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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giorgio Sensale Presidente
Dott. Fabio Magistro Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1752 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2016, posta in deliberazione all'udienza collegiale del
19.09.2024, vertente
Tra
NO TE ([...]), elettivamente domiciliato in
Ischia (NA), Via L.do Mazzella, n. 162, presso lo studio dell'Avv. Vittorio
Di Meglio che lo assiste e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.;
- Appellante -
Contro
RL NO ([...]), n.q. di erede con beneficio di inventario del de cuius IA RO, elettivamente domiciliato in
Lacco Ameno (NA), Via Dott. Vincenzo Morgera, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Annunziata Piro che lo assiste e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio;
- Appellato -
Nonché Contro
US NO, EN NO e AR NO.
- Appellati contumaci -
CONCLUSIONI DELLE PARTI I procuratori delle parti hanno concluso come da atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A) Con atto di citazione notificato in data 09.01.2003 AN TE proponeva avanti il Tribunale Civile di Napoli - Sezione distaccata di
Ischia - opposizione al precetto intimatogli da RO IA in forza di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'amministratore del condominio di Forio (NA), loc. Capizzo, Via Provinciale Panza, n. 140, per il pagamento di €. 38.475,63 quale saldo delle opere di natura edile eseguite su incarico dell'amministratore.
A sostegno dell'opposizione il TE eccepiva, quale condomino del fabbricato anzidetto, di avere contestato la somma richiesta dal convenuto, quale appaltatore dei lavori di manutenzione straordinaria affidatigli con contratto dell'Agosto 1997 dall'amministratore giudiziario condominiale Avv. Vincenzo Cassese, nominato in seno a procedimento camerale dal Tribunale di Ischia, poiché non attinenti alle opere indicate nella relazione tecnica con allegato computo metrico redatta dal C.T.U.
Geom. P. Mattiello nel corso della detta procedura svoltasi ai sensi dell'art. 1105 c.c., 3° comma.
Precisava il TE di aver notato, in corso d'opera, l'esecuzione di lavori in gran parte diversi da quelli disposti dal Tribunale, ovvero in altra parte svolti ad esclusivo vantaggio di altro condomino che avrebbe beneficiato dell'intera ricostruzione del proprio appartamento, tant'è che l'istante contestava che i relativi costi, di importo complessivo di £. 248.140.690, oltreché ben distanti dalla somma determinata in C.T.U. per £.
81.256.000, non potessero essere posti a suo carico ex art. 1123 c.c..
Si costituiva in giudizio RO IA per contestare gli argomenti in fatto e diritto posti a fondamento dell'opposizione intentata, rilevando preliminarmente la carenza di ragioni tipiche ricadenti sull'esistenza di
2 un fatto estintivo o impeditivo successivo alla formazione del giudicato, non avendo l'attore opposto il titolo esecutivo nelle forme di cui all'art. 645 c.p.c., nonostante ne fosse a conoscenza per averne appreso il contenuto dall'avviso di convocazione di assemblea condominiale che l'amministratore tempestivamente convocava per riferire ai condomini, eccependo nel merito la mancata contestazione del TE di quanto previsto da precedente deliberato condominale con il quale veniva concessa all'Avv. Cassese l'autorizzazione di applicare, in caso di incremento di interventi di opere di consolidamento, il prezzario predisposto dal convenuto ed evidenziando la tardività ex art. 184 c.p.c., dunque irritualità, della produzione dei documenti di cui l'attore avrebbe inteso avvalersi a sostegno dell'azione proposta.
All'esito del procedimento veniva resa sentenza n. 7/04 con cui il
Tribunale adito, accertato che l'opposizione a precetto risultasse carente di argomentazioni attinenti a fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria eventualmente verificatisi successivamente alla formazione del giudicato, dichiarava l'inammissibilità dell'azione e compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio.
B) Avverso la suddetta pronuncia interponeva appello AN TE, con atto di citazione notificato in data 07.04.2004, con cui deduceva tre motivi di gravame riferiti a violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), del principio dispositivo delle prove (art. 115 c.p.c.) e delle norme sulla ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), obiettando sostanzialmente: a) la mancata produzione in atti da parte del convenuto del titolo notificato, da cui sarebbe emersa la mancata formazione del giudicato nei confronti dell'opponente, con conseguente omissione in motivazione di valutazione del denunciato rilievo;
b) la mancata prova dell'autorizzazione assembleare all'esecuzione di opere straordinarie non riconducibili al
3 mandato conferito d'ufficio all'amministratore condominiale e concludendo, come in primo grado, per la declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto per inesistenza di pretesa creditoria a suo carico.
Si costituiva in atti RO IA il quale, ribadendo gli argomenti difensivi già esposti in primo grado, contestava la domanda di riforma della pronuncia ex adverso proposta, ritenuta, al contrario, validamente motivata, così insistendo per il rigetto del gravame.
La Corte d'Appello di Napoli regolava la formulata impugnazione con sentenza n. 1212/08, pubblicata in data 28.03.2008, dichiarando ammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta dal TE, rigettandola, tuttavia, nel merito con integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Osservava la Corte territoriale che il Tribunale avrebbe male interpretato la domanda attorea che non atteneva alla questione se il titolo formatosi contro il Condominio potesse essere fatto valere nei confronti di un singolo condomino, né se il detto titolo dovesse, o meno, ritenersi inficiato in sede di formazione, vertendo, al contrario, sulla correlazione dell'emissione del titolo con i lavori disposti in sede giudiziaria e conferiti dall'amministratore nominato d'ufficio al convenuto appaltatore.
Non avendo il primo giudice esaminato la vicenda sotto il cennato e preliminare aspetto, la decisione della Corte sarebbe intervenuta a colmare la carenza valutativa disponendo la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda.
Nel merito la pretesa dell'opponente in primo grado non ha avuto ragione di accoglimento, non avendo egli appellante fornito la prova della mancanza di potere di rappresentanza dell'amministratore che avrebbe esorbitato dai limiti dell'incarico ricevuto dal Tribunale, stante l'inidoneità al fine della C.T.U. disposta che, di fatto, si è limitata a rilevare l'inattualità dei lavori in origine preventivati rispetto all'evidente e
4 progressivo peggioramento subito dalle strutture del fabbricato per il lungo tempo trascorso dall'epoca di individuazione dei correttivi di consolidamento e la reale esecuzione degli interventi posti in essere.
C) Avverso la riferita pronuncia ricorreva presso la Corte di Cassazione
AN TE, con ricorso notificato in data 13.05.2009, deducendo violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c., nonché 2967 c.c., per avere la
Corte d'Appello: a) arbitrariamente ritenuto gravante sull'opponente a precetto l'onere probatorio circa l'inesistenza di delibera assembleare che avrebbe disposto l'esecuzione delle opere straordinarie;
b) erroneamente addebitato all'opponente la mancata dimostrazione delle opere non previste nel mandato all'amministratore, la loro misura e non indispensabilità, tenuto conto della loro specifica elencazione sin dal'atto di opposizione introduttivo e della mancata contestazione in merito da parte del convenuto che avrebbe dovuto indurre il giudice ad astenersi da qualsivoglia verifica probatoria;
c) negativamente valutato la mancata conoscenza della conclusione del giudizio in cui era stata acquisita la relazione tecnica che avrebbe posto in luce gli interventi straordinari che esulavano dal mandato all'amministratore condominiale, non avendo la controparte eccepito la rilevata carenza informativa;
d) erroneamente fondato il proprio convincimento sul deliberato assembleare che avrebbe autorizzato l'amministratore all'esecuzione di opere non originariamente previste, documento nuovo irritualmente prodotto in secondo grado e dunque non passibile di valutazione ai fini decisori.
Concludeva il ricorrente per la cassazione della sentenza impugnata ovvero per disporre rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Resisteva al ricorso RO IA, con controricorso notificato in data 17.06.2009, deducendo inammissibilità dell'impugnazione per il decorso del termine annuale dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c., per mancanza della procura speciale ex art. 83 c.p.c. e per
5 carente indicazione dei motivi per i quali si è chiesta la cassazione ai sensi degli artt. 360, n. 4, e 366 bis c.p.c., essendosi il ricorrente limitato ad affermare l'ingiusto onere probatorio rilevato dalla Corte territoriale a suo carico senza tuttavia fornire adeguata prova dei propri assunti, infine evidenziando la mancata specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso avrebbe trovato sostegno in quanto depositati dal TE solamente con la comparsa conclusionale.
Concludeva il controricorrente per il rigetto del ricorso, spese vinte.
Con sentenza n. 4361/15 depositata in data 04.03.2015 la Corte di
Cassazione, respinte le preliminari eccezioni di inammissibilità sollevate nel controricorso, disponeva la cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure inerenti le questioni del riparto dell'onere probatorio e del governo delle risultanze istruttorie dedotte nei motivi del ricorso, rinviando, anche per la regolamentazione delle spese processuali, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Rilevava la S.C. che, pur correttamente dichiarando la Corte territoriale gravasse sul ricorrente l'onere di provare l'eccedenza delle opere realizzate rispetto ai limiti delle attribuzioni conferite all'amministratore giudiziario alla stregua del principio che individua, nei giudizi di opposizione ex art. 615 c.p.c., la persona dell'opponente quale attore formale e sostanziale, non parimenti soddisfacente sarebbe risultata l'affermazione secondo cui la parte opponente non avrebbe ottemperato al suddetto onere, essendosi limitato il giudice del secondo grado ad una generica e superficiale delibazione degli elementi probatori prodotti dal
TE, tra cui l'acquisita C.T.U. che aveva riconosciuto l'effettuazione di alcuni lavori in difformità da quelli disposti dal Tribunale nel provvedimento risalente all'anno 1990, introducendo un elemento di valutazione generale connesso alla sopravvenienza di ulteriori esigenze statiche del fabbricato, nonostante parte degli operati interventi fossero
6 stati realizzati su parti strutturali dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva del condomino IG, ivi compreso il rifacimento ex novo di una mansarda al suo interno, che l'opposto IA non contestava.
Parimenti fondato è parso all'esame della Corte di legittimità l'ulteriore rilievo critico riguardante la generica deliberazione assembleare dell'anno
1987, che avrebbe esteso all'amministratore giudiziario il mandato di eseguire ulteriori e più costosi interventi e che il TE non avrebbe potuto contestare poiché non partecipante a quel giudizio, tant'è che, potendo detta deliberazione attenere a soli interventi su parti comuni del fabbricato e non anche su altre porzioni di proprietà individuale, il richiamo al principio di non contestazione dovesse ritenersi improprio.
D) Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 05.04.2016
AN TE riassumeva il procedimento avanti la Corte d'Appello di
Napoli, evocando in giudizio CI NT, PE IA, LO
IA, NI IA e MA IA, tutti nella qualità di eredi del de cuius IA RO nelle more deceduto, per sentir accogliere, in conformità all'indirizzo espresso dalla S.C. nella pronuncia resa inter partes, la domanda proposta nell'atto introduttivo e ribadita nell'atto di appello, con vittoria di spese delle varie fasi di giudizio.
Si costituiva in atti LO IA, n.q. di erede con beneficio di inventario del de cuius IA RO e procuratore della madre CI NT anch'essa erede con beneficio di inventario del de cuius IA
RO, per eccepire in via preliminare l'estinzione del giudizio ex art. 393 c.p.c. per tardiva riassunzione, riportandosi nel merito alle tesi difensive svolte nelle precedenti fasi processuali segnatamente alla mancata produzione da parte dell'appellante riassumente di elementi istruttori comprovanti da un lato la diversità ed eccedenza dei lavori realizzati rispetto a quelli conferiti dall'amministratore giudiziario, dall'altro che parte dei detti interventi fossero stati eseguiti su proprietà
7 individuale e non anche condominiale, concludendo per il rigetto dell'appello con condanna del TE alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio e al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. secondo equo apprezzamento della Corte.
Nessuno si costituiva per gli appellati PE IA, NI
IA e MA IA, rimasti pertanto contumaci.
Per il decesso di CI NT, dichiarato dal difensore del suo procuratore, il processo era interrotto, in data 10 gennaio 2020, e riassunto da AN TE nei termini disposti nei confronti degli stessi IA già presenti in giudizio quali eredi della parte originaria
RO IA ed eredi anche della NT.
Nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.10.2022, svolta con le modalità di trattazione scritta indicate dall'art. 83, co. 7, lett. h), del D.L. n. 18/2020, la Corte assegnava il fascicolo al G. Rel. Avv.
Fabrizio Carmina e riservava la causa la causa in decisione.
Con ordinanza del 04.05.2023 il collegio, ritenuta la necessità di integrare gli accertamenti tecnici svolti nei precedenti gradi di giudizio in conformità alla pronuncia di rinvio della Cassazione, disponeva nuova
C.T.U. nominando per il relativo espletamento l'ing. TO NT, il quale accettava l'incarico con giuramento telematico del 27.06.2023.
Acquisito in atti l'elaborato peritale, all'udienza del 19.09.2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. il giudizio veniva definitivamente trattenuto in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
Prima di procedere all'esame del merito deve dichiararsi la contumacia processuale degli appellati, SE IA, NI IA e MA
IA, non costituiti né comparsi in giudizio.
8 Si deve, poi, disattendere l'eccezione preliminare sollevata dagli appellati di estinzione del giudizio per tardività della riassunzione ex art. 393
c.p.c., risultando, al contrario, l'azione tempestivamente formulata in relazione al tempo di introduzione del giudizio di primo grado avvenuta prima dell'entrata in vigore della L. n. 69/09 che ha ridotto, con il disposto di cui all'art. 46, da un anno a tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione i termini per riassumere il procedimento di rinvio avanti la Corte territoriale.
Ciò affermato, si è reso necessario nella presente fase dare seguito alle integrazioni istruttorie disposte dalla Corte di Cassazione che, nel rilevare la “generica e superficiale delibazione degli elementi probatori addotti dal
TE, ritenendo che la prodotta copia della consulenza tecnica espletata nel pregresso giudizio svoltosi tra il TE e l'amministratore giudiziario, che pure aveva riconosciuto l'effettuazione di alcuni lavori difformi da quelli ai quali il tribunale aveva fatto riferimento nel suo provvedimento del '90, non avrebbe spiegato a sufficienza se ed eventualmente in quale misura
l'accertata difformità sia stata imposta dall'esigenza (tra l'altro prospettata dallo stesso CTU) di risolvere la condizione statica dell'immobile, assai precaria già ai tempi dell'intervento autoritativo del tribunale … e resa ancor più pericolosa dall'inutile decorso del tempo” ….”, affermava la necessità di verifica dei lavori eccedenti, non esclusi dalla Corte d'Appello che tuttavia li imputava alla sopravvenienza di ulteriori esigenze statiche,
“quanto meno in quelle parti in cui le opere avevano riguardato componenti non condominiali dell'edificio, rispetto ai limiti funzionali circoscriventi i poteri dell'amministratore giudiziario”.
Sulla scorta dei rilievi enunciati dalla Corte di Cassazione veniva conferito mandato al C.T.U. Ing. TO NT di integrare le già acquisite emergenze probatorie, mediante verifica dettagliata delle questioni rilevanti ai fini decisori con formulazione dei seguenti quesiti:
9 1) Descriva il C.T.U. dalla documentazione presente in atti, in particolare ponendo in relazione la C.T.U. a firma Geom. Pasquale Mattiello depositata in data 20.11.1990 con quella successiva a firma Ing. Giulio
Ambrosanio depositata in data 14.02.2002 e avvalendosi di qualunque altro elemento istruttorio ritenesse utile per la soluzione dei quesiti posti, previa verifica dello stato dei luoghi all'attualità, quali lavori siano stati commissionati dall'amministratore giudiziario Avv. Cassese all'appaltatore RO IA e, in concreto, eseguiti sul fabbricato ubicato in Forio (NA), località Capizzo, in eccedenza rispetto alle opere indicate nella prima C.T.U. del Geom. Mattiello;
2) Dica il C.T.U., senza tenere conto delle dedotte sopravvenute necessità connesse all'aggravamento dello stato dei luoghi, se le opere eseguite abbiano o meno interessato parti di proprietà esclusiva del fabbricato e, in caso affermativo, ne indichi dettagliatamente la natura e se possano ritenersi, sotto il profilo tecnico-strutturale, intervento autonomo ovvero imprescindibile dalla realizzazione dei lavori su parti comuni;
All'esito dell'accertamento compiuto dall'ausiliario nominato è emerso in primo luogo che, rispetto agli interventi originariamente previsti, che venivano tutti realizzati “tranne la ricostruzione del solaio di copertura della stanza L, dotata di terrazzino al piano primo proprietà IG e qualche altra opera minore”, “Le opere effettivamente poi eseguite risultano molto più numerose e qualitativamente diverse da quelle indicate nella perizia del C.T.U. geom. Mattiello;
esse sono del tutto difformi, per quantità e per qualità, da quelle indicate dal C.T.U.” (pag. 17
C.T.U. Ing. NT).
Il consulente precisava sul punto affermando che “Le opere commissionate dall'Amministratore giudiziario avvocato Cassese all'appaltatore IA RO, sotto la direzione tecnica dell' arch.
Guggino, ed eccedenti quelle indicate dal geom. Mattiello con la CTU del
10 20.11.1990 sono state tutte quelle così come già rilevate dal CTU ing.re
Ambrosanio e come anche riscontate dallo scrivente durante gli esperiti accessi peritali” (pag. 20/21 C.T.U. NT), confermando dunque l'obiettiva sussistenza di interventi esorbitanti rispetto al primo elaborato tecnico, a prescindere dalla verifica dei tempi di esecuzione dei lavori e dall'ipotetico mutamento della condizione statica del fabbricato.
Quanto all'indagine disposta con il secondo quesito, l'Ing. NT ha segnatamente identificato quali interventi abbiano interessato, tra quelli commissionati dall'amministratore giudiziario all'appaltatore appellato, parti di proprietà individuale comprese nello stabile condominiale, che venivano così descritti (pag. 22/23 C.T.U. NT):
- parte del solaio di copertura del locale cantina (cellaio) posto al piano terra di proprietà IG, realizzato in cemento armato e travi a spessore , sottostante il terrazzo di ingresso e al locale lavanderia asserviti all'appartamento posto al piano primo di proprietà IG;
- vasta operazione di sostituzione della muratura perimetrale del locale cantina (cellaio) di proprietà esclusiva del Sig. IG con muratura listata in tufo e mattoni;
- realizzazione di piattabande in cemento armato sui vani di passaggio , sia interni, sia esterni asserviti al locale cantina (cellaio) al piano terra di proprietà IG;
- rifacimento dell'intonaco esterno delle pareti del locale cantina (cellaio) di proprietà IG;
- rifacimento, ex novo, delle pareti laterali e del solaio di copertura del locale esterno posto al piano primo e sul lato destro di smonto del terrazzo attualmente asservito come locale lavanderia;
- rifacimento, della parte di solaio latero cementizio di calpestio dell'appartamento di proprietà IG al 1.° piano che non sottende i due locali sottostanti posti al piano terra di proprietà TE;
11 - realizzazione di piattabande nei vani di passaggio dell'appartamento al
1° piano di proprietà IG;
- rifacimento, ex novo, del muro di separazione tra il corridoio e le stanze originarie dell'appartamento al 1° piano proprietà IG;
- rifacimento , ex novo, del solaio di copertura latero cementizio di tutto l'appartamento;
- rifacimento del massetto e della impermeabilizzazione della copertura dell'appartamento di proprietà IG che non sottende i due locali sottostanti posti al piano terra di proprietà TE;
- rifacimento ex novo della mansarda al piano secondo di proprietà
IG.
Alcuni degli interventi sopra richiamati sono stati stimati dal C.T.U. validi sotto il profilo tecnico-strutturale, ossia integrati in un unicum imprescindibile atto a garantire la staticità funzionale dell'intero fabbricato, altri, al contrario, da ritenersi privi di rilevanza in quanto funzionalmente scollegati dal complesso edificatorio (quali il rifacimento intonaco esterno delle pareti del locale cantina di proprietà IG, il rifacimento ex novo pareti laterali e solaio di copertura del locale esterno posto al piano primo e sul lato destro di smonto del terrazzo dell'appartamento di proprietà IG adibito a locale lavanderia, il rifacimento ex novo mansarda al piano secondo di proprietà IG).
L'esauriente accertamento compiuto dall'Ing. NT, validamente impostato sotto il profilo di ricerca della verità in relazione alla peculiarità dei quesiti sottoposti, non chiarisce tuttavia, ai fini del calcolo delle eccedenze di spesa, la rilevanza delle opere eseguite su parti di proprietà esclusiva non influenti sulla struttura statica della costruzione nel suo complesso, da scomputare dalla somma pretesa a saldo dei lavori.
Appare altrettanto verosimile, dato il tempo trascorso dalla redazione del computo metrico, dalla sua approvazione e, nondimeno, dalla differita
12 concreta realizzazione delle opere appaltate, che un calcolo finalizzato all'assegnazione di un valore economico degli interventi su parti esclusive non funzionalmente collegate al fabbricato risulti, allo stato, di difficile, se non impossibile, elaborazione, trattandosi in parte di lavori non previsti ab origine e adattati alle necessità sorte in corso di esecuzione a seguito del mutato stato dei luoghi.
Nel riconoscere pertanto la parziale fondatezza delle censure mosse dall'appellante, laddove si è fatto riferimento all'incongruità della somma richiesta dall'appaltatore a fronte di opere eseguite su sezioni di immobili di proprietà esclusiva, e non anche comune, non direttamente influenti sulla struttura costruttiva del fabbricato, appare equo, in relazione all'incidenza dei detti interventi rispetto all'originario capitolato sottoscritto dall'amministratore giudiziario con l'appaltatore IA
RO de cuius degli appellati e in considerazione della difficile esatta determinazione del loro valore, ridurre della quota del 50% la pretesa creditoria vantata, sussistendo per il TE un debito di valuta per importo di €. 17.938,51 corrispondente alla metà della sorte capitale residua di €. 35.877,02 contenuta nel procedimento monitorio definito con D.I. n. 14/P4/99 reso in data 19.07.1999 dal Tribunale di Napoli -
Sezione distaccata di Ischia.
Per quanto sopra osservato a fondamento del parziale accoglimento dell'appello, l'opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. va per quanto di ragione accolta, dovendosi dichiarare il diritto degli eredi di RO
IA ad agire esecutivamente
contro
AN TE, in forza del decreto ingiuntivo sopra indicato, solo nei limiti di € 17.938,51 oltre ai relativi interessi, come indicati nel titolo.
Va, poi, rigettata l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte appellata per carenza delle condizioni che ne legittimerebbero l'applicazione e respinta l'ulteriore eccezione riguardante gli effetti di un
13 accordo transattivo intercorso tra il dante causa degli appellati e il condomino IG in quanto trattasi di questione estranea al giudizio in esame.
L'esito della lite, di parziale accoglimento dell'opposizione, considerata anche la particolare difficoltà di accertamento in concreto dei limiti entro i quali l'azione esecutiva poteva essere promossa, giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., 2° comma, nella formulazione ratione temporis applicabile al presente giudizio, la compensazione per metà delle spese di lite, con la condanna degli eredi di RO IA al pagamento della restante metà, che si liquida con riferimento ai parametri tabellari minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto delle questioni trattate e del valore della lite determinato in atti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando nell'appello promosso da AN TE
contro
LO
IA, SE IA, NI IA e MA IA per la riforma della sentenza n. 1212/08 resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 28.03.2008, alla stregua della pronuncia di rinvio ex art. 383 c.p.c. disposta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4361/15 in data
25.11.2014-04.03.2015, così provvede:
a) dichiara la contumacia degli appellati SE IA, NI
IA e MA IA;
b) in parziale accoglimento dell'opposizione al precetto proposta da
AN TE, dichiara che gli eredi di RO IA hanno diritto di procedere a esecuzione forzata contro il predetto TE, in forza del
D.I. n. 14/P4/99 reso in data 19.07.1999 dal Tribunale di Napoli -
Sezione distaccata di Ischia - solo per l'importo di € 17.938,51 e dei relativi interessi, oltre che per le spese liquidate nel provvedimento monitorio;
14 c) compensa per metà tra le parti le spese di giudizio e condanna gli eredi di RO IA al pagamento, in favore di AN TE, della restante metà, che liquida per il primo grado in residui €. 168,50 per spese esenti ed €. 1.270,00 per compensi prof.li oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A., per il secondo grado in residui €. 168,50 per spese esenti ed €. 1.453,00 per compensi prof.li oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., per il giudizio avanti la Corte di Cassazione in residui €. 188,50 per spese esenti ed €. 770,00 per compensi prof.li oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. e per il presente giudizio di rinvio in residui €. 382,50 per spese esenti ed €. 1.453,00 per compensi oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.,;
d) pone le spese delle C.T.U. espletate nei due gradi di giudizio a firma dell'Ing. G. Ambrosanio e dell'Ing. R. NT per metà a carico di
AN TE e per la residua metà a carico degli eredi di RO
IA.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 13.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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