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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1407/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
. C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. BINELLO MARIA LORENA del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a RIVA LIGURE (IM) in data 16/03/2016 (si segnala che tale è la data risultante dall'estratto dell'atto di matrimonio, ma che i coniugi in ricorso hanno dichiarato quale data il 16/04/2016);
Per
• hanno avuto , minorenne.
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse del figlio, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a RIVA Parte_1 Parte_2
LIGURE il 16/03/2016, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno
2016, parte II, serie A, atto n. 1), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati, prestandosi vicendevolmente l'assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio e potranno fissare ove lo vorranno la loro residenza con impegno a comunicare i loro cambi di indirizzo in quanto genitori di figlio minore;
2) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti con rinuncia reciproca ad alcuna corresponsione a titolo di mantenimento
2 3) la casa coniugale condotta in locazione in Taggia Via Nazario Sauro 17 con tutti gli arredi in essa presenti, viene assegnata al signor che continuerà a viverci dando atto Parte_2 dell'avvenuta sistemazione della moglie e del figlio minore in altra abitazione, con riserva da parte della di prelevare eventuali effetti personali ancora ivi presenti Pt_1
Per 4) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in affido condiviso e manterrà residenza e domicilio prevalente presso la madre
5) Il padre verserà, entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario Iban
[...] intestato alla madre, l'importo di € 250,00 complessivi, rivalutabile annualmente in base all'Istat nonchè il 50% delle spese non comprese nel mantenimento secondo il seguente prospetto: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo ossia: a) visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche,
c) trattamenti sanitari non erogati dal ssn, d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo, ossia: a) cure dentistiche ortodontiche ed oculistiche;
B) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal ssn;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo ossia: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, ossia : a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di baby sitter c) viaggi e vacanze;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, b) prescuola e doposcuola, c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo Il genitore che avrà eventualmente anticipato tali spese, per ottenere il rimborso della sua quota dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo effettuate senza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, anche whatsapp nell'immediatezza della richiesta ovvero entro 5 giorni da essa, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
6) L'assegno unico di famiglia viene concordato resti nella disponibilità esclusiva del genitore collocatario (madre). L'altro genitore, qualora necessario, per il futuro si impegna a firmare e firmerà ogni modulistica all'uopo necessaria.
3 7) Il padre, considerato che il figlio minore è collocato prevalentemente presso la madre, potrà esercitare liberamente il proprio diritto di visita, compatibilmente con il suo impegno Per lavorativo tenendo con se' due week end al mese dal sabato dalle ore 14 con pernotto e con riaccompagnamento dalla mamma la domenica sera entro le 20 (fatta salva la possibilità se la mamma nel fine settimana lavora di averlo con sè anche tutti i fine settimana e fatti salvi altri accordi tra i genitori), e due ulteriori pernotti la settimana, indicativamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 19,30 occupandosi della cena e portandolo a scuola la mattina successiva. Potrà inoltre tenere con sè il figlio quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, concordando le date con la mamma con preavviso di almeno 15 gg. E prevedendo anche che vi sia l'aiuto dei nonni paterni Le vacanze natalizie potranno essere suddivise in due periodi di pari durata (dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6
Per gennaio, con alternanza annuale. Parimenti con alternanza annuale trascorrerà con i genitori il giorno di Pasqua e quello del Lunedi dell'Angelo; ciò espressamente prevedendo che possano anche essere decise diverse tempistiche se concordate con preavviso di almeno due settimane
8) i compensi legali verranno sostenuti dalla parti al 50% ognuno.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di RIVA LIGURE, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 2/1/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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