Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/04/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 772/2017 RGAC
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr. Natalino Sapone - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 772/2017 R.G., posta in decisione all'udienza del 4.11.2024 vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di socio Parte_1 CodiceFiscale_1 accomandatario e legale rappresentante della società
[...] elettivamente domiciliato in Polistena, via San Controparte_1
Francesco d'Assisi n. 30, presso lo studio dell'avv. Salvatore Galluzzo che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Maria Florimo in virtù di mandato in atti
-appellante-
E
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via
Giudecca n. 1/b, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Maria Toscano che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata–
(C.F. n. ), in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, via T. Campanella n. 46, presso lo studio dell'avv. Elettra Cortese, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti
-interveniente-
oggetto: contratti bancari – appello avverso la sentenza n. 568 del 2017 del Tribunale di Palmi, pubblicata il 20.06.2017.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 31.10.2024 i procuratori dell'appellante così precisavano le conclusioni: “i sottoscritti procuratori precisano le conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate nell'atto di citazione in appello introduttivo del presente giudizio ed insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 31.10.2024, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni: “ribadite le difese svolte con la comparsa di costituzione, nonché in tutti gli atti e verbali di causa, da intendersi in questa sede integralmente ritrascritti, la in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv. Toscano, si riporta a quanto sin qui osservato eccepito e dedotto negli atti e verbali di causa, insiste sulle proprie conclusioni e chiede all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, di accogliere le conclusioni rassegnate in atti e, conseguentemente, di rigettare tutte le domande, richieste e conclusioni di controparte, da ritenersi inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atti”.
infine, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 28.10.2024, il procuratore dell'intervenuta così precisava le conclusioni: “piaccia al''Ecc.ma Corte CP_3
d'Appello di Reggio Calabria, reietta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione, contestazione e deduzione, tanto in fatto quanto in diritto, così giudicare: In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione esperita dall'appellante, per i motivi meglio esposti in narrativa;
nel merito, rigettare l'appello proposto in assenza dei presupposti di legge ed, in ogni caso, respingere qualsiasi domanda formulata ex adverso poiché infondata in fatto e in diritto, per le causali meglio esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare in toto la sentenza di primo grado n. 568/2017 (R.G. n. 935/2015), pubblicata in data 20/06/2017 dal Tribunale di Palmi”.
Con ordinanza del 2.12.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
6.03.2023 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 52/2024, depositata il 26.01.2024, questa Corte
d'appello così statuiva “non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante
[...] Controparte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara la nullità delle
[...] clausole relative all'applicazione di interessi in misura superiore a quella legale, alla capitalizzazione anatocistica, alla c.m.s. relativamente ai conti correnti n.ri 10081.17 (già n. 10081.92) e 10126.90 (già
10126.68); b) rigetta la domanda di nullità per usurarietà dei tassi interessi;
c) dispone con separata ordinanza la remissione della causa in istruttoria;
d) riserva alla sentenza definitiva la pronunzia sulle spese processuali”.
Con separata ordinanza pubblicata il 26.01.2024 questa Corte così disponeva “vista la sentenza non definitiva emessa in pari data, che dispone la prosecuzione del processo per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio; ritenuto, pertanto, necessario disporre la predetta consulenza affinché il nominando consulente tecnico, sulla scorta della documentazione in atti, proceda al ricalcolo dei c/c oggetto di causa “partendo dall'estratto conto più vecchio depositato agli atti, applicando quale saldo iniziale quello indicato dalla banca nel primo estratto conto prodotto e, qualora siano presenti dei periodi mancanti nella documentazione prodotta, facendo ricorso al saldo di ricongiunzione per neutralizzare le eventuali lacune determinate dall'assenza di estratti relativi a periodi intermedi della relazione pluridecennale”: a) “ridetermini il saldo dei conti correnti oggetto di causa, per tutta la durata dei rapporti, applicando agli stessi il tasso legale pro - tempore vigente;
b) “depuri dai conti correnti oggetto di causa la c.m.s. e la capitalizzazione degli interessi passivi comunque operata”; c) “verifichi, sulla base del saldo ricalcolato al netto degli indebiti sopra individuati, se vi siano stati versamenti di natura solutoria, escludendoli dal calcolo laddove siano decorsi dieci anni tra la data dei singoli pagamenti e la data della proposizione della domanda giudiziale o, se precedente, di altro atto interruttivo della prescrizione”; d) “verifichi, sulla base del saldo ricalcolato al netto degli indebiti sopra individuati, se vi siano stati versamenti di natura ripristinatoria, escludendoli dal calcolo laddove siano decorsi dieci anni tra la data della chiusura dei conti e la data della proposizione della domanda giudiziale” conferendo l'incarico peritale al dott. e rinviando la causa Persona_1 all'udienza del 4.03.2024 al fine di accertare l'avvenuta accettazione dell'incarico e la data di fissazione delle operazioni peritali, disponendo ex art 127 ter c.p.c. che l'udienza venisse sostituita dalla trattazione scritta ed assegnando termine alle parti fino alle ore 10,00 dello stesso 4 marzo 2024 per depositare sintetiche note di trattazione.
In data 26.01.2024, il nominato consulente accettava telematicamente l'incarico, fissando la data del 13.02.2024 per l'inizio delle operazioni peritali.
In data 4.06.2024, il CTU depositava la consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza del 2.12.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
6.03.2023 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va ribadito il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva non possono essere modificate o revocate con la sentenza definitiva, sicché il Giudice resta vincolato dalla sentenza non definitiva - anche se non passata in giudicato - sia in ordine alle questioni definite, sia per quelle che ne costituiscano il presupposto logico necessario, senza poter risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva (ex plurimis: Cass. Civ., sez. I, n. 6251/2018; n. 13621/2014).
È, invero “cosa nota che il giudice che ha pronunciato la non definitiva è vincolato alla propria decisione. Si verifica cioè per il giudice che ha adottato la pronuncia una preclusione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conseguente all'esaurimento con essa della relativa potestas decidendi, onde detto giudice non può risolvere quelle questioni in senso diverso con la sentenza definitiva” (Cass. 14 giugno 1999, n. 5860; Cass. 11 maggio 2006, n.
10889; Cass. 31 agosto 2009, n. 18898; Cass. 23 novembre 2015, n. 23862; Cass. 28 luglio 2017, n. 18834).
Nel caso in esame, questa Corte si è già pronunciata, con la sentenza non definitiva n.
52/2024, dichiarando, in riforma della gravata sentenza, la nullità delle clausole relative all'applicazione di interessi in misura superiore a quella legale, alla capitalizzazione anatocistica e alla c.m.s. - relativamente ai conti correnti n.ri 10081.17 (già n. 10081.92) e
10126.90 (già 10126.68) - rigettando, invece, la domanda di nullità per usurarietà dei tassi di interesse.
Nella presente sede, pertanto, essendo il giudizio vincolato dalla precedente decisione, che ha già risolto nel merito tali questioni, non residua che verificare gli esiti dei conteggi richiesti al consulente tecnico nominato con l'ordinanza sopra richiamata.
In proposito, posto che, al contrario delle sentenze non definitive “i provvedimenti pronunciati dal collegio per l'ulteriore istruzione della causa a norma dell'art. 279 cod. proc. civ. sono revocabili, non hanno contenuto decisorio (ancorché la loro motivazione sia contenuta nella sentenza non definitiva) e non sono sindacabili con ricorso per Cassazione avverso la sentenza parziale coeva, ma solo con la sentenza definitiva, pronunciata all'esito della prosecuzione dell'istruttoria, sicché non hanno alcuna attitudine al giudicato” (C.C. n. 27229/2014), la Corte deve ribadire la correttezza della rideterminazione dei saldi operata sui c/c oggetto di causa applicando, agli stessi, gli interessi in misura legale ed escludendo del tutto la capitalizzazione degli interessi debitori e la commissione di massimo scoperto - in conseguenza delle dichiarata nullità delle relative clausole contrattuali – tenuto conto, altresì, delle competenze prescritte.
Ciò detto, dalla disposta consulenza tecnica d'ufficio, di cui questa Corte condivide metodo e risultanze, è emerso che:
-con riferimento al c/c n. 10126.90 (già c/c n. 7670), intestato a
[...]
, esaminare le annotazioni degli interessi e le rimesse Controparte_1 solutorie antecedenti il 24.06.2005 (considerato che l'atto di citazione è stato notificato il 24.06.2015) “… in atti sono presenti i movimenti del c/c 10126.90 (già 7670) presso
[...] per il periodo dal 31.12.1985 (saldo pari al lire -117.771.190 a debito del correntista) Controparte_2 al 31.10.2015 (saldo finali pari ad €. -205.999,93 a debito del correntista) … il CTU ha proceduto ad esaminare le annotazioni deli interessi e le rimesse solutorie antecedenti al 24.06.2005 considerato che l'atto di citazione è stato notificato il 24.06.2015… il CTU ha ritenuto il conto corrente come
“non affidato” in quanto non è presente alcun contratto di apertura e/o modifica credito e dagli estratti conto non si rileva in maniera chiara ed inequivocabile la presenza dell'eventuale importo affidato (salvo diversa valutazione di cui si dirà più avanti in ordine alle osservazioni di parte appellante). Dunque, tutte le rimesse hanno funzione solutoria in quanto sono dirette a colmare le passività maturate (scoperto). Le competenze prescritte (alla data del 24.06.2005) ammontano complessivamente a €. 62.850,84… Il saldo ricalcolato (alla data del 31.10.2015) è risultato essere attivo a favore del correntista per l'importo di €. 39.562,80, rispetto al saldo originario risultante dagli estratti conto pari a €. - 205.999,93 (a debito del correntista) …qualora si volessero escludere le spese, come da richiesta di parte appellante durante le operazioni peritali, il saldo ricalcolato (a credito del correntista) è pari a €.56.952,34.”.
-con riferimento al c/c n. 10081.17 (già n. 10081.92), intestato a “… Parte_1 in atti sono presenti i movimenti del c/c n. 10081.17 (già n. 10081.92) presso il Controparte_2 per il periodo dal 31.12.1990 (saldo iniziale pari a lire 3.337.113 a debito del correntista)
[...] al 30.09.2015 (saldo finale pari ad €. -9.848,17 a debito del correntista) … le competenze prescritte
(alla data del 24.06.2005) ammontano complessivamente a € 4.017,68… il saldo ricalcolato a credito del correntista (alla data del 30.09.2015 ultimo estratto conto disponibile) è pari ad €. 7.913,39… qualora si volessero escludere le spese, come da richiesta di parte appellante durante le operazioni peritali, il saldo ricalcolato è pari a € 14.396,49 (a credito del correntista).”.
Ha precisato, altresì, il consulente tecnico d'ufficio di non aver considerato, ai fini della ricostruzione dei saldi “i conti correnti come “affidati”, stante l'assenza di alcuna indicazione sull'eventuale importo affidato e considerata l'articolazione del procedimento per ricostruire l'operato della tali da non poter rilevare in maniera chiara ed inequivocabile la presenza CP_2 dell'affidamento” evidenziando, tuttavia “la presenza di una esposizione debitoria prolungata” per entrambi i rapporti che, laddove intesa come “fido di fatto” darebbe luogo, relativamente al c/c n. 10126.90 (già c/c n. 7670) ad “un saldo a favore del correntista (alla data del 31.10.2015) pari ad €. 99.694,34 o, qualora si volessero escludere le spese, pari ad €.
117.083,88” e, relativamente, al c/c n. 10081.17 (già n. 10081.92) ad “un saldo a favore del correntista (alla data del 30.09.2015) pari ad €. 11.931,07 o, qualora si volessero escludere le spese, pari a €. 18.414,17”.
Nello specifico, il medesimo consulente ha rilevato che non vi è certezza dell'esistenza di un fido, in quanto il tasso applicato risultava compatibile sia con un contratto privo di affidamento che con un contratto affidato, e che non vi è, comunque, modo di individuare l'ammontare del fido eventualmente concesso. Ha, quindi, eseguito un doppio calcolo rilevando che, laddove fosse riconosciuta l'esistenza di un fido, le competenze prescritte sul conto corrente n. 10126.90 sarebbero pari a € 2.719,30 mentre quelle sul conto corrente n. 10081.17 sarebbero pari a zero.
Tanto premesso, preso atto delle risultanze della consulenza contabile, ritiene questa
Corte che, ai fini della determinazione dei saldi dei conti correnti oggetto di causa, le conseguenze dell'incertezza dell'esistenza del fido e dell'omessa prova del suo ammontare debbano ricadere su parte attrice.
Come specificato dalla Corte di legittimità con la pronuncia n. 27705/2018 e confermato, poi, con le sentenze n. 31927/2019 e n. 5610/2020, una volta eccepita la prescrizione, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi i versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione.
Apertura di credito che, come è noto, non è di per sé un contratto necessariamente riconnesso a quello di conto corrente “… non era la a dover provare il fatto negativo CP_2 della inesistenza di apertura di credito, o la natura solutoria delle rimesse, che invece scaturiva automaticamente dall'assenza di prova di un rapporto di affidamento in conto corrente;
per converso le era sufficiente eccepire il decorso del tempo e far valere la prescrizione dall'annotazione delle singole rimesse”(Cass. n. 5610/2020).
Ne deriva che gravava sull'attore in ripetizione, al fine di poter considerare detti versamenti alla stregua di meri atti di ripristino della disponibilità - come tali, non aventi lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca e, dunque, inidonei al decorso della prescrizione - l'onere di provare l'esistenza di un affidamento.
In mancanza di prova specifica dell'apertura di credito, di cui dovrebbe essere indicata la soglia stessa dell'affidato, è da escludersi l'esistenza di affidamento non bastando l'affermazione che vi fosse una apertura di credito.
Nessuna rilevanza può riferirsi, al fine di affermare l'esistenza di un fido di fatto illimitato, solo ed unicamente all'esame degli estratti conto, posto che un saldo debitore non è circostanza indicativa dell'esistenza di un'apertura di credito autorizzata.
Peraltro, i saldi negativi di conto corrente potrebbero essere riconducibili a diverse linee di credito, con diversa causa e natura rispetto ad un'unica apertura di credito, che l'Istituto di credito poteva aver concesso al correntista.
Nondimeno, il tema dello sconfinamento, che si protrae nel tempo, senza che di fatto la banca abbia iniziative di rientro via via che il tempo passa, denota semplicemente la mancanza di interesse di quest'ultima a ricevere nell'immediato la prestazione dovuta e di tollerare – se non di favorire - la persistenza attuale e il protrarsi futuro del debito da sconfino del cliente.
In via correlata, un simile comportamento crea un affidamento del cliente circa il fatto che il debito sia destinato a rimanere ancora in vita: la prassi in questione, se di certo porta un profilo di assonanza con l'apertura di credito (per la segnalata stabilità che il rapporto di debito viene a raggiungere), è da ritenere che non venga tuttavia a transitare nella medesima.
In effetti, resta comunque differente, nelle due ipotesi (mero sconfinamento e apertura di credito), la modalità di accesso al credito di cui fruisce il cliente: tale operatività palesa nei fatti una linea di demarcazione molto sottile tra sconfinamento e apertura, ma non raggiunge una piena identificazione del primo con la seconda.
Pertanto, in mancanza di prova della pregressa stipula di un contratto di apertura di credito si deve concludere per l'inesistenza di rimesse ripristinatorie considerato che l'esistenza di scoperti di conto, anche ripetuti e cospicui, non è univocamente interpretabile come conseguente ad un'apertura di credito a favore della cliente, ben potendo trattarsi di mera tolleranza da parte della banca, che ha la possibilità di controllare la situazione patrimoniale e finanziaria del correntista e fare immediato ricorso a forme sollecite di copertura e tutela (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12947 del
05/12/1992).
Nel caso di specie, il CTU ha riferito di non avere potuto individuare, dall'esame degli atti e documenti, il preciso valore numerico degli affidamenti, né della loro determinazione temporale “dagli estratti conto non si rileva in maniera chiara ed inequivocabile la presenza dell'affidamento attraverso l'indicazione dell'importo eventualmente affidato e/o attraverso espressioni “entro fuori fido”, “interessi per sconfinamento”, od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria denotanti in modo inequivocabile la presenza di un affidamento e non di meri scaglioni differenziati di tasso di interesse” sicché in assenza di prova specifica dell'apertura di credito, la stessa non può considerarsi illimitata, né può ritenersi che l'eventuale elasticità di cassa autorizzata, in via ipotetica, dalla Banca sia tale da essere ricompresa nell'ambito di un preciso obbligo assunto dalla stessa.
Con riferimento, invece, alle spese addebitate dall'Istituto di Credito nei conti correnti oggetto di causa, il C.T.U. ha provveduto a calcolarle - dietro richiesta del consulente di parte appellante e nel contraddittorio delle parti– nonostante tale operazione non fosse stata specificamente richiesta nei quesiti formulati con l'ordinanza che ha disposto l'incombente istruttorio.
Sul punto, occorre in effetti precisare che parte attrice/appellante, sia con l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice di prime cure sia con l'atto di citazione in appello ha lamentato l'illegittima applicazione, da parte della anche di spese e CP_2 commissioni mai pattuite chiedendo, a questa di Corte, di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti effettuati a tale titolo.
Tale domanda non è stata esaminata in sede di pronuncia della sentenza non definitiva sicché deve essere valutata in questa sede partendo dal presupposto che “lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando “assorbito” l'operato del consulente da quello del giudice” (C.C. n. 24695/2024). Nello specifico, considerato che le parti hanno avuto la possibilità di interloquire durante le operazioni peritali, tramite i loro difensori e consulenti tecnici di parte, ben possono essere utilizzate le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che ha accertato l'applicazione, da parte dell'Istituto di Credito, in entrambi i conti correnti, di spese e commissioni mai pattuite e, quindi, illegittimamente addebitate al correntista e, in quanto tali, da espungere ai fini del calcolo dei saldi dei conti correnti.
Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazioni, il saldo del conto corrente n.
10126.90 (già c/c n. 7670), intestato a Controparte_1 deve essere individuato, alla data del 31.10.2015, in €. 56.952,34 a favore del correntista mentre il saldo del conto corrente n. 10081.17 (già n. 10081.92), intestato a deve essere individuato, alla data del 30.09.2015, in € 14.396,49 a Parte_1 favore del correntista.
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei presunti “danni esistenziali ed alla salute subiti da per l'inadempimento della Banca”, riproposta Parte_1 in questa sede, in difetto assoluto di prova in ordine all'an ed al quantum.
La presente pronuncia non spiega effetti nei confronti della cessionaria, in quanto l'atto di scissione ha riguardato soltanto gli elementi attivi e passivi della
[...]
costituenti il "Compendio Scisso", composto dagli elementi attivi Controparte_2
e passivi, già esistenti all'epoca della cessione, “con esclusione delle passività derivante da pretese restitutorie o risarcitorie connesse ai rapporti o beni ricompresi nel compendio scisso, da chiunque fatte valere, ed originate da fatti occorsi o comportamenti omissivi o commissivi posti in essere da anteriormente alla scissione: per l'effetto Controparte_2 CP_3 non è quindi legittimata passiva in ordine ad eventuali domande restitutorie o risarcitorie per le causali sopra descritte, che restano di competenza d ”. Controparte_2
In ogni caso, “la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”
(cfr. Cassazione civile sez. I, 22/10/2009, n.22424).
Nel caso in esame, non vi è stata formale estromissione della Controparte_2 talché, correttamente, il giudizio è proseguito tra le parti originarie nei
[...] confronti delle quali deve essere pronunciata sentenza.
La riforma della sentenza di primo grado rende necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali secondo un criterio unitario e globale fondato sull'esito complessivo della lite (in tal senso v. Cass. n. 15483/2008; Cass. n.
4052 del 19.2.2009; Cass. n. 6259 del 18.3.2014; Cass. n. 11423 dell'1.6.2016).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, tra e la Parte_1 [...] seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambi i Controparte_2 gradi, parzialmente compensate nella misura del 30% per entrambi i gradi di giudizio, stante il parziale accoglimento della domanda attrice, secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti:
Primo grado
Competenza: Tribunale
Valore della causa da €. 52.001 ad €. 260.000
Fase studio controversia €. 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio €. 814,00
Fase istruttoria €. 2.835,00
Fase decisoria €. 2.127,00
Totale compenso tabellare €. 7.052,00
Ridotto per effetto della parziale compensazione €. 4.936,40
Secondo grado
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa da €. 52.001 ad €. 260.000
Fase studio controversia €. 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio €. 956,00
Fase trattazione €. 2.163,00
Fase decisoria €. 2.552,00
Totale compenso tabellare €. 7.160,00
Ridotto per effetto della parziale compensazione €. 5.012,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato
D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Le spese sostenute dalla AMCO interveniente volontaria restano a suo carico.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio del presente grado devono essere poste, integralmente, a carico della Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio e nella qualità di socio accomandatario e Parte_1 legale rappresentante della società Controparte_1
avverso la sentenza n. 568 del 2017 del Tribunale di Palmi,
[...] pubblicata il 20.06.2017:
- in riforma dell'impugnata sentenza dichiara che il saldo del conto corrente n.
10126.90 (già c/c n. 7670), intestato a alla Controparte_1 data del 31.10.2015 era pari ad €. 56.952,34 (oltre interessi con decorrenza dal
31.10.2015 al soddisfo) in favore del correntista mentre il saldo del conto corrente n.
10081.17 (già n. 10081.92), intestato a alla data del 30.09.3015, era Parte_1 pari ad €.14.396,49. (oltre interessi con decorrenza dal 30.09.2015 al soddisfo) in favore del correntista;
-rigetta la domanda di risarcimento danni;
-condanna la in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio, parzialmente compensate nella misura del 30% per entrambi i gradi di giudizio, in favore di quantificate per il primo grado di giudizio in Parte_1
€.4.936,40 a titolo di compenso, oltre rimborso contributo, forfetarie, IVA e CAP come per legge e, per il presente grado in €. 5.012,00 a titolo di compenso, oltre rimborso contributo unificato, forfetarie, IVA e CAP come per legge;
- dichiara irripetibili nei confronti delle altre parti le spese sostenute dalla interveniente volontaria;
-pone le spese della consulenza tecnica del presente grado a carico della
[...]
Controparte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.03.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)