Sentenza breve 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 09/06/2025, n. 11237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11237 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11237/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04435/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cpa;
sul ricorso numero di registro generale 4435 del 2025, proposto dal IG.
IS , rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Capra , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Consolato Generale d'Italia a Casablanca, Ufficio Territoriale del Governo di IA, rappresentati e difesi dall' Avvocatura Generale dello Stato , domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
del provvedimento n. 307015041 del 29/1/2025 -notificato il 4/2/ 2025- con cui il Consolato Generale d’Italia di Casablanca ha respinto la richiesta di visto d’ingresso avanzata dalla IG.ra IS , in favore della quale l’odierno ricorrente aveva ottenuto dal SUI di IA il Nulla Osta nominativo all’ingresso per lavoro subordinato nell’ambito dei flussi 2023 (P-BS/L/Q/2023/109072).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dell’Ufficio Territoriale del Governo di IA ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in esame, il ricorrente – che, come potenziale datore di lavoro aveva ottenuto il precedente Nulla Osta nominativo del 19/2/2024 a favore della IG.ra IS – ha impugnato, previa tutela cautelare, il provvedimento n. 307015041 del 29/1/2025 - notificato alla destinataria il 4/2/ 2025- con cui il Consolato Generale d’Italia di Casablanca ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato della lavoratrice, che aveva formalizzato la necessaria istanza di visto il 9/1/2025. Diniego motivato dalla revoca , in data 20/1/2025 – da parte del competente SUI di IA – del precedente Nulla Osta nominativo del 19/2/2024, in quanto l’odierno ricorrente – nonostante apposita richiesta del 13/1/2025 ex art.22, comma 5 quinquies D.Lgs. 286/1998 – non aveva confermato l’interesse ad assumere la IG.ra IS , benchè il Nulla osta al lavoro fosse scaduto il 19/8/2024.
In proposito, il ricorrente rappresenta che era impossibilitato a rispondere alla mail del SUI del 13/1/2025.
Si sono costituite in resistenza - a mezzo della difesa erariale - le amministrazioni convenute.
L’Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente nonché – nel merito – il rigetto del ricorso.
All’udienza camerale del 3/6/2025 – previo avviso di sentenza semplificata – la causa veniva trattenuta in decisione.
Secondo il principio processuale della “ ragione più liquida ” - che trova il suo fondamento negli artt. 24 e 111 Cost. - è possibile decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza la necessità di esaminare precisamente le altre, “imponendosi a tutela di esigenze di economia processuale, e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (Cfr .ex multis, Consiglio di Stato - Sez. V, n. 1332/2024).
Conformemente al relativo principio, deve essere prioritariamente esaminata l’eccezione preliminare formulata dalla difesa erariale.
In proposito, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale - correttamente indicato da parte resistente – circa il difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
Né potrebbe considerarsi determinante la circostanza che si tratta del potenziale datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta nominativo al lavoro subordinato a favore della IG. ra IS , trattandosi di procedimento anteriore e distinto rispetto a quello successivamente avviato esclusivamente dalla lavoratrice interessata con l’istanza di visto d’ingresso del 9/1/2025.
Nè è ipotizzabile la legittimazione processuale dell’attuale ricorrente al presente giudizio in quanto ciò comporterebbe un’ inammissibile sostituzione processuale della IG.ra IS,
nonostante la preclusione ex art. 81 cpc a far valere, in sede processuale, in nome proprio, un diritto altrui, salvi i “ casi espressamente previsti dalla legge” , che – nel caso di specie - non ricorrono.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile. La qual cosa – attesa la particolarità della vicenda sotto il profilo sostanziale - non preclude alla PA l’esercizio dei poteri di autotutela ove ne accerti i presupposti.
Ragioni di opportunità inducono, comunque, il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.