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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 1012/2025 N. 1022/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di PAVIA n. 397/2025, estensore giudice DOTT.SSA FEDERICA FERRARI, discussa all'udienza del 3.12.2025 e promossa da:
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ROBERTA FRANCESCA MARINACCIO ), elettivamente domiciliato in MILANO VIA C.F._1
PIETRO COSSA 2, presso il Difensore
APPELLANTE CONTRO
), con il patrocinio dell'avv. CONCETTA CP_1 C.F._2
EO ) e dell'avv. TRAPASSO DOROTEA GIOVANNA C.F._3 amente domiciliato in VIA ALMIRANTE 6, LOCRI, C.F._4 presso il Difensore avv. CONCETTA EO
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“NEL MERITO: accogliere il presente ricorso per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 397/2025 del Tribunale di Pavia - Sez. Lavoro, pubblicata in data 19 giugno 2025 in via principale: rigettare tutte le domande proposte dal sig. nei confronti di Parte_2 [...]
in subordine: limitare la condanna di Parte_1 Parte_1
1 solo al pagamento dell'indennità di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 23/22015 nella misura minima prevista dalla legge;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del sig.
ex art. 2 o ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, detrarre CP_1
riconosciuta allo stesso l'aliunde perceptum nonché quanto egli avrebbe potuto percepire con l'ordinaria diligenza. in ogni caso: condannare il sig. alla restituzione a favore di delle Parte_2 Parte_1 somme percepite in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi come per legge, nonché alla restituzione delle spese di lite, liquidate dal primo Giudice in euro 4.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. o, comunque, quelle diverse somme ritenute di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. e accessori di legge”.
PER LA PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
“In via preliminare, rigettare la richiesta formulata dalla società Avangard srl di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
nel merito, rigettare l'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 nale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere: Condannare l' in p.l.r.p. ad euro 12.000,00 a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale ovvero la somma da liquidarsi in via equitativa dal giudice nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto con rivalutazione ed interessi al soddisfo. Valutato il comportamento del datore di lavoro, il contegno tenuto dallo stesso nella fase prodromica e successiva al licenziamento da cui si evince in ragione della prova documentale l'assenza di giusta causa e dalla prova indiretta sul contegno tenuto dal datore di lavoro la natura discriminatoria derivata dalle condizioni di salute del ricorrente e ritorsiva in ragione del legittimo rifiuto alla diminuzione dell'orario di lavoro che assurgono a sintomo di carenza di buona fede e correttezza nella gestione del rapporto contrattuale condannare la resistente al pagamento del danno da quantificarsi nella misura massima indicata dalla legge, con interessi e rivalutazione al soddisfo. Condannare la resistente per quanto di ragione al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi ai procuratori antistatari nella misura prevista dalle tabelle forensi. Si oppone alle istanze istruttori proposte da controparte perché dilatorie. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, del doppio grado e condanna per lite temeraria.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 1°.10.2025, (di seguito, Parte_1
“ ) proponeva impug in epigrafe Parte_1 indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di PAVIA aveva dichiarato – ai sensi dell'art. 3 c. 2 d. lgs. 23/2015 – l'illegittimità del licenziamento, dalla stessa intimato a 9.1.2024 Parte_3 Parte_4
2 contestazione disciplinare, rivoltagli il 19.12.2023 relativamente all'assenza ingiustificata protrattasi, per quattro giorni lavorativi, dal 12 al 14 dicembre 2023.
Sotto l'aspetto fattuale, il primo Giudice aveva rilevato come – CP_1 assunto da con decorrenza dall'11.9.2017 quale sistemista di II Parte_1 livello CCN ndato alla prestazione di servizi presso i clienti e, successivamente, tramite collegamenti web da remoto – dal 4.9.2023 fosse stato assegnato al cliente , con orario di fatto ridotto a 28 ore Pt_5 settimanali, in ragione della dialisi in atto, e con mantenimento dell'intera retribuzione prevista per l'orario pieno di 40 ore settimanali.
La sentenza proseguiva ricordando com, la proposta datoriale di pattuizione di un conforme orario part-time a decorrere dal 1°.1.2024, rivolta il 6.12.2023 al dipendente, fosse stata da questo rifiutata;
lo stesso, poi, alle ore 7,00 dell'11.12.2025, aveva presentato richiesta di ferie “per tutto il periodo natalizio”, poco dopo precisata con riferimento all'arco temporale “dall'11 (oggi) al 29 compreso”, accolta dalla società limitatamente ai giorni dal 23.12.23 al 1°.1.24.
Alle 17,35 dello stesso giorno – secondo la motivazione della pronuncia – aveva comunicato alla datrice di lavoro che, per sue “esigenze CP_1 private”, egli sarebbe stato “in ferie fino al 1 di gennaio come già indicatovi in precedenza”, ricevendone, in risposta, la conferma del periodo feriale già concesso, a partire dal 23.12.2023.
Il TRIBUNALE aveva, quindi, osservato come la contestazione disciplinare fosse stata riscontrata da con lettera di giustificazioni, in cui lo stesso si CP_1 era detto presente al lavoro attraverso l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, per tutti i giorni oggetto dell'addebito, pur in assenza di alcuna richiesta di intervento da parte del cliente.
Dall'istruttoria testimoniale era emerso, secondo quanto la sentenza, che l'11.12.23 il responsabile aziendale delle risorse umane aveva Pt_6 comunicato di prima mattina al cliente l'indisponibilità
[...]
”, senza poi rettificare tale informazione dopo il rifiuto delle Parte_7
e stato onere della datrice di lavoro: ne era conseguita la mancanza di alcun contatto da parte del cliente, benché avesse CP_1 documentato l'avvenuto collegamento da remoto nei gi 13 e 15.12.2023.
Ad avviso del TRIBUNALE, il dipendente – appreso il diniego delle ferie – non sarebbe stato tenuto a rispondere, ma unicamente ad adempiere al proprio obbligo lavorativo, come avvenuto nel caso di specie tramite la connessione telematica, rimasta infruttuosa per ragioni imputabili alla datrice di lavoro.
Su tali presupposti, era stata affermata l'insussistenza del fatto contestato, mentre erano state respinte dal primo Giudice le ulteriori domande, aventi ad
3 oggetto la natura ritorsiva del recesso con riferimento al rifiuto del part-time, per difetto di prova;
il risarcimento del danno non patrimoniale, per genericità; il pagamento del TFR, in quanto già erogato in corso di causa e comunque incompatibile con la reintegratoria.
Per l'effetto, il licenziamento era stato annullato e la società convenuta era stata condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a pagargli un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari ad € 3056,00 lordi mensili), medio tempore maturata nel limite di 12 mensilità, dedotto l'aliunde perceptum, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Valutati l'esito della causa ed il comportamento delle parti, il TRIBUNALE aveva compensato le spese di lite per la quota di metà ed aveva condannato alla rifusione del residuo, liquidato in € 4.000,00, oltre oneri e Parte_1 accessori di Legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari.
Con un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante lamentava il malgoverno delle prove, a suo avviso commesso dal TRIBUNALE per avere imputato l'assenza alla condotta datoriale, anziché a quella di il CP_1 quale – violando i principi di correttezza e buona fede – aveva ignorato il diniego delle ferie, con la “volontà di arrecare pregiudizio alla datrice di lavoro”.
La società aggiungeva che tale intento si era, poi, di fatto realizzato, come dimostrato dalla disdetta del contratto, comunicata dalla cliente lo Pt_5 stesso 11 dicembre 2023.
Nell'ottica del gravame, il primo Giudice non aveva adeguatamente valutato la grave violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà da parte del dipendente, né la correttezza del comportamento datoriale, basato sulle comunicazioni di quest'ultimo e sulle informazioni ricevute dal cliente in ordine alla mancata prestazione lavorativa nelle giornate oggetto di contestazione.
sosteneva di avere fornito prove sufficienti dell'assenza non Parte_1 autorizzata di da quest'ultimo non adeguatamente smentite tramite CP_1 la mera produ essaggi inviati su una chat, cui la datrice di lavoro era estranea (cfr. doc. 8 quater, ric. 1° gr.).
Questi – ad avviso dell'appellante – erano inidonei ad attestare l'effettiva disponibilità del dipendente allo svolgimento della prestazione lavorativa durante l'intera giornata, peraltro esclusa dall'istruttoria testimoniale: infatti, il teste aveva dichiarato che “non è obbligatorio comparire nella stanza Tes_1 alla mattina e uscire alla sera, ma il collaboratore deve essere disponibile”, così confermando che il collegamento tramite limitato ad un mero saluto, Pt_8
4 non era assimilabile con la presenza sul posto di lavoro per l'intera giornata lavorativa.
Ad avviso dell'appellante, il primo Giudice non aveva “ricostruito i fatti in modo oggettivo”, né “ricercato la verità materiale”, essendosi limitato ad “una meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova” ed avendo accollato “in capo al datore di lavoro un onere probatorio del tutto impossibile”.
La società affermava come fosse stato lo stesso – nell'omettere CP_1
l'espressa revoca dell'istanza di ferie respinta – a pr comunicazione della sua disponibilità al cliente, ignota alla datrice di lavoro, risultando a suo avviso irrilevante in senso contrario l'opposta informazione, fornita da a , che il primo Giudice aveva “strumentalizzato”. Pt_6 Pt_5
A sostegno di tale doglianza, evidenziava la mancata richiesta di Parte_1 spiegazioni, da parte del dipe uito della totale assenza di contatti
– e quindi di prestazioni lavorative – nella prima giornata di assenza contestata, protrattasi poi nei giorni successivi, confermata dalle risultanze probatorie documentali (doc. 20.2 conv. I gr.) e testimoniali (teste . Tes_1
Con il secondo motivo, si denunciava l'errata applicazione dell'art. 3, co. II, del D.lgs. 23/2015, nella quale il TRIBUNALE sarebbe incorso – ad avviso dell'appellante – per avere ritenuto dimostrata l'insussistenza del fatto materiale contestato sulla base di una inadeguata valutazione delle circostanze fattuali specifiche del caso concreto, con particolare riguardo alla condotta di dichiaratosi in ferie e senza la doverosa CP_1 Parte_9 io a disponibilità lavorativa, rimasta conseguentemente ignota alla datrice di lavoro.
Mancando la prova dell'effettiva presenza al lavoro, il fatto materiale oggetto di contestazione, integrante giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 151 CCNL, era stato – secondo – dimostrato in giudizio. Parte_1
Su tali presupposti, la società invocava, in via subordinata, l'applicazione della tutela indennitaria di cui al primo comma della citata disposizione, nella misura equa di 12,5 mensilità, giustificata dalle medie dimensioni aziendali, all'epoca dei fatti in via di riduzione (da 107 a 94 in tre mesi) per esigenze di contenimento dei costi, nonché dal comportamento contrario a correttezza e buona fede tenuto da beneficiario di prestazioni di invalidità dal CP_1 mese di aprile del 2024.
Con ulteriore doglianza, si censurava il regolamento delle spese processuali, operato dal TRIBUNALE senza adeguata valutazione dell'entità complessiva della domanda avanzata dal ricorrente in primo grado ai sensi dell'art. 3, co. I, D. Lgs. cit., pari ad € 180.000,00 (corrispondente a 58,89 mensilità), in aggiunta alle richieste svolte a titolo di TFR – in contrasto con l'invocata
5 reintegrazione – e di risarcimento del danno non patrimoniale pari ad € 12.000,00, nonché ulteriori imprecisati pregiudizi, risultate infondate.
Né era stata considerata dal primo Giudice la condotta processuale di con particolare riferimento al rifiuto di qualsiasi proposta conciliativa CP_1 formulata dal Giudice, il quale avrebbe dovuto, secondo l'appellante, compensare integralmente le spese del giudizio.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in parziale riforma della Parte_1 gravata sentenza, rigettasse tutte le domande proposte dal ricorrente in primo grado, o – in subordine – limitasse la pronuncia di condanna al solo pagamento dell'indennità di cui all'art. 3, co. I, del D. lgs. n. 23/22015 nella misura minima prevista dalla legge;
in via ulteriormente gradata, si invocava la detrazione, dall'indennità riconosciuta a dell'aliunde perceptum, CP_1 nonché quanto egli avrebbe potuto percepire con l'ordinaria diligenza, in ogni caso con condanna di quest'ultimo alla restituzione di quanto percepito in forza della pronuncia impugnata e alla rifusione delle spese di causa di entrambe le fasi del giudizio, oltre oneri e accessori di legge.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 21.11.2025, opponendosi preliminarmente all'istanza inibitoria avversaria e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame;
in via incidentale, lo stesso a propria volta impugnava la sentenza, domandando che – in parziale riforma della sentenza di primo grado
– fosse condannata al risarcimento del danno non patrimoniale, Parte_1 nella misura di € 12.000,00 o della diversa somma eventualmente ritenuta di giustizia, “da quantificarsi nella misura massima indicata dalla legge”.
Quest'ultima domanda era basata sui presupposti così indicati: “il comportamento del datore di lavoro, il contegno tenuto dallo stesso nella fase prodromica e successiva al licenziamento da cui si evince in ragione della prova documentale l'assenza di giusta causa e dalla prova indiretta sul contegno tenuto dal datore di lavoro la natura discriminatoria derivata dalle condizioni di salute del ricorrente e ritorsiva in ragione del legittimo rifiuto alla diminuzione dell'orario di lavoro che assurgono a sintomo di carenza di buona fede e correttezza nella gestione del rapporto contrattuale”.
invocava altresì il favore delle spese di entrambe le fasi del giudizio e CP_1 la “condanna per lite temeraria”.
A sostegno del gravame proposto in via incidentale, egli deduceva:
- in primo luogo, l'erroneità della parziale compensazione delle spese processuali, stabilita dalla sentenza nonostante la fondatezza del ricorso;
- in secondo luogo, l'omessa pronuncia sulla domanda di “risarcimento del danno morale - … - subito a seguito del licenziamento per cui il ricorrente ha dovuto chiedere aiuto economico ai prossimi congiunti per far fronte al pagamento delle rate di finanziamento, non potendo più contare sullo stipendio a causa dell'illegittimo recesso datoriale, il tutto per come risultava documentato nell'estratto conto”;
6 - in terzo luogo, l'erroneità della pronuncia, laddove aveva “ritenuto non provato l'azione ritorsiva e discriminatoria rigettato la domanda di parte ricorrente volta a sentir condannare l'odierna appellante a corrispondere al Sig. la somma di € 12.000,00 a titolo di danno non Pt_2 patrimon
All'udienza del 3.12.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto. _______________
Tanto l'appello principale proposto da quanto il gravame, Parte_1 introdotto da in via incidentale, sono infondati e, come tali, non CP_1 possono trova ento, per le ragioni di seguito esposte.
La prima censura, rivolta dall'appellante principale alla decisione di primo grado, non appare condivisibile.
Giova, al riguardo, brevemente ripercorrere la vicenda oggetto di causa, nei passaggi rilevanti ai fini della decisione, come desumibili dalle risultanze istruttorie in atti.
Alle ore 7,00 dell'11.12.23, presentava una richiesta di ferie per CP_1
“tutto il periodo natalizio”, con la precisazione secondo cui “dovrebbero essere 3 settimane 15 giorni lavorativi”, più tardi puntualizzata con riferimento alle
“date precise - … - dall'11 (oggi) al 29 compreso” (doc. 7, mem. I gr.).
Alle ore 9,26 dello stesso giorno, il responsabile delle Risorse Umane di comunicava alla cliente , cui era Parte_1 Pt_6 Parte_10 CP_1 assegnato, che quest'ultimo sarebbe stato “assente tutta la settimana per problemi di salute” (doc 20.3, conv. I gr., dep. il 20.12.2024).
Nel pomeriggio della medesima giornata, alle ore 17,21, Parte_1 accoglieva solo parzialmente la richiesta del dipendente, concedendogli la fruizione di ferie limitatamente al periodo compreso fra il 23.12.23 ed il 1°.1.24, con la seguente precisazione: “considerato che già Le è stata concessa, per questo periodo, la facoltà di lavorare da remoto, La invitiamo a svolgere normalmente la Sua prestazione lavorativa già da domani mattina e sino al 22 dicembre p.v. compreso” (doc. 8, mem. I gr.).
Pochi minuti dopo, alle ore 17,35, così rispondeva: “Vi comunico che CP_1 per mie esigenze private sarò in ferie fino al 1 di gennaio come già indicatovi in precedenza. Saluti” (doc. 8, cit.).
Il giorno successivo (12.12.23), alle ore 9.11, replicava, Parte_1 ribadendo il diniego delle ferie per il periodo antec 12.23, nei seguenti termini: “egregio sig. abbiamo già scritto, stante Parte_11 la mancata programmazione de da Lei richieste senza alcun preavviso in data 11.12.2023 e considerate le attuali esigenze aziendali, non
7 autorizziamo le giornate di ferie da Lei richieste per i giorni compresi tra il 12 dicembre e il 22 dicembre 2023. Lei potrà usufruire delle ferie natalizie, come già precisato, dal 23 dicembre 2023 al 1° gennaio 2024” (doc. 8 cit).
Questa comunicazione restava senza risposta.
sentito come teste in primo grado, ha riferito: “io una volta che le Pt_6 ferie dal 12 al 22 erano state negate non ho comunicato al cliente che Pt_5 il ricorrente avrebbe dovuto essere presente. Non so se lo abbia fa uno dell'ufficio”.
A propria volta il teste dipendente del cliente e destinatario Tes_1 Pt_5 della citata mail dell'1 attina (ore 9,26) ha preciso che io avevo avvisato tutti della sua indisponibilità e dunque nessuno dei colleghi si sarebbe rivolto a lui per lavoro quella settimana dall'11 dicembre”.
Risulta documentalmente che a partire dal 12.12.23, abbia CP_1 quotidianamente inviato, in vari orari, messaggi (“buon giorno”) sulla piattaforma TEAMS del gruppo dedicato alla predetta cliente (doc. 8 quater, ric. I gr.); è, tuttavia, pacifico che nessuna richiesta di assistenza gli sia pervenuta in tale periodo.
Seguiva, il 19.12.23, contestazione di assenza ingiustificata dal 12 al 15.12.23, sfociata nel licenziamento per cui è causa.
nega che l'invio dei messaggi di “buon giorno” sulla chat del Parte_1 gruppo di lavoro – valorizzato dal TRIBUNALE – costituisca un'adeguata offerta delle prestazioni ed attesti la disponibilità del dipendente per l'intero orario di lavoro.
La doglianza, ad avviso della Corte, non coglie nel segno, considerate le specifiche modalità di impiego di il quale – nel periodo oggetto di CP_1 contestazione – lavorava da remoto, prestando servizi di assistenza a seguito delle richieste di intervento, rivoltegli dalla cliente.
Queste sono, tuttavia, mancate – nel caso di specie – a causa della comunicazione, inviata a da l'11.12.23 relativamente CP_3 Pt_6 all'assenza di , riportata dal destinatario Parte_12 all'inte ttata da Tes_1 Parte_1
È per questo che nessuna richiesta di intervento è stata rivolta, a partire dal 12.12.2023, all'odierno appellato, il quale non si è sottratto al proprio obbligo lavorativo, ma è stato posto nell'impossibilità di svolgere la prestazione a causa della condotta di che mai ha ritrattato la comunicazione Parte_1 della sua assenza, trasm te l'11.12.23.
Non era certamente a doversi attivare in tal senso, né gravava sullo CP_1 stesso alcun onere di esplicita offerta della prestazione a seguito del diniego
8 delle ferie, cui egli ha dato corso, fin dal 12.12.23, ponendosi in collegamento da remoto, come desumibile dai messaggi inviati sulla predetta chat.
Tale era, del resto, l'abituale modalità di lavoro del dipendente, che forniva il servizio di assistenza dal proprio domicilio, rispondendo alle richieste della cliente, mai pervenute, nel periodo in questione, a seguito dello scambio di messaggi intercorso l'11.12.23 fra (di e Pt_6 Parte_1 Tes_1
), non adeguatamente aggiornato dalla datrice di lavoro dopo il CP_3 elle ferie.
Diniego rimasto incontestato da il quale non ha manifestato al CP_1 riguardo alcuna opposizione, né era onerato di comunicare espressamente la propria accettazione di tale provvedimento datoriale, essendo unicamente tenuto a porsi – come egli ha fatto – nelle condizioni abitualmente adottate per l'espletamento delle proprie mansioni, tuttavia precluso dalla condotta datoriale.
È, infatti, emerso dall'istruttoria come il collegamento sulla piattaforma Pt_8 costituisse la normale modalità di lavoro del gruppo dedicato a . Pt_5
Come riferito dal teste relativamente al citato doc. 8 quater, allegato Tes_1 al ricorso di primo gr tratta dei canali teams dove si incontrano i ragazzi per lavorare. Sono tutti colleghi di lavoro del gruppo dell'epoca a cui apparteneva anche . Non è obbligatorio comparire nella stanza alla Pt_2 mattina e uscire alla sera, ma il collaboratore deve essere disponibile”, come ha dimostrato di avere fatto, essendosi quotidianamente connesso al CP_1 canale del gruppo di lavoro.
Del resto, non risulta che alcuna richiesta di assistenza da parte della cliente sia rimasta inevasa per l'indisponibilità dell'addetto, il quale non è stato interpellato nel periodo in questione in quanto considerato assente dal personale della società cliente a causa della comunicazione di Pt_6
Va, al riguardo, evidenziato che – secondo l'incontestata deposizione resa dal teste in ordine ai compiti di – “il cliente - Tes_2 CP_1 CP_4 era l'unico a lui assegnato”.
In tale quadro, l'ascritta assenza dal lavoro non può ritenersi sussistente, essendo la mancata prestazione riconducibile alla condotta datoriale, come condivisibilmente ritenuto dal TRIBUNALE sulla base di una corretta valutazione del materiale probatorio.
Né può attribuirsi alcuna rilevanza, in senso contrario, al rapporto delle ore lavorate da nel periodo in contestazione, trasmesso alla datrice di Pt_13 lavoro da ella persona di (doc. 20.2, conv. I Pt_5 Persona_1 gr.).
9 Quest'ultimo, infatti, sentito come testimone, ha riferito: “era che mi Tes_1 aveva comunicato le ore di . Non so come le avesse ricav Pt_2
(dipendente di ) ha, a propria volta, ricordato: “io ho Tes_1 Pt_5 to i giorni lavora del mese di dicembre sulla base di un CP_1 consuntivo delle ore lavorate”.
Ore certamente non rilevate da , non potutasi avvalere delle Pt_5 prestazioni di a segui già citata (e mai ritrattata) CP_1 comunicazione di indisponibilità compiuta da Pt_6
Pertanto, – all'oscuro delle vicende interne di – si è Tes_1 Parte_1 limitato care al collega il dato fa ancato Per_1 espletamento di alcun servizio ad opera dell'odierno appellato.
Circostanza, questa, per quanto pacifica, tuttavia riconducibile, per le ragioni sopra esposte, alla datrice di lavoro.
Nessuna ammissione processualmente rilevante può, quindi, attribuirsi a sulla base del citato rapporto, prodotto dalla convenuta in primo CP_1 grado sub doc. 20.2: documento redatto in base a dati interni alla cliente, ininfluenti relativamente al profilo dirimente ai fini della decisione, costituito dall'individuazione della parte responsabile dell'assenza di prestazioni nei giorni oggetto di contestazione.
Tale valutazione porta ad escludere – in base alle risultanze sopra esaminate – la sussistenza dell'addebito disciplinare rivolto al dipendente.
La decisione del TRIBUNALE appare, pertanto, del tutto corretta anche relativamente alla tutela applicata, coerente con l'esclusione di alcun comportamento disciplinarmente rilevante, fattispecie la quale comprende l'ipotesi in cui la condotta contestata – sia pure verificatasi sotto l'aspetto materiale – sia tuttavia priva di alcun profilo di illiceità a fini disciplinari.
In tal senso si è ripetutamente pronunciata la Corte di Cassazione, dando continuità all'orientamento – oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – secondo il quale “l'insussistenza del fatto contestato, di cui all'art. 18, comma 4, st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della l. n. 92 del 2012, comprende sia l'ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur esistente, nondimeno non presenti profili di illiceità, sicché, in tale ipotesi, si applica la tutela reintegratoria cd. attenuata” (Cass. 26.5.17, n. 13383; nello stesso senso, v. altresì Cass. 13.10.12015, n. 20540, secondo cui “l'insussistenza del fatto contestato, di cui all'art. 18 st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, sicché in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria”; conf. Cass. 20.9.2016, n. 18418; Cass. 5.12.2017, n. 29602).
10 Tale orientamento è stato ribadito dal Supremo Collegio anche in relazione alla disciplina dettata dall'art. 3 d. lgs. n. 23/2015, applicabile al caso di specie ratione temporis.
In particolare, con sentenza n. 12174 dell'8.5.2019, la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare”.
Con specifico riguardo a tale disposizione di legge, nella pronuncia di legittimità appena citata sono state svolte le seguenti persuasive considerazioni:
“il testo del D.Lgs n. 23 del 2015, art. 3 ha, evidentemente, riacceso il dibattito, già in precedenza sviluppatosi in relazione all'art. 18 cit.. I fautori della tesi del fatto materiale, inteso come riferito alla sola condotta realizzatasi nella realtà fenomenica, comprensiva cioè unicamente di azione o omissione, nesso di causalità ed evento, ravvisano nella nuova e più stringente locuzione normativa la necessità di un'esegesi che, maggiormente conforme al dato letterale, imponga di interpretare la norma nel senso che la tutela reintegratoria, in quanto di carattere eccezionale, debba rimanere circoscritta alla sola assenza degli elementi costitutivi della condotta, come realizzatasi nella realtà fenomenica, senza che possa assumere alcun rilievo l'atteggiamento psicologico dell'agente; dall'altro, i sostenitori del fatto giuridico che, nell'evidenziare il carattere atecnico della nozione di fatto materiale, valorizzano il richiamo alla contestazione e/o fanno leva sul concetto di inadempimento per giungere alle conclusioni già espresse in passato. Osserva la Corte come, pur dovendosi valutare il tenore letterale della nuova disposizione, nondimeno sia parimenti indubitabile che le espressioni utilizzate (id est: fatto materiale contestato) non possano che riferirsi alla stessa nozione di "fatto contestato" come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 e che costituisce, all'attualità, diritto vivente. Il medesimo criterio razionale che ha già portato questa Corte a ritenere che "quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione" (in termini, ab imo, Cass. n. 20540 del 2015), induce il convincimento, sia pure in presenza di un dato normativo, parzialmente mutato, che la irrilevanza giuridica del fatto, pur materialmente verificatosi, determina la sua insussistenza anche ai fini e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2. Invero al fatto accaduto ma disciplinarmente del tutto irrilevante non può logicamente riservarsi un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto per le ipotesi in cui il fatto non sia stato commesso. Conforta tale
11 assunto una lettura costituzionalmente orientata della norma, dovendosi, al riguardo, affermare che qualsivoglia giudizio di responsabilità, in qualunque campo del diritto punitivo venga espresso, richiede per il fatto materiale ascritto, dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dello stesso all'agente e, da quello oggettivo, la riconducibilità del medesimo nell'ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità. Non va poi trascurato che la Corte Costituzionale, come in ultimo rammentato con la pronuncia n. 194 del 2018 (punto 9.1 del Considerato in diritto), affermò (sentenza n. 45 del 1965, punti 3. e 4. del Considerato in diritto) che il diritto al lavoro, "fondamentale diritto di libertà della persona umana", pur non garantendo "il diritto alla conservazione del lavoro", tuttavia "esige che il legislatore (...) adegui (...) la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro, e circondi di doverose garanzie (...) e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti". Questa esortazione, come è noto, fu accolta con l'approvazione della L. n. 604 del 1966, che sancì, all'art. 1, il principio della necessaria giustificazione del licenziamento, da considerarsi illegittimo se non sorretto da una "giusta causa" o da un "giustificato motivo". Il Giudice delle leggi ha in seguito affermato il "diritto (garantito dall'art. 4 Cost.) a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente" (sentenza n. 60 del 1991, punto 9 del Considerato in diritto) e ha poi ribadito la "garanzia costituzionale (del) diritto di non subire un licenziamento arbitrario" (sentenza n. 541 del 2000, punto 2. del Considerato in diritto e ordinanza n. 56 del 2006); in altra pronuncia, la Corte Costituzionale ha richiamato la "L. 9 febbraio 1999, n. 30, recante "Ratifica ed esecuzione della Carta sociale Europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996" per contenere " detta Carta, entrata in vigore il 1 settembre 1999, (...) disposizioni volte a circondare di specifiche garanzie la posizione dei prestatori di lavoro contro i licenziamenti, prevedendo, in particolare (art. 24), l'impegno delle parti contraenti a riconoscere il diritto dei lavoratori a non essere licenziati senza un valido motivo" (sentenza nr 46 del 2000, punto 3., ultima parte, del Considerando in diritto) ed ha, inoltre, affermato che "la materia dei licenziamenti individuali è oggi regolata, in presenza degli artt. 4 e 35 Cost., in base al principio della necessaria giustificazione del recesso" (sentenza n. 41 del 2003, punto 2.1. del Considerato in diritto). A rafforzare la raggiunta conclusione, vi è altresì la considerazione che l'art. 3, al pari dell'art. 18, fa riferimento alla contestazione, già valorizzata da questa Corte per equiparare alla insussistenza del fatto la completa irrilevanza dello stesso sotto il profilo disciplinare e che, dunque, anche rispetto alla nuova disciplina, impone di ritenere che il "fatto materiale contestato", di cui al D.Lgs n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, sia il "fatto contestato" e cioè, in definitiva, un fatto non solo materialmente integrato ma anche di rilievo disciplinare. Infine non può tacersi che la diversa soluzione lessicale adottata dal legislatore del 2015 -che ha implementato la formula che limita i casi di reintegrazione con l'aggiunta dell'aggettivo "materiale" in stretta connessione con l'esplicita estraneità di "ogni
12 valutazione circa la sproporzione del licenziamento"- si spiega agevolmente con l'esigenza di dissipare per la nuova disciplina dubbi interpretativi che all'epoca erano ancora ben presenti nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale a proposito del comma 4 dell'art. 18 novellato”.
Di tali principi – condivisi dal Collegio e ribaditi dalla Suprema Corte con la successiva pronuncia n. 30469 del 2.11.2023 (secondo cui “in tema di licenziamento disciplinare, nel caso in cui il fatto contestato al lavoratore, pur sussistente nella sua materialità, risulti privo di illiceità, offensività o antigiuridicità, trova applicazione la tutela reintegratoria cd. attenuata prevista ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, vigente ratione temporis”) – ha fatto corretta applicazione il TRIBUNALE, ordinando la reintegrazione di nel CP_1 posto di lavoro e riconoscendogli l'indennità risarcitoria nella misura prevista dalla citata disposizione di Legge.
Il primo motivo di appello principale va, pertanto, disatteso.
Giova, incidentalmente, evidenziare come nessuna specifica doglianza sia stata svolta dall'appellante principale con riguardo alla mancata detrazione dell'aliunde perceptum, peraltro dedotto in modo del tutto generico.
A non diverse conclusioni deve pervenirsi, ad avviso del Collegio, relativamente alle censure rivolte – da ambo le parti – alla decisione di primo grado in punto spese.
La parziale compensazione delle stesse relativamente alla quota di metà appare, infatti, proporzionata alla rilevanza delle domande attoree accolte, rapportata a quelle risultate infondate con un criterio non meramente pecuniario, ma esteso alla complessiva portata delle rispettive posizioni processuali.
Va, in proposito, ricordato come l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare abbia – in sé considerato – valore indeterminabile, afferendo all'esercizio del potere sanzionatorio del datore di lavoro, la cui incidenza non può limitarsi all'aspetto economico del rapporto, investendo in modo più ampio la sfera soggettiva del dipendente.
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo cui “la controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l'applicazione della sanzione può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore” (Cass. 10.10.2018, n. 24979).
Se, quindi, da un lato, non può trascurarsi il notevole valore delle domande di non accolte dal TRIBUNALE, dall'altro le conseguenze patrimoniali CP_1
13 della declaratoria di illegittimità del licenziamento non ne esauriscono certamente la rilevanza ai fini in esame, rendendo del tutto equilibrato il regolamento delle spese, stabilito dalla sentenza.
Anche il primo motivo di appello incidentale non può, pertanto, trovare accoglimento.
Parimenti infondate risultano le doglianze avanzate da relativamente CP_1 al rigetto della domanda risarcitoria del danno non patr
A tale riguardo, va, anzitutto, escluso il denunciato vizio di omessa pronuncia, avendo il TRIBUNALE espressamente motivato la decisione assunta sul punto con riferimento alla genericità della domanda.
La motivazione, così espressa in sentenza, appare al Collegio pienamente condivisibile, essendosi limitato – nelle deduzioni svolte in primo CP_1 grado a sostegno della r esame – a lamentare il ricorso all'aiuto dei congiunti a seguito del licenziamento: circostanza in sé del tutto inidonea, in difetto di alcuna precisazione delle relative conseguenze pregiudizievoli, ad integrare – quand'anche provata – un danno risarcibile.
Né la decisione del TRIBUNALE presta il fianco alle censure dell'appellante incidentale per avere escluso la natura discriminatoria del recesso, affermata da otto il duplice profilo del proprio rifiuto alla riduzione dell'orario di CP_1 lavoro e della lamentata condizione di invalidità.
Nessun elemento consente, infatti, di porre tali circostanze in correlazione con il recesso, intimato sulla base di un addebito – sia pure risultato insussistente – del tutto estraneo alle condizioni di salute del dipendente.
Né la sola contiguità temporale del provvedimento disciplinare rispetto alla proposta di stipulazione del part time, respinta dal dipendente, può ritenersi sufficiente all'individuazione di un intento ritorsivo da parte della datrice di lavoro, mancando in proposito alcun riscontro, anche alla luce della particolare vicenda che ha dato luogo all'addebito disciplinare, come sopra descritta.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
La reciproca soccombenza integra, ad avviso della Corte, gli estremi per l'integrale compensazione delle spese del grado fra le parti, né ravvisa il Collegio i presupposti della condanna per lite temeraria, invocata dall'appellante incidentale, in mancanza di qualsiasi violazione dei canoni di buona fede e correttezza processuale da parte dell'appellante principale.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante principale, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 14 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Analoga declaratoria non va riferita all'appellante incidentale, in quanto esonerato dal relativo versamento, come da dichiarazione reddituale in atti.
P.Q.M.
Conferma sentenza n. 397/2025 del Tribunale di PAVIA;
spese del grado compensate;
dichiara la sussistenza, in capo ad dei Parte_1 presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, 3.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott. Giovanni Casella Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di PAVIA n. 397/2025, estensore giudice DOTT.SSA FEDERICA FERRARI, discussa all'udienza del 3.12.2025 e promossa da:
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ROBERTA FRANCESCA MARINACCIO ), elettivamente domiciliato in MILANO VIA C.F._1
PIETRO COSSA 2, presso il Difensore
APPELLANTE CONTRO
), con il patrocinio dell'avv. CONCETTA CP_1 C.F._2
EO ) e dell'avv. TRAPASSO DOROTEA GIOVANNA C.F._3 amente domiciliato in VIA ALMIRANTE 6, LOCRI, C.F._4 presso il Difensore avv. CONCETTA EO
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“NEL MERITO: accogliere il presente ricorso per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 397/2025 del Tribunale di Pavia - Sez. Lavoro, pubblicata in data 19 giugno 2025 in via principale: rigettare tutte le domande proposte dal sig. nei confronti di Parte_2 [...]
in subordine: limitare la condanna di Parte_1 Parte_1
1 solo al pagamento dell'indennità di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 23/22015 nella misura minima prevista dalla legge;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del sig.
ex art. 2 o ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, detrarre CP_1
riconosciuta allo stesso l'aliunde perceptum nonché quanto egli avrebbe potuto percepire con l'ordinaria diligenza. in ogni caso: condannare il sig. alla restituzione a favore di delle Parte_2 Parte_1 somme percepite in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi come per legge, nonché alla restituzione delle spese di lite, liquidate dal primo Giudice in euro 4.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. o, comunque, quelle diverse somme ritenute di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. e accessori di legge”.
PER LA PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
“In via preliminare, rigettare la richiesta formulata dalla società Avangard srl di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
nel merito, rigettare l'appello e, in accoglimento dell'appello incidentale, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 nale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere: Condannare l' in p.l.r.p. ad euro 12.000,00 a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale ovvero la somma da liquidarsi in via equitativa dal giudice nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto con rivalutazione ed interessi al soddisfo. Valutato il comportamento del datore di lavoro, il contegno tenuto dallo stesso nella fase prodromica e successiva al licenziamento da cui si evince in ragione della prova documentale l'assenza di giusta causa e dalla prova indiretta sul contegno tenuto dal datore di lavoro la natura discriminatoria derivata dalle condizioni di salute del ricorrente e ritorsiva in ragione del legittimo rifiuto alla diminuzione dell'orario di lavoro che assurgono a sintomo di carenza di buona fede e correttezza nella gestione del rapporto contrattuale condannare la resistente al pagamento del danno da quantificarsi nella misura massima indicata dalla legge, con interessi e rivalutazione al soddisfo. Condannare la resistente per quanto di ragione al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi ai procuratori antistatari nella misura prevista dalle tabelle forensi. Si oppone alle istanze istruttori proposte da controparte perché dilatorie. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, del doppio grado e condanna per lite temeraria.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 1°.10.2025, (di seguito, Parte_1
“ ) proponeva impug in epigrafe Parte_1 indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di PAVIA aveva dichiarato – ai sensi dell'art. 3 c. 2 d. lgs. 23/2015 – l'illegittimità del licenziamento, dalla stessa intimato a 9.1.2024 Parte_3 Parte_4
2 contestazione disciplinare, rivoltagli il 19.12.2023 relativamente all'assenza ingiustificata protrattasi, per quattro giorni lavorativi, dal 12 al 14 dicembre 2023.
Sotto l'aspetto fattuale, il primo Giudice aveva rilevato come – CP_1 assunto da con decorrenza dall'11.9.2017 quale sistemista di II Parte_1 livello CCN ndato alla prestazione di servizi presso i clienti e, successivamente, tramite collegamenti web da remoto – dal 4.9.2023 fosse stato assegnato al cliente , con orario di fatto ridotto a 28 ore Pt_5 settimanali, in ragione della dialisi in atto, e con mantenimento dell'intera retribuzione prevista per l'orario pieno di 40 ore settimanali.
La sentenza proseguiva ricordando com, la proposta datoriale di pattuizione di un conforme orario part-time a decorrere dal 1°.1.2024, rivolta il 6.12.2023 al dipendente, fosse stata da questo rifiutata;
lo stesso, poi, alle ore 7,00 dell'11.12.2025, aveva presentato richiesta di ferie “per tutto il periodo natalizio”, poco dopo precisata con riferimento all'arco temporale “dall'11 (oggi) al 29 compreso”, accolta dalla società limitatamente ai giorni dal 23.12.23 al 1°.1.24.
Alle 17,35 dello stesso giorno – secondo la motivazione della pronuncia – aveva comunicato alla datrice di lavoro che, per sue “esigenze CP_1 private”, egli sarebbe stato “in ferie fino al 1 di gennaio come già indicatovi in precedenza”, ricevendone, in risposta, la conferma del periodo feriale già concesso, a partire dal 23.12.2023.
Il TRIBUNALE aveva, quindi, osservato come la contestazione disciplinare fosse stata riscontrata da con lettera di giustificazioni, in cui lo stesso si CP_1 era detto presente al lavoro attraverso l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, per tutti i giorni oggetto dell'addebito, pur in assenza di alcuna richiesta di intervento da parte del cliente.
Dall'istruttoria testimoniale era emerso, secondo quanto la sentenza, che l'11.12.23 il responsabile aziendale delle risorse umane aveva Pt_6 comunicato di prima mattina al cliente l'indisponibilità
[...]
”, senza poi rettificare tale informazione dopo il rifiuto delle Parte_7
e stato onere della datrice di lavoro: ne era conseguita la mancanza di alcun contatto da parte del cliente, benché avesse CP_1 documentato l'avvenuto collegamento da remoto nei gi 13 e 15.12.2023.
Ad avviso del TRIBUNALE, il dipendente – appreso il diniego delle ferie – non sarebbe stato tenuto a rispondere, ma unicamente ad adempiere al proprio obbligo lavorativo, come avvenuto nel caso di specie tramite la connessione telematica, rimasta infruttuosa per ragioni imputabili alla datrice di lavoro.
Su tali presupposti, era stata affermata l'insussistenza del fatto contestato, mentre erano state respinte dal primo Giudice le ulteriori domande, aventi ad
3 oggetto la natura ritorsiva del recesso con riferimento al rifiuto del part-time, per difetto di prova;
il risarcimento del danno non patrimoniale, per genericità; il pagamento del TFR, in quanto già erogato in corso di causa e comunque incompatibile con la reintegratoria.
Per l'effetto, il licenziamento era stato annullato e la società convenuta era stata condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro ed a pagargli un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (pari ad € 3056,00 lordi mensili), medio tempore maturata nel limite di 12 mensilità, dedotto l'aliunde perceptum, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
Valutati l'esito della causa ed il comportamento delle parti, il TRIBUNALE aveva compensato le spese di lite per la quota di metà ed aveva condannato alla rifusione del residuo, liquidato in € 4.000,00, oltre oneri e Parte_1 accessori di Legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari.
Con un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante lamentava il malgoverno delle prove, a suo avviso commesso dal TRIBUNALE per avere imputato l'assenza alla condotta datoriale, anziché a quella di il CP_1 quale – violando i principi di correttezza e buona fede – aveva ignorato il diniego delle ferie, con la “volontà di arrecare pregiudizio alla datrice di lavoro”.
La società aggiungeva che tale intento si era, poi, di fatto realizzato, come dimostrato dalla disdetta del contratto, comunicata dalla cliente lo Pt_5 stesso 11 dicembre 2023.
Nell'ottica del gravame, il primo Giudice non aveva adeguatamente valutato la grave violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà da parte del dipendente, né la correttezza del comportamento datoriale, basato sulle comunicazioni di quest'ultimo e sulle informazioni ricevute dal cliente in ordine alla mancata prestazione lavorativa nelle giornate oggetto di contestazione.
sosteneva di avere fornito prove sufficienti dell'assenza non Parte_1 autorizzata di da quest'ultimo non adeguatamente smentite tramite CP_1 la mera produ essaggi inviati su una chat, cui la datrice di lavoro era estranea (cfr. doc. 8 quater, ric. 1° gr.).
Questi – ad avviso dell'appellante – erano inidonei ad attestare l'effettiva disponibilità del dipendente allo svolgimento della prestazione lavorativa durante l'intera giornata, peraltro esclusa dall'istruttoria testimoniale: infatti, il teste aveva dichiarato che “non è obbligatorio comparire nella stanza Tes_1 alla mattina e uscire alla sera, ma il collaboratore deve essere disponibile”, così confermando che il collegamento tramite limitato ad un mero saluto, Pt_8
4 non era assimilabile con la presenza sul posto di lavoro per l'intera giornata lavorativa.
Ad avviso dell'appellante, il primo Giudice non aveva “ricostruito i fatti in modo oggettivo”, né “ricercato la verità materiale”, essendosi limitato ad “una meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova” ed avendo accollato “in capo al datore di lavoro un onere probatorio del tutto impossibile”.
La società affermava come fosse stato lo stesso – nell'omettere CP_1
l'espressa revoca dell'istanza di ferie respinta – a pr comunicazione della sua disponibilità al cliente, ignota alla datrice di lavoro, risultando a suo avviso irrilevante in senso contrario l'opposta informazione, fornita da a , che il primo Giudice aveva “strumentalizzato”. Pt_6 Pt_5
A sostegno di tale doglianza, evidenziava la mancata richiesta di Parte_1 spiegazioni, da parte del dipe uito della totale assenza di contatti
– e quindi di prestazioni lavorative – nella prima giornata di assenza contestata, protrattasi poi nei giorni successivi, confermata dalle risultanze probatorie documentali (doc. 20.2 conv. I gr.) e testimoniali (teste . Tes_1
Con il secondo motivo, si denunciava l'errata applicazione dell'art. 3, co. II, del D.lgs. 23/2015, nella quale il TRIBUNALE sarebbe incorso – ad avviso dell'appellante – per avere ritenuto dimostrata l'insussistenza del fatto materiale contestato sulla base di una inadeguata valutazione delle circostanze fattuali specifiche del caso concreto, con particolare riguardo alla condotta di dichiaratosi in ferie e senza la doverosa CP_1 Parte_9 io a disponibilità lavorativa, rimasta conseguentemente ignota alla datrice di lavoro.
Mancando la prova dell'effettiva presenza al lavoro, il fatto materiale oggetto di contestazione, integrante giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 151 CCNL, era stato – secondo – dimostrato in giudizio. Parte_1
Su tali presupposti, la società invocava, in via subordinata, l'applicazione della tutela indennitaria di cui al primo comma della citata disposizione, nella misura equa di 12,5 mensilità, giustificata dalle medie dimensioni aziendali, all'epoca dei fatti in via di riduzione (da 107 a 94 in tre mesi) per esigenze di contenimento dei costi, nonché dal comportamento contrario a correttezza e buona fede tenuto da beneficiario di prestazioni di invalidità dal CP_1 mese di aprile del 2024.
Con ulteriore doglianza, si censurava il regolamento delle spese processuali, operato dal TRIBUNALE senza adeguata valutazione dell'entità complessiva della domanda avanzata dal ricorrente in primo grado ai sensi dell'art. 3, co. I, D. Lgs. cit., pari ad € 180.000,00 (corrispondente a 58,89 mensilità), in aggiunta alle richieste svolte a titolo di TFR – in contrasto con l'invocata
5 reintegrazione – e di risarcimento del danno non patrimoniale pari ad € 12.000,00, nonché ulteriori imprecisati pregiudizi, risultate infondate.
Né era stata considerata dal primo Giudice la condotta processuale di con particolare riferimento al rifiuto di qualsiasi proposta conciliativa CP_1 formulata dal Giudice, il quale avrebbe dovuto, secondo l'appellante, compensare integralmente le spese del giudizio.
Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in parziale riforma della Parte_1 gravata sentenza, rigettasse tutte le domande proposte dal ricorrente in primo grado, o – in subordine – limitasse la pronuncia di condanna al solo pagamento dell'indennità di cui all'art. 3, co. I, del D. lgs. n. 23/22015 nella misura minima prevista dalla legge;
in via ulteriormente gradata, si invocava la detrazione, dall'indennità riconosciuta a dell'aliunde perceptum, CP_1 nonché quanto egli avrebbe potuto percepire con l'ordinaria diligenza, in ogni caso con condanna di quest'ultimo alla restituzione di quanto percepito in forza della pronuncia impugnata e alla rifusione delle spese di causa di entrambe le fasi del giudizio, oltre oneri e accessori di legge.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 21.11.2025, opponendosi preliminarmente all'istanza inibitoria avversaria e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame;
in via incidentale, lo stesso a propria volta impugnava la sentenza, domandando che – in parziale riforma della sentenza di primo grado
– fosse condannata al risarcimento del danno non patrimoniale, Parte_1 nella misura di € 12.000,00 o della diversa somma eventualmente ritenuta di giustizia, “da quantificarsi nella misura massima indicata dalla legge”.
Quest'ultima domanda era basata sui presupposti così indicati: “il comportamento del datore di lavoro, il contegno tenuto dallo stesso nella fase prodromica e successiva al licenziamento da cui si evince in ragione della prova documentale l'assenza di giusta causa e dalla prova indiretta sul contegno tenuto dal datore di lavoro la natura discriminatoria derivata dalle condizioni di salute del ricorrente e ritorsiva in ragione del legittimo rifiuto alla diminuzione dell'orario di lavoro che assurgono a sintomo di carenza di buona fede e correttezza nella gestione del rapporto contrattuale”.
invocava altresì il favore delle spese di entrambe le fasi del giudizio e CP_1 la “condanna per lite temeraria”.
A sostegno del gravame proposto in via incidentale, egli deduceva:
- in primo luogo, l'erroneità della parziale compensazione delle spese processuali, stabilita dalla sentenza nonostante la fondatezza del ricorso;
- in secondo luogo, l'omessa pronuncia sulla domanda di “risarcimento del danno morale - … - subito a seguito del licenziamento per cui il ricorrente ha dovuto chiedere aiuto economico ai prossimi congiunti per far fronte al pagamento delle rate di finanziamento, non potendo più contare sullo stipendio a causa dell'illegittimo recesso datoriale, il tutto per come risultava documentato nell'estratto conto”;
6 - in terzo luogo, l'erroneità della pronuncia, laddove aveva “ritenuto non provato l'azione ritorsiva e discriminatoria rigettato la domanda di parte ricorrente volta a sentir condannare l'odierna appellante a corrispondere al Sig. la somma di € 12.000,00 a titolo di danno non Pt_2 patrimon
All'udienza del 3.12.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto. _______________
Tanto l'appello principale proposto da quanto il gravame, Parte_1 introdotto da in via incidentale, sono infondati e, come tali, non CP_1 possono trova ento, per le ragioni di seguito esposte.
La prima censura, rivolta dall'appellante principale alla decisione di primo grado, non appare condivisibile.
Giova, al riguardo, brevemente ripercorrere la vicenda oggetto di causa, nei passaggi rilevanti ai fini della decisione, come desumibili dalle risultanze istruttorie in atti.
Alle ore 7,00 dell'11.12.23, presentava una richiesta di ferie per CP_1
“tutto il periodo natalizio”, con la precisazione secondo cui “dovrebbero essere 3 settimane 15 giorni lavorativi”, più tardi puntualizzata con riferimento alle
“date precise - … - dall'11 (oggi) al 29 compreso” (doc. 7, mem. I gr.).
Alle ore 9,26 dello stesso giorno, il responsabile delle Risorse Umane di comunicava alla cliente , cui era Parte_1 Pt_6 Parte_10 CP_1 assegnato, che quest'ultimo sarebbe stato “assente tutta la settimana per problemi di salute” (doc 20.3, conv. I gr., dep. il 20.12.2024).
Nel pomeriggio della medesima giornata, alle ore 17,21, Parte_1 accoglieva solo parzialmente la richiesta del dipendente, concedendogli la fruizione di ferie limitatamente al periodo compreso fra il 23.12.23 ed il 1°.1.24, con la seguente precisazione: “considerato che già Le è stata concessa, per questo periodo, la facoltà di lavorare da remoto, La invitiamo a svolgere normalmente la Sua prestazione lavorativa già da domani mattina e sino al 22 dicembre p.v. compreso” (doc. 8, mem. I gr.).
Pochi minuti dopo, alle ore 17,35, così rispondeva: “Vi comunico che CP_1 per mie esigenze private sarò in ferie fino al 1 di gennaio come già indicatovi in precedenza. Saluti” (doc. 8, cit.).
Il giorno successivo (12.12.23), alle ore 9.11, replicava, Parte_1 ribadendo il diniego delle ferie per il periodo antec 12.23, nei seguenti termini: “egregio sig. abbiamo già scritto, stante Parte_11 la mancata programmazione de da Lei richieste senza alcun preavviso in data 11.12.2023 e considerate le attuali esigenze aziendali, non
7 autorizziamo le giornate di ferie da Lei richieste per i giorni compresi tra il 12 dicembre e il 22 dicembre 2023. Lei potrà usufruire delle ferie natalizie, come già precisato, dal 23 dicembre 2023 al 1° gennaio 2024” (doc. 8 cit).
Questa comunicazione restava senza risposta.
sentito come teste in primo grado, ha riferito: “io una volta che le Pt_6 ferie dal 12 al 22 erano state negate non ho comunicato al cliente che Pt_5 il ricorrente avrebbe dovuto essere presente. Non so se lo abbia fa uno dell'ufficio”.
A propria volta il teste dipendente del cliente e destinatario Tes_1 Pt_5 della citata mail dell'1 attina (ore 9,26) ha preciso che io avevo avvisato tutti della sua indisponibilità e dunque nessuno dei colleghi si sarebbe rivolto a lui per lavoro quella settimana dall'11 dicembre”.
Risulta documentalmente che a partire dal 12.12.23, abbia CP_1 quotidianamente inviato, in vari orari, messaggi (“buon giorno”) sulla piattaforma TEAMS del gruppo dedicato alla predetta cliente (doc. 8 quater, ric. I gr.); è, tuttavia, pacifico che nessuna richiesta di assistenza gli sia pervenuta in tale periodo.
Seguiva, il 19.12.23, contestazione di assenza ingiustificata dal 12 al 15.12.23, sfociata nel licenziamento per cui è causa.
nega che l'invio dei messaggi di “buon giorno” sulla chat del Parte_1 gruppo di lavoro – valorizzato dal TRIBUNALE – costituisca un'adeguata offerta delle prestazioni ed attesti la disponibilità del dipendente per l'intero orario di lavoro.
La doglianza, ad avviso della Corte, non coglie nel segno, considerate le specifiche modalità di impiego di il quale – nel periodo oggetto di CP_1 contestazione – lavorava da remoto, prestando servizi di assistenza a seguito delle richieste di intervento, rivoltegli dalla cliente.
Queste sono, tuttavia, mancate – nel caso di specie – a causa della comunicazione, inviata a da l'11.12.23 relativamente CP_3 Pt_6 all'assenza di , riportata dal destinatario Parte_12 all'inte ttata da Tes_1 Parte_1
È per questo che nessuna richiesta di intervento è stata rivolta, a partire dal 12.12.2023, all'odierno appellato, il quale non si è sottratto al proprio obbligo lavorativo, ma è stato posto nell'impossibilità di svolgere la prestazione a causa della condotta di che mai ha ritrattato la comunicazione Parte_1 della sua assenza, trasm te l'11.12.23.
Non era certamente a doversi attivare in tal senso, né gravava sullo CP_1 stesso alcun onere di esplicita offerta della prestazione a seguito del diniego
8 delle ferie, cui egli ha dato corso, fin dal 12.12.23, ponendosi in collegamento da remoto, come desumibile dai messaggi inviati sulla predetta chat.
Tale era, del resto, l'abituale modalità di lavoro del dipendente, che forniva il servizio di assistenza dal proprio domicilio, rispondendo alle richieste della cliente, mai pervenute, nel periodo in questione, a seguito dello scambio di messaggi intercorso l'11.12.23 fra (di e Pt_6 Parte_1 Tes_1
), non adeguatamente aggiornato dalla datrice di lavoro dopo il CP_3 elle ferie.
Diniego rimasto incontestato da il quale non ha manifestato al CP_1 riguardo alcuna opposizione, né era onerato di comunicare espressamente la propria accettazione di tale provvedimento datoriale, essendo unicamente tenuto a porsi – come egli ha fatto – nelle condizioni abitualmente adottate per l'espletamento delle proprie mansioni, tuttavia precluso dalla condotta datoriale.
È, infatti, emerso dall'istruttoria come il collegamento sulla piattaforma Pt_8 costituisse la normale modalità di lavoro del gruppo dedicato a . Pt_5
Come riferito dal teste relativamente al citato doc. 8 quater, allegato Tes_1 al ricorso di primo gr tratta dei canali teams dove si incontrano i ragazzi per lavorare. Sono tutti colleghi di lavoro del gruppo dell'epoca a cui apparteneva anche . Non è obbligatorio comparire nella stanza alla Pt_2 mattina e uscire alla sera, ma il collaboratore deve essere disponibile”, come ha dimostrato di avere fatto, essendosi quotidianamente connesso al CP_1 canale del gruppo di lavoro.
Del resto, non risulta che alcuna richiesta di assistenza da parte della cliente sia rimasta inevasa per l'indisponibilità dell'addetto, il quale non è stato interpellato nel periodo in questione in quanto considerato assente dal personale della società cliente a causa della comunicazione di Pt_6
Va, al riguardo, evidenziato che – secondo l'incontestata deposizione resa dal teste in ordine ai compiti di – “il cliente - Tes_2 CP_1 CP_4 era l'unico a lui assegnato”.
In tale quadro, l'ascritta assenza dal lavoro non può ritenersi sussistente, essendo la mancata prestazione riconducibile alla condotta datoriale, come condivisibilmente ritenuto dal TRIBUNALE sulla base di una corretta valutazione del materiale probatorio.
Né può attribuirsi alcuna rilevanza, in senso contrario, al rapporto delle ore lavorate da nel periodo in contestazione, trasmesso alla datrice di Pt_13 lavoro da ella persona di (doc. 20.2, conv. I Pt_5 Persona_1 gr.).
9 Quest'ultimo, infatti, sentito come testimone, ha riferito: “era che mi Tes_1 aveva comunicato le ore di . Non so come le avesse ricav Pt_2
(dipendente di ) ha, a propria volta, ricordato: “io ho Tes_1 Pt_5 to i giorni lavora del mese di dicembre sulla base di un CP_1 consuntivo delle ore lavorate”.
Ore certamente non rilevate da , non potutasi avvalere delle Pt_5 prestazioni di a segui già citata (e mai ritrattata) CP_1 comunicazione di indisponibilità compiuta da Pt_6
Pertanto, – all'oscuro delle vicende interne di – si è Tes_1 Parte_1 limitato care al collega il dato fa ancato Per_1 espletamento di alcun servizio ad opera dell'odierno appellato.
Circostanza, questa, per quanto pacifica, tuttavia riconducibile, per le ragioni sopra esposte, alla datrice di lavoro.
Nessuna ammissione processualmente rilevante può, quindi, attribuirsi a sulla base del citato rapporto, prodotto dalla convenuta in primo CP_1 grado sub doc. 20.2: documento redatto in base a dati interni alla cliente, ininfluenti relativamente al profilo dirimente ai fini della decisione, costituito dall'individuazione della parte responsabile dell'assenza di prestazioni nei giorni oggetto di contestazione.
Tale valutazione porta ad escludere – in base alle risultanze sopra esaminate – la sussistenza dell'addebito disciplinare rivolto al dipendente.
La decisione del TRIBUNALE appare, pertanto, del tutto corretta anche relativamente alla tutela applicata, coerente con l'esclusione di alcun comportamento disciplinarmente rilevante, fattispecie la quale comprende l'ipotesi in cui la condotta contestata – sia pure verificatasi sotto l'aspetto materiale – sia tuttavia priva di alcun profilo di illiceità a fini disciplinari.
In tal senso si è ripetutamente pronunciata la Corte di Cassazione, dando continuità all'orientamento – oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – secondo il quale “l'insussistenza del fatto contestato, di cui all'art. 18, comma 4, st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della l. n. 92 del 2012, comprende sia l'ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur esistente, nondimeno non presenti profili di illiceità, sicché, in tale ipotesi, si applica la tutela reintegratoria cd. attenuata” (Cass. 26.5.17, n. 13383; nello stesso senso, v. altresì Cass. 13.10.12015, n. 20540, secondo cui “l'insussistenza del fatto contestato, di cui all'art. 18 st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, comprende l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, sicché in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria”; conf. Cass. 20.9.2016, n. 18418; Cass. 5.12.2017, n. 29602).
10 Tale orientamento è stato ribadito dal Supremo Collegio anche in relazione alla disciplina dettata dall'art. 3 d. lgs. n. 23/2015, applicabile al caso di specie ratione temporis.
In particolare, con sentenza n. 12174 dell'8.5.2019, la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare”.
Con specifico riguardo a tale disposizione di legge, nella pronuncia di legittimità appena citata sono state svolte le seguenti persuasive considerazioni:
“il testo del D.Lgs n. 23 del 2015, art. 3 ha, evidentemente, riacceso il dibattito, già in precedenza sviluppatosi in relazione all'art. 18 cit.. I fautori della tesi del fatto materiale, inteso come riferito alla sola condotta realizzatasi nella realtà fenomenica, comprensiva cioè unicamente di azione o omissione, nesso di causalità ed evento, ravvisano nella nuova e più stringente locuzione normativa la necessità di un'esegesi che, maggiormente conforme al dato letterale, imponga di interpretare la norma nel senso che la tutela reintegratoria, in quanto di carattere eccezionale, debba rimanere circoscritta alla sola assenza degli elementi costitutivi della condotta, come realizzatasi nella realtà fenomenica, senza che possa assumere alcun rilievo l'atteggiamento psicologico dell'agente; dall'altro, i sostenitori del fatto giuridico che, nell'evidenziare il carattere atecnico della nozione di fatto materiale, valorizzano il richiamo alla contestazione e/o fanno leva sul concetto di inadempimento per giungere alle conclusioni già espresse in passato. Osserva la Corte come, pur dovendosi valutare il tenore letterale della nuova disposizione, nondimeno sia parimenti indubitabile che le espressioni utilizzate (id est: fatto materiale contestato) non possano che riferirsi alla stessa nozione di "fatto contestato" come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 e che costituisce, all'attualità, diritto vivente. Il medesimo criterio razionale che ha già portato questa Corte a ritenere che "quanto alla tutela reintegratoria, non è plausibile che il Legislatore, parlando di "insussistenza del fatto contestato", abbia voluto negarla nel caso di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di alcuna sanzione" (in termini, ab imo, Cass. n. 20540 del 2015), induce il convincimento, sia pure in presenza di un dato normativo, parzialmente mutato, che la irrilevanza giuridica del fatto, pur materialmente verificatosi, determina la sua insussistenza anche ai fini e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2. Invero al fatto accaduto ma disciplinarmente del tutto irrilevante non può logicamente riservarsi un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto per le ipotesi in cui il fatto non sia stato commesso. Conforta tale
11 assunto una lettura costituzionalmente orientata della norma, dovendosi, al riguardo, affermare che qualsivoglia giudizio di responsabilità, in qualunque campo del diritto punitivo venga espresso, richiede per il fatto materiale ascritto, dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dello stesso all'agente e, da quello oggettivo, la riconducibilità del medesimo nell'ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità. Non va poi trascurato che la Corte Costituzionale, come in ultimo rammentato con la pronuncia n. 194 del 2018 (punto 9.1 del Considerato in diritto), affermò (sentenza n. 45 del 1965, punti 3. e 4. del Considerato in diritto) che il diritto al lavoro, "fondamentale diritto di libertà della persona umana", pur non garantendo "il diritto alla conservazione del lavoro", tuttavia "esige che il legislatore (...) adegui (...) la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro, e circondi di doverose garanzie (...) e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti". Questa esortazione, come è noto, fu accolta con l'approvazione della L. n. 604 del 1966, che sancì, all'art. 1, il principio della necessaria giustificazione del licenziamento, da considerarsi illegittimo se non sorretto da una "giusta causa" o da un "giustificato motivo". Il Giudice delle leggi ha in seguito affermato il "diritto (garantito dall'art. 4 Cost.) a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente" (sentenza n. 60 del 1991, punto 9 del Considerato in diritto) e ha poi ribadito la "garanzia costituzionale (del) diritto di non subire un licenziamento arbitrario" (sentenza n. 541 del 2000, punto 2. del Considerato in diritto e ordinanza n. 56 del 2006); in altra pronuncia, la Corte Costituzionale ha richiamato la "L. 9 febbraio 1999, n. 30, recante "Ratifica ed esecuzione della Carta sociale Europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996" per contenere " detta Carta, entrata in vigore il 1 settembre 1999, (...) disposizioni volte a circondare di specifiche garanzie la posizione dei prestatori di lavoro contro i licenziamenti, prevedendo, in particolare (art. 24), l'impegno delle parti contraenti a riconoscere il diritto dei lavoratori a non essere licenziati senza un valido motivo" (sentenza nr 46 del 2000, punto 3., ultima parte, del Considerando in diritto) ed ha, inoltre, affermato che "la materia dei licenziamenti individuali è oggi regolata, in presenza degli artt. 4 e 35 Cost., in base al principio della necessaria giustificazione del recesso" (sentenza n. 41 del 2003, punto 2.1. del Considerato in diritto). A rafforzare la raggiunta conclusione, vi è altresì la considerazione che l'art. 3, al pari dell'art. 18, fa riferimento alla contestazione, già valorizzata da questa Corte per equiparare alla insussistenza del fatto la completa irrilevanza dello stesso sotto il profilo disciplinare e che, dunque, anche rispetto alla nuova disciplina, impone di ritenere che il "fatto materiale contestato", di cui al D.Lgs n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, sia il "fatto contestato" e cioè, in definitiva, un fatto non solo materialmente integrato ma anche di rilievo disciplinare. Infine non può tacersi che la diversa soluzione lessicale adottata dal legislatore del 2015 -che ha implementato la formula che limita i casi di reintegrazione con l'aggiunta dell'aggettivo "materiale" in stretta connessione con l'esplicita estraneità di "ogni
12 valutazione circa la sproporzione del licenziamento"- si spiega agevolmente con l'esigenza di dissipare per la nuova disciplina dubbi interpretativi che all'epoca erano ancora ben presenti nel dibattito giurisprudenziale e dottrinale a proposito del comma 4 dell'art. 18 novellato”.
Di tali principi – condivisi dal Collegio e ribaditi dalla Suprema Corte con la successiva pronuncia n. 30469 del 2.11.2023 (secondo cui “in tema di licenziamento disciplinare, nel caso in cui il fatto contestato al lavoratore, pur sussistente nella sua materialità, risulti privo di illiceità, offensività o antigiuridicità, trova applicazione la tutela reintegratoria cd. attenuata prevista ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015, vigente ratione temporis”) – ha fatto corretta applicazione il TRIBUNALE, ordinando la reintegrazione di nel CP_1 posto di lavoro e riconoscendogli l'indennità risarcitoria nella misura prevista dalla citata disposizione di Legge.
Il primo motivo di appello principale va, pertanto, disatteso.
Giova, incidentalmente, evidenziare come nessuna specifica doglianza sia stata svolta dall'appellante principale con riguardo alla mancata detrazione dell'aliunde perceptum, peraltro dedotto in modo del tutto generico.
A non diverse conclusioni deve pervenirsi, ad avviso del Collegio, relativamente alle censure rivolte – da ambo le parti – alla decisione di primo grado in punto spese.
La parziale compensazione delle stesse relativamente alla quota di metà appare, infatti, proporzionata alla rilevanza delle domande attoree accolte, rapportata a quelle risultate infondate con un criterio non meramente pecuniario, ma esteso alla complessiva portata delle rispettive posizioni processuali.
Va, in proposito, ricordato come l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento disciplinare abbia – in sé considerato – valore indeterminabile, afferendo all'esercizio del potere sanzionatorio del datore di lavoro, la cui incidenza non può limitarsi all'aspetto economico del rapporto, investendo in modo più ampio la sfera soggettiva del dipendente.
In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo cui “la controversia concernente la legittimità di una sanzione disciplinare è di valore indeterminabile, giacché l'applicazione della sanzione può esplicare un'incidenza sullo status del lavoratore implicando un giudizio negativo che va oltre il valore strettamente economico della sanzione stessa ed involge la correttezza, la diligenza e la capacità professionale del lavoratore” (Cass. 10.10.2018, n. 24979).
Se, quindi, da un lato, non può trascurarsi il notevole valore delle domande di non accolte dal TRIBUNALE, dall'altro le conseguenze patrimoniali CP_1
13 della declaratoria di illegittimità del licenziamento non ne esauriscono certamente la rilevanza ai fini in esame, rendendo del tutto equilibrato il regolamento delle spese, stabilito dalla sentenza.
Anche il primo motivo di appello incidentale non può, pertanto, trovare accoglimento.
Parimenti infondate risultano le doglianze avanzate da relativamente CP_1 al rigetto della domanda risarcitoria del danno non patr
A tale riguardo, va, anzitutto, escluso il denunciato vizio di omessa pronuncia, avendo il TRIBUNALE espressamente motivato la decisione assunta sul punto con riferimento alla genericità della domanda.
La motivazione, così espressa in sentenza, appare al Collegio pienamente condivisibile, essendosi limitato – nelle deduzioni svolte in primo CP_1 grado a sostegno della r esame – a lamentare il ricorso all'aiuto dei congiunti a seguito del licenziamento: circostanza in sé del tutto inidonea, in difetto di alcuna precisazione delle relative conseguenze pregiudizievoli, ad integrare – quand'anche provata – un danno risarcibile.
Né la decisione del TRIBUNALE presta il fianco alle censure dell'appellante incidentale per avere escluso la natura discriminatoria del recesso, affermata da otto il duplice profilo del proprio rifiuto alla riduzione dell'orario di CP_1 lavoro e della lamentata condizione di invalidità.
Nessun elemento consente, infatti, di porre tali circostanze in correlazione con il recesso, intimato sulla base di un addebito – sia pure risultato insussistente – del tutto estraneo alle condizioni di salute del dipendente.
Né la sola contiguità temporale del provvedimento disciplinare rispetto alla proposta di stipulazione del part time, respinta dal dipendente, può ritenersi sufficiente all'individuazione di un intento ritorsivo da parte della datrice di lavoro, mancando in proposito alcun riscontro, anche alla luce della particolare vicenda che ha dato luogo all'addebito disciplinare, come sopra descritta.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
La reciproca soccombenza integra, ad avviso della Corte, gli estremi per l'integrale compensazione delle spese del grado fra le parti, né ravvisa il Collegio i presupposti della condanna per lite temeraria, invocata dall'appellante incidentale, in mancanza di qualsiasi violazione dei canoni di buona fede e correttezza processuale da parte dell'appellante principale.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante principale, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 14 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Analoga declaratoria non va riferita all'appellante incidentale, in quanto esonerato dal relativo versamento, come da dichiarazione reddituale in atti.
P.Q.M.
Conferma sentenza n. 397/2025 del Tribunale di PAVIA;
spese del grado compensate;
dichiara la sussistenza, in capo ad dei Parte_1 presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, 3.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Giovanni Casella)
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