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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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- 1. Le prime applicazioni del modificato art. 10 ter del d.lgs. 74/2000 sull’Omesso versamento di IVA. Nota a una recente sentenza del Tribunale penale di TorinoAlessandro Parrotta · https://www.filodiritto.com/ · 20 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4715/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4715/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da con il patrocinio dell'avv. Occhiena Grazia, presso cui ha eletto domicilio, in Parte_1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Pisano Pietro presso cui ha eletto domicilio, in forza di CP_1 procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte d'udienza depositate rispettivamente in data 26.03.2025 e 28.03.2025):
“Pronunciare ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. B) ed art. 4 L. 898/70, così come da ultimi novellati dalla L. 55/2015, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i signori e in Parte_1 CP_1
Orbassano il 6.9.1997 secondo il rito dei Testimoni di Geova (Atto n. 83) e trascritto nei Registri di Stato
Civile del Comune di Moncalieri al n. 117 P. II Serie B anno 1997 e Voglia ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri incombenti, alle seguenti condizioni:
1) Il signor nulla deve alla signora a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 CP_1 del figlio ormai maggiorenne e non con lei convivente Per_1 pagina 1 di 3 2) Il signor nulla deve a titolo di assegno divorzile alla signora che vi rinuncia Parte_1 CP_1
3) Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate.”.
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e ontraevano matrimonio secondo il rito Parte_1 CP_1 dei Testimoni di Geova in Orbassano il 08/09/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Orbassano (atto n. 83, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 14.9.2002 Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di sentenza giudiziale n. 3854/2018 emessa dal Tribunale di Torino in data 18.7.2018.
Con ricorso depositato il 13.3.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, altresì, accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve alla convenuta a titolo di assegno divorzile nonché a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
Con comparsa depositata in data 16.10.2024 si costituiva in giudizio non CP_1 opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando la stabile convivenza del figlio con il padre e nulla chiedendo, per l'effetto, in punto contributo al mantenimento del figlio. Chiedeva, però, disporsi in proprio favore un assegno divorzile nella misura di E 200 al mese.
All'udienza in data 18.11.2024, avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e venivano sentite. Il Giudice, con ordinanza del 4/12/2024 assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, revocando a far data dal 5.11.24 l'obbligo a carico del di mantenimento del figlio e Pt_1 confermando il contributo al mantenimento della moglie previsto in separazione, ammetteva parzialmente le prove orali richieste dalle parti e fissava il calendario per il prosieguo del processo.
Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui alla istanza congiunta depositata telematicamente in data 27.2.2025 e chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni con rinuncia all'assunzione delle prove ammesse.
Il Giudice, in accoglimento della istanza delle parti, revocava l'udienza già fissata per l'assunzione delle prove e fissava udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Nel termine ex art. 127 ter cpc le parti rassegnavano conclusioni conformi come indicate in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione il cui passaggio in giudicato è incontestato.
pagina 2 di 3 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Ritiene il Tribunale di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto e in diritto.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in conformità all'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO di provvedere alle incombenze di legge;
DÀ ATTO che le parti concordano che il signor nulla deve alla signora a titolo Parte_1 CP_1 di contributo per il mantenimento del figlio ormai maggiorenne e non con lei convivente;
Per_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il signor nulla deve a titolo di assegno divorzile Parte_1 alla signora che vi rinuncia;
CP_1
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 30.5.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4715/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da con il patrocinio dell'avv. Occhiena Grazia, presso cui ha eletto domicilio, in Parte_1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Pisano Pietro presso cui ha eletto domicilio, in forza di CP_1 procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte d'udienza depositate rispettivamente in data 26.03.2025 e 28.03.2025):
“Pronunciare ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. B) ed art. 4 L. 898/70, così come da ultimi novellati dalla L. 55/2015, lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i signori e in Parte_1 CP_1
Orbassano il 6.9.1997 secondo il rito dei Testimoni di Geova (Atto n. 83) e trascritto nei Registri di Stato
Civile del Comune di Moncalieri al n. 117 P. II Serie B anno 1997 e Voglia ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri incombenti, alle seguenti condizioni:
1) Il signor nulla deve alla signora a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 CP_1 del figlio ormai maggiorenne e non con lei convivente Per_1 pagina 1 di 3 2) Il signor nulla deve a titolo di assegno divorzile alla signora che vi rinuncia Parte_1 CP_1
3) Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate.”.
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e ontraevano matrimonio secondo il rito Parte_1 CP_1 dei Testimoni di Geova in Orbassano il 08/09/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Orbassano (atto n. 83, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 14.9.2002 Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di sentenza giudiziale n. 3854/2018 emessa dal Tribunale di Torino in data 18.7.2018.
Con ricorso depositato il 13.3.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, altresì, accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve alla convenuta a titolo di assegno divorzile nonché a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
Con comparsa depositata in data 16.10.2024 si costituiva in giudizio non CP_1 opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando la stabile convivenza del figlio con il padre e nulla chiedendo, per l'effetto, in punto contributo al mantenimento del figlio. Chiedeva, però, disporsi in proprio favore un assegno divorzile nella misura di E 200 al mese.
All'udienza in data 18.11.2024, avanti al Giudice Relatore, le parti comparivano personalmente e venivano sentite. Il Giudice, con ordinanza del 4/12/2024 assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, revocando a far data dal 5.11.24 l'obbligo a carico del di mantenimento del figlio e Pt_1 confermando il contributo al mantenimento della moglie previsto in separazione, ammetteva parzialmente le prove orali richieste dalle parti e fissava il calendario per il prosieguo del processo.
Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo a definizione della complessiva vertenza nei termini di cui alla istanza congiunta depositata telematicamente in data 27.2.2025 e chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni con rinuncia all'assunzione delle prove ammesse.
Il Giudice, in accoglimento della istanza delle parti, revocava l'udienza già fissata per l'assunzione delle prove e fissava udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Nel termine ex art. 127 ter cpc le parti rassegnavano conclusioni conformi come indicate in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione il cui passaggio in giudicato è incontestato.
pagina 2 di 3 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Ritiene il Tribunale di poter provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi in fatto e in diritto.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in conformità all'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, preso atto ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO di provvedere alle incombenze di legge;
DÀ ATTO che le parti concordano che il signor nulla deve alla signora a titolo Parte_1 CP_1 di contributo per il mantenimento del figlio ormai maggiorenne e non con lei convivente;
Per_1
DÀ ATTO che le parti concordano che il signor nulla deve a titolo di assegno divorzile Parte_1 alla signora che vi rinuncia;
CP_1
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 30.5.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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