Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2934/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25.11.1966, (C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
20.07.1971 e (C.F.: ), nato a [...]_3 C.F._3
Valentia (VV) il 04.04.1966, difesi dall'avv. Arianna Valenti;
ricorrenti contro
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., difeso dal funzionario dott.ssa Elvira Sarubbi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli epigrafati ricorrenti, premesso: di essere stati assunti con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del con la Controparte_2
qualifica di personale educativo, svolgendo la loro attività lavorativa presso il convitto annesso all'IPSSEOA, con sede a Soverato, rispettivamente, Per_1
1
[...]
2016, con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica Parte_4
dal 1 settembre 2007 e con contratto a tempo indeterminato con Parte_3
decorrenza giuridica dal 11 settembre 2001; che, in ragione della qualifica rivestita di personale educativo, non è stata loro riconosciuta la fruizione del bonus di formazione legato alla cosiddetta “carta docente”, sebbene abbiano svolto l'incarico con regolarità ed attività del tutto sovrapponibili a quelle svolte dagli altri docenti;
che l'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, istituiva la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con importo annuo pari ad euro 500,00; tanto premesso, chiedono: “Piaccia al Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare il diritto di ognuno dei ricorrenti, per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per ciascuno dei suddetti anni scolastici tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; Sempre nel merito, condannare il a riconoscere in favore di ogni parte Controparte_1 ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma di €. 2.500,00 (euro millecinquecento//00) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza uno o più ricorrenti, a qualsivoglia titolo, non siano più inseriti nel sistema scolastico, accertare il danno subito, presuntivamente provato dalla mancata percezione del bonus per il quale aveva maturato il diritto e, per l'effetto, condannare il al risarcimento per equivalente, Controparte_1 da liquidarsi fino alla concorrenza dell'importo di €. 500,00 maturato per ciascuno dei suddetti anni scolastici o, in via equitativa, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
La domanda è fondata.
2 La questione di diritto oggetto di controversia è stata di recente affrontata dalla
Sezione Lavoro della Suprema Corte, con sentenza n. 32104 del 31.10.2022, la cui motivazione viene pienamente condivisa da questo giudice, sicché, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno le ragioni giuridiche sottese all'odierno procedimento facendo riferimento a detta sentenza.
La Corte di Cassazione ha statuito in materia:
“… 2.1 La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_1
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post Iauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_3
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla
Carta medesima". In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato
3 il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal
D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l.
Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che
4 comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività CP_4
funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere,
5 a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., CP_4
si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Come è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori”.
Da quanto sopra, deriva che la carta del docente spetta a tutto il personale docente, compreso quello educativo, sicché le parti ricorrenti, in possesso della qualifica di personale educativo dei convitti, rientrano tra i destinatari della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Conseguentemente, va dichiarato il loro diritto a percepire l'importo, nella misura richiesta, di euro 2.500,00, per ciascuno, nelle forme della cd. Carta elettronica docente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025.
Non potendo, tuttavia, pronunciarsi una condanna del resistente al CP_1
pagamento diretto del suddetto importo (dal momento che la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata, che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario), l'amministrazione convenuta deve essere condannata ad erogare alle
6 parti ricorrenti la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi tariffari attesa la serialità della questione controversa, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando parte resistente a mettere a loro disposizione, per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma di € 2.500,00 per ciascuna parte;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 118,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 27.02.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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