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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 24 novembre 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1199/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall' avv.to Maurizio Ricigliano;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Itala de Benedictis;
CP_1
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.02.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale, esponendo di esser figlio della sig.ra , nata a [...] Persona_1
Patenora il 22.01.38 ed ivi deceduta il 04.08.2020, titolare di trattamento pensionistico cat.
1036551; di aver, inoltrato istanza alla competente sede per il riconoscimento alla CP_1 reversibilità di detta pensione, ricevendo, tuttavia, in data 3.11.20, provvedimento di diniego dal seguente tenore: “Non è stato riconosciuto inabile alla data di morte del familiare”; di aver, altresì, infruttuosamente esperito, in data 4.11.21, ricorso al Comitato Provinciale;
di esser affetto da patologie tali da determinare la sua impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, tanto che nella seduta del 19.10.20 veniva riconosciuto cieco assoluto, con decorrenza dal 25.7.20. Premesso, allora, di aver vissuto a carico del dante causa attesa la propria inabilità lavorativa e la totale assenza di reddito, concludeva, chiedendo: “accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla reversibilità del trattamento pensionistico di cui beneficiava la dante causa ed in premessa indicato;
per l'effetto, condannare dell' , in persona del Presidente p.t. Controparte_2 elett.nte domiciliato per la carica presso la sede dello stesso in Caserta – via Arena loc. S. Benedetto - a corrispondere le somme a tale titolo dovute, in uno alle maggiorazioni di legge, a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla domanda o da quella altra data che si riterrà opportuna;
condannare l' al CP_1 pagamento delle spese processuali e competenze tutte, in uno ad accessori di legge, ai sensi dell'art. 91 e s.s. cpc e 125 disp. att. cpc, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.” Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l che con varie CP_1 argomentazioni resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di CTU medico legale, e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In via preliminare, va dichiarata la procedibilità del ricorso, atteso l'esperimento del procedimento amministrativo. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. È noto che in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso. Nel caso di specie la domanda amministrativa presentata dal ricorrente veniva rigettata per mancanza del requisito sanitario. Ebbene, le risultanze della perizia medica disposta nel presente giudizio, che il Tribunale fa proprie, comprovano, contrariamente a quanto sostenuto dall' che il ricorrente fosse totalmente inabile alla morte del genitore. CP_1
Il Dott. , invero, nell'elaborato redatto su ordine del Giudice, previa visita del Per_2 ricorrente ed esame della documentazione sanitaria allegata, ha concluso: “Quanto rilevato nel corso della visita medica, raccordata con l'anamnesi patologica e con la documentazione clinica esibita consentono la riproporre la diagnosi già presentata dalla Commissione ossia RETINOPATIA DIABETICA LASER-TRATTATA IN ESITI DI DISTACCO DI RETINA E GLAUCOMA IN SOGGETTO CON VI OCCHIO DESTRO MOTO DELLA MANO E VI OCCHIO SINISTRO PERCEZIONE LUCE, DEFICIT COME DA CONFERMATI DA ESAME DEI POTENZIALI VISIVI EVOCATI (PEV) CARDIOPATIA IPERTENSIVA. DIABETE MELLITO. Ritorna utile rammentare a sé stesso che il cieco assoluto è una persona che ha perso completamente la vista o ha un residuo visivo molto ridotto in entrambi gli occhi, e che la cecità assoluta può anche essere definita come la percezione di luce e ombra o del movimento di una mano in entrambi gli occhi (motu manu). Un'altra definizione di cieco assoluto scaturisce dalla condizione di un campo visivo inferiore al 3%. Pertanto, poiché il riconoscimento di cieco assoluto, inabile al 100%, è stato accertata dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità già in epoca antecedente il decesso della madre del ricorrente si può concludere che questi È IN DIRITTO DI VEDERSI RICONOSCIUTA LA REVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE.” L'elaborato peritale è corretto ed approfondito, adeguatamente motivato e compatibile con le risultanze istruttorie in atti. Peraltro, successivamente al deposito, alcuna contestazione è stata mossa dall' convenuto, sicché deve ritenersi accertato il requisito sanitario in CP_2 capo all'istante. Quest'ultimo, inoltre, aveva già riconosciuto il ricorrente come cieco assoluto in via amministrativa, sicchè l'esito dell'accertamento disposto in giudizio appare coerente con la precedente decisione dell'Istituto oltrechè con la documentazione medica in atti. Quanto, invece, al requisito di natura economica, anch'esso deve ritenersi pienamente soddisfatto. Sul punto, si richiama la documentazione reddituale prodotta in atti, ed in particolare, l'estratto contributivo del ricorrente e degli altri componenti il nucleo familiare, dai quali si desume (unitamente ad altri indici presuntivi quali le copie delle utenze dell'abitazione intestate alla ) che il ricorrente fosse effettivamente a carico del Persona_1 de cuius al momento della morte;
inoltre è versato in atti anche il certificato di pensione, cat. VO del dante causa , per cui, deve ritenersi soddisfatto anche l'ulteriore Persona_1 requisito richiesto dalla normativa in materia, ovvero, che il dante causa al momento del decesso fosse titolare di pensione di vecchiaia. La domanda conseguentemente va accolta, con condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione richiesta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della morte dell'avente causa. Sui ratei dovranno corrispondersi gli interessi legali detratti dal maggior danno determinato dalla svalutazione monetaria. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Accoglie il ricorso, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del ricorrente dei CP_1 ratei maturati della pensione di reversibilità con la decorrenza di cui in parte motiva, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione;
2) condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti del ricorrente, che CP_1 liquida in euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 24.11.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 24 novembre 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1199/2023 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall' avv.to Maurizio Ricigliano;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Itala de Benedictis;
CP_1
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.02.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale, esponendo di esser figlio della sig.ra , nata a [...] Persona_1
Patenora il 22.01.38 ed ivi deceduta il 04.08.2020, titolare di trattamento pensionistico cat.
1036551; di aver, inoltrato istanza alla competente sede per il riconoscimento alla CP_1 reversibilità di detta pensione, ricevendo, tuttavia, in data 3.11.20, provvedimento di diniego dal seguente tenore: “Non è stato riconosciuto inabile alla data di morte del familiare”; di aver, altresì, infruttuosamente esperito, in data 4.11.21, ricorso al Comitato Provinciale;
di esser affetto da patologie tali da determinare la sua impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, tanto che nella seduta del 19.10.20 veniva riconosciuto cieco assoluto, con decorrenza dal 25.7.20. Premesso, allora, di aver vissuto a carico del dante causa attesa la propria inabilità lavorativa e la totale assenza di reddito, concludeva, chiedendo: “accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla reversibilità del trattamento pensionistico di cui beneficiava la dante causa ed in premessa indicato;
per l'effetto, condannare dell' , in persona del Presidente p.t. Controparte_2 elett.nte domiciliato per la carica presso la sede dello stesso in Caserta – via Arena loc. S. Benedetto - a corrispondere le somme a tale titolo dovute, in uno alle maggiorazioni di legge, a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla domanda o da quella altra data che si riterrà opportuna;
condannare l' al CP_1 pagamento delle spese processuali e competenze tutte, in uno ad accessori di legge, ai sensi dell'art. 91 e s.s. cpc e 125 disp. att. cpc, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.” Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l che con varie CP_1 argomentazioni resisteva al ricorso chiedendone il rigetto. La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta ed espletamento di CTU medico legale, e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In via preliminare, va dichiarata la procedibilità del ricorso, atteso l'esperimento del procedimento amministrativo. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. È noto che in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso. Nel caso di specie la domanda amministrativa presentata dal ricorrente veniva rigettata per mancanza del requisito sanitario. Ebbene, le risultanze della perizia medica disposta nel presente giudizio, che il Tribunale fa proprie, comprovano, contrariamente a quanto sostenuto dall' che il ricorrente fosse totalmente inabile alla morte del genitore. CP_1
Il Dott. , invero, nell'elaborato redatto su ordine del Giudice, previa visita del Per_2 ricorrente ed esame della documentazione sanitaria allegata, ha concluso: “Quanto rilevato nel corso della visita medica, raccordata con l'anamnesi patologica e con la documentazione clinica esibita consentono la riproporre la diagnosi già presentata dalla Commissione ossia RETINOPATIA DIABETICA LASER-TRATTATA IN ESITI DI DISTACCO DI RETINA E GLAUCOMA IN SOGGETTO CON VI OCCHIO DESTRO MOTO DELLA MANO E VI OCCHIO SINISTRO PERCEZIONE LUCE, DEFICIT COME DA CONFERMATI DA ESAME DEI POTENZIALI VISIVI EVOCATI (PEV) CARDIOPATIA IPERTENSIVA. DIABETE MELLITO. Ritorna utile rammentare a sé stesso che il cieco assoluto è una persona che ha perso completamente la vista o ha un residuo visivo molto ridotto in entrambi gli occhi, e che la cecità assoluta può anche essere definita come la percezione di luce e ombra o del movimento di una mano in entrambi gli occhi (motu manu). Un'altra definizione di cieco assoluto scaturisce dalla condizione di un campo visivo inferiore al 3%. Pertanto, poiché il riconoscimento di cieco assoluto, inabile al 100%, è stato accertata dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità già in epoca antecedente il decesso della madre del ricorrente si può concludere che questi È IN DIRITTO DI VEDERSI RICONOSCIUTA LA REVERSIBILITÀ DELLA PENSIONE.” L'elaborato peritale è corretto ed approfondito, adeguatamente motivato e compatibile con le risultanze istruttorie in atti. Peraltro, successivamente al deposito, alcuna contestazione è stata mossa dall' convenuto, sicché deve ritenersi accertato il requisito sanitario in CP_2 capo all'istante. Quest'ultimo, inoltre, aveva già riconosciuto il ricorrente come cieco assoluto in via amministrativa, sicchè l'esito dell'accertamento disposto in giudizio appare coerente con la precedente decisione dell'Istituto oltrechè con la documentazione medica in atti. Quanto, invece, al requisito di natura economica, anch'esso deve ritenersi pienamente soddisfatto. Sul punto, si richiama la documentazione reddituale prodotta in atti, ed in particolare, l'estratto contributivo del ricorrente e degli altri componenti il nucleo familiare, dai quali si desume (unitamente ad altri indici presuntivi quali le copie delle utenze dell'abitazione intestate alla ) che il ricorrente fosse effettivamente a carico del Persona_1 de cuius al momento della morte;
inoltre è versato in atti anche il certificato di pensione, cat. VO del dante causa , per cui, deve ritenersi soddisfatto anche l'ulteriore Persona_1 requisito richiesto dalla normativa in materia, ovvero, che il dante causa al momento del decesso fosse titolare di pensione di vecchiaia. La domanda conseguentemente va accolta, con condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione richiesta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data della morte dell'avente causa. Sui ratei dovranno corrispondersi gli interessi legali detratti dal maggior danno determinato dalla svalutazione monetaria. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Accoglie il ricorso, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del ricorrente dei CP_1 ratei maturati della pensione di reversibilità con la decorrenza di cui in parte motiva, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione;
2) condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti del ricorrente, che CP_1 liquida in euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute, con attribuzione. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 24.11.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli