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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 567/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
SA MO, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 567/2022
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
VI VI e VI VI, presso il cui studio in Ceglie alla via F. Petrarca n. 21bis è elettivamente domiciliato parte appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Controparte_1 C.F._2
Caforio, presso il cui studio in in San Pietro Vernotico alla via Bernini n.37 è elettivamente domiciliato parte appellata
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 18.12.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio trae origine dall'appello proposto da , titolare della
Parte_1 ditta , avverso la sentenza n. 60/2022 del 13 dicembre 2021, con cui il Giudice di pace
Parte_1 di Brindisi, in accoglimento della domanda attrice, ha dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra e , in data 3 novembre 2018,
Parte_1 Controparte_1 avente ad oggetto l'acquisto dell'autovettura Fiat Sedici, targata DP621VK, per vizi dell'auto venduta, ha condannato alla restituzione del prezzo ricevuto pari a € 3.560,00,
Parte_1 oltre interessi, e al ritiro del veicolo a spese e cura di , condannando quest'ultimo al
Parte_1
Pag. 1 a 11 pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato di parte attrice, e della CTU svolta in corso di causa.
1.1 Nel giudizio innanzi al giudice di pace, ha dedotto di aver Controparte_1 acquistato da la Fiat Sedici al prezzo complessivo di € 3.700, versando la somma Parte_1 in due tranche (€700 in contanti quali acconto e € 3.000 tramite assegno) e ha eccepito i molteplici vizi dell'autovettura, ossia: scarso spunto in fase di avviamento, rumori e vibrazioni anomale, difficoltà nell'innesto delle marce, malfunzionamento della chiusura centralizzata e del telecomando nonché la rimozione o assenza del filtro antiparticolato (c.d. FAP).
Sulla base di tali doglianze, il compratore ha chiesto, quindi, la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo corrisposto e delle spese relative al passaggio di proprietà, con rivalutazione monetaria e interessi, nonché il risarcimento dei danni, vinte le spese di lite.
1.2 Costituitosi in giudizio, il venditore ha eccepito, in via preliminare, Parte_1
l'incompetenza per valore del Giudice di Pace nonché la decadenza dell'attore dal diritto alla garanzia. Ha, altresì, contestato la sussistenza dei vizi denunciati, sostenendo, in particolare, che l'assenza del filtro antiparticolato (FAP) fosse circostanza già nota all'acquirente in quanto indicata nell'annuncio di vendita e che, in ogni caso, le criticità lamentate fossero riconducibili al chilometraggio del veicolo, pari a circa 170.000 km, e che, pertanto, il mezzo presentasse un livello di usura e deterioramento pienamente compatibile con il normale utilizzo e con l'età del veicolo.
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di alla restituzione dell'autovettura e al CP_1 pagamento di una somma a titolo di indennità per aver comunque utilizzato il mezzo e per il suo conseguente deprezzamento.
Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda attrice con accoglimento, in subordine, della riconvenzionale spiegata.
1.3 All'esito del giudizio, il giudice di pace ha accolto la domanda attorea, ritenendo che l'autovettura fosse affetta da un vizio tale da integrare una vera e propria illiceità strutturale, derivante dalla mancanza del FAP. Ha, pertanto, dichiarato risolto il contratto e condannato alla restituzione della somma complessiva di euro 3.560,00, corrispondente al Parte_1 prezzo di vendita ritenuto provato (euro 3.000,00, non essendo stata fornita prova dell'ulteriore versamento in contanti di euro 700,00) e alle spese sostenute dall'attore per il passaggio di proprietà (euro 560,00), oltre accessori di legge e spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il soccombente , chiedendone Parte_1 la riforma integrale, previa sospensione della relativa efficacia esecutiva, con vittoria delle spese di
Pag. 2 a 11 lite del doppio grado di giudizio e con ulteriore condanna per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c.
In particolare, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
a) incompetenza per valore del giudice di pace
ha insistito sull'eccezione di incompetenza per valore del giudice di pace, Controparte_2 già formulata in primo grado, sostenendo che il valore complessivo delle domande proposte da
— quella di risoluzione del contratto con restituzione del prezzo e quella di Controparte_1 risarcimento del danno — avrebbero superato i limiti di competenza del giudice adito.
In particolare, ha evidenziato che alla prima domanda di risoluzione e restituzione della somma, determinata in euro 4.260,00 oltre interessi e rivalutazione, si aggiunge la seconda domanda di risarcimento, pari a euro 740,00, espressa mediante la formula “quella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio”, il che, a suo avviso, comporterebbe indeterminatezza del valore complessivo di entrambe le domande ai sensi dell'art. 14 c.p.c. e il conseguente superamento della soglia di competenza del giudice di pace.
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 1491 c.c.
L'appellante ha, inoltre, censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di
Pace ha ritenuto sussistente una presunta illiceità del bene, individuata nella mancanza del filtro antiparticolato (FAP), qualificando tale circostanza come vizio redibitorio.
Sul punto, egli ha dedotto che i vizi lamentati erano stati resi noti all'acquirente al momento dell'acquisto, come risultante dalla descrizione dell'annuncio di vendita pubblicato online, nel quale era espressamente riportata la dicitura “NO FAP”.
Ha, altresì, evidenziato che nel contratto di compravendita sottoscritto il 3 novembre 2018
l'acquirente ha dichiarato di accettare il veicolo “come da descrizione dell'annuncio di vendita”, con ciò riconoscendo e accettando la mancanza del FAP.
c) vizio di motivazione sulla risoluzione del contratto e sulla garanzia per i vizi della cosa venduta
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha accolto la domanda di risoluzione del contratto, sostenendo che tale decisione sarebbe comunque erronea, non solo in considerazione dell'art. 1491 c.c. — che esclude la garanzia per i vizi conosciuti o facilmente riconoscibili dall'acquirente — ma anche per una serie di ulteriori ragioni di fatto e di diritto.
In particolare, ha contestato: Parte_1
- l'impossibilità per l'acquirente di restituire il veicolo nello stato in cui lo aveva ricevuto, requisito necessario ai fini della risoluzione ex art. 1492 c.c. A tale riguardo ha richiamato quanto accertato dal CTU, che ha rilevato un aumento di circa 16.887 km nel periodo di nove mesi
Pag. 3 a 11 successivi all'acquisto, circostanza indicativa di un uso intenso del mezzo, verosimilmente anche su percorsi accidentati, trattandosi di un veicolo 4x4. A ciò si aggiungono i danni da grandine rilevati sul tetto, sul cofano e sul portellone posteriore, che avrebbero ulteriormente modificato lo stato originario dell'autovettura;
- l'assenza di un difetto di conformità grave o di un inadempimento di entità tale da giustificare la risoluzione. L'appellante ha osservato che il veicolo sarebbe sempre stato regolarmente utilizzato dall'attore, che non solo ha percorso circa 17.000 km, ma ha anche potuto contare sull'immediato intervento del venditore che ha prontamente provveduto a riparare un malfunzionamento riscontrato dall'acquirente subito dopo l'acquisto.
Ha, dunque, richiamato le conclusioni del CTU, secondo le quali la piena funzionalità dell'automobile riscontrata al momento del sopralluogo confermerebbe la non gravità delle presunte anomali, sottolineando, inoltre, che l'acquirente non ha mai richiesto interventi riparativi né consentito le verifiche preventive, nonostante egli si fosse dichiarato disponibile ad effettuarle;
- la sostanziale inesistenza dei vizi lamentati, osservando che, secondo la perizia tecnica, il
CTU ha applicato una riduzione del 90% ai costi dei presunti interventi richiesti dall'acquirente, ritenendo, pertanto, che l'incidenza dei difetti sul valore complessivo del veicolo fosse minima.
Sul punto, ha evidenziato che il giudice di pace non avrebbe effettuato una propria valutazione autonoma delle risultanze peritali, limitandosi ad accogliere la domanda senza considerare il reale impatto dei difetti.
d) effetti della clausola “visto e piaciuto”
L'appellante ha richiamato, altresì, la rilevanza della clausola “visto e piaciuto” contenuta nel contratto di compravendita del 3 novembre 2018, sottoscritta dall'acquirente dopo aver effettuato la prova su strada del veicolo. Tale clausola, ad avviso di , comporta Parte_1
l'esclusione della garanzia per i vizi riconoscibili, tra i quali rientrerebbero sia l'assenza del filtro antiparticolato — circostanza espressamente indicata nell'annuncio di vendita — sia il malfunzionamento del telecomando, elementi che l'acquirente ben conosceva al momento della conclusione dell'accordo;
e) Decadenza dal diritto alla garanzia
L'appellante ha dedotto, altresì, che l'azione proposta da è improcedibile per Controparte_1 decadenza dalla garanzia, in quanto la denuncia dei presunti vizi sarebbe avvenuta ben oltre i termini previsti dall'art. 1495 c.c. — pari a otto giorni dalla scoperta — ovvero dall'art. 132 del
Codice del Consumo, che fissa il termine di due mesi. Ha, dunque, rilevato che il giudice di pace ha omesso ogni valutazione sulla tempestività della denuncia, pronunciandosi sulla risoluzione in assenza di un presupposto essenziale dell'azione;
Pag. 4 a 11 f) Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale
L'appellante ha lamentato, inoltre, che il primo giudice non avrebbe esaminato la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, volta a ottenere la restituzione del veicolo e la condanna dell'attore al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per l'uso del mezzo e per i danni subiti, anche in conseguenza dei fenomeni atmosferici (grandine).
Ha rilevato che la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato l'esistenza di tali danni, stimando il valore attuale del veicolo in € 2.300,00, senza tuttavia che il giudice di pace ne abbia tratto alcuna conseguenza nella decisione.
g) omessa valutazione sulla richiesta di responsabilità aggravata dell'attore ex art. 96 c.p.c.
Secondo l'appellante, il giudice di pace avrebbe omesso ogni valutazione circa la possibile responsabilità aggravata dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonostante emergessero, dagli atti e dagli esiti della consulenza tecnica, elementi idonei a configurare una condotta quantomeno gravemente colposa.
L'appellante ha ribadito che l'acquirente ha denunciato vizi inesistenti o di scarsa entità, fatto ricorso a testimonianze compiacenti, omesso di segnalare i danni da grandine, presentato come gravi problemi già risolti subito dopo l'acquisto e agito pur essendo pienamente consapevole dell'assenza del FAP e del malfunzionamento del telecomando.
3. L'appellato si è costituito in giudizio in data 3.05.2022, contestando Controparte_1 integralmente l'appello e formulando, altresì, appello incidentale.
In primo luogo, ha ribadito l'esistenza della competenza per valore del giudice di pace, atteso che l'attore ha chiaramente manifestato la volontà di contenere la domanda entro i limiti della competenza del giudice adito, come risulta dall'atto introduttivo e come confermato nel corso dell'udienza.
In secondo luogo, ha ribadito che, durante le trattative di vendita, ha Parte_1 fornito dichiarazioni ingannevoli, inducendolo a ritenere che la vettura fosse priva di FAP ab origine. Solo dopo l'acquisto, ha scoperto che l'assenza del FAP non rappresentava una caratteristica originaria del veicolo, bensì un difetto di conformità emerso dopo l'acquisto, che ne comprometteva l'idoneità all'uso cui era destinato. Tale condizione, unita alla mancanza di trasparenza contrattuale e alla consegna di una mera ricevuta sostitutiva del libretto di circolazione, ha impedito di verificare autonomamente lo stato reale del veicolo, determinando un errore rilevante e configurando un vizio del consenso per dolo, giustificando la richiesta di risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo versato.
Quanto alla circostanza relativa all'uso del veicolo ha dedotto che l'uso del veicolo da parte del
è cessato immediatamente al momento della scoperta dell'inidoneità alla circolazione. CP_1
Pag. 5 a 11 I danni subiti a causa dell'inutilizzo del mezzo, unitamente alle spese per il bollo auto, sono stati ampiamente documentati mediante preventivi di officine autorizzate e testimonianze, confermando l'effettiva entità del pregiudizio subito.
Inoltre, ha dedotto che l'appellante non può invocare la decadenza dalla garanzia, dal momento che tutti i difetti sono stati denunciati nei termini di legge, ossia entro sei mesi dalla loro scoperta, con comunicazioni al venditore debitamente documentate. Analogamente, eventuali clausole contrattuali volte a limitare la responsabilità del venditore risultano nulle per legge, alla luce delle disposizioni poste a tutela del consumatore.
Quanto alla circostanza relativa all'uso del veicolo ha dedotto che l'uso del veicolo da parte del
è cessato immediatamente al momento della scoperta dell'inidoneità alla circolazione. I CP_1 danni subiti a causa dell'inutilizzo del mezzo, unitamente alle spese per il bollo auto, sono stati ampiamente documentati mediante preventivi di officine autorizzate e testimonianze, confermando l'effettiva entità del pregiudizio subito.
Inoltre, ha dedotto che l'appellante non può invocare la decadenza dalla garanzia, dal momento che tutti i difetti sono stati denunciati nei termini di legge, ossia entro sei mesi dalla loro scoperta, con comunicazioni al venditore debitamente documentate. Analogamente, eventuali clausole contrattuali volte a limitare la responsabilità del venditore risultano nulle per legge, alla luce delle disposizioni poste a tutela del consumatore.
3.1 L'appellato ha formulato, altresì, appello incidentale, chiedendo:
- il riconoscimento del versamento dell'acconto di € 700,00 non riconosciuto dal giudice di pace per mancanza di ricevuta e conseguentemente la condanna del venditore al pagamento della somma residua di € 700,00, oltre interessi e rivalutazione;
- l'accertamento del danno subito per il mancato utilizzo del veicolo a causa dei danni lamentati, comprensivo delle spese per il bollo auto per le tre mensilità di inutilizzo. Tale danno si considera compensato dall'eventuale uso effettivo dell'autovettura e dal deprezzamento della stessa già considerato nella sentenza del giudice di pace, evitando duplicazioni di risarcimento e nei limiti di competenza del giudice di pace.
3.2 In definitiva, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, nonché l'accoglimento dell'appello incidentale, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, rappresentando altresì di esser stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
4. Con ordinanza del 3.08.2022, il Tribunale ha rigettato l'inibitoria formulata dall'appellante.
Pag. 6 a 11 All'udienza del 10.03.2023 ha dichiarato di aver versato, in ottemperanza alla Parte_1 sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, l'importo di € 3.781,57 a mezzo bonifico bancario del 28.09.2022, depositandone copia.
È stata fissata, quindi, l'udienza di precisazione delle conclusioni, poi rinviata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine per note finali.
Negli scritti finali entrambe le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni. In particolare,
l'appellante ha chiesto, in caso di accoglimento dell'appello, la restituzione dell'importo pari a €
3.781,57 versato in esecuzione della sentenza appellata.
Udite le conclusioni con cui le parti costituite hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
5. L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
6. In primo luogo, deve dirsi infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dall'appellante, atteso che il valore della causa, comprensivo della domanda di risoluzione contrattuale e della domanda risarcitoria, rientra tra quelle di competenza del giudice di pace.
Per un verso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando accanto a una domanda di valore determinato, se ne propone un'altra senza indicazione precisa della somma, il principio del cumulo previsto dall'art. 10 c.p.c. non trova applicazione se l'attore dichiara in modo chiaro ed inequivoco di voler contenere quest'ultima entro il limite massimo di competenza, con la conseguenza che entrambe le domande rimangono nella competenza del giudice originario (cfr.
Cass. civ. n. 24030/2009).
Per altro verso, dall'esame dell'atto introduttivo emerge, in modo chiaro ed inequivoco, la volontà dell'attore di contenere l'intero valore della domanda entro i limiti di competenza del Giudice di
Pace, rinunciando espressamente a qualsiasi eccedenza. Tale manifestazione di volontà è documentata sia nel corpo dell'atto, con la dichiarazione “con rinuncia ad ogni esubero al solo fine di accedere ad una tutela più celere”, sia nelle conclusioni, con l'indicazione “contenere la domanda proposta, comunque considerata e qualificata, nei limiti di competenza del Giudice di Pace, con espressa rinuncia ad ogni esubero”.
7. Esaurito l'esame dell'eccezione preliminare, deve osservarsi la fondatezza dell'appello spiegato alla luce della disciplina della garanzia per vizi della cosa compravenduta.
Il thema disputandum riguarda, infatti, l'esistenza o meno di vizi redibitori del veicolo acquistato da con contratto del 3 novembre 2018, risultando non pertinente il richiamo Controparte_1 svolto dal compratore al vizio del consenso quale fonte di annullamento del contratto.
Pag. 7 a 11 8. È bene, quindi, soffermarsi brevemente sulla disciplina di riferimento in materia di vizi della cosa venduta.
Ai sensi dell'art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che il bene ceduto sia privo di vizi tali da renderlo inidoneo all'uso cui è destinato o da diminuirne in modo apprezzabile il valore. Tale garanzia si applica anche ai beni mobili usati, con riferimento ai vizi preesistenti alla conclusione del contratto, distinguendoli dal normale deterioramento derivante dall'uso.
L'art. 1495 c.c. stabilisce che l'acquirente deve denunciare eventuali vizi entro otto giorni dalla loro scoperta, salvo diverso accordo tra le parti o disposizioni normative speciali. In caso di contestazione giudiziale, grava sull'acquirente l'onere di dimostrare di aver rispettato tali termini
(Cass. Civ., 09/05/2023, n. 12337).
Per i contratti di vendita tra professionista e consumatore, com'è nel caso di specie, l'art. 132 del
Codice del Consumo prevede, poi, un termine di decadenza di due mesi dalla scoperta del vizio.
Tale disciplina assicura un esercizio tempestivo dei diritti dell'acquirente senza compromettere la certezza dei rapporti contrattuali.
8.2 Ebbene, nel caso di specie, va esclusa l'operatività della garanzia per vizi della cosa venduta, atteso che la mancanza del FAP era caratteristica pubblicizzata in modo chiaro dal venditore, nota al compratore e non occultata dal venditore sì da non potersi qualificare come
“vizio” del bene compravenduto.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta è emerso, infatti, che:
• la mancanza del FAP sul veicolo era chiaramente indicata tanto nell'annuncio pubblicato sul portale “Subito.it” con la dicitura NO FAP quanto nel contratto di vendita sottoscritto dall'acquirente in data 3.11.2018 in forza del quale l'acquirente ha dichiarato di acquistare il veicolo “come da descrizione dell'annuncio di vendita”.
Che fosse carente il FAP è circostanza, peraltro, confermata dal teste di parte compratrice escusso all'udienza del 18.01.2021, il quale ha affermato di aver letto Tes_1 personalmente l'annuncio riportante la dicitura “NO FAP”;
• la carta di circolazione allegata agli atti riporta la dicitura “euro 4 con dispositivo antiparticolato”, rendendo evidente che l'acquirente avrebbe potuto verificare autonomamente le caratteristiche tecniche del veicolo, ma non vi ha provveduto.
Tali circostanze evidenziano che la differenza tra il modello di serie e l'unità effettivamente venduta era nota o facilmente rilevabile, escludendo qualsiasi condotta ingannevole da parte del venditore.
Quanto sostenuto dall'acquirente – secondo cui sarebbe stato indotto dal venditore a credere che il veicolo fosse privo di FAP sin dalla produzione – non trova riscontro nella
Pag. 8 a 11 documentazione prodotta, posto che la condizione del veicolo era chiaramente indicata sia nell'annuncio, sia nella carta di circolazione
Al contrario, l'acquirente ha avuto piena possibilità di verificare le condizioni e le caratteristiche del bene, accertandone lo stato effettivo, e ha accettato il veicolo così com'era. In tale prospettiva, la clausola “visto e piaciuto” assume rilievo in quanto conferma che l'acquirente era a conoscenza delle condizioni del bene e le ha accettate, escludendo qualsiasi vizio occulto o inadempimento del venditore.
8.3 Va chiarito, ancora, che non emerge alcuna evidenza di ulteriori vizi occulti o difetti tali da ridurre in modo apprezzabile il valore del bene o da renderlo inidoneo all'uso e che non risulta alcuna condotta dolosa o reticente del venditore nella fase precontrattuale o contrattuale.
Le ulteriori doglianze svolte dal compratore hanno riguardato non solo caratteristiche già note del veicolo acquistato ma non hanno inciso in alcun modo sull'idoneità all'uso dell'auto che, infatti, è stata utilizzata da per ulteriori circa 17mila km. CP_1
In particolare, circa il contestato malfunzionamento del telecomando, il teste , Testimone_2 all'udienza del 18.01.2021, ha confermato che il telecomando non funzionava e che ciò era noto.
Il contratto, del resto, menziona la consegna di due chiavi ma non di un telecomando.
Il contratto, altresì, riporta espressamente la presenza di “alcuni difetti di carrozzeria”, circostanza che conferma la piena consapevolezza dell'acquirente sullo stato del veicolo.
9. Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere accolto e la sentenza del giudice di pace va riformata nella parte in cui ha dichiarato la risoluzione del contratto di vendita sul presupposto che la mancanza del filtro antiparticolato (FAP) rendesse il veicolo illecito e, conseguentemente, improduttivo di effetti.
10. Accolto l'appello principale, resta assorbita la domanda riconvenzionale riproposta, in via subordinata, dall'appellante principale.
11. Del pari, resta assorbito l'appello incidentale proposto dall'appellato con riferimento alla restituzione dell'ulteriore somma di € 700,00.
12. Alla stregua delle considerazioni su esposte, l'appello proposto da va Parte_1 accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda attrice proposta da
[...]
di garanzia per vizi della cosa compravenduta, con conferma della validità ed CP_1 efficacia del contratto. Va disposta, quindi, la revoca della risoluzione contrattuale affermata dal giudice di primo grado e, per l'effetto, la revoca delle conseguenti statuizione restitutorie.
Ne deriva che l'auto resta nella disponibilità del compratore e l'importo pari a Controparte_1
€ 3.781,57 versato da a in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 Controparte_1 grado va restituito.
Pag. 9 a 11 13. Per quel che riguarda le spese di lite, visto l'esito del giudizio, deve condannarsi, a norma dell'art. 91 c.p.c., soccombente al pagamento delle spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio, ivi comprese quelle della CTU.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022, per le cause innanzi al giudice di pace e innanzi al
Tribunale rientranti nello scaglione da € 1.101 a € 5.200, in considerazione del valore della causa, con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria nel giudizio di secondo grado, in quanto non svolta.
14. Si osserva, inoltre, che non ricorrono i presupposti per configurare responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo stato provato che l'acquirente ha agito con colpa grave o in mala fede, anche in considerazione dell'esito del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie integralmente l'appello principale e, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, rigetta la domanda di garanzia proposta da nei Controparte_1 confronti della per vizi del veicolo compravenduto Parte_1 con contratto del 3 novembre 2018;
2. conseguentemente, revoca la statuizione con cui il giudice di primo grado ha disposto la risoluzione negoziale del contratto del 3 novembre 2018, espressamente confermando la validità ed efficacia tra le parti contrattuali;
3. dispone, quindi, che resti nella disponibilità del compratore il Controparte_1 veicolo oggetto del contratto;
4. condanna, altresì, alla restituzione in favore della Controparte_1 Pt_1 [...]
dell'importo di € 3.781,57 versati dal venditore in Parte_1 Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado riformata con la presente sentenza;
5. dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
6. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
, che liquida in complessivi € 3.113,00, di cui € 1265 per compensi del primo
[...] grado, € €1.701 per compensi del secondo grado e € 147 per borsuali di questo giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
7. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta Controparte_1 dall'Ing. espletata nel giudizio davanti al giudice di pace Persona_1
Brindisi, 18.12.2025
Pag. 10 a 11 La Giudice
SA MO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco.
Pag. 11 a 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
SA MO, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 567/2022
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
VI VI e VI VI, presso il cui studio in Ceglie alla via F. Petrarca n. 21bis è elettivamente domiciliato parte appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Controparte_1 C.F._2
Caforio, presso il cui studio in in San Pietro Vernotico alla via Bernini n.37 è elettivamente domiciliato parte appellata
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 18.12.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio trae origine dall'appello proposto da , titolare della
Parte_1 ditta , avverso la sentenza n. 60/2022 del 13 dicembre 2021, con cui il Giudice di pace
Parte_1 di Brindisi, in accoglimento della domanda attrice, ha dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra e , in data 3 novembre 2018,
Parte_1 Controparte_1 avente ad oggetto l'acquisto dell'autovettura Fiat Sedici, targata DP621VK, per vizi dell'auto venduta, ha condannato alla restituzione del prezzo ricevuto pari a € 3.560,00,
Parte_1 oltre interessi, e al ritiro del veicolo a spese e cura di , condannando quest'ultimo al
Parte_1
Pag. 1 a 11 pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato di parte attrice, e della CTU svolta in corso di causa.
1.1 Nel giudizio innanzi al giudice di pace, ha dedotto di aver Controparte_1 acquistato da la Fiat Sedici al prezzo complessivo di € 3.700, versando la somma Parte_1 in due tranche (€700 in contanti quali acconto e € 3.000 tramite assegno) e ha eccepito i molteplici vizi dell'autovettura, ossia: scarso spunto in fase di avviamento, rumori e vibrazioni anomale, difficoltà nell'innesto delle marce, malfunzionamento della chiusura centralizzata e del telecomando nonché la rimozione o assenza del filtro antiparticolato (c.d. FAP).
Sulla base di tali doglianze, il compratore ha chiesto, quindi, la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo corrisposto e delle spese relative al passaggio di proprietà, con rivalutazione monetaria e interessi, nonché il risarcimento dei danni, vinte le spese di lite.
1.2 Costituitosi in giudizio, il venditore ha eccepito, in via preliminare, Parte_1
l'incompetenza per valore del Giudice di Pace nonché la decadenza dell'attore dal diritto alla garanzia. Ha, altresì, contestato la sussistenza dei vizi denunciati, sostenendo, in particolare, che l'assenza del filtro antiparticolato (FAP) fosse circostanza già nota all'acquirente in quanto indicata nell'annuncio di vendita e che, in ogni caso, le criticità lamentate fossero riconducibili al chilometraggio del veicolo, pari a circa 170.000 km, e che, pertanto, il mezzo presentasse un livello di usura e deterioramento pienamente compatibile con il normale utilizzo e con l'età del veicolo.
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di alla restituzione dell'autovettura e al CP_1 pagamento di una somma a titolo di indennità per aver comunque utilizzato il mezzo e per il suo conseguente deprezzamento.
Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda attrice con accoglimento, in subordine, della riconvenzionale spiegata.
1.3 All'esito del giudizio, il giudice di pace ha accolto la domanda attorea, ritenendo che l'autovettura fosse affetta da un vizio tale da integrare una vera e propria illiceità strutturale, derivante dalla mancanza del FAP. Ha, pertanto, dichiarato risolto il contratto e condannato alla restituzione della somma complessiva di euro 3.560,00, corrispondente al Parte_1 prezzo di vendita ritenuto provato (euro 3.000,00, non essendo stata fornita prova dell'ulteriore versamento in contanti di euro 700,00) e alle spese sostenute dall'attore per il passaggio di proprietà (euro 560,00), oltre accessori di legge e spese di lite.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il soccombente , chiedendone Parte_1 la riforma integrale, previa sospensione della relativa efficacia esecutiva, con vittoria delle spese di
Pag. 2 a 11 lite del doppio grado di giudizio e con ulteriore condanna per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c.
In particolare, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
a) incompetenza per valore del giudice di pace
ha insistito sull'eccezione di incompetenza per valore del giudice di pace, Controparte_2 già formulata in primo grado, sostenendo che il valore complessivo delle domande proposte da
— quella di risoluzione del contratto con restituzione del prezzo e quella di Controparte_1 risarcimento del danno — avrebbero superato i limiti di competenza del giudice adito.
In particolare, ha evidenziato che alla prima domanda di risoluzione e restituzione della somma, determinata in euro 4.260,00 oltre interessi e rivalutazione, si aggiunge la seconda domanda di risarcimento, pari a euro 740,00, espressa mediante la formula “quella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio”, il che, a suo avviso, comporterebbe indeterminatezza del valore complessivo di entrambe le domande ai sensi dell'art. 14 c.p.c. e il conseguente superamento della soglia di competenza del giudice di pace.
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 1491 c.c.
L'appellante ha, inoltre, censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di
Pace ha ritenuto sussistente una presunta illiceità del bene, individuata nella mancanza del filtro antiparticolato (FAP), qualificando tale circostanza come vizio redibitorio.
Sul punto, egli ha dedotto che i vizi lamentati erano stati resi noti all'acquirente al momento dell'acquisto, come risultante dalla descrizione dell'annuncio di vendita pubblicato online, nel quale era espressamente riportata la dicitura “NO FAP”.
Ha, altresì, evidenziato che nel contratto di compravendita sottoscritto il 3 novembre 2018
l'acquirente ha dichiarato di accettare il veicolo “come da descrizione dell'annuncio di vendita”, con ciò riconoscendo e accettando la mancanza del FAP.
c) vizio di motivazione sulla risoluzione del contratto e sulla garanzia per i vizi della cosa venduta
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha accolto la domanda di risoluzione del contratto, sostenendo che tale decisione sarebbe comunque erronea, non solo in considerazione dell'art. 1491 c.c. — che esclude la garanzia per i vizi conosciuti o facilmente riconoscibili dall'acquirente — ma anche per una serie di ulteriori ragioni di fatto e di diritto.
In particolare, ha contestato: Parte_1
- l'impossibilità per l'acquirente di restituire il veicolo nello stato in cui lo aveva ricevuto, requisito necessario ai fini della risoluzione ex art. 1492 c.c. A tale riguardo ha richiamato quanto accertato dal CTU, che ha rilevato un aumento di circa 16.887 km nel periodo di nove mesi
Pag. 3 a 11 successivi all'acquisto, circostanza indicativa di un uso intenso del mezzo, verosimilmente anche su percorsi accidentati, trattandosi di un veicolo 4x4. A ciò si aggiungono i danni da grandine rilevati sul tetto, sul cofano e sul portellone posteriore, che avrebbero ulteriormente modificato lo stato originario dell'autovettura;
- l'assenza di un difetto di conformità grave o di un inadempimento di entità tale da giustificare la risoluzione. L'appellante ha osservato che il veicolo sarebbe sempre stato regolarmente utilizzato dall'attore, che non solo ha percorso circa 17.000 km, ma ha anche potuto contare sull'immediato intervento del venditore che ha prontamente provveduto a riparare un malfunzionamento riscontrato dall'acquirente subito dopo l'acquisto.
Ha, dunque, richiamato le conclusioni del CTU, secondo le quali la piena funzionalità dell'automobile riscontrata al momento del sopralluogo confermerebbe la non gravità delle presunte anomali, sottolineando, inoltre, che l'acquirente non ha mai richiesto interventi riparativi né consentito le verifiche preventive, nonostante egli si fosse dichiarato disponibile ad effettuarle;
- la sostanziale inesistenza dei vizi lamentati, osservando che, secondo la perizia tecnica, il
CTU ha applicato una riduzione del 90% ai costi dei presunti interventi richiesti dall'acquirente, ritenendo, pertanto, che l'incidenza dei difetti sul valore complessivo del veicolo fosse minima.
Sul punto, ha evidenziato che il giudice di pace non avrebbe effettuato una propria valutazione autonoma delle risultanze peritali, limitandosi ad accogliere la domanda senza considerare il reale impatto dei difetti.
d) effetti della clausola “visto e piaciuto”
L'appellante ha richiamato, altresì, la rilevanza della clausola “visto e piaciuto” contenuta nel contratto di compravendita del 3 novembre 2018, sottoscritta dall'acquirente dopo aver effettuato la prova su strada del veicolo. Tale clausola, ad avviso di , comporta Parte_1
l'esclusione della garanzia per i vizi riconoscibili, tra i quali rientrerebbero sia l'assenza del filtro antiparticolato — circostanza espressamente indicata nell'annuncio di vendita — sia il malfunzionamento del telecomando, elementi che l'acquirente ben conosceva al momento della conclusione dell'accordo;
e) Decadenza dal diritto alla garanzia
L'appellante ha dedotto, altresì, che l'azione proposta da è improcedibile per Controparte_1 decadenza dalla garanzia, in quanto la denuncia dei presunti vizi sarebbe avvenuta ben oltre i termini previsti dall'art. 1495 c.c. — pari a otto giorni dalla scoperta — ovvero dall'art. 132 del
Codice del Consumo, che fissa il termine di due mesi. Ha, dunque, rilevato che il giudice di pace ha omesso ogni valutazione sulla tempestività della denuncia, pronunciandosi sulla risoluzione in assenza di un presupposto essenziale dell'azione;
Pag. 4 a 11 f) Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale
L'appellante ha lamentato, inoltre, che il primo giudice non avrebbe esaminato la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, volta a ottenere la restituzione del veicolo e la condanna dell'attore al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per l'uso del mezzo e per i danni subiti, anche in conseguenza dei fenomeni atmosferici (grandine).
Ha rilevato che la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato l'esistenza di tali danni, stimando il valore attuale del veicolo in € 2.300,00, senza tuttavia che il giudice di pace ne abbia tratto alcuna conseguenza nella decisione.
g) omessa valutazione sulla richiesta di responsabilità aggravata dell'attore ex art. 96 c.p.c.
Secondo l'appellante, il giudice di pace avrebbe omesso ogni valutazione circa la possibile responsabilità aggravata dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonostante emergessero, dagli atti e dagli esiti della consulenza tecnica, elementi idonei a configurare una condotta quantomeno gravemente colposa.
L'appellante ha ribadito che l'acquirente ha denunciato vizi inesistenti o di scarsa entità, fatto ricorso a testimonianze compiacenti, omesso di segnalare i danni da grandine, presentato come gravi problemi già risolti subito dopo l'acquisto e agito pur essendo pienamente consapevole dell'assenza del FAP e del malfunzionamento del telecomando.
3. L'appellato si è costituito in giudizio in data 3.05.2022, contestando Controparte_1 integralmente l'appello e formulando, altresì, appello incidentale.
In primo luogo, ha ribadito l'esistenza della competenza per valore del giudice di pace, atteso che l'attore ha chiaramente manifestato la volontà di contenere la domanda entro i limiti della competenza del giudice adito, come risulta dall'atto introduttivo e come confermato nel corso dell'udienza.
In secondo luogo, ha ribadito che, durante le trattative di vendita, ha Parte_1 fornito dichiarazioni ingannevoli, inducendolo a ritenere che la vettura fosse priva di FAP ab origine. Solo dopo l'acquisto, ha scoperto che l'assenza del FAP non rappresentava una caratteristica originaria del veicolo, bensì un difetto di conformità emerso dopo l'acquisto, che ne comprometteva l'idoneità all'uso cui era destinato. Tale condizione, unita alla mancanza di trasparenza contrattuale e alla consegna di una mera ricevuta sostitutiva del libretto di circolazione, ha impedito di verificare autonomamente lo stato reale del veicolo, determinando un errore rilevante e configurando un vizio del consenso per dolo, giustificando la richiesta di risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo versato.
Quanto alla circostanza relativa all'uso del veicolo ha dedotto che l'uso del veicolo da parte del
è cessato immediatamente al momento della scoperta dell'inidoneità alla circolazione. CP_1
Pag. 5 a 11 I danni subiti a causa dell'inutilizzo del mezzo, unitamente alle spese per il bollo auto, sono stati ampiamente documentati mediante preventivi di officine autorizzate e testimonianze, confermando l'effettiva entità del pregiudizio subito.
Inoltre, ha dedotto che l'appellante non può invocare la decadenza dalla garanzia, dal momento che tutti i difetti sono stati denunciati nei termini di legge, ossia entro sei mesi dalla loro scoperta, con comunicazioni al venditore debitamente documentate. Analogamente, eventuali clausole contrattuali volte a limitare la responsabilità del venditore risultano nulle per legge, alla luce delle disposizioni poste a tutela del consumatore.
Quanto alla circostanza relativa all'uso del veicolo ha dedotto che l'uso del veicolo da parte del
è cessato immediatamente al momento della scoperta dell'inidoneità alla circolazione. I CP_1 danni subiti a causa dell'inutilizzo del mezzo, unitamente alle spese per il bollo auto, sono stati ampiamente documentati mediante preventivi di officine autorizzate e testimonianze, confermando l'effettiva entità del pregiudizio subito.
Inoltre, ha dedotto che l'appellante non può invocare la decadenza dalla garanzia, dal momento che tutti i difetti sono stati denunciati nei termini di legge, ossia entro sei mesi dalla loro scoperta, con comunicazioni al venditore debitamente documentate. Analogamente, eventuali clausole contrattuali volte a limitare la responsabilità del venditore risultano nulle per legge, alla luce delle disposizioni poste a tutela del consumatore.
3.1 L'appellato ha formulato, altresì, appello incidentale, chiedendo:
- il riconoscimento del versamento dell'acconto di € 700,00 non riconosciuto dal giudice di pace per mancanza di ricevuta e conseguentemente la condanna del venditore al pagamento della somma residua di € 700,00, oltre interessi e rivalutazione;
- l'accertamento del danno subito per il mancato utilizzo del veicolo a causa dei danni lamentati, comprensivo delle spese per il bollo auto per le tre mensilità di inutilizzo. Tale danno si considera compensato dall'eventuale uso effettivo dell'autovettura e dal deprezzamento della stessa già considerato nella sentenza del giudice di pace, evitando duplicazioni di risarcimento e nei limiti di competenza del giudice di pace.
3.2 In definitiva, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, nonché l'accoglimento dell'appello incidentale, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, rappresentando altresì di esser stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
4. Con ordinanza del 3.08.2022, il Tribunale ha rigettato l'inibitoria formulata dall'appellante.
Pag. 6 a 11 All'udienza del 10.03.2023 ha dichiarato di aver versato, in ottemperanza alla Parte_1 sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, l'importo di € 3.781,57 a mezzo bonifico bancario del 28.09.2022, depositandone copia.
È stata fissata, quindi, l'udienza di precisazione delle conclusioni, poi rinviata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine per note finali.
Negli scritti finali entrambe le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni. In particolare,
l'appellante ha chiesto, in caso di accoglimento dell'appello, la restituzione dell'importo pari a €
3.781,57 versato in esecuzione della sentenza appellata.
Udite le conclusioni con cui le parti costituite hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
5. L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
6. In primo luogo, deve dirsi infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dall'appellante, atteso che il valore della causa, comprensivo della domanda di risoluzione contrattuale e della domanda risarcitoria, rientra tra quelle di competenza del giudice di pace.
Per un verso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, quando accanto a una domanda di valore determinato, se ne propone un'altra senza indicazione precisa della somma, il principio del cumulo previsto dall'art. 10 c.p.c. non trova applicazione se l'attore dichiara in modo chiaro ed inequivoco di voler contenere quest'ultima entro il limite massimo di competenza, con la conseguenza che entrambe le domande rimangono nella competenza del giudice originario (cfr.
Cass. civ. n. 24030/2009).
Per altro verso, dall'esame dell'atto introduttivo emerge, in modo chiaro ed inequivoco, la volontà dell'attore di contenere l'intero valore della domanda entro i limiti di competenza del Giudice di
Pace, rinunciando espressamente a qualsiasi eccedenza. Tale manifestazione di volontà è documentata sia nel corpo dell'atto, con la dichiarazione “con rinuncia ad ogni esubero al solo fine di accedere ad una tutela più celere”, sia nelle conclusioni, con l'indicazione “contenere la domanda proposta, comunque considerata e qualificata, nei limiti di competenza del Giudice di Pace, con espressa rinuncia ad ogni esubero”.
7. Esaurito l'esame dell'eccezione preliminare, deve osservarsi la fondatezza dell'appello spiegato alla luce della disciplina della garanzia per vizi della cosa compravenduta.
Il thema disputandum riguarda, infatti, l'esistenza o meno di vizi redibitori del veicolo acquistato da con contratto del 3 novembre 2018, risultando non pertinente il richiamo Controparte_1 svolto dal compratore al vizio del consenso quale fonte di annullamento del contratto.
Pag. 7 a 11 8. È bene, quindi, soffermarsi brevemente sulla disciplina di riferimento in materia di vizi della cosa venduta.
Ai sensi dell'art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che il bene ceduto sia privo di vizi tali da renderlo inidoneo all'uso cui è destinato o da diminuirne in modo apprezzabile il valore. Tale garanzia si applica anche ai beni mobili usati, con riferimento ai vizi preesistenti alla conclusione del contratto, distinguendoli dal normale deterioramento derivante dall'uso.
L'art. 1495 c.c. stabilisce che l'acquirente deve denunciare eventuali vizi entro otto giorni dalla loro scoperta, salvo diverso accordo tra le parti o disposizioni normative speciali. In caso di contestazione giudiziale, grava sull'acquirente l'onere di dimostrare di aver rispettato tali termini
(Cass. Civ., 09/05/2023, n. 12337).
Per i contratti di vendita tra professionista e consumatore, com'è nel caso di specie, l'art. 132 del
Codice del Consumo prevede, poi, un termine di decadenza di due mesi dalla scoperta del vizio.
Tale disciplina assicura un esercizio tempestivo dei diritti dell'acquirente senza compromettere la certezza dei rapporti contrattuali.
8.2 Ebbene, nel caso di specie, va esclusa l'operatività della garanzia per vizi della cosa venduta, atteso che la mancanza del FAP era caratteristica pubblicizzata in modo chiaro dal venditore, nota al compratore e non occultata dal venditore sì da non potersi qualificare come
“vizio” del bene compravenduto.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta è emerso, infatti, che:
• la mancanza del FAP sul veicolo era chiaramente indicata tanto nell'annuncio pubblicato sul portale “Subito.it” con la dicitura NO FAP quanto nel contratto di vendita sottoscritto dall'acquirente in data 3.11.2018 in forza del quale l'acquirente ha dichiarato di acquistare il veicolo “come da descrizione dell'annuncio di vendita”.
Che fosse carente il FAP è circostanza, peraltro, confermata dal teste di parte compratrice escusso all'udienza del 18.01.2021, il quale ha affermato di aver letto Tes_1 personalmente l'annuncio riportante la dicitura “NO FAP”;
• la carta di circolazione allegata agli atti riporta la dicitura “euro 4 con dispositivo antiparticolato”, rendendo evidente che l'acquirente avrebbe potuto verificare autonomamente le caratteristiche tecniche del veicolo, ma non vi ha provveduto.
Tali circostanze evidenziano che la differenza tra il modello di serie e l'unità effettivamente venduta era nota o facilmente rilevabile, escludendo qualsiasi condotta ingannevole da parte del venditore.
Quanto sostenuto dall'acquirente – secondo cui sarebbe stato indotto dal venditore a credere che il veicolo fosse privo di FAP sin dalla produzione – non trova riscontro nella
Pag. 8 a 11 documentazione prodotta, posto che la condizione del veicolo era chiaramente indicata sia nell'annuncio, sia nella carta di circolazione
Al contrario, l'acquirente ha avuto piena possibilità di verificare le condizioni e le caratteristiche del bene, accertandone lo stato effettivo, e ha accettato il veicolo così com'era. In tale prospettiva, la clausola “visto e piaciuto” assume rilievo in quanto conferma che l'acquirente era a conoscenza delle condizioni del bene e le ha accettate, escludendo qualsiasi vizio occulto o inadempimento del venditore.
8.3 Va chiarito, ancora, che non emerge alcuna evidenza di ulteriori vizi occulti o difetti tali da ridurre in modo apprezzabile il valore del bene o da renderlo inidoneo all'uso e che non risulta alcuna condotta dolosa o reticente del venditore nella fase precontrattuale o contrattuale.
Le ulteriori doglianze svolte dal compratore hanno riguardato non solo caratteristiche già note del veicolo acquistato ma non hanno inciso in alcun modo sull'idoneità all'uso dell'auto che, infatti, è stata utilizzata da per ulteriori circa 17mila km. CP_1
In particolare, circa il contestato malfunzionamento del telecomando, il teste , Testimone_2 all'udienza del 18.01.2021, ha confermato che il telecomando non funzionava e che ciò era noto.
Il contratto, del resto, menziona la consegna di due chiavi ma non di un telecomando.
Il contratto, altresì, riporta espressamente la presenza di “alcuni difetti di carrozzeria”, circostanza che conferma la piena consapevolezza dell'acquirente sullo stato del veicolo.
9. Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere accolto e la sentenza del giudice di pace va riformata nella parte in cui ha dichiarato la risoluzione del contratto di vendita sul presupposto che la mancanza del filtro antiparticolato (FAP) rendesse il veicolo illecito e, conseguentemente, improduttivo di effetti.
10. Accolto l'appello principale, resta assorbita la domanda riconvenzionale riproposta, in via subordinata, dall'appellante principale.
11. Del pari, resta assorbito l'appello incidentale proposto dall'appellato con riferimento alla restituzione dell'ulteriore somma di € 700,00.
12. Alla stregua delle considerazioni su esposte, l'appello proposto da va Parte_1 accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda attrice proposta da
[...]
di garanzia per vizi della cosa compravenduta, con conferma della validità ed CP_1 efficacia del contratto. Va disposta, quindi, la revoca della risoluzione contrattuale affermata dal giudice di primo grado e, per l'effetto, la revoca delle conseguenti statuizione restitutorie.
Ne deriva che l'auto resta nella disponibilità del compratore e l'importo pari a Controparte_1
€ 3.781,57 versato da a in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 Controparte_1 grado va restituito.
Pag. 9 a 11 13. Per quel che riguarda le spese di lite, visto l'esito del giudizio, deve condannarsi, a norma dell'art. 91 c.p.c., soccombente al pagamento delle spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio, ivi comprese quelle della CTU.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022, per le cause innanzi al giudice di pace e innanzi al
Tribunale rientranti nello scaglione da € 1.101 a € 5.200, in considerazione del valore della causa, con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria nel giudizio di secondo grado, in quanto non svolta.
14. Si osserva, inoltre, che non ricorrono i presupposti per configurare responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non essendo stato provato che l'acquirente ha agito con colpa grave o in mala fede, anche in considerazione dell'esito del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie integralmente l'appello principale e, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, rigetta la domanda di garanzia proposta da nei Controparte_1 confronti della per vizi del veicolo compravenduto Parte_1 con contratto del 3 novembre 2018;
2. conseguentemente, revoca la statuizione con cui il giudice di primo grado ha disposto la risoluzione negoziale del contratto del 3 novembre 2018, espressamente confermando la validità ed efficacia tra le parti contrattuali;
3. dispone, quindi, che resti nella disponibilità del compratore il Controparte_1 veicolo oggetto del contratto;
4. condanna, altresì, alla restituzione in favore della Controparte_1 Pt_1 [...]
dell'importo di € 3.781,57 versati dal venditore in Parte_1 Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado riformata con la presente sentenza;
5. dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
6. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
, che liquida in complessivi € 3.113,00, di cui € 1265 per compensi del primo
[...] grado, € €1.701 per compensi del secondo grado e € 147 per borsuali di questo giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
7. pone definitivamente a carico di le spese della CTU svolta Controparte_1 dall'Ing. espletata nel giudizio davanti al giudice di pace Persona_1
Brindisi, 18.12.2025
Pag. 10 a 11 La Giudice
SA MO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Laura Sammarco.
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