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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1004/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3166/2019 depositato il 15/07/2019
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via G.barrio elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3020300507 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3020300507 IRAP 2014
- sul ricorso n. 4615/2019 depositato il 12/11/2019
proposto da Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010301254-2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010301254-2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010301254-2019 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 02/05/2019 (R.G.R. n. 3166/2019), la società Ricorrente_1 S.A.S. di Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento n. TD3020300507/2019, con il quale l'Agenzia delle Entrate, per l'anno d'imposta 2014, aveva rettificato il reddito d'impresa dichiarato da euro 22.175,00 ad euro 34.946,00. La rettifica scaturiva dal disconoscimento di costi per un totale di euro 12.771,13, ritenuti indeducibili per "difetto di inerenza" e/o "costi insufficientemente documentati". In particolare, i costi contestati riguardavano: "Premi di fine anno" (euro 9.761,46), "spese manutenzione ordinaria di terzi" (euro 130,38), "spese per lavaggio automezzi" (euro 327,02), "spese di manutenzione e riparazione deducibili" (euro 1.615,27) ed una differenza sulle quote di ammortamento (euro 937,00). La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 109 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), sostenendo di aver assolto all'onere della prova circa l'inerenza e la certezza dei costi, producendo a tal fine contratti, dichiarazioni di fornitori ed altra documentazione giustificativa.
Con separato ricorso notificato in data 09/07/2019 (R.G.R. n. 4615/2019), il Sig. Ricorrente_1, in qualità di socio accomandatario con quota del 90%, impugnava l'avviso di accertamento n. TD3010301254/2019.
Tale atto, emesso in conseguenza del precedente accertamento notificato alla società, rettificava il reddito di partecipazione del socio da euro 19.958,00 ad euro 31.451,00, con conseguente richiesta di maggiori imposte (IRPEF, addizionali) e contributi previdenziali. Il ricorrente eccepiva l'illegittimità derivata dell'atto impugnato, stante l'illegittimità dell'accertamento presupposto a carico della società, riproponendo le medesime difese di quest'ultima. In entrambi i giudizi si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, depositando controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto dei ricorsi. L'Ufficio, in via preliminare nel giudizio R.G.R.
4615/2019, chiedeva la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 546/92, stante il nesso di pregiudizialità. Nel merito, ribadiva la legittimità dei recuperi, eccependo l'inutilizzabilità in giudizio della documentazione prodotta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/73, in quanto non esibita integralmente in fase di verifica amministrativa. Contestava, inoltre, il valore probatorio delle dichiarazioni dei fornitori, assimilandole a prove testimoniali vietate dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 546/92 e l'assenza di data certa dei contratti prodotti.
La società ricorrente, depositava memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs. 546/92, insistendo per l'accoglimento delle proprie tesi e confutando le eccezioni dell'Ufficio, richiamando, altresì, le novità normative in tema di prova testimoniale scritta introdotte dalla L. 130/2022.
All'udienza del 21.01.2026, questa Corte, ritenuta la sussistenza dei presupposti di connessione oggettiva e soggettiva, disponeva la riunione del ricorso n. 4615/2019 al n. 3166/2019. La causa veniva ,quindi, trattenuta in decisione.
I ricorrenti, hanno prodotto i seguenti documenti:
avvisi di Accertamento impugnati;
fatture di acquisto e registrazioni contabili;
contratti di fornitura con clienti (Società_3 S.R.L., Società_4 S.R.L., S.P.M. S.R.L., Società_6 SRL, Società_7 SAS, Società_6 SRL);
dichiarazione di conformità del fornitore per fatt. 885 del 25/03/2014;
dichiarazioni dei fornitori relative a prestazioni di servizio su automezzi;
copie dei libretti di circolazione degli automezzi aziendali;
dichiarazione del fornitore Società_4 S.r.l. su fatt. 12 del 06/08/2015;
schede contabili;
registro fatture vendite;
registro dei cespiti ammortizzabili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va confermata la riunione dei ricorsi iscritti ai nn. 3166/2019 e 4615/2019 del R.G.R., stante l'evidente nesso di pregiudizialità-dipendenza che lega l'accertamento del reddito della società di persone a quello del reddito di partecipazione, imputato per trasparenza al socio. La decisione sul ricorso della società è, infatti, dirimente per la sorte dell'atto impositivo notificato al socio.
Nel merito, i ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
L'analisi deve prendere le mosse dall'accertamento n. TD3020300507/2019 a carico della società Ricorrente_1 S.A.S., che costituisce l'atto presupposto.
L'Ufficio fonda le proprie difese su due eccezioni procedurali che devono essere esaminate prioritariamente: l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio ex art. 32 D.P.R. 600/73 e l'inefficacia probatoria delle dichiarazioni di terzi.
L'eccezione relativa alla preclusione documentale è infondata. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sanzione processuale dell'inutilizzabilità opera solo in caso di rifiuto deliberato di esibizione o, comunque, di un comportamento doloso o gravemente colposo volto a ostacolare l'attività ispettiva. Nel caso di specie, la società ha ottemperato al questionario inviato dall'Ufficio, esibendo la documentazione richiesta. La successiva produzione in giudizio di ulteriori documenti (contratti, dichiarazioni), non configura un tentativo di sottrarsi al contraddittorio pre- contenzioso, ma rappresenta un legittimo esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.) volto a integrare e corroborare la prova di fatti già allegati, a fronte di una valutazione di "insufficienza" operata dall'Amministrazione. Impedire tale produzione, si tradurrebbe in una violazione del principio di ricerca della verità materiale e del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).
Anche la seconda eccezione, relativa all'inefficacia delle dichiarazioni dei fornitori, non può essere accolta. Se è vero che il processo tributario è stato a lungo caratterizzato dal divieto di prova testimoniale,
è altrettanto vero che la recente riforma (L. n. 130/2022) ha introdotto la prova testimoniale scritta, superando il precedente ed anacronistico divieto assoluto. Alla luce di tale evoluzione normativa, che risponde a un'esigenza di parità delle armi processuali, le dichiarazioni scritte di terzi, soprattutto se dettagliate e provenienti da soggetti identificati, non possono essere aprioristicamente private di ogni valore probatorio. Esse costituiscono, quantomeno, importanti elementi indiziari che, se corroborati da altri documenti (fatture, registrazioni contabili, fotografie), concorrono a formare il libero convincimento del giudice.
Superate le eccezioni procedurali, l'esame del merito delle singole riprese a tassazione evidenzia l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio.
1. Costi per "Premi di fine anno" (euro 9.761,46): la ricorrente ha prodotto i contratti di fornitura stipulati con i propri clienti, i quali, all'art. 7, prevedono espressamente la corresponsione di un premio al superamento di determinate soglie di fatturato. La documentazione prodotta (contratti, schede contabili dei ricavi per singolo cliente e fatture passive), dimostra in modo analitico e puntuale la sussistenza dei requisiti di certezza, determinabilità ed inerenza del costo, ai sensi dell'art. 109 TUIR. L'obiezione dell'Ufficio, circa l'assenza di data certa sui contratti è superata dalla coerenza complessiva della documentazione prodotta, che attesta l'esistenza e l'operatività di tali rapporti commerciali nell'anno d'imposta 2014. Il costo è, pertanto, pienamente deducibile.
2. Costi per "spese manutenzione ordinaria di terzi" (euro 130,38): La ripresa riguarda l'acquisto di "Reti zincate voliera", ritenuto non inerente. La società ha fornito una dichiarazione del fornitore e documentazione fotografica attestante che tali reti sono state impiegate per il rinforzo strutturale dei forni di panificazione. L'inerenza all'attività d'impresa, intesa come relazione funzionale tra il costo e l'attività produttiva di ricavi, appare in questo caso palese e diretta. Il recupero è illegittimo.
3. Costi per "spese per lavaggio automezzi" e "spese di manutenzione e riparazione" (euro 327,02 e euro 1.615,27): L'Ufficio ha contestato la genericità delle fatture. La ricorrente ha, tuttavia, prodotto le copie dei libretti di circolazione degli automezzi intestati alla società e le dichiarazioni dei fornitori che attestano di aver eseguito le prestazioni (lavaggi, riparazioni) proprio su detti veicoli aziendali. Tale corredo documentale è più che sufficiente a superare la presunzione di genericità ed a dimostrare l'inerenza dei costi sostenuti, per la manutenzione del parco veicoli utilizzato per l'attività d'impresa.
4. Differenza quote ammortamenti (euro 937,00) ed altre discrepanze contabili: Le contestazioni relative a minime differenze tra i dati dichiarati e le risultanze contabili (registro cespiti, totale imponibile fatture provvigioni), appaiono frutto di un approccio eccessivamente formalistico. La società ha prodotto i registri e le schede contabili da cui si evince la correttezza sostanziale del proprio operato. Eventuali lievi disallineamenti, come dedotto dalla difesa, possono derivare dalla diversa applicazione dei principi civilistici e fiscali e non possono, in assenza di altri elementi, fondare una presunzione di indeducibilità di costi la cui esistenza ed inerenza è stata, come visto, ampiamente provata.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso della società Ricorrente_1 S.A.S. (R.G.R. n. 3166/2019) deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. TD3020300507/2019.
L'annullamento dell'atto presupposto determina, per diretta conseguenza, il venir meno del fondamento giuridico dell'avviso di accertamento n. TD3010301254/2019, notificato al socio Sig. Ricorrente_1. Tale atto, infatti, si basa esclusivamente sulla rettifica del reddito della società partecipata. Venuta meno tale rettifica, l'accertamento del maggior reddito di partecipazione è privo di causa e deve essere anch'esso annullato. Pertanto, anche il ricorso del Sig. Ricorrente_1 (R.G.R. n. 4615/2019) è fondato.
Le spese di entrambi i giudizi seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore delle controversie e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 1, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
dispone la riunione del ricorso n. 4615/2019 R.G.R. al ricorso n. 3166/2019 R.G.R.
Accoglie entrambi i ricorsi.
Per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. TD3020300507/2019, emesso nei confronti della società
Ricorrente_1 S.A.S. di Ricorrente_1 e l'avviso di accertamento n. TD3010301254/2019, emesso nei confronti del Sig. Ricorrente_1.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 800,00 per il giudizio n. 3166/2019, da distrarsi in favore dei difensori antistatari Dott.ri Difensore_2 e Difensore_1 ed in complessivi euro 800,00 per il giudizio n. 4615/2019, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Nominativo_2, oltre accessori dovuti per legge.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3166/2019 depositato il 15/07/2019
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via G.barrio elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3020300507 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3020300507 IRAP 2014
- sul ricorso n. 4615/2019 depositato il 12/11/2019
proposto da Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010301254-2019 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010301254-2019 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010301254-2019 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO) 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 02/05/2019 (R.G.R. n. 3166/2019), la società Ricorrente_1 S.A.S. di Ricorrente_1, impugnava l'avviso di accertamento n. TD3020300507/2019, con il quale l'Agenzia delle Entrate, per l'anno d'imposta 2014, aveva rettificato il reddito d'impresa dichiarato da euro 22.175,00 ad euro 34.946,00. La rettifica scaturiva dal disconoscimento di costi per un totale di euro 12.771,13, ritenuti indeducibili per "difetto di inerenza" e/o "costi insufficientemente documentati". In particolare, i costi contestati riguardavano: "Premi di fine anno" (euro 9.761,46), "spese manutenzione ordinaria di terzi" (euro 130,38), "spese per lavaggio automezzi" (euro 327,02), "spese di manutenzione e riparazione deducibili" (euro 1.615,27) ed una differenza sulle quote di ammortamento (euro 937,00). La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 109 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), sostenendo di aver assolto all'onere della prova circa l'inerenza e la certezza dei costi, producendo a tal fine contratti, dichiarazioni di fornitori ed altra documentazione giustificativa.
Con separato ricorso notificato in data 09/07/2019 (R.G.R. n. 4615/2019), il Sig. Ricorrente_1, in qualità di socio accomandatario con quota del 90%, impugnava l'avviso di accertamento n. TD3010301254/2019.
Tale atto, emesso in conseguenza del precedente accertamento notificato alla società, rettificava il reddito di partecipazione del socio da euro 19.958,00 ad euro 31.451,00, con conseguente richiesta di maggiori imposte (IRPEF, addizionali) e contributi previdenziali. Il ricorrente eccepiva l'illegittimità derivata dell'atto impugnato, stante l'illegittimità dell'accertamento presupposto a carico della società, riproponendo le medesime difese di quest'ultima. In entrambi i giudizi si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, depositando controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto dei ricorsi. L'Ufficio, in via preliminare nel giudizio R.G.R.
4615/2019, chiedeva la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 546/92, stante il nesso di pregiudizialità. Nel merito, ribadiva la legittimità dei recuperi, eccependo l'inutilizzabilità in giudizio della documentazione prodotta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/73, in quanto non esibita integralmente in fase di verifica amministrativa. Contestava, inoltre, il valore probatorio delle dichiarazioni dei fornitori, assimilandole a prove testimoniali vietate dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 546/92 e l'assenza di data certa dei contratti prodotti.
La società ricorrente, depositava memoria illustrativa ex art. 32 D.Lgs. 546/92, insistendo per l'accoglimento delle proprie tesi e confutando le eccezioni dell'Ufficio, richiamando, altresì, le novità normative in tema di prova testimoniale scritta introdotte dalla L. 130/2022.
All'udienza del 21.01.2026, questa Corte, ritenuta la sussistenza dei presupposti di connessione oggettiva e soggettiva, disponeva la riunione del ricorso n. 4615/2019 al n. 3166/2019. La causa veniva ,quindi, trattenuta in decisione.
I ricorrenti, hanno prodotto i seguenti documenti:
avvisi di Accertamento impugnati;
fatture di acquisto e registrazioni contabili;
contratti di fornitura con clienti (Società_3 S.R.L., Società_4 S.R.L., S.P.M. S.R.L., Società_6 SRL, Società_7 SAS, Società_6 SRL);
dichiarazione di conformità del fornitore per fatt. 885 del 25/03/2014;
dichiarazioni dei fornitori relative a prestazioni di servizio su automezzi;
copie dei libretti di circolazione degli automezzi aziendali;
dichiarazione del fornitore Società_4 S.r.l. su fatt. 12 del 06/08/2015;
schede contabili;
registro fatture vendite;
registro dei cespiti ammortizzabili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va confermata la riunione dei ricorsi iscritti ai nn. 3166/2019 e 4615/2019 del R.G.R., stante l'evidente nesso di pregiudizialità-dipendenza che lega l'accertamento del reddito della società di persone a quello del reddito di partecipazione, imputato per trasparenza al socio. La decisione sul ricorso della società è, infatti, dirimente per la sorte dell'atto impositivo notificato al socio.
Nel merito, i ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
L'analisi deve prendere le mosse dall'accertamento n. TD3020300507/2019 a carico della società Ricorrente_1 S.A.S., che costituisce l'atto presupposto.
L'Ufficio fonda le proprie difese su due eccezioni procedurali che devono essere esaminate prioritariamente: l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio ex art. 32 D.P.R. 600/73 e l'inefficacia probatoria delle dichiarazioni di terzi.
L'eccezione relativa alla preclusione documentale è infondata. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sanzione processuale dell'inutilizzabilità opera solo in caso di rifiuto deliberato di esibizione o, comunque, di un comportamento doloso o gravemente colposo volto a ostacolare l'attività ispettiva. Nel caso di specie, la società ha ottemperato al questionario inviato dall'Ufficio, esibendo la documentazione richiesta. La successiva produzione in giudizio di ulteriori documenti (contratti, dichiarazioni), non configura un tentativo di sottrarsi al contraddittorio pre- contenzioso, ma rappresenta un legittimo esercizio del diritto di difesa (art. 24 Cost.) volto a integrare e corroborare la prova di fatti già allegati, a fronte di una valutazione di "insufficienza" operata dall'Amministrazione. Impedire tale produzione, si tradurrebbe in una violazione del principio di ricerca della verità materiale e del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).
Anche la seconda eccezione, relativa all'inefficacia delle dichiarazioni dei fornitori, non può essere accolta. Se è vero che il processo tributario è stato a lungo caratterizzato dal divieto di prova testimoniale,
è altrettanto vero che la recente riforma (L. n. 130/2022) ha introdotto la prova testimoniale scritta, superando il precedente ed anacronistico divieto assoluto. Alla luce di tale evoluzione normativa, che risponde a un'esigenza di parità delle armi processuali, le dichiarazioni scritte di terzi, soprattutto se dettagliate e provenienti da soggetti identificati, non possono essere aprioristicamente private di ogni valore probatorio. Esse costituiscono, quantomeno, importanti elementi indiziari che, se corroborati da altri documenti (fatture, registrazioni contabili, fotografie), concorrono a formare il libero convincimento del giudice.
Superate le eccezioni procedurali, l'esame del merito delle singole riprese a tassazione evidenzia l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio.
1. Costi per "Premi di fine anno" (euro 9.761,46): la ricorrente ha prodotto i contratti di fornitura stipulati con i propri clienti, i quali, all'art. 7, prevedono espressamente la corresponsione di un premio al superamento di determinate soglie di fatturato. La documentazione prodotta (contratti, schede contabili dei ricavi per singolo cliente e fatture passive), dimostra in modo analitico e puntuale la sussistenza dei requisiti di certezza, determinabilità ed inerenza del costo, ai sensi dell'art. 109 TUIR. L'obiezione dell'Ufficio, circa l'assenza di data certa sui contratti è superata dalla coerenza complessiva della documentazione prodotta, che attesta l'esistenza e l'operatività di tali rapporti commerciali nell'anno d'imposta 2014. Il costo è, pertanto, pienamente deducibile.
2. Costi per "spese manutenzione ordinaria di terzi" (euro 130,38): La ripresa riguarda l'acquisto di "Reti zincate voliera", ritenuto non inerente. La società ha fornito una dichiarazione del fornitore e documentazione fotografica attestante che tali reti sono state impiegate per il rinforzo strutturale dei forni di panificazione. L'inerenza all'attività d'impresa, intesa come relazione funzionale tra il costo e l'attività produttiva di ricavi, appare in questo caso palese e diretta. Il recupero è illegittimo.
3. Costi per "spese per lavaggio automezzi" e "spese di manutenzione e riparazione" (euro 327,02 e euro 1.615,27): L'Ufficio ha contestato la genericità delle fatture. La ricorrente ha, tuttavia, prodotto le copie dei libretti di circolazione degli automezzi intestati alla società e le dichiarazioni dei fornitori che attestano di aver eseguito le prestazioni (lavaggi, riparazioni) proprio su detti veicoli aziendali. Tale corredo documentale è più che sufficiente a superare la presunzione di genericità ed a dimostrare l'inerenza dei costi sostenuti, per la manutenzione del parco veicoli utilizzato per l'attività d'impresa.
4. Differenza quote ammortamenti (euro 937,00) ed altre discrepanze contabili: Le contestazioni relative a minime differenze tra i dati dichiarati e le risultanze contabili (registro cespiti, totale imponibile fatture provvigioni), appaiono frutto di un approccio eccessivamente formalistico. La società ha prodotto i registri e le schede contabili da cui si evince la correttezza sostanziale del proprio operato. Eventuali lievi disallineamenti, come dedotto dalla difesa, possono derivare dalla diversa applicazione dei principi civilistici e fiscali e non possono, in assenza di altri elementi, fondare una presunzione di indeducibilità di costi la cui esistenza ed inerenza è stata, come visto, ampiamente provata.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso della società Ricorrente_1 S.A.S. (R.G.R. n. 3166/2019) deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. TD3020300507/2019.
L'annullamento dell'atto presupposto determina, per diretta conseguenza, il venir meno del fondamento giuridico dell'avviso di accertamento n. TD3010301254/2019, notificato al socio Sig. Ricorrente_1. Tale atto, infatti, si basa esclusivamente sulla rettifica del reddito della società partecipata. Venuta meno tale rettifica, l'accertamento del maggior reddito di partecipazione è privo di causa e deve essere anch'esso annullato. Pertanto, anche il ricorso del Sig. Ricorrente_1 (R.G.R. n. 4615/2019) è fondato.
Le spese di entrambi i giudizi seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore delle controversie e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 1, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
dispone la riunione del ricorso n. 4615/2019 R.G.R. al ricorso n. 3166/2019 R.G.R.
Accoglie entrambi i ricorsi.
Per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. TD3020300507/2019, emesso nei confronti della società
Ricorrente_1 S.A.S. di Ricorrente_1 e l'avviso di accertamento n. TD3010301254/2019, emesso nei confronti del Sig. Ricorrente_1.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 800,00 per il giudizio n. 3166/2019, da distrarsi in favore dei difensori antistatari Dott.ri Difensore_2 e Difensore_1 ed in complessivi euro 800,00 per il giudizio n. 4615/2019, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Nominativo_2, oltre accessori dovuti per legge.