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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dr.ssa Alessia Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3320 R.G.A.C. per l'anno 2017,
promossa da:
geometra CP_1 Parte_1 CP_2
(P.I. ), in persona del legale rappresentate p.t., elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Botricello, via Nazionale n. 229, presso lo studio dell'avv.to
Gregorio Aiello che la rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
[...]
[...]
P.IVA: ) in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, via A. Turco n. 22, presso lo studio dell'avv.to Armodio Migali, ma rappresentata e difesa dall'avv.to Bruno Iannice, in forza di procura separata, allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 471/2017.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_3
ingiuntivo in epigrafe indicato con cui le è stato intimato il pagamento, in favore della della somma complessiva di € 28.009,00 oltre ad interessi e spese Parte_2
del monitorio.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che è stata un'impresa individuale operante nel settore dell'edilizia residenziale, la cui attività è cessata il 31.12.2012;
-che nell'anno 2008 al fine di ultimare degli appartamenti ubicati in Simeri Mare si è rivolta alla per l'acquisto ed il montaggio di porte in legno;
Parte_2
-che esisteva tra le parti un accordo verbale che prevedeva il montaggio di numerose porte, ad ultimazione del quale, sarebbe dovuto avvenire il saldo dell'intero materiale;
- che dopo averle fornito il materiale la società opposta interrompeva la fornitura ed il montaggio delle porte;
-che nonostante le rassicurazioni telefoniche sulla conclusione dei lavori concordati entro dicembre 2008, tali lavori non venivano effettuati;
-che la mancanza delle forniture le ha creato un serio danno economico e d'immagine, avendo dovuto procrastinare la consegna degli immobili venduti per la mancanza delle porte interne ed i potenziali acquirenti hanno dovuto visionare gli appartamenti totalmente privi di infissi;
-che a conferma del mancato rispetto degli accordi e dell'inadempienza contrattuale posta in essere da depone il notevole lasso di tempo intercorso tra la Parte_2
parziale fornitura delle porte di legno ed il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'assoluta infondatezza Parte_2
dell'opposizione.
In merito ha dedotto che con l'impresa opponente non è stato stipulato alcun contratto e che le porte venivano ordinate dal per ogni singolo appartamento che Pt_1
2 veniva completato in modo da poter permettere agli acquirenti finali di poter scegliere colore e modello più graditi.
Le consegne e le relative fatture avvenivano per ogni singolo appartamento e i pagamenti concordati rispettavano i normali termini commerciali.
Ha dedotto di aver continuato a consegnare la merce per tutto il 2008, nonostante l'impresa opponente stesse accumulando un grave e perdurante insoluto, fino a quando nel dicembre 2008 richiedeva in maniera tassativa la regolarizzazione dell'intero insoluto ,che riguardava fatture impagate a partire da marzo 2008.
Ha evidenziato di aver tentato di contattare telefonicamente il titolare sempre assente e quindi inviava un primo fax di sollecito e messa in mora in data 15.12.2008, al quale la debitrice rispondeva con un fax con cui sollecitava la ripresa dei lavori senza tuttavia provvedere alla regolarizzazione delle fatture impagate.
Ha dedotto di aver nuovamente sollecitato il pagamento in data 18.11.2009 ma invano.
Quindi ha evidenziato di aver rispettato i propri impegni contrattuali senza incorrere in alcun inadempimento, nonostante il protrarsi del grave e perdurante stato di insolvenza da parte del . Pt_1
In ogni caso ha eccepito la prescrizione della pretesa risarcitoria per danni economici e d'immagine, essendo decorsi oltre otto anni dalla data della loro presunta insorgenza.
Pertanto, previa richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi.
Questo giudicante ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed ha concesso i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. ed ha delegato al GOP la trattazione e la definizione del procedimento.
Il gop ha istruito la causa con l'assunzione di interrogatorio formale e prova testimoniale ed all'esito l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni.
3 Senonché il presente procedimento con decreto presidenziale del marzo 2024 è stato riassegnato a questo giudicante che l'ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.09.2024, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito evidenziate.
In diritto giova preliminarmente evidenziare secondo i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Civ. parte motiva ordinanza n.
13240/2019) che L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti
a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010).
Tanto chiarito l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che la società opposta non è incorsa in alcun inadempimento e che è stata la società opponente a non pagare la fornitura effettuata.
4 In particolare sia l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta che l'escussione testimoniale hanno escluso l'esistenza di un accordo verbale su un eventuale pagamento da eseguire a fornitura ultimata.
In particolare nel corso dell'interrogatorio formale di è emerso che Controparte_3
Nel 2008 l'impresa continuava a fare ordini così come negli anni precedenti Pt_1
2006 e 2007, ed era prassi fare l'ordine dopo aver venduto l'appartamento e noi eseguivamo il lavoro emettendo fattura alla quale seguiva il puntuale pagamento secondo legge. Inspiegabilmente a partire da marzo 2008 agli ordini consegnati non faceva seguire il pagamento….” L'interroganda ha anche chiarito che non c'è stato nessun accordo ..non avrei potuto accettare un accordo simile per le piccole dimensioni economiche della mia azienda.
Le dichiarazioni rese dall'interroganda hanno trovato conferma anche a seguito della testimonianza resa da a conoscenza dei fatti di causa in quanto Testimone_1
responsabile amministrativa dell'opposta all'epoca dei fatti che, escussa all'udienza del 22 giugno 2023, ha detto testualmente “preciso che l'ordine avveniva per ogni singolo appartamento in funzione delle richieste degli acquirenti dei singoli appartamenti” .
Il teste ha altresì chiarito che secondo gli accordi commerciali in essere tra le due ditte le fatture relative alle consegne iniziali per gli appartamenti completati negli anni 2006 e 2007 e inizio 2008 sono state regolarmente pagate rispettando i termini di legge;
ha anche aggiuntoche non c'era nessun accordo tra le ditte che prevedeva la consegna di tutte le porte degli appartamenti residenziali a fronte di un pagamento finale complessivo.
Pertanto l'opposta ha provato di aver adempiuto alla propria prestazione allegando i documenti di trasporto comprovanti la consegna della fornitura per cui è causa, mentre l'opponente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto al pagamento, né ha provato l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della dedotta obbligazione.
5 Peraltro l'opponente non ha nemmeno depositato la propria comparsa conclusionale limitandosi a chiedere con le note scritte depositate per l'udienza del 18.09.2024 la sospensione del giudizio, per essere stato destinatario in data 22.04.2021 di un decreto di sequestro penale dei beni finalizzato alla confisca da parte del Tribunale di
Catanzaro II sezione penale, Misure di prevenzione.
Trattasi di circostanza che tutt'al più può incidere nella fase esecutiva ma che non assume alcun rilievo ai fini della decisione del presente giudizio.
In ogni caso l'inibitoria delle azioni esecutive, di cui alla legge 228/2012 art. 1 comma 194, riguarda esclusivamente i beni confiscati con la conseguenza che i pignoramenti sul patrimonio sequestrato non possono essere sospesi e proseguono sino all'eventuale ablazione definitiva (in tal senso Tribunale di Catania sentenza
3202/2015 del 22.07.2015).
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni ampiamente esposte, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
147/2022 come in dispositivo, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 26.001,00, ed € 52.000,00 nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Alessia Dattilo, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
2. condanna l' in persona del Controparte_4
legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t. che liquida in complessivi €
[...]
7.616,00 per compensi professionali oltre al rimborso forfettario spese
6 generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Catanzaro, 3.01.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessia Dattilo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, Dr.ssa Alessia Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3320 R.G.A.C. per l'anno 2017,
promossa da:
geometra CP_1 Parte_1 CP_2
(P.I. ), in persona del legale rappresentate p.t., elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Botricello, via Nazionale n. 229, presso lo studio dell'avv.to
Gregorio Aiello che la rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
[...]
[...]
P.IVA: ) in persona del legale rappresentante Parte_2 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata in Catanzaro, via A. Turco n. 22, presso lo studio dell'avv.to Armodio Migali, ma rappresentata e difesa dall'avv.to Bruno Iannice, in forza di procura separata, allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
-OPPOSTA-
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 471/2017.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_3
ingiuntivo in epigrafe indicato con cui le è stato intimato il pagamento, in favore della della somma complessiva di € 28.009,00 oltre ad interessi e spese Parte_2
del monitorio.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che è stata un'impresa individuale operante nel settore dell'edilizia residenziale, la cui attività è cessata il 31.12.2012;
-che nell'anno 2008 al fine di ultimare degli appartamenti ubicati in Simeri Mare si è rivolta alla per l'acquisto ed il montaggio di porte in legno;
Parte_2
-che esisteva tra le parti un accordo verbale che prevedeva il montaggio di numerose porte, ad ultimazione del quale, sarebbe dovuto avvenire il saldo dell'intero materiale;
- che dopo averle fornito il materiale la società opposta interrompeva la fornitura ed il montaggio delle porte;
-che nonostante le rassicurazioni telefoniche sulla conclusione dei lavori concordati entro dicembre 2008, tali lavori non venivano effettuati;
-che la mancanza delle forniture le ha creato un serio danno economico e d'immagine, avendo dovuto procrastinare la consegna degli immobili venduti per la mancanza delle porte interne ed i potenziali acquirenti hanno dovuto visionare gli appartamenti totalmente privi di infissi;
-che a conferma del mancato rispetto degli accordi e dell'inadempienza contrattuale posta in essere da depone il notevole lasso di tempo intercorso tra la Parte_2
parziale fornitura delle porte di legno ed il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'assoluta infondatezza Parte_2
dell'opposizione.
In merito ha dedotto che con l'impresa opponente non è stato stipulato alcun contratto e che le porte venivano ordinate dal per ogni singolo appartamento che Pt_1
2 veniva completato in modo da poter permettere agli acquirenti finali di poter scegliere colore e modello più graditi.
Le consegne e le relative fatture avvenivano per ogni singolo appartamento e i pagamenti concordati rispettavano i normali termini commerciali.
Ha dedotto di aver continuato a consegnare la merce per tutto il 2008, nonostante l'impresa opponente stesse accumulando un grave e perdurante insoluto, fino a quando nel dicembre 2008 richiedeva in maniera tassativa la regolarizzazione dell'intero insoluto ,che riguardava fatture impagate a partire da marzo 2008.
Ha evidenziato di aver tentato di contattare telefonicamente il titolare sempre assente e quindi inviava un primo fax di sollecito e messa in mora in data 15.12.2008, al quale la debitrice rispondeva con un fax con cui sollecitava la ripresa dei lavori senza tuttavia provvedere alla regolarizzazione delle fatture impagate.
Ha dedotto di aver nuovamente sollecitato il pagamento in data 18.11.2009 ma invano.
Quindi ha evidenziato di aver rispettato i propri impegni contrattuali senza incorrere in alcun inadempimento, nonostante il protrarsi del grave e perdurante stato di insolvenza da parte del . Pt_1
In ogni caso ha eccepito la prescrizione della pretesa risarcitoria per danni economici e d'immagine, essendo decorsi oltre otto anni dalla data della loro presunta insorgenza.
Pertanto, previa richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi.
Questo giudicante ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ed ha concesso i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. ed ha delegato al GOP la trattazione e la definizione del procedimento.
Il gop ha istruito la causa con l'assunzione di interrogatorio formale e prova testimoniale ed all'esito l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni.
3 Senonché il presente procedimento con decreto presidenziale del marzo 2024 è stato riassegnato a questo giudicante che l'ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.09.2024, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito evidenziate.
In diritto giova preliminarmente evidenziare secondo i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Civ. parte motiva ordinanza n.
13240/2019) che L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti
a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010).
Tanto chiarito l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che la società opposta non è incorsa in alcun inadempimento e che è stata la società opponente a non pagare la fornitura effettuata.
4 In particolare sia l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta che l'escussione testimoniale hanno escluso l'esistenza di un accordo verbale su un eventuale pagamento da eseguire a fornitura ultimata.
In particolare nel corso dell'interrogatorio formale di è emerso che Controparte_3
Nel 2008 l'impresa continuava a fare ordini così come negli anni precedenti Pt_1
2006 e 2007, ed era prassi fare l'ordine dopo aver venduto l'appartamento e noi eseguivamo il lavoro emettendo fattura alla quale seguiva il puntuale pagamento secondo legge. Inspiegabilmente a partire da marzo 2008 agli ordini consegnati non faceva seguire il pagamento….” L'interroganda ha anche chiarito che non c'è stato nessun accordo ..non avrei potuto accettare un accordo simile per le piccole dimensioni economiche della mia azienda.
Le dichiarazioni rese dall'interroganda hanno trovato conferma anche a seguito della testimonianza resa da a conoscenza dei fatti di causa in quanto Testimone_1
responsabile amministrativa dell'opposta all'epoca dei fatti che, escussa all'udienza del 22 giugno 2023, ha detto testualmente “preciso che l'ordine avveniva per ogni singolo appartamento in funzione delle richieste degli acquirenti dei singoli appartamenti” .
Il teste ha altresì chiarito che secondo gli accordi commerciali in essere tra le due ditte le fatture relative alle consegne iniziali per gli appartamenti completati negli anni 2006 e 2007 e inizio 2008 sono state regolarmente pagate rispettando i termini di legge;
ha anche aggiuntoche non c'era nessun accordo tra le ditte che prevedeva la consegna di tutte le porte degli appartamenti residenziali a fronte di un pagamento finale complessivo.
Pertanto l'opposta ha provato di aver adempiuto alla propria prestazione allegando i documenti di trasporto comprovanti la consegna della fornitura per cui è causa, mentre l'opponente non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto al pagamento, né ha provato l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della dedotta obbligazione.
5 Peraltro l'opponente non ha nemmeno depositato la propria comparsa conclusionale limitandosi a chiedere con le note scritte depositate per l'udienza del 18.09.2024 la sospensione del giudizio, per essere stato destinatario in data 22.04.2021 di un decreto di sequestro penale dei beni finalizzato alla confisca da parte del Tribunale di
Catanzaro II sezione penale, Misure di prevenzione.
Trattasi di circostanza che tutt'al più può incidere nella fase esecutiva ma che non assume alcun rilievo ai fini della decisione del presente giudizio.
In ogni caso l'inibitoria delle azioni esecutive, di cui alla legge 228/2012 art. 1 comma 194, riguarda esclusivamente i beni confiscati con la conseguenza che i pignoramenti sul patrimonio sequestrato non possono essere sospesi e proseguono sino all'eventuale ablazione definitiva (in tal senso Tribunale di Catania sentenza
3202/2015 del 22.07.2015).
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni ampiamente esposte, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
147/2022 come in dispositivo, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 26.001,00, ed € 52.000,00 nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Alessia Dattilo, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
2. condanna l' in persona del Controparte_4
legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2
in persona del legale rappresentante p.t. che liquida in complessivi €
[...]
7.616,00 per compensi professionali oltre al rimborso forfettario spese
6 generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Catanzaro, 3.01.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessia Dattilo
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