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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 26/02/2025, alle ore 10,40, innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa
MARIA ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 1370/2021
Promossa da Parte_1
Nei confronti di e altri Controparte_1
Sono presenti:
per parte attrice l'avv. Salvatore Pelle per delega dell'avv. D'Aguì il quale precisa le proprie conclusioni riportandosi agli atti di causa e alle comparsa conclusionale depositata,
per la convenuta l'Avv. FERRARI FRANCESCO , il quale precisa le Controparte_2
conclusioni e discute riportandosi ai propri scritti difensivi ed in particolare a quanto argomentato nelle comparsa conclusionale.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio terminata alle ore 20,10 , decide la causa come da sentenza di seguito trascritta , di cui da lettura assenti le parti.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI In composizione monocratica in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria
Elena Giovannella, all'udienza del 26.02.2025, fatte precisare le conclusioni alle parti e ordinata la discussione della causa, all'esito della camera di consiglio terminata alle ore
20,10, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1370/2021 R.G. degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
), nata il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e ), nato il [...] a [...], in Parte_2 CodiceFiscale_2
proprio e n.q. di genitori esercente la potestà sul figlio minore Persona_1
( ), nato il [...] a [...], tutti residenti in CodiceFiscale_3
Reggio di Calabria (RC), alla via ANta Domenica, N.11; agli effetti del presente giudizio elettivamente domiciliati in Reggio di Calabria, alla Via Bolzano, 12 nello studio dell'Avv. Pietro D'Agui ( ), che li rappresenta e difende CodiceFiscale_4
giusta procura in calce del presente atto dichiarando ai sensi del secondo comma dell'art. 176 cpc di voler ricevere le comunicazioni tramite pec così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Email_1
13, comma 3-bis, DPR 30.05.2002 n. 115 - attori-
E
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore dott. , con sede in Roma in via Po 20, elettivamente domiciliata in CP_3
AN MA d'UI (CZ) in via Ugo Foscolo 1 presso lo studio dell'avv. Francesco
Ferrari ( C.F. ) che la rappresenta e difende giusta mandato in C.F._5 calce alla copia notificata dell'avverso atto di citazione e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di sua pertinenza al fax 0968/457720 e/o all'indirizzo E.mail e/o all'indirizzo pec Email_2
- Convenuto - Email_3
E
, nato il [...], ad [...] (C.F. ), ivi CP_4 C.F._6
residente, alla Via Aurora, N.6; , nato il [...], ad [...] (C.F. ), ivi CP_5 C.F._7
residente, alla via D. Alighieri, S.N.C. (89030)
- CONVENUTI contumaci -
AVENTE AD OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale
Le parti precisavano le conclusioni come da scritti difensivi
PARTE ATTRICE:
si chiede che l'On.Le Tribunale adito, contrariis reiectis Voglia:
1) «accertare e dichiarare che il sinistro per il quale è giudizio si è verificato per responsabilità esclusiva del sig. quale conducente, e per esso in capo al CP_5 sig. , quale proprietario dell'autovettura “Fiat Panda” targata DH919AK CP_4 per come esposto nell'atto introduttivo del giudizio;
2) Conseguentemente condannare la società in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, in solido con gli altri convenuti, al risarcimento in favore dei sigg e , n.q. di genitori esercenti la potestà sul Parte_2 Parte_1
minore della somma pari ad euro 109.280,00 per il danno subito, inteso Persona_1
come biologico, patrimoniale e non patrimoniale, o quella diversa somma che il Sig.
Giudice riterrà più corretta e giusta a poter risarcire un danno di così grave entità, anche in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto
a quello dell'effettivo soddisfo, oltre spese ctu;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da liquidarsi ex D.M. n.
55/2014».
PARTE CONVENUTA SARA : CP_2
Voglia l'On.le Tribunale adito, reiectis contrariis, rigettare integralmente le domande attrici dichiarandole inammissibili, improponibili, improcedibili ed in ogni caso del tutto infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è processo si è verificato per la concorrente e comunque preminente responsabilità del minore e Persona_1 comunque per la “culpa in vigilando” dei suoi genitori riducendo il risarcimento da liquidare in misura proporzionale all'accertato grado di corresponsabilità. In via ancora più gradata, accertare e dichiarare ex art. 2054 co 2 cc che il sinistro per cui è processo si è verificato per la concorrente e paritaria responsabilità di entrambi i conducenti i veicoli coinvolti, con ogni discendente conseguenza in ordine all'entità del risarcimento da liquidare agli attori.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Dando lettura del dispositivo e dei seguenti
MOTIVI
Gli attori , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore
, adivano questo Tribunale al fine di vedere giudizialmente accertata Persona_1
la responsabilità civile esclusiva del convenuto nella causazione del CP_5
sinistro stradale occorso il giorno 15.09.2019, alle ore 08.35 circa, in Polistena si verificava un incidente stradale nel quale rimanevano coinvolti, l'autovettura VW
, targata CW695TM, condotta dal sig. ma di proprietà del sig. CP_6 CP_5 [...]
e il ciclomotore ”, condotta dal sig. ma di CP_4 CP_7 Persona_1
proprietà del sig. il sinistro avrebbe avuto la seguente dinamica: il Parte_2 veicolo VW GOLF”, condotto dal sig. , nel percorrere la strada grandi CP_4
comunicazioni, direzione Jonico-Tirrenico, giunto all'uscita di Polistena non avrebbe osservato lo Stop e andava ad impattare con il ciclomotore ” condotto CP_7
dalla sig. che percorreva la Contrada Pizzicato, direzione Rosarno- Parte_2
Gioiosa, l'urto tra i veicolo avveniva tra la parte anteriore della VW GOLF” e la parte laterale destra del condotto dal minore , il quale a causa del CP_7 Per_1
violento impatto perdeva il controllo del ciclomotore sbattendo per terra con la parte sinistra dello stesso.
Parte attrice narra e dimostra mediante relativa documentazione sanitaria, che dopo il sinistro il minore veniva portato all'ospedale di Polistena per il primo soccorso dove veniva riscontrato “ Trauma regione occipitale dx , Tc orecchio dx, Tc setto nasale,
Trauma orbitaria SX, Tc anca ginocchio e gamba dx, Tc Spalla dx e sx, Flc Regione
Labiale e Mentoniera ed escoriazioni multiple ”; successivamente, ma lo stesso giorno del sinistro, veniva trasferimento presso l'Ospedale Riuniti di Reggio Calabria, divisione
Pediatria OBI, dove veniva diagnosticato la frattura femore dx e la frattura dell'orbita sx in trauma cranio facciale veniva quindi ricoverato per essere sottoposto ad intervento chirurgico. Deduce che le predette lesioni hanno determinato una inabilità temporanea totale di giorni
60, al 50% di giorni 90 e al 25% di giorni 60 e l' invalidità permanente della capacità lavorativa pari al 22%, specifico lavorativo, (cfr. CTP dott. , oltre spese mediche, Per_2 danno biologico, patrimoniale e morale, quantificato in € 109.280,00, e chiede pertanto il risarcimento alla compagnia assicurativa convenuta, nonché al conducente e al proprietario del veicolo assicurato.
Si costituiva in giudizio solo la convenuta , i convenuti e CP_2 CP_8
non si costituivano , e rimanendo contumaci non resistevano alla domanda CP_5
di parte attrice.
eccepiva l'infondatezza della domanda per mancanza di prova del Controparte_9
sinistro, di nesso eziologico fra evento dedotto e danni lamentati, e per incongruenza degli elementi di prova offerti in giudizio. Eccepiva la culpa in vigilando dei genitori del minore, il concorso di colpa del danneggiato e chiedeva il rigetto della domanda attrice.
Il giudizio veniva istruito mediante prove scritte, assunzione di prova testimoniale e CTU medica sui seguenti quesiti:”
1.- letti ed esaminati gli atti di causa e dopo aver sottoposto parte attrice a visita medica, descriva il CTU le attuali condizioni di salute della stessa, con particolare riguardo alle conseguenze lesive riportate in seguito al sinistro per cui è causa, verificando con rigore la loro compatibilità con la riferita dinamica del sinistro stesso;
2.- verifichi se l'attore fosse portatore di patologie preesistenti rispetto al sinistro occorsogli ed in caso di risposta affermativa dica se le stesse possano essere considerate, ed in che misura, causa esclusiva o concausa delle lesioni riportate dall'attore;
3.- verifichi la sussistenza di postumi permanenti, determinandone l'incidenza percentuale sulla globale integrità psico-fisica del periziando;
4.- verifichi la durata dell'invalidità temporanea, sia assoluta sia relativa;
5.- verifichi la necessità e la congruità delle spese mediche risultanti da documentazione in atti, nonché la necessità di eventuali spese future, evidenziando se queste ultime possano essere erogate gratuitamente dal ” CP_10
Quindi all'udienza del 26.02.2025 la causa veniva discussa trattenuta per la decisione LA domanda è fondata e va accolta.
La dinamica descritta da parte attrice risulta provata mediante produzione del modello
C.A.I. sottoscritto dal conducente della LF e odierno convenuto , dalle CP_4
prove testimoniali assunte in giudizio . IN particolare la deposizione del teste
[...]
vd. verbale udienza del 05.10.2023, “io stavo percorrendo la Testimone_1
Limina da Gioiosa verso Rosarno quando uscito dallo svincolo di Polistena ho visto il motorino che percorreva una strada davanti allo svincolo. Preciso che era una strada che attraversava perpendicolarmente lo svincolo. Poi ho visto la LF che era davanti alla mia macchina che, non rispettando il segnale di stop, ha urtato il motorino
ADR: la LF ha urtato il motorino con la parte anteriore. Il motorino ha subito l'urto nella parte dx ed è caduto sulla sx. il ragazzo, con l'urto, è caduto a sx. Quando mi sono avvicinato per soccorrerlo ho visto la parte sx della faccia coperta di sangue, tumefatta.
ADR: il motorino era guidato da un ragazzino, che io non conoscevo, e la LF era guidata da un uomo di mezz'età, che non conoscevo neppure “
E quella del teste vd. verbale udienza del 05.10.2023, non ricordo il Testimone_2
nome della strada, so che era una contrada ma non ricordo il nome della contrada.
Ricordo invece l'ubicazione della strada che è posta sotto il ponte della super strada, ossia della 106 che raccorda Rosarno alla Ionica.
ADR: la strada che il motorino stava percorrendo, lasciato il sottoponte della 106, si immette nella contrada, cioè in una strada asfaltata, nello stesso punto, lasciato il sottoponte, si trova anche lo svincolo dell'uscita della 106.
ADR: preciso che dopo il sottoponte la LF che proveniva dallo svicolo della 106 ha investito il motorino. Il punto d'urto della LF era la parte frontale mentre quello del motorino era la parte dx, all'altezza delle gambe del ragazzo.
ADR: io ero a bordo della macchina del padre del ragazzo a poca distanza dal motorino.
La distanza era breve perché riuscivamo a vederlo.
ADR: la golf era di colore nero mentre il motorino era di colore giallo.
ADR: sulla LF c'era una sola persona, era un uomo, che io non conoscevo.
ADR: la LF non si è fermata allo stop il motorino non aveva nessuna segnaletica di stop. ADR: il motorino dopo l'urto è caduto sul lato sinistro nello stesso senso di marcia direzione Pegui/contrada.
ADR: il ragazzo è caduto insieme alla moto nella sua posizione che teneva nella marcia.
Il ragazzo è caduto sul lato sx. Non ricordo se la gamba sx era sotto la moto.
ADR: il ragazzo lamentava dolori alle gambe e le braccia, e, nonostante avesse il casco, perdeva sangue dalla testa.)
Dalla descritta dinamica, dalle stesse dichiarazioni del conducente del veicolo assicurato con la , non contraddette da prova contraria in questo giudizio, può CP_2
dirsi prova giudizialmente che la sola condotta negligente e imprudente del conducente la autovettura LF , , ha cagionato il sinistro, e l'evento dannoso subito CP_5
dal minore , mentre nessuna colpa e nessun rimprovero può essere mosso alla Per_1 condotta di quest'ultimo, che viaggiava su una strada con diritto di precedenza e non violava alcuna norma del codice della strada.
Nessuna responsabilità può essere addebitata ai genitori del minore, atteso che dalla prova testimoniale è emerso che il minore a bordo dello scooter era seguito attentamente dal padre, che viaggiava a bordo della sua autovettura vigilando sul figlio , tant'è che poteva immediatamente soccorrerlo subito dopo il sinistro.
Inoltre, dalle stesse prove testimoniali , dalla documentazione medica allegata in atti da parte attrice e dalla CTU, è altresì provato il nesso eziologico fra il sinistro e le lesioni personali refertate in occasione del primo intervento di pronto soccorso presso l'ospedale di Polistena, avvenuto immediatamente dopo il sinistro, (vd. referto allegato al fascicolo di parte attrice) e dal successivo referto rilasciato dal G.O.M. Per_3 Persona_4
, dove il veniva sottoposto ad intervento chirurgico. Per_1
L'eccezione sulla dinamica del sinistro e sull'esistenza del nesso eziologico tra fatto dedotto e lesioni lamentate sollevata dalla convenuta non hanno trovato CP_2
alcun riscontro probatorio in giudizio.
Le riferite cause delle lesioni riportate nei singoli referti ospedalieri , (nel referto dell'Ospedale di Polistena, nelle immediatezze del fatto, viene riportato “incidente stradale con motorino” –e nel referto rilasciato dal G.O.M. Per_3 Persona_4 si riferisce “ caduta da motorino”; stessa dicitura riportata nel foglio di dimissioni;
solo nella relazione finale si legge “una caduta da motocross “ che tuttavia, non è conforme a quanto, invece, refertato al momento del ricovero e che, quindi, non ha alcun valore probatorio) sono pienamente compatibili con la descrizione dei fatti di causa offerti da parte attrice e che hanno trovato ampio riscontro probatorio in fase istruttoria, dovendo riconoscere che i medici ospedalieri fanno semplice accenno alle cause delle lesioni personali, dedicando a detta descrizione il minimo della propria attenzione, e riportando in breve sintesi ciò che viene riferito dal paziente o da chi lo accompagna.
Comunque, nel caso di specie le cause delle lesioni riportate nei referti di ricovero sono perfettamente compatibili con una descrizione sintetica del fatto di causa, non appaiono in alcun modo contraddittorie con la dinamica emersa in corso di causa.
Nel corso dell'accertamento peritale eseguito in corso di causa il CTU Dott. Per_5 ha potuto riscontrare dalla visita sul paziente, dall'anamnesi e dalla documentazione offerta in giudizio che il a seguito del sinistro ha riportato “politrauma, frattura Pt_3
scomposta pluriframmentaria diafisaria del femore destro (operato), trauma cranio facciale con frattura del pavimento dell'orbita sinistra (operato con riduzione e ricostruzione), f.l.c. regione palpebrale sinistra danno complesso che ha interessato diversi distretti anatomici con lesioni che hanno richiesto la necessità di diversi interventi chirurgici. Dal punto di vista ortopedico intervento di ostesintesi e riduzione della frattura diafisaria scomposta di femore a destra, con chiodo endomidollare bloccato, residuata in sofferenza algodistrifica e funzionale sia nella deambulazione con esiti dismetria arti inferiori sia nell'articolarità dell'anca.
Dal punto di vista Maxillo-Facciale intervento per riduzione e ricostruzione del pavimento dell'orbita sinistra esitata in lieve asimmetria facciale per le dimensioni e la lieve proiezione in avanti dell'orbita sinistra. Da valutare inoltre la ripercussione seppur lieve sulla sfera neuropsichica dell'evento traumatico patito.”
Il CTU ha ritenuto compatibili i rilevati danni con la dinamica del sinistro emersa nel corso del giudizio e dagli atti di causa , ed il giudizio del perito non può che essere condiviso da questo Tribunale, in quanto privo di vizi logici e sostenuto da chiare e specifiche argomentazioni scientifiche.
Secondo quanto riportato dal CTU Dott. non è dubitabile l'esistenza del nesso Per_5
causale fra sinistro e le lesioni sopra riscontrate sulla persona del Danneggiato:
“Risultano soddisfatti i criteri, modale, eziologico, temporale, tra l'evento Descritto e le lesioni riportate (caduta a terra a seguito di urto di un'auto che non rispettava lo stop contro la moto con alla guida il Signor che andava a finire Persona_1 violentemente a terra con scarsa capacità di auto difesa ed impatto su tutto il corpo in primis il massiccio facciale e l'arto inferiore destro).”
Riconoscendo quale conseguenza diretta del sinistro di causa, postumi invalidanti permanenti così descritti:
“ESITI FRATTURA PLURIFFRAMENNTARIA SCOMPOSTA FEMORE DESTRO
OPERATA
TRAUMA CRANIO FACCIALE CON ESITI FRATTURA PAVIMENTO ORBITARIO A
SINISTRA, OPERATO, F.L.C. REGIONE PALPEBRALE SINISTRA
LIEVE DISTURBO DA STRESS POST-TRAUMATICO; (TABELLE DI LEGGE
CIMAGLIA ROSSI, MARINO BARGAGNA, LUVONI)”
determinanti un grado di invalidità permanente pari al 17% (DICIASSETTE) del totale.
Dalla documentazione medica offerta in giudizio, e dall'accertamento peritale è altresì emerso che i danni personali causati dal sinistro hanno comportato un periodo di inabilità temporanea di complessivi giorni 210 (Duecento dieci) così suddivisi:
- gg. 35 di Inabilità temporanea totale al 100% (corrispondente al primo periodo dopo trauma con ricoveri intervento ed inizio deambulazione con bastoni canadesi e divieto di carico);
- gg. 60 di inabilità temporanea parziale al 75% (relativa al periodo di medicazioni, cicli Fkt e deambulazione con carico sfiorante e bastoni canadesi);
- gg. 45 di inabilità
temporanea parziale al 50% (relativa al periodo di Fkt e progressiva dismissione stampelle);
- gg. 70 di inabilità
temporanea parziale al 25% ( relativa agli ulteriori periodi di riabilitazione fino alla dismissione completa dei bastoni canadesi).
Parte attrice non indica né deduce l'eventuale esborso di denaro, per spese mediche correlate alla cura, alle terapie e ad esami diagnostici, connesso alle lesioni personali riportate a causa del sinistro stradale.
Considerato che in giudizio è emersa la responsabilità esclusiva per la causazione del sinistro del convenuto, rimasto contumace, , e che a causa del sinistro il CP_5 danneggiato ha riportato i sopra descritti danni non patrimoniali, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice può essere accolta.
Il danno non patrimoniale subito dal è risarcibile ai sensi del combinato disposto Pt_3
degli artt. 2059 c.c. e 138 del Codiece delle assicurazioni private.
Nel caso di spece il danneggiato ha subito lesioni cd. TI , poiché la menomazione psicofisica accertata è compresa tra i10 e 100 punti . Il criterio di liquidazione del danno è stabilito dallo stesso articolo 138 citato nel quale è indicato come riferimento la tabella unica nazionale, che adottata ri recente entrerà in vigore il 5 marzo
2025, pertanto nelle more questo Tribunale adotta le tabelle del Tribunale di Milano, nella versione più aggiornata (2024) seguendo l'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione che ha individuato nelle tabelle milanesi le più idonee ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno da sinistri stradali, a salvaguardia del più generale principio di uguaglianza. “"La liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto". (sentenza n.12408 del 07-06-2011).
Nella liquidazione del danno si è tenuto in considerazione l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (15 anni), dei punti percentuali di menomazione psicofisica accertata 17%, del punto danno biologico € 3.450,98, E DEL punto base i.t.t. pari a € 115,00, ottenendo una quantificazione del danno non patrimoniale complessivo già attualizzato, posto che vengono utilizzate le tabelle milanesi più aggiornate come se il fatto fosse accaduto oggi, ottenendo il seguente risultato:
danno biologico permanente € 54.560,00
- gg. 35 di Inabilità temporanea totale al 100% (corrispondente al primo periodo dopo trauma con ricoveri intervento ed inizio deambulazione con bastoni canadesi e divieto di carico); € 4.025,00
- gg. 60 di inabilità temporanea parziale al 75% (relativa al periodo di medicazioni, cicli Fkt e deambulazione con carico sfiorante e bastoni canadesi);
€ 5.175,00 - gg. 45 di inabilità temporanea parziale al 50% (relativa al periodo di Fkt e progressiva dismissione stampelle); € 2.587,50
- gg. 70 di inabilità temporanea parziale al 25% ( relativa agli ulteriori periodi di riabilitazione fino alla dismissione completa dei bastoni canadesi)
€ 2.012,50
TOTALE danno biologico temporaneo € 13.800,00 per un totale risarcibile pari a € 68.360,00.
Sulla somma dovuta, liquidata ai valori monetari attuali in base alle Tabelle del Tribunale di Milano, spettano gli interessi legali dalla data della verificazione dell'evento dannoso, calcolati sulla somma ottenuta devalutata alla data dell'evento e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza
(Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712I).
Pertanto, accogliendo la domanda di parte attrice, condanna, ai sensi degli artt. 2043 e
2054 c.c. e 138 Codice delle assicurazioni private , i convenuti al pagamento della somma così liquidata , comprensiva di interessi e rivalutazione da calcolarsi nella indicata modalità.
Le spese di lite possono essere interamente compensate nei confronti dei convenuti non costituiti e , seguono il principio della soccombenza nei CP_4 CP_5
confronti della convenuta liquidate in favore di parte Controparte_11
attrice come in dispositivo;
anche le spese di CTU possono essere definitivamente poste a carico della soccombente CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario Sezione Civile di Palmi in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Elena Giovannella , rigettata ogni diversa eccezione e domanda:
1. accerta e riconosce la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro oggetto del presente giudizio di;
CP_5
2. accerta e riconosce che a causa del sinistro ha subito i Persona_1 seguenti danni : danno biologico permanente del 17% liquidato in € 54.560,00; danno da inabilità temporanea totale di 35 giorni , capitalizzata in € € 4.025,00; inabilità temporanea parziale al 75% di 60 giorni capitalizzata in € 5.175,00, inabilità temporanea parziale al 50% di 45 gg capitalizzata in € 2.587,50; inabilità temporanea parziale al 25% di 70 gg capitalizzata in € 2.012,50, così per un totale danno biologico temporaneo pari a € 13.800,00, e per un complessivo danno risarcibile di € 68.360,00,
3. Pertanto condanna in solido, la , e , CP_2 CP_5 CP_4
al pagamento in favore degli attori, ( ), nata il Parte_1 CodiceFiscale_1
26.02.1977 a Reggio di Calabria e ( ), nato Parte_2 CodiceFiscale_2
il 21.03.1964 a Catania, in proprio e n.q. di genitori esercente la potestà sul figlio minore
( ), nato il [...] a [...] , Persona_1 CodiceFiscale_3
a titolo di risarcimento del danno subito da per il sinistro di causa , della Persona_1 somma di € 68.360,00 oltre interessi legali dalla data della verificazione dell'evento dannoso, calcolati sulla somma ottenuta devalutata alla data dell'evento e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente;
4. Condanna, infine , la al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 parte attrice che liquida in € 9.872,10, per compenso professionale, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di le CP_2
spese di CTU liquidate con separato decreto;
compensa le spese di lite nei confronti dei convenuti e . CP_5 CP_4
Palmi, lì 26.02.2025 Il G.O.P.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
SEZIONE CIVILE
Verbale di Udienza
All'udienza del 26/02/2025, alle ore 10,40, innanzi al Giudice Onorario, Dott.ssa
MARIA ELENA GIOVANNELLA, nella causa iscritta al n. di RG 1370/2021
Promossa da Parte_1
Nei confronti di e altri Controparte_1
Sono presenti:
per parte attrice l'avv. Salvatore Pelle per delega dell'avv. D'Aguì il quale precisa le proprie conclusioni riportandosi agli atti di causa e alle comparsa conclusionale depositata,
per la convenuta l'Avv. FERRARI FRANCESCO , il quale precisa le Controparte_2
conclusioni e discute riportandosi ai propri scritti difensivi ed in particolare a quanto argomentato nelle comparsa conclusionale.
Il Giudice
Dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
All'esito della camera di consiglio terminata alle ore 20,10 , decide la causa come da sentenza di seguito trascritta , di cui da lettura assenti le parti.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa MARIA ELENA GIOVANNELLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI In composizione monocratica in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria
Elena Giovannella, all'udienza del 26.02.2025, fatte precisare le conclusioni alle parti e ordinata la discussione della causa, all'esito della camera di consiglio terminata alle ore
20,10, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1370/2021 R.G. degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
), nata il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e ), nato il [...] a [...], in Parte_2 CodiceFiscale_2
proprio e n.q. di genitori esercente la potestà sul figlio minore Persona_1
( ), nato il [...] a [...], tutti residenti in CodiceFiscale_3
Reggio di Calabria (RC), alla via ANta Domenica, N.11; agli effetti del presente giudizio elettivamente domiciliati in Reggio di Calabria, alla Via Bolzano, 12 nello studio dell'Avv. Pietro D'Agui ( ), che li rappresenta e difende CodiceFiscale_4
giusta procura in calce del presente atto dichiarando ai sensi del secondo comma dell'art. 176 cpc di voler ricevere le comunicazioni tramite pec così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Email_1
13, comma 3-bis, DPR 30.05.2002 n. 115 - attori-
E
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore dott. , con sede in Roma in via Po 20, elettivamente domiciliata in CP_3
AN MA d'UI (CZ) in via Ugo Foscolo 1 presso lo studio dell'avv. Francesco
Ferrari ( C.F. ) che la rappresenta e difende giusta mandato in C.F._5 calce alla copia notificata dell'avverso atto di citazione e che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di sua pertinenza al fax 0968/457720 e/o all'indirizzo E.mail e/o all'indirizzo pec Email_2
- Convenuto - Email_3
E
, nato il [...], ad [...] (C.F. ), ivi CP_4 C.F._6
residente, alla Via Aurora, N.6; , nato il [...], ad [...] (C.F. ), ivi CP_5 C.F._7
residente, alla via D. Alighieri, S.N.C. (89030)
- CONVENUTI contumaci -
AVENTE AD OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale
Le parti precisavano le conclusioni come da scritti difensivi
PARTE ATTRICE:
si chiede che l'On.Le Tribunale adito, contrariis reiectis Voglia:
1) «accertare e dichiarare che il sinistro per il quale è giudizio si è verificato per responsabilità esclusiva del sig. quale conducente, e per esso in capo al CP_5 sig. , quale proprietario dell'autovettura “Fiat Panda” targata DH919AK CP_4 per come esposto nell'atto introduttivo del giudizio;
2) Conseguentemente condannare la società in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, in solido con gli altri convenuti, al risarcimento in favore dei sigg e , n.q. di genitori esercenti la potestà sul Parte_2 Parte_1
minore della somma pari ad euro 109.280,00 per il danno subito, inteso Persona_1
come biologico, patrimoniale e non patrimoniale, o quella diversa somma che il Sig.
Giudice riterrà più corretta e giusta a poter risarcire un danno di così grave entità, anche in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto
a quello dell'effettivo soddisfo, oltre spese ctu;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da liquidarsi ex D.M. n.
55/2014».
PARTE CONVENUTA SARA : CP_2
Voglia l'On.le Tribunale adito, reiectis contrariis, rigettare integralmente le domande attrici dichiarandole inammissibili, improponibili, improcedibili ed in ogni caso del tutto infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è processo si è verificato per la concorrente e comunque preminente responsabilità del minore e Persona_1 comunque per la “culpa in vigilando” dei suoi genitori riducendo il risarcimento da liquidare in misura proporzionale all'accertato grado di corresponsabilità. In via ancora più gradata, accertare e dichiarare ex art. 2054 co 2 cc che il sinistro per cui è processo si è verificato per la concorrente e paritaria responsabilità di entrambi i conducenti i veicoli coinvolti, con ogni discendente conseguenza in ordine all'entità del risarcimento da liquidare agli attori.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Dando lettura del dispositivo e dei seguenti
MOTIVI
Gli attori , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore
, adivano questo Tribunale al fine di vedere giudizialmente accertata Persona_1
la responsabilità civile esclusiva del convenuto nella causazione del CP_5
sinistro stradale occorso il giorno 15.09.2019, alle ore 08.35 circa, in Polistena si verificava un incidente stradale nel quale rimanevano coinvolti, l'autovettura VW
, targata CW695TM, condotta dal sig. ma di proprietà del sig. CP_6 CP_5 [...]
e il ciclomotore ”, condotta dal sig. ma di CP_4 CP_7 Persona_1
proprietà del sig. il sinistro avrebbe avuto la seguente dinamica: il Parte_2 veicolo VW GOLF”, condotto dal sig. , nel percorrere la strada grandi CP_4
comunicazioni, direzione Jonico-Tirrenico, giunto all'uscita di Polistena non avrebbe osservato lo Stop e andava ad impattare con il ciclomotore ” condotto CP_7
dalla sig. che percorreva la Contrada Pizzicato, direzione Rosarno- Parte_2
Gioiosa, l'urto tra i veicolo avveniva tra la parte anteriore della VW GOLF” e la parte laterale destra del condotto dal minore , il quale a causa del CP_7 Per_1
violento impatto perdeva il controllo del ciclomotore sbattendo per terra con la parte sinistra dello stesso.
Parte attrice narra e dimostra mediante relativa documentazione sanitaria, che dopo il sinistro il minore veniva portato all'ospedale di Polistena per il primo soccorso dove veniva riscontrato “ Trauma regione occipitale dx , Tc orecchio dx, Tc setto nasale,
Trauma orbitaria SX, Tc anca ginocchio e gamba dx, Tc Spalla dx e sx, Flc Regione
Labiale e Mentoniera ed escoriazioni multiple ”; successivamente, ma lo stesso giorno del sinistro, veniva trasferimento presso l'Ospedale Riuniti di Reggio Calabria, divisione
Pediatria OBI, dove veniva diagnosticato la frattura femore dx e la frattura dell'orbita sx in trauma cranio facciale veniva quindi ricoverato per essere sottoposto ad intervento chirurgico. Deduce che le predette lesioni hanno determinato una inabilità temporanea totale di giorni
60, al 50% di giorni 90 e al 25% di giorni 60 e l' invalidità permanente della capacità lavorativa pari al 22%, specifico lavorativo, (cfr. CTP dott. , oltre spese mediche, Per_2 danno biologico, patrimoniale e morale, quantificato in € 109.280,00, e chiede pertanto il risarcimento alla compagnia assicurativa convenuta, nonché al conducente e al proprietario del veicolo assicurato.
Si costituiva in giudizio solo la convenuta , i convenuti e CP_2 CP_8
non si costituivano , e rimanendo contumaci non resistevano alla domanda CP_5
di parte attrice.
eccepiva l'infondatezza della domanda per mancanza di prova del Controparte_9
sinistro, di nesso eziologico fra evento dedotto e danni lamentati, e per incongruenza degli elementi di prova offerti in giudizio. Eccepiva la culpa in vigilando dei genitori del minore, il concorso di colpa del danneggiato e chiedeva il rigetto della domanda attrice.
Il giudizio veniva istruito mediante prove scritte, assunzione di prova testimoniale e CTU medica sui seguenti quesiti:”
1.- letti ed esaminati gli atti di causa e dopo aver sottoposto parte attrice a visita medica, descriva il CTU le attuali condizioni di salute della stessa, con particolare riguardo alle conseguenze lesive riportate in seguito al sinistro per cui è causa, verificando con rigore la loro compatibilità con la riferita dinamica del sinistro stesso;
2.- verifichi se l'attore fosse portatore di patologie preesistenti rispetto al sinistro occorsogli ed in caso di risposta affermativa dica se le stesse possano essere considerate, ed in che misura, causa esclusiva o concausa delle lesioni riportate dall'attore;
3.- verifichi la sussistenza di postumi permanenti, determinandone l'incidenza percentuale sulla globale integrità psico-fisica del periziando;
4.- verifichi la durata dell'invalidità temporanea, sia assoluta sia relativa;
5.- verifichi la necessità e la congruità delle spese mediche risultanti da documentazione in atti, nonché la necessità di eventuali spese future, evidenziando se queste ultime possano essere erogate gratuitamente dal ” CP_10
Quindi all'udienza del 26.02.2025 la causa veniva discussa trattenuta per la decisione LA domanda è fondata e va accolta.
La dinamica descritta da parte attrice risulta provata mediante produzione del modello
C.A.I. sottoscritto dal conducente della LF e odierno convenuto , dalle CP_4
prove testimoniali assunte in giudizio . IN particolare la deposizione del teste
[...]
vd. verbale udienza del 05.10.2023, “io stavo percorrendo la Testimone_1
Limina da Gioiosa verso Rosarno quando uscito dallo svincolo di Polistena ho visto il motorino che percorreva una strada davanti allo svincolo. Preciso che era una strada che attraversava perpendicolarmente lo svincolo. Poi ho visto la LF che era davanti alla mia macchina che, non rispettando il segnale di stop, ha urtato il motorino
ADR: la LF ha urtato il motorino con la parte anteriore. Il motorino ha subito l'urto nella parte dx ed è caduto sulla sx. il ragazzo, con l'urto, è caduto a sx. Quando mi sono avvicinato per soccorrerlo ho visto la parte sx della faccia coperta di sangue, tumefatta.
ADR: il motorino era guidato da un ragazzino, che io non conoscevo, e la LF era guidata da un uomo di mezz'età, che non conoscevo neppure “
E quella del teste vd. verbale udienza del 05.10.2023, non ricordo il Testimone_2
nome della strada, so che era una contrada ma non ricordo il nome della contrada.
Ricordo invece l'ubicazione della strada che è posta sotto il ponte della super strada, ossia della 106 che raccorda Rosarno alla Ionica.
ADR: la strada che il motorino stava percorrendo, lasciato il sottoponte della 106, si immette nella contrada, cioè in una strada asfaltata, nello stesso punto, lasciato il sottoponte, si trova anche lo svincolo dell'uscita della 106.
ADR: preciso che dopo il sottoponte la LF che proveniva dallo svicolo della 106 ha investito il motorino. Il punto d'urto della LF era la parte frontale mentre quello del motorino era la parte dx, all'altezza delle gambe del ragazzo.
ADR: io ero a bordo della macchina del padre del ragazzo a poca distanza dal motorino.
La distanza era breve perché riuscivamo a vederlo.
ADR: la golf era di colore nero mentre il motorino era di colore giallo.
ADR: sulla LF c'era una sola persona, era un uomo, che io non conoscevo.
ADR: la LF non si è fermata allo stop il motorino non aveva nessuna segnaletica di stop. ADR: il motorino dopo l'urto è caduto sul lato sinistro nello stesso senso di marcia direzione Pegui/contrada.
ADR: il ragazzo è caduto insieme alla moto nella sua posizione che teneva nella marcia.
Il ragazzo è caduto sul lato sx. Non ricordo se la gamba sx era sotto la moto.
ADR: il ragazzo lamentava dolori alle gambe e le braccia, e, nonostante avesse il casco, perdeva sangue dalla testa.)
Dalla descritta dinamica, dalle stesse dichiarazioni del conducente del veicolo assicurato con la , non contraddette da prova contraria in questo giudizio, può CP_2
dirsi prova giudizialmente che la sola condotta negligente e imprudente del conducente la autovettura LF , , ha cagionato il sinistro, e l'evento dannoso subito CP_5
dal minore , mentre nessuna colpa e nessun rimprovero può essere mosso alla Per_1 condotta di quest'ultimo, che viaggiava su una strada con diritto di precedenza e non violava alcuna norma del codice della strada.
Nessuna responsabilità può essere addebitata ai genitori del minore, atteso che dalla prova testimoniale è emerso che il minore a bordo dello scooter era seguito attentamente dal padre, che viaggiava a bordo della sua autovettura vigilando sul figlio , tant'è che poteva immediatamente soccorrerlo subito dopo il sinistro.
Inoltre, dalle stesse prove testimoniali , dalla documentazione medica allegata in atti da parte attrice e dalla CTU, è altresì provato il nesso eziologico fra il sinistro e le lesioni personali refertate in occasione del primo intervento di pronto soccorso presso l'ospedale di Polistena, avvenuto immediatamente dopo il sinistro, (vd. referto allegato al fascicolo di parte attrice) e dal successivo referto rilasciato dal G.O.M. Per_3 Persona_4
, dove il veniva sottoposto ad intervento chirurgico. Per_1
L'eccezione sulla dinamica del sinistro e sull'esistenza del nesso eziologico tra fatto dedotto e lesioni lamentate sollevata dalla convenuta non hanno trovato CP_2
alcun riscontro probatorio in giudizio.
Le riferite cause delle lesioni riportate nei singoli referti ospedalieri , (nel referto dell'Ospedale di Polistena, nelle immediatezze del fatto, viene riportato “incidente stradale con motorino” –e nel referto rilasciato dal G.O.M. Per_3 Persona_4 si riferisce “ caduta da motorino”; stessa dicitura riportata nel foglio di dimissioni;
solo nella relazione finale si legge “una caduta da motocross “ che tuttavia, non è conforme a quanto, invece, refertato al momento del ricovero e che, quindi, non ha alcun valore probatorio) sono pienamente compatibili con la descrizione dei fatti di causa offerti da parte attrice e che hanno trovato ampio riscontro probatorio in fase istruttoria, dovendo riconoscere che i medici ospedalieri fanno semplice accenno alle cause delle lesioni personali, dedicando a detta descrizione il minimo della propria attenzione, e riportando in breve sintesi ciò che viene riferito dal paziente o da chi lo accompagna.
Comunque, nel caso di specie le cause delle lesioni riportate nei referti di ricovero sono perfettamente compatibili con una descrizione sintetica del fatto di causa, non appaiono in alcun modo contraddittorie con la dinamica emersa in corso di causa.
Nel corso dell'accertamento peritale eseguito in corso di causa il CTU Dott. Per_5 ha potuto riscontrare dalla visita sul paziente, dall'anamnesi e dalla documentazione offerta in giudizio che il a seguito del sinistro ha riportato “politrauma, frattura Pt_3
scomposta pluriframmentaria diafisaria del femore destro (operato), trauma cranio facciale con frattura del pavimento dell'orbita sinistra (operato con riduzione e ricostruzione), f.l.c. regione palpebrale sinistra danno complesso che ha interessato diversi distretti anatomici con lesioni che hanno richiesto la necessità di diversi interventi chirurgici. Dal punto di vista ortopedico intervento di ostesintesi e riduzione della frattura diafisaria scomposta di femore a destra, con chiodo endomidollare bloccato, residuata in sofferenza algodistrifica e funzionale sia nella deambulazione con esiti dismetria arti inferiori sia nell'articolarità dell'anca.
Dal punto di vista Maxillo-Facciale intervento per riduzione e ricostruzione del pavimento dell'orbita sinistra esitata in lieve asimmetria facciale per le dimensioni e la lieve proiezione in avanti dell'orbita sinistra. Da valutare inoltre la ripercussione seppur lieve sulla sfera neuropsichica dell'evento traumatico patito.”
Il CTU ha ritenuto compatibili i rilevati danni con la dinamica del sinistro emersa nel corso del giudizio e dagli atti di causa , ed il giudizio del perito non può che essere condiviso da questo Tribunale, in quanto privo di vizi logici e sostenuto da chiare e specifiche argomentazioni scientifiche.
Secondo quanto riportato dal CTU Dott. non è dubitabile l'esistenza del nesso Per_5
causale fra sinistro e le lesioni sopra riscontrate sulla persona del Danneggiato:
“Risultano soddisfatti i criteri, modale, eziologico, temporale, tra l'evento Descritto e le lesioni riportate (caduta a terra a seguito di urto di un'auto che non rispettava lo stop contro la moto con alla guida il Signor che andava a finire Persona_1 violentemente a terra con scarsa capacità di auto difesa ed impatto su tutto il corpo in primis il massiccio facciale e l'arto inferiore destro).”
Riconoscendo quale conseguenza diretta del sinistro di causa, postumi invalidanti permanenti così descritti:
“ESITI FRATTURA PLURIFFRAMENNTARIA SCOMPOSTA FEMORE DESTRO
OPERATA
TRAUMA CRANIO FACCIALE CON ESITI FRATTURA PAVIMENTO ORBITARIO A
SINISTRA, OPERATO, F.L.C. REGIONE PALPEBRALE SINISTRA
LIEVE DISTURBO DA STRESS POST-TRAUMATICO; (TABELLE DI LEGGE
CIMAGLIA ROSSI, MARINO BARGAGNA, LUVONI)”
determinanti un grado di invalidità permanente pari al 17% (DICIASSETTE) del totale.
Dalla documentazione medica offerta in giudizio, e dall'accertamento peritale è altresì emerso che i danni personali causati dal sinistro hanno comportato un periodo di inabilità temporanea di complessivi giorni 210 (Duecento dieci) così suddivisi:
- gg. 35 di Inabilità temporanea totale al 100% (corrispondente al primo periodo dopo trauma con ricoveri intervento ed inizio deambulazione con bastoni canadesi e divieto di carico);
- gg. 60 di inabilità temporanea parziale al 75% (relativa al periodo di medicazioni, cicli Fkt e deambulazione con carico sfiorante e bastoni canadesi);
- gg. 45 di inabilità
temporanea parziale al 50% (relativa al periodo di Fkt e progressiva dismissione stampelle);
- gg. 70 di inabilità
temporanea parziale al 25% ( relativa agli ulteriori periodi di riabilitazione fino alla dismissione completa dei bastoni canadesi).
Parte attrice non indica né deduce l'eventuale esborso di denaro, per spese mediche correlate alla cura, alle terapie e ad esami diagnostici, connesso alle lesioni personali riportate a causa del sinistro stradale.
Considerato che in giudizio è emersa la responsabilità esclusiva per la causazione del sinistro del convenuto, rimasto contumace, , e che a causa del sinistro il CP_5 danneggiato ha riportato i sopra descritti danni non patrimoniali, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice può essere accolta.
Il danno non patrimoniale subito dal è risarcibile ai sensi del combinato disposto Pt_3
degli artt. 2059 c.c. e 138 del Codiece delle assicurazioni private.
Nel caso di spece il danneggiato ha subito lesioni cd. TI , poiché la menomazione psicofisica accertata è compresa tra i10 e 100 punti . Il criterio di liquidazione del danno è stabilito dallo stesso articolo 138 citato nel quale è indicato come riferimento la tabella unica nazionale, che adottata ri recente entrerà in vigore il 5 marzo
2025, pertanto nelle more questo Tribunale adotta le tabelle del Tribunale di Milano, nella versione più aggiornata (2024) seguendo l'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione che ha individuato nelle tabelle milanesi le più idonee ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno da sinistri stradali, a salvaguardia del più generale principio di uguaglianza. “"La liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto". (sentenza n.12408 del 07-06-2011).
Nella liquidazione del danno si è tenuto in considerazione l'età del danneggiato all'epoca del sinistro (15 anni), dei punti percentuali di menomazione psicofisica accertata 17%, del punto danno biologico € 3.450,98, E DEL punto base i.t.t. pari a € 115,00, ottenendo una quantificazione del danno non patrimoniale complessivo già attualizzato, posto che vengono utilizzate le tabelle milanesi più aggiornate come se il fatto fosse accaduto oggi, ottenendo il seguente risultato:
danno biologico permanente € 54.560,00
- gg. 35 di Inabilità temporanea totale al 100% (corrispondente al primo periodo dopo trauma con ricoveri intervento ed inizio deambulazione con bastoni canadesi e divieto di carico); € 4.025,00
- gg. 60 di inabilità temporanea parziale al 75% (relativa al periodo di medicazioni, cicli Fkt e deambulazione con carico sfiorante e bastoni canadesi);
€ 5.175,00 - gg. 45 di inabilità temporanea parziale al 50% (relativa al periodo di Fkt e progressiva dismissione stampelle); € 2.587,50
- gg. 70 di inabilità temporanea parziale al 25% ( relativa agli ulteriori periodi di riabilitazione fino alla dismissione completa dei bastoni canadesi)
€ 2.012,50
TOTALE danno biologico temporaneo € 13.800,00 per un totale risarcibile pari a € 68.360,00.
Sulla somma dovuta, liquidata ai valori monetari attuali in base alle Tabelle del Tribunale di Milano, spettano gli interessi legali dalla data della verificazione dell'evento dannoso, calcolati sulla somma ottenuta devalutata alla data dell'evento e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza
(Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712I).
Pertanto, accogliendo la domanda di parte attrice, condanna, ai sensi degli artt. 2043 e
2054 c.c. e 138 Codice delle assicurazioni private , i convenuti al pagamento della somma così liquidata , comprensiva di interessi e rivalutazione da calcolarsi nella indicata modalità.
Le spese di lite possono essere interamente compensate nei confronti dei convenuti non costituiti e , seguono il principio della soccombenza nei CP_4 CP_5
confronti della convenuta liquidate in favore di parte Controparte_11
attrice come in dispositivo;
anche le spese di CTU possono essere definitivamente poste a carico della soccombente CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario Sezione Civile di Palmi in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Elena Giovannella , rigettata ogni diversa eccezione e domanda:
1. accerta e riconosce la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro oggetto del presente giudizio di;
CP_5
2. accerta e riconosce che a causa del sinistro ha subito i Persona_1 seguenti danni : danno biologico permanente del 17% liquidato in € 54.560,00; danno da inabilità temporanea totale di 35 giorni , capitalizzata in € € 4.025,00; inabilità temporanea parziale al 75% di 60 giorni capitalizzata in € 5.175,00, inabilità temporanea parziale al 50% di 45 gg capitalizzata in € 2.587,50; inabilità temporanea parziale al 25% di 70 gg capitalizzata in € 2.012,50, così per un totale danno biologico temporaneo pari a € 13.800,00, e per un complessivo danno risarcibile di € 68.360,00,
3. Pertanto condanna in solido, la , e , CP_2 CP_5 CP_4
al pagamento in favore degli attori, ( ), nata il Parte_1 CodiceFiscale_1
26.02.1977 a Reggio di Calabria e ( ), nato Parte_2 CodiceFiscale_2
il 21.03.1964 a Catania, in proprio e n.q. di genitori esercente la potestà sul figlio minore
( ), nato il [...] a [...] , Persona_1 CodiceFiscale_3
a titolo di risarcimento del danno subito da per il sinistro di causa , della Persona_1 somma di € 68.360,00 oltre interessi legali dalla data della verificazione dell'evento dannoso, calcolati sulla somma ottenuta devalutata alla data dell'evento e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente;
4. Condanna, infine , la al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2 parte attrice che liquida in € 9.872,10, per compenso professionale, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente a carico di le CP_2
spese di CTU liquidate con separato decreto;
compensa le spese di lite nei confronti dei convenuti e . CP_5 CP_4
Palmi, lì 26.02.2025 Il G.O.P.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella