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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/03/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2437/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela LOCOCO Presidente rel. dott. Leonardo SCIONTI Consigliere dott. Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 13.12.2023 al n. 2437del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2934 del 2023
promossa da
, elettivamente domiciliata in Firenze, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Chiara Pescatori che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- appellante - contro
, elettivamente domiciliato in Firenze, presso lo studio degli Avv. CP_1
Carlo Canessa ed Elena Canessa che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti
- appellato - in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: separazione giudiziale
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni conformi rassegnate dalle parti:
“ Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza n.
2934/2023 del Tribunale di Firenze, rideterminare l'importo mensile dell'assegno separativo a carico del Dott. in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
in euro 2.300,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi in
[...]
base agli indici ISTAT come per legge.
Con compensazione fra le parti delle spese legali del presente giudizio.”
per il Pubblico Ministero interveniente: Visto per intervento.
- Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione-
I. Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2023 la Sig. ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 2934/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, e pubblicata il 13 ottobre 2023, che pronunciava la separazione personale delle parti ponendo a carico del Sig. il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 della somma di € 1.800,00 in favore della coniuge, a titolo di assegno di mantenimento, da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di ottobre 2024 secondo gli indici Istat, con compensazione parziale delle spese del giudizio.
I. A sostegno del proposto gravame, l'appellante ha dedotto la erronea quantificazione dell'assegno separativo in relazione all'omesso esame della documentazione in atti, alla carenza di motivazione sul punto e alla mancata ammissione delle istanze istruttorie
(rinnovando, in questo grado, la richiesta di accertamenti di polizia tributaria già avanzata innanzi al Giudice di prime cure); sulla scorta di tali motivi ha pertanto concluso ai fini della parziale riforma della sentenza impugnata mediante rideterminazione dell'assegno di mantenimento ad essa spettante nella misura di € 2.500 mensili, con condanna di controparte alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La parte appellata, ritualmente costituta in giudizio, ha contestato le pretese avversarie chiedendo l'integrale conferma della sentenza oggetto di gravame e assumendo, in particolare, che il Tribunale aveva svolto corretta disamina della documentazione versata
2 in atti da entrambe le parti, procedendo, con adeguata motivazione, alla congrua determinazione dell'assegno; sul piano istruttorio ha dedotto la superfluità degli accertamenti di polizia tributaria richiesti ex adverso.
Disposta la trasmissione degli atti al Procuratore Generale per consentirne l'intervento, ad esito della trattazione della causa, sulla base della concorde richiesta delle parti, all' udienza del 17 gennaio 2025, tenuta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno formulato conclusioni congiunte;
la causa era pertanto riservata in decisione con ordinanza in data 31 gennaio 2025, senza assegnazione di termini in applicazione del previsto rito camerale (trattandosi di procedimento instaurato anteriormente alla entrata in vigore della riforma d.lgs n. 149/2022) e comunque preso atto della espressa rinuncia delle parti.
II. L'accordo raggiunto dalle parti – trasfuso nelle conclusioni conformi riportate in epigrafe - deve essere recepito risultando le condizioni fissate sicuramente adeguate rispetto alle condizioni economiche delle parti, alle risorse per entrambi disponibili e alle specifiche esigenze dell'appellante, nonché coerenti con la normativa in materia.
Ne consegue la parziale riforma della gravata sentenza mediante recepimento delle suddette condizioni, con spese legali del presente giudizio integralmente compensate, come da espressa richiesta formulata in sede di conclusioni conformi.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n. Parte_1
2934/2023, in parziale riforma della gravata sentenza, così provvede:
1) Ridetermina l'importo mensile dell'assegno di mantenimento in favore di
[...]
, posto a carico di nella misura di € 2.300,00, Parte_1 CP_1
da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
2) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità
e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo
30.06.2003 n.196.
Firenze, 31 gennaio 2025
IL PRESIDENTE est.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Daniela LOCOCO Presidente rel. dott. Leonardo SCIONTI Consigliere dott. Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 13.12.2023 al n. 2437del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 2934 del 2023
promossa da
, elettivamente domiciliata in Firenze, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Chiara Pescatori che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- appellante - contro
, elettivamente domiciliato in Firenze, presso lo studio degli Avv. CP_1
Carlo Canessa ed Elena Canessa che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti
- appellato - in contraddittorio con PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: separazione giudiziale
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni conformi rassegnate dalle parti:
“ Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza n.
2934/2023 del Tribunale di Firenze, rideterminare l'importo mensile dell'assegno separativo a carico del Dott. in favore della sig.ra CP_1 Parte_1
in euro 2.300,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi in
[...]
base agli indici ISTAT come per legge.
Con compensazione fra le parti delle spese legali del presente giudizio.”
per il Pubblico Ministero interveniente: Visto per intervento.
- Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione-
I. Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2023 la Sig. ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 2934/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, e pubblicata il 13 ottobre 2023, che pronunciava la separazione personale delle parti ponendo a carico del Sig. il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 della somma di € 1.800,00 in favore della coniuge, a titolo di assegno di mantenimento, da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di ottobre 2024 secondo gli indici Istat, con compensazione parziale delle spese del giudizio.
I. A sostegno del proposto gravame, l'appellante ha dedotto la erronea quantificazione dell'assegno separativo in relazione all'omesso esame della documentazione in atti, alla carenza di motivazione sul punto e alla mancata ammissione delle istanze istruttorie
(rinnovando, in questo grado, la richiesta di accertamenti di polizia tributaria già avanzata innanzi al Giudice di prime cure); sulla scorta di tali motivi ha pertanto concluso ai fini della parziale riforma della sentenza impugnata mediante rideterminazione dell'assegno di mantenimento ad essa spettante nella misura di € 2.500 mensili, con condanna di controparte alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La parte appellata, ritualmente costituta in giudizio, ha contestato le pretese avversarie chiedendo l'integrale conferma della sentenza oggetto di gravame e assumendo, in particolare, che il Tribunale aveva svolto corretta disamina della documentazione versata
2 in atti da entrambe le parti, procedendo, con adeguata motivazione, alla congrua determinazione dell'assegno; sul piano istruttorio ha dedotto la superfluità degli accertamenti di polizia tributaria richiesti ex adverso.
Disposta la trasmissione degli atti al Procuratore Generale per consentirne l'intervento, ad esito della trattazione della causa, sulla base della concorde richiesta delle parti, all' udienza del 17 gennaio 2025, tenuta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno formulato conclusioni congiunte;
la causa era pertanto riservata in decisione con ordinanza in data 31 gennaio 2025, senza assegnazione di termini in applicazione del previsto rito camerale (trattandosi di procedimento instaurato anteriormente alla entrata in vigore della riforma d.lgs n. 149/2022) e comunque preso atto della espressa rinuncia delle parti.
II. L'accordo raggiunto dalle parti – trasfuso nelle conclusioni conformi riportate in epigrafe - deve essere recepito risultando le condizioni fissate sicuramente adeguate rispetto alle condizioni economiche delle parti, alle risorse per entrambi disponibili e alle specifiche esigenze dell'appellante, nonché coerenti con la normativa in materia.
Ne consegue la parziale riforma della gravata sentenza mediante recepimento delle suddette condizioni, con spese legali del presente giudizio integralmente compensate, come da espressa richiesta formulata in sede di conclusioni conformi.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n. Parte_1
2934/2023, in parziale riforma della gravata sentenza, così provvede:
1) Ridetermina l'importo mensile dell'assegno di mantenimento in favore di
[...]
, posto a carico di nella misura di € 2.300,00, Parte_1 CP_1
da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
2) dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità
e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo
30.06.2003 n.196.
Firenze, 31 gennaio 2025
IL PRESIDENTE est.
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