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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/11/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO IA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 425/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. COSENTINO MARIA TERESA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 marzo 2019, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920180001230327000, notificato il 28 gennaio CP_1
2019, avente ad oggetto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2011, per un importo complessivo di euro 2.875,37.
La parte ricorrente deduceva:
– di non essere tenuta ad alcun pagamento, poiché non sarebbe mai stata notificata l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata;
– l'intervenuta prescrizione del credito, trattandosi di crediti risalenti all'anno 2011.
1 Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. L'Istituto esponeva che: CP_1
– la parte ricorrente era tenuta all'iscrizione alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26,
L. n. 335/1995, atteso che i redditi professionali dichiarati per l'anno 2011 non risultano assoggettati ad altra forma di contribuzione obbligatoria;
– la mancata compilazione, da parte del professionista, del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituirebbe comportamento idoneo ad ostacolare l'accertamento contributivo;
– non ricorre la prescrizione, poiché la dichiarazione dei redditi (Modello Unico PF
2012, riferita ai redditi 2011) è stata presentata in data 27 settembre 2012, e da tale data decorre il termine prescrizionale;
– in ogni caso, l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata è stata effettuata in data 3 agosto 2017 e notificata alla parte ricorrente il 28 agosto 2017, con conseguente interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.;
– l'avviso di addebito del 28 gennaio 2019 costituisce tempestiva e valida pretesa contributiva.
*****
L'opposizione è infondata.
1. Sull'asserita mancata iscrizione d'ufficio
Dalla documentazione prodotta dall' risulta che l'iscrizione d'ufficio alla Gestione CP_1
Separata è stata effettuata in data 3 agosto 2017 e notificata alla ricorrente in data 28 agosto 2017.
La contestazione dell'interessata, che afferma di non aver mai ricevuto tale comunicazione, non trova riscontro negli atti, risultando invece prodotta la prova della notifica, non specificamente contestata nei modi di legge.
L'iscrizione d'ufficio è legittima in presenza di redditi professionali non assoggettati ad altra contribuzione previdenziale, ai sensi della costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione (ex multis: Cass. n. 21540/2019; Cass. n. 10472/2020).
2. Sulla prescrizione
Il credito non è prescritto.
2 La dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2011 è stata presentata il 27 settembre
2012.
Secondo il consolidato indirizzo della Cassazione (Cass. n. 27950/2018; Cass. n.
23684/2020), in caso di omissione del versamento contributivo da parte del professionista, il termine prescrizionale quinquennale decorre dalla data in cui l' CP_1 ha conoscenza dei redditi, potendone disporre tramite l'Agenzia delle Entrate.
Nel caso di specie, l' ha interrotto la prescrizione mediante la notifica della CP_1 comunicazione di iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata, avvenuta il 28 agosto
2017, entro il quinquennio decorrente dal settembre 2012.
Successivamente, l'avviso di addebito è stato notificato il 28 gennaio 2019, nel rispetto del termine quinquennale successivamente riaperto.
Pertanto, non può ritenersi maturata la prescrizione.
3. Sulla debenza contributiva
In ragione dei redditi professionali dichiarati per l'anno 2011, non assoggettati ad altra contribuzione, correttamente l' ha proceduto all'iscrizione d'ufficio e alla CP_1 determinazione del contributo dovuto alla Gestione Separata.
Stante la natura della controversia compensa le spese del giudizio
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, contraria ogni istanza, così decide
Rigetta il ricorso.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 17/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 425/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. COSENTINO MARIA TERESA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6 marzo 2019, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920180001230327000, notificato il 28 gennaio CP_1
2019, avente ad oggetto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2011, per un importo complessivo di euro 2.875,37.
La parte ricorrente deduceva:
– di non essere tenuta ad alcun pagamento, poiché non sarebbe mai stata notificata l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata;
– l'intervenuta prescrizione del credito, trattandosi di crediti risalenti all'anno 2011.
1 Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. L'Istituto esponeva che: CP_1
– la parte ricorrente era tenuta all'iscrizione alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26,
L. n. 335/1995, atteso che i redditi professionali dichiarati per l'anno 2011 non risultano assoggettati ad altra forma di contribuzione obbligatoria;
– la mancata compilazione, da parte del professionista, del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituirebbe comportamento idoneo ad ostacolare l'accertamento contributivo;
– non ricorre la prescrizione, poiché la dichiarazione dei redditi (Modello Unico PF
2012, riferita ai redditi 2011) è stata presentata in data 27 settembre 2012, e da tale data decorre il termine prescrizionale;
– in ogni caso, l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata è stata effettuata in data 3 agosto 2017 e notificata alla parte ricorrente il 28 agosto 2017, con conseguente interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.;
– l'avviso di addebito del 28 gennaio 2019 costituisce tempestiva e valida pretesa contributiva.
*****
L'opposizione è infondata.
1. Sull'asserita mancata iscrizione d'ufficio
Dalla documentazione prodotta dall' risulta che l'iscrizione d'ufficio alla Gestione CP_1
Separata è stata effettuata in data 3 agosto 2017 e notificata alla ricorrente in data 28 agosto 2017.
La contestazione dell'interessata, che afferma di non aver mai ricevuto tale comunicazione, non trova riscontro negli atti, risultando invece prodotta la prova della notifica, non specificamente contestata nei modi di legge.
L'iscrizione d'ufficio è legittima in presenza di redditi professionali non assoggettati ad altra contribuzione previdenziale, ai sensi della costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione (ex multis: Cass. n. 21540/2019; Cass. n. 10472/2020).
2. Sulla prescrizione
Il credito non è prescritto.
2 La dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2011 è stata presentata il 27 settembre
2012.
Secondo il consolidato indirizzo della Cassazione (Cass. n. 27950/2018; Cass. n.
23684/2020), in caso di omissione del versamento contributivo da parte del professionista, il termine prescrizionale quinquennale decorre dalla data in cui l' CP_1 ha conoscenza dei redditi, potendone disporre tramite l'Agenzia delle Entrate.
Nel caso di specie, l' ha interrotto la prescrizione mediante la notifica della CP_1 comunicazione di iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata, avvenuta il 28 agosto
2017, entro il quinquennio decorrente dal settembre 2012.
Successivamente, l'avviso di addebito è stato notificato il 28 gennaio 2019, nel rispetto del termine quinquennale successivamente riaperto.
Pertanto, non può ritenersi maturata la prescrizione.
3. Sulla debenza contributiva
In ragione dei redditi professionali dichiarati per l'anno 2011, non assoggettati ad altra contribuzione, correttamente l' ha proceduto all'iscrizione d'ufficio e alla CP_1 determinazione del contributo dovuto alla Gestione Separata.
Stante la natura della controversia compensa le spese del giudizio
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, contraria ogni istanza, così decide
Rigetta il ricorso.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 17/11/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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