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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 7095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7095 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n.r.g. 14858 2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Federico Bile acquisite le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza dell'11.09.2025 depositate dalla parte ricorrente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14858/2024 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2024 vertente TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
20, Codice Fiscale , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Vincenzo Vitiello in Napoli alla Via Consalvo Carelli 24, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale ad litem in calce al ricorso (comunicazioni alla PEC:
); Email_1
ricorrente
E
, C.F.: in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro-tempore, contumace
Oggetto: riliquidazione pensione conclusioni del ricorrente:
“• accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità, per i motivi sopra esposti, della comunicazione dell' del 07.02.2024; CP_2
• accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità, per i motivi sopra esposti, della comunicazione dell' del 27.05.2024; CP_2
• ordinare, per l'effetto, al ricorrente la restituzione all' nelle forme e misure di legge, CP_2 della somma di euro 78,10 percepite quale lavoratore autonomo in data 22.10.2021;
• condannare l' alla refusione delle spese di causa e compenso professionale da CP_2 liquidarsi al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 25.6.2024 esponeva quanto segue:
di aver presentato domanda al fine di ottenere il trattamento pensionistico con la cd. "quota
100" e di aver iniziato a beneficiare del relativo trattamento a far data dal 31.12.2020;
- di aver ricevuto in data 7.2.2024 comunicazione dall' di Napoli con cui l'Istituto ha CP_2 proceduto alla riliquidazione della sua pensione n.024-510001172161, Cat. FS, con decorrenza 31 dicembre 2020 informandolo che la predetta pensione era stata ricalcolata a decorrere dal dicembre 2020;
- che tanto avveniva, come comunicato dall' , per l'incumulabilità prevista dall'art.14 CP_2 comma 3 del D.L. 4/2019 con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, indicando il dettaglio della contribuzione ed i dati di calcolo utilizzati per la liquidazione della pensione, liquidata in applicazione dell'art.14 del D.L. 4/2019 (Pensione Quota 100); - che, da tale ricalcolo, era derivato fino al febbraio 2024 un debito a suo carico pari ad euro
37.798,41, quale importo lordo delle somme indebitamente percepite, per cui la pensione aggiornata, al netto delle trattenute, sulla base della riliquidazione era di euro 2.345,78;
- di avere presentato, in data 10.03.2024, ricorso amministrativo al Comitato Amministrativo del Fondo Speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Spa avverso il provvedimento del 07.02.2024 e che l' non gli ha comunicato alcuna decisione nei 90 CP_2 giorni dalla data di presentazione del predetto ricorso;
- che l' di Napoli gli ha notificato la comunicazione del 27.05.2024 avente ad oggetto CP_2
“somme indebitamente percepite su pensione del sig. FS 01172161” e Controparte_3 lo informava che, a seguito di verifiche, era emerso che aveva ricevuto per il periodo dal
01.01.2021 al 31.12.2021, un pagamento non dovuto sulla pensione per un importo complessivo di euro 26.511,80 per il ricalcolo pensione n.024-510001172161, cat. FS, per l'incumulabilità prevista dall'art.14 comma 3 del D.L. 4/2019 con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, per cui, doveva provvedere al pagamento della predetta somma entro
30 giorni dalla notifica della presente comunicazione o, se più favorevole, entro il termine di scadenza del 12.07.2024;
- che in data 11.06.2024 ha presentato, ricorso amministrativo al Comitato Amministrativo del
Fondo Speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Spa;
- che l' gli ha comunicato la seguente decisione: “Comunicazione Ricorsi OnLine CP_2
[Ricorso n° 2616528 - Ricorrente ESPOSITO NUNZIO]. Gentile sig. , Si comunica Pt_1 che il presente ricorso non può essere tenuto in considerazione in quanto in sostanza duplicato di altro ricorso presentato in data 19/03/2024 ed acquisito con il n. 752413051. La documentazione ulteriore è stata allegato a quest'ultimo e si è provveduto a sollecitarne la definizione. Cordiali saluti Ufficio Gestione Ricorsi Napoli. Si rende noto che la ricevuta con numero di protocollo informatico 5100.11/06/2024.0507369 deve essere considerata CP_2 nulla a tutti gli effetti”.
Tanto premesso il ricorrente dopo aver sottolineato in punto di diritto che alcun elemento era stato fornito dall' atto a comprendere le motivazioni del ricalcolo della pensione CP_2 spettantegli, dopo aver richiamato alcune circolari interpretative dell' e dopo aver CP_2 evidenziato la nullità del provvedimento di ricalcolo della pensione ed illegittimità della sanzione, l'istante concludeva nel modo sopra interamente riportato .
Nel giudizio non si costituiva l' sia pure ritualmente citato in giudizio che rimaneva CP_2 contumace (contumacia dichiarata con ordinanza del 12.12.2024); successivamente veniva disposto un rinvio per la discussione con facoltà alle parti costituite al deposito di note conclusive.
Si perveniva così alla data dell'11.09.2025 durante la quale, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza la causa è stata ex lege in riserva ed oggi decisa, con deposito della motivazione, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
Va, in primo luogo, evidenziata la contumacia dell' ; l'Istituto ha, infatti, ricevuto la CP_2 notifica inviata dall'indirizzo di posta elettronica certificata dello Studio Legale dell'Avv. Vincenzo Vitiello ) all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 CP_ dell'Istituto convenuto estratto dai nuovi indirizzi PEC per la notifica degli Atti Giudiziari – operatività e valore legale dall'8 marzo 2024 - t;
) e che ciononostante in una fattispecie Email_2 così particolare e così rilevante ha scelto di non costituirsi in giudizio. In primo luogo non può non essere evidenziato che effettivamente l' sia nella fase CP_2 preprocessuale che in quella giudiziaria attuale non ha fornito alcun elemento tale da far comprendere le ragioni sottese al provvedimento di ricalcolo della pensione di parte attrice.
Nel provvedimento datato 7.2.2024 l' ha, infatti, comunicato all' il CP_1 Pt_1 provvedimento di ricalcolo della pensione spettante per l'incumulabilità prevista dall'art.14 comma 3 del D.L. 4/2019 con i redditi di lavoro dipendente o autonomo mentre con la comunicazione datata 27.05.2024 l' ha intimato a parte attrice di provvedere al CP_2 pagamento di euro 26.511,80 entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione.
L' ha, dunque, effettuato il ricalcolo della pensione per la dedotta incumulabilità prevista CP_2 dall'art.14 comma 3 del D.L. 4/2019 con i redditi di lavoro dipendente o autonomo.
Tuttavia dalle comunicazioni dell' non è dato comprendere quali siano le attività di CP_2 lavoro dipendente o autonomo imputate all' avendo l'ente previdenziale richiesto la Pt_1 restituzione della somma di euro 26.511,80 senza specificare la lesione normativa perpetrata dal ricorrente per l'incumulabilità prevista dall'art.14 comma 3 del D.L. 4/2029 con i redditi di lavoro dipendente o autonomo.
Va evidenziato che l' ha fruito a far data dal 31.12.2020 della cd. Quota 100 ovvero Pt_1 della possibilità di accedere alla pensione prima dei 67 anni qualora fosse stata raggiunta e superata la cosiddetta quota 100 (quota che si ottiene sommando l'età anagrafica (con un minimo 62 anni) agli anni di contribuzione (minimo 38 anni).
La riforma del 2019 aveva, poi, anche previsto la non cumulabilità di tale pensione rispetto a redditi di lavoro dipendente ed a redditi di lavoro autonomo occasionale “ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui." (cfr. l'art. l'art. 14, comma 3 del D.L. 4/2019).
Detto che tale disposizione normativa non precisa, tuttavia, quali siano le conseguenze previste in caso di violazione non precisando cosa debba intendersi per non cumulabilità e evidenziato anche che il ricorrente non avendo avuto alcuna motivazione da parte dell' CP_2 relativa alla comunicazione del 07.02.2024 per il ricalcolo della pensione, ha di sua iniziativa rilevato che dal suo Estratto Conto Previdenziale del 21.03.2024 risulta “Estratto Conto Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti” che indica una retribuzione di euro 86,00 per un giorno di lavoro dipendente (22.10.2021) come “attore cinematografico e di audiovisivi” da parte della . Controparte_4
L'attore in merito a tale attività di “attore cinematografico” ha, a sua volta, specificato (senza che l' fornisse alcuna prova contraria di non aver mai svolto questo tipo di attività di CP_2 lavoro dipendente) che egli aveva “soltanto concesso alla società , Controparte_4 con sede in Napoli alla Piazza del Gesù Nuovo 33, che ha fatto questa dichiarazione all' , la disponibilità della sua casa in Napoli alla Piazza Miracoli 20 per far girare CP_2 una scena del film “Nostalgia” del regista percependo la somma di euro Persona_1
78,10, come si evince dall'estratto conto Intesa S.AO del ricorrente del 2.12.2021”
Dalla liberatoria datata 12.10.2021 risulta al contrario che egli sia stato “assunto per le riprese del vostro film “Nostalgia” ed ha lavorato per ore 4 alle dipendenze della
[...]
come attore cinematografico” ma quanto emerge da tale Controparte_5 liberatoria è infondato – e non solo per la esigua entità della somma ricevuta (decisamente inferiore al limite di 5.000 euro lordi annui ci cui all'art. l'art. 14, comma 3 del D.L. 4/2019)
- ma anche perché egli non ha mai svolto, come detto, alcuna attività di lavoro dipendente in favore della predetta società. Indebito previdenziale Occorre, poi, precisare che si verte in tema di indebito previdenziale e non di indebito assistenziale;
le due ipotesi sono disciplinate in modo del tutto differente. La natura (e l'entità) della pensione goduta tramite l'Istituto della Cd. Quota 100 è – occorre ribadire – previdenziale e non assistenziale.
Ciò per sottolineare il fatto che la disciplina dell'indebito previdenziale” è derogatoria del principio civilistico di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c..; ciò in quanto si presume che i beneficiari abbiano utilizzato gli importi indebitamente percepiti a soddisfare esigenze primarie di vita. Le norme richiamabili in materia sono l'art. 80 del R.D. 1422/24 che – con riferimento alle prestazioni previdenziali pensionistiche, all'ultimo comma stabilisce che “… le assegnazioni delle pensioni si considerano definitive quando, entro un anno, dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla (oggi ); in tal caso le Parte_2 CP_2 successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati “. Nell'interpretare la norma la Suprema Corte ha precisato che trattasi di norma “… eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria, sia alle successive riliquidazioni, con riferimento esclusivamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione. La norma non è invece applicabile quando il provvedimento dell'istituto sia inficiato da errori riguardanti la sussistenza del diritto, ovvero si accertino sopravvenute modificazioni che comportino l'automatica estinzione totale o parziale del diritto al trattamento pensionistico” (cfr. Cass 1315/95; id. 310/90; id. 2701/89). L'art. 52 legge 88/89 per il quale “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti … nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 legge 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione, o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. La norma ha introdotto, pertanto, il principio generale dell'irripetibilità delle somme che siano state indebitamente percepite a titolo di pensione dagli assicurati in conseguenza di un qualsiasi errore, pertanto, anche in caso di revoca o annullamento del provvedimento originario, salvo il caso di dolo dell'interessato. L'art. 13 della legge 412/91, di interpretazione autentica del citato art. 52, introduce una disciplina più restrittiva rispetto alla norma sopra riportata, stabilendo che “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 della le. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L' procede CP_2 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. La norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39/93, nella parte in cui se ne disponeva l'applicazione anche ai rapporti sorti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge, o comunque pendenti a tale data, in quanto l'incidenza sostanziale sulla normativa precedente non risultava conforme alla qualificazione di norma interpretativa riportata nel titolo della legge.
La legge 662/96 art. 1 commi 260 e segg. prevede in sintesi che non si fa luogo a recupero dell'indebito qualora l'accipiens risulti titolare di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno '95 di importo fino a 16 milioni;
che qualora il limite predetto sia superato si fa luogo a recupero parziale, ossia nella misura dei tre quarti;
che è fatta salva la ripetibilità dell'intero indebito in caso di dolo dell'accipiens. Tanto premesso, osserva il Tribunale come in assenza della prova di qualsivoglia comportamento doloso del titolare del beneficio previdenziale in questione debba trovare piena applicazione quanto disposto dall'art. 13 della L. 412/91. Ed infatti la Corte di Cassazione in varie pronunce (cfr. tra le altre Cass.11484/96 nonché Cass. Sez. un. 16 marzo 1995 n. 3058; Cass. 22 febbraio 1995 n. 1965 e n. 1967; Cass. 26 gennaio 1995 n. 902; Corte Cost. 24 maggio 1996 n. 166)) ha ritenuto di assumere come termine finale per la ripetizione delle somme proprio quello contenuto nell'art. 13, comma 2°, legge 412/91, utilizzabile come criterio di orientamento generale. Quest'ultima norma, infatti, avrebbe recepito un termine da considerarsi insito nel sistema, in quanto presente nell'ordinamento previdenziale fin dal 1924 (art. 80 RD 1422/23). Così che ove l' lasci decorrere più di un anno dall'effettiva conoscenza o dalla concreta CP_2 possibilità di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero, non può più ripetere alcuna somma dall'assicurato, ma solo rettificare per il futuro i propri provvedimenti.
Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di indebito previdenziale, è stato affermato il principio secondo cui “nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. Sez. Unite 04/08/2010 n. 18046 e Cass. Lav. 20.01.2011 n. 1228). Ed ancora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (Cfr. Cass. lav. 05.01.2011, n. 198). E' tuttavia ben vero che un recente orientamento in tema di indebito previdenziale affermatosi tanto nella giurisprudenza di merito quanto di legittimità ha ulteriormente precisato in tema di distribuzione degli oneri probatori che “nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (cfr. Tribunale Roma sez. lav., 11/04/2019, n.3675; cfr. anche Tribunale Imperia, 09/09/2019, n.133 e Cassazione civile sez. lav., 10/06/2019, n.15550) ma è anche vero che – anche recentissimamente – la Corte di Cassazione ha pur sempre precisato e ribadito che:
“in tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.(Nella specie, il pensionato aveva omesso di segnalare l'evidente discrasia tra lo stipendio percepito in costanza di lavoro e la pensione, provvisoriamente liquidata in misura quasi pari al doppio del primo) (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/03/2019, n.8731). Tale indirizzo è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12608 del
25 Giugno 2020, con ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, conformi a Cass., Sez. L.,
15/10/2019 n. 26036; a Cass., Sez.
6 - L., ordinanza n. 10642 del 16/04/2019 ed a Cass., Sez.
6 - L.). Del resto, il principio teste' richiamato prende le mosse dall'insegnamento secondo cui: "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (cfr.: Corte
Costituzionale, 13/01/2006 n. 1).
Questo giustifica la disciplina derogatoria in parola, che individua "alla luce dell'art. 38 Cost.
- un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (...) addebitabile" al percettore (cfr.: Corte Costituzionale, 14/12/1993 n. 431).
Ora anche a voler superare la questione relativa alla mancanza di dolo del ricorrente ed anche a voler ritenere che, nella fattispecie in esame, l'onere probatorio sia posto a carico della parte ricorrente, va detto che dagli atti di questo procedimento emerge chiaramente che il ricorrente, dopo aver ricevuto la richiesta di riliquidazione della pensione si era premurato di richiedere, in modo del tutto sollecito spiegazioni e delucidazioni all' proponendo CP_2 nell'immediatezza anche ricorsi all' sia contro il provvedimento datato 7.2.2024 sia CP_2 quello contenuto nella comunicazione datata 27.05.2024 senza ottenere risposte per lui positive.
Al ricorrente non è stato, dunque, consentito di difendersi compiutamente per il comportamento poco collaborativo dell' (ed anche la contumacia nel presente giudizio CP_1 costituisce un elemento valutabile dal giudice unitamente ai documenti depositati).
A parere dello scrivente l'attivo ed immediato comportamento dell dopo le due Pt_1 comunicazioni ricevute depone anch'esso per l'assenza di dolo dell'interessato.
Nel caso in esame non vi è documento in grado di giustificare con sicurezza l'operato dell' . CP_2
In ogni caso, occorre precisare, che non sussiste e comunque non è provato alcuna forma di dolo da parte del ricorrente.
La domanda, pertanto, va interamente accolta per i motivi sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
a) accerta e dichiara la nullità e l'illegittimità della comunicazione dell' del 07.02.2024
CP_2 nonché della comunicazione dell' del 27.05.2024;
CP_2 b) ordina all' di procedere, per l'effetto, alla restituzione al ricorrente della somma di
CP_2 euro 78,10 percepite quale lavoratore autonomo in data 22.10.2021; c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €
CP_2
2.000,00 per compensi professionali di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge con attribuzione.
Napoli 8.10.2025
Il Giudice
dott. Federico Bile
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Federico Bile acquisite le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza dell'11.09.2025 depositate dalla parte ricorrente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14858/2024 del ruolo gen. Lavoro dell'anno 2024 vertente TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...]
20, Codice Fiscale , elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Vincenzo Vitiello in Napoli alla Via Consalvo Carelli 24, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale ad litem in calce al ricorso (comunicazioni alla PEC:
); Email_1
ricorrente
E
, C.F.: in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente pro-tempore, contumace
Oggetto: riliquidazione pensione conclusioni del ricorrente:
“• accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità, per i motivi sopra esposti, della comunicazione dell' del 07.02.2024; CP_2
• accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità, per i motivi sopra esposti, della comunicazione dell' del 27.05.2024; CP_2
• ordinare, per l'effetto, al ricorrente la restituzione all' nelle forme e misure di legge, CP_2 della somma di euro 78,10 percepite quale lavoratore autonomo in data 22.10.2021;
• condannare l' alla refusione delle spese di causa e compenso professionale da CP_2 liquidarsi al sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Parte ricorrente con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 25.6.2024 esponeva quanto segue:
di aver presentato domanda al fine di ottenere il trattamento pensionistico con la cd. "quota
100" e di aver iniziato a beneficiare del relativo trattamento a far data dal 31.12.2020;
- di aver ricevuto in data 7.2.2024 comunicazione dall' di Napoli con cui l'Istituto ha CP_2 proceduto alla riliquidazione della sua pensione n.024-510001172161, Cat. FS, con decorrenza 31 dicembre 2020 informandolo che la predetta pensione era stata ricalcolata a decorrere dal dicembre 2020;
- che tanto avveniva, come comunicato dall' , per l'incumulabilità prevista dall'art.14 CP_2 comma 3 del D.L. 4/2019 con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, indicando il dettaglio della contribuzione ed i dati di calcolo utilizzati per la liquidazione della pensione, liquidata in applicazione dell'art.14 del D.L. 4/2019 (Pensione Quota 100); - che, da tale ricalcolo, era derivato fino al febbraio 2024 un debito a suo carico pari ad euro
37.798,41, quale importo lordo delle somme indebitamente percepite, per cui la pensione aggiornata, al netto delle trattenute, sulla base della riliquidazione era di euro 2.345,78;
- di avere presentato, in data 10.03.2024, ricorso amministrativo al Comitato Amministrativo del Fondo Speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Spa avverso il provvedimento del 07.02.2024 e che l' non gli ha comunicato alcuna decisione nei 90 CP_2 giorni dalla data di presentazione del predetto ricorso;
- che l' di Napoli gli ha notificato la comunicazione del 27.05.2024 avente ad oggetto CP_2
“somme indebitamente percepite su pensione del sig. FS 01172161” e Controparte_3 lo informava che, a seguito di verifiche, era emerso che aveva ricevuto per il periodo dal
01.01.2021 al 31.12.2021, un pagamento non dovuto sulla pensione per un importo complessivo di euro 26.511,80 per il ricalcolo pensione n.024-510001172161, cat. FS, per l'incumulabilità prevista dall'art.14 comma 3 del D.L. 4/2019 con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, per cui, doveva provvedere al pagamento della predetta somma entro
30 giorni dalla notifica della presente comunicazione o, se più favorevole, entro il termine di scadenza del 12.07.2024;
- che in data 11.06.2024 ha presentato, ricorso amministrativo al Comitato Amministrativo del
Fondo Speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Spa;
- che l' gli ha comunicato la seguente decisione: “Comunicazione Ricorsi OnLine CP_2
[Ricorso n° 2616528 - Ricorrente ESPOSITO NUNZIO]. Gentile sig. , Si comunica Pt_1 che il presente ricorso non può essere tenuto in considerazione in quanto in sostanza duplicato di altro ricorso presentato in data 19/03/2024 ed acquisito con il n. 752413051. La documentazione ulteriore è stata allegato a quest'ultimo e si è provveduto a sollecitarne la definizione. Cordiali saluti Ufficio Gestione Ricorsi Napoli. Si rende noto che la ricevuta con numero di protocollo informatico 5100.11/06/2024.0507369 deve essere considerata CP_2 nulla a tutti gli effetti”.
Tanto premesso il ricorrente dopo aver sottolineato in punto di diritto che alcun elemento era stato fornito dall' atto a comprendere le motivazioni del ricalcolo della pensione CP_2 spettantegli, dopo aver richiamato alcune circolari interpretative dell' e dopo aver CP_2 evidenziato la nullità del provvedimento di ricalcolo della pensione ed illegittimità della sanzione, l'istante concludeva nel modo sopra interamente riportato .
Nel giudizio non si costituiva l' sia pure ritualmente citato in giudizio che rimaneva CP_2 contumace (contumacia dichiarata con ordinanza del 12.12.2024); successivamente veniva disposto un rinvio per la discussione con facoltà alle parti costituite al deposito di note conclusive.
Si perveniva così alla data dell'11.09.2025 durante la quale, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza la causa è stata ex lege in riserva ed oggi decisa, con deposito della motivazione, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
Va, in primo luogo, evidenziata la contumacia dell' ; l'Istituto ha, infatti, ricevuto la CP_2 notifica inviata dall'indirizzo di posta elettronica certificata dello Studio Legale dell'Avv. Vincenzo Vitiello ) all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 CP_ dell'Istituto convenuto estratto dai nuovi indirizzi PEC per la notifica degli Atti Giudiziari – operatività e valore legale dall'8 marzo 2024 - t;
) e che ciononostante in una fattispecie Email_2 così particolare e così rilevante ha scelto di non costituirsi in giudizio. In primo luogo non può non essere evidenziato che effettivamente l' sia nella fase CP_2 preprocessuale che in quella giudiziaria attuale non ha fornito alcun elemento tale da far comprendere le ragioni sottese al provvedimento di ricalcolo della pensione di parte attrice.
Nel provvedimento datato 7.2.2024 l' ha, infatti, comunicato all' il CP_1 Pt_1 provvedimento di ricalcolo della pensione spettante per l'incumulabilità prevista dall'art.14 comma 3 del D.L. 4/2019 con i redditi di lavoro dipendente o autonomo mentre con la comunicazione datata 27.05.2024 l' ha intimato a parte attrice di provvedere al CP_2 pagamento di euro 26.511,80 entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione.
L' ha, dunque, effettuato il ricalcolo della pensione per la dedotta incumulabilità prevista CP_2 dall'art.14 comma 3 del D.L. 4/2019 con i redditi di lavoro dipendente o autonomo.
Tuttavia dalle comunicazioni dell' non è dato comprendere quali siano le attività di CP_2 lavoro dipendente o autonomo imputate all' avendo l'ente previdenziale richiesto la Pt_1 restituzione della somma di euro 26.511,80 senza specificare la lesione normativa perpetrata dal ricorrente per l'incumulabilità prevista dall'art.14 comma 3 del D.L. 4/2029 con i redditi di lavoro dipendente o autonomo.
Va evidenziato che l' ha fruito a far data dal 31.12.2020 della cd. Quota 100 ovvero Pt_1 della possibilità di accedere alla pensione prima dei 67 anni qualora fosse stata raggiunta e superata la cosiddetta quota 100 (quota che si ottiene sommando l'età anagrafica (con un minimo 62 anni) agli anni di contribuzione (minimo 38 anni).
La riforma del 2019 aveva, poi, anche previsto la non cumulabilità di tale pensione rispetto a redditi di lavoro dipendente ed a redditi di lavoro autonomo occasionale “ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui." (cfr. l'art. l'art. 14, comma 3 del D.L. 4/2019).
Detto che tale disposizione normativa non precisa, tuttavia, quali siano le conseguenze previste in caso di violazione non precisando cosa debba intendersi per non cumulabilità e evidenziato anche che il ricorrente non avendo avuto alcuna motivazione da parte dell' CP_2 relativa alla comunicazione del 07.02.2024 per il ricalcolo della pensione, ha di sua iniziativa rilevato che dal suo Estratto Conto Previdenziale del 21.03.2024 risulta “Estratto Conto Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti” che indica una retribuzione di euro 86,00 per un giorno di lavoro dipendente (22.10.2021) come “attore cinematografico e di audiovisivi” da parte della . Controparte_4
L'attore in merito a tale attività di “attore cinematografico” ha, a sua volta, specificato (senza che l' fornisse alcuna prova contraria di non aver mai svolto questo tipo di attività di CP_2 lavoro dipendente) che egli aveva “soltanto concesso alla società , Controparte_4 con sede in Napoli alla Piazza del Gesù Nuovo 33, che ha fatto questa dichiarazione all' , la disponibilità della sua casa in Napoli alla Piazza Miracoli 20 per far girare CP_2 una scena del film “Nostalgia” del regista percependo la somma di euro Persona_1
78,10, come si evince dall'estratto conto Intesa S.AO del ricorrente del 2.12.2021”
Dalla liberatoria datata 12.10.2021 risulta al contrario che egli sia stato “assunto per le riprese del vostro film “Nostalgia” ed ha lavorato per ore 4 alle dipendenze della
[...]
come attore cinematografico” ma quanto emerge da tale Controparte_5 liberatoria è infondato – e non solo per la esigua entità della somma ricevuta (decisamente inferiore al limite di 5.000 euro lordi annui ci cui all'art. l'art. 14, comma 3 del D.L. 4/2019)
- ma anche perché egli non ha mai svolto, come detto, alcuna attività di lavoro dipendente in favore della predetta società. Indebito previdenziale Occorre, poi, precisare che si verte in tema di indebito previdenziale e non di indebito assistenziale;
le due ipotesi sono disciplinate in modo del tutto differente. La natura (e l'entità) della pensione goduta tramite l'Istituto della Cd. Quota 100 è – occorre ribadire – previdenziale e non assistenziale.
Ciò per sottolineare il fatto che la disciplina dell'indebito previdenziale” è derogatoria del principio civilistico di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 c.c..; ciò in quanto si presume che i beneficiari abbiano utilizzato gli importi indebitamente percepiti a soddisfare esigenze primarie di vita. Le norme richiamabili in materia sono l'art. 80 del R.D. 1422/24 che – con riferimento alle prestazioni previdenziali pensionistiche, all'ultimo comma stabilisce che “… le assegnazioni delle pensioni si considerano definitive quando, entro un anno, dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla (oggi ); in tal caso le Parte_2 CP_2 successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati “. Nell'interpretare la norma la Suprema Corte ha precisato che trattasi di norma “… eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria, sia alle successive riliquidazioni, con riferimento esclusivamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione. La norma non è invece applicabile quando il provvedimento dell'istituto sia inficiato da errori riguardanti la sussistenza del diritto, ovvero si accertino sopravvenute modificazioni che comportino l'automatica estinzione totale o parziale del diritto al trattamento pensionistico” (cfr. Cass 1315/95; id. 310/90; id. 2701/89). L'art. 52 legge 88/89 per il quale “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti … nonché la pensione sociale di cui all'art. 26 legge 153/69, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione, o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. La norma ha introdotto, pertanto, il principio generale dell'irripetibilità delle somme che siano state indebitamente percepite a titolo di pensione dagli assicurati in conseguenza di un qualsiasi errore, pertanto, anche in caso di revoca o annullamento del provvedimento originario, salvo il caso di dolo dell'interessato. L'art. 13 della legge 412/91, di interpretazione autentica del citato art. 52, introduce una disciplina più restrittiva rispetto alla norma sopra riportata, stabilendo che “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 della le. 88/89 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia stata data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. L' procede CP_2 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. La norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39/93, nella parte in cui se ne disponeva l'applicazione anche ai rapporti sorti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge, o comunque pendenti a tale data, in quanto l'incidenza sostanziale sulla normativa precedente non risultava conforme alla qualificazione di norma interpretativa riportata nel titolo della legge.
La legge 662/96 art. 1 commi 260 e segg. prevede in sintesi che non si fa luogo a recupero dell'indebito qualora l'accipiens risulti titolare di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF per l'anno '95 di importo fino a 16 milioni;
che qualora il limite predetto sia superato si fa luogo a recupero parziale, ossia nella misura dei tre quarti;
che è fatta salva la ripetibilità dell'intero indebito in caso di dolo dell'accipiens. Tanto premesso, osserva il Tribunale come in assenza della prova di qualsivoglia comportamento doloso del titolare del beneficio previdenziale in questione debba trovare piena applicazione quanto disposto dall'art. 13 della L. 412/91. Ed infatti la Corte di Cassazione in varie pronunce (cfr. tra le altre Cass.11484/96 nonché Cass. Sez. un. 16 marzo 1995 n. 3058; Cass. 22 febbraio 1995 n. 1965 e n. 1967; Cass. 26 gennaio 1995 n. 902; Corte Cost. 24 maggio 1996 n. 166)) ha ritenuto di assumere come termine finale per la ripetizione delle somme proprio quello contenuto nell'art. 13, comma 2°, legge 412/91, utilizzabile come criterio di orientamento generale. Quest'ultima norma, infatti, avrebbe recepito un termine da considerarsi insito nel sistema, in quanto presente nell'ordinamento previdenziale fin dal 1924 (art. 80 RD 1422/23). Così che ove l' lasci decorrere più di un anno dall'effettiva conoscenza o dalla concreta CP_2 possibilità di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero, non può più ripetere alcuna somma dall'assicurato, ma solo rettificare per il futuro i propri provvedimenti.
Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di indebito previdenziale, è stato affermato il principio secondo cui “nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. Sez. Unite 04/08/2010 n. 18046 e Cass. Lav. 20.01.2011 n. 1228). Ed ancora “nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza” (Cfr. Cass. lav. 05.01.2011, n. 198). E' tuttavia ben vero che un recente orientamento in tema di indebito previdenziale affermatosi tanto nella giurisprudenza di merito quanto di legittimità ha ulteriormente precisato in tema di distribuzione degli oneri probatori che “nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'Ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (cfr. Tribunale Roma sez. lav., 11/04/2019, n.3675; cfr. anche Tribunale Imperia, 09/09/2019, n.133 e Cassazione civile sez. lav., 10/06/2019, n.15550) ma è anche vero che – anche recentissimamente – la Corte di Cassazione ha pur sempre precisato e ribadito che:
“in tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente.(Nella specie, il pensionato aveva omesso di segnalare l'evidente discrasia tra lo stipendio percepito in costanza di lavoro e la pensione, provvisoriamente liquidata in misura quasi pari al doppio del primo) (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/03/2019, n.8731). Tale indirizzo è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12608 del
25 Giugno 2020, con ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, conformi a Cass., Sez. L.,
15/10/2019 n. 26036; a Cass., Sez.
6 - L., ordinanza n. 10642 del 16/04/2019 ed a Cass., Sez.
6 - L.). Del resto, il principio teste' richiamato prende le mosse dall'insegnamento secondo cui: "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (cfr.: Corte
Costituzionale, 13/01/2006 n. 1).
Questo giustifica la disciplina derogatoria in parola, che individua "alla luce dell'art. 38 Cost.
- un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (...) addebitabile" al percettore (cfr.: Corte Costituzionale, 14/12/1993 n. 431).
Ora anche a voler superare la questione relativa alla mancanza di dolo del ricorrente ed anche a voler ritenere che, nella fattispecie in esame, l'onere probatorio sia posto a carico della parte ricorrente, va detto che dagli atti di questo procedimento emerge chiaramente che il ricorrente, dopo aver ricevuto la richiesta di riliquidazione della pensione si era premurato di richiedere, in modo del tutto sollecito spiegazioni e delucidazioni all' proponendo CP_2 nell'immediatezza anche ricorsi all' sia contro il provvedimento datato 7.2.2024 sia CP_2 quello contenuto nella comunicazione datata 27.05.2024 senza ottenere risposte per lui positive.
Al ricorrente non è stato, dunque, consentito di difendersi compiutamente per il comportamento poco collaborativo dell' (ed anche la contumacia nel presente giudizio CP_1 costituisce un elemento valutabile dal giudice unitamente ai documenti depositati).
A parere dello scrivente l'attivo ed immediato comportamento dell dopo le due Pt_1 comunicazioni ricevute depone anch'esso per l'assenza di dolo dell'interessato.
Nel caso in esame non vi è documento in grado di giustificare con sicurezza l'operato dell' . CP_2
In ogni caso, occorre precisare, che non sussiste e comunque non è provato alcuna forma di dolo da parte del ricorrente.
La domanda, pertanto, va interamente accolta per i motivi sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
a) accerta e dichiara la nullità e l'illegittimità della comunicazione dell' del 07.02.2024
CP_2 nonché della comunicazione dell' del 27.05.2024;
CP_2 b) ordina all' di procedere, per l'effetto, alla restituzione al ricorrente della somma di
CP_2 euro 78,10 percepite quale lavoratore autonomo in data 22.10.2021; c) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €
CP_2
2.000,00 per compensi professionali di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge con attribuzione.
Napoli 8.10.2025
Il Giudice
dott. Federico Bile