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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5490 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 53270/2023 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio
Ferrara Ferro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Giovanni Paisiello
n. 12, giusta procura allegata telematicamente al ricorso ex art.281 decies c.p.c.;
ATTORE/RICORRENTE
Controparte_1
tramite la mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti per atto del notaio in Velletri Carlo
Pennazzi Catalani del 12.12.2023, dall'avv. Elio Ludini, il quale elegge domicilio, ai sensi dell'art. 16 sexies del D. L. 179/2012 così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
CONVENUTO/RESISTENTE
in persona del legale rappresentante p.t., CP_2
CONVENUTO/RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex art. 281 decies c.p.c. – transazione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. In decisione ex art. 281 sexies III comma c.p.c. all'udienza del 13.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., l' conveniva in giudizio la e la Parte_1 Controparte_1
chiedendo: CP_2
in via principale, accertata la legittimità della domanda di restituzione da essa avanzata sulla base della corretta interpretazione del contratto transattivo sottoscritto tra le parti ovvero, in via gradata, per indebito oggettivo dell'incasso effettuato dalla società resistente sulla base di una clausola nulla -previo accertamento della relativa nullità parziale del contratto limitatamente alla clausola in oggetto-, di condannare la resistente al pagamento di Euro 50.000,00 (ovvero i canoni incassati a partire dal mese di maggio 2022 e fino a tutto il mese di agosto 2023, ed illegittimamente trattenuti dalla oltre rivalutazione ed interessi legali dalla comunicazione Controparte_1
(avvenuta il 29/08/23) della lettera datata 31/07/23, nonché interessi legali ex art. 1284, 4° comma,
c.c. dalla domanda giudiziale;
in via subordinata, accertata l'esistenza dei presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., di condannare la resistente al pagamento della suddetta somma di € 50.000,00, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla comunicazione (avvenuta il
29/08/23) della lettera datata 31/07/23, nonché interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda giudiziale.
La costituitasi in giudizio tramite la chiedeva il rigetto della Controparte_1 CP_2
domanda attorea in quanto inammissibile ed infondata.
La si costituiva solo quale procuratrice della ma non in proprio CP_2 Controparte_1
e, quindi, ne va dichiarata formalmente la contumacia.
Preliminarmente, rilevato che la domanda è fondata su prove documentali e di pronta soluzione, va ritenuto ammissibile il procedimento semplificato ex art 281 decies c.p.c..
Oggetto del procedimento è la transazione, datata 16.9.2022, stipulata tra l' e Parte_1 CP_3
quale “garante”, con la tramite la mandataria avente ad
[...] Controparte_1 CP_2
oggetto la definizione della posizione debitoria della società ricorrente (e del garante) inerente a dodici contratti di leasing (come indicati in transazione) a fronte del pagamento, entro il 26 settembre 2022, dell'importo di € 300.000.
Nelle pattuizioni oggetto di transazione, erano previsti, per quanto di interesse, a seguito di detto pagamento, i seguenti accordi: -che, in relazione ai contratti oggetto di transazione, la non avrebbe avuto più nulla CP_1
a pretendere a fronte della rinuncia della società ad ogni pretesa sugli immobili relativi ai Pt_1
contratti di leasing e senza nulla più eccepire giudizialmente;
-la rinuncia all'intervento nella procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Arezzo,
R.G.E. 226/2021;
-l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale ivi indicata (presso la Conservatoria di Arezzo);
-la rinuncia agli atti ex art.306 c.p.c. e relativa accettazione nel procedimento pendente presso la
Corte di Appello di Roma avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza di primo grado n.17349/2018 che aveva confermato il decreto ingiuntivo di cui al R.G.47842/2013;
-la rinuncia, previa comunicazione scritta da parte del debitore, al pignoramento presso terzi pendente presso il Tribunale di Roma, R.G.E. 7748/2022, pignoramento introdotto dalla CP_1
in virtù del decreto ingiuntivo oggetto del suddetto procedimento pendente presso la Corte di
Appello di Roma, avente ad oggetto canoni di locazione versati alla società (cfr. alleg.6 di Pt_1 parte attrice), nonché l'incameramento, da parte della creditrice, delle somme pignorate sino al momento di detta rinuncia.
La somma di € 50.000,00 che la parte attrice chiede in restituzione riguarda proprio l'incameramento dei predetti canoni pignorati (per il periodo maggio 2022 sino all'agosto 2023).
La società a fondamento della richiesta di restituzione di detto importo, rilevava che: Pt_1
-l'accordo tra le parti di non rendere immediatamente evidente la transazione, tramite la posticipazione degli atti di rinuncia alle procedure esecutive in essere rispetto al momento del pagamento dell'importo di euro 300.000,00, era dipesa dall'esigenza di non pregiudicare le trattative che l' aveva in corso con gli altri creditori;
Pt_1
-detto incameramento aveva solo fini di garanzia e che una diversa interpretazione contrastava con le altre condizioni della transazione;
-il trattenimento della somma doveva, comunque, ritenersi ingiustificato e privo di causa.
La parte convenuta evidenziava come nell'atto di transazione non era prevista la restituzione delle somme incamerate e che l'inciso finale dell'atto transattivo in cui era previsto che “eventuali somme che fossero state corrisposte in parziale esecuzione dell'accordo di cui alla presente saranno comunque trattenute ed imputate a fronte del maggior credito derivante dai rapporti in oggetto” afferiva solamente alle somme corrisposte in parziale esecuzione dell'accordo e non alle somme accantonate ed incamerate in seno alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi.
Il Tribunale, al riguardo, premette come l'atto di transazione aveva ad oggetto un credito superiore alla somma pattuita nell'atto transattivo di €300.000,00, come deducibile dal fatto che la transazione riguardava numerosi contratti di leasing e che, solo in relazione a due di essi, già il credito contestato ammontava ad oltre trecentomila euro (308.000,00, come deducibile dalla sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma oggetto dell'atto di appello indicato in transazione).
Va, quindi, rilevato che detto incameramento non può considerarsi concordato a garanzia, in quanto, letteralmente, l'incameramento comporta un incasso definitivo dell'importo, e non risulta un espresso accordo di considerare detto incasso a soli fini di garanzia.
Sul punto, va rilevato come la circostanza che la formula finale sopra detta riguardasse solo parziali pagamenti anticipati eventualmente effettuati dalla società risulta oltre che dal tenore Pt_1
letterale della clausola, anche dal periodo successivo ove si precisa che per favorire la contabilizzazione delle somme occorreva che contestualmente al pagamento, dovevano essere trasmesse all'indirizzo mail ivi indicato, riferibile alla mandataria copia delle contabili CP_2
comprovanti il versamento, precisazione inutile se per pagamenti si intendessero anche le somme oggetto di incameramento da parte del creditore in sede di pignoramento.
Inoltre, il fine di garanzia è illogico in quanto il pagamento dell'importo indicato in transazione era previsto entro il 26 settembre del 2022, con previsione di decadenza dal beneficio del termine e giusta causa di risoluzione dopo cinque giorni dalla scadenza, mentre la gran parte dei canoni di incameramento scadevano successivamente a detta data.
Va rilevato, altresì, che detto incameramento non sarebbe privo di causa, né costituirebbe ingiustificato arricchimento, in quanto destinato a soddisfare il maggior credito oggetto di transazione.
Pertanto, seppur l'atto transattivo poteva essere più chiaro sul punto dell'incameramento, a fronte dell'incipit della transazione indicante la somma di €300.000,00 come importo a definizione dei crediti riferibili ai contratti di leasing menzionati, si ritiene che la pattuizione degli incameramenti, unitamente alle altre pattuizioni sulla sorte dei procedimenti di esecuzione e di merito pendenti tra le parti, fossero patti a latere connessi a detto accordo e che l'incameramento fosse comunque stato pattuito a ristoro del maggior credito.
Per quanto detto rigetta la domanda attorea.
In considerazione della particolare natura interpretativa della causa si ritiene vi siano i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Dichiarata la contumacia della rigetta la domanda attorea e compensa tra le CP_2
parti le spese di lite.
Roma, 08.04.2025 Il Giudice
Alfredo Landi