel Mokka 1.6 CDTI 4X2, targato FV079HX e notificato in data 22.02.2024, in virtù del mancato pagamento delle cartelle di pagamento n.
02220080010118685000; n. 02220110025562601000; n. 02220130010602200000; n.
02220190004914732000; n. 02220190014900407000; n. 02220190016729368000; n.
02220220004713313000.
L'opponente assume che: - sussiste la competenza del G.E. in merito alla presente causa in quanto, ove il contribuente non impugni dinanzi al giudice tributario una cartella di pagamento o un avviso di messa in mora nel termine di sessanta giorni, o se in qualunque modo il debito diventi definitivo, gli sarà comunque riconosciuta la possibilità di impugnare la suddetta pretesa dinanzi al giudice ordinario, purché si verta in ipotesi di eventi che possano determinare l'annullamento del debito, quali a titolo semplificativo la prescrizione, la rottamazione, l'avvenuto pagamento;
- l'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità delle iscrizioni a ruolo per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione delle cartelle di pagamento per non aver mai ricevuto la notifica di alcuna cartella di pagamento, di qualsiasi avviso bonario e/o di qualsiasi atto di alcun genere che possa costituire il necessario presupposto del fermo amministrativo e che, in ogni caso, spetta all'Agente della Riscossione assolvere al predetto onere probatorio, provando l'intervenuta notifica della cartella di pagamento attraverso la produzione in giudizio delle relate di notifica congiunte ed in calce all'atto integrale, nonché provando il contenuto della cartella tramite la produzione in giudizio dell'originale degli atti notificati al contribuente ed infine dando prova di aver notificato le cartelle nei luoghi ed ai soggetti indicati dalla legge, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c. e 60 del D.P.R. n. 602/1973;
- i crediti indicati nelle cartelle n. 02220080010118685000, n. 02220110025562601000, n.
02220130010602200000 risultano prescritti, in quanto dalle date di presunta notifica delle suddette cartelle (rispettivamente 15.04.2008, 19.04.2012 e 05.07.2014) sono trascorsi più di 5 anni;
inoltre, anche a voler computare il termine ordinario decennale, non è comunque intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione;
- le sanzioni tributarie relative alle cartelle n. 02220080010118685000, n. 02220110025562601000,
n. 02220130010602200000 devono essere dichiarate anch'esse prescritte stante il decorso del termine quinquennale di prescrizione senza che dall'asserita notifica sia stato compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione;
- è decaduta dal potere di riscossione dei predetti tributi in quanto Controparte_4 quest'ultima ha l'obbligo di procedere alla notifica della cartella di pagamento al contribuente iscritto a ruolo nei termini decadenziali di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973: stante la mancata notifica delle cartelle in termini, l' è correlativamente decaduta dal potere Controparte_4
di riscuotere le somme di cui alle cartelle in questione;
- sussistono i presupposti per la sospensione del preavviso impugnato, anche considerato che il veicolo oggetto dello stesso risulta essere l'unico in suo possesso e strumentale allo svolgimento del suo lavoro, non avendo i mezzi economici per poterne acquistare un altro. Si è costituita in giudizio (in seguito più brevemente , Controparte_5 CP_6
con comparsa di costituzione e risposta del 5.01.2025, contestando le ragioni dell'opposizione e deducendo quanto segue:
- l'opposizione proposta è tardiva in quanto proposta oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.: il preavviso di fermo è stato infatti notificato il 22.02.2024 e l'atto di citazione è stato notificato in data 28.06.2024;
- sussiste difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Primo
Grado di Brescia relativamente alle cartelle aventi ad oggetto l'iscrizione a ruolo di Tributi IRPEF,
Addizionali IRPEF ed IVA e Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani;
- che sussiste il difetto di competenza per materia del Tribunale di Brescia in relazione alle cartelle n.
02220110025562601000 e n. 02220220004713313000 contenenti l'iscrizione a ruolo di sanzioni amministrative al Codice della Strada in favore del Giudice di Pace di Brescia secondo quanto previsto dai criteri di competenza di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011;
- che, nel merito, vi è comunque regolarità e relativo perfezionamento della notificazione di tutte le cartelle in contestazione, comprese quelle con compiuta giacenza e notificate al destinatario irreperibile;
- che non sussiste la prescrizione dei relativi crediti in quanto l'opponente ha ricevuto ulteriori atti dopo la notifica delle cartelle, idonei ad interromperne il decorso e che, sul punto, anche il preavviso di fermo impugnato è atto che interrompe la prescrizione;
in ogni caso nel termine prescrizionale deve essere computata la sospensione dei termini causa emergenza pandemica Covid intercorrente dal
07.04.2020 al 31 dicembre 2021 e considerando altresì che, per i carichi affidati entro il 07.03.2020,
i termini nei confronti del debitore in scadenza entro il 31.12.2021 debbono intendersi prorogati al
31.12.2023 ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. 159/2015;
- che è applicabile il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. per i tributi erariali e per gli interessi e le sanzioni, non potendosi applicare in relazione a questi ultimi il termine di decorrenza quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.;
- che non ricorrano i presupposti per la sospensione dell'atto impugnato in quanto in primo luogo il predetto atto non avendo efficacia impositiva, non impone nulla ed in secondo luogo perché difettano i presupposti necessari per la sospensiva in relazione al “fumus boni iuris” ed al “periculum in mora”.
Con ordinanza del 28.03.2025 questo Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
16.01.2025, ha rigettato l'istanza di sospensione del preavviso di fermo, non sussistendo la giurisdizione del Giudice adito in relazione ai crediti tributari ed erariali e rientrando nella competenza del Giudice di pace la cognizione in ordine ai crediti derivanti da manca riscossione di sanzioni per violazione del codice della strada. E' stata fissata udienza in data odierna per la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
***
Ciò posto, si rileva che l'opposizione a precetto è inammissibile.
Sussiste il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore Del Giudice tributario in merito alle cartelle n. 02220080010118685000, n. 02220130010602200000 e n. 02220190014900407000, in quanto aventi ad oggetto somme dovute a titolo di omesso versamento IVA e accessori, IRPEF e accessori, Addizionali IRPEF e Tassa Rifiuti Solidi Urbani, trattandosi di crediti di natura tributaria.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha ricostruito il quadro di riferimento sulla base della correlazione tra l'art. 2 del D.lgs. 546/1992, il quale prescrive che “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica” e l'art. 19 del medesimo decreto legislativo il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo invece devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata” (ex multis
Cass. Civ., Sez. Un., ord. 10 febbraio 2023, n. 4227; Cass. Civ., Sez. Un., ord. 14 aprile 2020, n.
7822).
Nella specie, l' non ha promosso alcuna esecuzione forzata, contenendo il fermo Controparte_7
amministrativo un mero avviso e contestuale sollecito ad adempiere al pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Ne consegue che va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice
Tributario in relazione alle cartelle n. 02220080010118685000, n. 02220130010602200000 e n.
02220190014900407000.
Ad analoghe conclusioni si giunge in merito alle cartelle n. 02220190004914732000 e n.
02220190016729368000 per mancato pagamento di tickets sanitari. Infatti la giurisprudenza di legittimità riconosce la natura di tributaria al ticket sanitario e ha sancito la giurisdizione del Giudice tributario per la controversia inerente il mancato assolvimento di tale obbligazione tributaria (Cass. civ., Sez. Un., 9 gennaio 2007, Ord. n. 123).
Si rileva altresì che sussiste il difetto di competenza ratione materiae del Giudice adito in favore del
Giudice di Pace con riferimento alle cartelle n. 02220110025562601000 e n.
02220220004713313000, in quanto contenenti l'iscrizione a ruolo di sanzioni per violazione del
Codice della Strada, la cui competenza è regolata dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. 150/2011.
Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace deve essere attribuita per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art.
7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione” (ex multis Cass. Civ, sez. III, 24 maggio 2023, n. 14328;
Cass. Civ. sez VI, 3 ottobre 2018, n. 24091). La competenza resta impregiudicata anche se l'impugnazione è riferita al preavviso di fermo amministrativo in quanto, pur trattandosi di giudizio di accertamento negativo, valgono gli stessi criteri di competenza previsti dagli artt. 6 e 7 del D.lgs.
n. 150/2011.
Deve pertanto dichiararsi il difetto di competenza del Giudice adito in favore del Giudice di Pace in relazione alle cartelle n. 02220110025562601000 e n. 02220220004713313000.
La disamina dei presenti punti assorbe tutte le restanti doglianze.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle n. 02220080010118685000, n.
02220130010602200000, n. 02220190014900407000, n. 02220190004914732000 e n.
02220190016729368000 in favore del Giudice tributario;
- dichiara il difetto di competenza in relazione alle cartelle n. 02220110025562601000 e n.
02220220004713313000 in favore del Giudice di Pace;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
di che liquida in Euro 3.000,00 per compensi Controparte_8
professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15% del compenso liquidato, e agli accessori di legge;
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna.
Così deciso in Brescia, il 08/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Simonetta Bruno