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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4829 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35922/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 35922/2024 promossa da:
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA BATTISTI, 8 20811 CESANO MADERNO ITALIA codice fiscale C.F._1
con gli avv.ti PRIMAVERILE LUCIA E SOZZANI CLAUDIA come da procura in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
Nata a CROTONE il 11/11/1984
Residente VIA TARVISIO, 28 20182 LIMBIATE ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. FERRE' CRISTINA come da procura in atti;
resistente
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e visitati senza osservazioni in data 25/10/2024
Oggetto: Separazione personale dei coniugi
Conclusioni di parte ricorrente precisate all'udienza del 03/06/2025
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
- ordinare al Comune di IV GU (IM) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario in località IV GU (IM) l'11/09/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.5 parte II Serie A dell'anno 2010;
-omologare le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 20/03/2025”.
Conclusioni di parte resistente precisate all'udienza del 03/06/2025
Pronunciare la separazione personale delle parti alle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso, collocazione e assegnazione casa famigliare alla madre
2) Tempi di frequentazione paterna:
a) il padre prenderà con sé le figlie a fine settimana alternati dal venerdì sera entro le 18:30 fino al lunedì mattina riaccompagnandole a scuola per l'inizio delle lezioni o, allo stesso orario, presso la casa materna e nei giorni infrasettimanali di mercoledì e giovedì dalle 18:30 con cena e pernotto presso l'abitazione paterna e accompagnamento a scuola o presso la casa materna l'indomani;
b) durante le festività scolastiche di Natale e Capodanno ciascun genitore terrà con sé le figlie ad anni alterni dall'ultimo giorno di scuola per una settimana comprendente il Natale, e l'altro per una settimana comprendente il capodanno/ Epifania;
per il 2025 al padre competerà la settimana di Natale fino al 30 dicembre, mentre alla madre competerà la settimana di capodanno dal 30 dicembre ore 18.30 al 7 gennaio riaccompagnandole la mattina a scuola;
c) durante le festività scolastiche di Pasqua, i genitori osserveranno il criterio dell'alternanza annuale, quindi le festività 2025 competeranno alla madre quanto alla giornata di pasquetta e al padre la giornata di Pasqua , quelle 2026 a giorni invertiti e così via;
durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive alternando di anno in anno la prima metà e la seconda metà del mese di agosto: per il 2025 le figlie saranno con il padre la prima metà del mese di agosto (quindi dall'1 al 15) e con la madre la seconda metà (dal 16 al 31).
3) Mantenimento delle figlie:
- contributo di mantenimento ordinario a carico del sig. in misura di € 560,00 per le due Pt_1 figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee giuda della Corte d'Appello di Milano
4) in subordine: contributo di mantenimento ordinario a carico del sig. in misura di € Pt_1 200,00 per le due figlie, con suddivisione al 50% delle spese ordinarie per trasporti, mensa, dopo scuola, baby sitter e abbigliamento. Spese straordinarie come da linee guida.
5) in ulteriore subordine : contributo di mantenimento € 120,00 oltre il 50% di tutte le spese ordinarie, comprese spese alimentari e veterinarie e di custodia del cane, e 50% delle spese straordinarie come da linee guida.
6) Assegno unico al 50%.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
ed hanno contratto matrimonio con rito concordatario a IV Parte_1 Controparte_1
GU (IM) in data 11/09/2010, in regime di separazione legale dei beni, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune medesimo (Anno 2010, N. 5, Parte II, Serie A).
Con ricorso depositato in data 15/10/2024 e regolarmente notificato alla parte resistente, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ed ad entrambi i genitori con collocamento, Per_1 Per_2 anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione familiare di esclusiva proprietà del padre e regolamentazione della frequentazione paterna come in atti indicato;
di porre a carico di ciascun genitore il mantenimento diretto delle figlie nei periodi di rispettiva permanenza, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da linee Guida della Corte d'Appello di Milano del 14/11/2017 e con attribuzione dell'AU nella misura del 50 % ad entrambi i genitori.
Con comparsa depositata in data 29/01/2025 si è costituita in giudizio la resistente aderendo alla pronuncia sullo status. Ha, inoltre, domandato di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso l'abitazione familiare e regolamentazione della frequentazione paterna come in atti indicato;
di assegnare a sé la casa coniugale;
di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento delle figlie minori, l'importo mensile di Euro 560,00, da versarsi in via indiretta alla madre, oltre al 60 % delle spese straordinarie;
AU al 50 % ad entrambi i genitori.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data
20/03/2025, il Giudice delegato ha sentito le parti che hanno reso le dichiarazioni di seguito riportate.
La parte ricorrente ha dichiarato: “Io tengo le bambine il mercoledì ed il giovedì dalle ore 18.30 al mattino successivo;
poi a we alternati dal venerdì ore 18.30 fino alla domenica ore 18.30. Potrei tenerle con me fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola. Il mercoledì ed i giovedì le bambine sono a casa fino alle 18.30 con la baby sitter e poi con la mamma che rientra alle ore 17.00.
La casa dove abito adesso è a Cesano Maderno e dista dalla casa familiare e dalle scuole frequentate dalle bambine circa 7-8 KM. Quindi è più comodo che mi aspettino a casa. Io potrei tenerle anche il martedì sempre dalle ore 18.30. Io guadagno circa Euro 2060,00 al mese retribuzione calcolata su dodici mensilità; fino a tre anni fa circa ho fatto anche lavori di smontaggio e rimontaggi mobili saltuari durante il we;
Guadagnavo circa Euro 300,00 al mese, non facevo tutti i we. Non ho più tempo e possibilità di fare questi lavori. Nel 2022 ho cambiato lavoro. Al vecchio lavoro mi prestavano il camion e gli attrezzi. Adesso non è più così. Io pago un canone di locazione di Euro
700,00 al mese, oltre ad Euro 50,00 di spese condominiali;
pago il 50% del mutuo sulla casa familiare di mia esclusiva proprietà pari ad Euro 350,00 per la mia quota e le spese straordinarie condominiali di Euro 179,00 al mese sino al novembre del 2027; pago il 50% della baby sitter pari ad euro 240,00 al mese circa;
ho un finanziamento di Euro 270,00 circa per l'autovettura scadenza Per_ tra otto anni;
pago il 50% della mensa scolastica di pari ad Euro 43,00 circa che finirà a giugno”.
La parte convenuta ha dichiarato: “Io lavoro con un contratto a tempo indeterminato part time a sette ore al giorno con una retribuzione mensile di Euro 1600,00 circa oltre alla 13 mensilità per un importo complessivo di Euro 1644,00. L'assegno unico lo percepiamo al 50% ed è pari ad Euro
239,00 ciascuno. Anche io pago la mia quota del mutuo anche se la casa è intestata tutta a mio Per_ marito;
la quota della baby sitter, della mensa di;
sono a mio carico le spese condominiali ordinarie pari ad Euro 100,00 al mese. La frequentazione paterna con i tempi attuali mi va bene le bambine sono organizzate in tal senso. Io ho la possibilità di seguirle negli impegni scolastici ed extra scolastiche. Il costo della baby sitter è attualmente di Euro 240,00 al mese;
la quota al 50% è di euro 120,00.”
All'esito, il Giudice delegato, ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“1) Affidamento condiviso delle figlie minori;
2) Collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, nella casa familiare di esclusiva proprietà del padre in Limbiate via Tarvisio n. 28;
3) Assegnazione alla madre della casa familiare;
4) Tempi di frequentazione paterna: durante la settimana il mercoledì ed il giovedì con relativi pernottamenti con i tempi e le modalità vigenti;
a we alternati dal venerdì ore 18.30 al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
periodi festivi con ripartizione paritaria degli spazi di frequentazione nel rispetto del criterio dell'alternanza; 5) Mantenimento diretto delle figlie minori nei periodi di rispettiva permanenza;
costi di baby sitter integralmente a carico del padre;
abbigliamento delle figlie al 50%; spese straordinarie di cui alle
Linee Guida della Corte di Appello di Milano al 50%; assegno unico al 50%;
6) Spese di lite compensate”.
Parte ricorrente ha aderito alla proposta.
Parte convenuta ha formulato la seguente controproposta:
“contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre in Euro 120,00 al mese, oltre ad Euro
120,00 per la quota della baby sitter;
tutto il resto come da punto n. 5 della proposta del Giudice”.
La parte ricorrente ha accettato la proposta della controparte.
Le parti, assistiti dai difensori, hanno inoltre
1) confermato di non volersi riconciliare;
2) chiesto di procedersi ex art 473 bis. 51 c.p.c;
3) chiesto che l'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte;
4) si sono impegnati a depositare entro il termine per il deposito di note scritte, bozza di sentenza come da modello pubblicato sul sito del Tribunale (Modelli sentenze su domanda congiunta ex art. 473 bis 51 c.p.c. (Riforma Cartabia) - Tribunale di Milano (giustizia.it))
5) rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Il Giudice delegato ha, dunque, disposto procedersi ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. assegnando alle parti termine fino al 02/04/2025 per il deposito di note di udienza ex art. 473 bis. 51, II c.p.c..
Con ordinanza del giorno 07/05/2025 il Giudice delegato, viste le note scritte depositate dai difensori delle parti, ha fissato udienza di comparizione in data 03/06/2025 riservando, all'esito, ogni provvedimento.
All'udienza del 03/06/2025, la parte ricorrente, assistita dai suoi difensori, ha chiesto l'omologa delle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 20/03/2025.
La parte resistente, assistita dal suo difensore, ha evidenziato che in sede di accordo non aveva valutato l'incidenza della mensa scolastica e della cancelleria, spese di trasporti e farmaci da banco, oltre alle spese di contributo per il cane.
Ha chiesto, quindi, che anche le suddette spese fossero ripartite al 50 %.
La parte ricorrente ha insistito nell'omologa delle condizioni di cui al raggiunto accordo.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Considerato in diritto Evidenzia il Collegio che con le nuove disposizioni introdotte con il D.Lvo 149/2022 (Riforma c.d.
Cartabia) all'art. 473 bis. 51 c.p.c. è stato previsto per i procedimenti di separazione e/o di divorzio
(oltre che, ai sensi del richiamato art. 473 bis. 47 c.p.c., di scioglimento dell'unione civile, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e di modifica delle relative condizioni) un rito unico su domanda congiunta, che si conclude per tutti i procedimenti, a differenza dell'abrogato art. 711 c.p.c., con una sentenza, facendo pertanto venir meno le differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto preesistenti alla richiamata riforma.
La previgente norma in tema di separazione consensuale ex art. 711 c.p.c. prevedeva espressamente al primo comma:” Nel caso di separazione consensuale, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliare nel modo indicato nell'articolo 708 c.p.c.” e al terzo e quarto comma che:” Se la conciliazione non riesce si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. La separazione consensuale acquista efficacia con l'omologazione del tribunale il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente ”.
Tale procedimento quindi - da intendersi fattispecie a formazione progressiva - con necessaria riconferma in udienza non solo della volontà di separarsi ma anche delle condizioni riguardanti i coniugi e la prole- si concludeva con un decreto collegiale di omologa in grado di conferire effetti all'atto di natura negoziale delle parti integrante l'accordo dei coniugi sulla decisione di separarsi e sulla regolamentazione dei rapporti reciproci e di quelli con i figli.
Il procedimento di divorzio su domanda congiunta di cui all'abrogato art. 4, comma 16 L. 898/70 e segg. mod. prevedeva, invece, che il ricorso indicasse già compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e il Tribunale, sentiti i coniugi, doveva solo verificare l'esistenza dei presupposti di legge per giustificare lo scioglimento del vincolo e valutare se le condizioni pattuite non contrassero con l'interesse della prole e, in caso di esito positivo di tale vaglio, pronunciava sentenza;
ove invece il Tribunale avesse ritenuto l'accordo in contrasto con l'interesse dei figli, il procedimento veniva trasformato in quello ordinario contenzioso ai sensi del comma 8 dello stesso art. 4 richiamato.
Sul punto si era, come noto, più volte pronunciata la Suprema Corte che, nel richiamare principi già in precedenza espressi, anche da ultimo aveva evidenziato le profonde differenze riscontrabili tra le relative discipline anche con riferimento alle conseguenze discendenti dalla revoca del consenso e così aveva nuovamente affermato (ordinanza 28 giugno – 24 luglio 2018, n. 19540 Presidente
Scaldaferri – Relatore Mercolino):” in tema di divorzio a domanda congiunta, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del Tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il
Tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con
l'interesse dei figli minori;
che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al
Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass., Sez. VI, 13/02/2018, n.
10463; Cass., Sez. I, 8/07/1998, n. 6664).”
Ciò diversamente dalla separazione consensuale, come prevista e disciplinata dal richiamato art. 711
c.p.c., dove si riteneva che il consenso dovesse essere espresso in due distinti momenti, sia all'atto della sottoscrizione del ricorso che dinnanzi al Presidente, essendo poi il Tribunale, in caso di infruttuoso tentativo di conciliazione, chiamato ad attribuire efficacia dall'esterno a tale accordo, con il decreto collegiale di omologa;
conseguentemente ciascuno dei coniugi poteva revocare il consenso o meglio non esprimerlo dinnanzi al Presidente (anche non presentandosi in udienza), fino all'udienza presidenziale, solo successivamente alla quale la revoca era priva di effetto.
L'attuale norma per i procedimenti su domanda congiunta, applicabile sia per la separazione che per il divorzio (oltre che per gli altri procedimenti ivi richiamati) prevede, invece, che il Giudice delegato, all'udienza, dopo essersi limitato a prendere atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, rimetta la causa in decisione.
L'unificazione del rito per i procedimenti di separazione e di divorzio, che si concludono quindi con sentenza secondo quanto previsto e disciplinato dal richiamato art. 473 bis. 51 c.p.c., ha come naturale conseguenza l'applicazione anche per la separazione consensuale (rectius separazione su domanda congiunta) dei principi sopra richiamati della giurisprudenza di legittimità per il divorzio congiunto.
Ne consegue, quindi, che l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso congiunto e con la richiesta di procedersi ex art. 473 bis. 51 c.p.c. all'esito dell'intervenuto accordo in corso di causa, ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, come già richiamato, il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.
Deve, quindi, escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile per quanto sopra evidenziato, possa comportare l'arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità
(ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso, come invece previsto era previsto dall'art. 4, comma 8 L. 898/70 e segg.).
Ne consegue pertanto, alla luce dei principi sopra espressi, che dopo l'introduzione della Riforma c.d.
Cartabia, che anche alla separazione su domanda congiunta debbono continuare ad applicarsi le regole fissate dalla giurisprudenza in merito all'inammissibilità e irrilevanza della revoca del consenso espressa successivamente al deposito del ricorso o all'intervento accordo a seguito del quale, su richiesta delle parti il Giudice, ha disposto procedersi ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.
Né sarebbe possibile ammettere la revoca del consenso solo in sede di separazione ed escluderla nel divorzio ora che il rito è stato espressamente unificato.
Tale orientamento si pone d'altronde poi in linea con i principi di economicità processuale e di divieto di abuso dei mezzi processuali che sottendono all'esercizio dell'azione giudiziale ed evitano così di favorire ripensamenti e gravare la parte e il sistema delle spese e dei tempi per l'attivazione di un nuovo e autonomo procedimento contenzioso.
Come espressione di volontà negoziale quella manifestatasi attraverso il consenso nella domanda congiunta diventa, pertanto, irrevocabile, a meno che il consenso espresso non sia frutto di errore, violenza o dolo, nel rispetto dei principi generali di diritto, manifestatasi al momento della manifestazione del consenso.
Ciò - per espressa disposizione normativa - fatto salvo comunque sempre il potere del Tribunale di disattendere la concorde volontà delle parti, qualora le condizioni originariamente concordate dai coniugi siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
In presenza di contrasto, il nuovo dettato normativo (art. 473 bis. 51, comma 4° c.p.c.), prevede che il Tribunale convochi le parti, indicando loro le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione ovvero di persistente disaccordo, rigetti allo stato la domanda.
Tutto ciò premesso e argomentato, neppure messo in discussione dalle parti la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di separazione essendo venuta meno ogni comunione di vita morale e materiale tra le parti, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per la pronuncia della separazione alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 20/3/25 avanti il Giudice delegato, che appaiono, alla luce delle risultanze e delle emergenze processuali in atti, rispondenti agli interessi della prole e in nulla in contrasto con norme imperative.
Parte resistente non ha dedotto né tantomeno provato, a supporto della revoca del consenso, circostanze tali da integrare sopravvenienze che possano configurare situazioni di contrasto anche solo potenziale con gli interessi della prole e/o tali da alterare l'equilibrio delle rispettive posizioni economiche delle parti, sì da determinare il rigetto della domanda ai sensi del richiamato art. 473 bis.
51 comma 4° c.p.c..
La revoca del consenso si configura, dunque, come mero ripensamento e/o rivalutazione di elementi già presenti al momento della manifestazione del consenso cristallizzato nel raggiunto accordo davanti al Giudice delegato e per ciò privo di alcuna rilevanza.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita, pertanto, di essere accolta sussistendo i presupposti di legge.
Emerge dagli atti che ed hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario a IV GU (IM) in data 11/09/2010, in regime di separazione legale dei beni, (atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune medesimo, Anno 2010, N. 5, Parte II, Serie
A).
Le risultanze della documentazione in atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione tra i coniugi.
Vanno, altresì, omologate per le ragioni sopra esposte le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 20/3/25 e si prende atto degli ulteriori accordi tra le parti.
Le spese di lite devono essere compensate come da accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella casa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1)Pronuncia la separazione personale dei coniugi ed che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio con rito concordatario a IV GU (IM) in data 11/09/2010 (atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune medesimo, anno 2010, atto n. 5, parte II, serie A); 2)Omologa le condizioni e provvede in conformità alle condizioni di cui all'accordo del 20/3/25 da intendersi qui integralmente trascritte;
3)Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IV GU (IM) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) Spese di lite compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1.
Si comunichi.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 35922/2024 promossa da:
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA BATTISTI, 8 20811 CESANO MADERNO ITALIA codice fiscale C.F._1
con gli avv.ti PRIMAVERILE LUCIA E SOZZANI CLAUDIA come da procura in atti;
ricorrente
contro
Controparte_1
Nata a CROTONE il 11/11/1984
Residente VIA TARVISIO, 28 20182 LIMBIATE ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. FERRE' CRISTINA come da procura in atti;
resistente
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e visitati senza osservazioni in data 25/10/2024
Oggetto: Separazione personale dei coniugi
Conclusioni di parte ricorrente precisate all'udienza del 03/06/2025
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
- ordinare al Comune di IV GU (IM) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario in località IV GU (IM) l'11/09/2010, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n.5 parte II Serie A dell'anno 2010;
-omologare le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 20/03/2025”.
Conclusioni di parte resistente precisate all'udienza del 03/06/2025
Pronunciare la separazione personale delle parti alle seguenti condizioni:
1) Affidamento condiviso, collocazione e assegnazione casa famigliare alla madre
2) Tempi di frequentazione paterna:
a) il padre prenderà con sé le figlie a fine settimana alternati dal venerdì sera entro le 18:30 fino al lunedì mattina riaccompagnandole a scuola per l'inizio delle lezioni o, allo stesso orario, presso la casa materna e nei giorni infrasettimanali di mercoledì e giovedì dalle 18:30 con cena e pernotto presso l'abitazione paterna e accompagnamento a scuola o presso la casa materna l'indomani;
b) durante le festività scolastiche di Natale e Capodanno ciascun genitore terrà con sé le figlie ad anni alterni dall'ultimo giorno di scuola per una settimana comprendente il Natale, e l'altro per una settimana comprendente il capodanno/ Epifania;
per il 2025 al padre competerà la settimana di Natale fino al 30 dicembre, mentre alla madre competerà la settimana di capodanno dal 30 dicembre ore 18.30 al 7 gennaio riaccompagnandole la mattina a scuola;
c) durante le festività scolastiche di Pasqua, i genitori osserveranno il criterio dell'alternanza annuale, quindi le festività 2025 competeranno alla madre quanto alla giornata di pasquetta e al padre la giornata di Pasqua , quelle 2026 a giorni invertiti e così via;
durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore due settimane consecutive alternando di anno in anno la prima metà e la seconda metà del mese di agosto: per il 2025 le figlie saranno con il padre la prima metà del mese di agosto (quindi dall'1 al 15) e con la madre la seconda metà (dal 16 al 31).
3) Mantenimento delle figlie:
- contributo di mantenimento ordinario a carico del sig. in misura di € 560,00 per le due Pt_1 figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee giuda della Corte d'Appello di Milano
4) in subordine: contributo di mantenimento ordinario a carico del sig. in misura di € Pt_1 200,00 per le due figlie, con suddivisione al 50% delle spese ordinarie per trasporti, mensa, dopo scuola, baby sitter e abbigliamento. Spese straordinarie come da linee guida.
5) in ulteriore subordine : contributo di mantenimento € 120,00 oltre il 50% di tutte le spese ordinarie, comprese spese alimentari e veterinarie e di custodia del cane, e 50% delle spese straordinarie come da linee guida.
6) Assegno unico al 50%.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
ed hanno contratto matrimonio con rito concordatario a IV Parte_1 Controparte_1
GU (IM) in data 11/09/2010, in regime di separazione legale dei beni, trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune medesimo (Anno 2010, N. 5, Parte II, Serie A).
Con ricorso depositato in data 15/10/2024 e regolarmente notificato alla parte resistente, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ed ad entrambi i genitori con collocamento, Per_1 Per_2 anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione familiare di esclusiva proprietà del padre e regolamentazione della frequentazione paterna come in atti indicato;
di porre a carico di ciascun genitore il mantenimento diretto delle figlie nei periodi di rispettiva permanenza, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da linee Guida della Corte d'Appello di Milano del 14/11/2017 e con attribuzione dell'AU nella misura del 50 % ad entrambi i genitori.
Con comparsa depositata in data 29/01/2025 si è costituita in giudizio la resistente aderendo alla pronuncia sullo status. Ha, inoltre, domandato di disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso l'abitazione familiare e regolamentazione della frequentazione paterna come in atti indicato;
di assegnare a sé la casa coniugale;
di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento delle figlie minori, l'importo mensile di Euro 560,00, da versarsi in via indiretta alla madre, oltre al 60 % delle spese straordinarie;
AU al 50 % ad entrambi i genitori.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data
20/03/2025, il Giudice delegato ha sentito le parti che hanno reso le dichiarazioni di seguito riportate.
La parte ricorrente ha dichiarato: “Io tengo le bambine il mercoledì ed il giovedì dalle ore 18.30 al mattino successivo;
poi a we alternati dal venerdì ore 18.30 fino alla domenica ore 18.30. Potrei tenerle con me fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola. Il mercoledì ed i giovedì le bambine sono a casa fino alle 18.30 con la baby sitter e poi con la mamma che rientra alle ore 17.00.
La casa dove abito adesso è a Cesano Maderno e dista dalla casa familiare e dalle scuole frequentate dalle bambine circa 7-8 KM. Quindi è più comodo che mi aspettino a casa. Io potrei tenerle anche il martedì sempre dalle ore 18.30. Io guadagno circa Euro 2060,00 al mese retribuzione calcolata su dodici mensilità; fino a tre anni fa circa ho fatto anche lavori di smontaggio e rimontaggi mobili saltuari durante il we;
Guadagnavo circa Euro 300,00 al mese, non facevo tutti i we. Non ho più tempo e possibilità di fare questi lavori. Nel 2022 ho cambiato lavoro. Al vecchio lavoro mi prestavano il camion e gli attrezzi. Adesso non è più così. Io pago un canone di locazione di Euro
700,00 al mese, oltre ad Euro 50,00 di spese condominiali;
pago il 50% del mutuo sulla casa familiare di mia esclusiva proprietà pari ad Euro 350,00 per la mia quota e le spese straordinarie condominiali di Euro 179,00 al mese sino al novembre del 2027; pago il 50% della baby sitter pari ad euro 240,00 al mese circa;
ho un finanziamento di Euro 270,00 circa per l'autovettura scadenza Per_ tra otto anni;
pago il 50% della mensa scolastica di pari ad Euro 43,00 circa che finirà a giugno”.
La parte convenuta ha dichiarato: “Io lavoro con un contratto a tempo indeterminato part time a sette ore al giorno con una retribuzione mensile di Euro 1600,00 circa oltre alla 13 mensilità per un importo complessivo di Euro 1644,00. L'assegno unico lo percepiamo al 50% ed è pari ad Euro
239,00 ciascuno. Anche io pago la mia quota del mutuo anche se la casa è intestata tutta a mio Per_ marito;
la quota della baby sitter, della mensa di;
sono a mio carico le spese condominiali ordinarie pari ad Euro 100,00 al mese. La frequentazione paterna con i tempi attuali mi va bene le bambine sono organizzate in tal senso. Io ho la possibilità di seguirle negli impegni scolastici ed extra scolastiche. Il costo della baby sitter è attualmente di Euro 240,00 al mese;
la quota al 50% è di euro 120,00.”
All'esito, il Giudice delegato, ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“1) Affidamento condiviso delle figlie minori;
2) Collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, nella casa familiare di esclusiva proprietà del padre in Limbiate via Tarvisio n. 28;
3) Assegnazione alla madre della casa familiare;
4) Tempi di frequentazione paterna: durante la settimana il mercoledì ed il giovedì con relativi pernottamenti con i tempi e le modalità vigenti;
a we alternati dal venerdì ore 18.30 al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
periodi festivi con ripartizione paritaria degli spazi di frequentazione nel rispetto del criterio dell'alternanza; 5) Mantenimento diretto delle figlie minori nei periodi di rispettiva permanenza;
costi di baby sitter integralmente a carico del padre;
abbigliamento delle figlie al 50%; spese straordinarie di cui alle
Linee Guida della Corte di Appello di Milano al 50%; assegno unico al 50%;
6) Spese di lite compensate”.
Parte ricorrente ha aderito alla proposta.
Parte convenuta ha formulato la seguente controproposta:
“contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre in Euro 120,00 al mese, oltre ad Euro
120,00 per la quota della baby sitter;
tutto il resto come da punto n. 5 della proposta del Giudice”.
La parte ricorrente ha accettato la proposta della controparte.
Le parti, assistiti dai difensori, hanno inoltre
1) confermato di non volersi riconciliare;
2) chiesto di procedersi ex art 473 bis. 51 c.p.c;
3) chiesto che l'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte;
4) si sono impegnati a depositare entro il termine per il deposito di note scritte, bozza di sentenza come da modello pubblicato sul sito del Tribunale (Modelli sentenze su domanda congiunta ex art. 473 bis 51 c.p.c. (Riforma Cartabia) - Tribunale di Milano (giustizia.it))
5) rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Il Giudice delegato ha, dunque, disposto procedersi ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. assegnando alle parti termine fino al 02/04/2025 per il deposito di note di udienza ex art. 473 bis. 51, II c.p.c..
Con ordinanza del giorno 07/05/2025 il Giudice delegato, viste le note scritte depositate dai difensori delle parti, ha fissato udienza di comparizione in data 03/06/2025 riservando, all'esito, ogni provvedimento.
All'udienza del 03/06/2025, la parte ricorrente, assistita dai suoi difensori, ha chiesto l'omologa delle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 20/03/2025.
La parte resistente, assistita dal suo difensore, ha evidenziato che in sede di accordo non aveva valutato l'incidenza della mensa scolastica e della cancelleria, spese di trasporti e farmaci da banco, oltre alle spese di contributo per il cane.
Ha chiesto, quindi, che anche le suddette spese fossero ripartite al 50 %.
La parte ricorrente ha insistito nell'omologa delle condizioni di cui al raggiunto accordo.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Considerato in diritto Evidenzia il Collegio che con le nuove disposizioni introdotte con il D.Lvo 149/2022 (Riforma c.d.
Cartabia) all'art. 473 bis. 51 c.p.c. è stato previsto per i procedimenti di separazione e/o di divorzio
(oltre che, ai sensi del richiamato art. 473 bis. 47 c.p.c., di scioglimento dell'unione civile, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e di modifica delle relative condizioni) un rito unico su domanda congiunta, che si conclude per tutti i procedimenti, a differenza dell'abrogato art. 711 c.p.c., con una sentenza, facendo pertanto venir meno le differenze procedimentali tra separazione consensuale e divorzio congiunto preesistenti alla richiamata riforma.
La previgente norma in tema di separazione consensuale ex art. 711 c.p.c. prevedeva espressamente al primo comma:” Nel caso di separazione consensuale, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliare nel modo indicato nell'articolo 708 c.p.c.” e al terzo e quarto comma che:” Se la conciliazione non riesce si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. La separazione consensuale acquista efficacia con l'omologazione del tribunale il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente ”.
Tale procedimento quindi - da intendersi fattispecie a formazione progressiva - con necessaria riconferma in udienza non solo della volontà di separarsi ma anche delle condizioni riguardanti i coniugi e la prole- si concludeva con un decreto collegiale di omologa in grado di conferire effetti all'atto di natura negoziale delle parti integrante l'accordo dei coniugi sulla decisione di separarsi e sulla regolamentazione dei rapporti reciproci e di quelli con i figli.
Il procedimento di divorzio su domanda congiunta di cui all'abrogato art. 4, comma 16 L. 898/70 e segg. mod. prevedeva, invece, che il ricorso indicasse già compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e il Tribunale, sentiti i coniugi, doveva solo verificare l'esistenza dei presupposti di legge per giustificare lo scioglimento del vincolo e valutare se le condizioni pattuite non contrassero con l'interesse della prole e, in caso di esito positivo di tale vaglio, pronunciava sentenza;
ove invece il Tribunale avesse ritenuto l'accordo in contrasto con l'interesse dei figli, il procedimento veniva trasformato in quello ordinario contenzioso ai sensi del comma 8 dello stesso art. 4 richiamato.
Sul punto si era, come noto, più volte pronunciata la Suprema Corte che, nel richiamare principi già in precedenza espressi, anche da ultimo aveva evidenziato le profonde differenze riscontrabili tra le relative discipline anche con riferimento alle conseguenze discendenti dalla revoca del consenso e così aveva nuovamente affermato (ordinanza 28 giugno – 24 luglio 2018, n. 19540 Presidente
Scaldaferri – Relatore Mercolino):” in tema di divorzio a domanda congiunta, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura meramente ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del Tribunale, avente pieni poteri decisionali al riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i rapporti economici, nel cui merito il
Tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con
l'interesse dei figli minori;
che la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al
Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia del divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni del divorzio ed alla scelta dell'iter processuale esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi (cfr. Cass., Sez. VI, 13/02/2018, n.
10463; Cass., Sez. I, 8/07/1998, n. 6664).”
Ciò diversamente dalla separazione consensuale, come prevista e disciplinata dal richiamato art. 711
c.p.c., dove si riteneva che il consenso dovesse essere espresso in due distinti momenti, sia all'atto della sottoscrizione del ricorso che dinnanzi al Presidente, essendo poi il Tribunale, in caso di infruttuoso tentativo di conciliazione, chiamato ad attribuire efficacia dall'esterno a tale accordo, con il decreto collegiale di omologa;
conseguentemente ciascuno dei coniugi poteva revocare il consenso o meglio non esprimerlo dinnanzi al Presidente (anche non presentandosi in udienza), fino all'udienza presidenziale, solo successivamente alla quale la revoca era priva di effetto.
L'attuale norma per i procedimenti su domanda congiunta, applicabile sia per la separazione che per il divorzio (oltre che per gli altri procedimenti ivi richiamati) prevede, invece, che il Giudice delegato, all'udienza, dopo essersi limitato a prendere atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, rimetta la causa in decisione.
L'unificazione del rito per i procedimenti di separazione e di divorzio, che si concludono quindi con sentenza secondo quanto previsto e disciplinato dal richiamato art. 473 bis. 51 c.p.c., ha come naturale conseguenza l'applicazione anche per la separazione consensuale (rectius separazione su domanda congiunta) dei principi sopra richiamati della giurisprudenza di legittimità per il divorzio congiunto.
Ne consegue, quindi, che l'accordo intervenuto tra le parti, cristallizzato con il deposito del ricorso congiunto e con la richiesta di procedersi ex art. 473 bis. 51 c.p.c. all'esito dell'intervenuto accordo in corso di causa, ha natura meramente ricognitiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e ha natura negoziale in ordine alla scelta dell'iter processuale ed alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, con conseguente inammissibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi, infatti, come già richiamato, il procedimento su domanda congiunta non già come somma di distinte domande di separazione/divorzio o come adesione di una delle parti alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile soltanto da parte di entrambi i coniugi.
Deve, quindi, escludersi che la revoca unilaterale del consenso, in quanto inammissibile per quanto sopra evidenziato, possa comportare l'arresto del procedimento con la declaratoria di improcedibilità
(ovvero la trattazione dello stesso con rito contenzioso, come invece previsto era previsto dall'art. 4, comma 8 L. 898/70 e segg.).
Ne consegue pertanto, alla luce dei principi sopra espressi, che dopo l'introduzione della Riforma c.d.
Cartabia, che anche alla separazione su domanda congiunta debbono continuare ad applicarsi le regole fissate dalla giurisprudenza in merito all'inammissibilità e irrilevanza della revoca del consenso espressa successivamente al deposito del ricorso o all'intervento accordo a seguito del quale, su richiesta delle parti il Giudice, ha disposto procedersi ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.
Né sarebbe possibile ammettere la revoca del consenso solo in sede di separazione ed escluderla nel divorzio ora che il rito è stato espressamente unificato.
Tale orientamento si pone d'altronde poi in linea con i principi di economicità processuale e di divieto di abuso dei mezzi processuali che sottendono all'esercizio dell'azione giudiziale ed evitano così di favorire ripensamenti e gravare la parte e il sistema delle spese e dei tempi per l'attivazione di un nuovo e autonomo procedimento contenzioso.
Come espressione di volontà negoziale quella manifestatasi attraverso il consenso nella domanda congiunta diventa, pertanto, irrevocabile, a meno che il consenso espresso non sia frutto di errore, violenza o dolo, nel rispetto dei principi generali di diritto, manifestatasi al momento della manifestazione del consenso.
Ciò - per espressa disposizione normativa - fatto salvo comunque sempre il potere del Tribunale di disattendere la concorde volontà delle parti, qualora le condizioni originariamente concordate dai coniugi siano in contrasto con norme inderogabili e/o con gli interessi dei figli minorenni o figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
In presenza di contrasto, il nuovo dettato normativo (art. 473 bis. 51, comma 4° c.p.c.), prevede che il Tribunale convochi le parti, indicando loro le modificazioni da adottare e, in caso di inidonea soluzione ovvero di persistente disaccordo, rigetti allo stato la domanda.
Tutto ciò premesso e argomentato, neppure messo in discussione dalle parti la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di separazione essendo venuta meno ogni comunione di vita morale e materiale tra le parti, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per la pronuncia della separazione alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 20/3/25 avanti il Giudice delegato, che appaiono, alla luce delle risultanze e delle emergenze processuali in atti, rispondenti agli interessi della prole e in nulla in contrasto con norme imperative.
Parte resistente non ha dedotto né tantomeno provato, a supporto della revoca del consenso, circostanze tali da integrare sopravvenienze che possano configurare situazioni di contrasto anche solo potenziale con gli interessi della prole e/o tali da alterare l'equilibrio delle rispettive posizioni economiche delle parti, sì da determinare il rigetto della domanda ai sensi del richiamato art. 473 bis.
51 comma 4° c.p.c..
La revoca del consenso si configura, dunque, come mero ripensamento e/o rivalutazione di elementi già presenti al momento della manifestazione del consenso cristallizzato nel raggiunto accordo davanti al Giudice delegato e per ciò privo di alcuna rilevanza.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita, pertanto, di essere accolta sussistendo i presupposti di legge.
Emerge dagli atti che ed hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario a IV GU (IM) in data 11/09/2010, in regime di separazione legale dei beni, (atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune medesimo, Anno 2010, N. 5, Parte II, Serie
A).
Le risultanze della documentazione in atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione tra i coniugi.
Vanno, altresì, omologate per le ragioni sopra esposte le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 20/3/25 e si prende atto degli ulteriori accordi tra le parti.
Le spese di lite devono essere compensate come da accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Nona Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella casa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1)Pronuncia la separazione personale dei coniugi ed che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio con rito concordatario a IV GU (IM) in data 11/09/2010 (atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune medesimo, anno 2010, atto n. 5, parte II, serie A); 2)Omologa le condizioni e provvede in conformità alle condizioni di cui all'accordo del 20/3/25 da intendersi qui integralmente trascritte;
3)Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IV GU (IM) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) Spese di lite compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1.
Si comunichi.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.
Il Giudice relatore estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato