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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/05/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 726/2019
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliere
Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 726/2019 vertente
TRA
C.F.: ), in persona del suo A.U. Parte_1 P.IVA_1
Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Assisi (C.F.: ) - Parte_2 C.F._1 pec: – e dall'Avv. Luigi Assisi (C.F.: ) Email_1 C.F._2 pec: Email_2
-appellante-
CONTRO
C.F.: ) - già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Giulia Dieni (C.F: ) pec: C.F._3 Email_3
-appellata-
OGGETTO: altri contratti d'opera - appello avverso la Sentenza n. 218/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, emessa il 7.02.2019 e pubblicata il successivo 08.02.2019, nell'ambito del procedimento recante n. 5144/2010 R.G.A.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado notificato in data 11 dicembre 2010, la società
[...]
oggi conveniva in giudizio la Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
[... dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria ed esponeva quanto segue.
Le due citate società partecipavano, in forma di Associazione Temporanea di Imprese, a un appalto indetto con bando n. 17/2008 dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, sede di Catanzaro, per l'esecuzione dei “Lavori di consolidamento e di risanamento dei parametri verticali della banchina Fiume e di un tratto della banchina Pola del porto di Vibo Valentia Marina, nonché lavori di costruzione di una banchina antiriflettente su pali nel tratto antistante la banchina
Fiume”, per l'ammontare lordo a base d'asta di €. 2.270.790,00 (iva esclusa), incluso l'importo di € 65.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. La costituita presentava un'offerta globale di €. 1.888.059,80, corrispondente a uno sconto CP_3 percentuale del 14,04%, al netto degli oneri di sicurezza. L'accordo tra le imprese prevedeva che, in caso di aggiudicazione, la società attrice, in qualità di capogruppo mandataria, avrebbe eseguito tutti i lavori di cui alla categoria OS21, nonché il 51% dei lavori rientranti nella categoria prevalente OG7, mentre la società convenuta avrebbe eseguito il restante 49% dei lavori rientranti nella categoria OG7.
A seguito dell'aggiudicazione, avvenuta il 15 maggio 2009, le tempistiche concordate imponevano il completamento dei lavori entro 15 mesi decorrenti dalla formale consegna dei lavori, avvenuta il 16 giugno 2009. Sin dalla consegna dei lavori nascevano dei contrasti in merito allo svolgimento ed all'esecuzione dell'appalto e nonostante ripetuti tentativi della capogruppo di coinvolgere la mandante nelle attività di cantiere, anche mediante invio di comunicazioni formali, la stessa mostrava un totale disimpegno.
Solo il 1 agosto 2009 la mandante inviava una lettera con cui confermava le proprie incombenze relative al 49% della categoria prevalente OG7, manifestando contemporaneamente l'intento di realizzare le opere di cui alla voce A1 del progetto esecutivo, ossia i pali trivellati in cemento armato.
Siffatta richiesta veniva confutata dalla capogruppo sul presupposto che le citate lavorazioni rientravano nella categoria OS21, di esclusiva pertinenza esecutiva contrattuale della stessa, e, peraltro, in quanto la mandante non era in possesso della relativa qualificazione per l'esecuzione di quel tipo di opere.
Seguiva una fitta corrispondenza tra le parti riguardante le richiamate divergenze esecutive e, successivamente, dopo vari sopralluoghi, si riscontrava l'intervento del R.U.P., che richiamava le parti alla collaborazione ed assegnava alla mandante convenuta un termine di sette giorni per l'avvio dei lavori di propria esclusiva pertinenza.
A seguito di tale concessione, la mandante dichiarava l'impossibilità di procedere all'avvio dei lavori concordati adducendo problemi materiali e tecnici relativi alla presenza di ostacoli nel cantiere ed alla mancanza di documentazione tecnica. A fronte della perdurante inerzia della mandante, nonostante l'intervento della Direzione Lavori che dichiarava di aver reso disponibili gli spazi e gli elaborati tecnici richiesti, la capogruppo assumeva direttamente gli oneri e le responsabilità operative dell'intero appalto.
La mancata collaborazione della società convenuta comportava ingenti spese aggiuntive per la capogruppo, che sopportava costi non previsti e aumenti dei prezzi delle materie prime e delle lavorazioni.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento del mancato adempimento da parte della società convenuta del contratto d'appalto stipulato in A.T.I., con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni, quantificabili nella somma complessiva di €. 376.758,20, o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal momento dovuto sino al soddisfacimento;
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale depositata in data 9 aprile 2011, si costituiva in giudizio la respingendo e confutando le contestazioni Parte_1 avanzate da parte attrice.
Lamentava, in particolare, la propria estromissione dall'appalto a cagione delle condotte poste in essere dalla capogruppo e dalla stessa Stazione Appaltante, evidenziando che la mancata esecuzione delle obbligazioni assunte da parte sua dipendeva dal comportamento ostruzionistico della mandataria che aveva arbitrariamente fatto rientrare la palificazione dei fondali marini tra le opere OS21, con ciò determinando un'alterazione della individuazione operata con il bando della categoria prevalente
(OG7) e delle inderogabili quote partecipative determinate ex ante delle associate. Evidenziava altresì il mancato utilizzo da parte della mandataria dei mezzi marittimi messi a disposizione dalla mandante come da impegno contrattuale assunto nell'offerta di gara. Rappresentava che la stessa stazione appaltante per garantire il rispetto delle quote proponeva alla C. N. il recupero della differenza a mezzo apposita variante.
Formulava, dunque, domanda riconvenzionale con richiesta di risarcimento danni patiti in conseguenza della asserita estromissione.
Concludeva, pertanto, chiedendo: 1) il rigetto della domanda risarcitoria della Società “
[...]
; 2) in via riconvenzionale, l'accertamento e la declaratoria della responsabilità per Controparte_1 inadempimento contrattuale della in relazione al rapporto di mandato, Controparte_1 con condanna al risarcimento dei danni;
3) l'accertamento e la declaratoria della responsabilità congiunta e solidale della “ e del Controparte_1 [...]
, per inadempimento, nella parte Controparte_4 Controparte_5 di interesse, del contratto d'appalto, stipulato il 15.05.09, Rep. 2407, Reg. a Catanzaro il 19.5.09 al n.
348 Serie I, ovvero, in via condizionata e subordinata, ex art.2043, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, così quantificati: a) € 643.334,91 per lucro cessante, b) € 80.000,00 per inutile disponibilità dei mezzi d'opera, c) € 60.000,00 per personale inutilmente posto in disponibilità, d) €
100.000,00 per danni all'immagine dell'Azienda.
Vista la richiesta di chiamata di terzo di parte convenuta, il Giudice di primo grado differiva l'udienza di prima comparizione e trattazione per consentire tale incombente.
Tuttavia, la chiamata non veniva eseguita nei termini, con conseguente rilievo della decadenza della convenuta da tale facoltà con decreto del 05.10.11.
La causa, pertanto, veniva istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali e di CTU tecnica ed all'udienza del 6 giugno 2018 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 218/2019, pubblicata in data 8 febbraio 2019, oggi appellata, il Tribunale di Reggio
Calabria accoglieva parzialmente la domanda attorea e respingeva integralmente la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
In particolare, in riferimento al contrasto sorto tra le parti in merito alla ripartizione ed alla qualificazione delle lavorazioni relative all'installazione dei pali trivellati in cemento armato, il
Tribunale, condividendo appieno le conclusioni del CTU, affermava la totale infondatezza delle difese sostenute da parte convenuta in merito alla realizzazione delle citate lavorazioni, riconoscendo che le stesse rientravano nella categoria OS21, di competenza esclusiva della capogruppo.
Evidenziava, inoltre, che nonostante i numerosi solleciti e l'intervento del RUP, la convenuta si rifiutava ingiustificatamente di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, costringendo la stazione appaltante ad autorizzare la società attrice a completare autonomamente tutti i lavori oggetto di appalto.
Per tali ragioni, riconosceva l'inadempimento della convenuta ed accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, ridimensionandola rispetto alla richiesta iniziale sulla scorta delle risultanze della CTU disposta.
A fronte dell'iniziale richiesta di risarcimento danni per la complessiva somma di €. 376.758,20, il giudice di prime cure quantificava il danno risarcibile nella minore somma di €. 12.570,76, escludendo le diverse voci di danno richieste da parte attrice in quanto sfornite di prova.
Per le sopra riportate ragioni, con la sentenza oggi appellata, il Tribunale così provvedeva:
1. “Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna Parte_1
a risarcire in favore dell'attrice la somma complessiva di € 12.570,76, oltre interessi
[...] legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2. Rigetta integralmente la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 3. Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna a Parte_1 rimborsare a parte attrice i restanti due terzi delle spese di lite, che si liquidano in € 2.666,66 per onorari oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario ed € 598,40 per spese vive (importi già al netto della compensazione);
4. Le spese della CTU restano definitivamente a carico di Pt_1 Parte_1
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 9 settembre 2019 la Parte_1 impugnava la sentenza n. 218/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, articolando tre principali motivi di appello che di seguito di espongono:
Con il primo motivo di appello censurava la qualificazione adottata dal Tribunale in riferimento alla
“lavorazione di infissione dei pali trivellati nel fondale marino”. Secondo la tesi dell'appellante, il giudice di prime cure aveva erroneamente classificato tali lavorazioni nella categoria OS21 piuttosto che in quella corretta, la categoria OG7.
In particolare, l'appellante sosteneva che la capogruppo odierna appellata aveva deliberatamente manipolato tale distinzione tecnica al fine di escluderla dall'esecuzione dell'appalto e che il Tribunale, aderendo acriticamente alle conclusioni del CTU, avrebbe ignorato la normativa generale prevista dal
DPR 34/2000 e le disposizioni della lex specialis di gara e la diffusa prassi amministrativa.
Osservava, in particolare, che ai sensi del DPR 34/2000 le palificazioni cui si fa riferimento nella categoria OS21 sono quelle per il consolidamento dei terreni e non dei fondali marini come quelle previste da bando e che ai sensi del DPR citato rientrerebbe nella categoria OG7 la realizzazione per intero della banchina a giorno quale opera di costruzione di acque salate.
Piuttosto il consolidamento di banchine esistenti doveva farsi rientrare nella categoria OS21 in quanto, avendo riguardo alla definizione di legge della stessa, tale intervento viene realizzato per migliorare le caratteristiche geo tecniche a massi per mezzo di micropali, che sono notoriamente pali di piccolo diametro.
E infatti con il secondo motivo contestava la “errata valutazione da parte del giudice di prime cure nell'affermare che nella categoria OS21 rientrassero esclusivamente le opere di realizzazione dei pali trivellati di grande diametro, mentre tutte le altre opere andavano ricondotte nella categoria
OG7”. Evidenziava, in dettaglio, l'arbitrarietà di tale distinzione operata su valutazioni soggettive e non su criteri oggettivi stabiliti dalla legge. Sosteneva piuttosto che le opere di consolidamento del fondale marino erano da considerarsi, più propriamente, come opere strumentali alla costruzione delle banchine e ai lavori di protezione e di difesa delle acque, in quanto tali rientranti nella declaratoria delle lavorazioni rientranti nella Cat.
OG7.
A tale conclusione doveva pervenirsi anche avendo riguardo al valore delle opere scorporabili.
Sommando l'importo previsto per la palificazione nei fondali marini stimata in euro 646.065,00 a quella già prevista per le opere scorporabili categoria OS21 di euro 671.923,49 ne sarebbe derivato il superamento dell'importo totale previsto per le opere scorporabili pari appunto ad euro 671.923,49, alterando altresì la qualificazione operata con efficacia vincolante nel bando della categoria OG7 come categoria prevalente, nonché la ripartizione delle quote predeterminata dalle associate al momento della partecipazione alla gara indetta.
L'appellante contestava, ancora, l'erroneità della sentenza di primo grado nella misura in cui il Tribunale afferma che la mandante avrebbe potuto partecipare all'esecuzione dei lavori dell'appalto in oggetto avvalendosi del subappalto.
Infine, con terzo motivo deduceva l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza con riferimento alle statuizioni che hanno condotto il giudice di prime cure al rigetto della domanda riconvenzionale sul presupposto dell'inadempimento dell'odierna appellante. Ribadiva, infatti, la società appellante che la corretta qualificazione delle lavorazioni contestate (pali trivellati di grande diametro), con conseguente naturale ricomprensione delle stesse nella categoria OG7, avrebbe comportato il rispetto del diritto di partecipazione della stessa all'esecuzione delle lavorazioni medesime in misura proporzionale alla propria quota nell'A.T.I.; ribadiva pertanto la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale oggetto della domanda riconvenzionale in primo grado.
Sulla scorta di tali motivi chiedeva, previa sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, la riforma integrale della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 26 novembre 2019 si costituiva la
, oggi contestando Controparte_2 Controparte_1 integralmente le argomentazioni dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con ordinanza del 10 dicembre 2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 novembre 2020, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza depositata il 28 gennaio 2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata, per le ragioni di seguito esposte.
1. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere erroneamente qualificato la lavorazione di infissione dei pali trivellati nel fondale marino come opera rientrante nella categoria OS21 prevista dal DPR 34/2000 e non nella categoria OG7, sostenendo che tale errore avrebbe determinato l'illegittima esclusione della dall'esecuzione di tali Parte_1 opere.
Tale motivo non può trovare accoglimento.
L'appellante fonda la propria critica alle motivazioni della sentenza di primo grado su osservazioni ed argomentazioni tecniche relative alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del primo grado, contestando, in particolare, che “il Giudice di prime cure, con la sentenza impugnata, ha dato ragione a parte attrice, basandosi su quanto argomentato dal CTU, senza tener conto del fatto che l'Ausiliare esprimeva meri convincimenti e gratuite asserzioni in netto contrasto con la legge generale (DPR 34/2000), con la lex specialis, con la diffusa prassi amministrativa e con la validità delle presupposizioni contrattuali, condivise dalle parti”.
Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto la condotta di parte attrice rispettosa degli accordi contrattuali, avendo la stessa realizzato opere di propria competenza, concludendo per la totale infondatezza delle difese sostenute da parte convenuta in merito alla realizzazione delle palificazioni in cemento armato.
Siffatte argomentazioni, tuttavia, non colgono nel segno e devono essere disattese.
Il punto cruciale della controversia risulta rappresentato dalle contestazioni sorte tra le parti in merito alla ripartizione ed alla qualificazione delle singole lavorazioni relative all'installazione dei pali trivellati in cemento armato, come rientranti nella categoria OG7 oppure in quella OS21.
In dettaglio, parte appellante riteneva, e ritiene tuttora, che i lavori in questione dovessero rientrare nella propria quota di appartenenza, ossia il 49% dei lavori della categoria OG7, contestando la circostanza che l'appellata avesse ricondotto i medesimi alla categoria OS21 in modo pretestuoso al fine di escluderla, di fatto, dall'appalto. Invero ritiene l'odierno collegio giudicante che contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante la qualificazione operata dal giudice di prime cure e dal ctu sia corretta sulla scorta della normativa in vigore ratione temporis, della documentazione di gara e delle allegazioni delle parti, per le ragioni di seguito indicate.
Sul piano normativo, come già evidenziato dal giudice di prime cure, la definizione di opere OG7 e di opere OS21, si trae dal DPR 25/01/2000, n° 34 - Allegato A.
Le prime (categoria OG7) consistono in “OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO” attinenti la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su “acqua” ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.
Le seconde (categorie OS21) riguardano “OPERE STRUTTURALI SPECIALI” attinenti la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti nonché l'esecuzione di indagini geognostiche. Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, nonché l'esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
Emerge, dunque, la netta distinzione tra le due categorie, che trova fondamento nella specifica natura tecnica delle lavorazioni.
La categoria OG7 attiene alle opere marittime generalmente intese, mentre la categoria OS21 si riferisce specificamente alle opere strutturali speciali, tra cui espressamente l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo - e non solo su terreni come asserito dall'appellante- tra i quali ben rientrano i pali fondali marini.
La OS21, è pacificamente, una categoria a qualificazione obbligatoria che comprende lavori che necessitano dell'impiego di macchinari complessi e di personale specializzato formato adeguatamente per manovrarli. Per questo motivo è stata inserita nel gruppo delle categorie super specialistiche.
La realizzazione di queste opere richiede competenze tecniche specifiche e l'utilizzo di attrezzature adatte alle particolari condizioni del terreno e dell'ambiente marino.
Già il dato normativo ben consente di ricomprendere le opere di palificazione nei fondali marini tra le lavorazioni di cui alla categoria OS21, apparendo irragionevole ritenere che il consolidamento della banchina esistente attraverso micropali sia opera semplice e di minore complessità rispetto alla installazione di pali di grande diametro in cemento armato nei fondali marini.
E infatti a p.18 della ctu in atti il consulente osserva che “i pali di grande diametro, di lunghezza pari
a 18 e 24 metri rientrano tipologicamente tra le opere definite quali fondazioni profonde o opere atte al materiale trasferimento delle sollecitazioni dal piano di calpestio agli strati di terreno sottostanti, aventi maggiori caratteristiche di resistenza, mentre le strutture quali i micropali, nell'appalto di che trattasi, di lunghezza di soli 5 metri, sono impiegate quale elemento di “cucitura” tra la banchina preesistente e quella di nuova realizzazione;
strutturalmente non sono concepiti per trasferire il carico dal piano di calpestio agli strati di terreno più profondi.”
A tale conclusioni perveniva la stessa stazione appaltante con nota raccomandata del 18.02.2010, firmata dal Direttore dei lavori, dal R.U.P. e dal Dirigente dell'Ufficio (all. 23 atto di citazione), in cui si stigmatizzava il comportamento inadempiente dell'associata, evidenziando che le palificazioni su cui la convenuta oggi appellante insisteva erano da intendersi interamente ricomprese nella categoria Os21, che quindi non potevano essere eseguite dalla mandante che non era in possesso della relativa qualificazione.
E infatti la società era priva della qualificazione necessaria per lo Parte_1 svolgimento delle opere afferenti alla categoria OS21 al momento della formulazione dell'offerta di gara, essendo dotata della sola certificazione SOA per la categoria OG7 di III classe (come da attestato
SOA allegato all'offerta di gara), mentre la società attrice oggi appellata era in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando sia per le lavorazioni di categoria OS21 sia per le lavorazioni di categoria
OG7, ad eccezione di quanto previsto dal punto 3.12.2.1, per cui era necessaria dell'attrezzatura minima di cui era in possesso la Parte_1
Ciò spiega il riparto dei lavori, che rispecchia esattamente le qualificazioni possedute dalle due società all'epoca della partecipazione alla gara”.
Questa conclusione, contrariamente a quanto riferito da parte appellante, non è smentita dalla previsione dei costi relativi alle opere scorporabili di cui alla categoria OS21 e dal riparto delle quote operato a monte dalle imprese riunite.
In proposito, come riportato dal ctu a pagina 17 della consulenza, le lavorazioni di cui si componeva l'appalto a base di gara erano la categoria prevalente OG7 per lavori pari ad €. 1.533.866,00 (oneri di sicurezza esclusi) e la categoria scorporabile OS21 per lavori pari ad €. 671.924,00 (oneri di sicurezza esclusi).
In proposito dalla relazione generale (all. 9 CTU) e dall'elaborato progettuale C/4 di stima dei lavori si evince una organizzazione dei lavori per macrocategorie.
Le macrocategorie di lavori appaltati nell'ambito del progetto per la realizzazione del consolidamento della banchina “Fiume” e della banchina “Pola” con micropali da 200 mm di diametro e nella realizzazione di una banchina a mare antiriflettente quale estensione delle due banchine con un impalcato superiore in c.a.. erano le seguenti : a1) pali trivellati in c.a. a corpo (valore € 653.644,00); a 2) impalcato a mq di banchina (valore € 524.178,00); a 3) scogliera antiriflettente a mq di banchina (valore € 254.577,00); a4) salpamenti e scavi a corpo (valore € 264.577,00); b) consolidamento strutturale banchine (valore € 422.452,00); c) pavimentazione ed opere di finitura a corpo (valore € 88.382,00), per un valore totale di € 2.205.790,00.
In sede di partecipazione alla gara di appalto, le due società costituite in A.T.I. si accordavano in riferimento al riparto delle lavorazioni da eseguire, stabilendo che la società capogruppo mandataria
(odierna appellata) avrebbe eseguito tutti i lavori di cui alla categoria OS21 (che aveva un valore complessivo di € 671.924,00) ed il 51% dei lavori rientranti nella categoria prevalente OG7 (che aveva un valore complessivo di € 1.533.866,00), mentre la società mandante ( Parte_1
[...
– odierna appellante) avrebbe eseguito il restante 49% dei lavori rientranti nella categoria OG7.
Proprio il collegamento tra le percentuali delle lavorazioni ripartite e i citati dati relativi agli importi stabiliti per le due diverse categorie di lavori rappresenta un ulteriore elemento di conferma della qualificazione operata e della relativa ripartizione tra le parti dei lavori stessi nel senso indicato. Il ctu, con ragionamento che appare condivisibile, osserva che “i pali sono stati individuati quale unico corpo d'opera il cui importo complessivo ammonta ad €. 653.644,00; per definizione di lavorazione a corpo tal unica lavorazione deve avere una altrettanto unica categoria;
dalla definizione delle categorie, quella più verosimile risulta essere la OS 21, stando anche alla indicazione progettuale riportata in relazione”. E infatti (p.18 ctu in atti) “i pali di grande diametro, di lunghezza pari a 18 e 24 metri rientrano tipologicamente tra le opere definite quali fondazioni profonde o opere atte al materiale trasferimento delle sollecitazioni dal piano di calpestio agli strati di terreno sottostanti, aventi maggiori caratteristiche di resistenza, mentre le strutture quali i micropali, nell'appalto di che trattasi, di lunghezza di soli 5 metri, sono impiegate quale elemento di
“cucitura” tra la banchina preesistente e quella di nuova realizzazione;
strutturalmente non sono concepiti per trasferire il carico dal piano di calpestio agli strati di terreno più profondi.” Il consulente osserva che l'importo della categoria OS21 ammonta ad € 653.644,00 con una differenza di euro 18.285,49 rispetto alla somma riportata nel bando (€ 671.929,49) per detta categoria di opere. Con ragionamento condivisibile dall'odierno collegio giudicante il consulente a p. 18 della relazione, osserva che “la discrasia accertata sia dovuta esclusivamente ad un mero errore materiale,(che incide per lo 0,83% circa dell'importo a base di gara) condiviso dalle odierne parti in causa, in sede di partecipazione alla gara, le quali hanno visionato ed esaminato in dettaglio il progetto, tanto da valutare la propria offerta economica, con la presentazione dei relativi documenti giustificativi, senza apporre alcuna riserva o contestazione in merito. Non può certo sostenersi, oggi, che
l'accettazione del progetto, nella sua interezza, sia una dichiarazione standard, da prassi, che non comporti specifiche conseguenze;
nel caso di specie, l'accettazione del progetto ha comportato da parte del soggetto appaltatore, l'accettazione della ripartizione delle lavorazioni nelle categorie per come ripartite nel bando.” Diversamente ragionando “Qualora, invece si ipotizzasse che i pali di grande diametro ed i micropali confluissero tutti nella categoria OS21, ciò avrebbe comportato una discrasia rispetto all'importo della stessa categoria del bando, di € 1.099.724,00 [pari alla differenza tra € 1.106.066,00 (somma delle lavorazioni di tutti i pali, siano di grande diametro che micropali) ed € 2.205.790,00 pari al totale posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza] che avrebbe inciso per il 49,86% circa dell'importo a base di gara. D'altra parte lo stesso capitolato speciale di appalto all'art. 3 prevedeva, dopo aver individuato le lavorazione a corpo, la possibilità di possibili lievi errori ed inesattezze degli elaborati grafici che rendano necessaria una variazione in più o in meno in misura non superiore al 5% delle quantità dei lavori a corpo così come individuati e, quindi, degli importi relativi.
Lo stesso ctu prosegue, poi, specificando le ragioni per le quali ritiene che le opere di palificazione di grande diametro siano inquadrabili nella categoria OS21 di cui all'allegato A del D.P.R. 34/2000, mentre quelle relative ai micropali (ancorché sempre palificazioni) siano inquadrabili nella categoria
OG7: “La palificata di grande diametro costituisce unico corpo d'opera (quindi, unica categoria per
€. 653.644,00), i micropali, computati a misura, ammontano ad €. 452.422,00; qualora anch'essi fossero stati ritenuti dal progettista rientranti tra le attività di cui alla OS21, l'importo totale avrebbe ecceduto il milione e centomila euro, importo notevolmente superiore a quello di cui al bando di gara”. In definitiva il ctu (p.36 ctu in atti) con ragionamento condiviso anche dall'odierno collegio giudicante concludeva nei seguenti termini: è convincimento dello scrivente che nella categoria OS21 di cui all'allegato A del D.P.R. 34/2000 siano da individuare esclusivamente nella realizzazione dei pali di grande diametro su cui è stato realizzato l'ampliamento della banchina Fiume il cui importo ammonta, da bando di gara, ad €. 653.644,00, mentre le restanti lavorazioni – tutte appunto, contrariamente a quanto riferito dall'appellante- per un importo complessivo di €. 1.129.714,00 rientrano nella categoria OG7 di cui all'allegato A del D.P.R. 34/2000”.
Ciò si è detto è confermato anche dalla nota del 18 febbraio 2010 a mezzo della quale lo stesso Ente appaltante specifica espressamente alla che “le palificazioni non possono Parte_1 che ritenersi interamente ricomprese nella cat. OS21 e, quindi, non possono essere eseguite dalla mandante, che non è in possesso della relativa qualificazione”. Tale ragionamento dunque consente di rispettare, contrariamente a quanto riferito dall'appellante, le proporzioni indicate per il riparto delle percentuali predeterminato dalle imprese in ATI e risultante dal bando di gara.
L'appellante in definitiva asserisce che l'inquadramento della palificazione in cemento armato nella categoria OS21 alteri la ripartizione delle quote muovendo dall'erroneo convincimento che la voce A3 (p. 33 ctu) delle opere sia anch'essa opera OS21 mentre la stessa, trattandosi sempre di banchina, va configurata come OG7.
Orbene, condividendo questa Corte le conclusioni, coerenti ed esenti da errori, cui giunge il ctu e non essendo emersi in corso di causa elementi tali da contrastare le motivazioni della sentenza di primo grado in punto di qualificazione dei lavori relativi all'infissione di pali trivellati in cemento armato di grande diametro, non potrà trovare accoglimento il primo motivo d'appello proposto dalla
[...]
Parte_1
2. Altresì privo di pregio è il secondo motivo di impugnazione con cui si censura una specifica affermazione del ctu in riferimento alla possibilità della in qualità di Parte_1 mandante, di avvalersi del subappalto dei lavori (p. 28 ctu in atti: Se si valutasse l'aliquota di competenza dell'odierna parte convenuta, stabilita nell'atto di costituzione dell' nel 49,00 % e CP_3 nel conseguenziale contratto, ne deriva che questi avrebbe potuto eseguire lavori per € 751.594,34 per lavori al lordo del ribasso offerto oltre € 22.148,00 per oneri della sicurezza…. Ad ogni buon conto, la ditta odierna convenuta avrebbe potuto eseguire le lavorazioni in categoria OG7 per l'importo sopra computato in € 630.725,45 o per come indicato dall'On.le Giudicante in € 643.334,91. Non si ravvisa alcun impedimento;
anche in virtù del fatto che l'A.T.I. aggiudicataria ha presentato istanza di subappalto (Allegato n° 16) che può essere utilizzata da qualunque dei due soggetti componenti, pertanto, anche dell'odierna convenuta che, in mancanza di attrezzature avrebbe potuto richiedere di fare subappaltare parte dei lavori in categoria OG7.). A ben vedere l'appellante si sofferma su una affermazione estrapolata dalla consulenza che tuttavia non è richiamata né presupposta implicitamente in sentenza dal giudice di prime cure;
in ogni caso, con essa il consulente faceva espresso riferimento alla possibilità per entrambe le società di dare corso agli impegni contrattualmente assunti attraverso il ricorso al subappalto come peraltro previsto dall'art. 61 del capitolato speciale di appalto che esclude le lavorazioni OS 21 tra le quali rientrano le fondazioni speciali, tra le categorie subappaltabili.
In ogni caso il ctu proprio sul tema contestato, in sede di risposta alle osservazioni del tecnico di parte chiariva che (p.34 ctu in atti) lo scrivente non ha mai detto che la mandante dovesse operare in subappalto alla mandataria;
se tale concetto è stato recepito dal consulente di parte, è stato travisato, poiché lo scrivente ha inteso che il subappalto era utilizzabile indistintamente da entrambi i componenti dell'A.T.I. aggiudicataria, senza distinzione, a condizione che l'importo di eventuali subappalti non eccedesse l'importo del 30% della categoria OG7 come previsto dall'art. 61 richiamato. Ne consegue la totale infondatezza del motivo di impugnazione, che, peraltro, risulta anche del tutto irrilevante ai fini della decisione.
3. Parimenti infondato è il terzo motivo di appello, con cui l'appellante censura la sentenza impugnata per travisamento dei presupposti e lacunosa e contraddittoria applicazione di norme di diritto in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
La domanda riconvenzionale proposta dalla si fondava sull'assunto che Parte_1
l'appellata avesse illegittimamente impedito alla stessa di eseguire le opere di infissione dei pali trivellati, in violazione degli accordi associativi e dei principi di collaborazione e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Tuttavia, come correttamente rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata e già argomentato in riferimento alla trattazione del primo motivo di appello, tale assunto non trova riscontro e risulta privo di fondamento.
Risulta già chiarito che le opere di infissione dei pali trivellati di grande diametro in cemento armato rientravano nella categoria OS21, di esclusiva pertinenza dell'appellata anche sul presupposto che la non possedeva la necessaria qualificazione. Parte_1
L'appellante riferisce di “atti e comportamenti addebitati alla capogruppo, costitutivi di un cosciente e malizioso disegno estromissorio” e chiede, di conseguenza, che venga statuito e dichiarato l'inadempimento contrattuale dell'appellata rispetto all'accordo costitutivo dell' e del mandato, CP_3 con condanna della stessa al risarcimento dei danni.
Non vi è prova, tuttavia, di alcun comportamento doloso o colposo, posto in essere dall'appellata, idoneo a fondare una responsabilità risarcitoria, né di una violazione degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto.
È emersa, al contrario, la totale inerzia dell'appellante in merito all'esecuzione dell'appalto nonché l'incapacità della stessa di realizzare le lavorazioni di propria pertinenza come statuito dal giudice di prime cure a p. 15 della sentenza in parte qua non appellata: “la è rimasta Parte_1 totalmente inerte nonostante abbia ricevuto tutti i documenti necessari per l'esecuzione dei lavori ed anzi deve ritenersi che la stessa non fosse in grado di realizzare le lavorazioni non avendo alle proprie dipendenze personale idoneo per quantità e qualità da impiegare sul cantiere ed avendo presentato un POS inadeguato, per come contestato dalla DL. Deve quindi ritenersi che l'omessa realizzazione dei lavori di cui al verbale del 22.09.2010 sia imputabile ad una scelta della Parte_1
[... che era stata posta nelle condizioni di poter adempiere. Proprio a causa della sua perdurante inerzia la Stazione Appaltante è stata costretta a chiedere alla società capogruppo di svolgere autonomamente tutti i lavori appaltati….Ciò posto, risulta conseguentemente infondata la domanda riconvenzionale risarcitoria formulata da parte convenuta”. Si tratta di motivazioni in riferimento alle quali l'appellante omette di confrontarsi, limitandosi a reiterare richieste di attribuzioni di responsabilità in capo all'appellata con un mero richiamo alla comparsa di risposta del primo grado.
Alla totale infondatezza dell'appello consegue la condanna dell'appellante Parte_1
alle spese di lite del presente grado in favore della .
[...] Controparte_1
Le spese sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti tenendo conto del valore della domanda di risarcimento danni formulata dall'appellante (euro 883.334,91) nei confronti dell'appellata e della condanna subita per euro 12.570,76 dalla stessa in primo grado. Parte_1
In ragione del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustifica la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, certamente applicabile al presente appello, proposto nel 2019, deve darsi atto di avere totalmente respinto l'impugnazione ai fini del recupero del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello RG n.727.19 in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 218/2019 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il
7.02.2019 e pubblicata il successivo 08.02.2019 (nel procedimento di primo grado recante n.
5144/2010 R.G.A.C.), così provvede:
- rigetta interamente l'appello, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante “ (P.I. ) alle spese di lite del Parte_1 P.IVA_1 presente grado, che ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 si liquidano in favore della in €. 13078,00, oltre spese generali, IVA, CPA come per Controparte_1 legge;
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 13.05.25.
Il Cons. est. La Presidente
dott.ssa Ivana Acacia dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliere
Dott.ssa IVANA ACACIA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 726/2019 vertente
TRA
C.F.: ), in persona del suo A.U. Parte_1 P.IVA_1
Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Assisi (C.F.: ) - Parte_2 C.F._1 pec: – e dall'Avv. Luigi Assisi (C.F.: ) Email_1 C.F._2 pec: Email_2
-appellante-
CONTRO
C.F.: ) - già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
Giulia Dieni (C.F: ) pec: C.F._3 Email_3
-appellata-
OGGETTO: altri contratti d'opera - appello avverso la Sentenza n. 218/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, emessa il 7.02.2019 e pubblicata il successivo 08.02.2019, nell'ambito del procedimento recante n. 5144/2010 R.G.A.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado notificato in data 11 dicembre 2010, la società
[...]
oggi conveniva in giudizio la Controparte_1 Controparte_1 Parte_1
[... dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria ed esponeva quanto segue.
Le due citate società partecipavano, in forma di Associazione Temporanea di Imprese, a un appalto indetto con bando n. 17/2008 dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, sede di Catanzaro, per l'esecuzione dei “Lavori di consolidamento e di risanamento dei parametri verticali della banchina Fiume e di un tratto della banchina Pola del porto di Vibo Valentia Marina, nonché lavori di costruzione di una banchina antiriflettente su pali nel tratto antistante la banchina
Fiume”, per l'ammontare lordo a base d'asta di €. 2.270.790,00 (iva esclusa), incluso l'importo di € 65.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. La costituita presentava un'offerta globale di €. 1.888.059,80, corrispondente a uno sconto CP_3 percentuale del 14,04%, al netto degli oneri di sicurezza. L'accordo tra le imprese prevedeva che, in caso di aggiudicazione, la società attrice, in qualità di capogruppo mandataria, avrebbe eseguito tutti i lavori di cui alla categoria OS21, nonché il 51% dei lavori rientranti nella categoria prevalente OG7, mentre la società convenuta avrebbe eseguito il restante 49% dei lavori rientranti nella categoria OG7.
A seguito dell'aggiudicazione, avvenuta il 15 maggio 2009, le tempistiche concordate imponevano il completamento dei lavori entro 15 mesi decorrenti dalla formale consegna dei lavori, avvenuta il 16 giugno 2009. Sin dalla consegna dei lavori nascevano dei contrasti in merito allo svolgimento ed all'esecuzione dell'appalto e nonostante ripetuti tentativi della capogruppo di coinvolgere la mandante nelle attività di cantiere, anche mediante invio di comunicazioni formali, la stessa mostrava un totale disimpegno.
Solo il 1 agosto 2009 la mandante inviava una lettera con cui confermava le proprie incombenze relative al 49% della categoria prevalente OG7, manifestando contemporaneamente l'intento di realizzare le opere di cui alla voce A1 del progetto esecutivo, ossia i pali trivellati in cemento armato.
Siffatta richiesta veniva confutata dalla capogruppo sul presupposto che le citate lavorazioni rientravano nella categoria OS21, di esclusiva pertinenza esecutiva contrattuale della stessa, e, peraltro, in quanto la mandante non era in possesso della relativa qualificazione per l'esecuzione di quel tipo di opere.
Seguiva una fitta corrispondenza tra le parti riguardante le richiamate divergenze esecutive e, successivamente, dopo vari sopralluoghi, si riscontrava l'intervento del R.U.P., che richiamava le parti alla collaborazione ed assegnava alla mandante convenuta un termine di sette giorni per l'avvio dei lavori di propria esclusiva pertinenza.
A seguito di tale concessione, la mandante dichiarava l'impossibilità di procedere all'avvio dei lavori concordati adducendo problemi materiali e tecnici relativi alla presenza di ostacoli nel cantiere ed alla mancanza di documentazione tecnica. A fronte della perdurante inerzia della mandante, nonostante l'intervento della Direzione Lavori che dichiarava di aver reso disponibili gli spazi e gli elaborati tecnici richiesti, la capogruppo assumeva direttamente gli oneri e le responsabilità operative dell'intero appalto.
La mancata collaborazione della società convenuta comportava ingenti spese aggiuntive per la capogruppo, che sopportava costi non previsti e aumenti dei prezzi delle materie prime e delle lavorazioni.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accertamento del mancato adempimento da parte della società convenuta del contratto d'appalto stipulato in A.T.I., con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni, quantificabili nella somma complessiva di €. 376.758,20, o in quella maggiore o minore accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal momento dovuto sino al soddisfacimento;
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale depositata in data 9 aprile 2011, si costituiva in giudizio la respingendo e confutando le contestazioni Parte_1 avanzate da parte attrice.
Lamentava, in particolare, la propria estromissione dall'appalto a cagione delle condotte poste in essere dalla capogruppo e dalla stessa Stazione Appaltante, evidenziando che la mancata esecuzione delle obbligazioni assunte da parte sua dipendeva dal comportamento ostruzionistico della mandataria che aveva arbitrariamente fatto rientrare la palificazione dei fondali marini tra le opere OS21, con ciò determinando un'alterazione della individuazione operata con il bando della categoria prevalente
(OG7) e delle inderogabili quote partecipative determinate ex ante delle associate. Evidenziava altresì il mancato utilizzo da parte della mandataria dei mezzi marittimi messi a disposizione dalla mandante come da impegno contrattuale assunto nell'offerta di gara. Rappresentava che la stessa stazione appaltante per garantire il rispetto delle quote proponeva alla C. N. il recupero della differenza a mezzo apposita variante.
Formulava, dunque, domanda riconvenzionale con richiesta di risarcimento danni patiti in conseguenza della asserita estromissione.
Concludeva, pertanto, chiedendo: 1) il rigetto della domanda risarcitoria della Società “
[...]
; 2) in via riconvenzionale, l'accertamento e la declaratoria della responsabilità per Controparte_1 inadempimento contrattuale della in relazione al rapporto di mandato, Controparte_1 con condanna al risarcimento dei danni;
3) l'accertamento e la declaratoria della responsabilità congiunta e solidale della “ e del Controparte_1 [...]
, per inadempimento, nella parte Controparte_4 Controparte_5 di interesse, del contratto d'appalto, stipulato il 15.05.09, Rep. 2407, Reg. a Catanzaro il 19.5.09 al n.
348 Serie I, ovvero, in via condizionata e subordinata, ex art.2043, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, così quantificati: a) € 643.334,91 per lucro cessante, b) € 80.000,00 per inutile disponibilità dei mezzi d'opera, c) € 60.000,00 per personale inutilmente posto in disponibilità, d) €
100.000,00 per danni all'immagine dell'Azienda.
Vista la richiesta di chiamata di terzo di parte convenuta, il Giudice di primo grado differiva l'udienza di prima comparizione e trattazione per consentire tale incombente.
Tuttavia, la chiamata non veniva eseguita nei termini, con conseguente rilievo della decadenza della convenuta da tale facoltà con decreto del 05.10.11.
La causa, pertanto, veniva istruita mediante l'espletamento delle prove testimoniali e di CTU tecnica ed all'udienza del 6 giugno 2018 veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 218/2019, pubblicata in data 8 febbraio 2019, oggi appellata, il Tribunale di Reggio
Calabria accoglieva parzialmente la domanda attorea e respingeva integralmente la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.
In particolare, in riferimento al contrasto sorto tra le parti in merito alla ripartizione ed alla qualificazione delle lavorazioni relative all'installazione dei pali trivellati in cemento armato, il
Tribunale, condividendo appieno le conclusioni del CTU, affermava la totale infondatezza delle difese sostenute da parte convenuta in merito alla realizzazione delle citate lavorazioni, riconoscendo che le stesse rientravano nella categoria OS21, di competenza esclusiva della capogruppo.
Evidenziava, inoltre, che nonostante i numerosi solleciti e l'intervento del RUP, la convenuta si rifiutava ingiustificatamente di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, costringendo la stazione appaltante ad autorizzare la società attrice a completare autonomamente tutti i lavori oggetto di appalto.
Per tali ragioni, riconosceva l'inadempimento della convenuta ed accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, ridimensionandola rispetto alla richiesta iniziale sulla scorta delle risultanze della CTU disposta.
A fronte dell'iniziale richiesta di risarcimento danni per la complessiva somma di €. 376.758,20, il giudice di prime cure quantificava il danno risarcibile nella minore somma di €. 12.570,76, escludendo le diverse voci di danno richieste da parte attrice in quanto sfornite di prova.
Per le sopra riportate ragioni, con la sentenza oggi appellata, il Tribunale così provvedeva:
1. “Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna Parte_1
a risarcire in favore dell'attrice la somma complessiva di € 12.570,76, oltre interessi
[...] legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2. Rigetta integralmente la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 3. Compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna a Parte_1 rimborsare a parte attrice i restanti due terzi delle spese di lite, che si liquidano in € 2.666,66 per onorari oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario ed € 598,40 per spese vive (importi già al netto della compensazione);
4. Le spese della CTU restano definitivamente a carico di Pt_1 Parte_1
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 9 settembre 2019 la Parte_1 impugnava la sentenza n. 218/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, articolando tre principali motivi di appello che di seguito di espongono:
Con il primo motivo di appello censurava la qualificazione adottata dal Tribunale in riferimento alla
“lavorazione di infissione dei pali trivellati nel fondale marino”. Secondo la tesi dell'appellante, il giudice di prime cure aveva erroneamente classificato tali lavorazioni nella categoria OS21 piuttosto che in quella corretta, la categoria OG7.
In particolare, l'appellante sosteneva che la capogruppo odierna appellata aveva deliberatamente manipolato tale distinzione tecnica al fine di escluderla dall'esecuzione dell'appalto e che il Tribunale, aderendo acriticamente alle conclusioni del CTU, avrebbe ignorato la normativa generale prevista dal
DPR 34/2000 e le disposizioni della lex specialis di gara e la diffusa prassi amministrativa.
Osservava, in particolare, che ai sensi del DPR 34/2000 le palificazioni cui si fa riferimento nella categoria OS21 sono quelle per il consolidamento dei terreni e non dei fondali marini come quelle previste da bando e che ai sensi del DPR citato rientrerebbe nella categoria OG7 la realizzazione per intero della banchina a giorno quale opera di costruzione di acque salate.
Piuttosto il consolidamento di banchine esistenti doveva farsi rientrare nella categoria OS21 in quanto, avendo riguardo alla definizione di legge della stessa, tale intervento viene realizzato per migliorare le caratteristiche geo tecniche a massi per mezzo di micropali, che sono notoriamente pali di piccolo diametro.
E infatti con il secondo motivo contestava la “errata valutazione da parte del giudice di prime cure nell'affermare che nella categoria OS21 rientrassero esclusivamente le opere di realizzazione dei pali trivellati di grande diametro, mentre tutte le altre opere andavano ricondotte nella categoria
OG7”. Evidenziava, in dettaglio, l'arbitrarietà di tale distinzione operata su valutazioni soggettive e non su criteri oggettivi stabiliti dalla legge. Sosteneva piuttosto che le opere di consolidamento del fondale marino erano da considerarsi, più propriamente, come opere strumentali alla costruzione delle banchine e ai lavori di protezione e di difesa delle acque, in quanto tali rientranti nella declaratoria delle lavorazioni rientranti nella Cat.
OG7.
A tale conclusione doveva pervenirsi anche avendo riguardo al valore delle opere scorporabili.
Sommando l'importo previsto per la palificazione nei fondali marini stimata in euro 646.065,00 a quella già prevista per le opere scorporabili categoria OS21 di euro 671.923,49 ne sarebbe derivato il superamento dell'importo totale previsto per le opere scorporabili pari appunto ad euro 671.923,49, alterando altresì la qualificazione operata con efficacia vincolante nel bando della categoria OG7 come categoria prevalente, nonché la ripartizione delle quote predeterminata dalle associate al momento della partecipazione alla gara indetta.
L'appellante contestava, ancora, l'erroneità della sentenza di primo grado nella misura in cui il Tribunale afferma che la mandante avrebbe potuto partecipare all'esecuzione dei lavori dell'appalto in oggetto avvalendosi del subappalto.
Infine, con terzo motivo deduceva l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza con riferimento alle statuizioni che hanno condotto il giudice di prime cure al rigetto della domanda riconvenzionale sul presupposto dell'inadempimento dell'odierna appellante. Ribadiva, infatti, la società appellante che la corretta qualificazione delle lavorazioni contestate (pali trivellati di grande diametro), con conseguente naturale ricomprensione delle stesse nella categoria OG7, avrebbe comportato il rispetto del diritto di partecipazione della stessa all'esecuzione delle lavorazioni medesime in misura proporzionale alla propria quota nell'A.T.I.; ribadiva pertanto la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale oggetto della domanda riconvenzionale in primo grado.
Sulla scorta di tali motivi chiedeva, previa sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, la riforma integrale della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 26 novembre 2019 si costituiva la
, oggi contestando Controparte_2 Controparte_1 integralmente le argomentazioni dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con ordinanza del 10 dicembre 2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 novembre 2020, veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza depositata il 28 gennaio 2025, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata, per le ragioni di seguito esposte.
1. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per avere erroneamente qualificato la lavorazione di infissione dei pali trivellati nel fondale marino come opera rientrante nella categoria OS21 prevista dal DPR 34/2000 e non nella categoria OG7, sostenendo che tale errore avrebbe determinato l'illegittima esclusione della dall'esecuzione di tali Parte_1 opere.
Tale motivo non può trovare accoglimento.
L'appellante fonda la propria critica alle motivazioni della sentenza di primo grado su osservazioni ed argomentazioni tecniche relative alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso del primo grado, contestando, in particolare, che “il Giudice di prime cure, con la sentenza impugnata, ha dato ragione a parte attrice, basandosi su quanto argomentato dal CTU, senza tener conto del fatto che l'Ausiliare esprimeva meri convincimenti e gratuite asserzioni in netto contrasto con la legge generale (DPR 34/2000), con la lex specialis, con la diffusa prassi amministrativa e con la validità delle presupposizioni contrattuali, condivise dalle parti”.
Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto la condotta di parte attrice rispettosa degli accordi contrattuali, avendo la stessa realizzato opere di propria competenza, concludendo per la totale infondatezza delle difese sostenute da parte convenuta in merito alla realizzazione delle palificazioni in cemento armato.
Siffatte argomentazioni, tuttavia, non colgono nel segno e devono essere disattese.
Il punto cruciale della controversia risulta rappresentato dalle contestazioni sorte tra le parti in merito alla ripartizione ed alla qualificazione delle singole lavorazioni relative all'installazione dei pali trivellati in cemento armato, come rientranti nella categoria OG7 oppure in quella OS21.
In dettaglio, parte appellante riteneva, e ritiene tuttora, che i lavori in questione dovessero rientrare nella propria quota di appartenenza, ossia il 49% dei lavori della categoria OG7, contestando la circostanza che l'appellata avesse ricondotto i medesimi alla categoria OS21 in modo pretestuoso al fine di escluderla, di fatto, dall'appalto. Invero ritiene l'odierno collegio giudicante che contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante la qualificazione operata dal giudice di prime cure e dal ctu sia corretta sulla scorta della normativa in vigore ratione temporis, della documentazione di gara e delle allegazioni delle parti, per le ragioni di seguito indicate.
Sul piano normativo, come già evidenziato dal giudice di prime cure, la definizione di opere OG7 e di opere OS21, si trae dal DPR 25/01/2000, n° 34 - Allegato A.
Le prime (categoria OG7) consistono in “OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO” attinenti la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su “acqua” ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l'erosione delle acque dolci o salate.
Le seconde (categorie OS21) riguardano “OPERE STRUTTURALI SPECIALI” attinenti la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti nonché l'esecuzione di indagini geognostiche. Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, l'esecuzione di indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo dei campioni da analizzare in laboratorio per le relazioni geotecniche, nonché l'esecuzione di prove di carico, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
Emerge, dunque, la netta distinzione tra le due categorie, che trova fondamento nella specifica natura tecnica delle lavorazioni.
La categoria OG7 attiene alle opere marittime generalmente intese, mentre la categoria OS21 si riferisce specificamente alle opere strutturali speciali, tra cui espressamente l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo - e non solo su terreni come asserito dall'appellante- tra i quali ben rientrano i pali fondali marini.
La OS21, è pacificamente, una categoria a qualificazione obbligatoria che comprende lavori che necessitano dell'impiego di macchinari complessi e di personale specializzato formato adeguatamente per manovrarli. Per questo motivo è stata inserita nel gruppo delle categorie super specialistiche.
La realizzazione di queste opere richiede competenze tecniche specifiche e l'utilizzo di attrezzature adatte alle particolari condizioni del terreno e dell'ambiente marino.
Già il dato normativo ben consente di ricomprendere le opere di palificazione nei fondali marini tra le lavorazioni di cui alla categoria OS21, apparendo irragionevole ritenere che il consolidamento della banchina esistente attraverso micropali sia opera semplice e di minore complessità rispetto alla installazione di pali di grande diametro in cemento armato nei fondali marini.
E infatti a p.18 della ctu in atti il consulente osserva che “i pali di grande diametro, di lunghezza pari
a 18 e 24 metri rientrano tipologicamente tra le opere definite quali fondazioni profonde o opere atte al materiale trasferimento delle sollecitazioni dal piano di calpestio agli strati di terreno sottostanti, aventi maggiori caratteristiche di resistenza, mentre le strutture quali i micropali, nell'appalto di che trattasi, di lunghezza di soli 5 metri, sono impiegate quale elemento di “cucitura” tra la banchina preesistente e quella di nuova realizzazione;
strutturalmente non sono concepiti per trasferire il carico dal piano di calpestio agli strati di terreno più profondi.”
A tale conclusioni perveniva la stessa stazione appaltante con nota raccomandata del 18.02.2010, firmata dal Direttore dei lavori, dal R.U.P. e dal Dirigente dell'Ufficio (all. 23 atto di citazione), in cui si stigmatizzava il comportamento inadempiente dell'associata, evidenziando che le palificazioni su cui la convenuta oggi appellante insisteva erano da intendersi interamente ricomprese nella categoria Os21, che quindi non potevano essere eseguite dalla mandante che non era in possesso della relativa qualificazione.
E infatti la società era priva della qualificazione necessaria per lo Parte_1 svolgimento delle opere afferenti alla categoria OS21 al momento della formulazione dell'offerta di gara, essendo dotata della sola certificazione SOA per la categoria OG7 di III classe (come da attestato
SOA allegato all'offerta di gara), mentre la società attrice oggi appellata era in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando sia per le lavorazioni di categoria OS21 sia per le lavorazioni di categoria
OG7, ad eccezione di quanto previsto dal punto 3.12.2.1, per cui era necessaria dell'attrezzatura minima di cui era in possesso la Parte_1
Ciò spiega il riparto dei lavori, che rispecchia esattamente le qualificazioni possedute dalle due società all'epoca della partecipazione alla gara”.
Questa conclusione, contrariamente a quanto riferito da parte appellante, non è smentita dalla previsione dei costi relativi alle opere scorporabili di cui alla categoria OS21 e dal riparto delle quote operato a monte dalle imprese riunite.
In proposito, come riportato dal ctu a pagina 17 della consulenza, le lavorazioni di cui si componeva l'appalto a base di gara erano la categoria prevalente OG7 per lavori pari ad €. 1.533.866,00 (oneri di sicurezza esclusi) e la categoria scorporabile OS21 per lavori pari ad €. 671.924,00 (oneri di sicurezza esclusi).
In proposito dalla relazione generale (all. 9 CTU) e dall'elaborato progettuale C/4 di stima dei lavori si evince una organizzazione dei lavori per macrocategorie.
Le macrocategorie di lavori appaltati nell'ambito del progetto per la realizzazione del consolidamento della banchina “Fiume” e della banchina “Pola” con micropali da 200 mm di diametro e nella realizzazione di una banchina a mare antiriflettente quale estensione delle due banchine con un impalcato superiore in c.a.. erano le seguenti : a1) pali trivellati in c.a. a corpo (valore € 653.644,00); a 2) impalcato a mq di banchina (valore € 524.178,00); a 3) scogliera antiriflettente a mq di banchina (valore € 254.577,00); a4) salpamenti e scavi a corpo (valore € 264.577,00); b) consolidamento strutturale banchine (valore € 422.452,00); c) pavimentazione ed opere di finitura a corpo (valore € 88.382,00), per un valore totale di € 2.205.790,00.
In sede di partecipazione alla gara di appalto, le due società costituite in A.T.I. si accordavano in riferimento al riparto delle lavorazioni da eseguire, stabilendo che la società capogruppo mandataria
(odierna appellata) avrebbe eseguito tutti i lavori di cui alla categoria OS21 (che aveva un valore complessivo di € 671.924,00) ed il 51% dei lavori rientranti nella categoria prevalente OG7 (che aveva un valore complessivo di € 1.533.866,00), mentre la società mandante ( Parte_1
[...
– odierna appellante) avrebbe eseguito il restante 49% dei lavori rientranti nella categoria OG7.
Proprio il collegamento tra le percentuali delle lavorazioni ripartite e i citati dati relativi agli importi stabiliti per le due diverse categorie di lavori rappresenta un ulteriore elemento di conferma della qualificazione operata e della relativa ripartizione tra le parti dei lavori stessi nel senso indicato. Il ctu, con ragionamento che appare condivisibile, osserva che “i pali sono stati individuati quale unico corpo d'opera il cui importo complessivo ammonta ad €. 653.644,00; per definizione di lavorazione a corpo tal unica lavorazione deve avere una altrettanto unica categoria;
dalla definizione delle categorie, quella più verosimile risulta essere la OS 21, stando anche alla indicazione progettuale riportata in relazione”. E infatti (p.18 ctu in atti) “i pali di grande diametro, di lunghezza pari a 18 e 24 metri rientrano tipologicamente tra le opere definite quali fondazioni profonde o opere atte al materiale trasferimento delle sollecitazioni dal piano di calpestio agli strati di terreno sottostanti, aventi maggiori caratteristiche di resistenza, mentre le strutture quali i micropali, nell'appalto di che trattasi, di lunghezza di soli 5 metri, sono impiegate quale elemento di
“cucitura” tra la banchina preesistente e quella di nuova realizzazione;
strutturalmente non sono concepiti per trasferire il carico dal piano di calpestio agli strati di terreno più profondi.” Il consulente osserva che l'importo della categoria OS21 ammonta ad € 653.644,00 con una differenza di euro 18.285,49 rispetto alla somma riportata nel bando (€ 671.929,49) per detta categoria di opere. Con ragionamento condivisibile dall'odierno collegio giudicante il consulente a p. 18 della relazione, osserva che “la discrasia accertata sia dovuta esclusivamente ad un mero errore materiale,(che incide per lo 0,83% circa dell'importo a base di gara) condiviso dalle odierne parti in causa, in sede di partecipazione alla gara, le quali hanno visionato ed esaminato in dettaglio il progetto, tanto da valutare la propria offerta economica, con la presentazione dei relativi documenti giustificativi, senza apporre alcuna riserva o contestazione in merito. Non può certo sostenersi, oggi, che
l'accettazione del progetto, nella sua interezza, sia una dichiarazione standard, da prassi, che non comporti specifiche conseguenze;
nel caso di specie, l'accettazione del progetto ha comportato da parte del soggetto appaltatore, l'accettazione della ripartizione delle lavorazioni nelle categorie per come ripartite nel bando.” Diversamente ragionando “Qualora, invece si ipotizzasse che i pali di grande diametro ed i micropali confluissero tutti nella categoria OS21, ciò avrebbe comportato una discrasia rispetto all'importo della stessa categoria del bando, di € 1.099.724,00 [pari alla differenza tra € 1.106.066,00 (somma delle lavorazioni di tutti i pali, siano di grande diametro che micropali) ed € 2.205.790,00 pari al totale posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza] che avrebbe inciso per il 49,86% circa dell'importo a base di gara. D'altra parte lo stesso capitolato speciale di appalto all'art. 3 prevedeva, dopo aver individuato le lavorazione a corpo, la possibilità di possibili lievi errori ed inesattezze degli elaborati grafici che rendano necessaria una variazione in più o in meno in misura non superiore al 5% delle quantità dei lavori a corpo così come individuati e, quindi, degli importi relativi.
Lo stesso ctu prosegue, poi, specificando le ragioni per le quali ritiene che le opere di palificazione di grande diametro siano inquadrabili nella categoria OS21 di cui all'allegato A del D.P.R. 34/2000, mentre quelle relative ai micropali (ancorché sempre palificazioni) siano inquadrabili nella categoria
OG7: “La palificata di grande diametro costituisce unico corpo d'opera (quindi, unica categoria per
€. 653.644,00), i micropali, computati a misura, ammontano ad €. 452.422,00; qualora anch'essi fossero stati ritenuti dal progettista rientranti tra le attività di cui alla OS21, l'importo totale avrebbe ecceduto il milione e centomila euro, importo notevolmente superiore a quello di cui al bando di gara”. In definitiva il ctu (p.36 ctu in atti) con ragionamento condiviso anche dall'odierno collegio giudicante concludeva nei seguenti termini: è convincimento dello scrivente che nella categoria OS21 di cui all'allegato A del D.P.R. 34/2000 siano da individuare esclusivamente nella realizzazione dei pali di grande diametro su cui è stato realizzato l'ampliamento della banchina Fiume il cui importo ammonta, da bando di gara, ad €. 653.644,00, mentre le restanti lavorazioni – tutte appunto, contrariamente a quanto riferito dall'appellante- per un importo complessivo di €. 1.129.714,00 rientrano nella categoria OG7 di cui all'allegato A del D.P.R. 34/2000”.
Ciò si è detto è confermato anche dalla nota del 18 febbraio 2010 a mezzo della quale lo stesso Ente appaltante specifica espressamente alla che “le palificazioni non possono Parte_1 che ritenersi interamente ricomprese nella cat. OS21 e, quindi, non possono essere eseguite dalla mandante, che non è in possesso della relativa qualificazione”. Tale ragionamento dunque consente di rispettare, contrariamente a quanto riferito dall'appellante, le proporzioni indicate per il riparto delle percentuali predeterminato dalle imprese in ATI e risultante dal bando di gara.
L'appellante in definitiva asserisce che l'inquadramento della palificazione in cemento armato nella categoria OS21 alteri la ripartizione delle quote muovendo dall'erroneo convincimento che la voce A3 (p. 33 ctu) delle opere sia anch'essa opera OS21 mentre la stessa, trattandosi sempre di banchina, va configurata come OG7.
Orbene, condividendo questa Corte le conclusioni, coerenti ed esenti da errori, cui giunge il ctu e non essendo emersi in corso di causa elementi tali da contrastare le motivazioni della sentenza di primo grado in punto di qualificazione dei lavori relativi all'infissione di pali trivellati in cemento armato di grande diametro, non potrà trovare accoglimento il primo motivo d'appello proposto dalla
[...]
Parte_1
2. Altresì privo di pregio è il secondo motivo di impugnazione con cui si censura una specifica affermazione del ctu in riferimento alla possibilità della in qualità di Parte_1 mandante, di avvalersi del subappalto dei lavori (p. 28 ctu in atti: Se si valutasse l'aliquota di competenza dell'odierna parte convenuta, stabilita nell'atto di costituzione dell' nel 49,00 % e CP_3 nel conseguenziale contratto, ne deriva che questi avrebbe potuto eseguire lavori per € 751.594,34 per lavori al lordo del ribasso offerto oltre € 22.148,00 per oneri della sicurezza…. Ad ogni buon conto, la ditta odierna convenuta avrebbe potuto eseguire le lavorazioni in categoria OG7 per l'importo sopra computato in € 630.725,45 o per come indicato dall'On.le Giudicante in € 643.334,91. Non si ravvisa alcun impedimento;
anche in virtù del fatto che l'A.T.I. aggiudicataria ha presentato istanza di subappalto (Allegato n° 16) che può essere utilizzata da qualunque dei due soggetti componenti, pertanto, anche dell'odierna convenuta che, in mancanza di attrezzature avrebbe potuto richiedere di fare subappaltare parte dei lavori in categoria OG7.). A ben vedere l'appellante si sofferma su una affermazione estrapolata dalla consulenza che tuttavia non è richiamata né presupposta implicitamente in sentenza dal giudice di prime cure;
in ogni caso, con essa il consulente faceva espresso riferimento alla possibilità per entrambe le società di dare corso agli impegni contrattualmente assunti attraverso il ricorso al subappalto come peraltro previsto dall'art. 61 del capitolato speciale di appalto che esclude le lavorazioni OS 21 tra le quali rientrano le fondazioni speciali, tra le categorie subappaltabili.
In ogni caso il ctu proprio sul tema contestato, in sede di risposta alle osservazioni del tecnico di parte chiariva che (p.34 ctu in atti) lo scrivente non ha mai detto che la mandante dovesse operare in subappalto alla mandataria;
se tale concetto è stato recepito dal consulente di parte, è stato travisato, poiché lo scrivente ha inteso che il subappalto era utilizzabile indistintamente da entrambi i componenti dell'A.T.I. aggiudicataria, senza distinzione, a condizione che l'importo di eventuali subappalti non eccedesse l'importo del 30% della categoria OG7 come previsto dall'art. 61 richiamato. Ne consegue la totale infondatezza del motivo di impugnazione, che, peraltro, risulta anche del tutto irrilevante ai fini della decisione.
3. Parimenti infondato è il terzo motivo di appello, con cui l'appellante censura la sentenza impugnata per travisamento dei presupposti e lacunosa e contraddittoria applicazione di norme di diritto in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
La domanda riconvenzionale proposta dalla si fondava sull'assunto che Parte_1
l'appellata avesse illegittimamente impedito alla stessa di eseguire le opere di infissione dei pali trivellati, in violazione degli accordi associativi e dei principi di collaborazione e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Tuttavia, come correttamente rilevato dal Tribunale nella sentenza impugnata e già argomentato in riferimento alla trattazione del primo motivo di appello, tale assunto non trova riscontro e risulta privo di fondamento.
Risulta già chiarito che le opere di infissione dei pali trivellati di grande diametro in cemento armato rientravano nella categoria OS21, di esclusiva pertinenza dell'appellata anche sul presupposto che la non possedeva la necessaria qualificazione. Parte_1
L'appellante riferisce di “atti e comportamenti addebitati alla capogruppo, costitutivi di un cosciente e malizioso disegno estromissorio” e chiede, di conseguenza, che venga statuito e dichiarato l'inadempimento contrattuale dell'appellata rispetto all'accordo costitutivo dell' e del mandato, CP_3 con condanna della stessa al risarcimento dei danni.
Non vi è prova, tuttavia, di alcun comportamento doloso o colposo, posto in essere dall'appellata, idoneo a fondare una responsabilità risarcitoria, né di una violazione degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del contratto.
È emersa, al contrario, la totale inerzia dell'appellante in merito all'esecuzione dell'appalto nonché l'incapacità della stessa di realizzare le lavorazioni di propria pertinenza come statuito dal giudice di prime cure a p. 15 della sentenza in parte qua non appellata: “la è rimasta Parte_1 totalmente inerte nonostante abbia ricevuto tutti i documenti necessari per l'esecuzione dei lavori ed anzi deve ritenersi che la stessa non fosse in grado di realizzare le lavorazioni non avendo alle proprie dipendenze personale idoneo per quantità e qualità da impiegare sul cantiere ed avendo presentato un POS inadeguato, per come contestato dalla DL. Deve quindi ritenersi che l'omessa realizzazione dei lavori di cui al verbale del 22.09.2010 sia imputabile ad una scelta della Parte_1
[... che era stata posta nelle condizioni di poter adempiere. Proprio a causa della sua perdurante inerzia la Stazione Appaltante è stata costretta a chiedere alla società capogruppo di svolgere autonomamente tutti i lavori appaltati….Ciò posto, risulta conseguentemente infondata la domanda riconvenzionale risarcitoria formulata da parte convenuta”. Si tratta di motivazioni in riferimento alle quali l'appellante omette di confrontarsi, limitandosi a reiterare richieste di attribuzioni di responsabilità in capo all'appellata con un mero richiamo alla comparsa di risposta del primo grado.
Alla totale infondatezza dell'appello consegue la condanna dell'appellante Parte_1
alle spese di lite del presente grado in favore della .
[...] Controparte_1
Le spese sono calcolate ai sensi dei parametri vigenti tenendo conto del valore della domanda di risarcimento danni formulata dall'appellante (euro 883.334,91) nei confronti dell'appellata e della condanna subita per euro 12.570,76 dalla stessa in primo grado. Parte_1
In ragione del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustifica la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, certamente applicabile al presente appello, proposto nel 2019, deve darsi atto di avere totalmente respinto l'impugnazione ai fini del recupero del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello RG n.727.19 in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 218/2019 del Tribunale di Reggio Calabria emessa il
7.02.2019 e pubblicata il successivo 08.02.2019 (nel procedimento di primo grado recante n.
5144/2010 R.G.A.C.), così provvede:
- rigetta interamente l'appello, e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante “ (P.I. ) alle spese di lite del Parte_1 P.IVA_1 presente grado, che ai sensi del DM 55/2014 e del DM 147/2022 si liquidano in favore della in €. 13078,00, oltre spese generali, IVA, CPA come per Controparte_1 legge;
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 13.05.25.
Il Cons. est. La Presidente
dott.ssa Ivana Acacia dott.ssa Patrizia Morabito