Sentenza breve 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 08/09/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00677/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' UM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Rita Puce e Anna Lombardi Baiardini, con domicilio eletto presso lo studio Rita Puce in Perugia, via Gregorovius n. 22;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
- del provvedimento Cat. -OMISSIS- del Questore della Provincia di Perugia in data -OMISSIS-, con cui è stata dichiarata irricevibile l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno;
- di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno, Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2025 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario, è entrato in Italia in data -OMISSIS- ed in data -OMISSIS- ha presentato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Ancona.
1.1. La Commissione competente, con decisione in data -OMISSIS-, ha ritenuto di non dover concedere la protezione internazionale ma ha ravvisato i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008.
1.2. In data -OMISSIS- la Questura di Perugia ha quindi rilasciato il permesso per protezione speciale valido fino all’11 agosto 2025.
1.3. Il ricorrente, nel frattempo, ha iniziato a svolgere attività lavorativa, ottenendo un contratto a tempo indeterminato e conseguendo nel 2023 e nel 2024 un reddito superiore ai minimi richiesti ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
1.4. In data 5 dicembre 2024 il ricorrente ha chiesto la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro.
2. Con provvedimento in data -OMISSIS-, la Questura di Perugia ha dichiarato “irricevibile” l’istanza, sottolineando che l’art. 7 del d.l. 20/2023, convertito nella legge 50/2023, consentirebbe ormai la conversione soltanto per le istanze di conversione presentate prima della data di entrata in vigore di tale normativa, vale a dire del 5 maggio 2023.
3. Impugna il sostanziale diniego di conversione, lamentando, in sostanza, che: (i) – essendo stato omesso il preavviso di rigetto, non sia stata consentita la partecipazione procedimentale, che avrebbe permesso di prospettare le ragioni a supporto della conversione; (ii) – sia stato erroneamente applicato l’art. 7 del d.l. 30/2023, il cui comma 2, secondo la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, III, n., 3314/2024-ord.), stabilisce che il discrimine per beneficiare della normativa previgente, e quindi poter ottenere la conversione del titolo di soggiorno, è costituito dalla presentazione, entro il 5 maggio 2023, della istanza di protezione internazionale – così come avvenuto nel caso del ricorrente.
4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha controdedotto, chiedendone il rigetto.
5. Alla camera di consiglio del 2 settembre 2025, non essendo prospettate dalle parti esigenze processuali a ciò ostative, il ricorso è stato trattenuto in decisione anche nel merito.
6. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
6.1. Il difetto di partecipazione procedimentale non rileva, trattandosi di applicare una previsione di legge che ai fini della conversione del permesso di soggiorno individua presupposti dal contenuto vincolato, come del resto affermato nel provvedimento.
6.2. Tuttavia, l’applicazione dell’art. 7, comma 2, del d.l. 30/2023 operata dalla Questura non è condivisibile, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza.
Secondo Cons. Stato, III, n. 5666/2025 (che ha riformato una sentenza che aveva ritenuta legittimo un provvedimento basato su di un’interpretazione del tutto analoga a quella qui contestata), “ In senso contrario a quanto ha affermato il primo giudice si deve, anzitutto, rilevare che il fattore preclusivo individuato dal Tribunale non risulta, in realtà, ricavabile – né testualmente, né sul piano funzionale – dalla surrichimata disposizione di cui all’ art. 7, comma 2 del decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge 5 maggio 2023 n.50, relativa alla disciplina intertemporale da applicare alla istanza prodotta dal … […] Più nel dettaglio, il citato comma 2 ha previsto che “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Si tratta di una disposizione in cui la locuzione “istanze” deve essere interpretata con riguardo al comma 1 che ha stabilito una pluralità di modifiche (anche di carattere abrogativo) al d.lgs. n. 286/1998 con la conseguenza che qualora le “istanze” si riferiscano a disposizioni incise dalla novella normativa, le stesse dovranno essere decise dall’Amministrazione mediante l’applicazione della disciplina previgente. […] È stato ulteriormente chiarito che la legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto .”.
Detta sentenza consolida quanto affermato in sede cautelare, riguardo alla portata applicativa dell’art. 7, cit., dalla pronuncia invocata con il secondo motivo di ricorso (Cons. Stato, III, n. 33314/2024-ord.), nel senso che “ La legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto. Proprio il raffronto con il comma 3 (che il primo giudice evoca quale termine di confronto sul piano sistematico) dimostra che in un caso si ha riguardo alla presentazione dell’istanza (essendo evidentemente irrilevante il momento del rilascio del permesso per protezione internazionale): e in tal caso la conseguenza è l’applicazione della disciplina previgente (dunque, la possibilità di conversione); mentre nel secondo caso (comma 3) il già intervenuto rilascio del permesso per protezione internazionale ne consente sia il rinnovo che la conversione. La prima norma (comma 2) considera unicamente l’avvenuta presentazione dell’istanza di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore del decreto-legge; la seconda (comma 3) considera unicamente l’avvenuto rilascio di tale permesso per protezione. La superiore ricostruzione è peraltro assolutamente dominante nell’ambito della giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, sentenza n. 2319/2024), e pare finanche ricondursi all’interpretazione fatta propria, successivamente all’adozione del provvedimento gravato, dall’amministrazione resistente (si veda la Circolare del Ministero dell’Interno del 29 maggio 2024, e l’allegato parere dell’Avvocatura dello Stato) … .”.
6.3. L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento del provvedimento impugnato. Ne discende l’obbligo dell’Amministrazione di esaminare l’istanza di conversione adottando i conseguenti provvedimenti.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’UM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad oneri ed accessori di legge, per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.