Art. 37. Ricorsi e termini per la loro presentazione
Salvo quanto disposto dall'articolo 13, contro i provvedimenti dell'istituto nazionale della previdenza sociale, concernenti la concessione delle prestazioni previste per gli iscritti al Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, e' ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 .
Non e' ammesso il ricorso all'autorita' giudiziaria se non sia stato prima esperito e definito il ricorso in sede amministrativa.
Il termine per ricorrere in via amministrativa e' di novanta giorni - a pena di decadenza - dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato entro novanta giorni dalla data della ricezione del ricorso.
Il termine per ricorrere in via amministrativa, avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e concernenti le prestazioni gia' concesse, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'azione giudiziaria non puo' essere proposta quando sia trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del, termine di novanta giorni fissato per la decisione amministrativa.
Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, avverso le decisioni in materia di prestazioni gia' adottate dal Comitato di vigilanza di cui al primo comma del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Salvo quanto disposto dall'articolo 13, contro i provvedimenti dell'istituto nazionale della previdenza sociale, concernenti la concessione delle prestazioni previste per gli iscritti al Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, e' ammesso il ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 .
Non e' ammesso il ricorso all'autorita' giudiziaria se non sia stato prima esperito e definito il ricorso in sede amministrativa.
Il termine per ricorrere in via amministrativa e' di novanta giorni - a pena di decadenza - dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e la conseguente decisione deve essere pronunciata dal Comitato entro novanta giorni dalla data della ricezione del ricorso.
Il termine per ricorrere in via amministrativa, avverso i provvedimenti adottati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e concernenti le prestazioni gia' concesse, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'azione giudiziaria non puo' essere proposta quando sia trascorso il termine perentorio di cinque anni dalla data in cui fu comunicata la decisione del ricorso in sede amministrativa, o dalla scadenza del, termine di novanta giorni fissato per la decisione amministrativa.
Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria, avverso le decisioni in materia di prestazioni gia' adottate dal Comitato di vigilanza di cui al primo comma del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.