TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 25185/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta sezione civile
In persona del Giudice dott.ssa Michela Guantario nella causa di primo grado iscritta al n. 25185/2022 trattenuta in decisione il
27.11.2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta delega in calce all'atto di citazione, dall'avv. Ferdinando
Iofrida elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto difensore, sito in Milano (MI), via Fontana n. 19;
ATTORE
E
(C.F. ) in persona del suo Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti per atto pubblico del 29 ottobre 2010
a rogito del dr. notaio in Bologna, rep. 115840 - racc. Per_1
33105, dall'avv. prof. Achille Saletti, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo Difensore sito in Milano, Via Fratelli
Gabba n. 7, in forza di procura generale alle liti per atto pubblico del 29 ottobre 2010 a rogito del dr. notaio in Bologna, Per_1 rep. 115840 - racc. 33105
CONVENUTO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così
pagina 1 di 9 giudicare:
Nel merito
A) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della (CF e P.Iva: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in P.IVA_1 relazione ai fatti di cui in narrativa, e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno che si quantifica in € 89.500,00, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla sorte capitale progressivamente rivalutata dal verificarsi dell'evento al saldo effettivo, ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia.
B) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22% e Cpa 4%, e con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.
In via istruttoria
C) Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie richieste in atti nonché CTU già richiesta all'udienza del
7/02/2024”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza,
Nel merito: in principalità, respingere, in quanto infondate, le domande tutte proposte dal signor nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...] in subordine, ridurre il risarcimento del danno pre-teso dal signor nei confronti di ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
1227, comma 1, c.c.;
In via istruttoria:
- respingere, ove reiterate, le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice e non ammesse dall'ordinanza 11.5.2023 dell'Ill.mo Tribunale, in quanto inammissibili e/o irrilevanti per le ragioni illustrate nella memoria
pagina 2 di 9 ex art. 183, c. 6, n. 3, dell'esponente, con-fermando in parte qua
l'anzidetta ordinanza;
- a parziale modifica dell'ordinanza 11.5.2023 dell'Ill.mo Tribunale, ammettere la prova per testi sui capitoli da V a XIV formulati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della concludente, con le testi ivi indicate, dottoresse e c/o Testimone_1 Testimone_2
. CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e C.N.A.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento veniva introdotto con atto di citazione da che conveniva in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1 far accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della suddetta e per l'effetto condannare CP_2 quest'ultima al risarcimento del danno pari ad € 89.500,00, oltre rivalutazione ed interessi legali.
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva: (i) che il sig.
nelle date 18.07.2007 e 10.10.2014 acquistava due orologi, Pt_1 rispettivamente, un Rolex Explorer 2, ref. 16570, avente matricola n.
T948618, e un Audemars Piguet Royal Oak Jumbo, ref. 15202, avente numero 1022-/-E-82181; (ii) che in data 07.05.2021 poneva in vendita i suddetti orologi, attraverso la piattaforma “Subito.it”, al prezzo complessivo di € 90.100,00; (iii) che in data 11.05.2021 veniva contattato da un soggetto interessato ad acquistare entrambi i summenzionati orologi attraverso la dazione di un assegno circolare del valore di € 89.500,00; (iv) che, attesa tale modalità di pagamento, l'attore contattava telefonicamente la direttrice, dott.ssa della filiale sita in Milano, Testimone_1 CP_1 via Bartolomeo D'Alviano, per chiederle di effettuare un controllo accurato circa la validità dell'assegno e la disponibilità della somma, anche mediante il servizio di verifica c.d. di bene emissione degli assegni circolari;
(v) che, sebbene l'attore avesse richiesto di eseguire il controllo tramite posta elettronica certificata, la direttrice lo rassicurava circa l'efficacia dei controlli telefonici;
pagina 3 di 9 (vi) che il sig. , portando con sé gli orologi si recava in Pt_1 banca alle ore 9.50 circa, dove giungeva anche l'acquirente, che consegnava l'assegno circolare alla direttrice;
che la dottoressa riferiva di avere contattato telefonicamente la Chianti Tes_1
Banca di Castelnuovo di Berardenga e di aver parlato con un dipendente di nome che (vii) visto l'esito positivo dei Tes_3 controlli, la direttrice riportava sul retro del titolo di credito la dicitura “bene emissione ; (viii) che l'attore versava Tes_3
l'assegno circolare sul proprio conto corrente tramite operazione allo sportello con l'intermediazione di un cassiere della banca;
(ix) che solo dopo il versamento, l'attore, si sfilava gli orologi dai polsi e li consegnava all'acquirente insieme ad una busta contenente le scatole e le relative garanzie degli orologi;
(x) che il giorno successivo, il 14.05.2021, il sig. veniva contattato dalla Pt_1 direttrice della filiale che gli riferiva di aver svolto un ulteriore controllo dal quale era emerso che l'assegno non era stato emesso dalla Chianti Banca;
(xi) che in pari data l'attore sporgeva querela presso gli uffici della Questura di Milano, Commissariato Persona_2
e (xii) e poi presentava reclamo, in data 19.07.2021, presso l'Arbitro Bancario Finanziario, il quale, pur rigettando il ricorso, ritenendo non raggiunta la prova circa “la consegna degli orologi”, accertava la “responsabilità professionale e per mala gestio” di
CP_1
costituendosi, chiedeva in principalità di Controparte_1 respingere la domanda avversaria, in quanto infondata, e in subordine, in caso di condanna dell'istituto di credito, di ridurre il risarcimento preteso dall'attore, ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c.
Parte convenuta deduceva in particolare: (i) che la dott.ssa evidenziava all'attore la rischiosità dell'affare e che, Tes_1 nonostante l'attestazione di “buona emissione”, non poteva garantire con certezza sul buon esito dell'operazione poteva;
(ii) che la direttrice della filiale della , dopo aver apposto sul retro del CP_2
pagina 4 di 9 titolo di credito la bene emissione ricevuta e aver controllato la corretta compilazione dell'assegno, ne dava notizia all'attore, il quale, tramite l'intermediazione del cassiere versava l'assegno circolare sul proprio conto corrente, previa verifica attraverso
“lettorino CIT”, dal quale non emergeva alcuna anomalia;
(iii) che nessun dipendente della filiale vedeva gli orologi né assisteva alla loro consegna all'acquirente; (iv) che se la banca si fosse avveduta della contraffazione del titolo di credito, avrebbe avvisato l'attore della truffa in cui era incorso: che, pertanto, il sig. non Pt_1 avrebbe comunque incassato l'assegno, ma al più avrebbe evitato la perdita degli orologi.
Svolta l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione in data
27.11.2024.
Tanto premesso, la domanda proposta da da non può Parte_1 trovare accoglimento.
Parte attrice ritiene responsabile la banca convenuta di non avere, nella negoziazione del titolo di credito di cui è causa, utilizzato la diligenza c.d. qualificata, di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., sia con riferimento alla procedura c.d. di “bene emissione” ,sia con riferimento al versamento dell'assegno, caratterizzato da anomalie riscontrabili “a colpo d'occhio”.
In relazione al primo rilievo, appare opportuno evidenziare che la richiesta di bene emissione alla banca negoziatrice costituisce una mera prassi bancaria, volta alla verifica della “bontà dell'assegno circolare”, secondo la quale, a fronte della richiesta esplicita da parte del correntista, l'Istituto negoziatore interpella la Banca emittente l'assegno, al fine di controllarne l'autenticità.
Tale prassi, come chiarito da plurime decisioni dell'ABF, non costituisce un esplicito obbligo contrattuale e non riceve alcuna espressa disciplina dalla legge: l'intermediario può, pertanto, legittimamente decidere di negare la propria assistenza, senza incorrere in responsabilità, purché il diniego avvenga in modo trasparente e conforme a correttezza (in tal senso si è espresso il pagina 5 di 9 Collegio di Milano, decisione n. 17462/2021).
Tuttavia, incombe sulla banca negoziatrice, una volta accettato di procedere alla richiesta del cliente, l'obbligo di adottare misure idonee a ridurre il rischio di frodi e assicurare una prestazione adeguata alla diligenza richiesta in materia bancaria.
Ebbene, nel caso di specie, dall'istruttoria condotta emergeva che la
Banca, per il tramite della direttrice, dott.ssa rendeva Tes_1 il servizio di “bene emissione” senza utilizzare la dovuta diligenza qualificata, la quale imponeva quantomeno di richiedere una conferma scritta da parte dell'Istituito emittente Chianti CP_2
Infatti, dall'istruttoria svolta risultava che la dott.ssa Tes_1 apponeva la dicitura “bene emissione , unicamente a Tes_3 seguito di una telefonata effettata al numero della banca emittente.
In particolare, la circostanza veniva confermata dalla stessa direttrice, durante la sua escussione in qualità di testimone, pur affermando di avere informato l'attore circa i margini di incertezza dell'operazione e trovava conferma nel video (doc. 17 attrice) avente ad oggetto la registrazione della conversazione avvenuta in data
14.05.2021 tra l'attore e la dottoressa Tes_1
La banca conventa non risulta aver tenuto una condotta del tutto adeguata neppure con riferimento alla negoziazione dell'assegno che presentava delle incongruenze rispetto al modello di assegno di cui alla circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016.
Invero, il titolo di credito di cui è causa, come già rilevato dalla decisione dell'ABF, Collegio di Milano, n. 657/2022 resa tra le parti coinvolte nel presente giudizio, sebbene emesso il 12.05.2021 e quindi a distanza di circa 5 anni dalla circolare dell'ABI summenzionata, presentava delle differenze formali rispetto a tale modello, come ad esempio quella relativa allo spazio destinato all'indicazione del “beneficiario” e dell'“importo in lettere” ove non avrebbe dovuto esserci alcuna linea, presente invece nell'assegno oggetto del presente giudizio.
Tuttavia, nonostante l'accertamento della responsabilità della CP_2
pagina 6 di 9 in ordine alla mancanza della diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma, c.c., questo Tribunale ritiene che l'attore non abbia adeguamento provato di avere subito un danno a seguito della condotta tenuta dalla convenuta.
Qualora, infatti la , operando correttamente, non avesse CP_2 certificato la bene emissione dell'assegno o si fosse avveduta della contraffazione dello stesso, l'attore sarebbe stato messo nelle condizioni di avvedersi della truffa ordita ai suoi danni e dunque non avrebbe proceduto con la vendita. Del tutto condivisibile risulta, dunque, quanto affermato nella decisione dell'Arbitro di cui sopra, secondo il quale “la responsabilità della banca negoziatrice non consiste comunque (…) nel mancato pagamento di un assegno falso, ma proprio nel fatto che, per effetto della dichiarazione di bene emissione dell'assegno poi rivelatosi falso, il cliente si è privato di un bene… E' del tutto evidente, allora, che, muovendo da questa prospettiva, al di là di ogni altra pur possibile considerazione sulle dinamiche dell'operazione di vendita, preliminare ad ogni successiva statuizione in termini risarcitori contro l'intermediario negoziatore del titolo è l'acquisizione della prova dell'effettiva consegna all'acquirente del bene compravenduto da parte del venditore, che è gravato del relativo onere”.
Anche nel presente giudizio, tuttavia non può dirsi raggiunta la prova della consegna degli orologi sopra descritti dal sig. Pt_1 all'”acquirente”, consegna contestata da parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione ove si legge: “Controparte afferma, al riguardo, di essersi recata presso la filiale della Banca esponente la mattina del 13 maggio 2021 con i due orologi al polso e di averne fatto consegna al compratore (poi rivelatosi un truffatore), all'interno della stessa filiale, subito dopo il versamento dell'assegno. Sennonché nessuna prova sussiste di tali circostanze, che si contestano. Infatti, nessun dipendente della filiale della ha visto gli orologi di cui qui si discute, né ha assistito CP_2 alla loro consegna al compratore che controparte afferma essere pagina 7 di 9 avvenuta in filiale.”
In particolare, l'attore sosteneva in atti e anche nella denuncia dell'accaduto resa alla Polizia di Stato (doc. 10 attrice), di essere entrato insieme al finto acquirente nella filiale della banca e di essersi intrattenuto, insieme a quest'ultimo munito dell'assegno, con la direttrice della banca per circa mezz'ora, in attesa dei controlli di “bene emissione”; affermava poi di avere, al termine dei controlli e sempre all'interno della filiale, consegnato il e Controparte_3 il che teneva ai polsi, all'uomo che Controparte_4 voleva comprarli.
Tali circostanze, tuttavia, non trovavano riscontro ed anzi venivano smentita dalla dott.ssa , ascoltata in qualità di testimone Tes_1
(sul punto si veda il verbale dell'udienza del 10.10.2023, cap. 8 sentita a prova contraria), che dichiarava di non avere visto né gli orologi né un altro signore con il Pt_1
La moglie del sig. , invece, riferiva di non essere entrata Pt_1 in banca e quindi non assisteva alla consegna dei beni al presunto acquirente.
Per tali ragioni, la domanda risarcitoria avanzata dal sig. Pt_1 deve essere rigettata.
Considerato l'accertamento dell'inadempimento della banca convenuta, come sopra motivato, si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta la responsabilità di per mancanza di Controparte_1 diligenza professionale ex art. art. 1176, comma 2, c.c. nella negoziazione dell'assegno; rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
compensa tra le parti le spese di lite.
Milano, 17.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 8 di 9 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Magistrato Ordinario in tirocinio Dott. Paolo Vincenzo Rizzardi.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta sezione civile
In persona del Giudice dott.ssa Michela Guantario nella causa di primo grado iscritta al n. 25185/2022 trattenuta in decisione il
27.11.2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta delega in calce all'atto di citazione, dall'avv. Ferdinando
Iofrida elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto difensore, sito in Milano (MI), via Fontana n. 19;
ATTORE
E
(C.F. ) in persona del suo Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale e legale rappresentante, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti per atto pubblico del 29 ottobre 2010
a rogito del dr. notaio in Bologna, rep. 115840 - racc. Per_1
33105, dall'avv. prof. Achille Saletti, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo Difensore sito in Milano, Via Fratelli
Gabba n. 7, in forza di procura generale alle liti per atto pubblico del 29 ottobre 2010 a rogito del dr. notaio in Bologna, Per_1 rep. 115840 - racc. 33105
CONVENUTO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così
pagina 1 di 9 giudicare:
Nel merito
A) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della (CF e P.Iva: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in P.IVA_1 relazione ai fatti di cui in narrativa, e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno che si quantifica in € 89.500,00, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla sorte capitale progressivamente rivalutata dal verificarsi dell'evento al saldo effettivo, ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia.
B) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22% e Cpa 4%, e con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.
In via istruttoria
C) Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie richieste in atti nonché CTU già richiesta all'udienza del
7/02/2024”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza,
Nel merito: in principalità, respingere, in quanto infondate, le domande tutte proposte dal signor nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...] in subordine, ridurre il risarcimento del danno pre-teso dal signor nei confronti di ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
1227, comma 1, c.c.;
In via istruttoria:
- respingere, ove reiterate, le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice e non ammesse dall'ordinanza 11.5.2023 dell'Ill.mo Tribunale, in quanto inammissibili e/o irrilevanti per le ragioni illustrate nella memoria
pagina 2 di 9 ex art. 183, c. 6, n. 3, dell'esponente, con-fermando in parte qua
l'anzidetta ordinanza;
- a parziale modifica dell'ordinanza 11.5.2023 dell'Ill.mo Tribunale, ammettere la prova per testi sui capitoli da V a XIV formulati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. della concludente, con le testi ivi indicate, dottoresse e c/o Testimone_1 Testimone_2
. CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e C.N.A.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento veniva introdotto con atto di citazione da che conveniva in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1 far accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della suddetta e per l'effetto condannare CP_2 quest'ultima al risarcimento del danno pari ad € 89.500,00, oltre rivalutazione ed interessi legali.
A fondamento della domanda, parte attrice deduceva: (i) che il sig.
nelle date 18.07.2007 e 10.10.2014 acquistava due orologi, Pt_1 rispettivamente, un Rolex Explorer 2, ref. 16570, avente matricola n.
T948618, e un Audemars Piguet Royal Oak Jumbo, ref. 15202, avente numero 1022-/-E-82181; (ii) che in data 07.05.2021 poneva in vendita i suddetti orologi, attraverso la piattaforma “Subito.it”, al prezzo complessivo di € 90.100,00; (iii) che in data 11.05.2021 veniva contattato da un soggetto interessato ad acquistare entrambi i summenzionati orologi attraverso la dazione di un assegno circolare del valore di € 89.500,00; (iv) che, attesa tale modalità di pagamento, l'attore contattava telefonicamente la direttrice, dott.ssa della filiale sita in Milano, Testimone_1 CP_1 via Bartolomeo D'Alviano, per chiederle di effettuare un controllo accurato circa la validità dell'assegno e la disponibilità della somma, anche mediante il servizio di verifica c.d. di bene emissione degli assegni circolari;
(v) che, sebbene l'attore avesse richiesto di eseguire il controllo tramite posta elettronica certificata, la direttrice lo rassicurava circa l'efficacia dei controlli telefonici;
pagina 3 di 9 (vi) che il sig. , portando con sé gli orologi si recava in Pt_1 banca alle ore 9.50 circa, dove giungeva anche l'acquirente, che consegnava l'assegno circolare alla direttrice;
che la dottoressa riferiva di avere contattato telefonicamente la Chianti Tes_1
Banca di Castelnuovo di Berardenga e di aver parlato con un dipendente di nome che (vii) visto l'esito positivo dei Tes_3 controlli, la direttrice riportava sul retro del titolo di credito la dicitura “bene emissione ; (viii) che l'attore versava Tes_3
l'assegno circolare sul proprio conto corrente tramite operazione allo sportello con l'intermediazione di un cassiere della banca;
(ix) che solo dopo il versamento, l'attore, si sfilava gli orologi dai polsi e li consegnava all'acquirente insieme ad una busta contenente le scatole e le relative garanzie degli orologi;
(x) che il giorno successivo, il 14.05.2021, il sig. veniva contattato dalla Pt_1 direttrice della filiale che gli riferiva di aver svolto un ulteriore controllo dal quale era emerso che l'assegno non era stato emesso dalla Chianti Banca;
(xi) che in pari data l'attore sporgeva querela presso gli uffici della Questura di Milano, Commissariato Persona_2
e (xii) e poi presentava reclamo, in data 19.07.2021, presso l'Arbitro Bancario Finanziario, il quale, pur rigettando il ricorso, ritenendo non raggiunta la prova circa “la consegna degli orologi”, accertava la “responsabilità professionale e per mala gestio” di
CP_1
costituendosi, chiedeva in principalità di Controparte_1 respingere la domanda avversaria, in quanto infondata, e in subordine, in caso di condanna dell'istituto di credito, di ridurre il risarcimento preteso dall'attore, ai sensi dell'art. 1227, comma
1, c.c.
Parte convenuta deduceva in particolare: (i) che la dott.ssa evidenziava all'attore la rischiosità dell'affare e che, Tes_1 nonostante l'attestazione di “buona emissione”, non poteva garantire con certezza sul buon esito dell'operazione poteva;
(ii) che la direttrice della filiale della , dopo aver apposto sul retro del CP_2
pagina 4 di 9 titolo di credito la bene emissione ricevuta e aver controllato la corretta compilazione dell'assegno, ne dava notizia all'attore, il quale, tramite l'intermediazione del cassiere versava l'assegno circolare sul proprio conto corrente, previa verifica attraverso
“lettorino CIT”, dal quale non emergeva alcuna anomalia;
(iii) che nessun dipendente della filiale vedeva gli orologi né assisteva alla loro consegna all'acquirente; (iv) che se la banca si fosse avveduta della contraffazione del titolo di credito, avrebbe avvisato l'attore della truffa in cui era incorso: che, pertanto, il sig. non Pt_1 avrebbe comunque incassato l'assegno, ma al più avrebbe evitato la perdita degli orologi.
Svolta l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione in data
27.11.2024.
Tanto premesso, la domanda proposta da da non può Parte_1 trovare accoglimento.
Parte attrice ritiene responsabile la banca convenuta di non avere, nella negoziazione del titolo di credito di cui è causa, utilizzato la diligenza c.d. qualificata, di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., sia con riferimento alla procedura c.d. di “bene emissione” ,sia con riferimento al versamento dell'assegno, caratterizzato da anomalie riscontrabili “a colpo d'occhio”.
In relazione al primo rilievo, appare opportuno evidenziare che la richiesta di bene emissione alla banca negoziatrice costituisce una mera prassi bancaria, volta alla verifica della “bontà dell'assegno circolare”, secondo la quale, a fronte della richiesta esplicita da parte del correntista, l'Istituto negoziatore interpella la Banca emittente l'assegno, al fine di controllarne l'autenticità.
Tale prassi, come chiarito da plurime decisioni dell'ABF, non costituisce un esplicito obbligo contrattuale e non riceve alcuna espressa disciplina dalla legge: l'intermediario può, pertanto, legittimamente decidere di negare la propria assistenza, senza incorrere in responsabilità, purché il diniego avvenga in modo trasparente e conforme a correttezza (in tal senso si è espresso il pagina 5 di 9 Collegio di Milano, decisione n. 17462/2021).
Tuttavia, incombe sulla banca negoziatrice, una volta accettato di procedere alla richiesta del cliente, l'obbligo di adottare misure idonee a ridurre il rischio di frodi e assicurare una prestazione adeguata alla diligenza richiesta in materia bancaria.
Ebbene, nel caso di specie, dall'istruttoria condotta emergeva che la
Banca, per il tramite della direttrice, dott.ssa rendeva Tes_1 il servizio di “bene emissione” senza utilizzare la dovuta diligenza qualificata, la quale imponeva quantomeno di richiedere una conferma scritta da parte dell'Istituito emittente Chianti CP_2
Infatti, dall'istruttoria svolta risultava che la dott.ssa Tes_1 apponeva la dicitura “bene emissione , unicamente a Tes_3 seguito di una telefonata effettata al numero della banca emittente.
In particolare, la circostanza veniva confermata dalla stessa direttrice, durante la sua escussione in qualità di testimone, pur affermando di avere informato l'attore circa i margini di incertezza dell'operazione e trovava conferma nel video (doc. 17 attrice) avente ad oggetto la registrazione della conversazione avvenuta in data
14.05.2021 tra l'attore e la dottoressa Tes_1
La banca conventa non risulta aver tenuto una condotta del tutto adeguata neppure con riferimento alla negoziazione dell'assegno che presentava delle incongruenze rispetto al modello di assegno di cui alla circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016.
Invero, il titolo di credito di cui è causa, come già rilevato dalla decisione dell'ABF, Collegio di Milano, n. 657/2022 resa tra le parti coinvolte nel presente giudizio, sebbene emesso il 12.05.2021 e quindi a distanza di circa 5 anni dalla circolare dell'ABI summenzionata, presentava delle differenze formali rispetto a tale modello, come ad esempio quella relativa allo spazio destinato all'indicazione del “beneficiario” e dell'“importo in lettere” ove non avrebbe dovuto esserci alcuna linea, presente invece nell'assegno oggetto del presente giudizio.
Tuttavia, nonostante l'accertamento della responsabilità della CP_2
pagina 6 di 9 in ordine alla mancanza della diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma, c.c., questo Tribunale ritiene che l'attore non abbia adeguamento provato di avere subito un danno a seguito della condotta tenuta dalla convenuta.
Qualora, infatti la , operando correttamente, non avesse CP_2 certificato la bene emissione dell'assegno o si fosse avveduta della contraffazione dello stesso, l'attore sarebbe stato messo nelle condizioni di avvedersi della truffa ordita ai suoi danni e dunque non avrebbe proceduto con la vendita. Del tutto condivisibile risulta, dunque, quanto affermato nella decisione dell'Arbitro di cui sopra, secondo il quale “la responsabilità della banca negoziatrice non consiste comunque (…) nel mancato pagamento di un assegno falso, ma proprio nel fatto che, per effetto della dichiarazione di bene emissione dell'assegno poi rivelatosi falso, il cliente si è privato di un bene… E' del tutto evidente, allora, che, muovendo da questa prospettiva, al di là di ogni altra pur possibile considerazione sulle dinamiche dell'operazione di vendita, preliminare ad ogni successiva statuizione in termini risarcitori contro l'intermediario negoziatore del titolo è l'acquisizione della prova dell'effettiva consegna all'acquirente del bene compravenduto da parte del venditore, che è gravato del relativo onere”.
Anche nel presente giudizio, tuttavia non può dirsi raggiunta la prova della consegna degli orologi sopra descritti dal sig. Pt_1 all'”acquirente”, consegna contestata da parte convenuta sin dalla comparsa di costituzione ove si legge: “Controparte afferma, al riguardo, di essersi recata presso la filiale della Banca esponente la mattina del 13 maggio 2021 con i due orologi al polso e di averne fatto consegna al compratore (poi rivelatosi un truffatore), all'interno della stessa filiale, subito dopo il versamento dell'assegno. Sennonché nessuna prova sussiste di tali circostanze, che si contestano. Infatti, nessun dipendente della filiale della ha visto gli orologi di cui qui si discute, né ha assistito CP_2 alla loro consegna al compratore che controparte afferma essere pagina 7 di 9 avvenuta in filiale.”
In particolare, l'attore sosteneva in atti e anche nella denuncia dell'accaduto resa alla Polizia di Stato (doc. 10 attrice), di essere entrato insieme al finto acquirente nella filiale della banca e di essersi intrattenuto, insieme a quest'ultimo munito dell'assegno, con la direttrice della banca per circa mezz'ora, in attesa dei controlli di “bene emissione”; affermava poi di avere, al termine dei controlli e sempre all'interno della filiale, consegnato il e Controparte_3 il che teneva ai polsi, all'uomo che Controparte_4 voleva comprarli.
Tali circostanze, tuttavia, non trovavano riscontro ed anzi venivano smentita dalla dott.ssa , ascoltata in qualità di testimone Tes_1
(sul punto si veda il verbale dell'udienza del 10.10.2023, cap. 8 sentita a prova contraria), che dichiarava di non avere visto né gli orologi né un altro signore con il Pt_1
La moglie del sig. , invece, riferiva di non essere entrata Pt_1 in banca e quindi non assisteva alla consegna dei beni al presunto acquirente.
Per tali ragioni, la domanda risarcitoria avanzata dal sig. Pt_1 deve essere rigettata.
Considerato l'accertamento dell'inadempimento della banca convenuta, come sopra motivato, si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accerta la responsabilità di per mancanza di Controparte_1 diligenza professionale ex art. art. 1176, comma 2, c.c. nella negoziazione dell'assegno; rigetta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice;
compensa tra le parti le spese di lite.
Milano, 17.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 8 di 9 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Magistrato Ordinario in tirocinio Dott. Paolo Vincenzo Rizzardi.
pagina 9 di 9