Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N° 569/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine dell'11 marzo 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 569/24 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, con Parte_1 sede in Roma, c.f. , p. iva , rappresentato e difeso P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. Maria Cammaroto, c.f. fax 090 5724777, pec avv.- C.F._1
t ed elettivamente domiciliato in Messina, Email_1 via Armeria 1, presso l'avvocatura distrettuale– appellante
CONTRO
, contumace- Appellata Controparte_1
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1136 pronunciata in data 13 giugno 2024
CONCLUSIONI
In riforma della sentenza appellata, dichiarare la decadenza dall'azione Pt_1 volta all'accertamento del rapporto presupposto e rigettare le domande, con il fa- vore delle spese di entrambi i gradi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, depositato il 6 giugno 2016,
[...]
, premessa la propria qualità di lavoratrice agricola iscritta negli Controparte_1 elenchi del comune di residenza, narrava di avere lavorato alle dipendenze della ditta TA BO nell'anno 2010 per 102 giornate. Lamentava che l' Pt_1 avendo cancellato dette giornate dagli elenchi, con lettera recapitata il 20 febbraio
2015 le aveva chiesto la restituzione dell'indennità di disoccupazione agricola per- cepita relativamente proprio al 2010, per un importo di 1.833,71 euro. Chiedeva che, accertata la genuinità del rapporto, venisse dichiarato il suo diritto a conservare la prestazione.
L' eccepiva la decadenza dall'azione tendente all'accertamento del rapporto Pt_1
e resisteva nel merito.
Con sentenza n° 1136 pronunciata in data 13 giugno 2024 il giudice di primo grado ha accolto la domanda condannando l' anche al rimborso delle spese. Pt_1
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024. Nella Pt_1 contumacia di , depositate note di trattazione scritta entro Controparte_1
l'11 marzo 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
[... L'appellata non è costituita. Il gravame è stato notificato al corretto indirizzo dichiarato in primo grado, in data 6 febbraio 2025 e dun- Email_2 que tempestivamente. Va dunque dichiarata la contumacia dell'appellata.
Il tribunale ha ritenuto che la avesse assolto l'onere probatorio re- CP_1 lativo alla sussistenza del rapporto sulla base della sentenza 927/2018 con la quale lo stesso tribunale aveva accertato tale presupposto.
L lamenta con il primo motivo che il tribunale avrebbe dovuto preliminar- Pt_1 mente pronunciarsi sulla questione di decadenza, dato che la cancellazione era stata pubblicata con il quarto elenco variazione 2014 e che in ogni caso la lavoratrice era a conoscenza della cancellazione quantomeno dal 20 febbraio 2015 quando era stata a lei richiesta la restituzione della prestazione.
Va ora constatato che la sentenza 927/2018 non riguardava la posizione della
[...]
, ma la ditta TA BO. La appellata non risulta avere proposto Persona_1 alcun ricorso amministrativo contro il disconoscimento, né tale circostanza po- trebbe emergere dalla sentenza in parola, nella quale ella non era parte.
L'istituto ha dunque ragione a lamentare l'omessa pronuncia, cui deve rimediare questa Corte. Per principio consolidato, la cancellazione va impugnata in via am- ministrativa con le modalità e i tempi previsti dall'art. 22 D.L. 7/1970, in caso con- trario formandosi la decadenza che, per giurisprudenza pacifica, ha efficacia sostan- ziale e preclude l'accertamento nel merito della sussistenza del rapporto in agricol- tura sul quale si basano le pretese del lavoratore.
Bene evidenzia l'istituto che tra il 20 febbraio 2015 e il 6 giugno 2016 sono tra- scorsi oltre 120 giorni e, comunque, oltre 360, cioè il limite massimo applicabile persino in caso di tempestiva impugnazione amministrativa (30+90+30+90 ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 D. Lgs 357/1993).
Il ricorso della andava dunque dichiarato inammissibile. CP_1
Le spese seguono la soccombenza, e la appellata non può godere di esonero ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c. avendo ella prodotto dichiarazione reddituale solo per il più alto limite previsto per l'esenzione dal contributo. Il valore della causa rientra nel secondo scaglione e la liquidazione va fatta secondo i minimi, data la semplicità N° 569/24 r.g.l.
della controversia. In appello non v'è luogo a rimborso delle spese per fase istrut- toria, che non si è tenuta dato che la causa è stata decisa in unica udienza.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 13 dicembre 2024 dall
[...] contro , di cui Parte_1 Controparte_1 dichiara la contumacia, avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1136 pronunciata in data 13 giugno 2024, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla . Con- CP_1 danna la appellata a rimborsare alla appellante le spese del giudizio, liquidate quanto al primo grado in 1.312,00 euro quanto al primo grado e 962,00 per l'ap- pello, tutte oltre accessori di legge e rimborso contributo versato.
Messina 12 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)