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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/12/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1543/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Via Cardito, 52 Parte_1
83031 Ariano Irpino, presso lo studio dell'avv. COCCO ACHILLE, che la rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Ariano I. alla via Cardito, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDE MARICA giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 28/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 14.4.25 parte opponente ha proposto opposizione avverso il D.I. n°102/2025, emesso dal Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, nel procedimento RG n. 897/2025 in data 05/03/2025 e notificato in data
06/03/2025 con il quale, rilevato che la richiesta monitoria era relativa a differenze retributive dovute in base alla sentenza del Tribunale di Benevento
1 sez. lavoro n. 771 del 13/06/2019 ed era fondata su documentazione di provenienza della (delibera n. 36 del 14/11/2023 di Parte_1
riconoscimento di debito fuori bilancio e determina n. 197 del 21/11/2023 di liquidazione e pagamento), veniva ingiunto all'opponente di pagare immediatamente e senza dilazione in favore del ricorrente la complessiva somma di Euro 12.567,07, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, nonché le spese del procedimento liquidate in complessivi euro 567,00 oltre rimb. forfettario 15%, Iva e CPA e rimborso contributo unificato di € 118.50, con distrazione.
In particolare, ha esposto:
- che la pretesa creditoria ingiunta era illegittima perché fondata su un errore di calcolo;
- che in virtù di detta corretta rideterminazione di quanto effettivamente dovuto al sig. , in applicazione della sentenza n. 771/2019 Controparte_1 del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro, la Parte_1
con Deliberazione di Consiglio Generale n.8 del 10/04/2025 procedeva alla rettifica della precedente Deliberazione del Consiglio Generale n.
36/2023, avente ad oggetto: “Sentenza del Tribunale di Benevento –
Sezione Lavoro n. 771 del 13/06/2019. Riconoscimento debito fuori bilanci ex art. 194, c, 1Let. A)”, e deliberava, vista la consulenza tecnica a firma del D.d.L. Dott. quale complessiva Persona_1 somma da corrispondere al creditore €1.575,33 in luogo di €12.567,07 come in precedenza erroneamente calcolato.
Ha concluso chiedendo accogliere il ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite.
Regolarmente costituito, il lavoratore ha esposto di aver ottenuto sentenza n.
771.19 con la quale la comunità era stata condannata al pagamento delle differenze vantate a decorrere dal gennaio 2014 tra le retribuzioni spettanti per le
2 mansioni svolte riconducibili al IV livello CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e le retribuzioni percepite e calcolate in base al livello V dal 7.11. 2013 e che l'ente datore aveva quantificato la somma dovuta con delibera 36.23.
Ha chiesto pertanto di “Rigettare l'eccezione preliminare di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, in quanto infondata in diritto.
Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del Decreto
Ingiuntivo n. 102/2025, per insussistenza dei gravi motivi ex art. 649 c.p.c.
Rigettare nel merito l'opposizione proposta dalla Parte_2
perché infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte. Per
l'effetto, confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 102/2025 (R.G. n.
897/2025), dichiarandolo definitivamente esecutivo. Condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. Parte_2
96, comma 1, c.p.c., al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, da liquidarsi in via equitativa, per aver resistito in giudizio con mala fede e colpa grave. Condannare la , in persona del Parte_2
legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, Avv. Marica Grande. IN VIA GRADATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Giudicante voglia accertare l'esatto ammontare del credito, previo eventuale espletamento di CTU contabile volta a determinare
l'esatto importo lordo delle differenze retributive dovute e quindi comprensive dei contributi, revocare parzialmente il decreto ingiuntivo opposto e condannare la al pagamento in favore del Sig. Parte_2 Controparte_1 della somma lorda residua, maggiore o minore rispetto a quella portata dal
Decreto Ingiuntivo opposto, che risulterà dovuta a titolo di differenze retributive lorde, in base alla sentenza n. 771/2019, oltre interessi legali e rivalutazione
3 monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo, tenuto conto dell'acconto di € 1.575,33 versato in data 11/04/2025, disponendo che tale somma lorda sia corrisposta direttamente al lavoratore stante la decadenza dell'Ente dalla funzione di sostituto d'imposta.”.
2.
L'odierna controversia trae origine dalla sentenza n. 771.19 con la quale la comunità era stata condannata al pagamento in favore dell'opposto delle differenze vantate a decorrere dal gennaio 2014 tra le retribuzioni spettanti per le mansioni svolte riconducibili al IV livello CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e le retribuzioni percepite e calcolate in base al livello V dal 7.11. 2013.
Con l'odierna opposizione l'opponente contesta l'importo ingiunto producendo un proprio conteggio con una quantificazione del credito vantato in forza della sentenza pari alla minor somma di € 1575,33, che era stata corrisposta, evidenziando che la precedente delibera posta alla base del decreto ingiuntivo era stata annullata.
Ciò posto, il ctu nominato - alla cui relazione questo giudice si riporta in quanto corretta e scevra da vizi - ha statuito che le differenze economiche spettanti al dipendente ( sulla base di quanto indicato in sentenza e di Controparte_2
quanto accertato in sede di indagine peritale, ammontano complessivamente ad
Euro 686,30.
3.
Da tutto ciò consegue che il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente va condanna al pagamento di euro 686,30 in favore di parte opposta, oltre interessi dalla maturazione al sodisfo.
Va rigettata la domanda di parte opposta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata nelle note di trattazione scritta in quanto solo genericamente dedotta e comunque non fondata tenuto conto dell'esito della perizia.
4 4.
Per il principio della soccombenza parte opponente dev'essere condannata al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della residua somma di euro 686,30 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali che liquida in complessivi €321,00 oltre rimb. forf. 15%, IVA
e CPA, con distrazione, rimanendo definitivamente a suo carico le spese di ctu.
Così deciso in Benevento, 29/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
5
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1543/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Via Cardito, 52 Parte_1
83031 Ariano Irpino, presso lo studio dell'avv. COCCO ACHILLE, che la rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Ariano I. alla via Cardito, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDE MARICA giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 28/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 14.4.25 parte opponente ha proposto opposizione avverso il D.I. n°102/2025, emesso dal Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, nel procedimento RG n. 897/2025 in data 05/03/2025 e notificato in data
06/03/2025 con il quale, rilevato che la richiesta monitoria era relativa a differenze retributive dovute in base alla sentenza del Tribunale di Benevento
1 sez. lavoro n. 771 del 13/06/2019 ed era fondata su documentazione di provenienza della (delibera n. 36 del 14/11/2023 di Parte_1
riconoscimento di debito fuori bilancio e determina n. 197 del 21/11/2023 di liquidazione e pagamento), veniva ingiunto all'opponente di pagare immediatamente e senza dilazione in favore del ricorrente la complessiva somma di Euro 12.567,07, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo, nonché le spese del procedimento liquidate in complessivi euro 567,00 oltre rimb. forfettario 15%, Iva e CPA e rimborso contributo unificato di € 118.50, con distrazione.
In particolare, ha esposto:
- che la pretesa creditoria ingiunta era illegittima perché fondata su un errore di calcolo;
- che in virtù di detta corretta rideterminazione di quanto effettivamente dovuto al sig. , in applicazione della sentenza n. 771/2019 Controparte_1 del Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro, la Parte_1
con Deliberazione di Consiglio Generale n.8 del 10/04/2025 procedeva alla rettifica della precedente Deliberazione del Consiglio Generale n.
36/2023, avente ad oggetto: “Sentenza del Tribunale di Benevento –
Sezione Lavoro n. 771 del 13/06/2019. Riconoscimento debito fuori bilanci ex art. 194, c, 1Let. A)”, e deliberava, vista la consulenza tecnica a firma del D.d.L. Dott. quale complessiva Persona_1 somma da corrispondere al creditore €1.575,33 in luogo di €12.567,07 come in precedenza erroneamente calcolato.
Ha concluso chiedendo accogliere il ricorso con condanna al pagamento delle spese di lite.
Regolarmente costituito, il lavoratore ha esposto di aver ottenuto sentenza n.
771.19 con la quale la comunità era stata condannata al pagamento delle differenze vantate a decorrere dal gennaio 2014 tra le retribuzioni spettanti per le
2 mansioni svolte riconducibili al IV livello CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e le retribuzioni percepite e calcolate in base al livello V dal 7.11. 2013 e che l'ente datore aveva quantificato la somma dovuta con delibera 36.23.
Ha chiesto pertanto di “Rigettare l'eccezione preliminare di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, in quanto infondata in diritto.
Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del Decreto
Ingiuntivo n. 102/2025, per insussistenza dei gravi motivi ex art. 649 c.p.c.
Rigettare nel merito l'opposizione proposta dalla Parte_2
perché infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte. Per
l'effetto, confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 102/2025 (R.G. n.
897/2025), dichiarandolo definitivamente esecutivo. Condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. Parte_2
96, comma 1, c.p.c., al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, da liquidarsi in via equitativa, per aver resistito in giudizio con mala fede e colpa grave. Condannare la , in persona del Parte_2
legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, Avv. Marica Grande. IN VIA GRADATA Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Giudicante voglia accertare l'esatto ammontare del credito, previo eventuale espletamento di CTU contabile volta a determinare
l'esatto importo lordo delle differenze retributive dovute e quindi comprensive dei contributi, revocare parzialmente il decreto ingiuntivo opposto e condannare la al pagamento in favore del Sig. Parte_2 Controparte_1 della somma lorda residua, maggiore o minore rispetto a quella portata dal
Decreto Ingiuntivo opposto, che risulterà dovuta a titolo di differenze retributive lorde, in base alla sentenza n. 771/2019, oltre interessi legali e rivalutazione
3 monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo, tenuto conto dell'acconto di € 1.575,33 versato in data 11/04/2025, disponendo che tale somma lorda sia corrisposta direttamente al lavoratore stante la decadenza dell'Ente dalla funzione di sostituto d'imposta.”.
2.
L'odierna controversia trae origine dalla sentenza n. 771.19 con la quale la comunità era stata condannata al pagamento in favore dell'opposto delle differenze vantate a decorrere dal gennaio 2014 tra le retribuzioni spettanti per le mansioni svolte riconducibili al IV livello CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e le retribuzioni percepite e calcolate in base al livello V dal 7.11. 2013.
Con l'odierna opposizione l'opponente contesta l'importo ingiunto producendo un proprio conteggio con una quantificazione del credito vantato in forza della sentenza pari alla minor somma di € 1575,33, che era stata corrisposta, evidenziando che la precedente delibera posta alla base del decreto ingiuntivo era stata annullata.
Ciò posto, il ctu nominato - alla cui relazione questo giudice si riporta in quanto corretta e scevra da vizi - ha statuito che le differenze economiche spettanti al dipendente ( sulla base di quanto indicato in sentenza e di Controparte_2
quanto accertato in sede di indagine peritale, ammontano complessivamente ad
Euro 686,30.
3.
Da tutto ciò consegue che il decreto ingiuntivo va revocato e parte opponente va condanna al pagamento di euro 686,30 in favore di parte opposta, oltre interessi dalla maturazione al sodisfo.
Va rigettata la domanda di parte opposta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata nelle note di trattazione scritta in quanto solo genericamente dedotta e comunque non fondata tenuto conto dell'esito della perizia.
4 4.
Per il principio della soccombenza parte opponente dev'essere condannata al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della residua somma di euro 686,30 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali che liquida in complessivi €321,00 oltre rimb. forf. 15%, IVA
e CPA, con distrazione, rimanendo definitivamente a suo carico le spese di ctu.
Così deciso in Benevento, 29/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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