Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2002, n. 4290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4290 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 04290702 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI Oggetto COMPETENZE PER ATTIVITA PROFESSIONALE SVOLTA PER ENTE PUBBLICO. NULLITA' DE CONTRATTO, INDEBITO PGGETTIVO, ARRICCHIMENTO Composta dagli .mi igg.ri Magistrati: SENZA CAUSA. R.G.N. 23727/99 Dott. Angelo GRIECO - Presidente Dott. Giammarco Consigliere CAPPUCCIO Cron. 10072 Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rep. 982 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Ud. 04/12/2001 Dott. Walter Consigliere -CELENTANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig.. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 310 per diritti L. il 2.6 MAR. 2002 VITALE FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. IL CANCELLIERE D. ROMAGNOSI 1/B, presso l'avvocato GUSTAVO PANSINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE LEONE, CANCELLERIA giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso l'Avvocato D'ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall'avvocato EDOARDO BARONE, giusta procura a 2001 margine del controricorso;
2480 - controricorrente avverso la sentenza n. 2176/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 02/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per: rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo e assorbimento del terzo motivo del ricorso. Oggetto : competenze per attività professionale svolta per ente pubblico- Nullità del contratto, inde- bito oggettivo, arricchimento senza causa. Svolgimento del processo Con atto 18.5.1989 l'ing. FE VI convenne in Mę giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Comune di Napoli e ne chiese la condanna al pagamento dei compen- si maturati per attività professionale svolta dal marzo 1984 all'ottobre 1986, quale direttore dei lavori di recupero e riattazione di un fabbricato in Napoli, per incarico del dirigente dell'Ufficio Sisma e Ricostru- zioni, delegato dal Sindaco di Napoli, nella sua quali- tà di Commissario Straordinario di Governo per le zone terremotate;
in subordine chiese che il Comune fosse condannato a titolo di indebito oggettivo o di arric- chimento senza causa. F Il Comune eccepì il proprio difetto di legittima- zione passiva, assumendo che tenuto al pagamento fosse il Ministero della protezione civile, che chiese ed ot- tenne di chiamare in causa;
chiese, comunque, il ri- getto della domanda per mancanza di un contratto valido e contestò che vi fosse la prova della esecuzione delle prestazioni e della loro utilizzazione da parte del- l'ente. Il Ministero rimase contumace e il tribunale, con sentenza 22.11.1995, ritenuto esclusivo legittimato passivo il Comune, rigettò la domanda per mancanza del- la forma scritta ad substantiam del contratto;
negò che fosse applicabile l'art. 2033 c.C., non potendosi l'in- debito configurare per le prestazioni di facere;
riget- lus tò la domanda ex art. 2041 c.c., perché non era stato provato il riconoscimento della avvenuta inutilizzazio- ne da parte dell'ente. Il VI propose appello sui tre punti di merito predetti, che la Corte di Appello di Napoli respinse, con sentenza 2.11.1998. Ha ritenuto al corte di merito che non vi fosse il requisito della forma scritta, sia con riguardo al con- senso formatosi con unico atto, sia con riguardo alla ipotesi di atti successivi, non essendo ravvisabile nella dichiarazione di disponibilità del professionista IM 3 a svolgere incarichi nel campo della edilizia civile e dei lavori pubblici il carattere di una proposta con- trattuale, né negli atti del sindaco la volontà di con- cludere un contratto di opera, posto che con l'ordinan- za 4.6.1984 egli aveva preso atto di tale dichiarazione e ordinato "nominarsi l'ing. VI per l'espletamento della direzione tecnica" prevista dalla ordinanza com- missariale 14.X.1981, con cui i vari ordini professio- nali erano stati sollecitati a collaborare per il ri- pristino degli immobili danneggiati dal sisma, ponendo in essere solo un atto preparatorio del concreto affi- damento di uno specifico incarico professionale. Quanto all'indebito oggettivo, ha rilevato che, quand' anche l'art. 2033 C.C. fosse applicabile alle prestazioni di facere, la ripetizione è concepibile so- lo se si chiede la restituzione di una prestazione obiettivamente non dovuta, non già quando si chiede il corrispettivo del lucro conseguito da controparte;
e in ordine a quest'ultimo profilo della pretesa di pagamen- to, articolata con riguardo all'art. 2041 c.c., ha ne- gato la esistenza della prova del riconoscimento della utlitas per la pubblica amministrazione, esclusa la possibilità di acquisirla mediante informazioni al Co- mune, come richiesto dall'appellante, non trovando l'art. 213 c.p.c. possibilità di essere applicato nei ни 1 confronti della parte, ed ha disatteso la richiesta di prova orale perché vertente su circostanze irrilevanti. Ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi l'ing. VI;
ha resistito con controricorso il Comune di Napoli. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia viola- zione e falsa applicazione dell'art. 1326 C.C., dei principi generali in tema dei contratti della pubblica amministrazione, dei principi generali in materia di delegazione amministrativa, degli artt. 112, 115, 116, 132 II° comma n. 4 c.p.c. e la insufficiente e contrad- dittoria motivazione della sentenza impugnata sul punto della insussistenza del requisito della prova scritta del contratto. Lamenta che sia mancato l'esame completo del docu- mento 13.3.1984, non valutato nella facciata dalla quale risulterebbe l'esplicita accettazione dell'inca- rico conferitogli;
che la sentenza non abbia tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale, secondo cui il contratto è concluso ogniqualvolta la volontà nego- ziale sia stata espressa dall'organo autorizzato a rap- presentare l'ente, sicché la ordinanza sindacale della sua nomina a direttore dei lavori, comunicatagli me- diante notifica, lungi dall'essere un atto interno pre- ply paratorio, realizzerebbe l'accordo, contenendo gli ele- menti essenziali del contratto e cioè l'oggetto del- l'incarico ed il corrispettivo pattuito;
e ciò tanto più che con successiva ordinanza dell'assessore al- l'edilizia pubblica e privata, delegato dal Sindaco, lesso ricorrente era stato esplicitamente autorizzato a "continuare a svolgere le mansioni di direttore dei la- vori di riattazione e recupero abitativo dell'edificio di via Portacarrese a Montecalvario n.25, a lui confe- rito con la ordinanza sindacale del 4.6.1984", talché la omissione di siffatto elemento documentale verrebbe a costituire ulteriore violazione di legge e motivazio- ne contraddittoria su un punto decisivo della
contro
- versia, in relazione ai principi della formazione del con senso. Con il secondo motivo sono denunziate la violazione dell'art. 2033 c.c. e la omessa e insufficiente motiva- zione in ordine alla ripetizione di indebito. Contesta il ricorrente che la norma possa trovare applicazione solo alle obbligazioni di dare, posto che nel concetto di prestazione c'è anche quella di fare e considerato che nella interpretazione giurisprudenziale prevale l'orientamento più estensivo del termine. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2697 C.C. e 210 e 213 c.p.c., nonché la omessa, insufficien- te e contraddittoria motivazione della sentenza impu- gnata in ordine all'indebito arricchimento, negato per mancanza di prova del riconoscimento della utilizzazio- ne della prestazione. Assume che tale riconoscimento era risultato per implicito da atti e comportamenti della pubblica amministrazione, come la conferma del- l'incarico conferito con ordinanza sindacale dal dele- gato del sindaco, assessore all'edilizia, che aveva an- che approvato la perizia di variante, la quale peraltro era stata anche utilizzata per ottenere i finanziamenti necessari alla esecuzione dell'opera e per realizzarla secondo i dati di progetto;
il tutto con depauperamento del professionista, che aveva speso opera intellettuale senza corrispettivo. E' fondato il primo motivo di censura, sotto il profilo del vizio motivazionale, riferito al mancato esame del documento. Rileva la sentenza impugnata che il VI aveva dedotto, con il primo motivo di appello principale, che nella specie si era formato il contratto di prestazione professionale, rinvenendosi il necessario requisito della forma scritta nella "accettazione da parte del- l'ente, attraverso numerosi atti e specialmente con fly l'ordinanza n.901 del 4.6.1984, con la quale il sindaco 7 lo nominava appunto direttore dei lavori dell'offerta fata dal VI con la dichiarazione datata 13.3.1984". Ed aggiunge che "detti atti non possono ritenersi ido- nei ad integrare la proposta e l'accettazione", non po- "tendo attribuirsi valore di valida proposta alla di- chiarazione con cui il VI, in conformità a quanto richiesto dall'ordinanza commissariale n. 413 del 14.X. 1981, dichiarava di avere la specifica competenza ed esperienza nel campo della edilizia civile e della conduzione dei lavori pubblici, necessarie all'espleta- mento dell'incarico che gli viene conferito in relazio- ne alle opere di cui sopra (e cioè i lavori di riatta- mento degli immobili danneggiati dal sisma per i quali si interviene di ufficio a cura del Comune di Napoli)". Conclude la corte territoriale che tale documento è inconferente, trattandosi " di una semplice e generica dichiarazione di disponibilità del VI e non di una offerta precisa e particolareggiata di conclusione di हु un determinato rapporto contrattuale, completa di tutti gli elementi essenziali, che sola costituisce proposta contrattuale in relazione alla quale l'altra parte può esprimere la sua accettazione con il semplice consenso, senza bisogno di ulteriori trattative". why Peraltro, nell'esaminare la condotta del Comune, osserva che "non risulta in alcun modo manifestata dal 8 sindaco la volontà di concludere un contratto d'opera con il VI, posto che l'ordinanza sindacale del 4.6.12984 - con la quale il sindaco, nel prendere atto della dichiarazione di disponibilità resa dal pro- fessionista ai sensi dell'ordinanza commissariale n.413 del 14.X.1981, ordina nominarsi l'ing. VI per l'espletamento della direzione tecnica prevista dal- l'ordinanza suddetta ed in confornita della medesima, dei lavori di ufficio degli edifici affidati con atto d'obbligo all'impresa Mangiapia - oltre a non contenere essa pure alcuna identificazione degli elementi essen- ziali del contratto...... .non può ritenersi manifesta- zione di una volontà negoziale da parte del sindaco, ma piuttosto atto.. .preparatorio al concreto affidamento di uno specifico incarico ". Siffatte conclusioni non possono essere condivise, essendo mancato l'esame completo del documento prove- niente dal VI, che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, giustifica la denunzia del vizio motivazionale, esso configurandosi ogniqualvolta il do- cumento sia decisivo della controversia, ossia quando il suo esame avrebbe determinato una decisione diversa da quella adottata (Cass. 2819/1999; 4310/1997; 340/1996). 9 fly Si assume nel ricorso che la dichiarazione del 13.3.1984 rechi sul retro la seguente dicitura " il sottoscritto ing. VI FE, presa visione ed esa- minato il progetto dei lavori per la riattazione del fabbricato in via Portacarrese a Montecalvario 25, re- datto dall'impresa Mangiapia su incarico del Comune di Napoli, ne riconosce la validità e la fattibilità e di- chiara di assumere la direzione dei lavori stessi con tutte le responsabilità connesse alle mansioni specifi- che previste dal Regolamento LL. PP. n.350 del 29.6.1865 e successive modificazioni ed integrazioni"; e poiché ad essa, seguita alla ordinanza commissariale del 14.X.1981, la quale sollecitava i vari ordini profes- sionali a collaborare per il ripristino degli immobili danneggiati dal sisma, corrispose la ordinanza sindaca- le del 4.6.1984 n.901, che aveva incaricato l'ing. Vi- tale della direzione tecnica, viziato si appalesa, in dipendenza di tale omesso esame, il convincimento che si sia trattato di una dichiarazione di disponibilità - e non di riferita ad una sola facciata del documento हु una offerta piena e particolareggiata di un determina- to rapporto contrattuale;
come viziato è il convinci- mento che sia mancata da parte del sindaco la volontà di concludere un contratto d'opera, raggiunto sulla scorta di una parte soltanto dell'atto in questione. ملز L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbi- 101 0 ; mento degli altri. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napo- li, che procederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
di- chiara assorbiti gli atri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di Appello di Napoli, altra sezione. Roma 4.12.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Donato Plenteda Angelo Grieco. Few Spiceжо T IL CANCELLIERE IA Di UZ быто DEPOSITATA IN CANCELLERIA 26 MAR. 2002 Oggi, IL CANCELLIERE 10ST 129,11 IA Di UZ A R T L дест зере 182 Serie TOT. 160, AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 L ACIO E D Registrato in data 2002 T60,10 35768 versate €. CENTOSESSANTA/10 al n. p. Il Dirigente Area Seprizi (Dott.ssa IA Grazia FPPO) (euro Il Responsabile Servizio Att siudiziari (Dr. M. RACHICHINT) 11