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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 31/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito dell'udienza del 4.3.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 860/2020 R.G. promossa da
. nata a [...] il [...], residente in [...]
n. 21, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Bonacci (C.F. C.F._1
nel cui studio, sito in Falerna Marina (CZ), Strada Statale 18 è elettivamente C.F._2 domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE contro con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
Maria Teresa Pugliano e Giacinto Greco ed elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme CP_1 alla Via S. D'Ippolito n. 5
RESISTENTE
Oggetto: cancellazione elenchi agricoli e ripetizione di indebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.7.2020, premetteva di aver lavorato come bracciante agricola Parte_1 nell' anno 2016 alle dipendenze della azienda agricola RI di CO EP & C, prestando la propria attività lavorativa e venendo regolarmente retribuita nonché ricevendo le relative prestazioni di disoccupazione agricola e malattia.
In particolare, affermava di aver lavorato dal 17.10.206 al 31.12.2016, per un numero di n.51 giornate, svolgendo il proprio lavoro di raccolta olive nei terreni condotti in affitto dalla citata azienda agricola, siti nel Comune di Falerna. CP_
Esponeva, quindi, di aver ricevuto da parte dell' in data 19.9.2019, comunicazione con la quale veniva respinta la domanda di Disoccupazione agricola e ANF n. 2017739303913 relativa all'anno 2016 nonché richiesta di ripetizione di indebito per un importo di € 3.279,90, per effetto della revoca della disoccupazione agricola, oltre eventuali prestazioni accessorie e assegni al nucleo familiare liquidati per l'anno 2016, in quanto, “non risultava più iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli”. Affermava, quindi, di aver presentato in data 9.12.2019, impugnazione in via amministrativa al Comitato CP_ Provinciale dell' e alla Commissione CISOA, senza esito.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della , oltre al diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per CP_2
l'anno 2016 e al riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola e della indennità di malattia non CP_ percepita per effetto della cancellazione e/o richiesta in restituzione, quale indebito dal parte dell'
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, la decadenza dalla proposizione dell'azione CP_1 giudiziaria ai sensi dell'art. 47 DPR 639/70 per come modificato dall'art. 4 D.L.384 del 1992, convertito in L.
n.438/92, nonché, la decadenza ai sensi dell'art. 22 D.L.
3.2.1970 N.7, convertito in L.n.83/1970 in combinato disposto con l'art. 11 L.375/1993, non avendo proposto la ricorrente l'azione giudiziaria nel termine di 120 gg. dalla conoscenza del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda, alla luce delle risultanze della attività svolta dal personale CP_ ispettivo e conclusasi con Verbale di Accertamento n. 2019004200/DDL del 30/05/2019, dalla quale emerso come la ditta RI avesse denunciato falsi braccianti agricoli e denunciato
CP_ all' giornate lavorate inesistenti al solo scopo di consentire ai soggetti interessati dl beneficiare delle prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall' . Controparte_3
CP_
3. Istruita la causa mediante escussione di un teste per parte, all'udienza del 5.11.2024, il ricorrente e l' rinunciavano all'escussione degli ulteriori testi e veniva disposto rinvio per discussione.
A seguito dell'udienza del 4.3.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, il Tribunale decideva la causa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. L'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall' deve essere accolta. CP_1
Ed invero, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/1993 prevede che contro i provvedimenti in materia di accertamento degli o.t.d. e contro la non iscrizione, gli interessati possono proporre ricorso entro 30 giorni alla
Commissione Provinciale per la manodopera agricola (CISOA), che decide entro 90 giorni, termine decorso il quale il ricorso si intende respinto;
prevede, altresì, che contro le decisioni della Commissione
Provinciale è possibile proporre ricorso, entro 30 giorni, alla Commissione Centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati, istituita presso l' , la quale ha ulteriori 90 giorni per CP_1 decidere, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.
A sua volta, l'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 (convertito in L. n. 83 del 1970) dispone che contro il provvedimento amministrativo definitivo è possibile proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento o dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza.
L'art 38, comma 7, del D.L n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011 dispone poi:
“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l CP_1 provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell si provvede con le CP_1 risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”
In forza della disciplina sopra riportata, pertanto, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative l provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione con le modalità CP_1 telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi di variazione, e da tale pubblicazione decorre il termine per impugnare l'eventuale cancellazione.
5. Orbene, dalla documentazione versata in atti si evince che parte ricorrente non ha adito, nel termine di 30 gg previsto per legge, la Commissione Provinciale per la Manodopera agricola richiamata dall'art. 11 del
D. Lgs. n. 375/1993, quale unico organismo competente in materia di iscrizione/cancellazione negli elenchi dei lavoratori agricoli per come previsto dall'art.80, comma 3, Legge n.448 del 1998 che attribuisce a tale organo le competenze relative al contenzioso previdenziale del settore agricolo. CP_
Ed infatti, risulta dagli atti prodotti dalla medesima ricorrente, che l' ha effettuato la notifica relativa alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, mediante la comunicazione del 19.9.2019 mentre il ricorso amministrativo veniva presentato il 9.12.2019.
Analogamente non è stato rispettato il termine di decadenza di 120 giorni, previsto dall'art. 22 del D.L. n.
7/1970, che deve decorrere dalla scadenza dei trenta giorni concessi per la presentazione del ricorso amministrativo all'organo di prima istanza, ovvero dal 19.10.2019, al quale devono aggiungersi gli ulteriori
90 giorni non essendosi la CISOA pronunciata sul ricorso di primo grado (e non essendo stato depositato ricorso in seconda istanza), termine che risulta scadere nel mese di maggio 2020 e, dunque, antecedentemente al deposito dell'odierno ricorso avvenuto in data 20.7.2020.
Risulta, quindi, assorbente la circostanza che parte ricorrente non ha proposto nel termine di legge il ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale per la Manodopera Agricola (CISOA), ma è anche incorsa nella decadenza per la proposizione della azione giudiziale di cui all'art. 22 citato, con conseguente decadenza, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 7/1970, dalla possibilità di muovere qualsiasi contestazione alla cancellazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l' anno 2016 oggetto di ricorso.
La decadenza dalla azione giudiziaria ha, inoltre, natura sostanziale e, quindi, la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi alla iscrizione negli elenchi nominativi.
Ne deriva che l'indennità di disoccupazione agricola e la indennità di malattia relative non devono essere corrisposte e se pagata sul presupposto delle giornate di lavoro agricolo disconosciute, devono considerarsi indebitamente percepita essendo venuto meno il requisito dell'iscrizione, nonché, quello contributivo.
6. Ciò posto, occorre, per completezza, precisare che la decadenza prevista dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970, conv., con modif., dalla l. n. 83/1980 è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, (cfr. sul punto,
Cass. Sez.
6-Lav. ordinanza n. 17653 del 25.08.2020, secondo cui “in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l.
n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della l. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti,
è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno.”.
7. Quanto alla rilevanza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli ai fini del diritto all'erogazione delle prestazioni previdenziali da parte dell' , la Suprema Corte, nell'ordinanza n. 6229 del CP_1
4.03.2021, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di indennità di disoccupazione agricola,
l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l.
n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.”.
Nel corpo della motivazione è stato richiamato l'arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, con il quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D.
24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talchè l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994). E' stato, poi, chiarito che “Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001
n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass.,
5 giugno 2009, n. 13092).”.
8. Sembra opportuno, infine, rilevare che, nel caso di specie, la decadenza dall'impugnativa della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli risulta operante in quanto il disconoscimento dei rapporti di lavoro è successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011, che ha ripristinato la decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/1970 a decorrere dal 6.07.2011. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.
9. La giurisprudenza sopravvenuta alla instaurazione del ricorso introduttivo del giudizio induce a compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Lamezia Terme, 31.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara