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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 3/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19/2022
T R A
rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Marziale e Parte_1 dall'avv. Patrizia Totaro, elettivamente domiciliate presso il loro studio in via Cesario Console n°3, Napoli;
Appellanti-Appellate incidentali
E
in persona del Dott. in qualità di procuratore Controparte_1 Controparte_2 speciale e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, presso lo studio dell'Avv. Mario De Mathia in Napoli, Via G. Martucci n. 56.; Appellata-Appellante incidentale
FATTO
Con ricorso depositato il 3.12.2019 e hanno adito il Tribunale di Napoli Parte_1 Parte_1 esponendo di aver prestato attività lavorativa in favore di in forza di contratto di Controparte_1 somministrazione e chiedendo di: A) accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligazione retributiva ovvero in subordine risarcitoria, in capo alla , nella misura, termini e Controparte_1 per i titoli e causali indicati in ricorso, per l'effetto e in ogni caso condannare la resistente CP_1
al pagamento in favore di della somma di euro 51.289,19 maturata sino al
[...] Parte_1
30.11.2019 e al pagamento in favore di della somma di euro 51.323,40, maturata sino Parte_1 al 30.11.2019, ovvero condannare la società al pagamento delle diverse somme in favore delle due ricorrenti, anche maggiori, che il sig. Giudice dovesse in ipotesi accertare come effettivamente dovute;
B) Condannare la società resistente al pagamento del premio di risultato contrattuale la cui quantificazione è riservata a separata procedura giudiziale ovvero verrà specificata in corso di causa;
C) Condannare altresì al pagamento in favore delle sigg.re e Controparte_1 Parte_1 delle ordinarie retribuzioni mensili, non inferiori ad euro 854,82 al mese per la sig.ra Parte_1 e non inferiori ad euro 855,39 al mese per la sig.ra a decorrere dall'1.12.2019 sino Parte_1 Pt_1 alla data di effettiva riammissione in servizio delle ricorrenti ovvero, in subordine, sino alla data dell'emananda sentenza;
D) Condannare la resistente alla integrale regolarizzazione CP_3 contributiva presso il preposto ente previdenziale in relazione alle somme dovute alle ricorrenti per le causali e per il periodo indicati in ricorso;
E) Sulle somme tutte di cui alla condanna richiesta con il presente ricorso, condannare la al pagamento di interessi legali dalla data di Controparte_1 maturazione dei crediti alla data del deposito del presente ricorso e con interessi moratori ex art.17 legge n°142/2014 di conversione del d.l. n°132/2014, dalla data del deposito del presente ricorso in poi. Nonché comunque in aggiunta rivalutazione monetaria. Provvisoria esecuzione;
F) Vittoria di onorari e spese di giudizio, con attribuzione agli scriventi difensori anticipatari.
Nel ricorso introduttivo di primo grado le ricorrenti hanno rappresentato che:
-con due separati ricorsi depositati entrambi il 26 novembre 2009 dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, riuniti nel corso del primo grado di giudizio, la e la avevano Parte_1 Pt_1 convenuto in giudizio impugnando il contratto di lavoro per somministrazione a tempo CP_1 determinato e connesse proroghe, con domanda di declaratoria di sussistenza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato e risarcimento del danno;
-il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7882 depositata in data 11 marzo 2011, aveva accolto i ricorsi, dichiarato l'illegittimità/irregolarità dei contratti di somministrazione e la sussistenza di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, ordinato la riammissione in servizio delle due lavoratrici e condannato la società al risarcimento del danno;
-in particolare, il Tribunale, nella indicata sentenza, aveva così statuito: “dichiara l'irregolarità del contratto di somministrazione stipulato tra le ricorrenti e la e per l'effetto Controparte_1 costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra la sig. e la Parte_1 Controparte_1 a decorrere dall'11.8.2005 e tra la sig. e la a decorrere dal 28.11.2006 ed Pt_1 Controparte_1 ordina alla di riammettere in servizio le ricorrenti nel 3° livello e con l'orario part time;
CP_1 condanna la alla corresponsione in favore delle ricorrenti delle retribuzioni Controparte_1 maturate dal 24.12.2008 per dall'11.6.2009 per oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 Pt_1 monetaria dalla maturazione al saldo;
condanna la al pagamento delle spese di lite Controparte_1 liquidate in favore delle ricorrenti in euro 3.150,00 oltre IVA e CPA con attribuzione”;
-dopo la sentenza del Tribunale n. 7882 dell'11 marzo 2011, la società aveva riammesso al lavoro le due ricorrenti, disponendo che rendessero la prestazione di lavoro presso l'unità produttiva di a Napoli, con inquadramento nel terzo livello, categoria impiegati del ccnl per il settore CP_1 telecomunicazioni, con rapporto di lavoro a tempo parziale, come era nei rapporti di lavoro di somministrazione e come statuito nella sentenza di Tribunale Napoli n. 7882/2011;
aveva proposto appello avverso detta sentenza del Tribunale e la Corte d'Appello di Controparte_1
Napoli, senza aver disposto nessuna attività istruttoria, con la (prima) sentenza n. 2466 del 17.3.2015, aveva accolto il ricorso della società e riformato la sentenza di primo grado;
-a seguito di detta sentenza della Corte d'Appello di Napoli (n. 2466 del 2015), di riforma della sentenza del Tribunale 7882/2011, aveva immediatamente in data 26 marzo 2015 CP_1 estromesso dal lavoro le due ricorrenti;
-la e la avevano quindi proposto tempestivo ricorso per cassazione, al quale resisteva Parte_1 Pt_1 la società con controricorso;
CP_1
-la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 197 dell'8 gennaio 2019, aveva accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi, e cassato la (prima) sentenza n. 2466/2015 della Corte d'Appello di Napoli, rinviando il giudizio dinanzi alla medesima Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione;
-riassunto ad iniziativa delle odierne appellanti il giudizio a seguito del rinvio, la Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro, con dispositivo di sentenza del 29.10.2019 (giudizio rg. n. 347/2019) così provvedeva: “rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata. Controparte_1 Condanna alla rifusione delle spese …”. Controparte_1 Confermata dunque la sentenza del Tribunale 7882/2011, che - dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti - aveva condannato alla CP_1 riammissione in servizio della lavoratrici e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora, con il ricorso introduttivo di prime cure le odierne appellanti hanno rivendicato il loro diritto al pagamento delle retribuzioni ordinarie maturate dal 26 marzo 2015 (data della loro illegititma estromissione dal posto di lavoro) sino al, vinte le spese sino al materiale ed effettivo ripristino del rapporto lavorativo in forza della sentenza della Corte di Cassazione n. 197/2019 e del susseguente dispositivo di sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 29.10.2019.
Instaurato il contradditorio, si è costituita eccependo preliminarmente CP_1 l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 32 della L. 183/2010, in base al quale anche in caso di conversione del contratto di somministrazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'utilizzatore, trova applicazione l'indennità risarcitoria, e non già l'obbligazione retributiva, la sola oggetto di domanda. Nel merito ha rilevato l'infondatezza del ricorso e CP_1 contestato i conteggi di controparte. Ha rappresentato che, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli resa all'esito del giudizio di rinvio, le ricorrenti erano state riammesse in servizio a far data dal 20.12.2019. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Con la sentenza n. 5083/2021 pubblicata il 23.9.2021 (impugnata), il Tribunale adito ha accolto parzialmente la domanda delle due lavoratrici e condannato al pagamento, a Controparte_1 titolo di indennità omnicomprensiva ex art. 32 L. 183/2010, dell'importo di euro 10.254,24 in favore di e di euro 10.264,68 in favore di , compensando per un mezzo le spese Parte_1 Parte_1 di lite in ragione dell'accoglimento parziale dei ricorsi e condannando al Controparte_1 pagamento della rimanente parte, con distrazione.
Avverso detta pronuncia hanno proposto tempestivo gravame le ricorrenti con atto depositato presso questa Corte territoriale in data 4.1.2022.
Con unico motivo, le appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado laddove afferma che dal
26.3.2015 (data di estromissione delle due appellanti dal lavoro e dalla retribuzione a seguito della prima sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2466/2011, poi cassata) al 30 novembre 2019 sia dovuta non una somma equivalente alle retribuzioni maturate in tale periodo ma una indennità pari ad euro 10.254 per la e ad euro 10.264,68 per la e cioè dodici mensilità di Parte_1 Pt_1 retribuzione, con errata applicazione dell'art. 32 L. n. 183 del 2010.
Hanno osservato che erroneamente il primo giudice ha ritenuto applicabile la limitazione indennitaria dell'art. 32 cit. non sino al momento della prima sentenza, che determini ed ordini la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore, bensì dopo il passaggio in giudicato, anche a distanza di molti anni, della decisione predetta. Hanno sottolineato come l'unica pronuncia ormai passata in giudicato sia la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7882 del 11.3.2011, che ha disposto la condanna di alla corresponsione in favore delle ricorrenti “delle retribuzioni maturate dal CP_1 24.12.2008 per e dall'11.6.2009 per , e che il Tribunale di Napoli, a fronte della Parte_1 Pt_1 relativa eccezione proposta dalla resistente, non ha ritenuto applicabile alla fattispecie la limitazione indennitaria dell'art. 32, espressamente riferita ai contratti a tempo determinato e ritenuta non estensibile alla somministrazione. La questione relativa alla applicabilità dell'art. 32 L. 183/2010 era stata quindi espressamente e motivatamente affrontata dal Tribunale, che ne aveva escluso l'applicazione. Era stata poi riproposta da in sede di appello e assorbita dalla decisione CP_1 della Corte di Appello di Napoli del 2015 (poi annullata dalla Corte di Cassazione), che ha accolto il gravame e respinto la domanda di primo grado delle lavoratrici. Cassata la (prima) sentenza della
Corte di Appello del 2015, non ha poi riproposto il motivo di impugnativa nel giudizio CP_1 di rinvio instaurato a seguito di riassunzione dalle lavoratrici. La Corte di Appello di Napoli nella (seconda) sentenza n. 5736/2019 (divenuta definitiva per mancata impugnazione per cassazione) ha quindi semplicemente rigettato l'appello di e confermato la sentenza del Tribunale CP_1
n.7882/2011.
Notificato l'atto, si è costituita , che con plurime argomentazioni ha resistito al gravame e ne CP_1 ha chiesto il rigetto. La società ha poi proposto appello ìncidentale, eccependo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osservando che il Tribunale aveva condannato al risarcimento del danno ex art. 32 L. 183/2010 pur avendo le ricorrenti chiesto il pagamento delle somme maturate sino al 30 novembre 2019 esclusivamente a titolo di obbligazione retributiva, e non già di indennità risarcitoria omnicomprensiva. Con un secondo motivo, la società ha contestato la regolamentazione delle spese di lite, compensate per metà e poste per la rimanente parte a carico di
. CP_1
ha quindi concluso chiedendo di: a) rigettare il ricorso in appello, perché infondato in fatto CP_1 ed in diritto;
b) accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, in ogni caso, rigettare integralmente le domande avanzate in primo grado e in questa sede reiterate dalle odierne appellanti, perché infondate;
c) in ogni caso, rigettare la domanda di condanna della società appellata al pagamento delle retribuzioni così come calcolate dalle appellanti;
d) in ogni caso, condannare le appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note delle parti costituite, all'udienza odierna come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
DIRITTO
L'appello principale è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
In contestazione è l'applicazione alla fattispecie della indennità prevista dall'art. 32 della L. 183/2010, che limita il risarcimento del danno in caso di contratto a termine illegittimo nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità.
E' orientamento ormai consolidato della S.C. che la “conversione” del rapporto di lavoro in somministrazione in rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'utilizzatore sia sottoposta alla limitazione indennitaria dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 (cfr. Cass. sentenza n. 17540 del 2014 e ordinanza n. 8148 del 2018, ove si afferma che “In tema di somministrazione di lavoro, l'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 13, della legge 28 giugno 2012, n. 92) è applicabile a qualsiasi ipotesi di conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto l'accertamento della nullità di un contratto di somministrazione di lavoro, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore ed utilizzatore della prestazione).
Inoltre, la Corte di Cassazione, richiamando la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (comma successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 55), nel testo applicabile ratione temporis, secondo cui “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”, nonché la norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 13, comma 1, secondo cui “La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive
e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”, ha chiarito che “L'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 13, della l. n. 92 del 2012, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore relativamente al periodo compreso fra la scadenza del termine apposto al contratto e la pronuncia del provvedimento contenente l'ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto, con la conseguenza che il risarcimento del danno secondo gli ordinari criteri, che presuppone il persistente inadempimento del datore all'obbligo di ripristino del rapporto a seguito dell'ordine in questione, spetta al lavoratore solo dal momento di emanazione di detta pronuncia, la quale elimina ogni incertezza circa la sussistenza dell'obbligo datoriale di riammissione del lavoratore medesimo in servizio” (Cass. n. 702 del 18.1.2021).
Quindi, in tema di risarcimento del danno nei casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, l'indennità di cui alla L. 183/2010, art. 32, commi 5 e 7, come disciplinata dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, con norma di interpretazione autentica, ha carattere
“forfetizzato” ed “onnicomprensivo” e pertanto ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto intermedio, che decorre dalla scadenza del termine sino alla sentenza di conversione (sia essa di primo grado o di secondo grado o della Cassazione o del giudice di appello dopo rinvio;
cfr. Corte Cost., sentenza n. 303 del 2011;
Cass. n. 17704 del 2020 e n. 151del 2015). Pertanto, il lavoratore ha diritto di percepire le retribuzioni maturate dalla sentenza che ha accertato la nullità del termine e disposto il ripristino del rapporto fino alla data di effettiva riammissione al lavoro.
Le sentenze della S.C. sopra menzionate chiariscono che l'indennità ex art. 32 in esame copre il periodo di illegittima estromissione del lavoratore dal posto di lavoro fino alla “pronuncia del provvedimento contenente l'ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto” (cfr. Cass. 702/2021 cit.), e non fino al passaggio in giudicato dell'ordine di reintegrazione.
Ciò premesso in punto di diritto, va osservato che nella specie nella sentenza del Tribunale n.
7882/2011, che ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ordinato la riammissione in servizio delle due lavoratrici, è espressamente esaminata la questione della applicabilità o no della limitazione indennitaria dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010,
(intervenuta nel corso del giudizio in quanto entrata in vigore il 24.11.2010 e applicabile anche ai giudizi pendenti per effetto della previsione transitoria del 7° comma).
Nella predetta sentenza il Tribunale ha escluso la applicazione della norma cit., così motivando
“l'opzione interpretativa che ritiene applicabile il 5° comma dell'art. 32 anche all'ipotesi di somministrazione a termine irregolare si fonda su una lettura fuorviante della norma discendente da una pretesa assimilazione della somministrazione a tempo determinato al contratto a tempo determinato… Il D.Lgs. 276/03, in effetti, nel disciplinare la somministrazione irregolare, laddove riscontrata, prevede che i vizi riscontrati diano luogo alla “costituzione” di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore con effetto dall'inizio della somministrazione, dove il termine
“costituzione” è coerente con l'eccezionalità della sanzione che opera a vantaggio di un soggetto, il lavoratore, che non ha preso parte al contratto commerciale ma che, per effetto dei suoi vizi, diventa dipendente dell'utilizzatore. Ecco allora che in tale evenienza non si assiste alla conversione del contratto di somministrazione a termine ma alla costituzione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con una modificazione dal lato soggettivo del rapporto di lavoro ad effetto eccezionalmente retroattivo in quanto tale espressamente previsto dalla legge”. La sentenza del Tribunale n. 7882/2011 conclude quindi affermando che “dalla costituzione del rapporto derivano le conseguenze in termini di obbligo dell'utilizzatore di provvedere ad una ricostruzione della carriera ai fini giuridici, avendo la legge previsto la retroattività della costituzione del rapporto, mentre in termini di obblighi retributivi, per il periodo decorrente dalla scadenza del termine all'effettivo ripristino del rapporto, soccorrono i principi generali di cui agli artt. 1223 e ss. cc (Cass. 15515/2009)”.
Dichiarato l'irregolarità del contratto di somministrazione stipulato tra le parti, con costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le lavoratrici e e l'ordine di riammissione CP_1 in servizio delle stesse, è stata quindi condannata al pagamento, in favore delle CP_1 lavoratrici, delle differenze retributive maturate dalla data di offerta delle energie lavorative
(24.12.2008 per la e 11.6.2009 per la , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_1 Pt_1 dalla maturazione al saldo (cfr. sentenza del Tribunale di Napoli n. 7882/2011, all. 1 ricorso di primo grado).
Le suddette statuizioni sulla inapplicabilità della limitazione indennitaria dell'art. 32 alla somministrazione sono state contestate da nel giudizio di appello avverso la sentenza CP_1 del Tribunale n. 7882 del 2011 e assorbite dalla decisione che ha accolto l'impugnazione e respinto l'originario ricorso proposto dalle lavoratrici (cfr. sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 2466 del 17.3.2015, all. 2 ricorso di primo grado).
A seguito della cassazione di detta (prima) sentenza della Corte di Appello di Napoli del 2015 e la riassunzione del giudizio da parte delle lavoratrici, non ha riproposto la questione CP_1 relativa all'art. 32 nel giudizio di rinvio, sicché la Corte di Appello di Napoli con la (seconda) sentenza n. 5736/2019 (con dispositivo del 29.10.2019, poi pubblicata il 6.12.2019) ha semplicemente rigettato l'appello di e confermato la sentenza impugnata (all. 4 ricorso di CP_1 primo grado). Nella motivazione della sentenza del 2019 (in atti), la Corte di Appello argomenta sulla irregolarità delle somministrazioni osservando come “la oscurità delle indicazioni equivalga alla mancanza delle ragioni tecnico produttive ed organizzative come già ritenuto dal giudice di prime cure con conseguente nullità del contratto di somministrazione, già affermata dal primo giudice”. Nulla è specificamente disposto sull'obbligazione risarcitoria di conseguente alla CP_1 costituzione del rapporto di lavoro con le ricorrenti, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale del 2011 anche su tale punto.
La sentenza della Corte di Appello di Napoli del 2019 non è stata impugnata in cassazione. La sentenza del Tribunale n. 7882/2011, definitiva e interamente confermata, è dunque passata in giudicato e le statuizioni in essa contenute, comprese quelle relative alla inapplicabile alla fattispecie della limitazione indennitaria dell'art. 32, sono divenute intangibili e incontestabili.
Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che erroneamente il primo giudice ha ritenuto applicabile l'art. 32 L. 183/2010, limitando l'obbligazione risarcitoria di per il periodo CP_1 intercorrente tra la estromissione delle lavoratrici dal posto di lavoro (a seguito della prima pronuncia della Corte di Appello del 2015, poi cassata) sino alla riammissione in servizio (del 20.12.2019 per effetto della seconda sentenza della Corte di Appello del 2019). Detta statuizione omette di considerare il giudicato formatosi tra le parti del processo con la sentenza del Tribunale di Napoli n.
7882/2011, confermata dalla Corte di Appello di Napoli all'esito del giudizio di rinvio, che ha espressamente e motivatamente escluso che alla “conversione” dei contratti di lavoro in somministrazione in contratti subordinati a tempo indeterminato tra le sigg.re e con Parte_1 Pt_1
, sia applicabile la limitazione indennitaria dell'art. 32 legge n. 183/2010. CP_1 Spetteranno quindi alle lavoratrici per il predetto periodo, a titolo risarcitorio, come statuito nella pronuncia del tribunale n. 7882/2011 cit., le retribuzioni maturate dalla illegittima estromissione (aprile 2015) sino alla riammissione in servizio, pacificamente avvenuta in data 20.12.2019.
Sulla quantificazione delle retribuzioni, appaiono validi i conteggi attorei (facenti parte del ricorso in primo grado e riproposti in appello), riferiti espressamente al periodo dal 1.4.2015 al 30 novembre
2019. Sono inconsistenti le censure formulate da . Ed infatti per un verso, non rileva che una CP_1 delle appellanti sia stata espulsa il 26 marzo 2015 e l'altra il 1° aprile 2015 (come contestato dalla società) attesa la decorrenza dell'obbligazione risarcitoria per entrambe dal 1° marzo 2015; per l'altro è incontestato che le ricorrenti sono state riammesse in servizio in data successiva al 30 novembre
2019 (ossia il 20 dicembre 2019). I conteggi attorei inoltre non comprendono il premio di risultato, la cui domanda disattesa dal primo giudice non è stata riproposta in sede di gravame (cfr. ricorso in appello pag. 18).
Sull'aliunde perceptum, la contestazione è stata formulata in modo generico dalla società appellata, senza indicazione di circostanza di fatto specifiche idonee a dimostrare lo svolgimento da parte delle ricorrenti di attività lavorativa retribuita nel periodo da aprile 2015 al dicembre 2019.
Come affermato dalla S.C., il datore di lavoro che invochi l'aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell'assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative. Infatti la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea, di modo che deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 2499/2017; Cass. 1636 del
2020).
andrà quindi condannata al pagamento, in favore della dell'importo di euro CP_1 Parte_1
51.289,19, maturato sino al 30.11.2019 (detratto l'importo di euro 10.254,24 pagato per effetto della sentenza di primo grado) e, in favore della dell'importo di euro 51.323,40, maturato sino al Pt_1 30.11.2019 (detratto l'importo di euro 10.264,68 pagato per effetto della sentenza di primo grado). La odierna appellata andrà poi condannata al pagamento delle retribuzioni mensili, pari ad euro 854,82 al mese per la e ad euro 855,39 al mese per la a decorrere dall'1.12.2019 Parte_1 Pt_1 sino al 19.12.2019, essendo pacifica la effettiva riammissione in servizio delle appellanti a far data dal 20.12.2019.
Sulle medesime somme competono i contributi previdenziali e assistenziali. Tuttavia, va dichiarata inammissibile la domanda di condanna di alla regolarizzazione contributiva, formulata dalle CP_1 CP_ lavoratrici nei confronti del datore di lavoro (debitore) senza chiamare in causa l' titolare del credito, che è quindi rimasto estraneo al giudizio.
Sulla questione si è pronunciata la S.C. chiarendo che la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale presuppone che quest'ultimo sia stato convenuto in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (Cass. nn. 19398 del 2014; 14853 del 2019
e 24791 del 2024). Nella specie, l'ente previdenziale titolare dell'obbligazione contributiva è rimasto estraneo al giudizio, con la conseguenza che il collegio dovrebbe pronunciare una condanna (al pagamento dei contributi) a favore di terzo, non espressamente prevista e quindi inammissibile.
Le considerazioni sopra esposte alla base dell'accoglimento dell'appello principale delle lavoratrici sono assorbenti rispetto ai motivi di appello incidentale sviluppati da (inerenti l'art. 32 della CP_1
L. 183/2010, il divieto di ultra petitum e la regolamentazione delle spese del primo grado).
Quindi, accolto l'appello principale per quanto di ragione, in esso assorbito l'appello incidentale, in riforma della impugnata sentenza, va condannata al pagamento, in favore delle Controparte_1 appellanti, degli importi sopra indicati, oltre accessori come per legge.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di . CP_1
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 112/2015, introdotto dall'art. 1 comma 7 L. 228/2012, si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante incidentale , di un ulteriore importo CP_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello principale per quanto di ragione, in esso assorbito l'appello incidentale, e, in riforma della gravata sentenza, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di euro 51.289,19, maturata sino al 30.11.2019 (detratto l'importo di euro
[...]
10.254,24 pagato per effetto della sentenza di primo grado) e, in favore di , della somma Parte_1 di euro 51.323,40, maturata sino al 30.11.2019 (detratto l'importo di euro 10.264,68 pagato per effetto della sentenza di primo grado), oltre accessori come per legge;
al pagamento in favore delle appellanti delle retribuzioni mensili, pari CP_5 Controparte_1 ad euro 854,82 al mese per la e ad euro 855,39 al mese per la a decorrere Parte_1 Pt_1 dall'1.12.2019 sino al 19.12.2019, oltre accessori come per legge;
-condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro Controparte_1
6196,80 per il giudizio di primo grado ed in complessivi euro 4514,90 per il giudizio di appello, oltre, per ciascun grado, rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge, con distrazione.
-Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, CP_1 per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 112/2015.
Napoli, 3/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 3/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19/2022
T R A
rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Marziale e Parte_1 dall'avv. Patrizia Totaro, elettivamente domiciliate presso il loro studio in via Cesario Console n°3, Napoli;
Appellanti-Appellate incidentali
E
in persona del Dott. in qualità di procuratore Controparte_1 Controparte_2 speciale e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo, presso lo studio dell'Avv. Mario De Mathia in Napoli, Via G. Martucci n. 56.; Appellata-Appellante incidentale
FATTO
Con ricorso depositato il 3.12.2019 e hanno adito il Tribunale di Napoli Parte_1 Parte_1 esponendo di aver prestato attività lavorativa in favore di in forza di contratto di Controparte_1 somministrazione e chiedendo di: A) accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligazione retributiva ovvero in subordine risarcitoria, in capo alla , nella misura, termini e Controparte_1 per i titoli e causali indicati in ricorso, per l'effetto e in ogni caso condannare la resistente CP_1
al pagamento in favore di della somma di euro 51.289,19 maturata sino al
[...] Parte_1
30.11.2019 e al pagamento in favore di della somma di euro 51.323,40, maturata sino Parte_1 al 30.11.2019, ovvero condannare la società al pagamento delle diverse somme in favore delle due ricorrenti, anche maggiori, che il sig. Giudice dovesse in ipotesi accertare come effettivamente dovute;
B) Condannare la società resistente al pagamento del premio di risultato contrattuale la cui quantificazione è riservata a separata procedura giudiziale ovvero verrà specificata in corso di causa;
C) Condannare altresì al pagamento in favore delle sigg.re e Controparte_1 Parte_1 delle ordinarie retribuzioni mensili, non inferiori ad euro 854,82 al mese per la sig.ra Parte_1 e non inferiori ad euro 855,39 al mese per la sig.ra a decorrere dall'1.12.2019 sino Parte_1 Pt_1 alla data di effettiva riammissione in servizio delle ricorrenti ovvero, in subordine, sino alla data dell'emananda sentenza;
D) Condannare la resistente alla integrale regolarizzazione CP_3 contributiva presso il preposto ente previdenziale in relazione alle somme dovute alle ricorrenti per le causali e per il periodo indicati in ricorso;
E) Sulle somme tutte di cui alla condanna richiesta con il presente ricorso, condannare la al pagamento di interessi legali dalla data di Controparte_1 maturazione dei crediti alla data del deposito del presente ricorso e con interessi moratori ex art.17 legge n°142/2014 di conversione del d.l. n°132/2014, dalla data del deposito del presente ricorso in poi. Nonché comunque in aggiunta rivalutazione monetaria. Provvisoria esecuzione;
F) Vittoria di onorari e spese di giudizio, con attribuzione agli scriventi difensori anticipatari.
Nel ricorso introduttivo di primo grado le ricorrenti hanno rappresentato che:
-con due separati ricorsi depositati entrambi il 26 novembre 2009 dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, riuniti nel corso del primo grado di giudizio, la e la avevano Parte_1 Pt_1 convenuto in giudizio impugnando il contratto di lavoro per somministrazione a tempo CP_1 determinato e connesse proroghe, con domanda di declaratoria di sussistenza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato e risarcimento del danno;
-il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7882 depositata in data 11 marzo 2011, aveva accolto i ricorsi, dichiarato l'illegittimità/irregolarità dei contratti di somministrazione e la sussistenza di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, ordinato la riammissione in servizio delle due lavoratrici e condannato la società al risarcimento del danno;
-in particolare, il Tribunale, nella indicata sentenza, aveva così statuito: “dichiara l'irregolarità del contratto di somministrazione stipulato tra le ricorrenti e la e per l'effetto Controparte_1 costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra la sig. e la Parte_1 Controparte_1 a decorrere dall'11.8.2005 e tra la sig. e la a decorrere dal 28.11.2006 ed Pt_1 Controparte_1 ordina alla di riammettere in servizio le ricorrenti nel 3° livello e con l'orario part time;
CP_1 condanna la alla corresponsione in favore delle ricorrenti delle retribuzioni Controparte_1 maturate dal 24.12.2008 per dall'11.6.2009 per oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1 Pt_1 monetaria dalla maturazione al saldo;
condanna la al pagamento delle spese di lite Controparte_1 liquidate in favore delle ricorrenti in euro 3.150,00 oltre IVA e CPA con attribuzione”;
-dopo la sentenza del Tribunale n. 7882 dell'11 marzo 2011, la società aveva riammesso al lavoro le due ricorrenti, disponendo che rendessero la prestazione di lavoro presso l'unità produttiva di a Napoli, con inquadramento nel terzo livello, categoria impiegati del ccnl per il settore CP_1 telecomunicazioni, con rapporto di lavoro a tempo parziale, come era nei rapporti di lavoro di somministrazione e come statuito nella sentenza di Tribunale Napoli n. 7882/2011;
aveva proposto appello avverso detta sentenza del Tribunale e la Corte d'Appello di Controparte_1
Napoli, senza aver disposto nessuna attività istruttoria, con la (prima) sentenza n. 2466 del 17.3.2015, aveva accolto il ricorso della società e riformato la sentenza di primo grado;
-a seguito di detta sentenza della Corte d'Appello di Napoli (n. 2466 del 2015), di riforma della sentenza del Tribunale 7882/2011, aveva immediatamente in data 26 marzo 2015 CP_1 estromesso dal lavoro le due ricorrenti;
-la e la avevano quindi proposto tempestivo ricorso per cassazione, al quale resisteva Parte_1 Pt_1 la società con controricorso;
CP_1
-la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 197 dell'8 gennaio 2019, aveva accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri motivi, e cassato la (prima) sentenza n. 2466/2015 della Corte d'Appello di Napoli, rinviando il giudizio dinanzi alla medesima Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione;
-riassunto ad iniziativa delle odierne appellanti il giudizio a seguito del rinvio, la Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro, con dispositivo di sentenza del 29.10.2019 (giudizio rg. n. 347/2019) così provvedeva: “rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata. Controparte_1 Condanna alla rifusione delle spese …”. Controparte_1 Confermata dunque la sentenza del Tribunale 7882/2011, che - dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti - aveva condannato alla CP_1 riammissione in servizio della lavoratrici e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora, con il ricorso introduttivo di prime cure le odierne appellanti hanno rivendicato il loro diritto al pagamento delle retribuzioni ordinarie maturate dal 26 marzo 2015 (data della loro illegititma estromissione dal posto di lavoro) sino al, vinte le spese sino al materiale ed effettivo ripristino del rapporto lavorativo in forza della sentenza della Corte di Cassazione n. 197/2019 e del susseguente dispositivo di sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 29.10.2019.
Instaurato il contradditorio, si è costituita eccependo preliminarmente CP_1 l'inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 32 della L. 183/2010, in base al quale anche in caso di conversione del contratto di somministrazione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'utilizzatore, trova applicazione l'indennità risarcitoria, e non già l'obbligazione retributiva, la sola oggetto di domanda. Nel merito ha rilevato l'infondatezza del ricorso e CP_1 contestato i conteggi di controparte. Ha rappresentato che, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli resa all'esito del giudizio di rinvio, le ricorrenti erano state riammesse in servizio a far data dal 20.12.2019. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Con la sentenza n. 5083/2021 pubblicata il 23.9.2021 (impugnata), il Tribunale adito ha accolto parzialmente la domanda delle due lavoratrici e condannato al pagamento, a Controparte_1 titolo di indennità omnicomprensiva ex art. 32 L. 183/2010, dell'importo di euro 10.254,24 in favore di e di euro 10.264,68 in favore di , compensando per un mezzo le spese Parte_1 Parte_1 di lite in ragione dell'accoglimento parziale dei ricorsi e condannando al Controparte_1 pagamento della rimanente parte, con distrazione.
Avverso detta pronuncia hanno proposto tempestivo gravame le ricorrenti con atto depositato presso questa Corte territoriale in data 4.1.2022.
Con unico motivo, le appellanti hanno contestato la sentenza di primo grado laddove afferma che dal
26.3.2015 (data di estromissione delle due appellanti dal lavoro e dalla retribuzione a seguito della prima sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2466/2011, poi cassata) al 30 novembre 2019 sia dovuta non una somma equivalente alle retribuzioni maturate in tale periodo ma una indennità pari ad euro 10.254 per la e ad euro 10.264,68 per la e cioè dodici mensilità di Parte_1 Pt_1 retribuzione, con errata applicazione dell'art. 32 L. n. 183 del 2010.
Hanno osservato che erroneamente il primo giudice ha ritenuto applicabile la limitazione indennitaria dell'art. 32 cit. non sino al momento della prima sentenza, che determini ed ordini la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore, bensì dopo il passaggio in giudicato, anche a distanza di molti anni, della decisione predetta. Hanno sottolineato come l'unica pronuncia ormai passata in giudicato sia la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7882 del 11.3.2011, che ha disposto la condanna di alla corresponsione in favore delle ricorrenti “delle retribuzioni maturate dal CP_1 24.12.2008 per e dall'11.6.2009 per , e che il Tribunale di Napoli, a fronte della Parte_1 Pt_1 relativa eccezione proposta dalla resistente, non ha ritenuto applicabile alla fattispecie la limitazione indennitaria dell'art. 32, espressamente riferita ai contratti a tempo determinato e ritenuta non estensibile alla somministrazione. La questione relativa alla applicabilità dell'art. 32 L. 183/2010 era stata quindi espressamente e motivatamente affrontata dal Tribunale, che ne aveva escluso l'applicazione. Era stata poi riproposta da in sede di appello e assorbita dalla decisione CP_1 della Corte di Appello di Napoli del 2015 (poi annullata dalla Corte di Cassazione), che ha accolto il gravame e respinto la domanda di primo grado delle lavoratrici. Cassata la (prima) sentenza della
Corte di Appello del 2015, non ha poi riproposto il motivo di impugnativa nel giudizio CP_1 di rinvio instaurato a seguito di riassunzione dalle lavoratrici. La Corte di Appello di Napoli nella (seconda) sentenza n. 5736/2019 (divenuta definitiva per mancata impugnazione per cassazione) ha quindi semplicemente rigettato l'appello di e confermato la sentenza del Tribunale CP_1
n.7882/2011.
Notificato l'atto, si è costituita , che con plurime argomentazioni ha resistito al gravame e ne CP_1 ha chiesto il rigetto. La società ha poi proposto appello ìncidentale, eccependo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osservando che il Tribunale aveva condannato al risarcimento del danno ex art. 32 L. 183/2010 pur avendo le ricorrenti chiesto il pagamento delle somme maturate sino al 30 novembre 2019 esclusivamente a titolo di obbligazione retributiva, e non già di indennità risarcitoria omnicomprensiva. Con un secondo motivo, la società ha contestato la regolamentazione delle spese di lite, compensate per metà e poste per la rimanente parte a carico di
. CP_1
ha quindi concluso chiedendo di: a) rigettare il ricorso in appello, perché infondato in fatto CP_1 ed in diritto;
b) accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, in ogni caso, rigettare integralmente le domande avanzate in primo grado e in questa sede reiterate dalle odierne appellanti, perché infondate;
c) in ogni caso, rigettare la domanda di condanna della società appellata al pagamento delle retribuzioni così come calcolate dalle appellanti;
d) in ogni caso, condannare le appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note delle parti costituite, all'udienza odierna come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
DIRITTO
L'appello principale è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
In contestazione è l'applicazione alla fattispecie della indennità prevista dall'art. 32 della L. 183/2010, che limita il risarcimento del danno in caso di contratto a termine illegittimo nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità.
E' orientamento ormai consolidato della S.C. che la “conversione” del rapporto di lavoro in somministrazione in rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'utilizzatore sia sottoposta alla limitazione indennitaria dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 (cfr. Cass. sentenza n. 17540 del 2014 e ordinanza n. 8148 del 2018, ove si afferma che “In tema di somministrazione di lavoro, l'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 13, della legge 28 giugno 2012, n. 92) è applicabile a qualsiasi ipotesi di conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto l'accertamento della nullità di un contratto di somministrazione di lavoro, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore ed utilizzatore della prestazione).
Inoltre, la Corte di Cassazione, richiamando la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (comma successivamente abrogato dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 55), nel testo applicabile ratione temporis, secondo cui “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”, nonché la norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 13, comma 1, secondo cui “La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, si interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive
e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”, ha chiarito che “L'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 13, della l. n. 92 del 2012, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore relativamente al periodo compreso fra la scadenza del termine apposto al contratto e la pronuncia del provvedimento contenente l'ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto, con la conseguenza che il risarcimento del danno secondo gli ordinari criteri, che presuppone il persistente inadempimento del datore all'obbligo di ripristino del rapporto a seguito dell'ordine in questione, spetta al lavoratore solo dal momento di emanazione di detta pronuncia, la quale elimina ogni incertezza circa la sussistenza dell'obbligo datoriale di riammissione del lavoratore medesimo in servizio” (Cass. n. 702 del 18.1.2021).
Quindi, in tema di risarcimento del danno nei casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, l'indennità di cui alla L. 183/2010, art. 32, commi 5 e 7, come disciplinata dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13, con norma di interpretazione autentica, ha carattere
“forfetizzato” ed “onnicomprensivo” e pertanto ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto intermedio, che decorre dalla scadenza del termine sino alla sentenza di conversione (sia essa di primo grado o di secondo grado o della Cassazione o del giudice di appello dopo rinvio;
cfr. Corte Cost., sentenza n. 303 del 2011;
Cass. n. 17704 del 2020 e n. 151del 2015). Pertanto, il lavoratore ha diritto di percepire le retribuzioni maturate dalla sentenza che ha accertato la nullità del termine e disposto il ripristino del rapporto fino alla data di effettiva riammissione al lavoro.
Le sentenze della S.C. sopra menzionate chiariscono che l'indennità ex art. 32 in esame copre il periodo di illegittima estromissione del lavoratore dal posto di lavoro fino alla “pronuncia del provvedimento contenente l'ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto” (cfr. Cass. 702/2021 cit.), e non fino al passaggio in giudicato dell'ordine di reintegrazione.
Ciò premesso in punto di diritto, va osservato che nella specie nella sentenza del Tribunale n.
7882/2011, che ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ordinato la riammissione in servizio delle due lavoratrici, è espressamente esaminata la questione della applicabilità o no della limitazione indennitaria dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010,
(intervenuta nel corso del giudizio in quanto entrata in vigore il 24.11.2010 e applicabile anche ai giudizi pendenti per effetto della previsione transitoria del 7° comma).
Nella predetta sentenza il Tribunale ha escluso la applicazione della norma cit., così motivando
“l'opzione interpretativa che ritiene applicabile il 5° comma dell'art. 32 anche all'ipotesi di somministrazione a termine irregolare si fonda su una lettura fuorviante della norma discendente da una pretesa assimilazione della somministrazione a tempo determinato al contratto a tempo determinato… Il D.Lgs. 276/03, in effetti, nel disciplinare la somministrazione irregolare, laddove riscontrata, prevede che i vizi riscontrati diano luogo alla “costituzione” di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore con effetto dall'inizio della somministrazione, dove il termine
“costituzione” è coerente con l'eccezionalità della sanzione che opera a vantaggio di un soggetto, il lavoratore, che non ha preso parte al contratto commerciale ma che, per effetto dei suoi vizi, diventa dipendente dell'utilizzatore. Ecco allora che in tale evenienza non si assiste alla conversione del contratto di somministrazione a termine ma alla costituzione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con una modificazione dal lato soggettivo del rapporto di lavoro ad effetto eccezionalmente retroattivo in quanto tale espressamente previsto dalla legge”. La sentenza del Tribunale n. 7882/2011 conclude quindi affermando che “dalla costituzione del rapporto derivano le conseguenze in termini di obbligo dell'utilizzatore di provvedere ad una ricostruzione della carriera ai fini giuridici, avendo la legge previsto la retroattività della costituzione del rapporto, mentre in termini di obblighi retributivi, per il periodo decorrente dalla scadenza del termine all'effettivo ripristino del rapporto, soccorrono i principi generali di cui agli artt. 1223 e ss. cc (Cass. 15515/2009)”.
Dichiarato l'irregolarità del contratto di somministrazione stipulato tra le parti, con costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le lavoratrici e e l'ordine di riammissione CP_1 in servizio delle stesse, è stata quindi condannata al pagamento, in favore delle CP_1 lavoratrici, delle differenze retributive maturate dalla data di offerta delle energie lavorative
(24.12.2008 per la e 11.6.2009 per la , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_1 Pt_1 dalla maturazione al saldo (cfr. sentenza del Tribunale di Napoli n. 7882/2011, all. 1 ricorso di primo grado).
Le suddette statuizioni sulla inapplicabilità della limitazione indennitaria dell'art. 32 alla somministrazione sono state contestate da nel giudizio di appello avverso la sentenza CP_1 del Tribunale n. 7882 del 2011 e assorbite dalla decisione che ha accolto l'impugnazione e respinto l'originario ricorso proposto dalle lavoratrici (cfr. sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 2466 del 17.3.2015, all. 2 ricorso di primo grado).
A seguito della cassazione di detta (prima) sentenza della Corte di Appello di Napoli del 2015 e la riassunzione del giudizio da parte delle lavoratrici, non ha riproposto la questione CP_1 relativa all'art. 32 nel giudizio di rinvio, sicché la Corte di Appello di Napoli con la (seconda) sentenza n. 5736/2019 (con dispositivo del 29.10.2019, poi pubblicata il 6.12.2019) ha semplicemente rigettato l'appello di e confermato la sentenza impugnata (all. 4 ricorso di CP_1 primo grado). Nella motivazione della sentenza del 2019 (in atti), la Corte di Appello argomenta sulla irregolarità delle somministrazioni osservando come “la oscurità delle indicazioni equivalga alla mancanza delle ragioni tecnico produttive ed organizzative come già ritenuto dal giudice di prime cure con conseguente nullità del contratto di somministrazione, già affermata dal primo giudice”. Nulla è specificamente disposto sull'obbligazione risarcitoria di conseguente alla CP_1 costituzione del rapporto di lavoro con le ricorrenti, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale del 2011 anche su tale punto.
La sentenza della Corte di Appello di Napoli del 2019 non è stata impugnata in cassazione. La sentenza del Tribunale n. 7882/2011, definitiva e interamente confermata, è dunque passata in giudicato e le statuizioni in essa contenute, comprese quelle relative alla inapplicabile alla fattispecie della limitazione indennitaria dell'art. 32, sono divenute intangibili e incontestabili.
Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che erroneamente il primo giudice ha ritenuto applicabile l'art. 32 L. 183/2010, limitando l'obbligazione risarcitoria di per il periodo CP_1 intercorrente tra la estromissione delle lavoratrici dal posto di lavoro (a seguito della prima pronuncia della Corte di Appello del 2015, poi cassata) sino alla riammissione in servizio (del 20.12.2019 per effetto della seconda sentenza della Corte di Appello del 2019). Detta statuizione omette di considerare il giudicato formatosi tra le parti del processo con la sentenza del Tribunale di Napoli n.
7882/2011, confermata dalla Corte di Appello di Napoli all'esito del giudizio di rinvio, che ha espressamente e motivatamente escluso che alla “conversione” dei contratti di lavoro in somministrazione in contratti subordinati a tempo indeterminato tra le sigg.re e con Parte_1 Pt_1
, sia applicabile la limitazione indennitaria dell'art. 32 legge n. 183/2010. CP_1 Spetteranno quindi alle lavoratrici per il predetto periodo, a titolo risarcitorio, come statuito nella pronuncia del tribunale n. 7882/2011 cit., le retribuzioni maturate dalla illegittima estromissione (aprile 2015) sino alla riammissione in servizio, pacificamente avvenuta in data 20.12.2019.
Sulla quantificazione delle retribuzioni, appaiono validi i conteggi attorei (facenti parte del ricorso in primo grado e riproposti in appello), riferiti espressamente al periodo dal 1.4.2015 al 30 novembre
2019. Sono inconsistenti le censure formulate da . Ed infatti per un verso, non rileva che una CP_1 delle appellanti sia stata espulsa il 26 marzo 2015 e l'altra il 1° aprile 2015 (come contestato dalla società) attesa la decorrenza dell'obbligazione risarcitoria per entrambe dal 1° marzo 2015; per l'altro è incontestato che le ricorrenti sono state riammesse in servizio in data successiva al 30 novembre
2019 (ossia il 20 dicembre 2019). I conteggi attorei inoltre non comprendono il premio di risultato, la cui domanda disattesa dal primo giudice non è stata riproposta in sede di gravame (cfr. ricorso in appello pag. 18).
Sull'aliunde perceptum, la contestazione è stata formulata in modo generico dalla società appellata, senza indicazione di circostanza di fatto specifiche idonee a dimostrare lo svolgimento da parte delle ricorrenti di attività lavorativa retribuita nel periodo da aprile 2015 al dicembre 2019.
Come affermato dalla S.C., il datore di lavoro che invochi l'aliunde perceptum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell'assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative. Infatti la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea, di modo che deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 2499/2017; Cass. 1636 del
2020).
andrà quindi condannata al pagamento, in favore della dell'importo di euro CP_1 Parte_1
51.289,19, maturato sino al 30.11.2019 (detratto l'importo di euro 10.254,24 pagato per effetto della sentenza di primo grado) e, in favore della dell'importo di euro 51.323,40, maturato sino al Pt_1 30.11.2019 (detratto l'importo di euro 10.264,68 pagato per effetto della sentenza di primo grado). La odierna appellata andrà poi condannata al pagamento delle retribuzioni mensili, pari ad euro 854,82 al mese per la e ad euro 855,39 al mese per la a decorrere dall'1.12.2019 Parte_1 Pt_1 sino al 19.12.2019, essendo pacifica la effettiva riammissione in servizio delle appellanti a far data dal 20.12.2019.
Sulle medesime somme competono i contributi previdenziali e assistenziali. Tuttavia, va dichiarata inammissibile la domanda di condanna di alla regolarizzazione contributiva, formulata dalle CP_1 CP_ lavoratrici nei confronti del datore di lavoro (debitore) senza chiamare in causa l' titolare del credito, che è quindi rimasto estraneo al giudizio.
Sulla questione si è pronunciata la S.C. chiarendo che la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale presuppone che quest'ultimo sia stato convenuto in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (Cass. nn. 19398 del 2014; 14853 del 2019
e 24791 del 2024). Nella specie, l'ente previdenziale titolare dell'obbligazione contributiva è rimasto estraneo al giudizio, con la conseguenza che il collegio dovrebbe pronunciare una condanna (al pagamento dei contributi) a favore di terzo, non espressamente prevista e quindi inammissibile.
Le considerazioni sopra esposte alla base dell'accoglimento dell'appello principale delle lavoratrici sono assorbenti rispetto ai motivi di appello incidentale sviluppati da (inerenti l'art. 32 della CP_1
L. 183/2010, il divieto di ultra petitum e la regolamentazione delle spese del primo grado).
Quindi, accolto l'appello principale per quanto di ragione, in esso assorbito l'appello incidentale, in riforma della impugnata sentenza, va condannata al pagamento, in favore delle Controparte_1 appellanti, degli importi sopra indicati, oltre accessori come per legge.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di . CP_1
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 112/2015, introdotto dall'art. 1 comma 7 L. 228/2012, si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante incidentale , di un ulteriore importo CP_1
a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello principale per quanto di ragione, in esso assorbito l'appello incidentale, e, in riforma della gravata sentenza, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di euro 51.289,19, maturata sino al 30.11.2019 (detratto l'importo di euro
[...]
10.254,24 pagato per effetto della sentenza di primo grado) e, in favore di , della somma Parte_1 di euro 51.323,40, maturata sino al 30.11.2019 (detratto l'importo di euro 10.264,68 pagato per effetto della sentenza di primo grado), oltre accessori come per legge;
al pagamento in favore delle appellanti delle retribuzioni mensili, pari CP_5 Controparte_1 ad euro 854,82 al mese per la e ad euro 855,39 al mese per la a decorrere Parte_1 Pt_1 dall'1.12.2019 sino al 19.12.2019, oltre accessori come per legge;
-condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro Controparte_1
6196,80 per il giudizio di primo grado ed in complessivi euro 4514,90 per il giudizio di appello, oltre, per ciascun grado, rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge, con distrazione.
-Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, CP_1 per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 112/2015.
Napoli, 3/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano