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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/09/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dr. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 14.06.2024 ha pronunciato la seguente:
sentenza
nella causa vertente tra nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 nella Via Toscana n. 5, cod. Fisc. rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Micali cod. Fisc. C.F._1
( ) fax n. 090.6514180 ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1 presso lo studio di quest'ultimo in Messina via XXVII Luglio, 35 is. 195 come da procura in atti;
-Ricorrente-
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
-Resistente-
Oggetto: assegno ordinario di invalidità legge 222/1984
All'udienza del 14.06.2024 il procuratore del ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rg. n. 317/2016 parte ricorrente esponeva di, essere affetto da una serie di gravi infermità, tali da ridurre a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa;
di, avere presentato in data 28.07.2015 ai sensi dell'art. 10 R.D.L. 14.04.1939 domanda n. 2091678300180 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/1984, respinta in data 27.08.2015 per mancanza dei presupposti sanitari;
di, avere impugnato tale decisione con ricorso amministrativo dell'11.09.2015 senza alcun riscontro.
Di conseguenza, proponeva ricorso giudiziario atp iscritto al ruolo n. rg. 317/2016.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava il ricorso. CP_2
Veniva nominato CT il dott. . Persona_1
Seguiva dissenso da parte del ricorrente e successiva iscrizione a ruolo del ricorso post-atp che assumeva il ruolo n. rg. 2210/2017.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava il ricorso. CP_2
Veniva disposta CT con la nomina del dott. . Persona_2
Espletata la C.T.U., all'udienza del 14.06.2024 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto non merita accoglimento per i motivi di cui si dirà. Diritto. L'art. 31 comma 2, del DL 6 luglio n. 98 convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011 n. 111 ha inserito nel codice di procedura civile l'art. 445-bis, che prevede, quale condizione di procedibilità nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità civile disciplinati dalla legge 12 giugno 1984 n. 222
l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del medesimo DL. la disposizione è entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2012. Si tratta di uno strumento che mira a perseguire le medesime finalità deflattive già oggetto dell'Istituto della “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” previsto dall'art. 696 bis, le cui disposizioni, ove compatibili, sono espressamente dichiarate applicabili. La scelta di politica legislativa si fonda sulla constatazione che nel giudizio per il riconoscimento delle invalidità il ruolo centrale è svolto dall'accertamento medico legale effettuato tramite CT. Di qui l'opportunità di precostituire la prova del requisito sanitario al di fuori e prima del successivo eventuale giudizio di merito. Nell'intento del legislatore, dunque, l'accertamento tecnico preventivo dovrebbe costituire una più rapida risposta alle istanze dei cittadini in una materia, quella della invalidità, tutelata costituzionalmente. Quindi stiamo parlando di diritti costituzionalmente garantiti.
Ai sensi del 1° comma dell'art. 445 bis l'istanza di accertamento tecnico preventivo si propone con ricorso proposto davanti al Tribunale del Lavoro nel cui circondario risiede l'attore. Al seguito del deposito dell'istanza il Giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione del CT eventualmente nominato con lo stesso decreto, assegnando termine a parte ricorrente ai fini della notifica. Si ritiene che l'istanza non debba contenere la mera richiesta dell'accertamento delle condizioni sanitarie dell'interessato, con riferimento alle prestazioni che si intendono domandare nell'eventuale giudizio. Invero, la giurisprudenza maggioritaria, pronunciandosi sull'istituto previsto dall'art. 696 bis, ha escluso che possa accedersi ad una generalizzata ammissibilità della richiesta CT preventiva;
ciò significherebbe aprire la strada a “consulenze tecniche esplorative a largo raggio, sia in relazione all'oggetto ed alle parti coinvolte, assolutamente in contrasto con i principi ispiratori della riforma (Tribunale di Milano sez. X civ., 13 aprile 2011). La medesima giurisprudenza ha ritenuto che il collegamento funzionale e la strumentalità della CT preventiva con il successivo eventuale giudizio di merito, postula che, il Giudice ne valuti l'ammissibilità e la rilevanza in relazione ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, nonché a tutti i residui profili che possono rendere di fatto inutile l'accertamento da effettuare. (Tribunale di Palmi sentenza 25.01.2011).
Per l'espletamento della consulenza tecnica valgono le comuni regole processuali. In particolare, il CT provvederà ai sensi dell'art. 195 c.p.c.. Norme particolari sono state introdotte, anch'esse dal D.L. 98/2011 per consentire la partecipazione alle operazioni peritali ai CTP della parte ricorrente e dei medici dell' Il comma 6 bis dell'art. 10 D.L. 203/2005 prevede invero che il CT provvede ad inviare, entro CP_2
15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell' competente o a un suo delegato. Il medesimo comma 6 bis CP_2 prevede che il medico dell'Istituto possa partecipare alle operazioni peritali anche senza la dichiarazione di nomina prevista dall'art. 201 c.p.c.
Esito del procedimento: il 4° comma prevede che, al termine delle operazioni di consulenza il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissi un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime debbono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Se non vi sono contestazioni il Giudice, se non intende procedere al rinnovo delle operazioni peritali per gravi motivi di cui all'art. 196 c.p.c. omologa il requisito sanitario e provvede sulle spese. Se vi sono contestazioni, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Si apre il giudizio di merito: ricorso ordinario: rito lavoro ai quali si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili.
Preliminarmente, si premette che, il procedimento per la concessione di quanto richiesto nei suddetti ricorsi ATP e Post-Atp prevede una fase amministrativa innanzi le Commissioni Mediche I.N.P.S. ed una eventuale fase giudiziaria.
Orbene, nel caso de quo, rilevata la complessità della materia, la totale assenza degli argomenti trattati nel presente fascicolo, sia in giurisprudenza, che in dottrina giuridica, il presente giudicante ritiene necessario procedere ad una completa ed esauriente disamina dei certificati medici e delle CT agli atti di causa.
Fase amministrativa: presentazione della domanda amministrativa con annesso certificato medico tramite un Patronato abilitato con relativa richiesta di visita alla Commissione Medica I.N.P.S. ai sensi di legge.
Nel caso de quo, abbiamo il certificato medico datato 23.7.2015 introduttivo della domanda amministrativa inoltrata alla Commissione I.N.P.S. per il riconoscimento di quanto richiesto, ossia i benefici dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/1984.
Certificato medico che integralmente si riporta: Prima pagina: i dati del ricorrente. Anamnesi lavorativa pregressa e occupazione attuale: Imprenditore. Anamnesi remota e prossima: (in particolare evidenza ricoveri ospedalieri) Non abile alla visita di leva per riferito ritardo di sviluppo mentale. Riferisce di soffrire da numerosi anni di dolori articolari diffusi con deficit funzionale e difficoltà d'andatura, valori irregolari ed elevati di p.A. In trattamento farmacologico, ipercolesterolemia, nicturia, amnesie, insonnia, tosse, affanno, cefalea, vertigini, edemi periferici, varici arti inferiori, ipoacusia, deficit visivo, ansia e depressione.
Segue l'esame obiettivo: H 170 cm-peso Kg 85 p.A. 140/100 mm hg. Non bozze precordiali. Ala cardiaca nei limiti massimi con itto palpabile alla punta al v spazio Intercostale sull'emiclaveare sn prolungata. Toni cardiaci ritmici. Polso ritmico e teso. Torace cilindrico-cronico con emitoraci ipomobili con gli atti del respiro. Respiro aspro diffuso. Fvt normo-trasmesso. Suono c.P. Addome globoso, trattabile. Fegato all'arco costale. Murphy-riferiti dolenti alla digito-pressione i punti spinosi vertebrali con deficit funzionali specie flesso-estensorio. Deficit funzionale delle art. Gleno-omerali e delle ginocchia. Lesegue +++ Varici arti inferiori specie in sede posteriore al poplite. Succulenza estremità inferiori. Deficit visivo ed uditivo. Ansia e pressione.
Terapia: inesistente.
Diagnosi: Cardiopatia ipertensiva in labile compenso emodinamico. Artrosi polidistrettuale a carico della colonna vertebrale e delle grosse articolazioni dello scheletro con valido impegno funzionale. Broncopatia cronico-ostruttiva. Varici arti inferiori con insufficienza venosa. Sindrome ansioso-depressiva. Deficit deambulatorio. Ipoacusia e deficit visivo in oo.
CP_ Segue la domanda amministrativa trasmessa dal Sindacato alla Commissione Medica in data
28.07.2015.
Verbale di Commissione Medica inerente la suddetta rif. domanda n. 2091678300180 e data CP_2 definizione 27.08.2015 oggetto: reiezione domanda di Assegno ordinario di invalidità nella gestione
Lavoratori Dipendenti e nel fondo FPLD. La risposta è la seguente: Non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222).
Art. 46 legge 9 marzo 1989, n. 88.
Art. 47, secondo comma, del DPR 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge
14 novembre 1992, n. 438.
Segue ricorso giudiziario come sopra specificato.
Viene nominato CT il dott. nel procedimento atp n. RG. n. 317/2016. Persona_1
Sul punto, si premette che il consulente tecnico d'ufficio, in acronimo c.t.u., svolge il ruolo di ausiliario del giudice in un rapporto fiduciario, qualora si renda necessaria una particolare conoscenza tecnica, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. L'attività del consulente tecnico è disciplinata dagli artt.
61 a 68 del codice di procedura civile (allo stesso modo dall'art. 220 fino a 233 nel codice di procedura penale), dove sono contenute le competenze che l'ausiliario designato dal giudice deve espletare dal conferimento dell'incarico fino all'elaborato peritale. “La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice” (art. 61 c.p.c.), ma il giudice qualora lo ritenga opportuno ha la facoltà di nominare un esperto non incluso nell'Albo del Tribunale, motivandone il ricorso. Il compito ultimo del consulente è rispondere in maniera chiara e pertinente ai quesiti enunciati dal giudice, dando risposta ad ulteriori possibili chiarimenti richiesti dal giudice stesso (art. 62 c.p.c.). Il quesito enunciato dal giudice al momento del mandato e del giuramento consiste in una o più domande espresse solitamente in modo analitico o generico. Dovere dell'esperto è attenersi scrupolosamente ai quesiti, senza esprimere pareri non richiesti o non necessari, con un linguaggio non eccessivamente specialistico che consenta ai soggetti coinvolti
(giudice, magistrato e avvocati) un accesso facilitato alla lettura;
in ambito civile l'accertamento peritale acquisisce una funzione strumentale ed opzionale, in quanto il giudice può decretare se usufruire o meno del parere dell'esperto per la formulazione del giudizio. In sintesi possiamo considerare le attività che competono al consulente tecnico un confronto interdisciplinare fra diritto e scienze sociali, un'integrazione al compito del giudice, che agisce come peritus peritorum, ovvero, decisore ultimo. Sul punto, la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione precisa che, nel nostro ordinamento vige il principio “judex peritus peritorum”, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte dalle proprie personali cognizioni tecniche. In entrambi i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto. “(Cass.
n. 17757 del 07.08.2014. Conforme Cass. n. 11440 del 1997.)
Il quesito che il presente giudicante si pone è semplice e chiaro e di pronta soluzione. Su cosa deve basarsi una motivazione che escluda o accolga le argomentazioni di una relazione peritale o di un'altra, per essere fondante o meno del riconoscimento o della negazione di un diritto richiesto? La risposta è semplice. Una motivazione per essere esente da vizi logici o giuridici o da illogiche contraddittorietà deve fondarsi su dati certi, scientifici ed oggettivi il più possibile, che ci vengono consentite dall'attuale stato delle conoscenze scientifiche e prescindere da considerazioni personali ed argomentazioni incongruenti, senza corredo probatorio di alcun genere, e mai fondarsi sui dati incerti ed opinabili. E, di conseguenza, sorge la conseguente domanda: su cosa deve fondarsi una consulenza tecnica per essere di sicuro supporto alle argomentazioni di un giudicante? Ovviamente, su dati certi. Scientifici. Oggettivi. Su esami strumentali che fungono da supporto reale alle conclusioni diagnostiche alle quali il consulente perviene. Una seria consulenza prescinde da opinioni personali o quant'altro che sia illogico ed incongruente e, soprattutto immotivato, ossia sfornito da dati probatori idonei, che, nella scienza medica, sono in primo luogo, rappresentati dagli esami diagnostici e clinici e da quant'altro possa essere di apporto, come le cartelle cliniche. Solo su elaborati peritali che soddisfano tali requisiti il giudice può fondare le proprie decisioni, non avulse da dati reali. Qualsiasi diritto che si basi sull'accertamento di una patologia di qualsivoglia natura, in capo al richiedente, va riconosciuto se provato con elementi che quantomeno siano il più vicini alla certezza. La scienza non fede, ma dati oggettivi ripetibili e verificabili. Se si prescinde da ciò, rischiamo di accordare tutela a situazioni che non presentano alcun fondamento di realtà e che diventano esse stesse la negazione di ogni diritto. Riconosceremmo diritti patrimoniali, ossia la concessione di un beneficio economico a carico dello Stato, su elementi probatori, le certificazioni mediche, a qualsiasi branca della medicina essi appartengono, non controllabili né verificabili, nella loro valenza reale, in quanto mancanti degli elementi oggettivi di verificabilità.
All' “osso rotto” deve necessariamente seguire “la lastra”.
Elemento imprescindibile per qualsiasi tipo di verificabilità oggettiva anche riguardo un eventuale errore diagnostico e terapeutico per negligenza imprudenza imperizia, inaccertabile in mancanza di qualsivoglia supporto diagnostico, che ne comprovi la veridicità e la fondatezza di quanto sostenuto in diagnosi clinica.
Dove non sono presenti tali elementi imprescindibili di valutazione, si verte nel puro arbitrio. Del certificante e del giudicante. E, conseguentemente, del suo ausiliario, il Consulente Tecnico d'Ufficio. La
Giurisdizione, in uno stato di diritto conforme alla Nostra Costituzione, deve necessariamente fondarsi su provvedimenti motivati su dati oggettivi e non illogici e irrazionali, così come argomentato sopra dal costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione.
Orbene, nel caso de quo, nella relazione tecnica d'ufficio del CT , testualmente si legge: Persona_1
“ a termine da parto eutocico, sviluppo somatopsichico regolare. Non beve e non fuma, Parte_2 appetito regolare, alvo e diuresi regolari. Ha lavorato in passato come bracciante agricolo e operaio, dalla documentazione visionata la sua attuale attività risulta essere di “imprenditore”. Genitori non consanguinei, padre deceduto a 80 anni cardiopatico, madre deceduta a 46 anni per carcinoma tiroideo, un fratello deceduto a 39 anni per complicanze diabetiche, un fratello deceduto a 70 anni cardiopatico ed iperteso, un fratello di 56 anni diabetico, un fratello di 68 anni iperteso, una sorella di 74 anni ipertesa.
Ricorda i CEI, nega altre patologie degne di nota. Riferisce turbe della memoria presenti fin dell'età giovanile, che ritiene peggiorate in seguito allo specifico evento di un colpo di calore subito nel 2011, per questo motivo si sottopone a periodici controlli neurologici. Subisce un trauma alla spalla destra nel 1984 ed alla spalla sinistra nel 2016. Esordio acuto di lombosciatalgia nel 2000, da allora il dolore ha carattere recidivante. A seguire insorge gonalgia bilaterale. Iperteso da circa 20 anni.
SINTOMATOLOGIA ATTUALE Persistono i dolori articolari, per i quali pratica terapia con antinfiammatori al bisogno, e le turbe della memoria. Pratica terapia con carvedilolo e ramipril per l'ipertensione, cardioaspirina, atorvastatina, e terapia neurologica con sertralina.
ESAME OBBIETTIVO Condizioni generali discrete. Orientato nel tempo e nello spazio. Deambulazione autonoma. Torace: MV fisiologico, assenza di rumori ventilatori accessori, attività cardiaca ritmica.
Addome: globoso per adipe. Apparato osteoarticolare: limitazioni motilità attiva ai gradi estremi a carico del rachide cervicale, non macroscopiche limitazioni a carico dei movimenti attivi e passivi del rachide dorsale e lombare, parzialmente limitato il sollevamento delle braccia al di sopra del capo, Lasègue negativa a destra, 1+ a sinistra.
DIAGNOSI Cervicodiscoartrosi a medio impegno funzionale, ipertensione arteriosa con scompenso cardiaco lieve, stato ansioso. CONCLUSIONI Il ricorrente in data 28/7/2015 ha presentato domanda finalizzata CP_ all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità, respinta dall' per la mancanza del requisito sanitario;
egli ha riferito di aver presentato ricorso al provvedimento e di essere stato visitato due volte da una Commissione. Sulla base della documentazione prodotta ed alla luce delle risultanze della visita, appare evidente che la documentazione con data antecedente alla domanda, verosimilmente presa in esame dalla Commissione, attesta una condizione non in grado di determinare una riduzione importante della capacità lavorativa specifica. La sindrome ansioso depressiva non determina un rilevante impatto funzionale (essendo verosimilmente reattiva e senza evidenti segni di disadattamento) e l'ipertensione, che risulta ben compensata dalla terapia pur essendo associata ad alterazioni della morfologia miocardica, è causa di una condizione di scompenso che clinicamente potrebbe essere inquadrato come lieve o, al massimo, moderato (visita neurologica del 24/12/2014, cardiologica del 22/11/2014 e 10/3/2015). La patologia degenerativa articolare è quella che impatta maggiormente sulle condizioni generali del ricorrente, interessando prevalentemente il rachide cervicale con un discreto impegno funzionale, con ulteriori alterazioni a carico di entrambi cingoli scapolari. Le limitazioni documentate nelle certificazioni agli atti (visita ortopedica del 15/11/2016 e neurologica del 21/12/2016) sono state evidenziate anche in sede di visita ma permettono comunque lo svolgimento di comuni attività lavorative escluse, ovviamente, quelle che prevedano un carico funzionale elevato. Il quadro clinico generale è quindi quello di un soggetto affetto da uno scompenso cardiaco su base ipertensiva, con una limitazione dei movimenti del rachide cervicale e degli arti superiori determinata da processi degenerativi artrosici. Tuttavia non si può affermare che l'attuale condizione invalidante determini una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente, che dalla documentazione agli atti risulta svolgere l'attività di imprenditore. Pertanto non si ravvedono elementi per l'accoglimento del ricorso.
Galati Mamertino, 3/2/2017 il CT Dott. . Persona_1
Lo stesso CT puntualizza inoltre: Preso atto delle osservazioni critiche alla CT redatta dal sottoscritto in data 3/2/2017 riguardo la persona di , pervenute esclusivamente dal legale di parte e Controparte_3 allegate al presente documento, e dopo una attenta valutazione delle stesse, non si ritiene di variare il giudizio espresso alla fine della relazione.
La valutazione di CT ha considerato ed esplicitato tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, come può essere facilmente rilevato leggendo attentamente le conclusioni, e riguardo le osservazioni in merito alla patologia cardiovascolare (ricordando che nella stessa documentazione viene riportata una FE di 60%) ed alla sindrome ansioso depressiva, si rimanda a quanto in esse dettagliatamente argomentato. In merito alle patologie di interesse ortopedico, è il legale stesso che correttamente sottolinea come “…non esiste uno stretto rapporto tra entità del danno evidenziabile con l'indagine radiografica e incidenza funzionale…” e richiama in seguito una lombosciatalgia da verosimile sindrome erniaria che determinerebbe ipostenia ed ipotrofia di un arto, di cui però non è stata evidenziata né obbiettività clinica né documentale. In sede di visita non sono emersi all'esame clinico importanti limitazioni funzionali dell'escursione articolare dei vari distretti, mentre la stessa visita specialistica del 21/12/2016, in ordine ad eventuali limitazioni funzionali, riporta esclusivamente deficit di flessoestensione di massima lateralità; la deambulazione è autonoma, così come l'esecuzione di movimenti complessi tale da non impedire la prosecuzione della sua attività lavorativa, il tutto delinea un quadro clinico determinante una condizione di invalidità lontano dalla soglia normativamente rilevante. Pertanto, come riportato in relazione di CT, non si può affermare che l'attuale condizione invalidante determini una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente, quindi si conferma che non si ravvedono elementi per l'accoglimento del ricorso.
I documenti medici sono allegati dal CT alla suddetta relazione peritale agli atti.
Segue ricorso post-atp iscritto al ruolo rg. n. 2210/2017.
Viene nominato CT il dott. , il quale testualmente scrive: “RELAZIONE CLINICA Persona_2
SI LO Nato a termine di gravidanza fisiologica esitata in parto eutocico, allattò al seno materno e compì i primi atti della vita di relazione in epoca e modalità fisiologiche.
SI PATOLOGICA REMOTA In data 15.11.2016 vista Ortopedica presso UOC Ortopedia CP_4
: “Limitazione funzionale dei movimenti attivi e passivi di flesso estensione rotazione e lateralità del
[...] rachide cervicale con rigidità nucale, ante posizione capo collo, parestesie dita mani e vertigine in esiti a cervico disco artrosi, lombo radicolite bilaterale da instabilità degenerativa e multiple discopatie, dorsalgia spontanea, limitazione funzionale del rachide in toto coxalgia bilaterale e gonalgia, limitazione della scapolo omerale dx e sn”
SI PATOLOGICA PROSSIMA
In data 21.07.2020 visita Ortopedica presso A.O.U. Policlinico Messina: “Cervico dorso lombalgia da grave spondilo disco artrosi, gonalgia bilaterale sindrome dolorosa spalla sn e dx da lesione della cuffia dei rotatori geno omerale, tale quadro risulta invalidante per il paziente considerata attività lavorativa svolta determinando deficit deambulatori e nei passaggi posturali e non suscettibile a risoluzione mediante trattamento fisio-terapico e farmacologico”
In data 27.01.2021 visita Psichiatrica presso centro Siciliano per Depressione: “Depressione maggiore ricorrente severo disturbo da attacchi di panico, deficit della memoria a breve e lungo termine marcato severo calo dell'umore ideazione di morte inappetenza, ritiro sociale frequenti attacchi di panico “
In data 04.02.2021 visita Cardiologica presso UTIC Cardiologia P.O. Patti: “Cardiopatia sclero ipertensiva in pz. Con ectasia aorta ascendente e valvulopatia mitro aortica II classe NYHA”
In data 10.02.2021 visita ORL presso UOC ORL di Milazzo: “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio.
ESAME OBIETTIVO Soggetto in buone condizioni di nutrizione e sanguificazione. Cute di colorito pallido, con mucose visibili scarsamente irrorate. Pannicolo adiposo esageratamente distribuito in rapporto all'altezza ed al peso. Sistema linfoghiandolare apprezzabile indenne. Capo di forma e volume normali.
App. Respiratorio Torace di forma cilindro conica con volume regolare, emitoraci ipoespansibili agli atti del respiro. Alla palpazione F.V.T. ridotto,, all'ascoltazione M.V. ridotto.
Apparato cardiovascolare Aia cardiaca mal delimitabile, itto della punta apprezzabile al 5° spazio intercostale sinistro,. Ritmo non sinusale alla frequenza di 78 battiti minuto toni parafonici, pressione arteriosa 160\90 mm/hg toni ritmici. Apparato Digerente: Addome di forma globosa. Assenza di reticoli venosi. Alla palpazione superficiale e profonda non si apprezzano resistenze. Alla percussione suono timpanico su tutto l'ambito. Fegato palpabile sotto l'arcata costale destra, milza nei limiti.
Rachide ed articolazioni: Limitazione funzionale del rachide cervicale e lombosacrale per i movimenti attivi e passivi specie per i gradi più elevati
ESAMI E CONSULENZE SPECIALISTICHE ANNESSE AL FASCICOLO
Copia In data 15.11.2016 vista Ortopedica presso UOC Ortopedia S.Agata Militello: “Limitazione funzionale dei movimenti attivi e passivi di flesso estensione rotazione e lateralità del rachide cervicale con rigiditò nucale ante posizione capo collo parrestesie dita mani e vertigine in esiti a cervico disco artrosi lombo radicolite bilaterale da instabilità degenerativa e multiple discopatie dorsalgia spontanea limitazione funzionale del rachide in toto coxalgia bilaterale e gonalgia limitazione della scapolo omerale dx e sn “
Copia In data 21.07.2020 visita Ortopedica presso A.O.U. Policlinico Messina: “Cervico orso lombalgia da grave spondilo disco artrosi, gonalgia bilaterale sindrome dolorosa spalla sn e dx da lesione della cuffia dei rotatori geno omerale, tale quadro risulta invalidante per il paziente considerata attività lavorativa svolta determinando deficit deambulatori e nei passaggi posturali e non suscettibile a risoluzione mediante trattamento fisio terapico e farmacologico “
Copia In data 27.01.2021 visita Psichiatrica presso centro Siciliano per Depressione: “Depressione maggiore ricorrente severo disturbo da attacchi di panico, deficit della memoria a breve e lungo termine marcato severo calo dell'umore, ideazione di morte inappetenza, ritiro sociale, frequenti attacchi di panico.”
Copia In data 04.02.2021 visita Cardiologica presso UTIC Cardiologia P.O. Patti: “Cardiopatia sclero ipertensiva in pz. Con ectasia aorta ascendente e valvulopatia mitro aortica II classe NYHA”
Copia In data 10.02.2021 visita ORL presso UOC ORL di Milazzo: “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio.
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Sulla scorta degli atti sanitari annessi ai fascicoli, all'esame obiettivo odierno, dalle indagini specialistiche esibite, ritengo di poter pervenire alle seguenti conclusioni diagnostiche: il periziando è affetto da: “Cardiopatia in II classe NYHA, Spondilo disco artrosi cervico-dorso- lombare coxartrosi e gonartrosi bilaterale, Depressione maggiore”
CP_ L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata dall' su domanda*, ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di un'accertata infermità di natura fisica o mentale.
La patologia cardiaca è espressione del danno organico procurato dall'aumento delle resistenze periferiche, la sua espressività può essere condizionata dalla terapia farmacologica e dal miglioramento dell'indice di massa corporea del soggetto. per quanto riguarda la patologia artrosica essa si manifesta a vari livelli e, come evidenzia lo specialista, determina una notevole riduzione della capacità ad attendere alla suo abituale lavoro. Infine, dalle ultime indagini fornite, si evidenzia la comparsa di una importante patologia: la depressione maggiore, detta anche depressione endogena o depressione unipolare, è un disturbo dell'umore caratterizzato da sintomi come: profonda tristezza, calo della spinta vitale, perdita di interesse verso le normali attività, pensieri negativi e pessimistici. E' un disturbo molto frequente e diffuso e la sua incidenza è in aumento. L'organizzazione mondiale della sanità (WHO) valuta la depressione maggiore come uno dei disturbi più invalidanti.
Tutto ciò considerato valutando nel loro insieme le patologie, considerando il carattere evolutivo delle patologie riscontrate, valutato lo stato attuale del periziando si conclude riconoscendo che in atto ricorrono gli estremi per riconoscere il diritto all'assegno ordinario d'invalidità la cui decorrenza si può ascrivere a
Giugno 2020 in considerazione delle ultime indagini acquisite.”
In data depositata 22.06.2022.
Alla luce dei due sopracitati elaborati contrastanti, il presente giudicante, considerando la nuova documentazione psichiatrica agli atti datata 27.01.2021, dispone il richiamo del CT . Persona_2
Si presenta il CT all'udienza del 14 giugno 2024: “E' presente il CT , Persona_2 Persona_2 nato a [...] il [...] C.I. n. n corso di validità.” Oltre alle parti di causa. Numero_1
Il Giudice specifica che: “Il CT oggi presente è stato convocato dal presente giudicante per rendere chiarimenti in ordine alla Consulenza depositata in atti, in speciale modo con riguardo alla patologia psichiatrica. Agli atti di causa non risulta alcuna cartella clinica psichiatrica atta a renderci edotti sulla formulazione della diagnosi contenuta nel certificato psichiatrico prodotto. Di conseguenza, non vi sono prove oggettive ai sensi delle linee guida accreditate a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della Sanità in ordine alla sua veridicità.”
Il CT conferma che: “Non vi è applicazione delle suddette linee guida, quindi, non vi è neppure la cartella clinica che possa comprovare tale applicazione e quindi la diagnosi psichiatrica risulta un mero parere personale soggettivo del certificante e quindi non verificabile in sede di CT in ordine al requisito sanitario per la prestazione economica richiesta in ricorso. Mi sono limitato a riportare in CT la diagnosi dei colleghi psichiatri. Alla luce di quanto mi espone il Giudice posso aggiungere e concludere che in base alle altre patologie documentate in atti, il ricorrente non possiede i requisiti sanitari per la prestazione richiesta dell'assegno ordinario di invalidità.”
Il presente verbale viene letto alla presenza delle parti di causa e del CT e non viene sottoscritto dallo stesso in quanto redatto in forma telematica.
Il Giudice decide come da dispositivo in udienza.
In dottrina è stato puntualizzato che, l'art. 116 c.p.c. stabilisce un principio di carattere generale, applicabile anche alle controversie individuali di lavoro e previdenziali, disciplinati dai successivi art. 409 e segg. secondo cui il giudice al momento di emettere la propria decisione, deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento.
La Suprema Corte di Cassazione precisa che: “Come costantemente affermato da questa Corte il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo di un atto in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce unicamente alla verifica o del rispetto dei canoni legali di ermeneutica ai sensi dell'art. 360 cpc, n. 5 con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione operata dal giudice di merito, che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto.” (Cass. civ. n. 10019 del sedici maggio 2016; Cass. civ. n. 2465 del 10 febbraio 2015; Cass. Civ. n.
23132 del 12.11.2015.) Con precisazione che: “La motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e consequenziale: accertati tali requisiti nulla rileva che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo” (Cass. civ. n. 16057 del 29 luglio 2015.)
“L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” Cass. civ. n. 4943 del 12 marzo 2015.
Si verte, quindi, in tema di valutazione delle prove nel giudizio di primo grado, riservato al Giudice del merito. Giudizio, che, se, congruamente motivato, non si espone a censure di legittimità, ma unicamente a valutazioni in ordine alla motivazione.
La materia richiede un esame approfondito sulla valenza giuridica delle certificazioni mediche agli atti, con particolare riguardo a quelle psichiatriche.
Il nodo centrale di tutta la tematica giuridica che deve essere esplicitata è il seguente: che cosa si deve intendere per requisito sanitario? Requisito essenziale, unitamente agli altri previsti dalle varie leggi di settore, come sopra esplicitato, per la concessione delle prestazioni economiche richieste.
Da una puntuale e precisa disamina effettuata di tutti i documenti presenti agli atti di causa, sia nel caso de quo, che nei fascicoli trattati negli atti dell'Ufficio dal presente giudicante, si può giungere alla seguente conclusione: è un sistema sociale ed economico dove l'illegalità ha assunto la parvenza della legalità, nell'assoluta certezza della totale impunità penale.
Quando possiamo parlare di “sistema” a livello giuridico? Quando noi abbiamo davanti, in una sede giudiziaria, sia come Magistrati che come Avvocati, delle tipologie certificative mediche costanti.
Dall'analisi degli stessi noi possiamo, senza ombra di dubbio alcuno, affermare che si rinvengono tre tipologie certificative mediche costanti.
La prima tipologia certificativa medica ha il seguente tenore: nome e cognome della persona, a volte vi è una firma leggibile del certificante specialista medico, ma il contenuto si risolve in questo: “sottoposto a visita psichiatrica in data odierna” risulta affetto dalla patologia psichiatrica certificata all'interno del contenuto dello stesso. Segue la dicitura: “si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.”
Quindi, non siamo in un rapporto medico paziente fiduciario, siamo nel mondo del diritto, della medicina legale, nei Tribunali di Stato, dove si fa tutela dei diritti secondo la Costituzione o meglio la si dovrebbe fare.
Questa tipologia certificativa non contiene nessuna anamnesi, nessuna prova di quanto sostenuto in diagnosi clinica, come i testi psicodiagnostici od altro, una storia clinica, un decorso clinico, il nome dei farmaci assunti, ma esclusivamente la diagnosi.
Seconda tipologia certificativa: vi è una breve anamnesi, un breve esame psichico, una diagnosi, un numero di cartella clinica non prodotta, da parte ricorrente, la data di una prima visita, la data di una seconda visita, il tutto: si rilascia per gli usi consentiti dalla legge ai fini della valutazione della invalidità civile. La terza tipologia: è quando la cartella clinica viene prodotta agli atti di un giudizio, nello specifico, il giudice del lavoro per le prestazioni economiche a carico dello Stato e può essere anche richiesta e prodotta in qualunque altro ramo del diritto civile o penale.
Si precisa che, qualora la stessa fosse presente e fosse scritta in modo chiaro e leggibile, ciò non ci esime di vagliare in modo puntuale e preciso la genesi della diagnosi e la sua corretta formulazione documentata.
Agli atti di causa abbiamo il certificato psichiatrico datato 27.01.2021 che testualmente si riporta: “Certifico di avere visitato il sig. nato a [...] il [...]. Il paziente già affetto da Controparte_3
“Ipertensione arteriosa in trattamento. Cervico dorso lombalgia da grave spondilartrosi, gonalgia bilaterale per gonartrosi. Sindrome dolorosa spalla sx e dx da lesione della cuffia e artrosi gleno ormedi?...” A causa dei suoi innumerevoli disturbi fisici ha manifestato da diversi anni uno stato di “Depressione maggiore di tipo ricorrente-severo; disturbo da attacchi di panico -deficit della memoria a breve e lungo termine e insonni? Resistente”. Tale grave quadro psichiatrico si manifesta nel sig. con: Marcato e Controparte_3 severo calo dell'umore, ideazione di morte, insofferenza, clinostatismo, ritiro sociale e assoluto evitamento di relazioni interpersonali, frequenti attacchi di panico, amnesie e incapacità a svolgere attività prima abituali, insonnia resistente e terapia. Necessita di aiuto e sorveglianza per i normali atti della vita quotidiana e necessita di terapia antidepressiva ed ipnoi…….? Segue una serie di prescrizioni farmacologiche. Firmato: dott. . CE.SI.D.EA. Centro Siciliano Consulente Ospedale San Persona_3
Raffaele-Milano. Segue prescrizione farmacologica in pari data.
In sintesi, noi possiamo notare, da un'attenta analisi giuridica, senza entrare nel contenuto della stessa, che la diagnosi psichiatrica, nel suddetto certificato psichiatrico, non possiede nessun corredo probatorio, che ci possa illuminare sul percorso seguito dallo specialista, nella formulazione della stessa, quindi è, o, apparirebbe, un giudizio personale soggettivo. Da quali documenti il certificante psichiatra ha evinto i gravissimi disturbi fisici del quale sarebbe affetto il ricorrente? Dove sono i documenti medici, le cartelle cliniche ai sensi di legge, per copia conforme all'originale, che attestano lo stato di “Depressione maggiore di tipo ricorrente-severo; disturbo da attacchi di panico -deficit della memoria a breve e lungo termine e insonni? Resistente”. Da diversi anni? In quali documenti medici agli atti, sempre nelle forme di legge, sono documentati il marcato e severo calo dell'umore, ideazione di morte, insofferenza, clinostatismo, ritiro sociale e assoluto evitamento di relazioni interpersonali, frequenti attacchi di panico, amnesie e incapacità
a svolgere attività prima abituali, insonnia resistente e terapia? Dove sono presenti i colloqui documentati, il diario clinico continuativo da dove si evince la resistenza alla terapia psichiatrica in questo caso del paziente-ricorrente? Dove sono l'applicazione delle linee dell'Organizzazione mondiale della sanità in campo psichiatrico per la formulazione della suddetta diagnosi. Documentati.
Inesistenti.
Agli atti di causa e nella CT dell'atp ci parla di uno “stato ansioso” probabilmente ricavato dal Persona_1 certificato a firma del dott. , specialista in neurologica, dove testualmente si legge: Persona_4 paziente già visitato per ansia e depressione. Riferisce buon miglioramento della sintomatologia. Diagnosi:
Disturbo ansioso depressivo. Quindi, dove sta la: Depressione maggiore di tipo ricorrente-severo; disturbo da attacchi di panico -deficit della memoria a breve e lungo termine ecc? da diversi anni? Totale assenza di documentazione medica agli atti, che ci possa illuminare sulla sua formulazione, decorso clinico, storia clinica e nome dei farmaci regolarmente e costantemente assunti e loro efficacia nel tempo documentata. Tutto è permesso di certificare ad uno specialista psichiatra senza alcun riscontro oggettivo documentato, che potrà, nella non temuta ipotesi, che ciò fosse richiesto, fornirlo confezionato anche postumo. Come da prassi costantemente documentata dal presente giudicante.
Il CT nominato avrebbe il compito di esplicitare, non in diritto, ma in scienza medica, la patologia certificata in questi documenti medici. Alla luce delle suddette tipologie certificative, si assiste, sempre nella prassi, al fenomeno della “ciclostilazione” della diagnosi: ovvero, la diagnosi certificata ad uso medico legale, dai documenti medici, viene trasferita ovvero “ricopiata” a ciclostile, all'interno dell'elaborato peritale, che è un atto pubblico, quindi, un atto legale. Questa diagnosi viene trasfusa nella CT e, se trattasi di prestazioni economiche a carico dello Stato, viene tabellata, qualora parliamo di invalidità civile, ai sensi della legge 118/1971 applicando il D.M. 92. Nel caso de quo, non vi è l'applicazione del suddetto
DM in quanto trattasi di assegno ordinario di invalidità ai sensi delle legge 222/1984.
Il CT riconosce il requisito sanitario o nega il requisito sanitario.
Orbene, alla luce di questo sistema certificativo, da dove viene la certezza che quella patologia corrisponde al vero? Che quel certificato sia autentico, specialmente in un sistema dove queste tipologie certificative non sono un numero limitato, sono a “ciclostile” e se ne rinvengono dei numeri esorbitanti?
Come noi come possiamo stabilire che un soggetto è malato e meritevole delle prestazioni economiche a carico dello Stato? Come possiamo stabilire che un soggetto ha bisogno di tutela, quindi, di un amministratore di sostegno, ad esempio, oppure di un risarcimento, alla luce di tali tipologie certificative?
Siamo nel personalismo. Sono ammessi in medicina legale i giudizi personali soggettivi? Alla luce di tutto il nostro sistema giuridico non sono ammessi.
Ciò potrebbe riguardare anche il diritto civile ed il diritto penale e soprattutto le Amministrazioni di sostegno, dove il Magistrato non ha l'obbligo di nominare un CT e può solo prestare fede, a suo insindacabile giudizio, ad una di queste tipologie certificative mediche e concedere l'amministrazione di sostegno ad un soggetto, autorizzando di fatto, nella prassi, un trattamento sanitario a vita, nominando un amministratore che lo assista nelle cure mediche psichiatriche e non solo.
Passiamo all'onere probatorio della diagnosi. Nella prassi non viene richiesto tale onere probatorio. Si è instaurata infatti una prassi per la quale la diagnosi viene semplicemente ricopiata dal certificato medico dal consulente e dal Magistrato con l'atto giuridico che concede o nega le prestazioni richieste o dispone l'Amministrazione di sostegno. Una vera e propria costruzione della diagnosi.
Nella duplice veste: 1) somministrazione di psicofarmaci, ovvero trattamenti farmacologici psichiatrici somministrati al soggetto, spesso sotto minaccia di TSO e 2) conseguente concessione di prestazioni economiche a carico dello Stato ed eventuale richiesta finanziamenti pubblici da parte della psichiatria.
Nel caso de quo abbiamo la “ricopiatura” della diagnosi psichiatrica certificata nel sopraddetto certificato medico datato 27.01.2021 come sopra integralmente riportato da parte del CT , il quale Persona_2 testualmente specifica, nel verbale di udienza sopra riportato che: “Non vi è applicazione delle suddette linee guida, quindi, non vi è neppure la cartella clinica che possa comprovare tale applicazione e quindi la diagnosi psichiatrica risulta un mero parere personale soggettivo del certificante e quindi non verificabile in sede di CT in ordine al requisito sanitario per la prestazione economica richiesta in ricorso. Mi sono limitato a riportare in CT la diagnosi dei colleghi psichiatri. Alla luce di quanto mi espone il Giudice posso aggiungere e concludere che in base alle altre patologie documentate in atti, il ricorrente non possiede i requisiti sanitari per la prestazione richiesta dell'assegno ordinario di invalidità.” Quindi, il CT è cosciente e consapevole della non valenza medico legale del documento Persona_2 medico psichiatrico datato 27.01.2021 e dichiara esplicitamente che non vi è applicazione delle linee guida nella formulazione della diagnosi psichiatrica in esso contenuta, che non vi è cartella clinica e che trattasi di un mero parere personale soggettivo del certificante psichiatra da lui semplicemente “riportato” in quanto diagnosi dei colleghi psichiatri. Non verificabile in sede di CT, mutando il proprio giudizio sull'esistenza del requisito sanitario della prestazione richiesta in ricorso. Se non fosse stato chiamato a chiarimenti, avremmo liquidato una prestazione economica a carico delle risorse pubbliche su una diagnosi ricopiata in omaggio ed ossequio ai colleghi psichiatri. Mentre, senza questa ricopiatura, il ricorrente non possiede il requisito sanitario per concessione la prestazione richiesta in ricorso.
Siamo in uno dei casi, frequenti nella prassi, che la psichiatria, o, meglio il certificato psichiatrico, viene prodotto in corso di causa, in aggravamento e la sua diagnosi viene pedissequamente ricopiata dal CT con conseguente utilizzo dello stesso ai fini della concessione della prestazione economica richiesta. Nel caso de quo, dal CT . Salvo poi “rettifica” da parte dello stesso in applicazione dei principi della Persona_2 medicina legale e dell'art. 193 c.p.c. Applicazione postuma su esplicita richiesta del presente giudicante in osservanza della legge dello Stato e della Costituzione della Repubblica Italiana.
Una prassi consolidata e reiterata: una successiva eventuale CT anche di uno specialista psichiatrica, in qualsiasi sede civile o penale “ricopierà” la diagnosi psichiatrica. E statuirà, ad esempio nel settore penale, la capacità di intendere e di volere, o, la parziale o totale infermità mentale. Giungendo, come nel settore previdenziale e nel caso de quo, a giudizi contrastanti. In “ossequio” alla Struttura pubblica, verrà confermata l'anamnesi della patologia psichiatrica certificata, salvo “rettifica” come quella effettuata dal
CT . Persona_2
Orbene, alla luce di ciò, su quali elementi certi ed oggettivi noi tuteliamo i diritti? Questo sistema certificativo espone tutti noi al puro arbitrio. Del certificante, del consulente, del Magistrato. Salvo che il
Magistrato non richieda, come nel caso de quo, al CT di esplicitare la genesi della diagnosi e la sua corretta formulazione ai sensi delle linee guida dell'O.M.S. in campo psichiatrico e della medicina legale.
Quali sono gli effetti devastanti di questo sistema? Che noi siamo entrati nella non tutela dei diritti. Nella duplice veste di: non tutela della salute e non tutela dei diritti. Il soggetto viene spesso sottoposto a trattamenti sanitari, senza che si possa, in una sede giudiziaria, valutare, in base ad elementi probatori non incerti, ma inesistenti, la fondatezza di tale diagnosi clinica, salvo che il giudice non dica al consulente nominato: me la espliciti.
La risposta del consulente potrà essere una sola, alla luce delle sopraddette tipologie certificative, che non vi sono elementi probatori che confermano quanto sostenuto in diagnosi clinica. Come ampiamente sopra specificato e riportato dal all'udienza del 16.04.2024. Persona_2
A questo punto, occorre puntualizzare, come costantemente ripetuto dal presente giudicante in altre pronunce a firma della stessa che: Un documento avente valenza medico legale deve essere scritto in maniera chiara e leggibile, debitamente firmato e datato e con timbro della struttura sanitaria o del medico certificante ed eventualmente anche con un numero di protocollo. Le correzioni se controfirmate e chiare sono valide dal punto di vista medico legale.
L'accertamento del requisito sanitario in qualsiasi prestazione richiesta che lo prevede ai sensi di legge non può consistere in una mera ed asettica “ricopiatura” delle diagnosi riportate nei certificati allegati agli atti di causa, ma deve consistere da quanto riferito all'anamnesi ed in una verifica oggettiva di quanto riportato in diagnosi e ciò vale per tutte le patologie: visite specialistiche ed esami strumentali, ad esempio per stabilire una riferita e successivamente certificata patologia cardiaca sono necessari una visita cardiologica, un elettrocardiogramma ed all'occorrenza anche un esame Holter e scintigrafia miocardica, oltre all'ecocardiogramma. In sintesi, nella medica legale per una diagnosi di certezza e per un corretto inquadramento nosografico è necessario, per qualunque patologia riferita od allegata, che la stessa sia suffragata da esami strumentali prodotti agli atti di causa. Ne consegue, che, per un certificato di qualunque branca della medicina prodotto, occorre che la diagnosi ad uso medico legale sia suffragata dai relativi esami strumentali inerenti la disciplina trattata. Ogni giudizio personale soggettivo è inutilizzabile in medicina legale in quanto non corroborato dai sopraddetti requisiti. L'esame obiettivo è fondamentale in una CT medico legale per valutare condizioni psico-fisiche del soggetto e ci permette di inquadrare un eventuale stato, che necessita comunque del supporto sempre delle visite specialistiche che degli esami strumentali. Per quanto concerne le patologie psichiatriche nell'esame obiettivo in sede di visita peritale si può accertare l'habitus del soggetto: la cura nell'aspetto e nell'abbigliamento, se è collaborate, se è orientato nel tempo e nello spazio, se presenta deficit dell'attenzione e della concentrazione, se manifesta ansia-depressione del tono dell'umore e se possiede un'adeguata capacità di critica e di giudizio e se l'eloquio è fluido e congruo. Per quanto concerne un'eventuale allegata patologia psichiatrica, per potere essere valutata, necessita di visite specialistiche su documenti aventi i sopraddetti requisiti medico legali e sulla presenza di test-psicodiagnostici e di test-psico-attitudinali, con relativi colloqui documentati ed espliciti, da cui si possano evincere chiaramente le domande somministrate e le conclusioni dell'esaminatore ed eventuale discrepanza degli stessi. In mancanza di questi requisiti documentati in atti non possiamo formulare una corretta valutazione medico legale di qualunque patologia psichiatrica presa in esame. L'anamnesi costituisce un elemento fondamentale di tale valutazione.
In questo contesto giuridico, non conta nessuna genesi e nessuna anamnesi.
In un sistema questo dove qualsiasi altra CT anche psichiatrica, in totale “ossequio” alla “Struttura
Pubblica” i C.S.M., all'infinito “ricopierà” la diagnosi psichiatrica, in assoluto disprezzo e violazione dell'art. 193 c.p.c., che impone al CT di fare conoscere al Giudice la Verità. Del codice deontologico medico e della stessa legge n. 222/1984 del presente ricorso.
Un sistema dove l'illegalità ha assunto la parvenza della legalità nell'assoluta certezza della totale impunità penale.
Nel caso de quo, il certificante psichiatra è cosciente e consapevole di certificare ad uso Persona_3 medico legale. E' cosciente e consapevole che la sua diagnosi sarà utilizzata per la richiesta della concessione delle prestazioni economiche a carico dello Stato, per le Amministrazioni di Sostegno ed in tutti i settori del diritto civile e penale. Come è certo e sicuro della “ricopiatura” della sua diagnosi nelle
CT a prescindere dalla concessione o meno della prestazione richiesta. In ogni caso, nessuna CT contesterà i colleghi psichiatri e le loro conclusioni diagnostiche. Confermando sempre il loro operato.
Come sono certi e sicuri che nessuna Magistratura, ne Giudicante ne Inquirente, oserà violare gli
“intoccabili Santuari” della psichiatria: dalle strutture pubbliche, agli specialisti privati.
E' un sistema sociale, perché tutto questo viene accettato culturalmente in una società che ha medicalizzato le questioni esistenziali e deresponsabilizzato la società civile;
dove i confini della scienza medica sono evanescenti, in un contesto culturale sponsorizzato dai mezzi di comunicazione di massa, dove tutto questo è considerato lecito. La parola del cosiddetto “esperto” del settore mentale psichiatra o psicologo è considerata la “Veritas” eterna, indiscutibile, immodificabile. Non ha importanza se sei malato o no. Avere la “pensione” con queste modalità certificative è considerato lecito. Eliminare un soggetto scomodo con un trattamento sanitario obbligatorio, è considerato lecito, con una diagnosi ciclostilata, senza alcun fondamento della scienza medica e senza corredo probatorio, documentato, che manca, o meglio che è inesistente.
E' un sistema economico, perché questo sistema giuridico e sociale porta ad una proliferazione di prestazioni economiche a carico dello Stato esorbitante. Una vera e propria costruzione di malati. Con questo sistema certificativo-giuridico, psichiatrico e non psichiatrico, si possono costruire tutti i malati che si vogliono, concedere tutte le prestazioni economiche a carico dello Stato che si vogliono, togliere i diritti civili con la legge e lucrare sui patrimoni privati con le Amministrazioni di sostegno. Richiedere Per_5 finanziamenti pubblici per sempre nuove strutture psichiatriche e residenziali.
Questo sistema riguarda sia il bambino, sia l'adulto, sia l'anziano. Le diagnosi possono essere utilizzate in qualunque settore, civile e penale.
E' un sistema politico. A partire dalla legge 118/1971 noi assistiamo alla proliferazione di numerose leggi di settore inerenti le prestazioni economiche a carico dello Stato concernenti le invalidità civili e benefici connessi. L'assegno ordinario di invalidità legge 222/1984, la legge 104/1992 concernente l'handicap, la legge n. 18/1980 ed altre;
tutte normative, che, nel loro intento originario, erano state concepite per la tutela dei soggetti deboli, ma, che, con le sopraddette modalità certificative mediche ed annesse CT hanno creato quel fenomeno che ormai viene da più parti definito Assistenzialismo di Stato, con numeri esorbitanti, ormai incontrollabili, di concessioni di benefici economici e non solo, principalmente nel Sul del nostro Paese. Da ciò inizia a trasparire un preciso disegno politico che, attraverso la concessione delle suddette prestazioni economiche a carico dello Stato, il cui requisito economico è fondamentale in molti di esse, principalmente nell'assegno di invalidità civile legge 118/1971, definito assegno di assistenza, su fasce di popolazione con reddito esiguo reale od apparente, crea un bacino di voti alle forze politiche che hanno messo in opera le suddette normative. In sintesi, un Sud del Paese, dove l'economia viene sempre più distrutta, con un'endemica disoccupazione crescente ed un Nord che mantiene ancora la parvenza del progresso economico e sociale. Un livellamento del reddito della maggioranza della popolazione ed un esiguo numero di soggetti con immensi patrimoni, a volte illeciti ed occulti, che alimenta un vero e proprio parassitismo di Stato. Distruzione della classe media, livellamento del reddito, con conseguente crescita di disuguaglianze sociali: la Casta degli intoccabili ed i parassiti di Stato. Senza futuro e senza dignità.
Il procedimento è sempre lo stesso: confezionamento dei certificati medici, domanda amministrativa tramite un Patronato abilitato, ricopiatura delle diagnosi certificate da parte della Commissione I.N.P.S. e, nel 90% dei casi, rigetto della domanda per mancanza del requisito sanitario inerente la prestazione economica richiesta. Segue ricorso ATP ed eventuale ricorso Post-atp. Un ciclo che si ripete, quando possibile, all'infinito. Rigetto e nuova presentazione della domanda per aggravamento con le medesime modalità certificative suddette, fino all'ottenimento di quanto richiesto. In un sistema dove i casi di accoglimento superano numericamente quelli di non concessione tramite CT.
Quindi, noi assistiamo ad una proliferazione di malati costruiti e che poi, siano dei veri malati o lo siano diventati con dei trattamenti sanitari, con diagnosi senza corredo di elementi probatori, non rileva in questo contesto giuridico, sociale ed economico. Si può distruggere la vita umana e medicalizzare qualunque situazione esistenziale e non solo questo: si può lucrare sui fondi pubblici. Tutti noi siamo esposti a perdere i nostri diritti civili con un “ciclostilato”. Anzi per perdere i diritti civili non c'è neppure bisogno, con la legge Cendon, di un certificato medico, può anche seguire postumo il certificato medico e può essere utilizzato nella richiesta di un'amministrazione di sostegno, con una delle tipologie certificative sopra illustrate. Il Giudice tutelare e non solo si fiderà ciecamente di quanto certificato dai Dipartimenti di Salute Mentale, strutture pubbliche: gli intoccabili “Santuari” della psichiatria. In totale disprezzo di ogni legge dello Stato e della Costituzione e di tutte le Convenzioni internazionali che statuiscono sulla dignità dell'Uomo.
Il primo vaglio di ogni documentazione medica deve essere giuridico.
Non sono utilizzabili, in uno Stato di diritto, documenti medici non in possesso dei requisiti medico-legale di validità previsti dalla legge. Su giudizi personali soggettivi non potrà mai fondarsi una veritiera diagnosi utilizzabile a fini medico legali in qualsivoglia patologia, perché ciò costituirebbe grave violazione di legge, in primo luogo dell'art. 193 c.p.c. che impone al CT di fare conoscere, sotto il vincolo del giuramento, al giudice la verità, pena le sanzioni di legge, e questa “verità” non può prescindere da un corredo documentale probatorio in atti, fornito dal ricorrente, esaustivo e completo, unitamente all'esame obiettivo, fondante la stessa, dove il CT ha la possibilità di valutarne la fondatezza. Fondatezza che in campo psichiatrico deve esclusivamente risultare dall'applicazione rigorosa e documentata delle linee guida della stessa disciplina psichiatrica ed in tutte le altre discipline non psichiatriche da idoneo corredo probatorio documentato, ovvero gli esami strumentali, che comprovino quanto sostenuto in diagnosi clinica. Requisito sanitario oggettivo e documentato come sopra ampiamente specificato.
In un contesto scientifico, per quel che concerne la psichiatria, dove voci autorevoli si sono levate da decenni, in contrasto con la narrativa dominante, da più parti ormai: da con “Il mito della Persona_6 malattia mentale” a con “Il pregiudizio e la conoscenza” a psichiatra, che Persona_7 Per_8 testualmente ha scritto: “i problemi della psichiatria sono tanti, ma il problema di base è che si tratta di una pseudoscienza. Non una scienza scadente ma proprio falsa e fasulla. E questo pervade l'intera professione e tutto ciò che concerne la psichiatria biologica”.
A prescindere dalle suddette constatazioni, che in una Democrazia pluralista come la Nostra non possono comunque essere ignorate, il sistema giuridico qui ampiamente illustrato ci induce a riflettere, sia come operatori del diritto, che come cittadini, su quanto sottolineato dell'LE , Testimone_1 psichiatra, il quale testualmente scrive: “Decine di malati psichiatrici sono ricoverati nelle Comunità terapeutiche ben oltre il limite stabilito dalla legge. I privati considerano i pazienti come una proprietà che produce reddito. Ogni ricovero costa 50 mila euro l'anno. Il volume d'affari complessivo in Sicilia è di circa cento milioni. Stanno lì da tempo. Ben oltre il limite dei quattro anni e mezzo stabilito dalle norme. E intanto, il sistema sanitario, per ciascuno dei malati psichiatrici siciliani sborsa alle Comunità terapeutiche una cifra annua di circa 50 mila euro. Una spesa complessiva che supera i cento milioni l'anno. Un quarto dei quali, euro più, euro meno, erogato per la cura di pazienti che in quei Centri non dovrebbero più stare.
Pazienti che dovrebbero tornare a casa. O, nei casi in cui il rientro nel Nucleo familiare fosse impossibile, nelle case-alloggio. Nei luoghi “a bassa medicalità”. Dove la malattia psichica non è più un'emergenza. E
Ad alzare il velo sulla condizione dei malati psichiatrici in Sicilia è proprio uno psichiatra, che ha ricoperto il ruolo di deputato regionale del Partito democratico. ha presentato una interpellanza- Testimone_1 choc al governo, per chiedere di monitorare i casi di malati tenuti nei centri ben oltre la data prevista dalla legge. Io stesso, racconta : “ho avuto modo di conoscere la storia di un malato di Butera. Era Tes_1 ricoverato in quel centro da 12 anni. Ma esistono, aggiunge , situazioni assai più gravi. Incredibili. In Tes_1 questi anni mi sono tenuto in contatto con alcuni colleghi psichiatri. In tanti mi hanno raccontato di malati tenuti nei centri per quindici, venti, venticinque anni. Come fosse un manicomio, insomma. Come se la legge non fosse mai stata approvata. Per_9 Solo nella provincia di Catania i casi sarebbero circa 150. Nella provincia etnea, ad esempio, le comunità affidate ai privati sarebbero ben 16, a fronte di una sola gestita dal pubblico. Lì sono ricoverati oltre 600 malati psichiatrici. Che costano al Sistema sanitario circa 35 milioni di euro l'anno. E un quarto di questi pazienti, dice , è lì da sette, dieci anni. Insomma, lì non dovrebbe nemmeno starci. In tutta la Sicilia, Tes_1 invece, le comunità sono 48. Il numero di pazienti complessivo, dato non ufficiale, ma certamente vicino a quello reale, supera le 1.500 unità. Quasi 400 di questi sarebbero giunti nel Centro più di cinque anni fa. Il giro complessivo del “business” attorno alle comunità supera i cento milioni annui. Un quarto di questi viene erogato per la cura di pazienti che dovrebbero trovarsi in famiglia, o nelle case di accoglienza o di riposo. Dove la spesa per la loro cura è inferiore di circa la metà.”
Un racconto che trova la sua sintesi nell'interpellanza di : Nelle Cta (Comunità Terapeutiche Tes_1
Assistite) della Sicilia, strutture finalizzate alla riabilitazione psichiatrica, scrive il deputato Pd, si assiste tuttora a ricoveri lunghissimi e spesso a vita (diversi utenti vengono dimessi in seguito alla morte) e il prolungarsi sine die del ricovero vanifica la stessa riabilitazione e danneggia la salute mentale degli utenti. È un dato scientifico, documentato e descritto da molti autori a partire dagli anni 50 prosegue che i Tes_1 ricoveri sanitari di lunga durata aggravano la salute mentale dei pazienti causando cronicizzazione e deprivazione sociale.
Ma se i pazienti finiscono per vedere peggiorare la propria condizione, qualcuno, secondo , vede Tes_1 migliorare la propria. Almeno dal punto di vista economico. “Nel fenomeno dei ricoveri sine die, scrive infatti il deputato, chi ci guadagna è il privato convenzionato che considera l'utente come una proprietà che produce reddito con conseguenti aggravi economici spropositati a carico di alcune Asp, in particolare a
Catania.
Insomma, questi malati sono anche un buon affare. Non certo per il Sistema Sanitario che eroga per la cura di ciascuno di questi pazienti, come detto, qualcosa come 50 mila euro l'anno. Ma i malati “fruttano”, stando al racconto di , soprattutto se la loro permanenza nei centri è lunga. Nonostante le norme Tes_1 impongano altro. La più recente è riportata in una Circolare firmata dall'assessore regionale alla
[...]
e porta la firma del dirigente generale . PA Parte_3
Un documento che fissa un limite temporale alla durata dei ricoveri sanitari psichiatrici riabilitativi nelle Cta siciliane, così come elaborato dal Gruppo , si legge nell'interpellanza di ON
, in collaborazione con GE e successivamente approvato dalla Commissione Salute, al fine di Tes_1 bloccare i fenomeni di non appropriatezza della durata dei ricoveri o neo manicomialismo che ormai durano da circa 30 anni.
La circolare della LI in questo senso è molto chiara e fa riferimento al “Piano strategico per la Salute mentale”. Questo piano ha tra l'altro indicato i limiti temporali caratterizzanti la durata dei programmi di trattamento. Al riguardo, prosegue la circolare, è previsto che la durata della permanenza in tali strutture non debba superare complessivamente il limite temporale di 54 mesi, di cui massimo 18 mesi per il programma terapeutico-riabilitativo intensivo e massimo 24 mesi per il programma terapeutico-riabilitativo estensivo.
Una decisione che ha suscitato molti timori tra i responsabili dei centri privati, che si troverebbero costretti, nel caso di “ritorno a casa” dei malati psichiatrici “lungodegenti” a ridurre il proprio organico. Un timore raccolto recentemente anche dalla Cgil di Catania: “Qualora dovessero registrarsi permanenze dei soggetti oltre il termine previsto, le Comunità terapeutiche dovranno essere remunerate con la tariffa alle Comunità alloggio che corrisponderebbe ad un importo inferiore di circa il 50%, si passerebbe infatti dalle attuali 156 euro a circa 80 euro (al giorno, ndr)”. Una decisione che potrebbe causare “ripercussioni che possono esserci dal punto di vista occupazionale soprattutto nella nostra provincia che conta 16 CTA che assistono
640 pazienti con diverse centinaia di posti di lavoro”.
La permanenza in tali strutture oltre il limite indicato, specifica però nella sua Circolare, si PA caratterizzerebbe come prestazione inappropriata, che potrebbe anche configurarsi come danno erariale.
Un danno, oltre alla beffa, per le casse pubbliche. Quella di alimentare, stando all'allarme lanciato dal deputato del Pd, un business oscuro quanto “folle”. Quello fondato sul destino dei malati psichiatrici siciliani. E non solo siciliani.
Se applichiamo la stessa logica cartesiana, patrimonio di ogni essere umano, a prescindere dalla cultura personale generica o specialistica, chiunque legge letteralmente questi certificati agli atti, non può non farsi le più elementari domande logiche razionali, a prescindere dalla scienza medica e della conoscenza della stessa. Domande che un Magistrato ha il dovere giuridico di porsi nell'applicazione della legge, alla luce della Costituzione della Repubblica Italiana ed, in primo luogo, domandarsi su cosa dobbiamo fondare il
“requisito sanitario”?
Urge, alla luce di ciò, una precisa e puntuale risposta della Suprema Corte di Cassazione sul punto. Requisito sanitario che, per essere conforme a legge e Costituzione, può solo fondarsi su un documento avente valenza medico legale, che ci illumini sull'iter seguito per la formulazione della diagnosi in esso contenuta, in rigorosa applicazione delle linee guida della disciplina psichiatrica, comprensivo di test psicodiagnostici e dopo avere esperito tutti i tentativi per riabilitare il paziente. Processi riabilitativi documentati. E ciò deve riguardare tutte le discipline scientifiche.
Dal canto loro, tutti gli psichiatri certificanti ad uso medico legale, potranno sempre specificare, nella non temuta ipotesi di essere chiamati a rispondere in merito al contenuto della loro certificazione e non solo, in qualsiasi momento, il loro operato. Con la fabbricazione di qualsiasi documento medico postumo od esplicitazione postuma, sempre accolta. Alla psichiatria ed alla sua ancella psicologia tutto è permesso nell'attuale contesto giuridico, sociale e culturale, dove le stesse hanno preso il posto di tutte le “Verità” rivelate o presunte tali, divenendo la nuova “Religione” di Stato, in nome del Progresso scientifico o presunto tale. In assoluto disprezzo di tutti i Principi basilari della Costituzione della Repubblica Italiana. Il
“parere” dell'“esperto” psichiatra è diventato, in questo contesto giuridico sociale ed economico politico, la
“Veritas” eterna: incontestabile ed immodificabile.
Crimine contro l'umanità di Stato. Mito di Stato. . CP_7
Crimine di Stato contro l'umanità: porre una diagnosi: un giudizio personale soggettivo, in totale disprezzo delle stesse linee guida dell'O.M.S. in campo psichiatrico, non rigorosamente applicati e documentati, verificabili e ripetibili, con somministrazione di psicofarmaci. Non viene richiesta alla psichiatria la documentazione correlata alla diagnosi per sottoporre un soggetto a trattamenti farmacologici potenzialmente totalmente invalidanti, i cui effetti devastanti saranno attribuiti alla malattia e non alla fabbrica degli invalidi per lucrare indebite prestazioni a carico dello Stato, con la costruzione di malati reali, che alimentano una fiorente industria di ricorsi giudiziari e non solo questi. Con una differenza sostanziale, riguardo le altre patologie non psichiatriche. Per dare validità giuridica, ad esempio, ad un certificato che diagnostichi un cancro, occorre che vi siano agli atti gli accertamenti diagnostici. Se nel caso non ci fossero ed il soggetto fosse stato sottoposto a chemioterapia, il medico curante e la struttura connessa sarebbero responsabili per colpa professionale ai sensi dell'art. 2043 codice civile ed attualmente della legge Gelli sulla responsabilità medica. Tali coordinate non si applicano alla psichiatria. La quale gode di un regime di responsabilità professionale a se stante definita: “Posizione di controllo e di garanzia.” Si può “transitare” dalla “sindrome ansiosa depressiva” alla “depressione maggiore” senza dovere dare spiegazioni a nessuno.
La sola diagnosi psichiatrica, non documentata nella sua genesi, legittima ed ha legittimato sempre, prima con i manicomi di Stato e poi con la 180 l'imposizione anche di trattamenti sanitari obbligatori, fino a quando la Corte Costituzionale, dopo un atto di assoluta civiltà giuridica operata dalla Nostra Magistratura, non ha posto un freno ad un sistema criminale istituzionalizzato. La normativa sul trattamento sanitario obbligatorio (TSO) migliora a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini, 47 anni dopo la legge 180. È questo il senso principale della pronuncia numero 76 del 30 maggio 2025 della Corte costituzionale, con la quale viene sancita l'illegittimità dell'articolo 35 della legge 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale. Una decisione storica afferma il diritto al contraddittorio e alla difesa in caso di Trattamento sanitario obbligatorio.
Un crimine contro l'umanità di Stato che ha costruiti malati reali, ai quali dobbiamo riconoscere le prestazioni economiche richieste a carico delle risorse pubbliche. Un massacro di vite umane incalcolabile.
Sponsorizzato come cura e tutela. Non esiste nel nostro panorama giuridico, fino ad oggi, il risarcimento del danno da “psichiatrizzazione” ossia la somministrazione di psicofarmaci su una diagnosi in totale disprezzo delle stesse linee guida della psichiatria documentate;
disciplina considerata “discutibile” a livello scientifico anche dalla stessa scienza medica. Viene posta la diagnosi: inizia la costruzione del malato. Tutti gli psichiatri che visiteranno la stessa merce umana “ricopieranno”, salvo qualche “variante” irrilevante, la
“diagnosi” o le “diagnosi” poste dal primo certificante collega psichiatra. Più accessi il paziente, poi ricorrente, colleziona nelle varie Strutture, più si consolida la sua patologia mentale. Nessuna CT certificherà i danni di tale sistema. Danni alla salute ed alla dignità della persona, che ci auguriamo non siano presenti nell'odierno ricorrente. Danni alle risorse pubbliche. Patrimonio di tutti i cittadini. Creando, quando non vi sono presenti danni alla salute ed alla vita ed alla dignità della persona, un sistema che ormai si può definire: Assistenzialismo di Stato, come sopra esplicitato, ovvero, l'utilizzo delle prestazioni economiche inerenti le invalidità, da quella civile a quella contributiva, per integrazione reddito, dove la psichiatria, concorre sovente, unitamente alle altre patologie non psichiatriche, veritiere o costruite, alla concessione delle prestazioni economiche richieste.
Mito di Stato. Conta solo la diagnosi, allo psichiatra si crede per “fede”. Più il soggetto si reca al Centro di
Salute Mentale, più diventa “malato”. Seguono le diagnosi ricopiate dalle Commissioni mediche e dalle CT in sede giudiziaria per la concessione delle prestazioni economiche a carico dello Stato. Una doppia costruzione, con massacro di vite umane, effettuato con trattamenti farmacologici, su patologie non diagnosticate e documentate ai sensi di legge e fondate sulle stesse linee guida della disciplina psichiatrica.
Si “presume” siano state applicate. Un sistema che agisce sui soggetti indottrinati dal Mito, istituzionalizzato e sponsorizzato dai mezzi di comunicazione di massa. Soggetti sprovvisti di ogni pensiero critico idoneo a fronteggiare la narrativa dominante o conniventi, per interessi propri, con il suddetto sistema, canalizzati nell'Assistenzialismo di Stato.
Mafia di Stato: dare validità giuridica alla sola diagnosi senza richiedere una documentazione probatoria della stessa documentata e certificata con i sacri crismi della medicina legale e l'applicazione delle stesse linee guida della disciplina psichiatrica. Del diritto e della Costituzione. In attesa che la cultura cambi.
Premesso tutto ciò, il ricorso va rigettato come sopra specificato. Compensate integralmente le spese tra le parti del giudizio e poste a carico dell' le spese delle CT liquidate come da separati provvedimenti. CP_2
Orbene, alla luce di ciò, fermo restando l'art. 27 della Costituzione della Repubblica Italiana, si chiede alla
Magistratura Inquirente di pronunciarsi sulla liceità penale di tale sistema certificativo, con contestuale verifica del numero delle prestazioni economiche a carico dello Stato richieste e concesse con tali modalità certificative. Quanti trattamenti terapeutici sono effettuati a spese dello Stato sui soggetti deboli su patologie psichiatriche non correttamente diagnosticate ed esaustivamente documentate e quanti finanziamenti pubblici sono stati richiesti?
Ci rimettiamo all'insindacabile giudizio della Magistratura Inquirente.
Si dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero in sede per quanto di competenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese. Pone definitivamente a carico dell' le spese della CT. CP_2
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Dispone trasmettersi gli atti per quanto esposto in motivazione alla Procura della Repubblica competente per territori
Patti, 14.06.2024
Il Cancelliere.
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dr. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 14.06.2024 ha pronunciato la seguente:
sentenza
nella causa vertente tra nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 nella Via Toscana n. 5, cod. Fisc. rapp.to e difeso dall'Avv. Francesco Micali cod. Fisc. C.F._1
( ) fax n. 090.6514180 ed elettivamente domiciliato C.F._2 Email_1 presso lo studio di quest'ultimo in Messina via XXVII Luglio, 35 is. 195 come da procura in atti;
-Ricorrente-
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
-Resistente-
Oggetto: assegno ordinario di invalidità legge 222/1984
All'udienza del 14.06.2024 il procuratore del ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rg. n. 317/2016 parte ricorrente esponeva di, essere affetto da una serie di gravi infermità, tali da ridurre a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa;
di, avere presentato in data 28.07.2015 ai sensi dell'art. 10 R.D.L. 14.04.1939 domanda n. 2091678300180 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/1984, respinta in data 27.08.2015 per mancanza dei presupposti sanitari;
di, avere impugnato tale decisione con ricorso amministrativo dell'11.09.2015 senza alcun riscontro.
Di conseguenza, proponeva ricorso giudiziario atp iscritto al ruolo n. rg. 317/2016.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava il ricorso. CP_2
Veniva nominato CT il dott. . Persona_1
Seguiva dissenso da parte del ricorrente e successiva iscrizione a ruolo del ricorso post-atp che assumeva il ruolo n. rg. 2210/2017.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava il ricorso. CP_2
Veniva disposta CT con la nomina del dott. . Persona_2
Espletata la C.T.U., all'udienza del 14.06.2024 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto non merita accoglimento per i motivi di cui si dirà. Diritto. L'art. 31 comma 2, del DL 6 luglio n. 98 convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011 n. 111 ha inserito nel codice di procedura civile l'art. 445-bis, che prevede, quale condizione di procedibilità nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità civile disciplinati dalla legge 12 giugno 1984 n. 222
l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del medesimo DL. la disposizione è entrata in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2012. Si tratta di uno strumento che mira a perseguire le medesime finalità deflattive già oggetto dell'Istituto della “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” previsto dall'art. 696 bis, le cui disposizioni, ove compatibili, sono espressamente dichiarate applicabili. La scelta di politica legislativa si fonda sulla constatazione che nel giudizio per il riconoscimento delle invalidità il ruolo centrale è svolto dall'accertamento medico legale effettuato tramite CT. Di qui l'opportunità di precostituire la prova del requisito sanitario al di fuori e prima del successivo eventuale giudizio di merito. Nell'intento del legislatore, dunque, l'accertamento tecnico preventivo dovrebbe costituire una più rapida risposta alle istanze dei cittadini in una materia, quella della invalidità, tutelata costituzionalmente. Quindi stiamo parlando di diritti costituzionalmente garantiti.
Ai sensi del 1° comma dell'art. 445 bis l'istanza di accertamento tecnico preventivo si propone con ricorso proposto davanti al Tribunale del Lavoro nel cui circondario risiede l'attore. Al seguito del deposito dell'istanza il Giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione del CT eventualmente nominato con lo stesso decreto, assegnando termine a parte ricorrente ai fini della notifica. Si ritiene che l'istanza non debba contenere la mera richiesta dell'accertamento delle condizioni sanitarie dell'interessato, con riferimento alle prestazioni che si intendono domandare nell'eventuale giudizio. Invero, la giurisprudenza maggioritaria, pronunciandosi sull'istituto previsto dall'art. 696 bis, ha escluso che possa accedersi ad una generalizzata ammissibilità della richiesta CT preventiva;
ciò significherebbe aprire la strada a “consulenze tecniche esplorative a largo raggio, sia in relazione all'oggetto ed alle parti coinvolte, assolutamente in contrasto con i principi ispiratori della riforma (Tribunale di Milano sez. X civ., 13 aprile 2011). La medesima giurisprudenza ha ritenuto che il collegamento funzionale e la strumentalità della CT preventiva con il successivo eventuale giudizio di merito, postula che, il Giudice ne valuti l'ammissibilità e la rilevanza in relazione ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione, nonché a tutti i residui profili che possono rendere di fatto inutile l'accertamento da effettuare. (Tribunale di Palmi sentenza 25.01.2011).
Per l'espletamento della consulenza tecnica valgono le comuni regole processuali. In particolare, il CT provvederà ai sensi dell'art. 195 c.p.c.. Norme particolari sono state introdotte, anch'esse dal D.L. 98/2011 per consentire la partecipazione alle operazioni peritali ai CTP della parte ricorrente e dei medici dell' Il comma 6 bis dell'art. 10 D.L. 203/2005 prevede invero che il CT provvede ad inviare, entro CP_2
15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell' competente o a un suo delegato. Il medesimo comma 6 bis CP_2 prevede che il medico dell'Istituto possa partecipare alle operazioni peritali anche senza la dichiarazione di nomina prevista dall'art. 201 c.p.c.
Esito del procedimento: il 4° comma prevede che, al termine delle operazioni di consulenza il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissi un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime debbono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Se non vi sono contestazioni il Giudice, se non intende procedere al rinnovo delle operazioni peritali per gravi motivi di cui all'art. 196 c.p.c. omologa il requisito sanitario e provvede sulle spese. Se vi sono contestazioni, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Si apre il giudizio di merito: ricorso ordinario: rito lavoro ai quali si applicano le norme del codice di procedura civile in quanto compatibili.
Preliminarmente, si premette che, il procedimento per la concessione di quanto richiesto nei suddetti ricorsi ATP e Post-Atp prevede una fase amministrativa innanzi le Commissioni Mediche I.N.P.S. ed una eventuale fase giudiziaria.
Orbene, nel caso de quo, rilevata la complessità della materia, la totale assenza degli argomenti trattati nel presente fascicolo, sia in giurisprudenza, che in dottrina giuridica, il presente giudicante ritiene necessario procedere ad una completa ed esauriente disamina dei certificati medici e delle CT agli atti di causa.
Fase amministrativa: presentazione della domanda amministrativa con annesso certificato medico tramite un Patronato abilitato con relativa richiesta di visita alla Commissione Medica I.N.P.S. ai sensi di legge.
Nel caso de quo, abbiamo il certificato medico datato 23.7.2015 introduttivo della domanda amministrativa inoltrata alla Commissione I.N.P.S. per il riconoscimento di quanto richiesto, ossia i benefici dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/1984.
Certificato medico che integralmente si riporta: Prima pagina: i dati del ricorrente. Anamnesi lavorativa pregressa e occupazione attuale: Imprenditore. Anamnesi remota e prossima: (in particolare evidenza ricoveri ospedalieri) Non abile alla visita di leva per riferito ritardo di sviluppo mentale. Riferisce di soffrire da numerosi anni di dolori articolari diffusi con deficit funzionale e difficoltà d'andatura, valori irregolari ed elevati di p.A. In trattamento farmacologico, ipercolesterolemia, nicturia, amnesie, insonnia, tosse, affanno, cefalea, vertigini, edemi periferici, varici arti inferiori, ipoacusia, deficit visivo, ansia e depressione.
Segue l'esame obiettivo: H 170 cm-peso Kg 85 p.A. 140/100 mm hg. Non bozze precordiali. Ala cardiaca nei limiti massimi con itto palpabile alla punta al v spazio Intercostale sull'emiclaveare sn prolungata. Toni cardiaci ritmici. Polso ritmico e teso. Torace cilindrico-cronico con emitoraci ipomobili con gli atti del respiro. Respiro aspro diffuso. Fvt normo-trasmesso. Suono c.P. Addome globoso, trattabile. Fegato all'arco costale. Murphy-riferiti dolenti alla digito-pressione i punti spinosi vertebrali con deficit funzionali specie flesso-estensorio. Deficit funzionale delle art. Gleno-omerali e delle ginocchia. Lesegue +++ Varici arti inferiori specie in sede posteriore al poplite. Succulenza estremità inferiori. Deficit visivo ed uditivo. Ansia e pressione.
Terapia: inesistente.
Diagnosi: Cardiopatia ipertensiva in labile compenso emodinamico. Artrosi polidistrettuale a carico della colonna vertebrale e delle grosse articolazioni dello scheletro con valido impegno funzionale. Broncopatia cronico-ostruttiva. Varici arti inferiori con insufficienza venosa. Sindrome ansioso-depressiva. Deficit deambulatorio. Ipoacusia e deficit visivo in oo.
CP_ Segue la domanda amministrativa trasmessa dal Sindacato alla Commissione Medica in data
28.07.2015.
Verbale di Commissione Medica inerente la suddetta rif. domanda n. 2091678300180 e data CP_2 definizione 27.08.2015 oggetto: reiezione domanda di Assegno ordinario di invalidità nella gestione
Lavoratori Dipendenti e nel fondo FPLD. La risposta è la seguente: Non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222).
Art. 46 legge 9 marzo 1989, n. 88.
Art. 47, secondo comma, del DPR 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge
14 novembre 1992, n. 438.
Segue ricorso giudiziario come sopra specificato.
Viene nominato CT il dott. nel procedimento atp n. RG. n. 317/2016. Persona_1
Sul punto, si premette che il consulente tecnico d'ufficio, in acronimo c.t.u., svolge il ruolo di ausiliario del giudice in un rapporto fiduciario, qualora si renda necessaria una particolare conoscenza tecnica, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. L'attività del consulente tecnico è disciplinata dagli artt.
61 a 68 del codice di procedura civile (allo stesso modo dall'art. 220 fino a 233 nel codice di procedura penale), dove sono contenute le competenze che l'ausiliario designato dal giudice deve espletare dal conferimento dell'incarico fino all'elaborato peritale. “La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice” (art. 61 c.p.c.), ma il giudice qualora lo ritenga opportuno ha la facoltà di nominare un esperto non incluso nell'Albo del Tribunale, motivandone il ricorso. Il compito ultimo del consulente è rispondere in maniera chiara e pertinente ai quesiti enunciati dal giudice, dando risposta ad ulteriori possibili chiarimenti richiesti dal giudice stesso (art. 62 c.p.c.). Il quesito enunciato dal giudice al momento del mandato e del giuramento consiste in una o più domande espresse solitamente in modo analitico o generico. Dovere dell'esperto è attenersi scrupolosamente ai quesiti, senza esprimere pareri non richiesti o non necessari, con un linguaggio non eccessivamente specialistico che consenta ai soggetti coinvolti
(giudice, magistrato e avvocati) un accesso facilitato alla lettura;
in ambito civile l'accertamento peritale acquisisce una funzione strumentale ed opzionale, in quanto il giudice può decretare se usufruire o meno del parere dell'esperto per la formulazione del giudizio. In sintesi possiamo considerare le attività che competono al consulente tecnico un confronto interdisciplinare fra diritto e scienze sociali, un'integrazione al compito del giudice, che agisce come peritus peritorum, ovvero, decisore ultimo. Sul punto, la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione precisa che, nel nostro ordinamento vige il principio “judex peritus peritorum”, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte dalle proprie personali cognizioni tecniche. In entrambi i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto. “(Cass.
n. 17757 del 07.08.2014. Conforme Cass. n. 11440 del 1997.)
Il quesito che il presente giudicante si pone è semplice e chiaro e di pronta soluzione. Su cosa deve basarsi una motivazione che escluda o accolga le argomentazioni di una relazione peritale o di un'altra, per essere fondante o meno del riconoscimento o della negazione di un diritto richiesto? La risposta è semplice. Una motivazione per essere esente da vizi logici o giuridici o da illogiche contraddittorietà deve fondarsi su dati certi, scientifici ed oggettivi il più possibile, che ci vengono consentite dall'attuale stato delle conoscenze scientifiche e prescindere da considerazioni personali ed argomentazioni incongruenti, senza corredo probatorio di alcun genere, e mai fondarsi sui dati incerti ed opinabili. E, di conseguenza, sorge la conseguente domanda: su cosa deve fondarsi una consulenza tecnica per essere di sicuro supporto alle argomentazioni di un giudicante? Ovviamente, su dati certi. Scientifici. Oggettivi. Su esami strumentali che fungono da supporto reale alle conclusioni diagnostiche alle quali il consulente perviene. Una seria consulenza prescinde da opinioni personali o quant'altro che sia illogico ed incongruente e, soprattutto immotivato, ossia sfornito da dati probatori idonei, che, nella scienza medica, sono in primo luogo, rappresentati dagli esami diagnostici e clinici e da quant'altro possa essere di apporto, come le cartelle cliniche. Solo su elaborati peritali che soddisfano tali requisiti il giudice può fondare le proprie decisioni, non avulse da dati reali. Qualsiasi diritto che si basi sull'accertamento di una patologia di qualsivoglia natura, in capo al richiedente, va riconosciuto se provato con elementi che quantomeno siano il più vicini alla certezza. La scienza non fede, ma dati oggettivi ripetibili e verificabili. Se si prescinde da ciò, rischiamo di accordare tutela a situazioni che non presentano alcun fondamento di realtà e che diventano esse stesse la negazione di ogni diritto. Riconosceremmo diritti patrimoniali, ossia la concessione di un beneficio economico a carico dello Stato, su elementi probatori, le certificazioni mediche, a qualsiasi branca della medicina essi appartengono, non controllabili né verificabili, nella loro valenza reale, in quanto mancanti degli elementi oggettivi di verificabilità.
All' “osso rotto” deve necessariamente seguire “la lastra”.
Elemento imprescindibile per qualsiasi tipo di verificabilità oggettiva anche riguardo un eventuale errore diagnostico e terapeutico per negligenza imprudenza imperizia, inaccertabile in mancanza di qualsivoglia supporto diagnostico, che ne comprovi la veridicità e la fondatezza di quanto sostenuto in diagnosi clinica.
Dove non sono presenti tali elementi imprescindibili di valutazione, si verte nel puro arbitrio. Del certificante e del giudicante. E, conseguentemente, del suo ausiliario, il Consulente Tecnico d'Ufficio. La
Giurisdizione, in uno stato di diritto conforme alla Nostra Costituzione, deve necessariamente fondarsi su provvedimenti motivati su dati oggettivi e non illogici e irrazionali, così come argomentato sopra dal costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione.
Orbene, nel caso de quo, nella relazione tecnica d'ufficio del CT , testualmente si legge: Persona_1
“ a termine da parto eutocico, sviluppo somatopsichico regolare. Non beve e non fuma, Parte_2 appetito regolare, alvo e diuresi regolari. Ha lavorato in passato come bracciante agricolo e operaio, dalla documentazione visionata la sua attuale attività risulta essere di “imprenditore”. Genitori non consanguinei, padre deceduto a 80 anni cardiopatico, madre deceduta a 46 anni per carcinoma tiroideo, un fratello deceduto a 39 anni per complicanze diabetiche, un fratello deceduto a 70 anni cardiopatico ed iperteso, un fratello di 56 anni diabetico, un fratello di 68 anni iperteso, una sorella di 74 anni ipertesa.
Ricorda i CEI, nega altre patologie degne di nota. Riferisce turbe della memoria presenti fin dell'età giovanile, che ritiene peggiorate in seguito allo specifico evento di un colpo di calore subito nel 2011, per questo motivo si sottopone a periodici controlli neurologici. Subisce un trauma alla spalla destra nel 1984 ed alla spalla sinistra nel 2016. Esordio acuto di lombosciatalgia nel 2000, da allora il dolore ha carattere recidivante. A seguire insorge gonalgia bilaterale. Iperteso da circa 20 anni.
SINTOMATOLOGIA ATTUALE Persistono i dolori articolari, per i quali pratica terapia con antinfiammatori al bisogno, e le turbe della memoria. Pratica terapia con carvedilolo e ramipril per l'ipertensione, cardioaspirina, atorvastatina, e terapia neurologica con sertralina.
ESAME OBBIETTIVO Condizioni generali discrete. Orientato nel tempo e nello spazio. Deambulazione autonoma. Torace: MV fisiologico, assenza di rumori ventilatori accessori, attività cardiaca ritmica.
Addome: globoso per adipe. Apparato osteoarticolare: limitazioni motilità attiva ai gradi estremi a carico del rachide cervicale, non macroscopiche limitazioni a carico dei movimenti attivi e passivi del rachide dorsale e lombare, parzialmente limitato il sollevamento delle braccia al di sopra del capo, Lasègue negativa a destra, 1+ a sinistra.
DIAGNOSI Cervicodiscoartrosi a medio impegno funzionale, ipertensione arteriosa con scompenso cardiaco lieve, stato ansioso. CONCLUSIONI Il ricorrente in data 28/7/2015 ha presentato domanda finalizzata CP_ all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità, respinta dall' per la mancanza del requisito sanitario;
egli ha riferito di aver presentato ricorso al provvedimento e di essere stato visitato due volte da una Commissione. Sulla base della documentazione prodotta ed alla luce delle risultanze della visita, appare evidente che la documentazione con data antecedente alla domanda, verosimilmente presa in esame dalla Commissione, attesta una condizione non in grado di determinare una riduzione importante della capacità lavorativa specifica. La sindrome ansioso depressiva non determina un rilevante impatto funzionale (essendo verosimilmente reattiva e senza evidenti segni di disadattamento) e l'ipertensione, che risulta ben compensata dalla terapia pur essendo associata ad alterazioni della morfologia miocardica, è causa di una condizione di scompenso che clinicamente potrebbe essere inquadrato come lieve o, al massimo, moderato (visita neurologica del 24/12/2014, cardiologica del 22/11/2014 e 10/3/2015). La patologia degenerativa articolare è quella che impatta maggiormente sulle condizioni generali del ricorrente, interessando prevalentemente il rachide cervicale con un discreto impegno funzionale, con ulteriori alterazioni a carico di entrambi cingoli scapolari. Le limitazioni documentate nelle certificazioni agli atti (visita ortopedica del 15/11/2016 e neurologica del 21/12/2016) sono state evidenziate anche in sede di visita ma permettono comunque lo svolgimento di comuni attività lavorative escluse, ovviamente, quelle che prevedano un carico funzionale elevato. Il quadro clinico generale è quindi quello di un soggetto affetto da uno scompenso cardiaco su base ipertensiva, con una limitazione dei movimenti del rachide cervicale e degli arti superiori determinata da processi degenerativi artrosici. Tuttavia non si può affermare che l'attuale condizione invalidante determini una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente, che dalla documentazione agli atti risulta svolgere l'attività di imprenditore. Pertanto non si ravvedono elementi per l'accoglimento del ricorso.
Galati Mamertino, 3/2/2017 il CT Dott. . Persona_1
Lo stesso CT puntualizza inoltre: Preso atto delle osservazioni critiche alla CT redatta dal sottoscritto in data 3/2/2017 riguardo la persona di , pervenute esclusivamente dal legale di parte e Controparte_3 allegate al presente documento, e dopo una attenta valutazione delle stesse, non si ritiene di variare il giudizio espresso alla fine della relazione.
La valutazione di CT ha considerato ed esplicitato tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, come può essere facilmente rilevato leggendo attentamente le conclusioni, e riguardo le osservazioni in merito alla patologia cardiovascolare (ricordando che nella stessa documentazione viene riportata una FE di 60%) ed alla sindrome ansioso depressiva, si rimanda a quanto in esse dettagliatamente argomentato. In merito alle patologie di interesse ortopedico, è il legale stesso che correttamente sottolinea come “…non esiste uno stretto rapporto tra entità del danno evidenziabile con l'indagine radiografica e incidenza funzionale…” e richiama in seguito una lombosciatalgia da verosimile sindrome erniaria che determinerebbe ipostenia ed ipotrofia di un arto, di cui però non è stata evidenziata né obbiettività clinica né documentale. In sede di visita non sono emersi all'esame clinico importanti limitazioni funzionali dell'escursione articolare dei vari distretti, mentre la stessa visita specialistica del 21/12/2016, in ordine ad eventuali limitazioni funzionali, riporta esclusivamente deficit di flessoestensione di massima lateralità; la deambulazione è autonoma, così come l'esecuzione di movimenti complessi tale da non impedire la prosecuzione della sua attività lavorativa, il tutto delinea un quadro clinico determinante una condizione di invalidità lontano dalla soglia normativamente rilevante. Pertanto, come riportato in relazione di CT, non si può affermare che l'attuale condizione invalidante determini una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del ricorrente, quindi si conferma che non si ravvedono elementi per l'accoglimento del ricorso.
I documenti medici sono allegati dal CT alla suddetta relazione peritale agli atti.
Segue ricorso post-atp iscritto al ruolo rg. n. 2210/2017.
Viene nominato CT il dott. , il quale testualmente scrive: “RELAZIONE CLINICA Persona_2
SI LO Nato a termine di gravidanza fisiologica esitata in parto eutocico, allattò al seno materno e compì i primi atti della vita di relazione in epoca e modalità fisiologiche.
SI PATOLOGICA REMOTA In data 15.11.2016 vista Ortopedica presso UOC Ortopedia CP_4
: “Limitazione funzionale dei movimenti attivi e passivi di flesso estensione rotazione e lateralità del
[...] rachide cervicale con rigidità nucale, ante posizione capo collo, parestesie dita mani e vertigine in esiti a cervico disco artrosi, lombo radicolite bilaterale da instabilità degenerativa e multiple discopatie, dorsalgia spontanea, limitazione funzionale del rachide in toto coxalgia bilaterale e gonalgia, limitazione della scapolo omerale dx e sn”
SI PATOLOGICA PROSSIMA
In data 21.07.2020 visita Ortopedica presso A.O.U. Policlinico Messina: “Cervico dorso lombalgia da grave spondilo disco artrosi, gonalgia bilaterale sindrome dolorosa spalla sn e dx da lesione della cuffia dei rotatori geno omerale, tale quadro risulta invalidante per il paziente considerata attività lavorativa svolta determinando deficit deambulatori e nei passaggi posturali e non suscettibile a risoluzione mediante trattamento fisio-terapico e farmacologico”
In data 27.01.2021 visita Psichiatrica presso centro Siciliano per Depressione: “Depressione maggiore ricorrente severo disturbo da attacchi di panico, deficit della memoria a breve e lungo termine marcato severo calo dell'umore ideazione di morte inappetenza, ritiro sociale frequenti attacchi di panico “
In data 04.02.2021 visita Cardiologica presso UTIC Cardiologia P.O. Patti: “Cardiopatia sclero ipertensiva in pz. Con ectasia aorta ascendente e valvulopatia mitro aortica II classe NYHA”
In data 10.02.2021 visita ORL presso UOC ORL di Milazzo: “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio.
ESAME OBIETTIVO Soggetto in buone condizioni di nutrizione e sanguificazione. Cute di colorito pallido, con mucose visibili scarsamente irrorate. Pannicolo adiposo esageratamente distribuito in rapporto all'altezza ed al peso. Sistema linfoghiandolare apprezzabile indenne. Capo di forma e volume normali.
App. Respiratorio Torace di forma cilindro conica con volume regolare, emitoraci ipoespansibili agli atti del respiro. Alla palpazione F.V.T. ridotto,, all'ascoltazione M.V. ridotto.
Apparato cardiovascolare Aia cardiaca mal delimitabile, itto della punta apprezzabile al 5° spazio intercostale sinistro,. Ritmo non sinusale alla frequenza di 78 battiti minuto toni parafonici, pressione arteriosa 160\90 mm/hg toni ritmici. Apparato Digerente: Addome di forma globosa. Assenza di reticoli venosi. Alla palpazione superficiale e profonda non si apprezzano resistenze. Alla percussione suono timpanico su tutto l'ambito. Fegato palpabile sotto l'arcata costale destra, milza nei limiti.
Rachide ed articolazioni: Limitazione funzionale del rachide cervicale e lombosacrale per i movimenti attivi e passivi specie per i gradi più elevati
ESAMI E CONSULENZE SPECIALISTICHE ANNESSE AL FASCICOLO
Copia In data 15.11.2016 vista Ortopedica presso UOC Ortopedia S.Agata Militello: “Limitazione funzionale dei movimenti attivi e passivi di flesso estensione rotazione e lateralità del rachide cervicale con rigiditò nucale ante posizione capo collo parrestesie dita mani e vertigine in esiti a cervico disco artrosi lombo radicolite bilaterale da instabilità degenerativa e multiple discopatie dorsalgia spontanea limitazione funzionale del rachide in toto coxalgia bilaterale e gonalgia limitazione della scapolo omerale dx e sn “
Copia In data 21.07.2020 visita Ortopedica presso A.O.U. Policlinico Messina: “Cervico orso lombalgia da grave spondilo disco artrosi, gonalgia bilaterale sindrome dolorosa spalla sn e dx da lesione della cuffia dei rotatori geno omerale, tale quadro risulta invalidante per il paziente considerata attività lavorativa svolta determinando deficit deambulatori e nei passaggi posturali e non suscettibile a risoluzione mediante trattamento fisio terapico e farmacologico “
Copia In data 27.01.2021 visita Psichiatrica presso centro Siciliano per Depressione: “Depressione maggiore ricorrente severo disturbo da attacchi di panico, deficit della memoria a breve e lungo termine marcato severo calo dell'umore, ideazione di morte inappetenza, ritiro sociale, frequenti attacchi di panico.”
Copia In data 04.02.2021 visita Cardiologica presso UTIC Cardiologia P.O. Patti: “Cardiopatia sclero ipertensiva in pz. Con ectasia aorta ascendente e valvulopatia mitro aortica II classe NYHA”
Copia In data 10.02.2021 visita ORL presso UOC ORL di Milazzo: “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio.
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI Sulla scorta degli atti sanitari annessi ai fascicoli, all'esame obiettivo odierno, dalle indagini specialistiche esibite, ritengo di poter pervenire alle seguenti conclusioni diagnostiche: il periziando è affetto da: “Cardiopatia in II classe NYHA, Spondilo disco artrosi cervico-dorso- lombare coxartrosi e gonartrosi bilaterale, Depressione maggiore”
CP_ L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata dall' su domanda*, ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di un'accertata infermità di natura fisica o mentale.
La patologia cardiaca è espressione del danno organico procurato dall'aumento delle resistenze periferiche, la sua espressività può essere condizionata dalla terapia farmacologica e dal miglioramento dell'indice di massa corporea del soggetto. per quanto riguarda la patologia artrosica essa si manifesta a vari livelli e, come evidenzia lo specialista, determina una notevole riduzione della capacità ad attendere alla suo abituale lavoro. Infine, dalle ultime indagini fornite, si evidenzia la comparsa di una importante patologia: la depressione maggiore, detta anche depressione endogena o depressione unipolare, è un disturbo dell'umore caratterizzato da sintomi come: profonda tristezza, calo della spinta vitale, perdita di interesse verso le normali attività, pensieri negativi e pessimistici. E' un disturbo molto frequente e diffuso e la sua incidenza è in aumento. L'organizzazione mondiale della sanità (WHO) valuta la depressione maggiore come uno dei disturbi più invalidanti.
Tutto ciò considerato valutando nel loro insieme le patologie, considerando il carattere evolutivo delle patologie riscontrate, valutato lo stato attuale del periziando si conclude riconoscendo che in atto ricorrono gli estremi per riconoscere il diritto all'assegno ordinario d'invalidità la cui decorrenza si può ascrivere a
Giugno 2020 in considerazione delle ultime indagini acquisite.”
In data depositata 22.06.2022.
Alla luce dei due sopracitati elaborati contrastanti, il presente giudicante, considerando la nuova documentazione psichiatrica agli atti datata 27.01.2021, dispone il richiamo del CT . Persona_2
Si presenta il CT all'udienza del 14 giugno 2024: “E' presente il CT , Persona_2 Persona_2 nato a [...] il [...] C.I. n. n corso di validità.” Oltre alle parti di causa. Numero_1
Il Giudice specifica che: “Il CT oggi presente è stato convocato dal presente giudicante per rendere chiarimenti in ordine alla Consulenza depositata in atti, in speciale modo con riguardo alla patologia psichiatrica. Agli atti di causa non risulta alcuna cartella clinica psichiatrica atta a renderci edotti sulla formulazione della diagnosi contenuta nel certificato psichiatrico prodotto. Di conseguenza, non vi sono prove oggettive ai sensi delle linee guida accreditate a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della Sanità in ordine alla sua veridicità.”
Il CT conferma che: “Non vi è applicazione delle suddette linee guida, quindi, non vi è neppure la cartella clinica che possa comprovare tale applicazione e quindi la diagnosi psichiatrica risulta un mero parere personale soggettivo del certificante e quindi non verificabile in sede di CT in ordine al requisito sanitario per la prestazione economica richiesta in ricorso. Mi sono limitato a riportare in CT la diagnosi dei colleghi psichiatri. Alla luce di quanto mi espone il Giudice posso aggiungere e concludere che in base alle altre patologie documentate in atti, il ricorrente non possiede i requisiti sanitari per la prestazione richiesta dell'assegno ordinario di invalidità.”
Il presente verbale viene letto alla presenza delle parti di causa e del CT e non viene sottoscritto dallo stesso in quanto redatto in forma telematica.
Il Giudice decide come da dispositivo in udienza.
In dottrina è stato puntualizzato che, l'art. 116 c.p.c. stabilisce un principio di carattere generale, applicabile anche alle controversie individuali di lavoro e previdenziali, disciplinati dai successivi art. 409 e segg. secondo cui il giudice al momento di emettere la propria decisione, deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento.
La Suprema Corte di Cassazione precisa che: “Come costantemente affermato da questa Corte il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo di un atto in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce unicamente alla verifica o del rispetto dei canoni legali di ermeneutica ai sensi dell'art. 360 cpc, n. 5 con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione operata dal giudice di merito, che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto.” (Cass. civ. n. 10019 del sedici maggio 2016; Cass. civ. n. 2465 del 10 febbraio 2015; Cass. Civ. n.
23132 del 12.11.2015.) Con precisazione che: “La motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e consequenziale: accertati tali requisiti nulla rileva che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo” (Cass. civ. n. 16057 del 29 luglio 2015.)
“L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” Cass. civ. n. 4943 del 12 marzo 2015.
Si verte, quindi, in tema di valutazione delle prove nel giudizio di primo grado, riservato al Giudice del merito. Giudizio, che, se, congruamente motivato, non si espone a censure di legittimità, ma unicamente a valutazioni in ordine alla motivazione.
La materia richiede un esame approfondito sulla valenza giuridica delle certificazioni mediche agli atti, con particolare riguardo a quelle psichiatriche.
Il nodo centrale di tutta la tematica giuridica che deve essere esplicitata è il seguente: che cosa si deve intendere per requisito sanitario? Requisito essenziale, unitamente agli altri previsti dalle varie leggi di settore, come sopra esplicitato, per la concessione delle prestazioni economiche richieste.
Da una puntuale e precisa disamina effettuata di tutti i documenti presenti agli atti di causa, sia nel caso de quo, che nei fascicoli trattati negli atti dell'Ufficio dal presente giudicante, si può giungere alla seguente conclusione: è un sistema sociale ed economico dove l'illegalità ha assunto la parvenza della legalità, nell'assoluta certezza della totale impunità penale.
Quando possiamo parlare di “sistema” a livello giuridico? Quando noi abbiamo davanti, in una sede giudiziaria, sia come Magistrati che come Avvocati, delle tipologie certificative mediche costanti.
Dall'analisi degli stessi noi possiamo, senza ombra di dubbio alcuno, affermare che si rinvengono tre tipologie certificative mediche costanti.
La prima tipologia certificativa medica ha il seguente tenore: nome e cognome della persona, a volte vi è una firma leggibile del certificante specialista medico, ma il contenuto si risolve in questo: “sottoposto a visita psichiatrica in data odierna” risulta affetto dalla patologia psichiatrica certificata all'interno del contenuto dello stesso. Segue la dicitura: “si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.”
Quindi, non siamo in un rapporto medico paziente fiduciario, siamo nel mondo del diritto, della medicina legale, nei Tribunali di Stato, dove si fa tutela dei diritti secondo la Costituzione o meglio la si dovrebbe fare.
Questa tipologia certificativa non contiene nessuna anamnesi, nessuna prova di quanto sostenuto in diagnosi clinica, come i testi psicodiagnostici od altro, una storia clinica, un decorso clinico, il nome dei farmaci assunti, ma esclusivamente la diagnosi.
Seconda tipologia certificativa: vi è una breve anamnesi, un breve esame psichico, una diagnosi, un numero di cartella clinica non prodotta, da parte ricorrente, la data di una prima visita, la data di una seconda visita, il tutto: si rilascia per gli usi consentiti dalla legge ai fini della valutazione della invalidità civile. La terza tipologia: è quando la cartella clinica viene prodotta agli atti di un giudizio, nello specifico, il giudice del lavoro per le prestazioni economiche a carico dello Stato e può essere anche richiesta e prodotta in qualunque altro ramo del diritto civile o penale.
Si precisa che, qualora la stessa fosse presente e fosse scritta in modo chiaro e leggibile, ciò non ci esime di vagliare in modo puntuale e preciso la genesi della diagnosi e la sua corretta formulazione documentata.
Agli atti di causa abbiamo il certificato psichiatrico datato 27.01.2021 che testualmente si riporta: “Certifico di avere visitato il sig. nato a [...] il [...]. Il paziente già affetto da Controparte_3
“Ipertensione arteriosa in trattamento. Cervico dorso lombalgia da grave spondilartrosi, gonalgia bilaterale per gonartrosi. Sindrome dolorosa spalla sx e dx da lesione della cuffia e artrosi gleno ormedi?...” A causa dei suoi innumerevoli disturbi fisici ha manifestato da diversi anni uno stato di “Depressione maggiore di tipo ricorrente-severo; disturbo da attacchi di panico -deficit della memoria a breve e lungo termine e insonni? Resistente”. Tale grave quadro psichiatrico si manifesta nel sig. con: Marcato e Controparte_3 severo calo dell'umore, ideazione di morte, insofferenza, clinostatismo, ritiro sociale e assoluto evitamento di relazioni interpersonali, frequenti attacchi di panico, amnesie e incapacità a svolgere attività prima abituali, insonnia resistente e terapia. Necessita di aiuto e sorveglianza per i normali atti della vita quotidiana e necessita di terapia antidepressiva ed ipnoi…….? Segue una serie di prescrizioni farmacologiche. Firmato: dott. . CE.SI.D.EA. Centro Siciliano Consulente Ospedale San Persona_3
Raffaele-Milano. Segue prescrizione farmacologica in pari data.
In sintesi, noi possiamo notare, da un'attenta analisi giuridica, senza entrare nel contenuto della stessa, che la diagnosi psichiatrica, nel suddetto certificato psichiatrico, non possiede nessun corredo probatorio, che ci possa illuminare sul percorso seguito dallo specialista, nella formulazione della stessa, quindi è, o, apparirebbe, un giudizio personale soggettivo. Da quali documenti il certificante psichiatra ha evinto i gravissimi disturbi fisici del quale sarebbe affetto il ricorrente? Dove sono i documenti medici, le cartelle cliniche ai sensi di legge, per copia conforme all'originale, che attestano lo stato di “Depressione maggiore di tipo ricorrente-severo; disturbo da attacchi di panico -deficit della memoria a breve e lungo termine e insonni? Resistente”. Da diversi anni? In quali documenti medici agli atti, sempre nelle forme di legge, sono documentati il marcato e severo calo dell'umore, ideazione di morte, insofferenza, clinostatismo, ritiro sociale e assoluto evitamento di relazioni interpersonali, frequenti attacchi di panico, amnesie e incapacità
a svolgere attività prima abituali, insonnia resistente e terapia? Dove sono presenti i colloqui documentati, il diario clinico continuativo da dove si evince la resistenza alla terapia psichiatrica in questo caso del paziente-ricorrente? Dove sono l'applicazione delle linee dell'Organizzazione mondiale della sanità in campo psichiatrico per la formulazione della suddetta diagnosi. Documentati.
Inesistenti.
Agli atti di causa e nella CT dell'atp ci parla di uno “stato ansioso” probabilmente ricavato dal Persona_1 certificato a firma del dott. , specialista in neurologica, dove testualmente si legge: Persona_4 paziente già visitato per ansia e depressione. Riferisce buon miglioramento della sintomatologia. Diagnosi:
Disturbo ansioso depressivo. Quindi, dove sta la: Depressione maggiore di tipo ricorrente-severo; disturbo da attacchi di panico -deficit della memoria a breve e lungo termine ecc? da diversi anni? Totale assenza di documentazione medica agli atti, che ci possa illuminare sulla sua formulazione, decorso clinico, storia clinica e nome dei farmaci regolarmente e costantemente assunti e loro efficacia nel tempo documentata. Tutto è permesso di certificare ad uno specialista psichiatra senza alcun riscontro oggettivo documentato, che potrà, nella non temuta ipotesi, che ciò fosse richiesto, fornirlo confezionato anche postumo. Come da prassi costantemente documentata dal presente giudicante.
Il CT nominato avrebbe il compito di esplicitare, non in diritto, ma in scienza medica, la patologia certificata in questi documenti medici. Alla luce delle suddette tipologie certificative, si assiste, sempre nella prassi, al fenomeno della “ciclostilazione” della diagnosi: ovvero, la diagnosi certificata ad uso medico legale, dai documenti medici, viene trasferita ovvero “ricopiata” a ciclostile, all'interno dell'elaborato peritale, che è un atto pubblico, quindi, un atto legale. Questa diagnosi viene trasfusa nella CT e, se trattasi di prestazioni economiche a carico dello Stato, viene tabellata, qualora parliamo di invalidità civile, ai sensi della legge 118/1971 applicando il D.M. 92. Nel caso de quo, non vi è l'applicazione del suddetto
DM in quanto trattasi di assegno ordinario di invalidità ai sensi delle legge 222/1984.
Il CT riconosce il requisito sanitario o nega il requisito sanitario.
Orbene, alla luce di questo sistema certificativo, da dove viene la certezza che quella patologia corrisponde al vero? Che quel certificato sia autentico, specialmente in un sistema dove queste tipologie certificative non sono un numero limitato, sono a “ciclostile” e se ne rinvengono dei numeri esorbitanti?
Come noi come possiamo stabilire che un soggetto è malato e meritevole delle prestazioni economiche a carico dello Stato? Come possiamo stabilire che un soggetto ha bisogno di tutela, quindi, di un amministratore di sostegno, ad esempio, oppure di un risarcimento, alla luce di tali tipologie certificative?
Siamo nel personalismo. Sono ammessi in medicina legale i giudizi personali soggettivi? Alla luce di tutto il nostro sistema giuridico non sono ammessi.
Ciò potrebbe riguardare anche il diritto civile ed il diritto penale e soprattutto le Amministrazioni di sostegno, dove il Magistrato non ha l'obbligo di nominare un CT e può solo prestare fede, a suo insindacabile giudizio, ad una di queste tipologie certificative mediche e concedere l'amministrazione di sostegno ad un soggetto, autorizzando di fatto, nella prassi, un trattamento sanitario a vita, nominando un amministratore che lo assista nelle cure mediche psichiatriche e non solo.
Passiamo all'onere probatorio della diagnosi. Nella prassi non viene richiesto tale onere probatorio. Si è instaurata infatti una prassi per la quale la diagnosi viene semplicemente ricopiata dal certificato medico dal consulente e dal Magistrato con l'atto giuridico che concede o nega le prestazioni richieste o dispone l'Amministrazione di sostegno. Una vera e propria costruzione della diagnosi.
Nella duplice veste: 1) somministrazione di psicofarmaci, ovvero trattamenti farmacologici psichiatrici somministrati al soggetto, spesso sotto minaccia di TSO e 2) conseguente concessione di prestazioni economiche a carico dello Stato ed eventuale richiesta finanziamenti pubblici da parte della psichiatria.
Nel caso de quo abbiamo la “ricopiatura” della diagnosi psichiatrica certificata nel sopraddetto certificato medico datato 27.01.2021 come sopra integralmente riportato da parte del CT , il quale Persona_2 testualmente specifica, nel verbale di udienza sopra riportato che: “Non vi è applicazione delle suddette linee guida, quindi, non vi è neppure la cartella clinica che possa comprovare tale applicazione e quindi la diagnosi psichiatrica risulta un mero parere personale soggettivo del certificante e quindi non verificabile in sede di CT in ordine al requisito sanitario per la prestazione economica richiesta in ricorso. Mi sono limitato a riportare in CT la diagnosi dei colleghi psichiatri. Alla luce di quanto mi espone il Giudice posso aggiungere e concludere che in base alle altre patologie documentate in atti, il ricorrente non possiede i requisiti sanitari per la prestazione richiesta dell'assegno ordinario di invalidità.” Quindi, il CT è cosciente e consapevole della non valenza medico legale del documento Persona_2 medico psichiatrico datato 27.01.2021 e dichiara esplicitamente che non vi è applicazione delle linee guida nella formulazione della diagnosi psichiatrica in esso contenuta, che non vi è cartella clinica e che trattasi di un mero parere personale soggettivo del certificante psichiatra da lui semplicemente “riportato” in quanto diagnosi dei colleghi psichiatri. Non verificabile in sede di CT, mutando il proprio giudizio sull'esistenza del requisito sanitario della prestazione richiesta in ricorso. Se non fosse stato chiamato a chiarimenti, avremmo liquidato una prestazione economica a carico delle risorse pubbliche su una diagnosi ricopiata in omaggio ed ossequio ai colleghi psichiatri. Mentre, senza questa ricopiatura, il ricorrente non possiede il requisito sanitario per concessione la prestazione richiesta in ricorso.
Siamo in uno dei casi, frequenti nella prassi, che la psichiatria, o, meglio il certificato psichiatrico, viene prodotto in corso di causa, in aggravamento e la sua diagnosi viene pedissequamente ricopiata dal CT con conseguente utilizzo dello stesso ai fini della concessione della prestazione economica richiesta. Nel caso de quo, dal CT . Salvo poi “rettifica” da parte dello stesso in applicazione dei principi della Persona_2 medicina legale e dell'art. 193 c.p.c. Applicazione postuma su esplicita richiesta del presente giudicante in osservanza della legge dello Stato e della Costituzione della Repubblica Italiana.
Una prassi consolidata e reiterata: una successiva eventuale CT anche di uno specialista psichiatrica, in qualsiasi sede civile o penale “ricopierà” la diagnosi psichiatrica. E statuirà, ad esempio nel settore penale, la capacità di intendere e di volere, o, la parziale o totale infermità mentale. Giungendo, come nel settore previdenziale e nel caso de quo, a giudizi contrastanti. In “ossequio” alla Struttura pubblica, verrà confermata l'anamnesi della patologia psichiatrica certificata, salvo “rettifica” come quella effettuata dal
CT . Persona_2
Orbene, alla luce di ciò, su quali elementi certi ed oggettivi noi tuteliamo i diritti? Questo sistema certificativo espone tutti noi al puro arbitrio. Del certificante, del consulente, del Magistrato. Salvo che il
Magistrato non richieda, come nel caso de quo, al CT di esplicitare la genesi della diagnosi e la sua corretta formulazione ai sensi delle linee guida dell'O.M.S. in campo psichiatrico e della medicina legale.
Quali sono gli effetti devastanti di questo sistema? Che noi siamo entrati nella non tutela dei diritti. Nella duplice veste di: non tutela della salute e non tutela dei diritti. Il soggetto viene spesso sottoposto a trattamenti sanitari, senza che si possa, in una sede giudiziaria, valutare, in base ad elementi probatori non incerti, ma inesistenti, la fondatezza di tale diagnosi clinica, salvo che il giudice non dica al consulente nominato: me la espliciti.
La risposta del consulente potrà essere una sola, alla luce delle sopraddette tipologie certificative, che non vi sono elementi probatori che confermano quanto sostenuto in diagnosi clinica. Come ampiamente sopra specificato e riportato dal all'udienza del 16.04.2024. Persona_2
A questo punto, occorre puntualizzare, come costantemente ripetuto dal presente giudicante in altre pronunce a firma della stessa che: Un documento avente valenza medico legale deve essere scritto in maniera chiara e leggibile, debitamente firmato e datato e con timbro della struttura sanitaria o del medico certificante ed eventualmente anche con un numero di protocollo. Le correzioni se controfirmate e chiare sono valide dal punto di vista medico legale.
L'accertamento del requisito sanitario in qualsiasi prestazione richiesta che lo prevede ai sensi di legge non può consistere in una mera ed asettica “ricopiatura” delle diagnosi riportate nei certificati allegati agli atti di causa, ma deve consistere da quanto riferito all'anamnesi ed in una verifica oggettiva di quanto riportato in diagnosi e ciò vale per tutte le patologie: visite specialistiche ed esami strumentali, ad esempio per stabilire una riferita e successivamente certificata patologia cardiaca sono necessari una visita cardiologica, un elettrocardiogramma ed all'occorrenza anche un esame Holter e scintigrafia miocardica, oltre all'ecocardiogramma. In sintesi, nella medica legale per una diagnosi di certezza e per un corretto inquadramento nosografico è necessario, per qualunque patologia riferita od allegata, che la stessa sia suffragata da esami strumentali prodotti agli atti di causa. Ne consegue, che, per un certificato di qualunque branca della medicina prodotto, occorre che la diagnosi ad uso medico legale sia suffragata dai relativi esami strumentali inerenti la disciplina trattata. Ogni giudizio personale soggettivo è inutilizzabile in medicina legale in quanto non corroborato dai sopraddetti requisiti. L'esame obiettivo è fondamentale in una CT medico legale per valutare condizioni psico-fisiche del soggetto e ci permette di inquadrare un eventuale stato, che necessita comunque del supporto sempre delle visite specialistiche che degli esami strumentali. Per quanto concerne le patologie psichiatriche nell'esame obiettivo in sede di visita peritale si può accertare l'habitus del soggetto: la cura nell'aspetto e nell'abbigliamento, se è collaborate, se è orientato nel tempo e nello spazio, se presenta deficit dell'attenzione e della concentrazione, se manifesta ansia-depressione del tono dell'umore e se possiede un'adeguata capacità di critica e di giudizio e se l'eloquio è fluido e congruo. Per quanto concerne un'eventuale allegata patologia psichiatrica, per potere essere valutata, necessita di visite specialistiche su documenti aventi i sopraddetti requisiti medico legali e sulla presenza di test-psicodiagnostici e di test-psico-attitudinali, con relativi colloqui documentati ed espliciti, da cui si possano evincere chiaramente le domande somministrate e le conclusioni dell'esaminatore ed eventuale discrepanza degli stessi. In mancanza di questi requisiti documentati in atti non possiamo formulare una corretta valutazione medico legale di qualunque patologia psichiatrica presa in esame. L'anamnesi costituisce un elemento fondamentale di tale valutazione.
In questo contesto giuridico, non conta nessuna genesi e nessuna anamnesi.
In un sistema questo dove qualsiasi altra CT anche psichiatrica, in totale “ossequio” alla “Struttura
Pubblica” i C.S.M., all'infinito “ricopierà” la diagnosi psichiatrica, in assoluto disprezzo e violazione dell'art. 193 c.p.c., che impone al CT di fare conoscere al Giudice la Verità. Del codice deontologico medico e della stessa legge n. 222/1984 del presente ricorso.
Un sistema dove l'illegalità ha assunto la parvenza della legalità nell'assoluta certezza della totale impunità penale.
Nel caso de quo, il certificante psichiatra è cosciente e consapevole di certificare ad uso Persona_3 medico legale. E' cosciente e consapevole che la sua diagnosi sarà utilizzata per la richiesta della concessione delle prestazioni economiche a carico dello Stato, per le Amministrazioni di Sostegno ed in tutti i settori del diritto civile e penale. Come è certo e sicuro della “ricopiatura” della sua diagnosi nelle
CT a prescindere dalla concessione o meno della prestazione richiesta. In ogni caso, nessuna CT contesterà i colleghi psichiatri e le loro conclusioni diagnostiche. Confermando sempre il loro operato.
Come sono certi e sicuri che nessuna Magistratura, ne Giudicante ne Inquirente, oserà violare gli
“intoccabili Santuari” della psichiatria: dalle strutture pubbliche, agli specialisti privati.
E' un sistema sociale, perché tutto questo viene accettato culturalmente in una società che ha medicalizzato le questioni esistenziali e deresponsabilizzato la società civile;
dove i confini della scienza medica sono evanescenti, in un contesto culturale sponsorizzato dai mezzi di comunicazione di massa, dove tutto questo è considerato lecito. La parola del cosiddetto “esperto” del settore mentale psichiatra o psicologo è considerata la “Veritas” eterna, indiscutibile, immodificabile. Non ha importanza se sei malato o no. Avere la “pensione” con queste modalità certificative è considerato lecito. Eliminare un soggetto scomodo con un trattamento sanitario obbligatorio, è considerato lecito, con una diagnosi ciclostilata, senza alcun fondamento della scienza medica e senza corredo probatorio, documentato, che manca, o meglio che è inesistente.
E' un sistema economico, perché questo sistema giuridico e sociale porta ad una proliferazione di prestazioni economiche a carico dello Stato esorbitante. Una vera e propria costruzione di malati. Con questo sistema certificativo-giuridico, psichiatrico e non psichiatrico, si possono costruire tutti i malati che si vogliono, concedere tutte le prestazioni economiche a carico dello Stato che si vogliono, togliere i diritti civili con la legge e lucrare sui patrimoni privati con le Amministrazioni di sostegno. Richiedere Per_5 finanziamenti pubblici per sempre nuove strutture psichiatriche e residenziali.
Questo sistema riguarda sia il bambino, sia l'adulto, sia l'anziano. Le diagnosi possono essere utilizzate in qualunque settore, civile e penale.
E' un sistema politico. A partire dalla legge 118/1971 noi assistiamo alla proliferazione di numerose leggi di settore inerenti le prestazioni economiche a carico dello Stato concernenti le invalidità civili e benefici connessi. L'assegno ordinario di invalidità legge 222/1984, la legge 104/1992 concernente l'handicap, la legge n. 18/1980 ed altre;
tutte normative, che, nel loro intento originario, erano state concepite per la tutela dei soggetti deboli, ma, che, con le sopraddette modalità certificative mediche ed annesse CT hanno creato quel fenomeno che ormai viene da più parti definito Assistenzialismo di Stato, con numeri esorbitanti, ormai incontrollabili, di concessioni di benefici economici e non solo, principalmente nel Sul del nostro Paese. Da ciò inizia a trasparire un preciso disegno politico che, attraverso la concessione delle suddette prestazioni economiche a carico dello Stato, il cui requisito economico è fondamentale in molti di esse, principalmente nell'assegno di invalidità civile legge 118/1971, definito assegno di assistenza, su fasce di popolazione con reddito esiguo reale od apparente, crea un bacino di voti alle forze politiche che hanno messo in opera le suddette normative. In sintesi, un Sud del Paese, dove l'economia viene sempre più distrutta, con un'endemica disoccupazione crescente ed un Nord che mantiene ancora la parvenza del progresso economico e sociale. Un livellamento del reddito della maggioranza della popolazione ed un esiguo numero di soggetti con immensi patrimoni, a volte illeciti ed occulti, che alimenta un vero e proprio parassitismo di Stato. Distruzione della classe media, livellamento del reddito, con conseguente crescita di disuguaglianze sociali: la Casta degli intoccabili ed i parassiti di Stato. Senza futuro e senza dignità.
Il procedimento è sempre lo stesso: confezionamento dei certificati medici, domanda amministrativa tramite un Patronato abilitato, ricopiatura delle diagnosi certificate da parte della Commissione I.N.P.S. e, nel 90% dei casi, rigetto della domanda per mancanza del requisito sanitario inerente la prestazione economica richiesta. Segue ricorso ATP ed eventuale ricorso Post-atp. Un ciclo che si ripete, quando possibile, all'infinito. Rigetto e nuova presentazione della domanda per aggravamento con le medesime modalità certificative suddette, fino all'ottenimento di quanto richiesto. In un sistema dove i casi di accoglimento superano numericamente quelli di non concessione tramite CT.
Quindi, noi assistiamo ad una proliferazione di malati costruiti e che poi, siano dei veri malati o lo siano diventati con dei trattamenti sanitari, con diagnosi senza corredo di elementi probatori, non rileva in questo contesto giuridico, sociale ed economico. Si può distruggere la vita umana e medicalizzare qualunque situazione esistenziale e non solo questo: si può lucrare sui fondi pubblici. Tutti noi siamo esposti a perdere i nostri diritti civili con un “ciclostilato”. Anzi per perdere i diritti civili non c'è neppure bisogno, con la legge Cendon, di un certificato medico, può anche seguire postumo il certificato medico e può essere utilizzato nella richiesta di un'amministrazione di sostegno, con una delle tipologie certificative sopra illustrate. Il Giudice tutelare e non solo si fiderà ciecamente di quanto certificato dai Dipartimenti di Salute Mentale, strutture pubbliche: gli intoccabili “Santuari” della psichiatria. In totale disprezzo di ogni legge dello Stato e della Costituzione e di tutte le Convenzioni internazionali che statuiscono sulla dignità dell'Uomo.
Il primo vaglio di ogni documentazione medica deve essere giuridico.
Non sono utilizzabili, in uno Stato di diritto, documenti medici non in possesso dei requisiti medico-legale di validità previsti dalla legge. Su giudizi personali soggettivi non potrà mai fondarsi una veritiera diagnosi utilizzabile a fini medico legali in qualsivoglia patologia, perché ciò costituirebbe grave violazione di legge, in primo luogo dell'art. 193 c.p.c. che impone al CT di fare conoscere, sotto il vincolo del giuramento, al giudice la verità, pena le sanzioni di legge, e questa “verità” non può prescindere da un corredo documentale probatorio in atti, fornito dal ricorrente, esaustivo e completo, unitamente all'esame obiettivo, fondante la stessa, dove il CT ha la possibilità di valutarne la fondatezza. Fondatezza che in campo psichiatrico deve esclusivamente risultare dall'applicazione rigorosa e documentata delle linee guida della stessa disciplina psichiatrica ed in tutte le altre discipline non psichiatriche da idoneo corredo probatorio documentato, ovvero gli esami strumentali, che comprovino quanto sostenuto in diagnosi clinica. Requisito sanitario oggettivo e documentato come sopra ampiamente specificato.
In un contesto scientifico, per quel che concerne la psichiatria, dove voci autorevoli si sono levate da decenni, in contrasto con la narrativa dominante, da più parti ormai: da con “Il mito della Persona_6 malattia mentale” a con “Il pregiudizio e la conoscenza” a psichiatra, che Persona_7 Per_8 testualmente ha scritto: “i problemi della psichiatria sono tanti, ma il problema di base è che si tratta di una pseudoscienza. Non una scienza scadente ma proprio falsa e fasulla. E questo pervade l'intera professione e tutto ciò che concerne la psichiatria biologica”.
A prescindere dalle suddette constatazioni, che in una Democrazia pluralista come la Nostra non possono comunque essere ignorate, il sistema giuridico qui ampiamente illustrato ci induce a riflettere, sia come operatori del diritto, che come cittadini, su quanto sottolineato dell'LE , Testimone_1 psichiatra, il quale testualmente scrive: “Decine di malati psichiatrici sono ricoverati nelle Comunità terapeutiche ben oltre il limite stabilito dalla legge. I privati considerano i pazienti come una proprietà che produce reddito. Ogni ricovero costa 50 mila euro l'anno. Il volume d'affari complessivo in Sicilia è di circa cento milioni. Stanno lì da tempo. Ben oltre il limite dei quattro anni e mezzo stabilito dalle norme. E intanto, il sistema sanitario, per ciascuno dei malati psichiatrici siciliani sborsa alle Comunità terapeutiche una cifra annua di circa 50 mila euro. Una spesa complessiva che supera i cento milioni l'anno. Un quarto dei quali, euro più, euro meno, erogato per la cura di pazienti che in quei Centri non dovrebbero più stare.
Pazienti che dovrebbero tornare a casa. O, nei casi in cui il rientro nel Nucleo familiare fosse impossibile, nelle case-alloggio. Nei luoghi “a bassa medicalità”. Dove la malattia psichica non è più un'emergenza. E
Ad alzare il velo sulla condizione dei malati psichiatrici in Sicilia è proprio uno psichiatra, che ha ricoperto il ruolo di deputato regionale del Partito democratico. ha presentato una interpellanza- Testimone_1 choc al governo, per chiedere di monitorare i casi di malati tenuti nei centri ben oltre la data prevista dalla legge. Io stesso, racconta : “ho avuto modo di conoscere la storia di un malato di Butera. Era Tes_1 ricoverato in quel centro da 12 anni. Ma esistono, aggiunge , situazioni assai più gravi. Incredibili. In Tes_1 questi anni mi sono tenuto in contatto con alcuni colleghi psichiatri. In tanti mi hanno raccontato di malati tenuti nei centri per quindici, venti, venticinque anni. Come fosse un manicomio, insomma. Come se la legge non fosse mai stata approvata. Per_9 Solo nella provincia di Catania i casi sarebbero circa 150. Nella provincia etnea, ad esempio, le comunità affidate ai privati sarebbero ben 16, a fronte di una sola gestita dal pubblico. Lì sono ricoverati oltre 600 malati psichiatrici. Che costano al Sistema sanitario circa 35 milioni di euro l'anno. E un quarto di questi pazienti, dice , è lì da sette, dieci anni. Insomma, lì non dovrebbe nemmeno starci. In tutta la Sicilia, Tes_1 invece, le comunità sono 48. Il numero di pazienti complessivo, dato non ufficiale, ma certamente vicino a quello reale, supera le 1.500 unità. Quasi 400 di questi sarebbero giunti nel Centro più di cinque anni fa. Il giro complessivo del “business” attorno alle comunità supera i cento milioni annui. Un quarto di questi viene erogato per la cura di pazienti che dovrebbero trovarsi in famiglia, o nelle case di accoglienza o di riposo. Dove la spesa per la loro cura è inferiore di circa la metà.”
Un racconto che trova la sua sintesi nell'interpellanza di : Nelle Cta (Comunità Terapeutiche Tes_1
Assistite) della Sicilia, strutture finalizzate alla riabilitazione psichiatrica, scrive il deputato Pd, si assiste tuttora a ricoveri lunghissimi e spesso a vita (diversi utenti vengono dimessi in seguito alla morte) e il prolungarsi sine die del ricovero vanifica la stessa riabilitazione e danneggia la salute mentale degli utenti. È un dato scientifico, documentato e descritto da molti autori a partire dagli anni 50 prosegue che i Tes_1 ricoveri sanitari di lunga durata aggravano la salute mentale dei pazienti causando cronicizzazione e deprivazione sociale.
Ma se i pazienti finiscono per vedere peggiorare la propria condizione, qualcuno, secondo , vede Tes_1 migliorare la propria. Almeno dal punto di vista economico. “Nel fenomeno dei ricoveri sine die, scrive infatti il deputato, chi ci guadagna è il privato convenzionato che considera l'utente come una proprietà che produce reddito con conseguenti aggravi economici spropositati a carico di alcune Asp, in particolare a
Catania.
Insomma, questi malati sono anche un buon affare. Non certo per il Sistema Sanitario che eroga per la cura di ciascuno di questi pazienti, come detto, qualcosa come 50 mila euro l'anno. Ma i malati “fruttano”, stando al racconto di , soprattutto se la loro permanenza nei centri è lunga. Nonostante le norme Tes_1 impongano altro. La più recente è riportata in una Circolare firmata dall'assessore regionale alla
[...]
e porta la firma del dirigente generale . PA Parte_3
Un documento che fissa un limite temporale alla durata dei ricoveri sanitari psichiatrici riabilitativi nelle Cta siciliane, così come elaborato dal Gruppo , si legge nell'interpellanza di ON
, in collaborazione con GE e successivamente approvato dalla Commissione Salute, al fine di Tes_1 bloccare i fenomeni di non appropriatezza della durata dei ricoveri o neo manicomialismo che ormai durano da circa 30 anni.
La circolare della LI in questo senso è molto chiara e fa riferimento al “Piano strategico per la Salute mentale”. Questo piano ha tra l'altro indicato i limiti temporali caratterizzanti la durata dei programmi di trattamento. Al riguardo, prosegue la circolare, è previsto che la durata della permanenza in tali strutture non debba superare complessivamente il limite temporale di 54 mesi, di cui massimo 18 mesi per il programma terapeutico-riabilitativo intensivo e massimo 24 mesi per il programma terapeutico-riabilitativo estensivo.
Una decisione che ha suscitato molti timori tra i responsabili dei centri privati, che si troverebbero costretti, nel caso di “ritorno a casa” dei malati psichiatrici “lungodegenti” a ridurre il proprio organico. Un timore raccolto recentemente anche dalla Cgil di Catania: “Qualora dovessero registrarsi permanenze dei soggetti oltre il termine previsto, le Comunità terapeutiche dovranno essere remunerate con la tariffa alle Comunità alloggio che corrisponderebbe ad un importo inferiore di circa il 50%, si passerebbe infatti dalle attuali 156 euro a circa 80 euro (al giorno, ndr)”. Una decisione che potrebbe causare “ripercussioni che possono esserci dal punto di vista occupazionale soprattutto nella nostra provincia che conta 16 CTA che assistono
640 pazienti con diverse centinaia di posti di lavoro”.
La permanenza in tali strutture oltre il limite indicato, specifica però nella sua Circolare, si PA caratterizzerebbe come prestazione inappropriata, che potrebbe anche configurarsi come danno erariale.
Un danno, oltre alla beffa, per le casse pubbliche. Quella di alimentare, stando all'allarme lanciato dal deputato del Pd, un business oscuro quanto “folle”. Quello fondato sul destino dei malati psichiatrici siciliani. E non solo siciliani.
Se applichiamo la stessa logica cartesiana, patrimonio di ogni essere umano, a prescindere dalla cultura personale generica o specialistica, chiunque legge letteralmente questi certificati agli atti, non può non farsi le più elementari domande logiche razionali, a prescindere dalla scienza medica e della conoscenza della stessa. Domande che un Magistrato ha il dovere giuridico di porsi nell'applicazione della legge, alla luce della Costituzione della Repubblica Italiana ed, in primo luogo, domandarsi su cosa dobbiamo fondare il
“requisito sanitario”?
Urge, alla luce di ciò, una precisa e puntuale risposta della Suprema Corte di Cassazione sul punto. Requisito sanitario che, per essere conforme a legge e Costituzione, può solo fondarsi su un documento avente valenza medico legale, che ci illumini sull'iter seguito per la formulazione della diagnosi in esso contenuta, in rigorosa applicazione delle linee guida della disciplina psichiatrica, comprensivo di test psicodiagnostici e dopo avere esperito tutti i tentativi per riabilitare il paziente. Processi riabilitativi documentati. E ciò deve riguardare tutte le discipline scientifiche.
Dal canto loro, tutti gli psichiatri certificanti ad uso medico legale, potranno sempre specificare, nella non temuta ipotesi di essere chiamati a rispondere in merito al contenuto della loro certificazione e non solo, in qualsiasi momento, il loro operato. Con la fabbricazione di qualsiasi documento medico postumo od esplicitazione postuma, sempre accolta. Alla psichiatria ed alla sua ancella psicologia tutto è permesso nell'attuale contesto giuridico, sociale e culturale, dove le stesse hanno preso il posto di tutte le “Verità” rivelate o presunte tali, divenendo la nuova “Religione” di Stato, in nome del Progresso scientifico o presunto tale. In assoluto disprezzo di tutti i Principi basilari della Costituzione della Repubblica Italiana. Il
“parere” dell'“esperto” psichiatra è diventato, in questo contesto giuridico sociale ed economico politico, la
“Veritas” eterna: incontestabile ed immodificabile.
Crimine contro l'umanità di Stato. Mito di Stato. . CP_7
Crimine di Stato contro l'umanità: porre una diagnosi: un giudizio personale soggettivo, in totale disprezzo delle stesse linee guida dell'O.M.S. in campo psichiatrico, non rigorosamente applicati e documentati, verificabili e ripetibili, con somministrazione di psicofarmaci. Non viene richiesta alla psichiatria la documentazione correlata alla diagnosi per sottoporre un soggetto a trattamenti farmacologici potenzialmente totalmente invalidanti, i cui effetti devastanti saranno attribuiti alla malattia e non alla fabbrica degli invalidi per lucrare indebite prestazioni a carico dello Stato, con la costruzione di malati reali, che alimentano una fiorente industria di ricorsi giudiziari e non solo questi. Con una differenza sostanziale, riguardo le altre patologie non psichiatriche. Per dare validità giuridica, ad esempio, ad un certificato che diagnostichi un cancro, occorre che vi siano agli atti gli accertamenti diagnostici. Se nel caso non ci fossero ed il soggetto fosse stato sottoposto a chemioterapia, il medico curante e la struttura connessa sarebbero responsabili per colpa professionale ai sensi dell'art. 2043 codice civile ed attualmente della legge Gelli sulla responsabilità medica. Tali coordinate non si applicano alla psichiatria. La quale gode di un regime di responsabilità professionale a se stante definita: “Posizione di controllo e di garanzia.” Si può “transitare” dalla “sindrome ansiosa depressiva” alla “depressione maggiore” senza dovere dare spiegazioni a nessuno.
La sola diagnosi psichiatrica, non documentata nella sua genesi, legittima ed ha legittimato sempre, prima con i manicomi di Stato e poi con la 180 l'imposizione anche di trattamenti sanitari obbligatori, fino a quando la Corte Costituzionale, dopo un atto di assoluta civiltà giuridica operata dalla Nostra Magistratura, non ha posto un freno ad un sistema criminale istituzionalizzato. La normativa sul trattamento sanitario obbligatorio (TSO) migliora a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini, 47 anni dopo la legge 180. È questo il senso principale della pronuncia numero 76 del 30 maggio 2025 della Corte costituzionale, con la quale viene sancita l'illegittimità dell'articolo 35 della legge 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale. Una decisione storica afferma il diritto al contraddittorio e alla difesa in caso di Trattamento sanitario obbligatorio.
Un crimine contro l'umanità di Stato che ha costruiti malati reali, ai quali dobbiamo riconoscere le prestazioni economiche richieste a carico delle risorse pubbliche. Un massacro di vite umane incalcolabile.
Sponsorizzato come cura e tutela. Non esiste nel nostro panorama giuridico, fino ad oggi, il risarcimento del danno da “psichiatrizzazione” ossia la somministrazione di psicofarmaci su una diagnosi in totale disprezzo delle stesse linee guida della psichiatria documentate;
disciplina considerata “discutibile” a livello scientifico anche dalla stessa scienza medica. Viene posta la diagnosi: inizia la costruzione del malato. Tutti gli psichiatri che visiteranno la stessa merce umana “ricopieranno”, salvo qualche “variante” irrilevante, la
“diagnosi” o le “diagnosi” poste dal primo certificante collega psichiatra. Più accessi il paziente, poi ricorrente, colleziona nelle varie Strutture, più si consolida la sua patologia mentale. Nessuna CT certificherà i danni di tale sistema. Danni alla salute ed alla dignità della persona, che ci auguriamo non siano presenti nell'odierno ricorrente. Danni alle risorse pubbliche. Patrimonio di tutti i cittadini. Creando, quando non vi sono presenti danni alla salute ed alla vita ed alla dignità della persona, un sistema che ormai si può definire: Assistenzialismo di Stato, come sopra esplicitato, ovvero, l'utilizzo delle prestazioni economiche inerenti le invalidità, da quella civile a quella contributiva, per integrazione reddito, dove la psichiatria, concorre sovente, unitamente alle altre patologie non psichiatriche, veritiere o costruite, alla concessione delle prestazioni economiche richieste.
Mito di Stato. Conta solo la diagnosi, allo psichiatra si crede per “fede”. Più il soggetto si reca al Centro di
Salute Mentale, più diventa “malato”. Seguono le diagnosi ricopiate dalle Commissioni mediche e dalle CT in sede giudiziaria per la concessione delle prestazioni economiche a carico dello Stato. Una doppia costruzione, con massacro di vite umane, effettuato con trattamenti farmacologici, su patologie non diagnosticate e documentate ai sensi di legge e fondate sulle stesse linee guida della disciplina psichiatrica.
Si “presume” siano state applicate. Un sistema che agisce sui soggetti indottrinati dal Mito, istituzionalizzato e sponsorizzato dai mezzi di comunicazione di massa. Soggetti sprovvisti di ogni pensiero critico idoneo a fronteggiare la narrativa dominante o conniventi, per interessi propri, con il suddetto sistema, canalizzati nell'Assistenzialismo di Stato.
Mafia di Stato: dare validità giuridica alla sola diagnosi senza richiedere una documentazione probatoria della stessa documentata e certificata con i sacri crismi della medicina legale e l'applicazione delle stesse linee guida della disciplina psichiatrica. Del diritto e della Costituzione. In attesa che la cultura cambi.
Premesso tutto ciò, il ricorso va rigettato come sopra specificato. Compensate integralmente le spese tra le parti del giudizio e poste a carico dell' le spese delle CT liquidate come da separati provvedimenti. CP_2
Orbene, alla luce di ciò, fermo restando l'art. 27 della Costituzione della Repubblica Italiana, si chiede alla
Magistratura Inquirente di pronunciarsi sulla liceità penale di tale sistema certificativo, con contestuale verifica del numero delle prestazioni economiche a carico dello Stato richieste e concesse con tali modalità certificative. Quanti trattamenti terapeutici sono effettuati a spese dello Stato sui soggetti deboli su patologie psichiatriche non correttamente diagnosticate ed esaustivamente documentate e quanti finanziamenti pubblici sono stati richiesti?
Ci rimettiamo all'insindacabile giudizio della Magistratura Inquirente.
Si dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero in sede per quanto di competenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese. Pone definitivamente a carico dell' le spese della CT. CP_2
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Dispone trasmettersi gli atti per quanto esposto in motivazione alla Procura della Repubblica competente per territori
Patti, 14.06.2024
Il Cancelliere.
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena