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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/04/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 936/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 15/04/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. PEDONE Parte_1 C.F._1
VINCENZO
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio di Controparte_1 P.IVA_1
e di CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi assegnata la c.d. Carta del Docente prevista dall'art.1, comma 121, della L.
n.107/2015 del valore nominale annuo di €.500,00 e, per l'effetto, condannare il CP_1
resistente, previa disapplica-zione del D.P.C.M. 23 settembre 2015, del D.P.C.M. 28 novembre 2016 e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ad adottare tutti gli atti ritenuti idonei ad assegnare alla ricorrente la predetta Carta del Docente, di importo complessivo pari ad €.1.000,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, secondo le modalità e le misure proprie di essa e ritenute più opportune a garantire, per un verso, il rispetto dei limiti di utilizzabilità e rendicontazione e, per l'altro, l'agevole fruizione del beneficio;
2) ancora in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla perce-zione della Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art.7 del CCNL Scuola del
15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , oggi Controparte_4 Controparte_1
, durante l'anno scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il
[...] CP_1
resi-stente al pagamento delle relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettiva-mente svolti, quantificabili in €.1.268,52, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al soddisfo;
3) in via meramente subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi assegnata la c.d. Carta del Docente prevista dall'art.1, comma 121, della L. n.107/2015 del valore nominale annuo di €.500,00 e, per l'effetto, condannare il resistente, previa disapplicazione del D.P.C.M. 23 settembre 2015, del D.P.C.M. 28 CP_1
novembre 2016 e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, a corrispondere alla ricorrente il complessivo im-porto di €.1.000,00, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, dato dal valore nominale annuo della Carta del Docente per gli anni scolastici
2021/2022 e 2023/2024, a titolo di risar-cimento del danno, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse esser ritenuta dovuta dal Giudicante sulla base di una quantificazione condotta in via equitativa ex art.1226 c.c.; 4) con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93
c.p.c. In via istruttoria: Si chiede che il Giudice adito voglia ordinare al resistente, CP_1 ex artt.421 e 210 c.p.c., l'esibizione dello stato matricolare della ricorrente.”.
Per la parte resistente: “In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n.
107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo per il solo a.s.
2023/2024; 2. Sempre in caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) nella minor somma così come calcolata dall'Amministrazione e in ogni caso al netto dei periodi in cui la stessa ha usufruito di permessi/assenze non retribuite;
3. In ogni caso, alla luce della serialità della vertenza, compensare integralmente le spese di lite, ovvero applicando i valori minimi.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato (aa.ss.
2021/2022 e 2023/2024) nonché il pagamento della retribuzione professionale docente per l'a.s. 2021/2022.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo la copia dei contratti di lavoro (doc. sub 1 e sub 2 fascicolo parte ricorrente).
Pag. 2 di 9 È altresì documentato che la ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte resistente)
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine
Pag. 3 di 9 decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia
Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023.
2.2. L'eccezione svolta dalla parte resistente relativa al fatto che la carta avrebbe dovuto essere richiesta entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico è inconferente e perciò
Pag. 4 di 9 infondata;
invero si tratta di una eccezione opponibile solo a quei docenti che ordinariamente possono richiedere la carta docente. Viceversa, con riferimento alla posizione della ricorrente, docente con contratto a tempo determinato fino alla scadenza dell'anno scolastico, è noto che solo dal 1° gennaio 2025 tale categoria di docenti rientra ex lege tra i beneficiari della carta.
Ne consegue che non avendo il previsto che i docenti nella stessa posizione della CP_1
parte ricorrente avrebbero potuto chiedere la carta docente, la parte oggi non può dolersi del fatto che i docenti non abbiano richiesto l'emolumento nei termini previsti.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3. Per quanto riguarda la retribuzione professionale docente si osserva quanto segue.
Parte attrice ha riportato in ricorso i periodi di servizio corrispondenti alle supplenze temporanee rese ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. N. 124/1999, in forza di contratti a tempo determinato, dolendosi di non aver percepito la retribuzione professionale docente, di cui all'art. 7 del CCNL 2001, viceversa corrisposta ai docenti di ruolo o ai docenti assunti a tempo determinato per supplenze annuali.
La medesima questione è stata già oggetto di analisi da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, alla quale si fa in questa sede espresso richiamo anche ai sensi dell'art
118 disp. att. c.p.c., in quanto pienamente condivisibile.
Giova pertanto richiamare l'ordinanza della Cassazione n. 20015/2018, secondo la quale: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
In particolare, nella parte motiva dell'ordinanza appena citata si legge quanto segue:
“
2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado,
Pag. 5 di 9 nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per
i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale
e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha
Pag. 6 di 9 evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori
a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
"non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ; c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie
è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo
Pag. 7 di 9 determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI CP_2 pagina 7 di 8 del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese"”.
Attese le mansioni specificate nei contratti, ed in mancanza di prova contraria, si deve ritenere che la parte ricorrente nelle proprie supplenze temporanee abbia svolto una prestazione di lavoro equivalente a quella dei docenti sostituiti e, pertanto, il ricorso deve essere accolto integralmente.
Le parti sono concordi nel considerare che la misura della retribuzione professionale docenti è stata pari ad euro 174,50 euro mensili fino al 31 dicembre 2021 (pari ad euro 5,82 euro per giorno) mentre dal 1° gennaio 2022 è pari ad euro 184,50 euro mensili (pari ad euro
6,15).
Risulta documentato che parte ricorrente ha lavorato dall'11 novembre del 2021 all'8 giugno 2022, per un totale di giorni 20 giorni e 1 mese nel 2021 ed 8 giorni e 5 mesi nel 2022, ai quali corrisponde un credito della ricorrente di euro 1.262,40 oltre interessi e rivalutazioni dai singoli mesi di spettanza al saldo
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
Pag. 8 di 9 55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa compreso tra 1.100 e 5.200 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “carta Parte_1 docente” per gli anni scolastici 2021/22 – 2023/2024;
2) condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni e al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.262,40 oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole mensilità al saldo a titolo di retribuzione professionale docente;
3) condanna il a rifondere le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 49 per anticipazioni ed in € 1.030 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
16/04/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 9 di 9
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 936/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 15/04/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. PEDONE Parte_1 C.F._1
VINCENZO
ricorrente contro
(c.f. ) con il patrocinio di Controparte_1 P.IVA_1
e di CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi assegnata la c.d. Carta del Docente prevista dall'art.1, comma 121, della L.
n.107/2015 del valore nominale annuo di €.500,00 e, per l'effetto, condannare il CP_1
resistente, previa disapplica-zione del D.P.C.M. 23 settembre 2015, del D.P.C.M. 28 novembre 2016 e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ad adottare tutti gli atti ritenuti idonei ad assegnare alla ricorrente la predetta Carta del Docente, di importo complessivo pari ad €.1.000,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, secondo le modalità e le misure proprie di essa e ritenute più opportune a garantire, per un verso, il rispetto dei limiti di utilizzabilità e rendicontazione e, per l'altro, l'agevole fruizione del beneficio;
2) ancora in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla perce-zione della Retribuzione Professionale Docenti, prevista dall'art.7 del CCNL Scuola del
15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , oggi Controparte_4 Controparte_1
, durante l'anno scolastico 2021/2022 e, per l'effetto, condannare il
[...] CP_1
resi-stente al pagamento delle relative differenze retributive in ragione dei giorni di lavoro effettiva-mente svolti, quantificabili in €.1.268,52, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al soddisfo;
3) in via meramente subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi assegnata la c.d. Carta del Docente prevista dall'art.1, comma 121, della L. n.107/2015 del valore nominale annuo di €.500,00 e, per l'effetto, condannare il resistente, previa disapplicazione del D.P.C.M. 23 settembre 2015, del D.P.C.M. 28 CP_1
novembre 2016 e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, a corrispondere alla ricorrente il complessivo im-porto di €.1.000,00, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, dato dal valore nominale annuo della Carta del Docente per gli anni scolastici
2021/2022 e 2023/2024, a titolo di risar-cimento del danno, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse esser ritenuta dovuta dal Giudicante sulla base di una quantificazione condotta in via equitativa ex art.1226 c.c.; 4) con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art.93
c.p.c. In via istruttoria: Si chiede che il Giudice adito voglia ordinare al resistente, CP_1 ex artt.421 e 210 c.p.c., l'esibizione dello stato matricolare della ricorrente.”.
Per la parte resistente: “In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n.
107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo per il solo a.s.
2023/2024; 2. Sempre in caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) nella minor somma così come calcolata dall'Amministrazione e in ogni caso al netto dei periodi in cui la stessa ha usufruito di permessi/assenze non retribuite;
3. In ogni caso, alla luce della serialità della vertenza, compensare integralmente le spese di lite, ovvero applicando i valori minimi.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1 per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato (aa.ss.
2021/2022 e 2023/2024) nonché il pagamento della retribuzione professionale docente per l'a.s. 2021/2022.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo la copia dei contratti di lavoro (doc. sub 1 e sub 2 fascicolo parte ricorrente).
Pag. 2 di 9 È altresì documentato che la ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte resistente)
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine
Pag. 3 di 9 decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia
Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023.
2.2. L'eccezione svolta dalla parte resistente relativa al fatto che la carta avrebbe dovuto essere richiesta entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico è inconferente e perciò
Pag. 4 di 9 infondata;
invero si tratta di una eccezione opponibile solo a quei docenti che ordinariamente possono richiedere la carta docente. Viceversa, con riferimento alla posizione della ricorrente, docente con contratto a tempo determinato fino alla scadenza dell'anno scolastico, è noto che solo dal 1° gennaio 2025 tale categoria di docenti rientra ex lege tra i beneficiari della carta.
Ne consegue che non avendo il previsto che i docenti nella stessa posizione della CP_1
parte ricorrente avrebbero potuto chiedere la carta docente, la parte oggi non può dolersi del fatto che i docenti non abbiano richiesto l'emolumento nei termini previsti.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3. Per quanto riguarda la retribuzione professionale docente si osserva quanto segue.
Parte attrice ha riportato in ricorso i periodi di servizio corrispondenti alle supplenze temporanee rese ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. N. 124/1999, in forza di contratti a tempo determinato, dolendosi di non aver percepito la retribuzione professionale docente, di cui all'art. 7 del CCNL 2001, viceversa corrisposta ai docenti di ruolo o ai docenti assunti a tempo determinato per supplenze annuali.
La medesima questione è stata già oggetto di analisi da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, alla quale si fa in questa sede espresso richiamo anche ai sensi dell'art
118 disp. att. c.p.c., in quanto pienamente condivisibile.
Giova pertanto richiamare l'ordinanza della Cassazione n. 20015/2018, secondo la quale: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale
Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
In particolare, nella parte motiva dell'ordinanza appena citata si legge quanto segue:
“
2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado,
Pag. 5 di 9 nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per
i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale
e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass.
26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha
Pag. 6 di 9 evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori
a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
"non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ; c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie
è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo
Pag. 7 di 9 determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI CP_2 pagina 7 di 8 del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese"”.
Attese le mansioni specificate nei contratti, ed in mancanza di prova contraria, si deve ritenere che la parte ricorrente nelle proprie supplenze temporanee abbia svolto una prestazione di lavoro equivalente a quella dei docenti sostituiti e, pertanto, il ricorso deve essere accolto integralmente.
Le parti sono concordi nel considerare che la misura della retribuzione professionale docenti è stata pari ad euro 174,50 euro mensili fino al 31 dicembre 2021 (pari ad euro 5,82 euro per giorno) mentre dal 1° gennaio 2022 è pari ad euro 184,50 euro mensili (pari ad euro
6,15).
Risulta documentato che parte ricorrente ha lavorato dall'11 novembre del 2021 all'8 giugno 2022, per un totale di giorni 20 giorni e 1 mese nel 2021 ed 8 giorni e 5 mesi nel 2022, ai quali corrisponde un credito della ricorrente di euro 1.262,40 oltre interessi e rivalutazioni dai singoli mesi di spettanza al saldo
3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n.
Pag. 8 di 9 55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa compreso tra 1.100 e 5.200 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “carta Parte_1 docente” per gli anni scolastici 2021/22 – 2023/2024;
2) condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni e al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.262,40 oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole mensilità al saldo a titolo di retribuzione professionale docente;
3) condanna il a rifondere le spese di lite, che Controparte_1 liquida in € 49 per anticipazioni ed in € 1.030 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
16/04/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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