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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/03/2024, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott.ssa Raffaella BROCCA - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1064 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 24/01/2023,
TRA
(c.f. ), esercente la responsabilità genitoriale del Parte_1 C.F._1
figlio minore , rappresentata e difesa dall'Avv. Katiuscia Anna Giannuzzi, Persona_1
- APPELLANTE -
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Novembre Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATO–
All'udienza del 24/01/2023, le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico;
quindi la causa è stata trattenuta per la decisione.
Controparte_
vs _ rg 1064-2021 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Pt_1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15.02.2019, conveniva innanzi al Tribunale di Lecce il Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito dal figlio minore Controparte_1 Per_1
, il quale mentre percorreva a piedi, unitamente alla madre, il marciapiede di Via Candido, a
[...]
in data 12/9/2016, incappava in un dislivello del basamento, dovuto alla mancanza di una CP_1
mattonella del rivestimento, non visibile, non prevedibile e non segnalato, in quanto coperto da materiale di risulta. A seguito della caduta, il minore , allora undicenne, subiva la Persona_1 frattura scomposta del III distale del radio e dell'ulna, con applicazione di gesso e prognosi di guarigione dopo 30 giorni;
deducendo la responsabilità del convenuto ex art.2051 c.c. quale CP_1
custode del bene demaniale di cui aveva omesso la dovuta manutenzione, e lamentando, altresì, postumi invalidanti pari al 5%, parte attrice quantificava il danno risarcibile da lesione all'integrità psico-fisica e morale in oltre 13mila euro.
Il costituendosi in causa, contestava la responsabilità risarcitoria, sostenendo la Controparte_1
carenza di nesso causale tra il bene in custodia e l' evento dannoso, determinato dalla grave colpa del minore e del genitore accompagnatore che non avevano assunto una condotta mediamente avvertita e prudente, di per sé sufficiente a evitare il dislivello sul marciapiede, considerate le condizioni oggettive di tempo (alle ore 19.00 nel mese di settembre, in presenza di sufficiente luce solare) e di luogo. Il che – nella prospettazione dell'Ente- configurava il caso fortuito escludente, ex art.2051 c.c., la responsabilità del custode, ipotesi rafforzata dalle stesse deduzioni attoree in relazione al materiale di risulta che avrebbero coperto e reso non agevolmente rilevabile la sconnessione della pavimentazione.
La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale dell'attrice, prova testimoniale, prova documentale, CTU medico-legale (con valutazione del 4% di invalidità permanente), e decisa con sentenza n. 1210/2021, pubblicata e depositata in data 27.04.2021: il tribunale ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria, affermando che, in applicazione del principio di autoresponsabilità,
“……… alla produzione del fatto abbia concorso la condotta del danneggiato, cui è imputabile una disattenzione, senza la quale il fatto non si sarebbe verificato e che dunque è idonea ad essere valutata ex. art. 1227, I co. c.c.” , conseguendone una responsabilità concorrente del nella CP_1
misura del 50%, e la condanna al pagamento complessivo di euro 4.883,20, pari a metà dell'intero risarcimento del danno subito (danno all'integrità psicofisica, danno morale e rimborso spese mediche).
La sig.ra ha proposto appello, contrastato dalla comparsa di costituzione del che ha Pt_1 CP_1
insistito per la conferma della sentenza.
Controparte_
vs _ rg 1064-2021 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Pt_1 La causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 24/01/2023.
=MOTIVI DELLA DECISIONE=
L'appello è affidato a tre motivi:
1) il primo motivo denuncia la contraddittoria motivazione e la violazione dell'art. 116 c.p.c.,
trascurando il Tribunale che parte attrice aveva assolto integralmente al proprio onere di allegazione e di prova in relazione agli elementi costitutivi dell'illecito ex art.2051 c.c. (nesso causale tra danno subito e res in custodia);
2) Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie, assumendo l'erronea applicazione della regola della concorrente responsabilità del danneggiato ex art. 1227, I comma, c.c., posto che non poteva ritenersi corresponsabile del danno il danneggiato che << senza violare alcuna regola di comune prudenza, correttezza
o diligenza, non si sia attivato per rimuovere tempestivamente una situazione di pericolo determinata dall'illecito di un terzo>> (così in atto di appello a pag.8-9).
In particolare, il tribunale avrebbe impropriamente valorizzato, a detrimento della pretesa attorea, la presenza di un tombino contiguo all'anomalia del marciapiede che avrebbe dovuto indurre a un maggior grado di avvedutezza l'utente della strada, così introducendo un'argomentazione fallace, stante la condizione di integrità del tombino.
Soggiunge l'appellante che, prevedendo l'art. 1227, c.2, c.c., l'esclusione della risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, grava sul debitore responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, mentre nel caso di specie alcune onere probatorio aveva assolto il CP_1
3) Il terzo motivo, censurando la sentenza per aver liquidato le spese di lite in relazione all'erroneo presupposto della responsabilità concorrente del danneggiato, è mirato a ottenere la rideterminazione del quantum, quale effetto della invocata responsabilità esclusiva del
CP_1
4) I primi due motivi vengono scrutinati congiuntamente perché presentano profili di connessione, riconducibili all'applicazione della norma codicistica dell'art. 2051: il Collegio li reputa inaccoglibili alla luce di una valutazione complessiva delle prove acquisite da cui emerge l'assenza di pericolo occulto, dovendosi constatare – attraverso un rinnovato esame dei rilievi fotografici prodotti in giudizio- che il luogo del sinistro presentava una condizione di anomalia del piano stradale agevolmente percepibile ed evitabile, il che esclude la esclusiva responsabilità dell'Ente comunale, alla stregua della norma di cui all'art.2051 c.c.
Controparte_ FF vs _ rg 1064-2021 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. come interpretata dal diritto vivente.
5) Infatti, la consolidata giurisprudenza della Cassazione, seguita da quella di merito, porta a considerare che i fatti dedotti in causa, ascrivibili alla fattispecie pretoria del 'risarcimento da insidia stradale', siano pacificamente disciplinati dall'art. 2051 c.c., poiché parte attrice aveva allegato l'accadimento di un sinistro determinato da omessa o insufficiente manutenzione di un marciapiede del convenuto, chiedendone il risarcimento per le CP_1
lesioni subite;
in tal caso, la responsabilità è astrattamente riferibile al proprietario-custode in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che della responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del caso fortuito.
6) La ripartizione dell'onere probatorio, pertanto, prevede che il danneggiato, invocando la responsabilità del custode per i danni subiti in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivino dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto: è suo onere, quindi, dimostrare l'evento dannoso e il nesso di causalità con la cosa in custodia.
7) L'art. 2051 c.c. deroga alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e
2697 c.c., integrando un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova: essa impone al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del caso fortuito (cfr. Cass.n.11802/2016). Di talchè il custode ha l'obbligo, anche in virtù dei principi generali di diligenza, buona fede e correttezza (cfr.
Cass. n.14765/2014; Cass,, Sez. Un. N.24406/2011), di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed a impedire la produzione di danni a terzi, ma sempre in rapporto con la natura e la funzione della cosa custodita e con le circostanze del caso concreto, incombendogli l'onere di dimostrare che il danno lamentato si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato, appunto, alle concrete circostanze del caso.
8) Ne consegue che il danneggiato non ha l'onere di allegare e dimostrare anche la sussistenza dell'insidia o trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode (sul punto, cfr.
. Cass., 20/2/2009, n. 4234; Cass., 14/3/2006, n. 5445; Cass., 20/2/2006, n. 3651); può ritenersi ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte che assume l'insidia o trabocchetto (figura -elaborata in giurisprudenza- come sintomatica della colpa) quale elemento estraneo alla struttura dell'illecito extracontrattuale di cui alla norma generale dell' art. 2043 c.c. e a quella speciale dell'art. 2051 c.c. (così già in Cass., 17/5/2001, n. 6767).
9) La funzione che, pertanto, può processualmente ancora attribuirsi alla figura dell'insidia o
Controparte_ FF vs _ rg 1064-2021 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. trabocchetto non è quella di ampliare gli oneri probatori del danneggiato, ma di contribuire a fornire un criterio discretivo della diligenza del danneggiante nell'adozione delle misure idonee ad evitare che la res in custodia sia fonte di danno per i terzi.
10) E' anche vero, però, che la stessa giurisprudenza di legittimità assume che la prova del caso fortuito, necessaria per superare la presunzione posta dall'art. 2051 c.c., può consistere anche nella colpa concorrente od esclusiva del danneggiato (c.d. fortuito incidentale), ricavabile anche dal rapporto della vittima con la res (per esempio, conoscenza e frequentazione dei luoghi, condizioni esterne del sinistro: così Cass. Ord. N. 25330/2016).
11) Sintetizzando, il diritto giurisprudenziale assume che:
(a) il custode si libera della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. dimostrando il caso fortuito;
(b) il caso fortuito consiste nel fatto materiale che non è possibile prevedere, o, se prevedibile, non è possibile evitare (la definizione, pur non rinvenibile espressamente nel codice civile vigente, affonda le radici nelle fonti del diritto romano tramandate attraverso il codice giustinianeo: Libro IV, Titolo XXIV, § 6,
De casu fortuito: <<.. quae fortuitis casibus accidunt, cum praevideri non potuerint
(...), nullo bonae fidei judicio praestantur >>; cfr. Cass. n.25837/2017);
(c) il caso fortuito può consistere anche nel fatto colposo della vittima, e quindi anche nella mancata percezione d'un pericolo evidente e chiaramente percepibile;
(d) l'incidenza causale della vittima sulla produzione del danno è direttamente proporzionale all'evidenza del pericolo: più questo era evidente, maggiore sarà la percentuale di responsabilità a carico della vittima, la quale diventerà esclusiva nel caso di pericoli manifestamente percepibili ed agevolmente evitabili (così Cass. N.
19392/2016; e, recentemente, Cass. Ord. n.33074/2023);
(e) la condotta colposa del danneggiato deve risultare oggettivamente non prevedibile da parte del custode (cfr. Cass. cit. n.25837/2017).
12) Applicando tali regole di giudizio alla fattispecie concreta e alle evidenze istruttorie, si ravvisa che la decisione del Tribunale di attribuire al danneggiato un concorso di colpa al 50% è plausibile, avendo ragionevolmente valorizzato la circostanza della presenza del tombino adiacente al dislivello quale elemento di fatto che avrebbe dovuto esigere un maggior grado di attenzione, sulla base dello stato dei luoghi raffigurato. Infatti, non si apprezzano elementi idonei a rendere 'insidiose', e, quindi, inevitabili le difformità del marciapiede che presentano il carattere di oggettiva percepibilità e prevenibilità.
Peraltro, è incongruo il riferimento dell'appellante all'ipotesi del II comma dell'articolo
Controparte_
vs _ rg 1064-2021 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Pt_1 1227 c.c. e al relativo onere probatorio, avendo il tribunale correttamente applicato la diversa fattispecie normativa prevista dal I comma dell'art.1227 c.c., che non impedisce un intervento ufficioso del giudice, attenendo alla sfera della verifica del nesso causale nella produzione del danno ingiusto;
sul punto, cfr. Cass. Ord. 30394/2023 e sent. n.
31721/2023: <….. la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.>>.
13) Il terzo motivo, solo apparente perché formulato sul presupposto dell'invocato accoglimento delle precedenti censure, può ritenersi assorbito.
14) Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo sulla base del valore della controversia (scaglione tariffario da euro 1.101 a euro 5.200).
Sussistono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. n. 1210/2021, pubblicata e depositata in data 27.04.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore del delle spese processuali Controparte_1
del presente grado, liquidate complessivamente in euro 1.600,00, oltre spese generali, cap e iva come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello proposto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello di Lecce, in data 12/02/2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott.ssa Raffaella Brocca
FF vs _ rg 1064-2021 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1 CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott.ssa Raffaella BROCCA - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.1064 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 24/01/2023,
TRA
(c.f. ), esercente la responsabilità genitoriale del Parte_1 C.F._1
figlio minore , rappresentata e difesa dall'Avv. Katiuscia Anna Giannuzzi, Persona_1
- APPELLANTE -
Contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Novembre Controparte_1 P.IVA_1
- APPELLATO–
All'udienza del 24/01/2023, le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico;
quindi la causa è stata trattenuta per la decisione.
Controparte_
vs _ rg 1064-2021 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Pt_1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15.02.2019, conveniva innanzi al Tribunale di Lecce il Parte_1
per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito dal figlio minore Controparte_1 Per_1
, il quale mentre percorreva a piedi, unitamente alla madre, il marciapiede di Via Candido, a
[...]
in data 12/9/2016, incappava in un dislivello del basamento, dovuto alla mancanza di una CP_1
mattonella del rivestimento, non visibile, non prevedibile e non segnalato, in quanto coperto da materiale di risulta. A seguito della caduta, il minore , allora undicenne, subiva la Persona_1 frattura scomposta del III distale del radio e dell'ulna, con applicazione di gesso e prognosi di guarigione dopo 30 giorni;
deducendo la responsabilità del convenuto ex art.2051 c.c. quale CP_1
custode del bene demaniale di cui aveva omesso la dovuta manutenzione, e lamentando, altresì, postumi invalidanti pari al 5%, parte attrice quantificava il danno risarcibile da lesione all'integrità psico-fisica e morale in oltre 13mila euro.
Il costituendosi in causa, contestava la responsabilità risarcitoria, sostenendo la Controparte_1
carenza di nesso causale tra il bene in custodia e l' evento dannoso, determinato dalla grave colpa del minore e del genitore accompagnatore che non avevano assunto una condotta mediamente avvertita e prudente, di per sé sufficiente a evitare il dislivello sul marciapiede, considerate le condizioni oggettive di tempo (alle ore 19.00 nel mese di settembre, in presenza di sufficiente luce solare) e di luogo. Il che – nella prospettazione dell'Ente- configurava il caso fortuito escludente, ex art.2051 c.c., la responsabilità del custode, ipotesi rafforzata dalle stesse deduzioni attoree in relazione al materiale di risulta che avrebbero coperto e reso non agevolmente rilevabile la sconnessione della pavimentazione.
La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale dell'attrice, prova testimoniale, prova documentale, CTU medico-legale (con valutazione del 4% di invalidità permanente), e decisa con sentenza n. 1210/2021, pubblicata e depositata in data 27.04.2021: il tribunale ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria, affermando che, in applicazione del principio di autoresponsabilità,
“……… alla produzione del fatto abbia concorso la condotta del danneggiato, cui è imputabile una disattenzione, senza la quale il fatto non si sarebbe verificato e che dunque è idonea ad essere valutata ex. art. 1227, I co. c.c.” , conseguendone una responsabilità concorrente del nella CP_1
misura del 50%, e la condanna al pagamento complessivo di euro 4.883,20, pari a metà dell'intero risarcimento del danno subito (danno all'integrità psicofisica, danno morale e rimborso spese mediche).
La sig.ra ha proposto appello, contrastato dalla comparsa di costituzione del che ha Pt_1 CP_1
insistito per la conferma della sentenza.
Controparte_
vs _ rg 1064-2021 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Pt_1 La causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 24/01/2023.
=MOTIVI DELLA DECISIONE=
L'appello è affidato a tre motivi:
1) il primo motivo denuncia la contraddittoria motivazione e la violazione dell'art. 116 c.p.c.,
trascurando il Tribunale che parte attrice aveva assolto integralmente al proprio onere di allegazione e di prova in relazione agli elementi costitutivi dell'illecito ex art.2051 c.c. (nesso causale tra danno subito e res in custodia);
2) Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie, assumendo l'erronea applicazione della regola della concorrente responsabilità del danneggiato ex art. 1227, I comma, c.c., posto che non poteva ritenersi corresponsabile del danno il danneggiato che << senza violare alcuna regola di comune prudenza, correttezza
o diligenza, non si sia attivato per rimuovere tempestivamente una situazione di pericolo determinata dall'illecito di un terzo>> (così in atto di appello a pag.8-9).
In particolare, il tribunale avrebbe impropriamente valorizzato, a detrimento della pretesa attorea, la presenza di un tombino contiguo all'anomalia del marciapiede che avrebbe dovuto indurre a un maggior grado di avvedutezza l'utente della strada, così introducendo un'argomentazione fallace, stante la condizione di integrità del tombino.
Soggiunge l'appellante che, prevedendo l'art. 1227, c.2, c.c., l'esclusione della risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, grava sul debitore responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, mentre nel caso di specie alcune onere probatorio aveva assolto il CP_1
3) Il terzo motivo, censurando la sentenza per aver liquidato le spese di lite in relazione all'erroneo presupposto della responsabilità concorrente del danneggiato, è mirato a ottenere la rideterminazione del quantum, quale effetto della invocata responsabilità esclusiva del
CP_1
4) I primi due motivi vengono scrutinati congiuntamente perché presentano profili di connessione, riconducibili all'applicazione della norma codicistica dell'art. 2051: il Collegio li reputa inaccoglibili alla luce di una valutazione complessiva delle prove acquisite da cui emerge l'assenza di pericolo occulto, dovendosi constatare – attraverso un rinnovato esame dei rilievi fotografici prodotti in giudizio- che il luogo del sinistro presentava una condizione di anomalia del piano stradale agevolmente percepibile ed evitabile, il che esclude la esclusiva responsabilità dell'Ente comunale, alla stregua della norma di cui all'art.2051 c.c.
Controparte_ FF vs _ rg 1064-2021 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. come interpretata dal diritto vivente.
5) Infatti, la consolidata giurisprudenza della Cassazione, seguita da quella di merito, porta a considerare che i fatti dedotti in causa, ascrivibili alla fattispecie pretoria del 'risarcimento da insidia stradale', siano pacificamente disciplinati dall'art. 2051 c.c., poiché parte attrice aveva allegato l'accadimento di un sinistro determinato da omessa o insufficiente manutenzione di un marciapiede del convenuto, chiedendone il risarcimento per le CP_1
lesioni subite;
in tal caso, la responsabilità è astrattamente riferibile al proprietario-custode in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che della responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del caso fortuito.
6) La ripartizione dell'onere probatorio, pertanto, prevede che il danneggiato, invocando la responsabilità del custode per i danni subiti in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivino dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto: è suo onere, quindi, dimostrare l'evento dannoso e il nesso di causalità con la cosa in custodia.
7) L'art. 2051 c.c. deroga alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e
2697 c.c., integrando un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova: essa impone al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del caso fortuito (cfr. Cass.n.11802/2016). Di talchè il custode ha l'obbligo, anche in virtù dei principi generali di diligenza, buona fede e correttezza (cfr.
Cass. n.14765/2014; Cass,, Sez. Un. N.24406/2011), di adottare tutte le misure idonee a prevenire ed a impedire la produzione di danni a terzi, ma sempre in rapporto con la natura e la funzione della cosa custodita e con le circostanze del caso concreto, incombendogli l'onere di dimostrare che il danno lamentato si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato, appunto, alle concrete circostanze del caso.
8) Ne consegue che il danneggiato non ha l'onere di allegare e dimostrare anche la sussistenza dell'insidia o trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode (sul punto, cfr.
. Cass., 20/2/2009, n. 4234; Cass., 14/3/2006, n. 5445; Cass., 20/2/2006, n. 3651); può ritenersi ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte che assume l'insidia o trabocchetto (figura -elaborata in giurisprudenza- come sintomatica della colpa) quale elemento estraneo alla struttura dell'illecito extracontrattuale di cui alla norma generale dell' art. 2043 c.c. e a quella speciale dell'art. 2051 c.c. (così già in Cass., 17/5/2001, n. 6767).
9) La funzione che, pertanto, può processualmente ancora attribuirsi alla figura dell'insidia o
Controparte_ FF vs _ rg 1064-2021 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. trabocchetto non è quella di ampliare gli oneri probatori del danneggiato, ma di contribuire a fornire un criterio discretivo della diligenza del danneggiante nell'adozione delle misure idonee ad evitare che la res in custodia sia fonte di danno per i terzi.
10) E' anche vero, però, che la stessa giurisprudenza di legittimità assume che la prova del caso fortuito, necessaria per superare la presunzione posta dall'art. 2051 c.c., può consistere anche nella colpa concorrente od esclusiva del danneggiato (c.d. fortuito incidentale), ricavabile anche dal rapporto della vittima con la res (per esempio, conoscenza e frequentazione dei luoghi, condizioni esterne del sinistro: così Cass. Ord. N. 25330/2016).
11) Sintetizzando, il diritto giurisprudenziale assume che:
(a) il custode si libera della presunzione di cui all'art. 2051 c.c. dimostrando il caso fortuito;
(b) il caso fortuito consiste nel fatto materiale che non è possibile prevedere, o, se prevedibile, non è possibile evitare (la definizione, pur non rinvenibile espressamente nel codice civile vigente, affonda le radici nelle fonti del diritto romano tramandate attraverso il codice giustinianeo: Libro IV, Titolo XXIV, § 6,
De casu fortuito: <<.. quae fortuitis casibus accidunt, cum praevideri non potuerint
(...), nullo bonae fidei judicio praestantur >>; cfr. Cass. n.25837/2017);
(c) il caso fortuito può consistere anche nel fatto colposo della vittima, e quindi anche nella mancata percezione d'un pericolo evidente e chiaramente percepibile;
(d) l'incidenza causale della vittima sulla produzione del danno è direttamente proporzionale all'evidenza del pericolo: più questo era evidente, maggiore sarà la percentuale di responsabilità a carico della vittima, la quale diventerà esclusiva nel caso di pericoli manifestamente percepibili ed agevolmente evitabili (così Cass. N.
19392/2016; e, recentemente, Cass. Ord. n.33074/2023);
(e) la condotta colposa del danneggiato deve risultare oggettivamente non prevedibile da parte del custode (cfr. Cass. cit. n.25837/2017).
12) Applicando tali regole di giudizio alla fattispecie concreta e alle evidenze istruttorie, si ravvisa che la decisione del Tribunale di attribuire al danneggiato un concorso di colpa al 50% è plausibile, avendo ragionevolmente valorizzato la circostanza della presenza del tombino adiacente al dislivello quale elemento di fatto che avrebbe dovuto esigere un maggior grado di attenzione, sulla base dello stato dei luoghi raffigurato. Infatti, non si apprezzano elementi idonei a rendere 'insidiose', e, quindi, inevitabili le difformità del marciapiede che presentano il carattere di oggettiva percepibilità e prevenibilità.
Peraltro, è incongruo il riferimento dell'appellante all'ipotesi del II comma dell'articolo
Controparte_
vs _ rg 1064-2021 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. Pt_1 1227 c.c. e al relativo onere probatorio, avendo il tribunale correttamente applicato la diversa fattispecie normativa prevista dal I comma dell'art.1227 c.c., che non impedisce un intervento ufficioso del giudice, attenendo alla sfera della verifica del nesso causale nella produzione del danno ingiusto;
sul punto, cfr. Cass. Ord. 30394/2023 e sent. n.
31721/2023: <….. la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.>>.
13) Il terzo motivo, solo apparente perché formulato sul presupposto dell'invocato accoglimento delle precedenti censure, può ritenersi assorbito.
14) Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo sulla base del valore della controversia (scaglione tariffario da euro 1.101 a euro 5.200).
Sussistono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. n. 1210/2021, pubblicata e depositata in data 27.04.2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore del delle spese processuali Controparte_1
del presente grado, liquidate complessivamente in euro 1.600,00, oltre spese generali, cap e iva come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello proposto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello di Lecce, in data 12/02/2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott.ssa Raffaella Brocca
FF vs _ rg 1064-2021 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1 CP_1