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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/07/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 371/2022 avente ad oggetto: retribuzione ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_2
, presso il cui studio in Trani, alla via Ciardi n.8,
[...] elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dall'avv. e con Controparte_2 quest'ultimo elettivamente domiciliata in Trani, al Corso Trani n.
16, presso lo studio dell'avv. Claudio Papagno
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all'esito della scadenza del termine
1 per le parti per depositare note di trattazione scritta del 7 luglio
2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 20.01.2022, ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti della per il pagamento Controparte_1 di pretese differenze retributive derivanti dal rapporto di lavoro intercorso con quest'ultima.
Più specificamente, a sostegno della domanda, dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze della CP_1
che gestisce il “Polo Museale di Trani” nonché il “Museo
[...] delle Macchine da scrivere”, dal 4.12.2015 al 31.03.2018, ha dedotto: di aver svolto le mansioni di “Addetto al Museo” (Livello
3 C.C.N.L. di turismo pubblici esercizi), gestendo i contatti con i clienti per il noleggio della sala e per gli ingressi alla struttura museale, provvedendo all'apertura e chiusura della struttura, di avere la reperibilità, anche notturna e festiva, nel caso entrasse in funzione l'allarme del museo;
che durante l'intercorso rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Controparte_1 ha lavorato da marzo a novembre, dalle ore 09.30 alle ore 19.00, mentre durante il periodo estivo, in occasione degli eventi, dalle ore 07.00 del mattino alle ore 01.00 della notte, mentre nel periodo invernale, in occasione degli eventi natalizi, dalle ore
09.30 alle ore 00.00-01.00; di aver percepito la retribuzione così come rinveniente dalle buste paga ma di non aver percepito dalla
resistente, quanto effettivamente dovuto titolo di TFR, a CP_3 titolo di tredicesima e di quattordicesima mensilità ed i relativi ratei;
di aver svolto, inoltre, lavoro supplementare e lavoro straordinario non retribuito;
che durante l'intercorso rapporto di lavoro, ha svolto lavoro festivo non retribuito e di aver altresì
2 svolto lavoro notturno non retribuito;
che non ha fruito di ferie;
che con raccomandata del 11.08.2020 ha richiesto il pagamento di quanto a lui spettante e tentato di definire bonariamente la controversia, ma invano.
Ciò posto, ha dedotto di vantare differenze retributive per retribuzione diretta, retribuzione indiretta (orario di lavoro straordinario e festivo) e retribuzione differita (tredicesima e quattordicesima mensilità) e TFR, il tutto per il complessivo importo di € 83.942,82, come da conteggi analitici allegati al ricorso introduttivo.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale di Trani accerti e dichiari la sussistenza del rapporto lavorativo nei termini indicati
e condanni la resistente al pagamento di € 83.942,82, o alla maggiore o minore somma accertata, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità della domanda per
l'indeterminatezza e la genericità degli assunti ivi contenuti, non avendo il ricorrente indicato per quanti giorni a settimana avrebbe prestato la sua attività lavorativa ordinaria né indicato per quanti giorni avrebbe prestato l'asserita attività lavorativa straordinaria, lavoro festivo e notturno.
Nel merito invece, ha contestato la ricostruzione dei fatti del ricorrente, evidenziando: che lo stesso è stato assunto con le mansioni di addetto al museo gestito dalla il Controparte_1
4.12.2015, lavorando da quel momento e sino al marzo 2016, in conseguenza delle aperture sporadiche del Museo, che aveva da poco avviato la sua attività, per non più di tre ore al giorno, dal martedì alla domenica, osservando la chiusura settimanale del lunedì; che da aprile 2016 in poi, sino al marzo 2018, data di cessazione del lavoro, il ricorrente, nei mesi di gennaio, febbraio,
3 marzo e novembre, ha lavorato, dal martedì alla domenica, solo al mattino, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, mentre nei restanti mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e dicembre, ha lavorato sia di mattina, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, che di pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 18:30, sempre osservando la chiusura settimanale del lunedì; che solo in occasione di una quindicina di giornate, corrispondenti agli eventi svolti nel corso dei due anni lavorativi, ricorrente ha lavorato per non oltre due ore in più per ciascuna delle medesime giornate;
che dal 7.10.2017 al
7.12.2017 il Museo gestito dalla deducente è rimasto CP_1 chiuso a seguito dei gravi danneggiamenti alle tettoie del
[...]
ove ha sede, causati dalle violente precipitazioni CP_4 metereologiche abbattutesi su Trani nella notte tra il 6 ed il 7 ottobre 2017; che lo stesso ha dunque percepito tutte le spettanze
a lui dovute. Infine, ha contestato i conteggi allegati dal ricorrente ed ha altresì evidenziato che allo stato, paradossalmente, l'unico credito certo è quello che la vanta nei confronti del CP_1 ricorrente, fondato sul decreto ingiuntivo n° 1674/2021 – R.G.
4955/2021, emesso in via provvisoriamente esecutiva dal
Tribunale di Trani in data 21/10/2021.
In conseguenza di ciò ha chiesto al Tribunale di Trani in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in considerazione della genericità ed indeterminatezza dei suoi contenuti;
nel merito, invece, l'integrale rigetto della domanda;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va confermato il provvedimento del
13.06.2022, con il quale è stata respinta l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla . Controparte_1
Il ricorso, infatti, è sufficientemente specifico in ordine alla descrizione del rapporto lavorativo, di cui risultano indicati gli elementi essenziali (durata, mansioni, orario osservato), con la
4 conseguenza che eventuali carenze di allegazioni specifiche, come si evidenzierà nel prosieguo, non rendono il ricorso inammissibile e/o nullo, ma incidono piuttosto sulla prova delle circostanze di fatto necessaria che rientra nell'esame del merito della pretesa avanzata.
2. Ciò posto, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
In estrema sintesi, il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti della per il pagamento di pretese Controparte_1 differenze retributive derivanti dal rapporto di lavoro intercorso con quest'ultima a titolo sia di retribuzione ordinaria che di retribuzione straordinaria, oltre che per altre voci connesse e legate allo svolgimento di attività lavorativa in orario notturno e festivo.
In primo luogo, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 2094 c.c.,
“è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Gli indici rilevatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono dunque la presenza di un orario di lavoro,
l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, ha affermato il seguente principio: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento
5 in fatto insindacabile in sede di legittimità…” (cfr. in questi termini anche la più recente Cass. n. 1555/2020).
Ancora, in tema di differenze retributive, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7696/2020, ha affermato che: “deve essere rispettato il principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c. onere della prova). Gli elementi costitutivi dei diritti vantati devono essere allegati e dimostrati da chi li rivendica. Solo successivamente, la parte datoriale è tenuta a dimostrare il pagamento delle relative obbligazioni…... La richiesta delle differenze retributive viene solitamente promossa alla cessazione del rapporto, e spetta al lavoratore l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda”.
Analogamente, quanto allo svolgimento di lavoro straordinario e quindi in misura superiore a quello contrattualmente previsto, secondo l'orientamento costante dei Giudici di Legittimità, occorre che “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova”
(cfr., in termini, Cass. n. 3714/2009).
3. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che non può dirsi fornita da parte ricorrente la prova dei fatti posti alla base delle pretese differenze retributive richieste e in particolare delle circostanze di fatto che avrebbero potuto giustificare il riconoscimento delle differenze retributive pretese.
Più specificamente, deve osservarsi che le risultanze documentali (buste paga e certificazioni uniche) - da cui risulta, tra l'altro, una durata del rapporto lavorativo e dell'orario lavorativo inferiore a quella prospettata in ricorso - non sono
6 state smentite dall'istruttoria orale espletata, dalla quale non sono emersi elementi sufficienti a supportare la prospettazione di parte ricorrente in ordine alle diverse modalità di estrinsecazione del rapporto lavorativo rispetto a quanto contrattualmente previsto.
Infatti, dal confronto tra le dichiarazioni rese dai testi citati da parte ricorrente con quelle rese dai testi citati da parte resistente non sono emersi elementi univoci sufficienti a provare l'effettivo svolgimento di un orario di lavoro diverso da quello contrattualmente previsto, né i presupposti per le ulteriori differenze retributive richieste.
Più specificamente, quanto alle dichiarazioni rese dal teste
, citato da parte ricorrente, dopo aver premesso Testimone_1 di conoscere i fatti di causa da gennaio 2017 al termine del rapporto di lavoro, in quanto gestiva una libreria all'interno del
Museo e perché era responsabile dell'attività educativa rivolta ai bambini e ragazzi per la , ha dichiarato che: “si CP_1 recava molto spesso presso il Museo, soprattutto in concomitanza con gli eventi, mi interfacciavo con il sig. che mi fu Pt_1 presentato come Direttore del Museo e ogni questione la discutevo con lui”. In aggiunta, lo stesso teste ha riferito che: “in occasione di eventi che duravano anche tutta la notte, il sig. era Pt_1 sempre presente”.
In primo luogo, per stessa precisazione del teste, la sua conoscenza dei fatti copre solo parzialmente il periodo oggetto di controversia (che va dal 4.12.2015 al 31.03.2018), mentre il teste ha fatto riferimento al periodo da gennaio 2017 a maggio
2019.
Inoltre, lo stesso teste ha dichiarato di confermare le circostanze oggetto di causa “precisando che quando ero presente all'interno del museo, non tutti i giorni ma comunque molto spesso soprattutto in concomitanza con gli eventi”, il che esclude che il
7 teste, per ammissione dello stesso, sia stato in grado di riferire su tutte le giornate lavorative svolte dal ricorrente come indicate in ricorso.
Si tratta, quindi, sotto questo profilo, di dichiarazioni frutto di una conoscenza sporadica e occasionale e comunque non continuativa e tali da non essere idonee a provare le circostanze oggetto di controversia.
Sostanzialmente irrilevanti risultano poi le dichiarazioni rese dal teste sempre citato da parte ricorrente, che si Testimone_2
è limitato a riferire che, in quanto responsabile amministrativo della Cooperativa di Vigilanza notturna tranese, ha visto il ricorrente presso la sede del museo gestito dalla ma CP_1 senza fornire alcuna indicazione né sui periodi, né sui giorni, né sugli orari e anzi dichiarando di non sapere neanche se fosse assunto.
Quanto dedotto in ricorso non ha poi trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi citati da parte resistente, che hanno sostanzialmente confermato quanto eccepito nella memoria difensiva, evidenziando che l'orario di lavoro osservato dal ricorrente era coerente con le previsioni contrattuali e che eventuali superamenti del monte orario settimanali erano stati regolarmente retribuiti.
Più specificatamente, il teste dopo aver Testimone_3 premesso di essere collaboratore della ha confermato CP_1 le circostanze di cui ai capitoli istruttori 1 e 2 della memoria difensiva, relativi al fatto che il sig. è stato assunto con Pt_1 le mansioni di addetto al museo gestito dalla il Controparte_1
04.12.2015 (cfr. capitolo 1 della memoria difensiva) e che, da quel momento e sino al marzo 2016, lo stesso, in conseguenza delle aperture sporadiche del Museo, che aveva da poco avviato la sua attività, ha lavorato per non più di tre ore al giorno, dal
8 martedì alla domenica, osservando la chiusura settimanale del lunedì (cfr. capitolo 2 della memoria difensiva).
Il teste ha altresì confermato il capitolo 3 della memoria difensiva, relativo al fatto che dall'aprile 2016 in poi, sino al marzo 2018, data di cessazione del lavoro, il ricorrente nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e novembre ha lavorato dal martedì alla domenica, solo al mattino dalle 10.00 alle 13.00, e il capitolo 4, relativo al fatto che, invece, nei restanti mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e dicembre, invece, ha lavorato sia di mattina dalle ore 10.00 alle 13.00, che di pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.30, sempre osservando la chiusura settimana del lunedì, precisando che solo in occasione di una quindicina di giornate, corrispondenti agli eventi svolti nel corso dei due anni lavorativi, il ricorrente ha lavorato per non più di due ore in più per ciascuna delle giornate.
Quanto al teste componente del Cda della Testimone_4
anch'esso ha riferito di conoscere i fatti di causa CP_1 dal 2017, e ha confermato in relazione a tale periodo le circostanze di cui alla memoria difensiva (capitoli 2, 3 e 4) e anche con riferimento al protrarsi dell'orario di lavoro per non più di due ore oltre quello previsto in occasione di eventi speciali (capitolo 6 della memoria difensiva), confermando ciò peraltro solo con riferimento al mese di dicembre 2017.
Gli orari dedotti in memoria difensiva sono stati poi confermati anche dal teste che ha riferito di esserne a Testimone_5 conoscenza in quanto, lavorando come funzionario presso la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, i cui uffici sono attigui alla sede del museo gestito dalla ha CP_1 mostrato una conoscenza sufficientemente specifica dei fatti di causa.
Quanto dichiarato dai testi di parte resistente, in relazione alla reale durata del rapporto lavorativo e del relativo effettivo orario
9 osservato dal ricorrente, trova altresì conferma nei prospetti paga e delle prove di pagamento (ordini di bonifico) allegati alla memoria di costituzione, da cui si evince come il sig. ha Pt_1 ricevuto emolumenti, a titolo di retribuzione, comprensiva di maggiorazioni per lavoro festivo, 13° e 14° mensilità e TFR, pari a complessivi € 43.616,00.
Alla luce di quanto evidenziato, deve ritenersi che non sia stata fornita la prova da parte del ricorrente di aver svolto un orario di lavoro differente da quello per il quale risulta regolarmente retribuito, risultando insufficienti a tal fine, anche in considerazione del contrasto con le dichiarazioni di segno opposto rese dai testi citati da parte resistente, le dichiarazioni rese dal teste . Testimone_1
E ciò tanto più se si considera che la prova del diritto alle differenze retributive richieste è particolarmente rigorosa, in virtù dei consolidati principi giurisprudenziali innanzi richiamati, atteso che postula lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto e in occasione di giornate festive, tutte circostanze che non sono state riferite con puntualità dai testi escussi e che non consentono neanche un accoglimento parziale stante l'impossibilità di individuare con esattezza in quali occasioni il ricorrente sarebbe stato presente in occasione delle pretese festività e permanendo oltre l'orario lavorativo.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 260.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
10 Va respinta, infine, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi gli estremi della mala fede e/o colpa grave in capo al ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 371/2022 come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente, che liquida in €
6.700,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge .
Trani, 24.07.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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