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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
-Seconda Sezione Civile-
Il GIUDICE, G.O.P. Dott.ssa Claudia Giannotte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4853 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso Civile dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mansueto Vincenzo, giusta Parte_1
mandato in atti
ATTORE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa, dall'Avv. Sgismondo Meyer von Schauensee, giusta mandato in atti
CONVENUTA-
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Perone Francesco, in virtù di mandato in atti
TERZA CHIAMATA-
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza del 26 Maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con la domanda introduttiva del presente giudizio ha convenuto la Parte_1 CP_1
(già ) per sentir accogliere le seguenti conclusioni: a) Per quanto esposto in Controparte_3
narrativa condannare la al pagamento della somma di € 8.745,51 in favore CP_1
dell'attore per tutti i danni dallo stesso subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b)
Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa.
Deduceva l'attore che, in data 07.07.2022, verso le ore 16,30 circa, nel mentre era alla guida della propria autovettura, Renault Kadjar, Tg. FF178ZA, e percorreva la Str. Prov. Alberobello-
Mottola, giunto nei pressi della C.da Monaci Montelleci, in territorio Mottola, all'altezza del civico 20, la detta vettura restava impigliata in alcuni cavi di acciaio della linea telefonica, che erano penzolanti sulla strada. Un palo di legno, sempre , si spezzava e colpiva la CP_1
fiancata del lato guida dell'autoveicolo arrecando allo stesso danni per il cui ristoro azionava il presente giudizio.
Si costituiva la società che contestava la domanda attrice, di cui chiedeva Controparte_3
il rigetto, nonché eccepiva il difetto di competenza del Giudice adito e il difetto di titolarità sul presupposto che, la proprietà delle strutture telefoniche che avrebbero arrecato danni all'autovettura dell'attore era stata trasferita a nel corso del 2021 in Controparte_2
conseguenza della suddivisione della rete, giusto atto di trasferimento di ramo d'azienda del
29.03.2021 (rep. 16086, racc. 8643, registrato il 7.04.2021 al n. 28793).
In seguito alla dichiarazione resa dalla convenuta, il chiedeva di essere autorizzato a Pt_1
chiamare in causa la CP_2
Autorizzata la suddetta chiamata, si costituiva la che contestava genericamente Controparte_2
la domanda attrice e ne chiedeva il rigetto.
La causa istruita attraverso la prova testi e la CTU tecnica, veniva rinviata all'udienza del
26.05.2025 per la discussione orale.
2 L'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Taranto,
sollevata da parte convenuta, è stata rigettata con ordinanza del 30 gennaio 2023 avverso la quale non risulta proposta azione di regolamento di competenza.
Preventivamente si osserva che accoglibile appare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla già essendo la proprietà delle strutture CP_1 CP_1
telefoniche, che avrebbero arrecato danni all'autovettura dell'attore, stata trasferita a CP_2
nel corso del 2021 in conseguenza della suddivisione della rete, giusto atto di
[...]
trasferimento di ramo d'azienda del 29.03.2021 (rep. 16086, racc. 8643, registrato il 7.04.2021
al n. 28793).
Passando al merito della questione, si osserva che, nel caso sottoposto all'esame, la disciplina applicabile è quella delineata dal'art.2051 c.c..
Occorre premettere che, notoriamente, in tema di danni derivanti da insidia, trova applicazione l'art. 2051 c.c., il quale stabilisce che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo caso fortuito”. L'art. 2051 c.c. sanziona chi omette di vigilare e manutenere manufatti di sua proprietà e su cui grava l'obbligo della “custodia”, facendo sorgere una responsabilità di tipo oggettivo, con una inversione dell'onere della prova. E' onere del danneggiato fornire la prova certa e rigorosa dell'evento (la dinamica) e della derivazione del danno dalla cosa in custodia e del nesso eziologico, secondo la specifica narrazione dei fatti così come da esso in citazione dedotti (art. 2697 co. 1 c.c.); il presunto responsabile, deve solo fornire la prova liberatoria dimostrando l'assenza di colpa e che il danno si è verificato per caso fortuito, per un fatto estrinseco, non prevedibile, né superabile con l'adeguata diligenza, o che si è verificato con il concorso dello stesso danneggiato o per fatto attribuibile ad un terzo. Lo
ha confermato la stessa Suprema Corte, con costante orientamento, affermando che “La
responsabilità per i danni da cose in custodia ha carattere oggettivo”. Pertanto, qualora venga
3 accertato il nesso di causalità tra la cosa ed il danno, non hanno efficacia esimente né la condotta del custode né l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (cd. carattere oggettivo della responsabilità). Ciò in quanto la finalità della norma dell'art. 2051 c.c. è quella di ritenere responsabile colui che si trova “nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa”.
L'evento lesivo può essere, quindi, “scriminato” solo se conseguenza di caso fortuito, ovvero di una dimostrata alterazione repentina della “res”, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, ovvero ancora per concorso dello stesso danneggiato
(cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. n. n. 295 del 13.01.2015; analogamente anche Cass., 15.10.2019,
n. 25925; Cass., 29.9.2017, n. 22801; Cfr. Cass., 23.1.2014, n. 1355; Cass. Civ. 18-05-2012
n.7937; Cass.Civ.13-07-2011 n. 15389, e, in precedenza Cass., 11 gennaio 2008, n. 390, Id., 17
luglio 2009, n. 16719).
Tuttavia, per uniforme orientamento, costantemente condiviso ed affermato da questo
Tribunale, deve precisarsi che laddove si è in presenza di una forma di responsabilità oggettiva,
come quella descritta dall'art.2051 c.c., il presunto danneggiato non può limitarsi a sostenere la responsabilità del custode, per assolvere al suo onere probatorio - limitandosi cioè solo ad affermare di aver subito danno nell'utilizzo dalla “res” o a causa di una anomalia di essa, ma deve fornire la prova certa e rigorosa dell'evento così come dedotto nel suo atto, della concreta presenza della insidia e della derivazione del danno come conseguenza immediata e diretta di essa e, al contempo, della assenza di una sua personale responsabilità. In tale ottica è quindi compito del giudice di esaminare e valutare per ciascun singolo caso le specifiche circostanze,
i fatti prospettati e le prove offerte, fornite ed acquisite, al fine di accertare il verificarsi dell'evento per come esattamente descritto dall'attore, la esistenza e concreta pericolosità della dedotta “anomalia della res”, del nesso causale e la inesistenza di elementi estrinseci e condotte tali da escluderlo o da determinare una condotta concorsuale o addirittura esclusiva dello stesso danneggiato nella verificazione dell'evento e del danno che ne sia derivato (ex art. 1227 c.c.).
4 Ciò chiarito, la domanda attorea può ritenersi adeguatamente provata.
Dalla documentazione prodotta in atti, con particolare riferimento anche alla produzione fotografica prodotta in atti e allegata al verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo, si nota la presenza di cavi sull'autovettura dell'attore ed i conseguenti danni riportati dal mezzo in seguito anche alla caduta del palo presente nelle immagini fotografiche.
La dinamica del sinistro è stata, comunque, confermata e descritta anche dal teste escusso nel corso del giudizio, il quale seguiva l'auto dell'attore ed ha dichiarato di avere visto il mezzo impigliarsi nei fili di acciaio della , che pendevano sulla strada, e che il palo di legno CP_1
era spezzato e marcio.
Nel verbale dei Carabinieri intervenuti sul luogo dell'accaduto, valido sino a querela di falso,
si legge che, contattato il numero verde relativo alla segnalazione caduta pali CP_1
pericolanti, l'operatore passava il reperibile, il quale riferiva che a causa delle condizioni meteo
avverse, molti pali erano caduti e che le squadre erano tutte impegnate, per cui non CP_1
sarebbe intervenuto nessuno. Successivamente interveniva la squadra dei Vigili del fuoco di
Martina Franca, che provvedeva a tranciare i cavi e metteva in sicurezza la zona.
Da quanto emerso dalla documentazione prodotta in atti e dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, la responsabilità di quanto lamentato dall'attore può addebitarsi alla condotta negligente della società proprietaria delle strutture e dei manufatti di telecomunicazione, la quale avrebbe dovuta manutenere i beni sottoposti alla sua custodia, per garantirne la integrità,
stabilità e sicurezza, onde evitare che accadessero le situazioni verificatesi nel caso di specie,
anche in presenza di condizioni metereologiche avverse.
Ai fini della quantificazione dei danni, rilevante è apparsa la CTU svolta nel corso del giudizio,
che appare chiara, precisa ed esaustiva ed esente da vizi logici e giuridici e a cui si fa più ampio riferimento.
5 Il consulente ha accertato che si riscontrano i danni più rilevanti al cofano, alla porta posteriore
lato sinistro, al telaio superiore ed al parabrezza. Sono visibili anche diversi graffi al paraurti
anteriore e ad altre parti della carrozzeria, dovuti verosimilmente allo strisciamento del cavo
d'acciaio, ma da tali foto non sono visibili danni ai proiettori. Tutti i danni rilevati su tali
riproduzioni fotografiche risultano compatibili con le modalità del sinistro. Il preventivo
dell' non è confortato da successiva fattura di avvenuta Parte_2
riparazione, ma dovendo quantificare i danni ritengo accettabili gli importi riportati su tale
preventivo di spesa in quanto riportati verificati dalla scrivente risultano costi di mercato. Sono
stati esclusi i proiettori per i quali non è possibile riscontrare danni dalle foto e considerando
il sinistro e a parere della scrivente è plausibile che non siano stati particolarmente danneggiati
a tal punto da dover essere completamente sostituiti.
Si osserva che, dalla cifra indicata nel preventivo dell'autocarrozzeria deve essere Pt_2
detratta l'IVA non avendo l'attore fornito la prova del pagamento, pertanto, sottraendo alla somma di € 6.947,14 la cifra di € 1.466,84 indicata per i proiettori che il CTU non ha considerato danneggiati, il danno subito dal può essere quantificato in € 5.480,3. Pt_1
La domanda attorea appare quindi meritevole di accoglimento nei limiti di quanto accertato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tra parte attrice e terza chiamata, mentre vengono compensate tra l'attore e la convenuta, risultata in corso di causa estranea alla accertata responsabilità.
P.Q.M.
Il GIUDICE, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di e , quale terza chiamata in causa, così provvede: CP_1 CP_2
6 1) Accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna la in persona del CP_2
legale rappresentante p.t., a rifondere all'attore la somma di € 5.480,3, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del sinistro sino al soddisfo;
2) Condanna la a rifondere in favore dell'attore, le spese del presente CP_2
giudizio, che liquida in complessive € 3.264,00, di cui € 264,00 per spese, € 3.000,00
per compensi, oltre al 15% a titolo di spese forfettarie, IVA e CNAP come per legge, ed alle spese della CTU;
3) Compensa le spese del giudizio tra parte attrice e la società convenuta.
Così deciso in Taranto, 26-05-2025
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Il GIUDICE
Dott.ssa Claudia Giannotte
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