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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. ssa Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento recante il numero R.G. 2143/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio , promosso da:
, nato in [...] il [...] (C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Montanera, Via Morozzo n.25, licenza di scuola media inferiore, professione artigiano, elettivamente domiciliato in Mondovì, Via G.Manessero n.27, presso lo Studio legale dell' Avv. Fabrizio Bracco del Foro di Cuneo, (C.F.: ), dal quale è rappresentato e difeso per procura posta in CodiceFiscale_2 calce ricorso introduttivo
-ricorrente-
CONTRO
nata in [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 CodiceFiscale_3 residente in [...], rappresentata e difesa da Avv. Angela
Auriemma presso il cui studio ha eletto domicilio
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
RICORRENTE
Reiectis adversis, Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 5.6.2018 tra i SIg.ri Pt_1
e , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere
[...] CP_1 alla annotazione della sentenza e ciò alle seguenti: Nel merito: CONDIZIONI: 1) L'immobile coniugale sito in Montanera, Via Morozzo n.25, rimarrà nella disponibilità del SI. Parte_1 essendo la madre , trasferitasi, sin da prima della separazione del 2021, in Nizza CP_1
Monferrato, Piazza Garibaldi n.41;
2) Il figlio minore , nato in [...], in data [...], viene affidato ,congiuntamente, ad Persona_1 entrambi i genitori, con abitazione prevalente presso il domicilio della madre, in Nizza Monferrato,
Piazza Garibaldi n.41; 3) Il padre potrà tenere con sé il figlio a weekend alternati, prelevandolo dall'abitazione della madre, il venerdì sera , riportandolo , al domicilio di quest'ultima , la domenica sera, sempre alle 21 e ciò ad eccezione di una volta al mese, in cui sarà la RA a prelevare, la domenica sera, direttamente CP_1 il bambino, presso l'abitazione del padre dopo cena;
nel corso della settimana il padre - compatibilmente con la propria attività lavorativa - potrà , previa intesa con la madre , intrattenersi con il figlio un fine pomeriggio sino a dopo cena , mentre , in una delle due settimane mensili in cui il bambino dovrebbe trascorrere il weekend con la mamma , il padre potrà tenere il figlio il Sabato pomeriggio , dalle ore 15 fino a dopo cena , riportandolo presso l'abitazione materna entro le ore 21; in pagina 1 di 8 ogni caso il SI. potrà contattare tutte le sere telefonicamente il bambino per effettuare con lo Pt_1 stesso una videochiamata ad un'ora concordata . Per_ 4) Per quanto concerne le festività natalizie, atteso come , per l'anno corrente, il figlio trascorrerà la settimana dal 24 al 28 dicembre con la madre, mentre dal 28 sera e fino al 6 gennaio 2026 con il padre, per poi alternarsi negli anni a seguire. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, alla luce della distanza intercorrente fra le abitazioni dei genitori, circa 100 km, il bambino trascorrerà con lo stesso genitore sia UA che QU , ad anni alterni, e gli altri giorni verranno suddivisi fra i genitori in parti uguali;
5)Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio una settimana a luglio consecutiva e quattro giorni, sempre consecutivi, ad agosto ed , in ogni caso, i genitori potranno trascorrere con il minore 14 giorni anche non consecutivi. I periodi di relativa spettanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con l'indicazione dell'eventuale luogo di villeggiatura. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sui rispettivi periodi, negli anni pari prevarranno le scelte della madre ed in quelli dispari quelle del padre.
6) La madre informerà il padre in ordine alle condizioni di salute e sugli eventuali spostamenti effettuati dal figlio minore e così , reciprocamente, nei periodi in cui quest'ultimo dimorerà presso il padre.
7) Il minore trascorrerà con i genitori anche il giorno del loro rispettivo compleanno, onomastico, festa Per_ del papà e della mamma, mentre i compleanni di , ove possibile, saranno trascorsi insieme ad entrambi, ovvero ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
8) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di mantenimento per il figlio Parte_1 CP_1 minore, l'importo mensile di € 700,00, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario entro il primo di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate e successivamente documentate;
9) L'autovettura Renault, modello Captur, targata FK548VL, cointestata ai coniugi verrà volturata al solo nome della SI.ra e ciò a spese di quest'ultima; CP_1
Si allega 11) Stralcio conto corrente per i mesi di Febbraio e Marzo 2025 Parte_1
Con il favore delle spese in caso di contestazione
RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adìto, disattesa ogni richiesta di parte avversa, così Provvedere Per_ 1) confermare l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre come da sentenza di separazione, presso la residenza in Nizza Monferrato, Piazza Garibaldi n.41; 2) confermare l'assegno di mantenimento a carico del padre, modificando il quantum in ragione dello scarno calendario di visite proposto da parte ricorrente pari a euro 900,00 al mese oltre rivalutazione Istat, disponendo che il padre sia onerato a corrispondere il 100% delle spese straordinarie come per legge;
3) Rigettare tutte le richieste istruttorie in quanto irrilevanti ai fini della decisione nel merito oltre a essere inammissibili, in quanto le circostanze su cui testimonierebbero i testi indicati non sarebbero in ogni caso oggetto di statuizioni contrarie. Ci si riserva di modificare o precisare le domande e conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese di parte resistente, indicare nuovi mezzi di prova su circostanze emerse nella comparsa di costituzione di parte resistente, modificative o sopravvenute nelle memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.”. Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato il SI. esponeva che in data 2.6.2018, contraeva Parte_1 matrimonio civile in Montanera (registro degli Atti di matrimonio Anno 2018, Numero 1, Parte II,
Serie A), in regime della separazione dei beni, con la odierna resistente SI.ra . CP_1
Evidenziava parte ricorrente che dall'unione coniugale era nato in data [...] il figlio minore,
, cittadino italiano, C.F.: , residente in [...] C.F._4
Garibaldi n.41, presso la madre;
esponeva parte ricorrente che con il passare del tempo, per molteplici pagina 2 di 8 motivi, il rapporto coniugale si è deteriorato tanto da non rendere più possibile la prosecuzione della convivenza tant'è che gli esponenti si erano determinati a separarsi;
pertanto le le parti sono giugnevano ad una separazione consensuale, avanti al Tribunale di Cuneo, convenendo in particolare le seguenti condizioni: “1) La SI.ra dà atto di aver già lasciato l'immobile coniugale CP_1 sito in Montanera, Via Morozzo n.25, unitamente al figlio minore per trasferirsi in Nizza Persona_1
Monferrato, Piazza Garibaldi n.37, ragion per cui detto immobile rimarrà nella disponibilità del SI. ; 2) Il figlio minore nato in [...], in data [...], viene affidato Parte_1 Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con abitazione prevalente presso il domicilio della madre, in
Nizza Monferrato, Piazza Garibaldi n.37; 3) Il padre potrà tenere con sé il figlio a weekend alternati, prelevandolo dall'abitazione della madre il venerdì sera dalle 21, riportandolo dalla madre, la domenica sera, sempre alle 21 e ciò ad eccezione di una volta al mese, in cui sarà la RA a CP_1 prelevare, la domenica sera, direttamente il bambino, presso l'abitazione del padre;
nel corso della settimana, il padre -compatibilmente con la propria attività lavorativa - potrà , previa intesa con la madre, intrattenersi con il figlio un fine pomeriggio sino a dopo cena. 4) Sin da ora le parti stabiliscono che per quanto concerne le festività natalizie il figlio trascorrerà il giorno della Vigilia e quello di Natale con entrambi i genitori, secondo le modalità ed i tempi che gli stessi andranno a concordare di anno in anno. Il periodo successivo dal 26/12 al 6/1 verrà invece suddiviso in parti uguali tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza. Vacanze pasquali suddivise anch'esse in forza del medesimo criterio ed in modo tale che il bambino possa trascorrere in giorno di UA con un genitore e la QU con l'altro. 5) Con riguarda alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio un periodo di due settimane non consecutive. I periodi di relativa spettanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con l'indicazione dell'eventuale luogo di villeggiatura. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sui rispettivi periodi, negli anni pari prevarranno le scelte della madre ed in quelli dispari quelle del padre. 6) La madre informerà il padre in ordine alle condizioni di salute e sugli eventuali spostamenti effettuati dal figlio minore e così reciprocamente nei periodi in cui quest'ultima dimorerà presso il padre. 7) Il SI.
corrisponderà alla SI.ra , a titolo di mantenimento per il figlio minore, Parte_1 CP_1 l'importo mensile di € 700,00, da corrispondersi entro il primo di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. 8) Per il periodo di 18 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, il SI. si farà carico in misura del 100% delle spese straordinarie, inerenti il Pt_1 bambino, purché previamente concordate e successivamente documentate;
trascorso detto periodo tali spese verranno suddivise tra le parti in misura del 50% ciascuno. 9) Nessun assegno di mantenimento viene liquidato a carico di una parte ed in favore dell'altra, essendo entrambe economicamente autosufficienti. 10) L'autovettura Renault, modello Captur, targata FK548VL, cointestata ai coniugi verrà volturata al solo nome della SI.ra , con la procedura agevolata pervista per il passaggio CP_1 dei beni iscritti nei Pubblici Registri in sede di separazione e ciò a spese di quest'ultima; 11) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni e qualsivoglia altro rapporto economico e patrimoniale nascente dal vincolo di coniugio e di nulla avere a che pretendere a tale titolo, rinunciando sin d'ora ad ogni possibile azione sullo stesso fondata. 12) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;”. Rilevava parte ricorrente che erano decorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970 senza che i coniugi si fossero riconciliati e senza che tra gli stessi fosse ripreso il rapporto di convivenza;
sussistevano - pertanto - i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Relativamente alla situazione patrimoniale il ricorrente evidenziava di aver percepito i seguenti redditi: Anno 2022 un reddito imponibile di € 33.013,00 con imposta lorda di € 8.455,00; Anno 2021 Reddito imponibile € 33.437,00 con imposta lorda di € 9.026,00 ; Anno 2020 Reddito imponibile € 15.241,00 con imposta lorda di € 3.515,00 (Doc. 5); egli – inoltre – era proprietario di un immobile sito in Montanera, Via Morozzo n.25, censito al NCEU foglio 8, mappale 45,del predetto comune, che gli è
pagina 3 di 8 stato donato dai genitori. Da ultimo esponeva di essere è proprietario di un'autovettura Volvo targata EZ 765 ST, nonché di una motocicletta targata EP 48061, ed intestatario di un conto corrente acceso presso la riportante alla data del 29.12.2023 un saldo di euro Controparte_2
1.609,31. Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Reiectis adversis, In via istruttoria: La difesa esponente insta per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, volto a dimostrare, come il SI. non abbia potuto trascorrere il giorno di Natale e quelli seguenti con il Pt_1 figlio sia nell'anno 2022 che 2023, nonché le difficoltà a telefonare allo stesso la sera. 1)” Vero che il Per_ minore ha trascorso il giorno di Natale dell'anno 2022 e 2023, così come la settimana successiva, con la madre ”; 2) “Vero che il SI. in numerose occasioni ha tentato di CP_1 Pt_1 videochiamare il figlio la sera, senonchè la madre ha manifestato il proprio dissenso”; 3) CP_1 Per_
“Vero che al SI. è stato impedito dalla madre di vedere il giorno del suo compleanno Pt_1 negli anni 2022 e 2023”; Nel merito: Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 5.6.2018 tra i SIg.ri e , ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 CP_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza e ciò alle seguenti: CONDIZIONI: 1)
L'immobile coniugale sito in Montanera, Via Morozzo n.25, rimarrà nella disponibilità del SI. Pt_1
essendo la madre , trasferitasi, sin da prima della separazione del 2021, in
[...] CP_1
Nizza Monferrato, Piazza Garibaldi n.41; 2) Il figlio minore , nato in Cuneo, in [...] Persona_1
24.12.2018, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con abitazione prevalente presso il domicilio della madre, in Nizza Monferrato, Piazza Garibaldi n.41; 3) Il padre potrà tenere con sé il figlio a weekend alternati, prelevandolo dall'abitazione della madre il venerdì sera, dopo cena, dalle 21, riportandolo dalla madre, la domenica sera, sempre alle 21 e ciò ad eccezione di una volta al mese, in cui sarà la RA a prelevare, la domenica sera, direttamente il bambino, presso l'abitazione del CP_1 padre dopo cena;
il SI potrà contattare tutte le sere telefonicamente il bambino per effettuare Pt_1 Per_ con lo stesso una videochiamata;
4) Per quanto concerne le festività natalizie il figlio – ad eccezione degli anni 2024 e 2025 in cui tale festività verrà trascorsa con il padre - trascorrerà con i genitori il giorno della Vigilia e quello di Natale in via alternata, secondo le modalità ed i tempi che gli stessi andranno a concordare di anno in anno. Il periodo successivo dal 26/12 al 6/1 verrà suddiviso in parti uguali tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza. Per quanto riguarda le Vacanze pasquali, alla luce della distanza intercorrente fra le abitazioni dei genitori, circa 100 km, il bambino trascorrerà con lo stesso genitore sia UA che QU ,ad anni alterni, e gli altri giorni verranno suddivisi fra i genitori in parti uguali;
5)Per quanto riguarda vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio una settimana a luglio consecutiva e quattro giorni, sempre consecutivi, ad agosto, in ogni caso i genitori potranno trascorrere con il minore 14 giorni anche non consecutivi. I periodi di relativa spettanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con l'indicazione dell'eventuale luogo di villeggiatura. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sui rispettivi periodi, negli anni pari prevarranno le scelte della madre ed in quelli dispari quelle del padre. 6) La madre informerà il padre in ordine alle condizioni di salute e sugli eventuali spostamenti effettuati dal figlio minore e così reciprocamente nei periodi in cui quest'ultima dimorerà presso il padre. 7) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di mantenimento per il figlio minore, Parte_1 CP_1 l'importo mensile di € 700,00, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario entro il primo di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate e successivamente documentate;
8) L'autovettura Renault, modello Captur, targata FK548VL, cointestata ai coniugi verrà volturata al solo nome della SI.ra e ciò a spese di quest'ultima; Con il favore delle spese. CP_1 Si costituiva ritualmente nel giudizio parte resistente senza nulla contestare sull'applicazione del regime di affido condiviso in quanto non sussisterebbero presupposti per l'applicazione di altra tipologia di affidamento. Quanto alla collocazione presso la madre in Nizza Monferrato si confermava pagina 4 di 8 Per_ il trasferimento avvenuto comunque prima della separazione nonchè la circostanza che il figlio stia attualmente vivendo presso la madre. Con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita parte resistente evidenziava di non avere mai negato al padre di vedere il figlio, anzi si è sempre resa disponibile, anche tramite contatto telefonico.
Sottolineava parte ricorrente che – in particolare – il ricorrente la contattava telefonicamente a pranzo, a cena e dopocena, anche se ultimamente aveva ridotto per propria volontà, le chiamate escludendo quella del pranzo. In considerazione delle patologie di cui soffre il minore e di quanto suggerito dalla neuropsichiatra, proponeva il seguente calendario di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario: - 1ª e 3ª settimana del mese: martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo ore 16.00
e sino alle ore 20.00 compreso di cena per poi riaccompagnarlo dalla madre;
- 2ª e 4ª settimana del mese: dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica con rientro presso la casa materna alle ore 21.00, il tutto con pernotto presso il padre. Tale calendario tuttavia potrà subire variazioni che dovranno essere previamente concertate tra i genitori in ragione delle rispettive eSIenze di lavoro. In ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della prole parte resistente rilevava che volendo confermare il calendario di visite proposto dal padre, si dovrebbe aumentare l'assegno di mantenimento da 700,00 a 900,00 euro, ciò in quanto il padre vedrebbe il figlio solo per due giorni e mezzo, ogni due settimane, e dunque la madre dovrebbe farsi interamente carico di ogni spesa ordinaria per il restante dei giorni, in una situazione di forte responsabilità per la “disabilità” di Per_ cui è affetto .
Relativamente alla propria posizione reddituale evidenziava di percepire ADI per un totale di euro Per_ 230,00 mensili;
- indennità per la disabilità di per euro 330,00 mensili per 9 mesi (periodo corrispondente alla frequentazione scolastica); - Assegno Unico e Universale pari a euro 296,00. Sulla scorta di tali premesse la resistente SI.ra , rassegnava le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adìto, disattesa ogni richiesta di parte avversa, così Provvedere Per_ 1) confermare l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre come da sentenza di separazione, presso la residenza in Nizza Monferrato, Piazza Garibaldi n.41; 2) confermare l'assegno di mantenimento a carico del padre, modificando il quantum in ragione dello scarno calendario di visite proposto da parte ricorrente pari a euro 900,00 al mese oltre rivalutazione Istat, disponendo che il padre sia onerato a corrispondere il 100% delle spese straordinarie come per legge;
3) Rigettare tutte le richieste istruttorie in quanto irrilevanti ai fini della decisione nel merito oltre a essere inammissibili, in quanto le circostanze su cui testimonierebbero i testi indicati non sarebbero in ogni caso oggetto di statuizioni contrarie”. All'udienza del 19 febbraio 2025 si dava atto che le trattative iniziate fra le parti per una soluzione amichevole erano fallite. All'udienza del 3 aprile 2025 il Giudice ritenuta la causa sufficientemente istruita fissava per il trattenimento in decisione l'udienza del 1 luglio 2025 assegnando i termini di legge per il deposito di conclusioni finali, comparse conclusionali e repliche. All'udienza del 1 luglio 2025 la causa veniva riservata per la decisione collegiale. Motivi della decisione
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che i coniugi separati dal 7.1.2022 non hanno ripreso la convivenza. Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio Sull'affidamento e sul collocamento del figlio minore Persona_1
Entrambe le parti chiedono la conferma dei provvedimenti resi nella separazione consensuale. Per_ Il minore – pertanto – deve essere affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso la madre.
Sulla frequentazione del genitore non collocatario prevalente
pagina 5 di 8 Le odierne parti processuali divergono sulla modifica del regime di frequentazione del minore a cui è collegata anche la richiesta di aumento del contributo al mantenimento formulata dalla parte resistente. Il Tribunale letta la relazione del 21.12.2023 della dott.ssa , neuropsichiatra infantile Per_2 dell'ASL di Asti, ritiene – nell'interesse prevalente del minore – di adottare il regime di frequentazione indicato dal sanitario e recepito dalla resistente, che – allo stato – appare quello più adeguato alle eSIenze di crescita del minore tenendo conto delle patologie segnalate nella relazione citata. Viene pertanto adottato il seguente regime di visite padre figlio: 1ª e 3ª settimana del mese: martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo ore 16.00 e sino alle ore 20.00 compreso di cena per poi riaccompagnarlo dalla madre;
- 2ª e 4ª settimana del mese: dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica con rientro presso la casa materna alle ore 21.00, con pernotto presso il padre. Tale calendario potrà ovviamente subire variazioni che dovranno essere previamente concertate tra i genitori in ragione delle rispettive eSIenze di lavoro. In ogni caso il SI. potrà contattare tutte le sere telefonicamente il bambino Pt_1 per effettuare con lo stesso una videochiamata ad un'ora concordata. Per quanto concerne le festività Per_ natalizie, come per l'anno corrente, il minore trascorrerà la settimana dal 24 al 28 dicembre con la madre, mentre dal 28 sera e fino al 6 gennaio 2026 con il padre, per poi alternarsi negli anni a seguire. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, alla luce della distanza intercorrente fra le abitazioni dei genitori, circa 100 km, il bambino trascorrerà con lo stesso genitore sia UA che QU , ad anni alterni, e gli altri giorni verranno suddivisi fra i genitori in parti uguali;
in ordine alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio una settimana a luglio consecutiva e quattro giorni, sempre consecutivi, ad agosto ed , in ogni caso, i genitori potranno trascorrere con il minore 14 giorni anche non consecutivi. I periodi di relativa spettanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con l'indicazione dell'eventuale luogo di villeggiatura. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sui rispettivi periodi, negli anni pari prevarranno le scelte della madre ed in quelli dispari quelle del padre.
Sulla quantificazione del contributo al mantenimento del figlio
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le eSIenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di eSIenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eSIenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, - in considerazione del calendario di visite adottato – non appare fondata la pretesa Per_ di parte resistente di ottenere un aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio da euro 700 ad euro 900,00 e con aumento della quota di attribuzione delle spese straordinarie a carico del padre dal 50% al 100%.
Sotto tale profilo, va infatti evidenziato che il ricorrente SI. versa attualmente la somma di Pt_1 euro 700,00 che corrisponde a circa il 45% del suo reddito mensile, (dall'analisi dei redditi del ricorrente emerge infatti che lo stesso percepisce mensilmente l'importo di circa euro 1.550 – 1600). Ritiene pertanto il Tribunale che – alla luce del calendario sopra adottato con riferimento alla frequentazione del figlio minore – la somma corrisposta nell'attualità dal ricorrente sia coerente con il reddito del medesimo e sufficiente a garantire al minore un adeguato sostentamento.
pagina 6 di 8 Ad analoga considerazione si giunge con riferimento alle spese straordinarie non essendo emersa , nel corso del giudizio , alcuna ragione giustificatrice per modificare la quota del 50%. già stabilita in sede di separazione consensuale.
Sulle spese del giudizio
Le spese del giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti su alcune delle questioni proposte ( aspetto economico e frequentazione del figlio minore con il padre) devono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria definitivamente decidendo
Dichiara
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 2.6.2018 in Montanera fra Pt_1 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del predetto comune Anno
[...] CP_1
2018, numero 1, parte II, serie A Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del comune di Montanera per le annotazioni di competenza. dispone che il figlio minore , nato in [...], in data [...], venga affidato congiuntamente, Persona_1 ad entrambi i genitori, con abitazione prevalente presso il domicilio della madre, in Nizza Monferrato,
Piazza Garibaldi n.41 ove assumerà la residenza;
dispone il seguente regime di visite padre figlio: 1ª e 3ª settimana del mese: martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo ore 16.00 e sino alle ore 20.00 compreso di cena per poi riaccompagnarlo dalla madre;
- 2ª e 4ª settimana del mese: dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica con rientro presso la casa materna alle ore 21.00, con pernotto presso il padre. Tale calendario potrà subire variazioni che dovranno essere previamente concertate tra i genitori in ragione delle rispettive eSIenze di lavoro. Il ricorrente Per_ SI. potrà contattare tutte le sere telefonicamente il figlio per effettuare con lo stesso una Pt_1 Per_ videochiamata ad un'ora concordata. Per quanto concerne le festività natalizie, il figlio trascorrerà la settimana dal 24 al 28 dicembre con la madre, mentre dal 28 sera e fino al 6 gennaio 2026 con il padre, per poi alternarsi negli anni a seguire. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, alla luce della distanza intercorrente fra le abitazioni dei genitori, circa 100 km, il bambino trascorrerà con lo stesso genitore sia UA che QU , ad anni alterni, e gli altri giorni verranno suddivisi fra i genitori in parti uguali;
in ordine alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio una settimana a luglio consecutiva e quattro giorni, sempre consecutivi, ad agosto ed, in ogni caso, i genitori potranno trascorrere con il minore 14 giorni anche non consecutivi. I periodi di relativa spettanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con l'indicazione dell'eventuale luogo di villeggiatura. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sui rispettivi periodi, negli anni pari prevarranno le scelte della madre ed in quelli dispari quelle del padre. Il minore trascorrerà con i genitori anche il giorno del loro rispettivo compleanno, onomastico, festa del papà e Per_ della mamma, mentre i compleanni di , ove possibile, saranno trascorsi insieme ad entrambi, ovvero ad anni alterni con ciascuno dei genitori. dispone che il ricorrente SI. versi entro il giorno 5 di ogni mese alla SI.ra , a Parte_1 CP_1 titolo di mantenimento per il figlio minore, l'importo mensile di € 700,00, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario entro il primo di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Alessandria. Spese legali integralmente compensate fra le parti. Alessandria camera di conSIlio dell'8 luglio 2025.
pagina 7 di 8 Il Giudice
(Dott. Giuseppe Bersani)
Il Presidente
(Dott. Paolo Rampini)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. ssa Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento recante il numero R.G. 2143/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio , promosso da:
, nato in [...] il [...] (C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Montanera, Via Morozzo n.25, licenza di scuola media inferiore, professione artigiano, elettivamente domiciliato in Mondovì, Via G.Manessero n.27, presso lo Studio legale dell' Avv. Fabrizio Bracco del Foro di Cuneo, (C.F.: ), dal quale è rappresentato e difeso per procura posta in CodiceFiscale_2 calce ricorso introduttivo
-ricorrente-
CONTRO
nata in [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 CodiceFiscale_3 residente in [...], rappresentata e difesa da Avv. Angela
Auriemma presso il cui studio ha eletto domicilio
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
RICORRENTE
Reiectis adversis, Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 5.6.2018 tra i SIg.ri Pt_1
e , ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere
[...] CP_1 alla annotazione della sentenza e ciò alle seguenti: Nel merito: CONDIZIONI: 1) L'immobile coniugale sito in Montanera, Via Morozzo n.25, rimarrà nella disponibilità del SI. Parte_1 essendo la madre , trasferitasi, sin da prima della separazione del 2021, in Nizza CP_1
Monferrato, Piazza Garibaldi n.41;
2) Il figlio minore , nato in [...], in data [...], viene affidato ,congiuntamente, ad Persona_1 entrambi i genitori, con abitazione prevalente presso il domicilio della madre, in Nizza Monferrato,
Piazza Garibaldi n.41; 3) Il padre potrà tenere con sé il figlio a weekend alternati, prelevandolo dall'abitazione della madre, il venerdì sera , riportandolo , al domicilio di quest'ultima , la domenica sera, sempre alle 21 e ciò ad eccezione di una volta al mese, in cui sarà la RA a prelevare, la domenica sera, direttamente CP_1 il bambino, presso l'abitazione del padre dopo cena;
nel corso della settimana il padre - compatibilmente con la propria attività lavorativa - potrà , previa intesa con la madre , intrattenersi con il figlio un fine pomeriggio sino a dopo cena , mentre , in una delle due settimane mensili in cui il bambino dovrebbe trascorrere il weekend con la mamma , il padre potrà tenere il figlio il Sabato pomeriggio , dalle ore 15 fino a dopo cena , riportandolo presso l'abitazione materna entro le ore 21; in pagina 1 di 8 ogni caso il SI. potrà contattare tutte le sere telefonicamente il bambino per effettuare con lo Pt_1 stesso una videochiamata ad un'ora concordata . Per_ 4) Per quanto concerne le festività natalizie, atteso come , per l'anno corrente, il figlio trascorrerà la settimana dal 24 al 28 dicembre con la madre, mentre dal 28 sera e fino al 6 gennaio 2026 con il padre, per poi alternarsi negli anni a seguire. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, alla luce della distanza intercorrente fra le abitazioni dei genitori, circa 100 km, il bambino trascorrerà con lo stesso genitore sia UA che QU , ad anni alterni, e gli altri giorni verranno suddivisi fra i genitori in parti uguali;
5)Per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio una settimana a luglio consecutiva e quattro giorni, sempre consecutivi, ad agosto ed , in ogni caso, i genitori potranno trascorrere con il minore 14 giorni anche non consecutivi. I periodi di relativa spettanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con l'indicazione dell'eventuale luogo di villeggiatura. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sui rispettivi periodi, negli anni pari prevarranno le scelte della madre ed in quelli dispari quelle del padre.
6) La madre informerà il padre in ordine alle condizioni di salute e sugli eventuali spostamenti effettuati dal figlio minore e così , reciprocamente, nei periodi in cui quest'ultimo dimorerà presso il padre.
7) Il minore trascorrerà con i genitori anche il giorno del loro rispettivo compleanno, onomastico, festa Per_ del papà e della mamma, mentre i compleanni di , ove possibile, saranno trascorsi insieme ad entrambi, ovvero ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
8) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di mantenimento per il figlio Parte_1 CP_1 minore, l'importo mensile di € 700,00, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario entro il primo di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate e successivamente documentate;
9) L'autovettura Renault, modello Captur, targata FK548VL, cointestata ai coniugi verrà volturata al solo nome della SI.ra e ciò a spese di quest'ultima; CP_1
Si allega 11) Stralcio conto corrente per i mesi di Febbraio e Marzo 2025 Parte_1
Con il favore delle spese in caso di contestazione
RESISTENTE
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adìto, disattesa ogni richiesta di parte avversa, così Provvedere Per_ 1) confermare l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre come da sentenza di separazione, presso la residenza in Nizza Monferrato, Piazza Garibaldi n.41; 2) confermare l'assegno di mantenimento a carico del padre, modificando il quantum in ragione dello scarno calendario di visite proposto da parte ricorrente pari a euro 900,00 al mese oltre rivalutazione Istat, disponendo che il padre sia onerato a corrispondere il 100% delle spese straordinarie come per legge;
3) Rigettare tutte le richieste istruttorie in quanto irrilevanti ai fini della decisione nel merito oltre a essere inammissibili, in quanto le circostanze su cui testimonierebbero i testi indicati non sarebbero in ogni caso oggetto di statuizioni contrarie. Ci si riserva di modificare o precisare le domande e conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese di parte resistente, indicare nuovi mezzi di prova su circostanze emerse nella comparsa di costituzione di parte resistente, modificative o sopravvenute nelle memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.”. Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato il SI. esponeva che in data 2.6.2018, contraeva Parte_1 matrimonio civile in Montanera (registro degli Atti di matrimonio Anno 2018, Numero 1, Parte II,
Serie A), in regime della separazione dei beni, con la odierna resistente SI.ra . CP_1
Evidenziava parte ricorrente che dall'unione coniugale era nato in data [...] il figlio minore,
, cittadino italiano, C.F.: , residente in [...] C.F._4
Garibaldi n.41, presso la madre;
esponeva parte ricorrente che con il passare del tempo, per molteplici pagina 2 di 8 motivi, il rapporto coniugale si è deteriorato tanto da non rendere più possibile la prosecuzione della convivenza tant'è che gli esponenti si erano determinati a separarsi;
pertanto le le parti sono giugnevano ad una separazione consensuale, avanti al Tribunale di Cuneo, convenendo in particolare le seguenti condizioni: “1) La SI.ra dà atto di aver già lasciato l'immobile coniugale CP_1 sito in Montanera, Via Morozzo n.25, unitamente al figlio minore per trasferirsi in Nizza Persona_1
Monferrato, Piazza Garibaldi n.37, ragion per cui detto immobile rimarrà nella disponibilità del SI. ; 2) Il figlio minore nato in [...], in data [...], viene affidato Parte_1 Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con abitazione prevalente presso il domicilio della madre, in
Nizza Monferrato, Piazza Garibaldi n.37; 3) Il padre potrà tenere con sé il figlio a weekend alternati, prelevandolo dall'abitazione della madre il venerdì sera dalle 21, riportandolo dalla madre, la domenica sera, sempre alle 21 e ciò ad eccezione di una volta al mese, in cui sarà la RA a CP_1 prelevare, la domenica sera, direttamente il bambino, presso l'abitazione del padre;
nel corso della settimana, il padre -compatibilmente con la propria attività lavorativa - potrà , previa intesa con la madre, intrattenersi con il figlio un fine pomeriggio sino a dopo cena. 4) Sin da ora le parti stabiliscono che per quanto concerne le festività natalizie il figlio trascorrerà il giorno della Vigilia e quello di Natale con entrambi i genitori, secondo le modalità ed i tempi che gli stessi andranno a concordare di anno in anno. Il periodo successivo dal 26/12 al 6/1 verrà invece suddiviso in parti uguali tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza. Vacanze pasquali suddivise anch'esse in forza del medesimo criterio ed in modo tale che il bambino possa trascorrere in giorno di UA con un genitore e la QU con l'altro. 5) Con riguarda alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio un periodo di due settimane non consecutive. I periodi di relativa spettanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con l'indicazione dell'eventuale luogo di villeggiatura. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sui rispettivi periodi, negli anni pari prevarranno le scelte della madre ed in quelli dispari quelle del padre. 6) La madre informerà il padre in ordine alle condizioni di salute e sugli eventuali spostamenti effettuati dal figlio minore e così reciprocamente nei periodi in cui quest'ultima dimorerà presso il padre. 7) Il SI.
corrisponderà alla SI.ra , a titolo di mantenimento per il figlio minore, Parte_1 CP_1 l'importo mensile di € 700,00, da corrispondersi entro il primo di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. 8) Per il periodo di 18 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, il SI. si farà carico in misura del 100% delle spese straordinarie, inerenti il Pt_1 bambino, purché previamente concordate e successivamente documentate;
trascorso detto periodo tali spese verranno suddivise tra le parti in misura del 50% ciascuno. 9) Nessun assegno di mantenimento viene liquidato a carico di una parte ed in favore dell'altra, essendo entrambe economicamente autosufficienti. 10) L'autovettura Renault, modello Captur, targata FK548VL, cointestata ai coniugi verrà volturata al solo nome della SI.ra , con la procedura agevolata pervista per il passaggio CP_1 dei beni iscritti nei Pubblici Registri in sede di separazione e ciò a spese di quest'ultima; 11) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni e qualsivoglia altro rapporto economico e patrimoniale nascente dal vincolo di coniugio e di nulla avere a che pretendere a tale titolo, rinunciando sin d'ora ad ogni possibile azione sullo stesso fondata. 12) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;”. Rilevava parte ricorrente che erano decorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970 senza che i coniugi si fossero riconciliati e senza che tra gli stessi fosse ripreso il rapporto di convivenza;
sussistevano - pertanto - i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Relativamente alla situazione patrimoniale il ricorrente evidenziava di aver percepito i seguenti redditi: Anno 2022 un reddito imponibile di € 33.013,00 con imposta lorda di € 8.455,00; Anno 2021 Reddito imponibile € 33.437,00 con imposta lorda di € 9.026,00 ; Anno 2020 Reddito imponibile € 15.241,00 con imposta lorda di € 3.515,00 (Doc. 5); egli – inoltre – era proprietario di un immobile sito in Montanera, Via Morozzo n.25, censito al NCEU foglio 8, mappale 45,del predetto comune, che gli è
pagina 3 di 8 stato donato dai genitori. Da ultimo esponeva di essere è proprietario di un'autovettura Volvo targata EZ 765 ST, nonché di una motocicletta targata EP 48061, ed intestatario di un conto corrente acceso presso la riportante alla data del 29.12.2023 un saldo di euro Controparte_2
1.609,31. Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Reiectis adversis, In via istruttoria: La difesa esponente insta per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, volto a dimostrare, come il SI. non abbia potuto trascorrere il giorno di Natale e quelli seguenti con il Pt_1 figlio sia nell'anno 2022 che 2023, nonché le difficoltà a telefonare allo stesso la sera. 1)” Vero che il Per_ minore ha trascorso il giorno di Natale dell'anno 2022 e 2023, così come la settimana successiva, con la madre ”; 2) “Vero che il SI. in numerose occasioni ha tentato di CP_1 Pt_1 videochiamare il figlio la sera, senonchè la madre ha manifestato il proprio dissenso”; 3) CP_1 Per_
“Vero che al SI. è stato impedito dalla madre di vedere il giorno del suo compleanno Pt_1 negli anni 2022 e 2023”; Nel merito: Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 5.6.2018 tra i SIg.ri e , ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 CP_1 competente di procedere alla annotazione della sentenza e ciò alle seguenti: CONDIZIONI: 1)
L'immobile coniugale sito in Montanera, Via Morozzo n.25, rimarrà nella disponibilità del SI. Pt_1
essendo la madre , trasferitasi, sin da prima della separazione del 2021, in
[...] CP_1
Nizza Monferrato, Piazza Garibaldi n.41; 2) Il figlio minore , nato in Cuneo, in [...] Persona_1
24.12.2018, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con abitazione prevalente presso il domicilio della madre, in Nizza Monferrato, Piazza Garibaldi n.41; 3) Il padre potrà tenere con sé il figlio a weekend alternati, prelevandolo dall'abitazione della madre il venerdì sera, dopo cena, dalle 21, riportandolo dalla madre, la domenica sera, sempre alle 21 e ciò ad eccezione di una volta al mese, in cui sarà la RA a prelevare, la domenica sera, direttamente il bambino, presso l'abitazione del CP_1 padre dopo cena;
il SI potrà contattare tutte le sere telefonicamente il bambino per effettuare Pt_1 Per_ con lo stesso una videochiamata;
4) Per quanto concerne le festività natalizie il figlio – ad eccezione degli anni 2024 e 2025 in cui tale festività verrà trascorsa con il padre - trascorrerà con i genitori il giorno della Vigilia e quello di Natale in via alternata, secondo le modalità ed i tempi che gli stessi andranno a concordare di anno in anno. Il periodo successivo dal 26/12 al 6/1 verrà suddiviso in parti uguali tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza. Per quanto riguarda le Vacanze pasquali, alla luce della distanza intercorrente fra le abitazioni dei genitori, circa 100 km, il bambino trascorrerà con lo stesso genitore sia UA che QU ,ad anni alterni, e gli altri giorni verranno suddivisi fra i genitori in parti uguali;
5)Per quanto riguarda vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio una settimana a luglio consecutiva e quattro giorni, sempre consecutivi, ad agosto, in ogni caso i genitori potranno trascorrere con il minore 14 giorni anche non consecutivi. I periodi di relativa spettanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con l'indicazione dell'eventuale luogo di villeggiatura. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sui rispettivi periodi, negli anni pari prevarranno le scelte della madre ed in quelli dispari quelle del padre. 6) La madre informerà il padre in ordine alle condizioni di salute e sugli eventuali spostamenti effettuati dal figlio minore e così reciprocamente nei periodi in cui quest'ultima dimorerà presso il padre. 7) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di mantenimento per il figlio minore, Parte_1 CP_1 l'importo mensile di € 700,00, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario entro il primo di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate e successivamente documentate;
8) L'autovettura Renault, modello Captur, targata FK548VL, cointestata ai coniugi verrà volturata al solo nome della SI.ra e ciò a spese di quest'ultima; Con il favore delle spese. CP_1 Si costituiva ritualmente nel giudizio parte resistente senza nulla contestare sull'applicazione del regime di affido condiviso in quanto non sussisterebbero presupposti per l'applicazione di altra tipologia di affidamento. Quanto alla collocazione presso la madre in Nizza Monferrato si confermava pagina 4 di 8 Per_ il trasferimento avvenuto comunque prima della separazione nonchè la circostanza che il figlio stia attualmente vivendo presso la madre. Con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita parte resistente evidenziava di non avere mai negato al padre di vedere il figlio, anzi si è sempre resa disponibile, anche tramite contatto telefonico.
Sottolineava parte ricorrente che – in particolare – il ricorrente la contattava telefonicamente a pranzo, a cena e dopocena, anche se ultimamente aveva ridotto per propria volontà, le chiamate escludendo quella del pranzo. In considerazione delle patologie di cui soffre il minore e di quanto suggerito dalla neuropsichiatra, proponeva il seguente calendario di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario: - 1ª e 3ª settimana del mese: martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo ore 16.00
e sino alle ore 20.00 compreso di cena per poi riaccompagnarlo dalla madre;
- 2ª e 4ª settimana del mese: dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica con rientro presso la casa materna alle ore 21.00, il tutto con pernotto presso il padre. Tale calendario tuttavia potrà subire variazioni che dovranno essere previamente concertate tra i genitori in ragione delle rispettive eSIenze di lavoro. In ordine alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della prole parte resistente rilevava che volendo confermare il calendario di visite proposto dal padre, si dovrebbe aumentare l'assegno di mantenimento da 700,00 a 900,00 euro, ciò in quanto il padre vedrebbe il figlio solo per due giorni e mezzo, ogni due settimane, e dunque la madre dovrebbe farsi interamente carico di ogni spesa ordinaria per il restante dei giorni, in una situazione di forte responsabilità per la “disabilità” di Per_ cui è affetto .
Relativamente alla propria posizione reddituale evidenziava di percepire ADI per un totale di euro Per_ 230,00 mensili;
- indennità per la disabilità di per euro 330,00 mensili per 9 mesi (periodo corrispondente alla frequentazione scolastica); - Assegno Unico e Universale pari a euro 296,00. Sulla scorta di tali premesse la resistente SI.ra , rassegnava le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adìto, disattesa ogni richiesta di parte avversa, così Provvedere Per_ 1) confermare l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre come da sentenza di separazione, presso la residenza in Nizza Monferrato, Piazza Garibaldi n.41; 2) confermare l'assegno di mantenimento a carico del padre, modificando il quantum in ragione dello scarno calendario di visite proposto da parte ricorrente pari a euro 900,00 al mese oltre rivalutazione Istat, disponendo che il padre sia onerato a corrispondere il 100% delle spese straordinarie come per legge;
3) Rigettare tutte le richieste istruttorie in quanto irrilevanti ai fini della decisione nel merito oltre a essere inammissibili, in quanto le circostanze su cui testimonierebbero i testi indicati non sarebbero in ogni caso oggetto di statuizioni contrarie”. All'udienza del 19 febbraio 2025 si dava atto che le trattative iniziate fra le parti per una soluzione amichevole erano fallite. All'udienza del 3 aprile 2025 il Giudice ritenuta la causa sufficientemente istruita fissava per il trattenimento in decisione l'udienza del 1 luglio 2025 assegnando i termini di legge per il deposito di conclusioni finali, comparse conclusionali e repliche. All'udienza del 1 luglio 2025 la causa veniva riservata per la decisione collegiale. Motivi della decisione
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che i coniugi separati dal 7.1.2022 non hanno ripreso la convivenza. Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio Sull'affidamento e sul collocamento del figlio minore Persona_1
Entrambe le parti chiedono la conferma dei provvedimenti resi nella separazione consensuale. Per_ Il minore – pertanto – deve essere affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso la madre.
Sulla frequentazione del genitore non collocatario prevalente
pagina 5 di 8 Le odierne parti processuali divergono sulla modifica del regime di frequentazione del minore a cui è collegata anche la richiesta di aumento del contributo al mantenimento formulata dalla parte resistente. Il Tribunale letta la relazione del 21.12.2023 della dott.ssa , neuropsichiatra infantile Per_2 dell'ASL di Asti, ritiene – nell'interesse prevalente del minore – di adottare il regime di frequentazione indicato dal sanitario e recepito dalla resistente, che – allo stato – appare quello più adeguato alle eSIenze di crescita del minore tenendo conto delle patologie segnalate nella relazione citata. Viene pertanto adottato il seguente regime di visite padre figlio: 1ª e 3ª settimana del mese: martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo ore 16.00 e sino alle ore 20.00 compreso di cena per poi riaccompagnarlo dalla madre;
- 2ª e 4ª settimana del mese: dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica con rientro presso la casa materna alle ore 21.00, con pernotto presso il padre. Tale calendario potrà ovviamente subire variazioni che dovranno essere previamente concertate tra i genitori in ragione delle rispettive eSIenze di lavoro. In ogni caso il SI. potrà contattare tutte le sere telefonicamente il bambino Pt_1 per effettuare con lo stesso una videochiamata ad un'ora concordata. Per quanto concerne le festività Per_ natalizie, come per l'anno corrente, il minore trascorrerà la settimana dal 24 al 28 dicembre con la madre, mentre dal 28 sera e fino al 6 gennaio 2026 con il padre, per poi alternarsi negli anni a seguire. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, alla luce della distanza intercorrente fra le abitazioni dei genitori, circa 100 km, il bambino trascorrerà con lo stesso genitore sia UA che QU , ad anni alterni, e gli altri giorni verranno suddivisi fra i genitori in parti uguali;
in ordine alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio una settimana a luglio consecutiva e quattro giorni, sempre consecutivi, ad agosto ed , in ogni caso, i genitori potranno trascorrere con il minore 14 giorni anche non consecutivi. I periodi di relativa spettanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con l'indicazione dell'eventuale luogo di villeggiatura. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sui rispettivi periodi, negli anni pari prevarranno le scelte della madre ed in quelli dispari quelle del padre.
Sulla quantificazione del contributo al mantenimento del figlio
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le eSIenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di eSIenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eSIenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, - in considerazione del calendario di visite adottato – non appare fondata la pretesa Per_ di parte resistente di ottenere un aumento dell'assegno di mantenimento per il figlio da euro 700 ad euro 900,00 e con aumento della quota di attribuzione delle spese straordinarie a carico del padre dal 50% al 100%.
Sotto tale profilo, va infatti evidenziato che il ricorrente SI. versa attualmente la somma di Pt_1 euro 700,00 che corrisponde a circa il 45% del suo reddito mensile, (dall'analisi dei redditi del ricorrente emerge infatti che lo stesso percepisce mensilmente l'importo di circa euro 1.550 – 1600). Ritiene pertanto il Tribunale che – alla luce del calendario sopra adottato con riferimento alla frequentazione del figlio minore – la somma corrisposta nell'attualità dal ricorrente sia coerente con il reddito del medesimo e sufficiente a garantire al minore un adeguato sostentamento.
pagina 6 di 8 Ad analoga considerazione si giunge con riferimento alle spese straordinarie non essendo emersa , nel corso del giudizio , alcuna ragione giustificatrice per modificare la quota del 50%. già stabilita in sede di separazione consensuale.
Sulle spese del giudizio
Le spese del giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza delle parti su alcune delle questioni proposte ( aspetto economico e frequentazione del figlio minore con il padre) devono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria definitivamente decidendo
Dichiara
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 2.6.2018 in Montanera fra Pt_1 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del predetto comune Anno
[...] CP_1
2018, numero 1, parte II, serie A Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del comune di Montanera per le annotazioni di competenza. dispone che il figlio minore , nato in [...], in data [...], venga affidato congiuntamente, Persona_1 ad entrambi i genitori, con abitazione prevalente presso il domicilio della madre, in Nizza Monferrato,
Piazza Garibaldi n.41 ove assumerà la residenza;
dispone il seguente regime di visite padre figlio: 1ª e 3ª settimana del mese: martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo ore 16.00 e sino alle ore 20.00 compreso di cena per poi riaccompagnarlo dalla madre;
- 2ª e 4ª settimana del mese: dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica con rientro presso la casa materna alle ore 21.00, con pernotto presso il padre. Tale calendario potrà subire variazioni che dovranno essere previamente concertate tra i genitori in ragione delle rispettive eSIenze di lavoro. Il ricorrente Per_ SI. potrà contattare tutte le sere telefonicamente il figlio per effettuare con lo stesso una Pt_1 Per_ videochiamata ad un'ora concordata. Per quanto concerne le festività natalizie, il figlio trascorrerà la settimana dal 24 al 28 dicembre con la madre, mentre dal 28 sera e fino al 6 gennaio 2026 con il padre, per poi alternarsi negli anni a seguire. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, alla luce della distanza intercorrente fra le abitazioni dei genitori, circa 100 km, il bambino trascorrerà con lo stesso genitore sia UA che QU , ad anni alterni, e gli altri giorni verranno suddivisi fra i genitori in parti uguali;
in ordine alle vacanze estive, il padre potrà trascorrere con il figlio una settimana a luglio consecutiva e quattro giorni, sempre consecutivi, ad agosto ed, in ogni caso, i genitori potranno trascorrere con il minore 14 giorni anche non consecutivi. I periodi di relativa spettanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con l'indicazione dell'eventuale luogo di villeggiatura. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sui rispettivi periodi, negli anni pari prevarranno le scelte della madre ed in quelli dispari quelle del padre. Il minore trascorrerà con i genitori anche il giorno del loro rispettivo compleanno, onomastico, festa del papà e Per_ della mamma, mentre i compleanni di , ove possibile, saranno trascorsi insieme ad entrambi, ovvero ad anni alterni con ciascuno dei genitori. dispone che il ricorrente SI. versi entro il giorno 5 di ogni mese alla SI.ra , a Parte_1 CP_1 titolo di mantenimento per il figlio minore, l'importo mensile di € 700,00, da corrispondersi a mezzo di bonifico bancario entro il primo di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Alessandria. Spese legali integralmente compensate fra le parti. Alessandria camera di conSIlio dell'8 luglio 2025.
pagina 7 di 8 Il Giudice
(Dott. Giuseppe Bersani)
Il Presidente
(Dott. Paolo Rampini)
pagina 8 di 8