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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/11/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1464/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
IA IN presidente
Roberto Rivello consigliere
RE VA EL consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1464/2022 promossa da
(c.r. number 2295106), nella persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 difesa dall'avv. Antonio Sergi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in
Torino, corso Francia, n. 4 appellante contro
(p. i.v.a. ), nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Guido Cravetto, Marcello Magro e Fabrizio
Grasso, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Torino, corso Marconi,
n. 10 appellata
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, Parte_1 respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 3920/2022 emessa dal Tribunale di Torino – Giudice Dott. Antonio Carbone – nel giudizio RG
20840/2020 pubblicata in data 11.10.2022 per i motivi dedotti nel presente atto;
In via principale nel merito accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
3920/2022 emessa dal Tribunale di Torino – Giudice Dott. Antonio Carbone – RG
20840/2020, accogliere conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado nonché accogliere
l'istanza per la chiamata del terzo, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla società appellata dinanzi al Tribunale, per le ragioni meglio esposte nel presente atto;
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e nello specifico l'ammissione della prova testimoniale come già dedotta nel giudizio di primo grado nonché della CTU;
In ogni caso modificare e/o revocare la condanna alle spese legali di controparte per i motivi meglio dedotti nel presente atto, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio, iva e cpa come per legge».
ha precisato queste conclusioni: «Voglia la Corte di Appello Controparte_1
Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare dichiarare inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. l'appello avversario nel merito rigettare siccome inammissibile od in ogni caso infondato o comunque respingere
l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, col favore delle spese di giudizio, oltre accessori, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge».
Svolgimento del processo
2 1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Controparte_1 Parte_1
Torino, assumendo che, in data 7 marzo 2019, avevano stipulato un contratto di vendita della proprietà del veicolo al prezzo di euro 1.900.000,00, da trasferirsi Parte_2 alla consegna e al pagamento del prezzo.
La ricorrente aveva dedotto il proprio adempimento e l'inadempimento avversario.
La ricorrente aveva quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 1.900.000,00, oltre agli interessi.
2. si era costituita in giudizio, deducendo che l'efficacia del contratto Parte_1 era condizionata al pagamento dell'acconto di euro 1.200.000,00 e che il rapporto tra le parti era di collaborazione professionale, e allegando di avere procurato alla ricorrente il cliente per l'acquisto della proprietà del veicolo, . Persona_1
La convenuta aveva dedotto che il contratto era intervenuto tra la controparte e
[...]
o comunque che vi era stata una cessione del contratto a favore del secondo, e Per_1 che il veicolo non poteva circolare nel territorio dell'Unione Europea.
La convenuta aveva dunque chiesto il rigetto della domanda della ricorrente, in subordine, l'accertamento che era tenuto alla manleva e il contenimento Persona_1 della condanna alla somma da accertarsi, in ulteriore subordine, il contenimento della condanna alla somma da accertarsi.
3. Successivamente al mutamento del rito, da sommario ad ordinario di cognizione, la ricorrente aveva chiesto anche la condanna della convenuta al risarcimento del danno, pari alle spese di custodia del veicolo dal 13 febbraio 2021, mentre la convenuta aveva chiesto, in subordine, l'accertamento della risoluzione del contratto, con conseguente rigetto della domanda avversaria, oltre che, in ulteriore subordine, il contenimento della condanna alla somma da accertarsi.
4. Con sentenza n. 3920/2022 dell'11 ottobre 2022, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda di adempimento, condannando la convenuta al pagamento della somma di euro 1.900.000,00, oltre agli interessi, ha rigettato, in rito, la domanda risarcitoria, ha escluso la ricorrenza degli estremi della responsabilità aggravata della convenuta, e ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese processuali.
5. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di quattro motivi Parte_1
e ha riproposto le domande avanzate in primo grado. ha chiesto il rigetto, anche in rito, dell'appello. Controparte_1
3 6. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata.
Motivi della decisione
1. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per due ragioni.
L'appellata ha dedotto la violazione dell'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, per omessa individuazione delle parti della sentenza da censurare.
L'eccezione è infondata.
L'appellante ha esposto le critiche alla sentenza, mediante la predisposizione di vari paragrafi, la cui denominazione è di per sé sufficiente per accertare il capo gravato.
L'appellata ha dedotto la manifesta infondatezza dell'appello agli effetti dell'art. 348- bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
L'eccezione merita di essere vagliata in sede di esame dei singoli motivi.
2. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata trattata la questione della condizione sospensiva dell'efficacia del contratto.
Il motivo non è fondato.
L'appellante ha assunto che l'evento dedotto in condizione non era l'emissione della fattura relativa all'acconto, come ritenuto dal tribunale, bensì il pagamento dell'acconto.
Questa rappresentazione non si coglie dalla lettura del capo gravato, che giova allora trascrivere: si è opposta alla domanda eccependo, innanzi tutto, il mancato Pt_1 avveramento della condizione sospensiva ravvisata nell'art. 4 del contratto di vendita (doc.
3 att.) sostenendo che tale condizione non si sarebbe avverata perché, diversamente da quanto pattuito, non aveva emesso la fattura d'acconto di euro Controparte_1
1.200.000; || - l'eccezione è manifestamente infondata perché l'emissione della fattura
d'acconto costitutiva una condizione non a favore di , bensì a favore di Pt_1 CP_1
che, pur potendolo fare, non l'ha invocata;
|| - l'omesso pagamento dell'acconto
[...] entro i 15 giorni non può essere, dunque, invocato da per affermare che il contratto Pt_1 sarebbe divenuto inefficace» (p. 4 sent.).
L'evento condizionale considerato dal giudice di primo grado è l'omesso pagamento
(cfr. ultimo enunciato).
Il riferimento all'emissione della fattura, presupposto del pagamento connesso, è stato fatto in ragione della difesa dell'appellante (cfr. primo enunciato).
4 L'appellante ha sostenuto che il pagamento dell'acconto era «condizione sospensiva
[…] necessaria per l'accettazione dell'ordine di acquisto da parte dell'acquirente» (p. 9 cit. app.).
La difesa non convince.
Non si comprende, già in astratto, come il pagamento dell'acconto possa costituire la condizione “per accettare l'ordine di acquisto” da parte di colui che è l'autore dell'ordine.
L'evasione dell'ordine è inequivoca volontà di ordinare e l'accettazione dell'ordine è semmai determinazione del destinatario.
Il pagamento del prezzo è obbligazione a carico del compratore (art. 1498 c.c.).
La sospensione degli effetti del contratto di compravendita sino al pagamento di un acconto risponde allora ad un interesse del venditore.
Tant'è vero che, in fatto, il riferimento della condizione è alla posizione del venditore e non a quella dell'acquirente; la clausola n. 4.1, lett. a), contr. dispone che il pagamento dell'acconto da parte dell'acquirente (“Buyer”) va fatto entro quindici giorni dalla ricezione della fattura ed è condizione affinché il venditore accetti l'ordine (“as a condition precedent for the Seller to accept the order”, v. doc. n. 3 fasc. primo grado appellata).
L'appellante ha poi introdotto il tema della carenza di titolarità passiva del rapporto, comune anche al secondo motivo d'appello.
In estrema sintesi, per l'appellante l'acquirente sarebbe un terzo, . Persona_1
Questa prospettazione è stata così declinata nella trattazione della questione della condizione sospensiva: «Detta condizione fa dipendere l'efficacia del contratto al verificarsi di un evento futuro ed incerto che, nel caso di specie, è rappresentato dal pagamento da parte del reale acquirente signor dell'acconto e, dunque, subordinata al reale Persona_1 gradimento espresso da quest'ultimo in relazione alla » (p. 9 cit. app.), circostanza Pt_2 che il giudice di primo grado non avrebbe considerato, non avendo «correttamente valutato la documentazione allegata agli atti dalla quale risulta che […] era la stessa a CP_1 sollecitare il pagamento dell'acconto direttamente al signor o per il tramite della Ful- Per_1
Lpf» (p. 10 cit. app.).
L'appellante non ha indicato quali sono i documenti trascurati dal tribunale da cui desumere che alla clausola sarebbe stato sotteso il giudizio di gradimento di Per_2
.
[...]
5 L'appellante ha ripreso delle emergenze documentali nella parte “in fatto” dell'appello e non le ha recuperate precisamente nell'illustrazione della critica alla sentenza, che per questo si rivela inadeguata.
La selezione di quelle emergenze da parte del giudice eluderebbe gli oneri di parte e potrebbe rivelarsi arbitraria.
In ogni caso, è sufficiente riprendere la clausola contrattuale menzionata al fine di escludere in radice che ricorrano elementi evocativi del condizionamento dell'efficacia del contratto al gradimento di , anziché al pagamento dell'acconto da parte del Persona_1
“Buyer”, chiaramente identificato nell'appellante nell'intestazione del contratto (doc. n. 3 fasc. primo grado appellata).
L'appellante ha ancora dedotto che non si è consumata la rinuncia alla condizione, poiché «[s]i è dato ampiamente atto dei numerosi solleciti di pagamento avanzati nei confronti della e direttamente nei confronti del signor » (p. 10 cit. app.). Pt_1 Per_1
È sufficiente osservare che il giudice di primo grado non ha affrontato la questione della rinuncia e che i solleciti in discorso mostrano proprio l'interesse dell'appellata alla conservazione (e all'esecuzione) del contratto, incompatibili con la volontà di avvalersi del mancato avveramento della condizione.
L'appellante ha dedotto che la clausola era stata pattuita anche nel suo interesse,
«posto che nel caso in cui la vendita fosse andata a buon fine, avrebbe ricevuto una provvigione pari al 4% per la sua attività di intermediazione» (ibidem).
Dalla clausola richiamata non emerge alcunché in punto di provvigione.
L'appellante non ha precisamente menzionato alcun documento da cui desumere l'interesse all'avveramento della condizione dato dalla provvigione attesa.
È infine irrilevante che l'apposizione di una condizione sospensiva di un contratto di vendita impedisce di qualificarlo come contratto ad effetti reali (ibidem).
Il motivo è rigettato.
3. Il secondo motivo d'appello ha un contenuto articolato.
Occorre pertanto esaminare partitamente le singole censure.
La prima censura riguarda l'identità dei contraenti, quindi la titolarità del rapporto sorto con la compravendita.
La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.
Il giudice di primo grado ha così statuito: ha negato, in secondo luogo, la Pt_1 propria legittimazione passiva (rectius, la titolarità passiva del rapporto) asserendo che il
6 contratto sarebbe intercorso, in realtà, tra e un certo Sig. e che ella Controparte_1 Per_1 avrebbe agito esclusivamente quale intermediaria;
||- la tesi è smentita dal contratto di vendita dove i contraenti sono stati individuati in e in senza Controparte_1 Pt_1 enunciare, così come sarebbe stato necessario in caso di rappresentanza, che Pt_1 agisse in nome e per conto di un terzo (contemplatio domini); || - nel contratto non è neppure menzionato il ruolo di quale mediatrice» (p. 4 sent.). Pt_1
L'appellante ha dapprima assunto che «[l]'effettivo rapporto intercorso tra le parti rientrava nell'attività di intermediazione e, dunque, di rappresentanza dei veicoli progettati da » (p. 11 cit. app.), senza però accompagnare la deduzione da una compiuta CP_1 indicazione degli elementi assertivi e probatori trascurati dal tribunale.
L'appellante ha poi rilevato che, «[a] voler aderire alla qualificazione giuridica operata dal giudice, si osserva che quest'ultimo non ha considerato che nel caso di specie si sarebbe potuto trattare di rappresentanza indiretta caratterizzata proprio dalla mancata spendita del nome altrui e dal realizzarsi degli effetti del negozio nella sfera giuridica del rappresentante» (ibidem).
Si osserva che è rimasto incontrastato l'accertamento dell'assenza della spendita del nome del terzo e, quindi, dell'inoperatività del meccanismo della rappresentanza diretta
(art. 1388 c.c.).
Si rileva inoltre che, perché il giudice consideri una qualità, nel caso di specie quella di rappresentante indiretto, questa va allegata (e provata) dalla parte che la invoca (art. 2697, commi 1, 2, c.c.), la quale non può limitarsi a ragionare sul piano delle ipotesi (“si sarebbe potuto trattare di rappresentanza indiretta”).
L'appellante ha esposto che, «pur non essendo tenuta a comunicare a di CP_1 agire nell'interesse e nel nome del rappresentato, signor , ha informato Persona_3
l'azienda dell'esistenza di tale rapporto» (ibidem).
Questa difesa non si confronta con l'evidenza documentale riscontrata dal giudice di primo grado secondo cui il contratto non menziona il ruolo di mediatrice dell'appellante.
Del resto, è del tutto singolare che non ricorra traccia della rappresentanza nel testo contrattuale, benché l'appellante avesse agito (in tesi) nell'interesse e nel nome del terzo.
La circostanza per cui aveva già acquistato veicoli dell'appellata non Persona_3 ha alcuna rilevanza.
In difetto di indici di segno contrario, le vicende negoziali sono tra loro indipendenti.
7 L'appellante ha ripreso alcuni argomenti illustrati nel primo motivo d'appello, ove ha assunto che, «nella logica che ha caratterizzato l'intero rapporto contrattuale, il rapporto qualificato come rappresentanza dal Giudice non può essere interpretato senza tenere conto dell'esistenza della condizione sospensiva che veniva apposta proprio per evitare che la si ritrovasse vincolata alle obbligazioni del contratto soggette, di fatto, al gradimento Pt_1
e alle scelte del signor || Non essendosi avverata la condizione sospensiva, non è Per_1 possibile affermare che gli effetti del contratto si siano realizzati nei confronti della Pt_1
(p. 12 cit. app.).
È sufficiente rinviare alla motivazione del rigetto del primo motivo d'appello.
L'appellante ha infine lamentato che, «[n]onostante gli accordi fossero chiari a tutte le parti e nonostante ciò risulti documentalmente dalla fitta corrispondenza WhtasApp,
ha agito in mala fede e nel tentativo di voler far apparire la resistente quale CP_1 acquirente del veicolo prodotto» (ibidem).
Anche in questo caso il richiamo documentale è all'evidenza generico.
L'evidenza contrattuale è inequivoca: l'acquirente è identificato nell'appellante e non vi è alcun riferimento all'attività di intermediazione.
L'obbligazione di pagamento grava allora sull'appellante.
Anche a volere ragionare nella prospettiva della rappresentanza indiretta, per cui l'appellante avrebbe agito nell'interesse del terzo, la conclusione non muta.
L'assenza della spendita del nome fa sì che gli effetti del contratto si producano nel patrimonio dell'appellante (cfr. art. 1388 c.c.), pure ammettendo la consapevolezza di parte appellata circa l'altrui qualità di rappresentante di un terzo (art. 1705, co. 1, c.c.).
L'appellante non può sottrarsi agli effetti del contratto stipulato, anche a ritenere che il fine ultimo dell'operazione da lei compiuta dell'appellante fosse quello di trasferire la proprietà del veicolo a . Persona_3
Con la seconda censura, l'appellante ha lamentato che il tribunale ha ritenuto non provato l'accordo simulatorio, in forza del quale il reale acquirente sarebbe stato
[...]
, perché estraneo al petitum della domanda. Per_3
L'appellante ha quindi denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).
La censura non è fondata.
Occorre riprendere la motivazione nella sua interezza: ha aggiunto che era Pt_1 comune volontà delle parti far apparire come acquirente anche se il vero acquirente Pt_1
8 era il terzo Sig. || - l'assunto non è del tutto inverosimile;
tuttavia, non vi è prova Per_1 dell'accordo simulatorio che, incidendo su un contratto scritto, avrebbe richiesto la medesima forma e avrebbe dovuto coinvolgere anche il terzo cinese» (pp. 4 s. sent.).
L'appellante non ha considerato la premessa del ragionamento del tribunale («FUL-
LPF ha aggiunto che era comune volontà delle parti far apparire come acquirente Pt_1 anche se il vero acquirente era il terzo Sig. »), che evoca in effetti il fenomeno della Per_1 simulazione.
Il tribunale ha trattato la difesa dell'appellante non già per pronunciare su di una domanda di simulazione non formulata, bensì per esaminare ogni argomento portato dall'appellante a sostegno del dedotto difetto di titolarità passiva del rapporto (cfr. § III comp. cost.).
La terza censura è una critica alla valutazione della prova con riguardo alla missiva del legale dell'appellante datata 11 giugno 2020.
Anche questa censura non merita accoglimento.
Il giudice di primo grado ha «infine constatato, con effetti assorbenti, che il Difensore di Avv. Sergi con missiva dell'11.6.20 (doc. 8 att.) ha manifestato in nome e per Pt_1 conto di la volontà di considerare risolto il contratto “siglato tra la società Pt_1
e la società mia assistita”: affermazione che, provenendo dallo stesso Controparte_1
Difensore, conferma definitivamente e inequivocabilmente che l'acquirente va individuato in
anziché in un soggetto terzo» (p. 5 sent.). Pt_1
Le difese dell'appellante sono due: in primo luogo, alla dichiarazione del legale non va riconosciuto valore confessorio;
in secondo luogo, «il Giudice non può estrapolare le frasi al fine di fondare sulle stesse il riconoscimento di un fatto dedotto da una delle parti
(nella specie, il soggetto nella cui sfera si verificano gli effetti del contratto). || […]
L'affermazione, formalmente, è corretta ma non può essere estrapolata né dal contenuto del contratto che, si ribadisce, contiene una clausola sospensiva, né dalla reale intenzione delle parti che emerge dal copioso scambio di messaggi WhatsApp e corrispondenza tramite email» (p. 14 cit. app.).
Anzitutto, si assiste ancora una volta ad un rinvio del tutto generico ai documenti.
Il giudice di primo grado non ha attribuito valore confessorio alla missiva, bensì di ulteriore argomento di prova della titolarità del rapporto in capo all'appellante.
Correttamente il giudice di primo grado ha attribuito un certo grado di concludenza al documento, dato dalla provenienza della missiva, cioè da un soggetto, rappresentante
9 dell'appellante, dotato della giusta competenza per ricostruire la vicenda, per darne una lettura giuridica, per avanzare pretese.
Va evidenziato che, con quella missiva, l'appellante aveva riferito di intendere risolto il contratto, con ciò manifestando inequivocabilmente la consapevolezza che un vincolo era sorto, in evidente coerenza al testo contrattuale.
La quarta censura riguarda l'intervenuta cessione del contratto.
In primo grado, l'appellante aveva asserito, in seconda battuta, di avere ceduto il contratto a favore di , con il consenso dell'appellata: «Nella denegata e non Persona_3 creduta ipotesi in cui si volesse riconoscere l'efficacia del contratto di vendita […], appare necessario richiamare brevemente l'istituto di cui agli artt. 1406 e ss. c.c.. || […] Nel caso in oggetto, appare di tutta evidenza come la cedente avesse ceduto il contratto di Pt_1 acquisto del veicolo al cessionario sig. il quale avrebbe personalmente acquistato e Per_1 pagato il prezzo del mezzo. […] || Parimenti cristallino ed inequivocabile il consenso prestato dalla ceduta alla stipula di detta cessione» (p. 7 comp. cost.). CP_1
Il tribunale ha pronunciato negativamente, sostenendo che questa ricostruzione «è smentita, ancora una volta, dalla missiva dell'11.6.20 con la quale il difensore ha dichiarato di voler risolvere il contratto in nome e per conto di e non del Sig. Pt_1 Per_1
|| - va inoltre considerato che l'affermazione è del tutto sfornita di prova scritta, essendo a tal fine inidonee le missive scambiate con il Sig. che, quale potenziale acquirente finale Per_1 dell'auto (ma non direttamente da ) aveva interesse a seguire Controparte_1
l'evoluzione della vicenda;
|| - non ha neppure formulato idonea prova Pt_1 testimoniale giacché tutti i capitoli dedotti riguardano la supposta vendita da CP_1
a (capitoli peraltro inammissibili perché volti a provare la simulazione tra
[...] Pt_1
i medesimi soggetti che ne sarebbero stati autori) e non la cessione del contratto» (pp. 5 s. sent.).
L'appellante ha lamentato l'utilizzo della missiva, «evidenzia[ndo] che il sottoscritto ha ricevuto il mandato professionale dalla società appellante e non dal signor || Per_1
Anche in questo caso, il giudice non può estrapolare frasi per trarre conclusioni palesemente viziate» (p. 14 cit. app.).
Tuttavia, per un verso, la motivazione è più articolata, non esaurendosi nel richiamo alla dichiarazione del difensore, e, per altro verso, non si comprende quale sarebbe la ragione dell'erroneità delle conclusioni.
10 L'appellante ha denunciato la contraddittorietà della sentenza, poiché, «[p]rima di riconoscere che il reale acquirente è il signor (cfr. pag. 5 della sentenza), il magistrato Per_1 ha negato fermamente che il signor fosse coinvolto nella vicenda. || L'incoerenza del Per_1 ragionamento risulta anche a pag. 8 della sentenza, dove il Giudice statuisce che spettava alla Ful-Lpf dover scegliere il colore finale dell'autovettura e indicare eventuali optional» (p.
14 cit. app.)
Il giudice di primo grado non ha negato fermamente alcunché.
Il giudice di primo grado ha escluso che ricorresse la prova che l'acquirente fosse un soggetto diverso dall'appellante.
L'accertamento della spettanza all'appellante della scelta del colore del veicolo e di altri accessori è coerente con l'accertamento sulla titolarità della posizione contrattuale in capo all'appellante medesima.
L'appellante ha assunto che ricorre la prova documentale della scelta fatta da
[...]
circa le caratteristiche del veicolo. Per_1
Ancora una volta, la prova documentale è menzionata in modo generico.
L'appellante ha richiamato integralmente i documenti nn. 4) e 5) prodotti in primo grado dalla stessa.
Sennonché, i documenti sono riproduzione di, rispettivamente, 27 e 18 pagine di messaggi.
Pertanto, non è certo possibile ivi ricercare i dati utili per confermare o smentire la veridicità della prospettazione avanzata.
In ogni caso, la circostanza della scelta delle caratteristiche non scalfisce il dato, per come accertato, circa l'identità dei soggetti titolari del rapporto contrattuale.
La circostanza è del resto compatibile con quello che appare il fine ultimo ipotizzato più sopra, per cui l'appellante avrebbe dovuto rivendere la proprietà del veicolo al terzo.
L'appellante ha ancora lamentato che il tribunale «[s]i è limitato a sostenere che i capi di prova testimoniale formulati da riguardavano la supposta vendita da Pt_1
a || L'assunto non è corretto, in quanto con l'ammissione della prova CP_1 Pt_1 testimoniale la società appellante avrebbe potuto dare atto dell'intervenuta cessione del contratto» (p. 15 cit. app.).
La difesa è del tutto inidonea a contrastare la motivazione.
11 Da un lato, è rimasto incensurato il rilievo che le prove riguardavano la vendita tra le parti, dall'altro lato, l'appellante non ha indicato quali sarebbero le prove vertenti sulla cessione del contratto.
Va rifiutata l'ipotesi che, in sede di assunzione della prova orale, si sarebbe potuto trattare della cessione del contratto, perché elusiva delle preclusioni processuali.
L'appellante ha concluso, ribadendo che «la cedente ha ceduto il contratto di Pt_1 acquisto del veicolo al cessionario sig. unico soggetto tenuto al pagamento del prezzo. Per_1
|| Il consenso manifestato da è provato anche dal fatto che la società appellata CP_1 discuteva direttamente con il cessionario la produzione e la configurazione del veicolo (doc.
5)» (p. 15 cit. app.).
In mancanza della prova della cessione tra l'appellante e il terzo, si rivela superflua l'indagine della volontà dell'appellata.
Il richiamo al documento n. 5) è generico per la ragione già esposta.
In ogni caso, si osserva che all'interlocuzione sulla produzione e sulla configurazione del veicolo non si può riconoscere in modo inequivoco il consenso alla cessione.
La quinta censura verte sulla presupposizione e sull'omologazione.
L'appellante ha rilevato che il tribunale ha ritenuto che «la certificazione ottenuta in
Germania da fosse perfettamente legale ma non ha motivato tale assunto» (p. 17 CP_1 cit. app.).
La riproduzione della sentenza in parte qua sconfessa la ricorrenza del vizio: «la certificazione ottenuta in Germania da è perfettamente legale ed è stata Controparte_1 eseguita come omologazione di un esemplare unico secondo le modalità di “omologazione individuale UE” (art. 44 regolamento UE 858/18) che autorizza “l'immissione sul mercato,
l'immatricolazione o l'entrata in circolazione dei veicoli”, così da consentire la libera circolazione della nei paesi dell'Unione Europea (comma 6: “Gli Stati membri Pt_2 autorizzano l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione dei veicoli muniti di un certificato di omologazione individuale UE valido”); || - l'omologazione del veicolo da parte della stessa in data 11.1.21 secondo modalità e con Controparte_1 effetti che hanno superato la precedente e più restrittiva disciplina di “omologazione individuale nazionale” (art. 45) ha dunque attribuito la facoltà di far circolare liberamente il veicolo nei paesi dell'UE, così come previsto dal contratto» (pp. 6 s. sent.).
Era onere dell'appellante compiutamente illustrare le ragioni della non conformità legale della certificazione.
12 L'appellante ha osservato che «[i]l Tribunale ritiene anche che la non abbia Pt_1
“tempestivamente contestato l'autenticità della certificazione” ma che abbia solamente contestato la “sua idoneità a consentire la circolazione dell'autovettura su strada”. || Nella prima memoria istruttoria, ha evidenziato sia che la certificazione non era adeguata Pt_1
e non rispondeva alle necessità del signor sia che la stessa era intervenuta solo in Per_1 seguito alla lettera del sottoscritto del 11.06.2020 con la conseguenza che il Giudice avrebbe dovuto affermare la tardività dell'adempimento da parte di » (pp. 17 s. CP_1 cit. app.).
Sennonché, l'appellante non si è confrontato con la motivazione nella sua interezza:
«in secondo luogo, si rileva che l'art. 7 del contratto non prevedeva un termine intermedio per l'omologazione, limitandosi a prescrivere che l'autovettura potesse circolare sulle strade pubbliche dell'Unione Europea;
|| - per questo motivo si ritiene che il recesso esercitato medio tempore da l'11.6.20 invocando l'assenza di “caratteristiche idonee per Pt_1
l'uso” sia infondato, dovendosi vagliare tale requisito solo al “completamento del contratto”, cioè alla data in cui l'autovettura sarebbe stata consegnata all'acquirente e, con il pagamento del saldo, se ne sarebbe trasferita la proprietà» (p. 7 sent.).
L'appellante ha infine assunto che «il Giudice non ha considerato la corrispondenza prodotta dalla quale risulta che già dall'ottobre del 2019 erano sorte difficoltà nell'ottenimento dell'omologazione, la quale non consente al veicolo di circolare su strada in tutti i paesi dell'Ue» (p. 18 cit. app.).
Il richiamo ai documenti è generico.
In ogni caso, la censura poco rileva, se si considera la parte di motivazione appena riprodotta, su cui l'appellante nulla ha dedotto in questa articolazione del motivo.
La sesta censura attiene alla ricorrenza, quale causa risolutiva del contratto, della fattispecie c.d. “aliud pro alio datum”.
L'appellante ha dedotto che «il ragionamento del Giudice è viziato anche nella parte in cui sostiene che il recesso esercitato da in data 11.06.2020 sia infondato in quanto Pt_1
l'assenza delle caratteristiche idonee all'uso si sarebbero dovute vagliare solo al completamento del contratto, cioè alla data in cui l'autovettura sarebbe stata consegnata all'acquirente. || Così argomentando il Giudice ritiene che l'adempimento possa essere valutato solo con la consegna di un bene, con la conseguenza che in tal modo si terrebbe vincolata l'altra parte per un tempo indeterminato» (p. 18 cit. app.).
13 Sennonché, l'appellante ha ripreso la motivazione concernente un altro capo, quello relativo all'omologazione di cui alla precedente censura, tra l'altro senza confrontarsi sul ragionamento giudiziale fatto a partire dal dato contrattuale.
L'appellante non si è invece confrontato sulla doppia ragione di esclusione di una vendita di un aliud pro alio, «perché, come è risultato, il veicolo aveva le caratteristiche necessarie per poter circolare all'interno dell'Unione Europea secondo la sopravvenuta normativa e perché, in ogni caso, l'assenza di tale facoltà non avrebbe consentito di riferirlo ad un genus completamente differente rispetto a quello dedotto in contratto» (p. 8 sent.).
Il motivo è rigettato.
4. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha censurato il rigetto delle istanze di autorizzazione alla chiamata di e di ammissione della prova testimoniale. Persona_1
Il motivo è inammissibile.
Avuto riguardo all'autorizzazione alla chiamata del terzo, è sufficiente rammentare che il corrispondente potere del giudice è discrezionale, fuori dalle ipotesi di litisconsorzio necessario, sicché, «comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta al riguardo» (Cass. civ., sez. III^, sent. 12 maggio 2015, n. 9570).
Avuto riguardo alla prova testimoniale, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado l'appellante non aveva riportato le istanze istruttorie (v. nota scritta del 14 giugno 2022), sicché possono ritenersi abbandonate (per tutte, Cass. civ., sez. III^, ord.
12 dicembre 2023, n. 34639).
Inoltre, le istanze non sono state riprodotte nell'atto introduttivo di questa fase.
Ancora, nella parte esplicativa del motivo, l'appellante non ha indicato precisamente i capitoli di prova da ammettere e le ragioni di contrasto alla decisione di segno contrario, sì da consentire di apprezzare la concludenza della prova, da intendersi quale possibilità di ottenere l'utilità attesa e negata in primo grado.
Il motivo è rigettato (in rito).
Il rigetto dei motivi palesa la superfluità della consulenza tecnica che l'appellante ha sollecitato.
5. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la statuizione inerente alla regolamentazione delle spese processuali.
Il motivo non è fondato.
14 L'appellante ha così dedotto: «La ha operato come mera intermediaria e oggi si Pt_1 ritrova a dover pagare anche le spese processuali della controparte senza che sia stata adeguatamente valutata l'istanza per la chiamata del terzo. || L'art. 91 c.p.c., che sancisce il principio della soccombenza, ha carattere prettamente risarcitorio perché tende a sanzionare l'abuso dello strumento processuale, ossia la condotta colposa della parte che violi doveri o obblighi che riguardano l'intero procedimento. || Nel condannare al Pt_1 rimborso delle spese legali della controparte, il Giudice è tenuto a confrontare le domande e le eccezioni formulate dalle parti, con particolare riferimento al contenuto sostanziale della pretesa alla luce dei fatti dedotti in corso di causa. || Ebbene, nel corso del giudizio non risulta che la abbia sollevato eccezioni infondate o sostenuto argomentazioni Pt_1 pretestuose» (p. 20 cit. app.).
Questi argomenti confliggono con la giusta ricostruzione dell'istituto della condanna al rimborso delle spese processuali.
La condanna risponde al principio chiovendiano per cui il processo, e, per esso,
l'attuazione della legge, non può essere una diminuzione patrimoniale per il vittorioso.
Il criterio della soccombenza, di cui il giudice di primo grado ha fatto applicazione (p.
9 sent.), è una forma tecnica di riparto delle spese coerente al principio (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Il criterio fa emergere la responsabilità del soggetto che ha dato causa alla lite, da accertarsi rispetto all'utilità assegnata o negata all'esito del processo, indipendentemente da quali difese siano servite al perseguimento del risultato o non abbiano avuto successo
(per tutte, Cass. civ., sez. III^, sent. 5 aprile 2003, n. 5373).
Il criterio esprime un fatto oggettivo e dunque prescinde dall'elemento soggettivo che ha assistito la condotta delle parti, rilevante semmai ad altri effetti (artt. 92, co. 1, parte seconda, 96, commi 1, 3, c.p.c.).
Il motivo è rigettato.
6. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza.
Le spese del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato dall'entità del credito accertato (scaglione euro 1.000.001,00-2.000.000,00).
15 Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non
è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre
2023, n. 29857).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 29.033,00 per compensi
(euro 7.418,00 per la fase di studio, euro 4.313,00 per la fase introduttiva, euro 4.969,00 per la fase istruttoria, euro 12.333,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
7. Il rigetto integrale dell'appello costituisce un elemento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna al rimborso a favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 29.033,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il consigliere estensore
RE VA EL
Il presidente
IA IN
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
IA IN presidente
Roberto Rivello consigliere
RE VA EL consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1464/2022 promossa da
(c.r. number 2295106), nella persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 difesa dall'avv. Antonio Sergi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in
Torino, corso Francia, n. 4 appellante contro
(p. i.v.a. ), nella persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dagli avv.ti Guido Cravetto, Marcello Magro e Fabrizio
Grasso, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, in Torino, corso Marconi,
n. 10 appellata
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, Parte_1 respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 3920/2022 emessa dal Tribunale di Torino – Giudice Dott. Antonio Carbone – nel giudizio RG
20840/2020 pubblicata in data 11.10.2022 per i motivi dedotti nel presente atto;
In via principale nel merito accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
3920/2022 emessa dal Tribunale di Torino – Giudice Dott. Antonio Carbone – RG
20840/2020, accogliere conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado nonché accogliere
l'istanza per la chiamata del terzo, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalla società appellata dinanzi al Tribunale, per le ragioni meglio esposte nel presente atto;
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado e nello specifico l'ammissione della prova testimoniale come già dedotta nel giudizio di primo grado nonché della CTU;
In ogni caso modificare e/o revocare la condanna alle spese legali di controparte per i motivi meglio dedotti nel presente atto, con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio, iva e cpa come per legge».
ha precisato queste conclusioni: «Voglia la Corte di Appello Controparte_1
Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare dichiarare inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. l'appello avversario nel merito rigettare siccome inammissibile od in ogni caso infondato o comunque respingere
l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, col favore delle spese di giudizio, oltre accessori, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge».
Svolgimento del processo
2 1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Controparte_1 Parte_1
Torino, assumendo che, in data 7 marzo 2019, avevano stipulato un contratto di vendita della proprietà del veicolo al prezzo di euro 1.900.000,00, da trasferirsi Parte_2 alla consegna e al pagamento del prezzo.
La ricorrente aveva dedotto il proprio adempimento e l'inadempimento avversario.
La ricorrente aveva quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 1.900.000,00, oltre agli interessi.
2. si era costituita in giudizio, deducendo che l'efficacia del contratto Parte_1 era condizionata al pagamento dell'acconto di euro 1.200.000,00 e che il rapporto tra le parti era di collaborazione professionale, e allegando di avere procurato alla ricorrente il cliente per l'acquisto della proprietà del veicolo, . Persona_1
La convenuta aveva dedotto che il contratto era intervenuto tra la controparte e
[...]
o comunque che vi era stata una cessione del contratto a favore del secondo, e Per_1 che il veicolo non poteva circolare nel territorio dell'Unione Europea.
La convenuta aveva dunque chiesto il rigetto della domanda della ricorrente, in subordine, l'accertamento che era tenuto alla manleva e il contenimento Persona_1 della condanna alla somma da accertarsi, in ulteriore subordine, il contenimento della condanna alla somma da accertarsi.
3. Successivamente al mutamento del rito, da sommario ad ordinario di cognizione, la ricorrente aveva chiesto anche la condanna della convenuta al risarcimento del danno, pari alle spese di custodia del veicolo dal 13 febbraio 2021, mentre la convenuta aveva chiesto, in subordine, l'accertamento della risoluzione del contratto, con conseguente rigetto della domanda avversaria, oltre che, in ulteriore subordine, il contenimento della condanna alla somma da accertarsi.
4. Con sentenza n. 3920/2022 dell'11 ottobre 2022, il Tribunale di Torino ha accolto la domanda di adempimento, condannando la convenuta al pagamento della somma di euro 1.900.000,00, oltre agli interessi, ha rigettato, in rito, la domanda risarcitoria, ha escluso la ricorrenza degli estremi della responsabilità aggravata della convenuta, e ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese processuali.
5. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di quattro motivi Parte_1
e ha riproposto le domande avanzate in primo grado. ha chiesto il rigetto, anche in rito, dell'appello. Controparte_1
3 6. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata.
Motivi della decisione
1. L'appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per due ragioni.
L'appellata ha dedotto la violazione dell'art. 342 c.p.c., applicabile ratione temporis, per omessa individuazione delle parti della sentenza da censurare.
L'eccezione è infondata.
L'appellante ha esposto le critiche alla sentenza, mediante la predisposizione di vari paragrafi, la cui denominazione è di per sé sufficiente per accertare il capo gravato.
L'appellata ha dedotto la manifesta infondatezza dell'appello agli effetti dell'art. 348- bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
L'eccezione merita di essere vagliata in sede di esame dei singoli motivi.
2. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata trattata la questione della condizione sospensiva dell'efficacia del contratto.
Il motivo non è fondato.
L'appellante ha assunto che l'evento dedotto in condizione non era l'emissione della fattura relativa all'acconto, come ritenuto dal tribunale, bensì il pagamento dell'acconto.
Questa rappresentazione non si coglie dalla lettura del capo gravato, che giova allora trascrivere: si è opposta alla domanda eccependo, innanzi tutto, il mancato Pt_1 avveramento della condizione sospensiva ravvisata nell'art. 4 del contratto di vendita (doc.
3 att.) sostenendo che tale condizione non si sarebbe avverata perché, diversamente da quanto pattuito, non aveva emesso la fattura d'acconto di euro Controparte_1
1.200.000; || - l'eccezione è manifestamente infondata perché l'emissione della fattura
d'acconto costitutiva una condizione non a favore di , bensì a favore di Pt_1 CP_1
che, pur potendolo fare, non l'ha invocata;
|| - l'omesso pagamento dell'acconto
[...] entro i 15 giorni non può essere, dunque, invocato da per affermare che il contratto Pt_1 sarebbe divenuto inefficace» (p. 4 sent.).
L'evento condizionale considerato dal giudice di primo grado è l'omesso pagamento
(cfr. ultimo enunciato).
Il riferimento all'emissione della fattura, presupposto del pagamento connesso, è stato fatto in ragione della difesa dell'appellante (cfr. primo enunciato).
4 L'appellante ha sostenuto che il pagamento dell'acconto era «condizione sospensiva
[…] necessaria per l'accettazione dell'ordine di acquisto da parte dell'acquirente» (p. 9 cit. app.).
La difesa non convince.
Non si comprende, già in astratto, come il pagamento dell'acconto possa costituire la condizione “per accettare l'ordine di acquisto” da parte di colui che è l'autore dell'ordine.
L'evasione dell'ordine è inequivoca volontà di ordinare e l'accettazione dell'ordine è semmai determinazione del destinatario.
Il pagamento del prezzo è obbligazione a carico del compratore (art. 1498 c.c.).
La sospensione degli effetti del contratto di compravendita sino al pagamento di un acconto risponde allora ad un interesse del venditore.
Tant'è vero che, in fatto, il riferimento della condizione è alla posizione del venditore e non a quella dell'acquirente; la clausola n. 4.1, lett. a), contr. dispone che il pagamento dell'acconto da parte dell'acquirente (“Buyer”) va fatto entro quindici giorni dalla ricezione della fattura ed è condizione affinché il venditore accetti l'ordine (“as a condition precedent for the Seller to accept the order”, v. doc. n. 3 fasc. primo grado appellata).
L'appellante ha poi introdotto il tema della carenza di titolarità passiva del rapporto, comune anche al secondo motivo d'appello.
In estrema sintesi, per l'appellante l'acquirente sarebbe un terzo, . Persona_1
Questa prospettazione è stata così declinata nella trattazione della questione della condizione sospensiva: «Detta condizione fa dipendere l'efficacia del contratto al verificarsi di un evento futuro ed incerto che, nel caso di specie, è rappresentato dal pagamento da parte del reale acquirente signor dell'acconto e, dunque, subordinata al reale Persona_1 gradimento espresso da quest'ultimo in relazione alla » (p. 9 cit. app.), circostanza Pt_2 che il giudice di primo grado non avrebbe considerato, non avendo «correttamente valutato la documentazione allegata agli atti dalla quale risulta che […] era la stessa a CP_1 sollecitare il pagamento dell'acconto direttamente al signor o per il tramite della Ful- Per_1
Lpf» (p. 10 cit. app.).
L'appellante non ha indicato quali sono i documenti trascurati dal tribunale da cui desumere che alla clausola sarebbe stato sotteso il giudizio di gradimento di Per_2
.
[...]
5 L'appellante ha ripreso delle emergenze documentali nella parte “in fatto” dell'appello e non le ha recuperate precisamente nell'illustrazione della critica alla sentenza, che per questo si rivela inadeguata.
La selezione di quelle emergenze da parte del giudice eluderebbe gli oneri di parte e potrebbe rivelarsi arbitraria.
In ogni caso, è sufficiente riprendere la clausola contrattuale menzionata al fine di escludere in radice che ricorrano elementi evocativi del condizionamento dell'efficacia del contratto al gradimento di , anziché al pagamento dell'acconto da parte del Persona_1
“Buyer”, chiaramente identificato nell'appellante nell'intestazione del contratto (doc. n. 3 fasc. primo grado appellata).
L'appellante ha ancora dedotto che non si è consumata la rinuncia alla condizione, poiché «[s]i è dato ampiamente atto dei numerosi solleciti di pagamento avanzati nei confronti della e direttamente nei confronti del signor » (p. 10 cit. app.). Pt_1 Per_1
È sufficiente osservare che il giudice di primo grado non ha affrontato la questione della rinuncia e che i solleciti in discorso mostrano proprio l'interesse dell'appellata alla conservazione (e all'esecuzione) del contratto, incompatibili con la volontà di avvalersi del mancato avveramento della condizione.
L'appellante ha dedotto che la clausola era stata pattuita anche nel suo interesse,
«posto che nel caso in cui la vendita fosse andata a buon fine, avrebbe ricevuto una provvigione pari al 4% per la sua attività di intermediazione» (ibidem).
Dalla clausola richiamata non emerge alcunché in punto di provvigione.
L'appellante non ha precisamente menzionato alcun documento da cui desumere l'interesse all'avveramento della condizione dato dalla provvigione attesa.
È infine irrilevante che l'apposizione di una condizione sospensiva di un contratto di vendita impedisce di qualificarlo come contratto ad effetti reali (ibidem).
Il motivo è rigettato.
3. Il secondo motivo d'appello ha un contenuto articolato.
Occorre pertanto esaminare partitamente le singole censure.
La prima censura riguarda l'identità dei contraenti, quindi la titolarità del rapporto sorto con la compravendita.
La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.
Il giudice di primo grado ha così statuito: ha negato, in secondo luogo, la Pt_1 propria legittimazione passiva (rectius, la titolarità passiva del rapporto) asserendo che il
6 contratto sarebbe intercorso, in realtà, tra e un certo Sig. e che ella Controparte_1 Per_1 avrebbe agito esclusivamente quale intermediaria;
||- la tesi è smentita dal contratto di vendita dove i contraenti sono stati individuati in e in senza Controparte_1 Pt_1 enunciare, così come sarebbe stato necessario in caso di rappresentanza, che Pt_1 agisse in nome e per conto di un terzo (contemplatio domini); || - nel contratto non è neppure menzionato il ruolo di quale mediatrice» (p. 4 sent.). Pt_1
L'appellante ha dapprima assunto che «[l]'effettivo rapporto intercorso tra le parti rientrava nell'attività di intermediazione e, dunque, di rappresentanza dei veicoli progettati da » (p. 11 cit. app.), senza però accompagnare la deduzione da una compiuta CP_1 indicazione degli elementi assertivi e probatori trascurati dal tribunale.
L'appellante ha poi rilevato che, «[a] voler aderire alla qualificazione giuridica operata dal giudice, si osserva che quest'ultimo non ha considerato che nel caso di specie si sarebbe potuto trattare di rappresentanza indiretta caratterizzata proprio dalla mancata spendita del nome altrui e dal realizzarsi degli effetti del negozio nella sfera giuridica del rappresentante» (ibidem).
Si osserva che è rimasto incontrastato l'accertamento dell'assenza della spendita del nome del terzo e, quindi, dell'inoperatività del meccanismo della rappresentanza diretta
(art. 1388 c.c.).
Si rileva inoltre che, perché il giudice consideri una qualità, nel caso di specie quella di rappresentante indiretto, questa va allegata (e provata) dalla parte che la invoca (art. 2697, commi 1, 2, c.c.), la quale non può limitarsi a ragionare sul piano delle ipotesi (“si sarebbe potuto trattare di rappresentanza indiretta”).
L'appellante ha esposto che, «pur non essendo tenuta a comunicare a di CP_1 agire nell'interesse e nel nome del rappresentato, signor , ha informato Persona_3
l'azienda dell'esistenza di tale rapporto» (ibidem).
Questa difesa non si confronta con l'evidenza documentale riscontrata dal giudice di primo grado secondo cui il contratto non menziona il ruolo di mediatrice dell'appellante.
Del resto, è del tutto singolare che non ricorra traccia della rappresentanza nel testo contrattuale, benché l'appellante avesse agito (in tesi) nell'interesse e nel nome del terzo.
La circostanza per cui aveva già acquistato veicoli dell'appellata non Persona_3 ha alcuna rilevanza.
In difetto di indici di segno contrario, le vicende negoziali sono tra loro indipendenti.
7 L'appellante ha ripreso alcuni argomenti illustrati nel primo motivo d'appello, ove ha assunto che, «nella logica che ha caratterizzato l'intero rapporto contrattuale, il rapporto qualificato come rappresentanza dal Giudice non può essere interpretato senza tenere conto dell'esistenza della condizione sospensiva che veniva apposta proprio per evitare che la si ritrovasse vincolata alle obbligazioni del contratto soggette, di fatto, al gradimento Pt_1
e alle scelte del signor || Non essendosi avverata la condizione sospensiva, non è Per_1 possibile affermare che gli effetti del contratto si siano realizzati nei confronti della Pt_1
(p. 12 cit. app.).
È sufficiente rinviare alla motivazione del rigetto del primo motivo d'appello.
L'appellante ha infine lamentato che, «[n]onostante gli accordi fossero chiari a tutte le parti e nonostante ciò risulti documentalmente dalla fitta corrispondenza WhtasApp,
ha agito in mala fede e nel tentativo di voler far apparire la resistente quale CP_1 acquirente del veicolo prodotto» (ibidem).
Anche in questo caso il richiamo documentale è all'evidenza generico.
L'evidenza contrattuale è inequivoca: l'acquirente è identificato nell'appellante e non vi è alcun riferimento all'attività di intermediazione.
L'obbligazione di pagamento grava allora sull'appellante.
Anche a volere ragionare nella prospettiva della rappresentanza indiretta, per cui l'appellante avrebbe agito nell'interesse del terzo, la conclusione non muta.
L'assenza della spendita del nome fa sì che gli effetti del contratto si producano nel patrimonio dell'appellante (cfr. art. 1388 c.c.), pure ammettendo la consapevolezza di parte appellata circa l'altrui qualità di rappresentante di un terzo (art. 1705, co. 1, c.c.).
L'appellante non può sottrarsi agli effetti del contratto stipulato, anche a ritenere che il fine ultimo dell'operazione da lei compiuta dell'appellante fosse quello di trasferire la proprietà del veicolo a . Persona_3
Con la seconda censura, l'appellante ha lamentato che il tribunale ha ritenuto non provato l'accordo simulatorio, in forza del quale il reale acquirente sarebbe stato
[...]
, perché estraneo al petitum della domanda. Per_3
L'appellante ha quindi denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).
La censura non è fondata.
Occorre riprendere la motivazione nella sua interezza: ha aggiunto che era Pt_1 comune volontà delle parti far apparire come acquirente anche se il vero acquirente Pt_1
8 era il terzo Sig. || - l'assunto non è del tutto inverosimile;
tuttavia, non vi è prova Per_1 dell'accordo simulatorio che, incidendo su un contratto scritto, avrebbe richiesto la medesima forma e avrebbe dovuto coinvolgere anche il terzo cinese» (pp. 4 s. sent.).
L'appellante non ha considerato la premessa del ragionamento del tribunale («FUL-
LPF ha aggiunto che era comune volontà delle parti far apparire come acquirente Pt_1 anche se il vero acquirente era il terzo Sig. »), che evoca in effetti il fenomeno della Per_1 simulazione.
Il tribunale ha trattato la difesa dell'appellante non già per pronunciare su di una domanda di simulazione non formulata, bensì per esaminare ogni argomento portato dall'appellante a sostegno del dedotto difetto di titolarità passiva del rapporto (cfr. § III comp. cost.).
La terza censura è una critica alla valutazione della prova con riguardo alla missiva del legale dell'appellante datata 11 giugno 2020.
Anche questa censura non merita accoglimento.
Il giudice di primo grado ha «infine constatato, con effetti assorbenti, che il Difensore di Avv. Sergi con missiva dell'11.6.20 (doc. 8 att.) ha manifestato in nome e per Pt_1 conto di la volontà di considerare risolto il contratto “siglato tra la società Pt_1
e la società mia assistita”: affermazione che, provenendo dallo stesso Controparte_1
Difensore, conferma definitivamente e inequivocabilmente che l'acquirente va individuato in
anziché in un soggetto terzo» (p. 5 sent.). Pt_1
Le difese dell'appellante sono due: in primo luogo, alla dichiarazione del legale non va riconosciuto valore confessorio;
in secondo luogo, «il Giudice non può estrapolare le frasi al fine di fondare sulle stesse il riconoscimento di un fatto dedotto da una delle parti
(nella specie, il soggetto nella cui sfera si verificano gli effetti del contratto). || […]
L'affermazione, formalmente, è corretta ma non può essere estrapolata né dal contenuto del contratto che, si ribadisce, contiene una clausola sospensiva, né dalla reale intenzione delle parti che emerge dal copioso scambio di messaggi WhatsApp e corrispondenza tramite email» (p. 14 cit. app.).
Anzitutto, si assiste ancora una volta ad un rinvio del tutto generico ai documenti.
Il giudice di primo grado non ha attribuito valore confessorio alla missiva, bensì di ulteriore argomento di prova della titolarità del rapporto in capo all'appellante.
Correttamente il giudice di primo grado ha attribuito un certo grado di concludenza al documento, dato dalla provenienza della missiva, cioè da un soggetto, rappresentante
9 dell'appellante, dotato della giusta competenza per ricostruire la vicenda, per darne una lettura giuridica, per avanzare pretese.
Va evidenziato che, con quella missiva, l'appellante aveva riferito di intendere risolto il contratto, con ciò manifestando inequivocabilmente la consapevolezza che un vincolo era sorto, in evidente coerenza al testo contrattuale.
La quarta censura riguarda l'intervenuta cessione del contratto.
In primo grado, l'appellante aveva asserito, in seconda battuta, di avere ceduto il contratto a favore di , con il consenso dell'appellata: «Nella denegata e non Persona_3 creduta ipotesi in cui si volesse riconoscere l'efficacia del contratto di vendita […], appare necessario richiamare brevemente l'istituto di cui agli artt. 1406 e ss. c.c.. || […] Nel caso in oggetto, appare di tutta evidenza come la cedente avesse ceduto il contratto di Pt_1 acquisto del veicolo al cessionario sig. il quale avrebbe personalmente acquistato e Per_1 pagato il prezzo del mezzo. […] || Parimenti cristallino ed inequivocabile il consenso prestato dalla ceduta alla stipula di detta cessione» (p. 7 comp. cost.). CP_1
Il tribunale ha pronunciato negativamente, sostenendo che questa ricostruzione «è smentita, ancora una volta, dalla missiva dell'11.6.20 con la quale il difensore ha dichiarato di voler risolvere il contratto in nome e per conto di e non del Sig. Pt_1 Per_1
|| - va inoltre considerato che l'affermazione è del tutto sfornita di prova scritta, essendo a tal fine inidonee le missive scambiate con il Sig. che, quale potenziale acquirente finale Per_1 dell'auto (ma non direttamente da ) aveva interesse a seguire Controparte_1
l'evoluzione della vicenda;
|| - non ha neppure formulato idonea prova Pt_1 testimoniale giacché tutti i capitoli dedotti riguardano la supposta vendita da CP_1
a (capitoli peraltro inammissibili perché volti a provare la simulazione tra
[...] Pt_1
i medesimi soggetti che ne sarebbero stati autori) e non la cessione del contratto» (pp. 5 s. sent.).
L'appellante ha lamentato l'utilizzo della missiva, «evidenzia[ndo] che il sottoscritto ha ricevuto il mandato professionale dalla società appellante e non dal signor || Per_1
Anche in questo caso, il giudice non può estrapolare frasi per trarre conclusioni palesemente viziate» (p. 14 cit. app.).
Tuttavia, per un verso, la motivazione è più articolata, non esaurendosi nel richiamo alla dichiarazione del difensore, e, per altro verso, non si comprende quale sarebbe la ragione dell'erroneità delle conclusioni.
10 L'appellante ha denunciato la contraddittorietà della sentenza, poiché, «[p]rima di riconoscere che il reale acquirente è il signor (cfr. pag. 5 della sentenza), il magistrato Per_1 ha negato fermamente che il signor fosse coinvolto nella vicenda. || L'incoerenza del Per_1 ragionamento risulta anche a pag. 8 della sentenza, dove il Giudice statuisce che spettava alla Ful-Lpf dover scegliere il colore finale dell'autovettura e indicare eventuali optional» (p.
14 cit. app.)
Il giudice di primo grado non ha negato fermamente alcunché.
Il giudice di primo grado ha escluso che ricorresse la prova che l'acquirente fosse un soggetto diverso dall'appellante.
L'accertamento della spettanza all'appellante della scelta del colore del veicolo e di altri accessori è coerente con l'accertamento sulla titolarità della posizione contrattuale in capo all'appellante medesima.
L'appellante ha assunto che ricorre la prova documentale della scelta fatta da
[...]
circa le caratteristiche del veicolo. Per_1
Ancora una volta, la prova documentale è menzionata in modo generico.
L'appellante ha richiamato integralmente i documenti nn. 4) e 5) prodotti in primo grado dalla stessa.
Sennonché, i documenti sono riproduzione di, rispettivamente, 27 e 18 pagine di messaggi.
Pertanto, non è certo possibile ivi ricercare i dati utili per confermare o smentire la veridicità della prospettazione avanzata.
In ogni caso, la circostanza della scelta delle caratteristiche non scalfisce il dato, per come accertato, circa l'identità dei soggetti titolari del rapporto contrattuale.
La circostanza è del resto compatibile con quello che appare il fine ultimo ipotizzato più sopra, per cui l'appellante avrebbe dovuto rivendere la proprietà del veicolo al terzo.
L'appellante ha ancora lamentato che il tribunale «[s]i è limitato a sostenere che i capi di prova testimoniale formulati da riguardavano la supposta vendita da Pt_1
a || L'assunto non è corretto, in quanto con l'ammissione della prova CP_1 Pt_1 testimoniale la società appellante avrebbe potuto dare atto dell'intervenuta cessione del contratto» (p. 15 cit. app.).
La difesa è del tutto inidonea a contrastare la motivazione.
11 Da un lato, è rimasto incensurato il rilievo che le prove riguardavano la vendita tra le parti, dall'altro lato, l'appellante non ha indicato quali sarebbero le prove vertenti sulla cessione del contratto.
Va rifiutata l'ipotesi che, in sede di assunzione della prova orale, si sarebbe potuto trattare della cessione del contratto, perché elusiva delle preclusioni processuali.
L'appellante ha concluso, ribadendo che «la cedente ha ceduto il contratto di Pt_1 acquisto del veicolo al cessionario sig. unico soggetto tenuto al pagamento del prezzo. Per_1
|| Il consenso manifestato da è provato anche dal fatto che la società appellata CP_1 discuteva direttamente con il cessionario la produzione e la configurazione del veicolo (doc.
5)» (p. 15 cit. app.).
In mancanza della prova della cessione tra l'appellante e il terzo, si rivela superflua l'indagine della volontà dell'appellata.
Il richiamo al documento n. 5) è generico per la ragione già esposta.
In ogni caso, si osserva che all'interlocuzione sulla produzione e sulla configurazione del veicolo non si può riconoscere in modo inequivoco il consenso alla cessione.
La quinta censura verte sulla presupposizione e sull'omologazione.
L'appellante ha rilevato che il tribunale ha ritenuto che «la certificazione ottenuta in
Germania da fosse perfettamente legale ma non ha motivato tale assunto» (p. 17 CP_1 cit. app.).
La riproduzione della sentenza in parte qua sconfessa la ricorrenza del vizio: «la certificazione ottenuta in Germania da è perfettamente legale ed è stata Controparte_1 eseguita come omologazione di un esemplare unico secondo le modalità di “omologazione individuale UE” (art. 44 regolamento UE 858/18) che autorizza “l'immissione sul mercato,
l'immatricolazione o l'entrata in circolazione dei veicoli”, così da consentire la libera circolazione della nei paesi dell'Unione Europea (comma 6: “Gli Stati membri Pt_2 autorizzano l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione dei veicoli muniti di un certificato di omologazione individuale UE valido”); || - l'omologazione del veicolo da parte della stessa in data 11.1.21 secondo modalità e con Controparte_1 effetti che hanno superato la precedente e più restrittiva disciplina di “omologazione individuale nazionale” (art. 45) ha dunque attribuito la facoltà di far circolare liberamente il veicolo nei paesi dell'UE, così come previsto dal contratto» (pp. 6 s. sent.).
Era onere dell'appellante compiutamente illustrare le ragioni della non conformità legale della certificazione.
12 L'appellante ha osservato che «[i]l Tribunale ritiene anche che la non abbia Pt_1
“tempestivamente contestato l'autenticità della certificazione” ma che abbia solamente contestato la “sua idoneità a consentire la circolazione dell'autovettura su strada”. || Nella prima memoria istruttoria, ha evidenziato sia che la certificazione non era adeguata Pt_1
e non rispondeva alle necessità del signor sia che la stessa era intervenuta solo in Per_1 seguito alla lettera del sottoscritto del 11.06.2020 con la conseguenza che il Giudice avrebbe dovuto affermare la tardività dell'adempimento da parte di » (pp. 17 s. CP_1 cit. app.).
Sennonché, l'appellante non si è confrontato con la motivazione nella sua interezza:
«in secondo luogo, si rileva che l'art. 7 del contratto non prevedeva un termine intermedio per l'omologazione, limitandosi a prescrivere che l'autovettura potesse circolare sulle strade pubbliche dell'Unione Europea;
|| - per questo motivo si ritiene che il recesso esercitato medio tempore da l'11.6.20 invocando l'assenza di “caratteristiche idonee per Pt_1
l'uso” sia infondato, dovendosi vagliare tale requisito solo al “completamento del contratto”, cioè alla data in cui l'autovettura sarebbe stata consegnata all'acquirente e, con il pagamento del saldo, se ne sarebbe trasferita la proprietà» (p. 7 sent.).
L'appellante ha infine assunto che «il Giudice non ha considerato la corrispondenza prodotta dalla quale risulta che già dall'ottobre del 2019 erano sorte difficoltà nell'ottenimento dell'omologazione, la quale non consente al veicolo di circolare su strada in tutti i paesi dell'Ue» (p. 18 cit. app.).
Il richiamo ai documenti è generico.
In ogni caso, la censura poco rileva, se si considera la parte di motivazione appena riprodotta, su cui l'appellante nulla ha dedotto in questa articolazione del motivo.
La sesta censura attiene alla ricorrenza, quale causa risolutiva del contratto, della fattispecie c.d. “aliud pro alio datum”.
L'appellante ha dedotto che «il ragionamento del Giudice è viziato anche nella parte in cui sostiene che il recesso esercitato da in data 11.06.2020 sia infondato in quanto Pt_1
l'assenza delle caratteristiche idonee all'uso si sarebbero dovute vagliare solo al completamento del contratto, cioè alla data in cui l'autovettura sarebbe stata consegnata all'acquirente. || Così argomentando il Giudice ritiene che l'adempimento possa essere valutato solo con la consegna di un bene, con la conseguenza che in tal modo si terrebbe vincolata l'altra parte per un tempo indeterminato» (p. 18 cit. app.).
13 Sennonché, l'appellante ha ripreso la motivazione concernente un altro capo, quello relativo all'omologazione di cui alla precedente censura, tra l'altro senza confrontarsi sul ragionamento giudiziale fatto a partire dal dato contrattuale.
L'appellante non si è invece confrontato sulla doppia ragione di esclusione di una vendita di un aliud pro alio, «perché, come è risultato, il veicolo aveva le caratteristiche necessarie per poter circolare all'interno dell'Unione Europea secondo la sopravvenuta normativa e perché, in ogni caso, l'assenza di tale facoltà non avrebbe consentito di riferirlo ad un genus completamente differente rispetto a quello dedotto in contratto» (p. 8 sent.).
Il motivo è rigettato.
4. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha censurato il rigetto delle istanze di autorizzazione alla chiamata di e di ammissione della prova testimoniale. Persona_1
Il motivo è inammissibile.
Avuto riguardo all'autorizzazione alla chiamata del terzo, è sufficiente rammentare che il corrispondente potere del giudice è discrezionale, fuori dalle ipotesi di litisconsorzio necessario, sicché, «comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta al riguardo» (Cass. civ., sez. III^, sent. 12 maggio 2015, n. 9570).
Avuto riguardo alla prova testimoniale, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado l'appellante non aveva riportato le istanze istruttorie (v. nota scritta del 14 giugno 2022), sicché possono ritenersi abbandonate (per tutte, Cass. civ., sez. III^, ord.
12 dicembre 2023, n. 34639).
Inoltre, le istanze non sono state riprodotte nell'atto introduttivo di questa fase.
Ancora, nella parte esplicativa del motivo, l'appellante non ha indicato precisamente i capitoli di prova da ammettere e le ragioni di contrasto alla decisione di segno contrario, sì da consentire di apprezzare la concludenza della prova, da intendersi quale possibilità di ottenere l'utilità attesa e negata in primo grado.
Il motivo è rigettato (in rito).
Il rigetto dei motivi palesa la superfluità della consulenza tecnica che l'appellante ha sollecitato.
5. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la statuizione inerente alla regolamentazione delle spese processuali.
Il motivo non è fondato.
14 L'appellante ha così dedotto: «La ha operato come mera intermediaria e oggi si Pt_1 ritrova a dover pagare anche le spese processuali della controparte senza che sia stata adeguatamente valutata l'istanza per la chiamata del terzo. || L'art. 91 c.p.c., che sancisce il principio della soccombenza, ha carattere prettamente risarcitorio perché tende a sanzionare l'abuso dello strumento processuale, ossia la condotta colposa della parte che violi doveri o obblighi che riguardano l'intero procedimento. || Nel condannare al Pt_1 rimborso delle spese legali della controparte, il Giudice è tenuto a confrontare le domande e le eccezioni formulate dalle parti, con particolare riferimento al contenuto sostanziale della pretesa alla luce dei fatti dedotti in corso di causa. || Ebbene, nel corso del giudizio non risulta che la abbia sollevato eccezioni infondate o sostenuto argomentazioni Pt_1 pretestuose» (p. 20 cit. app.).
Questi argomenti confliggono con la giusta ricostruzione dell'istituto della condanna al rimborso delle spese processuali.
La condanna risponde al principio chiovendiano per cui il processo, e, per esso,
l'attuazione della legge, non può essere una diminuzione patrimoniale per il vittorioso.
Il criterio della soccombenza, di cui il giudice di primo grado ha fatto applicazione (p.
9 sent.), è una forma tecnica di riparto delle spese coerente al principio (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Il criterio fa emergere la responsabilità del soggetto che ha dato causa alla lite, da accertarsi rispetto all'utilità assegnata o negata all'esito del processo, indipendentemente da quali difese siano servite al perseguimento del risultato o non abbiano avuto successo
(per tutte, Cass. civ., sez. III^, sent. 5 aprile 2003, n. 5373).
Il criterio esprime un fatto oggettivo e dunque prescinde dall'elemento soggettivo che ha assistito la condotta delle parti, rilevante semmai ad altri effetti (artt. 92, co. 1, parte seconda, 96, commi 1, 3, c.p.c.).
Il motivo è rigettato.
6. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza.
Le spese del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato dall'entità del credito accertato (scaglione euro 1.000.001,00-2.000.000,00).
15 Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non
è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre
2023, n. 29857).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 29.033,00 per compensi
(euro 7.418,00 per la fase di studio, euro 4.313,00 per la fase introduttiva, euro 4.969,00 per la fase istruttoria, euro 12.333,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
7. Il rigetto integrale dell'appello costituisce un elemento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna al rimborso a favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 29.033,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il consigliere estensore
RE VA EL
Il presidente
IA IN
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