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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3840/2023 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2909/2023, deliberata il 3.7.2023 e pubblicata in data 7.7.2023 (n. 2097/2019 RG); impugnazione delibera assembleare;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 quale procuratore speciale di , c.f. , Parte_2 C.F._2 difeso dall'avv. Letizio Galdi (c.f. ) e dall'avv. Antonio C.F._3
Alfiero (c.f. ) C.F._4 domicilio digitale: Email_1 domicilio digitale: Email_2
APPELLANTI
E
(NAPOLI), via MATTEOTTI n. 29, Controparte_1
c.f. , in persona dell'amministratore p.t., difeso dall'avv. Fabrizia P.IVA_1
Stassano (c.f. ) C.F._5 domicilio digitale: Email_3
APPELLATO
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono stati riportati nella sentenza impugnata nei termini che seguono.
“Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 19.02.2019 il sig. citava Parte_2 in giudizio il in Casoria (Na), deducendo che: Controparte_2
- esso istante era proprietario di un immobile facente parte del convenuto, CP_1 più precisamente appartamento posto al piano rialzato, int. 2, in catasto partita 2546, F.
4, p.lla 644/4, int. 2, piano T, cat. A/3, classe 3, nonché della area scoperta o cortile di circa 60 mq., pertinenziale all'appartamento, avente accesso dal balcone dello stesso e da passaggio comune interno all'androne di Via Matteotti n. 29 e viale comune esterno, in virtù di atto di compravendita per Notaio del 22.12.1992, rep. 88958 – racc. Per_1
8308;
- a favore di tale cortile era costituita una servitù attiva di passaggio sul viale comune in virtù di atto per Notaio del 22.04.1976, rep. n. 71843 – racc. 38879; Per_2
- in data 29.10.2018 l'assemblea condominiale, regolarmente convocata, approvava, tra
l'altro, il punto n. 2 dell'ordine del giorno l'installazione di un impianto di ascensore da posizionare sul viale esterno all'edificio, sul quale grava la servitù di passaggio in favore del cortile di esclusiva proprietà dell'istante;
- tale delibera risultava viziata considerato che la realizzazione del manufatto renderebbe difficoltoso l'esercizio della servitù, dal momento che il cancello di accesso a tale area sarebbe in buona parte occupato dalla struttura dell'impianto, tale da ridurre notevolmente la servitù di passaggio;
- la realizzazione dell'ascensore insisterebbe su area non condominiale e violerebbe le norme sulle vedute e di aria, nonché l'immissione di rumori e disturbi per la proprietà di esso istante oltre che lo stesso comporterebbe un mutamento della facciata posteriore dell'edificio con chiusura di tutti i finestroni della verticale;
- in data 22.11.2018 veniva attivata la procedura di mediazione obbligatoria conclusasi con esito negativo.
Per tali ragioni chiedeva:
- preliminarmente, disporre la sospensione della delibera assembleare del 29.10.2018 nella parte in cui veniva approvata l'installazione dell'ascensore;
- nel merito, dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera condominiale del
29.10.2018 nella parte in cui è stata decisa l'installazione dell'ascensore, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
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IV sezione civile
Il , in persona del suo amministratore p.t., Parte_3 con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio ed quale impugnava e contestava quanto dedotto dal notaio , deducendo che: Per_3
- la delibera assembleare impugnata era stata regolarmente costituita e aveva rispettato i criteri imposti dal codice;
- non vi era alcuna limitazione alla servitù di passaggio di cui era titolare l'opponente;
- il cortiletto su cui doveva essere realizzato l'impianto di ascensore e su cui gravava la servitù di passaggio non era propriamente di proprietà aliena, ma di proprietà del
e della coniuge i quali hanno messo a disposizione la loro CP_1 CP_3 Per_4 proprietà per la costruzione dell'ascensore.
- non vi era alcuna violazione di norme relative alle distanze, considerato che la realizzazione di opere relative all'abbattimento di barriere architettoniche posso essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze;
ugualmente non sussisteva il pericolo relativo alla privazione di aria alla proprietà e alle immissioni acustiche, Pt_1 considerato che i nuovi impianti sono a basso impatto acustico;
- non sussisteva il mutamento della facciata condominiale.
Per tali motivi chiedeva:
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della delibera condominiale del
29.10.2018 per carenza di requisiti;
- nel merito, rigettare il gravame e per l'effetto confermare la validità e l'efficacia della delibera condominiale impugnata, con condanna alle spese e compensi di procedura, con attribuzione.”.
Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“- rigetta la domanda attorea e per l'effetto conferma la validità e l'efficacia della delibera condominiale del 29.10.2018, così come in parte motiva;
- condanna parte attorea al rimborso, in favore del convenuto, della somma CP_1 complessiva di € 264,00 per spese e € 5.077,00 per compensi, con attribuzione al procuratore di parte convenuta dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attorea.
- rigetta ogni altra domanda.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto appello Parte_1 procuratore speciale di , ne ha argomentato i motivi a Parte_2 sostegno ed ha concluso come segue:
“accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°2909/2023, pubblicata in data 7.07.2023, del Tribunale di Napoli Nord, così provvedere:
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IV sezione civile
1. Accogliere la domanda formulata dall'esponente e, per l'effetto, dichiarare la nullità o, subordinatamente, annullare la delibera assembleare adottata dal appellato CP_1 in data 29.10.2018 nella parte in cui è stata decisa l'installazione di un impianto di ascensore;
2. condannare il al pagamento in favore del concludente di tutte le somme CP_1 corrisposte dall'appellante, anche a titolo di spese del giudizio e spese di CTU, in esecuzione della sentenza di primo grado, somma complessivamente pari ad € €
8.748,70 di cui € 6.705,70 per spese e compensi ed € 2.043,00 per spese di CTU corrisposte;
3. con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.”.
Il in , via Matteotti n. 29, si è costituito, Controparte_4 CP_1 ha proposto a sua volta appello incidentale, ed ha concluso come segue:
“Rigettare lo spiegato appello, infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto, confermare la sentenza N. 2009 emessa in data 07.07.2023 dal Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice di primo grado e per l'effetto confermare la validità della delibera condominiale assunta in data 29.10.2018 dal di Controparte_2
, con condanna di controparte alla refusione di spese e competenze del grado di CP_1 giudizio;
- Accogliere l'appello incidentale e risarcire il danno patito dalla comunità indistinta degli appellanti per effetto della dilatazione temporale, determinata dall'intervenuta sospensione della delibera, per quanto concerne il patimento in re ipsa nella dilatazione temporale implicata dall'intervenuta sospensione della delibera, nell'interdizione della possibilità di fruire dello sconto in fattura, sub specie di perdita di chance, e per la circostanza che all'attualità i condomini si stanno confrontando con un differente mercato dell'edilizia evolutosi in peius per il consumatore, nelle more della sospensione… Con riferimento alla quantizzazione di tale danno, invocato ai sensi del secondo comma dell'art. 96 cpc ci si rimette alla valutazione equitativa e discrezionale dell'Ecc.ma Corte adita.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 18.2.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ.
§ - LA DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 29.10.2018
ha dedotto, a sostegno del gravame, che il capo della Parte_1 delibera impugnata concerne l'installazione dell'ascensore su un'area di proprietà esclusiva di condomini (i coniugi ed ), e CP_5 CP_6 non su porzione e ciò in contrasto con il disposto di Cass., ss.uu., n. CP_7
4806/2005, che ha sancito la nullità delle delibere condominiali che incidono su
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IV sezione civile diritti individuali. E non è dato individuare alcun titolo in base al quale il possa disporre di tale area al fine di apporvi, per propria utilità, CP_1 un ascensore. Infatti, costituisce principio consolidato che il non CP_1 può validamente deliberare interventi che abbiano ad oggetto la proprietà esclusiva di un condomino (Cass. n. 36387/2022; Cass. 14300/2020; Cass. n.
36387/2022).
Ha chiesto, pertanto, la declaratoria di nullità della delibera condominiale del 29.10.2018, capo 2, per aver deciso l'installazione dell'ascensore su area di proprietà esclusiva di un condomino.
I motivi non hanno fondamento.
Con la delibera del 29.10.2018, adottata in seconda convocazione,
l'assemblea dell'edificio in via Matteotti n. 29, , ha deliberato, con il voto CP_1 contrario di , l'installazione dell'impianto di ascensore Parte_2 sull'area cortilizia (centrale) collocata ad est dell'edificio, identificata in catasto al fol. 4, p.lla 644 sub 16. L'ascensore progettato dal andrebbe ad CP_1 occupare la prima parte di questo cortile, con un ingombro in pianta di m. 1,08
(larghezza) x m. 1,75 (profondità). La porzione cortilizia in discorso risulta di proprietà dei coniugi ed , ma è asservita dal CP_5 CP_8 passaggio in favore della latistante proprietà di , acquistata Parte_2 con atto notar del 22.12.1992, rep. 88958, racc. 8308, dai Persona_5 venditori, e , in catasto al fol. 4, p.lla 644 sub 4, Controparte_9 CP_10 pertinenziale all'appartamento a piano terra.
Rileva questa Corte che è pur vero che il di norma, non può CP_1 deliberare che su beni di proprietà comune, mentre, nella fattispecie, la delibera del 29.10.2018 è andata ad incidere su proprietà esclusiva di due condomini, ed , ma è anche vero che ciò è avvenuto con il CP_5 CP_8 consenso di costoro. Nella predetta seduta assembleare del 29.10.2018, infatti, era presente ed ha votato a favore dell'installazione dell'impianto CP_5 di ascensore, come si rileva dal relativo verbale. Il suo voto si deve intendere espresso anche per conto della moglie-comproprietaria. Infatti, dal principio di diritto contenuto nell'art 67, comma II, disp. att. cod. civ., secondo il quale i comproprietari di un piano o porzione di piano hanno diritto ad un solo rappresentante nell'assemblea che è designato dai comproprietari interessati, si desume che gli eventuali contrasti fra comproprietari sull'assemblea condominiale vanno risolti all'interno del gruppo, di modo che la volontà del rappresentante è valida, quale espressione irretrattabile della volontà comune,
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IV sezione civile per tutti, e, cioè, sia per i proprietari dissenzienti della minoranza, sia per i rimanenti condomini (Cass. n. 590/1980).
Costituisce, inoltre, principio acquisito che, affinché uno dei comproprietari pro indiviso di un piano o porzione di piano possa ritenersi validamente rappresentato nell'assemblea da altro comproprietario della stessa unità immobiliare, non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato - nella ricorrenza di circostanze presuntive affidate alla valutazione del giudice del merito - che, dato l'avviso ad uno dei comproprietari, quest'ultimo abbia reso edotti gli altri della convocazione. In particolare, l'esigenza che tutti i comproprietari siano preventivamente informati della convocazione dell'assemblea condominiale può ritenersi soddisfatta quando risulti, secondo l'incensurabile accertamento del giudice del merito, che in qualunque modo i detti comproprietari ne abbiano avuto notizia
(Cass. n. 1830/2000).
Con riferimento alla fattispecie, in definitiva, si può presumere che CP_8 abbia avuto regolare informazione della tornata assembleare del 28 e
[...]
29.10.2018 e dell'ordine del giorno e che vi abbia partecipato mediante delega al marito, con la conseguenza che il consenso prestato da CP_5 quest'ultimo all'installazione dell'ascensore sia stato prestato anche per conto della moglie, essendo entrambi comproprietari dell'unità immobiliare e dell'area cortilizia destinata ad accogliere la cabina dell'impianto e, come tali, portatori di un unico voto in assemblea.
La premessa che precede giustifica e consente il potere dell'assemblea di deliberare in ordine al bene (il cortile) di proprietà esclusiva di ed CP_5
, proprio in ragione dell'intervenuta adesione di costoro. La Corte CP_8 di legittimità ha predicato, sul punto, che i poteri dell'assemblea condominiale possono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, sia in ordine alle cose comuni sia a quelle esclusive, soltanto quando una siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata o in riferimento ai singoli atti o mediante approvazione del regolamento che la preveda, in quanto l'autonomia negoziale consente alle parti di stipulare o di accettare contrattualmente convenzioni e regole pregresse che, nell'interesse comune, pongano limitazioni ai diritti dei condomini (Cass. n. 26468/2007; Cass. n. 13780/2004). Nell'occasione della delibera del 29.10.2018 vi è stata appunto un'accettazione “specifica” ed informata, da parte dei coniugi comproprietari del sedime da loro “offerto” all'utilità comune, mediante la costruzione dell'ascensore, che va a soddisfare anche e soprattutto un'esigenza propria di essi coniugi – per CP_3 Per_4
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IV sezione civile la comoda accessibilità del loro appartamento, collocato nella parte alta del fabbricato.
Le considerazioni che precedono consentono, in definitiva, di accertare la legittimità della deliberata impugnata da , sotto il profilo della Parte_2 prospettata nullità per travalicamento dei poteri assembleari, rispetto ai limiti della proprietà CP_11
§ - L' Parte_4 ha lamentato che la realizzazione dell'ascensore avrebbe
[...] reso decisamente difficoltoso l'esercizio della servitù di passaggio, dal momento che il cancello di accesso all'area, ora largo circa m. 2,25, sarebbe stato occupato in buona parte dalla struttura dell'impianto, residuando un ingresso di appena cm. 95, evidentemente inadeguato al transito di cose e persone. Ciò configurerebbe una diminuzione dell'esercizio della servitù, vietata dall'art. 1067, comma 2, cod. civ., tenuto altresì conto della circostanza che lui, sin dall'acquisto dell'abitazione, ha sempre esercitato e tuttora continua ad esercitare il diritto di passaggio, anche per il trasporto di materiale, compreso quello più ingombrante, da e verso la cantina.
Ha rimarcato che il c.t.u., nominato nel primo grado, ha riportato, nella relazione, che “E' fuor di dubbio, quindi, che detta erigenda opera vada a rappresentare un intralcio al diritto di servitù vantato dall'attore il quale se è pur vero che allo stato attuale giunge sulla corte, avente larghezza 2.30 m, attraverso la quale raggiunge la sua proprietà passando prima per una rampa larga 1.15 ma, comunque, libera in altezza e consentente, quindi, di poter trasportare in maniera inclinata oggetti anche di larghezza maggiore;
con la costruzione del castelletto dell'ascensore tale larghezza ridotta ad 1.15 m la avrebbe anche per i primi 1.75 m di profondità del cortile.”. Dunque il CTU è chiaro e preciso nel rilevare senza alcun dubbio che l'erigenda opera vada a rappresentare un intralcio al diritto di servitù vantato da esso appellante. Ed, invece, il Tribunale a quo si è limitato ad affermare, in maniera tautologica, che il restringimento della sede della servitù non è lesivo del diritto reale del proprietario del fondo dominante, sin tanto che non compromette effettivamente l'esercizio dello stesso.
Ha poi recriminato contro la motivazione rilasciata dal primo giudice, laddove ha affermato che la costruzione dell'ascensore “… trova riscontro nel principio della solidarietà condominiale che implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche …”, poiché “… dalle risultanze istruttorie, è emerso che all'interno della compagine condominiale vi sono delle persone portatori di handicap
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…”. E ciò in quanto il principio solidaristico, richiamato dal Tribunale, non può comportare la lesione dell'altrui diritto reale, perché la tutela accordata alla persona portatrice di handicap è assicurata solo mediante un più favorevole quorum per l'adozione della delibera che lo riguarda. Peraltro, la circostanza che nella compagine condominiale vi siano condomini portatori di handicap è priva di qualsiasi riscontro.
I motivi meritano accoglimento.
La struttura destinata ad accogliere l'ascensore andrebbe ad essere collocata, secondo il deliberato assembleare del 29.10.2018, nel cortile centrale retrostante il fabbricato (p.lla 644 sub 16 – proprietà , destinato Parte_5 all'esercizio della servitù di passaggio in favore delle latistanti aree pertinenziali agli appartamenti (p.lla 644 sub 4) e (p.lla 644 sub 19). Nel Pt_1 Parte_6 progetto, l'impianto avrebbe un ingombro in pianta di m. 1,08 x m. 1,75.
Il c.t.u., in punto di dimensioni del manufatto e di conseguenze sulle modalità di esercizio della servitù vantata sull'area cortilizia da Parte_2
ha accertato e riportato che “E' fuor di dubbio, quindi, che detta erigenda
[...] opera vada a rappresentare un intralcio al diritto di servitù vantato dall'attore il quale se è pur vero che allo stato attuale giunge sulla corte, avente larghezza 2.30 m, attraverso la quale raggiunge la sua proprietà passando prima per una rampa larga 1.15 ma, comunque, libera in altezza e consentente, quindi, di poter trasportare in maniera inclinata oggetti anche di larghezza maggiore;
con la costruzione del castelletto dell'ascensore tale larghezza ridotta ad 1.15 m la avrebbe anche per i primi 1.75 m di profondità del cortile.” (v. fol. 13 della relazione).
Il grafico dell'opera progettata ed i suoi ingombri rispetto ai luoghi è riportato qui di seguito e consente di cogliere l'impatto dell'opera.
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Orbene, l'art. 1067 comma II cod. civ. prevede che il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.
I titoli di provenienza prodotti da – l'atto notar Parte_2 Per_6 del 22.4.1976 e l'atto per notar del 22.12.1992 – si
[...] Persona_5 limitano ad imporre la servitù, ma nulla prevedono in ordine alla sua estensione ed alle modalità di esercizio. Nel silenzio di tali titoli si deve, dunque, ricorrere al principio di diritto in ragione del quale il proprietario del fondo servente non può fare alcuna opera che possa peggiorare in senso qualitativo o quantitativo il diritto del proprietario del fondo dominante. In altri termini, il proprietario del fondo dominante ha diritto di trarre dalla servitù la più ampia utilitas assicurata dal titolo.
Sulla premessa che precede, ritiene questa Corte di Appello che la struttura progettata e destinata ad accogliere l'ascensore verrebbe a sacrificare in misura eccessiva e non consentita dall'art. 1067 comma II citato la fruibilità del passaggio esercitato da iure servitutis. Infatti, la larghezza Parte_2 del varco, attualmente di m. 2,27, verrebbe ridotta a m. 1,15, cioè all'incirca alla metà, e tale restrizione si manterrebbe costante per una profondità di m. 1,75, il tutto come risulta dalla relazione di c.t.u. e dalla planimetria allegata (v. supra).
Non vi è dubbio che la modifica deliberata dal consesso condominiale nella giornata del 29.10.2018 sia gravemente incisiva e pregiudizievole del diritto reale vantato dall'immobile , in funzione dell'esercizio della Pt_1 servitù di passaggio, sia in termini quantitativi, perché lo spazio utile verrebbe ad essere pressocchè dimezzato in larghezza ed anche in profondità, determinando la creazione di un vero e proprio “corridoio” angusto, ristretto e disagevole, sia in termini qualitativi, perché verrebbero ad essere impediti il pieno godimento, la comodità e la fruibilità del transito, così come esercitato dai precedenti proprietari dell'area pertinenziale all'appartamento e poi dal medesimo (p.lla 644 sub 4), a decorrere dalla costituzione del Parte_2 diritto fino all'attualità.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata dev'essere riformata, mediante l'accoglimento della domanda proposta, in primo grado, da , a mezzo del procuratore speciale Parte_2 [...]
, ed il conseguente annullamento della delibera condominiale impugnata Pt_1 del 29.10.2018.
§ - LA VIOLAZIONE DELLE DISTANZE
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IV sezione civile ha sostenuto, ancora, che l'installazione dell'ascensore, a Parte_1 circa m. 1,15 dalla sua proprietà, determinerebbe una chiara violazione della disciplina sulle distanze. Inoltre, la realizzazione del manufatto altererebbe la facciata condominiale, comportando la chiusura dei finestroni, la diminuzione di veduta e di aria nonché immissioni di rumori e vibrazioni.
Ha aggiunto che non appare, in alcun modo, convincente l'eccezione di controparte, che sostiene che la disciplina delle distanze non trova applicazione del caso di specie, in relazione ad un manufatto destinato all'abbattimento di barriere architettoniche in ambito condominiale. Al riguardo, esso appellante ha sottolineato che “… l'impianto sarebbe installato su area che non è di proprietà o uso comune, bensì è di proprietà esclusiva, con conseguente rispetto delle prescrizioni codicistiche, non essendo invocabile la diversa disciplina ex adverso richiamata.”.
I motivi restano assorbiti dal pronunciato annullamento della delibera oggetto di controversia, secondo la statuizione che precede. Diviene superfluo, pertanto, esaminare violazioni future ed, allo stato, non pienamente verificabili, quali ad esempio, le immissioni di rumori e vibrazioni, la violazione del decoro architettonico della facciata dell'edificio e la diminuzione di aria e luce.
Con riferimento alla disciplina relativa alle barriere architettoniche, va considerato che l'art. 2 legge n. 13/1989 si limita a prevedere un particolare quorum deliberativo – quello previsto dall'art. 1120 comma II cod. civ. – ma non autorizza affatto la violazione dei diritti dei terzi, così come è avvenuto nel caso di specie.
§ - RISARCIMENTO DANNI
Il , , ha chiesto, con appello Controparte_1 Controparte_2 incidentale, la condanna di al risarcimento del danno Parte_2 derivatogli dalla sospensione dell'esecutività della delibera, concessa dal
Tribunale in via cautelare. Ha dedotto che l'istante ha agito senza la normale prudenza, per cui è dovuto il ristoro, ai sensi dell'art. 96 comma II cod. proc. civ.
Ha lamentato, inoltre, che, per effetto della sospensione, è stata persa la possibilità di fruire dei benefici fiscali (cd. sconto in fattura), previsti per la realizzazione dell'ascensore.
Ha sostenuto, ancora, che ulteriore pregiudizio è derivato dall'incremento esponenziale dei costi intervenuti tra la deliberazione dell'intervento edilizio (29.10.2018) fino all'attualità, come è dimostrato dalla differenza tra il preventivo iniziale di € 43.680,00 e la nuova offerta dell'impresa appaltatrice, che presenta una lievitazione di € 35.360,00.
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I motivi non possono trovare accoglimento.
Le richieste risarcitorie avanzate dal postulano l'inesistenza CP_1 del diritto per il quale è stato eseguito il provvedimento cautelare (la sospensione della delibera assembleare, dichiarata dal Tribunale) e l'infondatezza dell'impugnativa della decisione assembleare, avanzata da
. Parte_2
Tuttavia, il diritto dell'impugnante è risultato fondato, all'esito di questo giudizio di secondo grado, al quale è conseguito l'annullamento della delibera in contestazione. Ne deriva che sono venuti a mancare tutti i presupposti per le richieste risarcitorie veicolate dal con l'appello incidentale. CP_1
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che possono essere integralmente compensate tra le parti, ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni (art. 92 comma II cod. proc. civ., nella lettura fornita da
Corte Cost. n. 77/2018) nelle primarie esigenze abitative e di salute, meritevoli di tutela, che hanno indotto i condomini ad adottare la delibera di installazione dell'ascensore.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate dal Tribunale, restano per metà a carico di e per metà a carico del Parte_2
CP_1
Va disposta la restituzione, in favore di di tutte le somme Parte_1 versate in adempimento della sentenza di primo grado.
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo del
, , di versare un ulteriore importo, a Controparte_1 Controparte_2 titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
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IV sezione civile
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.
2909/2023, deliberata il 3.7.2023 e pubblicata in data 7.7.2023 (n. 2097/2019 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da , nella qualità di procuratore Parte_1 speciale di , e, per l'effetto, Parte_2
2) in riforma della sentenza predetta, annulla la delibera adottata dall'assemblea del Condominio in Casoria (Napoli), Controparte_2
[...
, in data 29.10.2018;
3) rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_12
;
[...] Controparte_2
4) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado;
pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate dal Tribunale di Napoli
Nord, a carico di entrambe le parti, per metà ciascuna;
5) dispone la restituzione, in favore di , di tutte le somme Parte_1 versate al in esecuzione della sentenza di primo grado;
CP_1
6) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico del , per il CP_1 Parte_7 versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis
d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, in data 25 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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