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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 27/11/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 279/2024
Il giorno 27/11/2025, nella causa iscritta al n RG 279 /2024
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 279/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza, 53 con Parte_1 C.F._1
l'avv. INDINO ANDREA ), dal quale rappresentato e difeso giusta C.F._2 procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato in Roma, via Controparte_1 C.F._3
Augusto Riboty n. 23, con l'avv. CALAMONERI MAURIZIO dal quale C.F._4 rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 1.2.2024, l'avv. ha agito in Parte_1 giudizio al fine di sentir condannare al pagamento in suo favore della somma di € Controparte_1
37.460,87, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compensi professionali per l'attività di
2 di 8 consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale prestata in suo favore negli anni dal 2018 al 2020. In particolare, l'attività prestata ha avuto ad oggetto i seguenti affari/procedimenti giudiziari:
A - controversia con il (mandato del 28.12.2018); Controparte_2
B - locazione immobile in via TE Giberti n. 47 (mandato del 1.2.2019);
C - locazione e vendita dell'immobile di via Conca d'Oro n. 287 (mandati del 15.02.2019,
22.11.2019 e 31.10.2019);
D - liquidazione della ET AZ s.r.l. l (mandato del 10.10.2019);
E - vendita degli immobili in NS ER e TEcatini (mandato del 17.10.2019);
F - azione di responsabilità contro e (mandato del Controparte_3 CP_4
17.10.2019);
G - negoziazione con CA TE DE AS di NA (mandato del 10.10.2019);
H - azione di responsabilità avverso ed altri intentata dal Curatore del CP_5
Fallimento Grotte di Livia s.r.l. (mandato del 31.10.2019);
I - vendita dell'immobile in TEcatini ER (mandato del 22.11.2019).
Si è costituito eccependo in via preliminare l'inammissibilità della Controparte_1 documentazione prodotta dal ricorrente in data 6.5.2024, successivamente al deposito del ricorso;
ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in riferimento agli incarichi contrassegnati dalle lettere A e B, in quanto sottoscritti dal convenuto nella qualità di legale rappresentante della inoltre, ha sollevato eccezione di prescrizione del credito ai sensi Controparte_6 dell'art. 2956 c.c.; infine, ha sostenuto che l'avv. non ha maturato il diritto al corrispettivo non Pt_1 avendo svolto l'attività oggetto degli incarichi professionali allegati in ricorso.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione DE documenti prodotti dalle parti e l'espletamento di prove orali;
all'esito, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità della documentazione prodotta da parte ricorrente in data 6.5.2024 in quanto infondata.
Invero, nel procedimento delineato dagli artt. 281 decies e seguenti c.p.c. non è prevista alcuna preclusione istruttoria alla produzione di documenti successivamente al deposito del ricorso, tanto è vero che le parti possono produrre prove anche con le memorie ex art. 281 duodecies comma IV c.p.c.
(che nel caso di specie sono state autorizzate).
3 di 8 Peraltro, il deposito del 6.5.2024 è stato antecedente alla scadenza del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza e, pertanto, non ha comportato in concreto alcuna lesione del diritto di difesa del convenuto.
3. Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione, va anzitutto rilevato che parte resistente ha espressamente invocato la prescrizione cd. presuntiva prevista dall'art. 2956 c.c., che prevede l'insorgere di una mera presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto al pagamento del compenso azionato dalla controparte dopo il decorso di tre anni dalla prestazione dell'opera professionale.
In proposito, costituisce solido orientamento della Suprema Corte quello secondo cui l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata nel caso in cui chi la sollevi abbia comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. A tal uopo, per ammissione deve intendersi qualsiasi asserzione o comportamento logicamente incompatibile con la proposizione della stessa eccezione quali, ad esempio, la contestazione dell'entità della somma richiesta dal creditore.
Ed allora, dalla esplicita contestazione, da parte del convenuto, della stessa sussistenza dell'obbligazione relativa al pagamento del compenso professionale sotto una pluralità di profili ne deve derivare anche la implicita ammissione del suo omesso pagamento, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva.
4. Nel merito, l'oggetto del giudizio attiene al pagamento delle prestazioni professionali asseritamente svolte dall'avv. in favore del resistente in una pluralità di affari e procedimenti. Pt_1
Risulta contestata anzitutto l'esistenza del rapporto professionale, atteso che il convenuto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ad alcuni degli incarichi allegati.
L'eccezione è fondata con riferimento agli incarichi sub lett. A e B.
La scrittura privata denominata “conferimento incarico” del 28.12.2018 risulta sottoscritta da non in proprio, bensì nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1 [...]
l'obbligazione di pagamento del compenso professionale è stata quindi assunta Controparte_6 dalla società e non può essere posta a carico del patrimonio personale del suo amministratore. Del resto, anche la procedura di mediazione con il Condominio di via F. Cesi n. 61 ha visto la partecipazione dell'avv. quale procuratore della (“Parte Pt_1 Controparte_6
Convocata”) e non di in proprio. Controparte_1
4 di 8 Analogamente, la scrittura privata denominata “conferimento incarico” del 1.2.2019 risulta sottoscritta da non in proprio, bensì nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1
Controparte_6
Pertanto, la domanda va rigettata con riferimento al preteso compenso per gli incarichi sub lettere A e B.
L'avv. ha domandato il pagamento del compenso per l'attività di assistenza Pt_1 stragiudiziale nella locazione e nella vendita dell'immobile in via Conca d'Oro n. 287 (sub lett. C).
Risulta documentato che, con scrittura privata del 15.2.2019, ha conferito Controparte_1 all'avv. espresso incarico “stragiudiziale ed eventualmente giudiziale al fine di assisterlo nella Pt_1 procedura di locazione dell'immobile di Via Conca d'Oro n. 287”; in particolare, l'incarico aveva ad oggetto: “1) La predisposizione di una lettera da inviare al Conduttore ...; Assistenza per l'eventuale rinnovo del contratto di locazione;
3) Assistenza nella eventuale procedura di sfratto del Conduttore”.
Con un secondo mandato, conferito a novembre 2019, il compenso per le medesime attività veniva quantificato in € 1.000,00, somma pretesa dal ricorrente a titolo di compenso oltre al rimborso di spese quantificate in € 100,00.
Parte ricorrente è quindi onerato di fornire la prova dell'esecuzione della prestazione asseritamente eseguita (notificazione dello sfratto e negoziazione con il conduttore, che ha poi lasciato spontaneamente l'immobile), ma tale prova non è stata fornita e, pertanto, il relativo compenso non può essere liquidato.
L'avv. ha domandato il pagamento di € 3.500,00 oltre oneri e accessori di legge per Pt_1
l'attività prestata in relazione alla vendita del medesimo immobile, giusto incarico conferito con scrittura privata del 31.10.2019, avente ad oggetto: “
1. La trattativa per la vendita con l'attuale conduttore,
Sig.
2. Assistenza nella vendita”. CP_7
Ha sostenuto che l'opera professionale ha riguardato l'analisi dell'immobile, la verifica di eventuali trascrizioni pregiudizievoli e la trattativa per la vendita al conduttore Sig. (non CP_7 andata a buon fine), ma di tale attività non ha fornito alcuna prova.
Dalla lettura della documentazione prodotta, con particolare riferimento alle mail del 16 e 21 gennaio 2020, risulta che l'incarico relativo alla vendita dell'immobile è stato affidato ad un agente/consulente immobiliare, tale , con cui l'avv. ha effettivamente Persona_1 Pt_1 intrattenuto contatti via e-mail per conto di Tuttavia, non emerge dalla lettura Controparte_1 delle suddette e-mail in quali prestazioni sia effettivamente consistita l'attività di “assistenza nella vendita” asseritamente prestata dall'avv. in favore di In particolare, non Pt_1 Controparte_1
5 di 8 risulta neppure che l'avv. abbia individuato l'agente/consulente immobiliare né che abbia Pt_1 personalmente svolto indagini documentali propedeutiche alla vendita.
Pertanto, nulla spetta all'avv. per l'attività professionale indicata sub lett. C. Pt_1
Spetta invece il compenso pattuito di € 1.000,00 per l'attività di assistenza nella procedura di liquidazione della ET AZ s.r.l. (sub lett. D), svolta dall'avv. in virtù del mandato Pt_1 conferito con scrittura privata del 10.10.2019, avente ad oggetto: “
1. Verifica dello stato della liquidazione;
2. Revoca del liquidatore dott.ssa 3. Nomina di nuovo liquidatore”. CP_8
Invero, risulta prodotta la documentazione a supporto della prestazione allegata, consistita appunto nell'invio di raccomandate al liquidatore per la verifica dello stato della liquidazione, nella lettera di revoca del liquidatore e nella redazione del verbale di nomina del nuovo liquidatore.
In merito all'incarico di consulenza stragiudiziale per la vendita degli immobili in
NS ER e TEcatini (sub lett. E), giusto incarico conferito con scrittura privata del
31.10.2019, deve ritenersi sussistente la prova dell'interessamento dell'avv. per conto di Pt_1
stante l'ampia corrispondenza intrattenuta, anche su questioni tecniche e Controparte_1 strategiche relative alla messa in vendita, con l'agente immobiliare . Persona_1
Spetta quindi all'avv. il compenso pattuito in € 1.200,00. Pt_1
Risulta poi adempiuto l'incarico sub lett. F, di cui alla scrittura privata del 17.10.2019, limitatamente alla prestazione di redazione e invio della diffida stragiudiziale in relazione alla responsabilità imputata a e , per il quale è stato pattuito l'importo di € Controparte_3 CP_9
4.500,00 oltre accessori a titolo di compenso e che quindi deve essere liquidato in favore dell'avv.
. Pt_1
In merito all'incarico sub lett. G, risulta che l'avv. ha redatto per conto di Pt_1 CP_1
la comparsa di costituzione nel procedimento di esecuzione forzata immobiliare RGE n.
[...]
1058/2019 pendente dinanzi al Tribunale di Roma, creditore procedente CA TE DE AS di
NA (cfr. mandato alle liti e contratto di conferimento incarico del 10.10.2019 in atti).
Il compenso risulta pattuito tra le parti per l'attività, ben più complessa, costituita anche dalla negoziazione con la CA finalizzata allo stralcio della posizione debitoria, ma ti tale attività non vi è prova.
Pertanto, il compenso deve essere liquidato secondo i parametri minimi (in considerazione del tenore della comparsa) previsti per l'attività giudiziale dal D.M. 55/2014, limitatamente alla fase introduttiva nei procedimenti di esecuzione immobiliare, pari ad € 500,00.
6 di 8 Parte ricorrente ha domandato il pagamento del compenso, quantificato in € 9.300,00, per l'attività di assistenza nella procedura di fallimento della società Grotte di Livia s.r.l. e in riferimento all'azione di responsabilità intentata nei confronti di (incarico sub lett. H), giusto Controparte_1 contratto di conferimento di incarico del 31.10.2019.
Sul punto, va anzitutto rilevato il difetto di legittimazione passiva di in Controparte_1 proprio con riferimento all'attività prestata in favore della società Grotte di Livia.
Quanto alla prestazione professionale specificamente indirizzata alla persona di CP_1
, cioè quella dedotta di difesa dall'azione di responsabilità intentata nei suoi confronti, non vi
[...] sono evidenze probatorie circa l'effettivo svolgimento di tale presunta attività da parte dell'avv. . Pt_1
Pertanto, nulla può essere liquidato a titolo di compenso sotto tale profilo.
Infine, con scrittura privata del 22.11.2019, ha conferito all'avv. Controparte_1 Pt_1
l'incarico di consulenza per la vendita dell'immobile in TEcatini ER, con particolare riferimento alla verifica dello stato dell'immobile e alla stima dello stesso;
inoltre, con il medesimo contratto ha conferito all'avv. anche l'incarico di redigere il contratto di vendita in CP_1 collaborazione con il notaio, prevedendo un compenso complessivo di € 1.200,00 (incarico sub lett.
I).
Orbene, dalla documentazione versata in atti non risulta l'espletamento delle attività specificamente dedotte in contratto, non essendo stata depositata la stima dell'immobile né la verifica dello stato dello stesso e non essendovi prova della stipula del rogito.
Pertanto, nulla spetta all'avv. sotto tale profilo. Pt_1
In conclusione, il compenso spettante all'avv. va quantificato in € 7.200,00 oltre Pt_1 accessori di legge e oltre interessi dalla presente sentenza sino al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione DE parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia, determinato però in considerazione della somma liquidata anziché di quella richiesta in ossequio al disposto dell'art. 5 del citato decreto (da € 5.201 ad € 26.000,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
7 di 8 - accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell'avv. della somma di € 7.200,00 a titolo di compenso, oltre accessori di Parte_1 legge e oltre interessi legali dalla presente sentenza sino al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.932,00, di cui Controparte_1
€ 3.387,00 per compensi ed € 545,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Indino quale antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 24 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
8 di 8