Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Terza
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 8078 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno
2021, vertente tra (codice fiscale Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocato Guido C.F._1
Colombo del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, attore, contro (codice fiscale , CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Luca Zitiello e
Benedetta Musco Carbonaro del foro di Milano in forza di mandato in atti, convenuta.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dall'attore nei confronti della convenuta con ricorso ritualmente depositato ai sensi del dettato normativo dell'articolo 702 bis del codice di procedura civile, che, costituitasi ritualmente la convenuta, mutato il rito nel rito ordinario, dopo trattazione come in atti è stato trattenuto in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 16 ottobre 2024.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
Assume l'attore di aver patito gravi danni ad opera dell'illecita condotta tenuta dalla convenuta in occasione di due operazioni di investimento di somme di denaro in diamanti.
Chiede dunque la condanna della convenuta al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, della somma di 15.981,15 euro (o della diversa somma accertata all'esito del decidere).
Con la rivalutazione e gli accessori del credito.
1
Conclude altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
La convenuta chiede il rigetto delle domande attoree o, in subordine, insiste per il loro accoglimento nella misura più contenuta possibile.
Conclude per la vittoria in punto spese.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Non dovrà procedersi all'espletamento di ulteriore attività istruttoria per la presenza, come sarà agevolmente deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia.
Devesi premettere che è pacifico e documentato che l'attore ha stipulato con (di seguito ONroparte_2
ON
), terza estranea al presente procedimento, due contratti di compravendita di diamanti, aventi per oggetto un diamante ciascuno.
Ha versato, in cambio dell'acquisto delle gemme, la somma complessiva di 20.870,58 euro.
E' stata poi espletata consulenza tecnica d'ufficio da parte del gemmologo che, richiamando la CP_4 documentazione attestante il prezzo delle due gemme alla data degli acquisti, ha evidenziato che la prima gemma acquistata dall'attore in data 23 marzo 2010, in ordine alla quale l'attore medesimo ha corrisposto la somma di 10.000,00 euro, aveva in realtà un prezzo medio al dettaglio all'epoca dell'acquisto, comprensivo di IVA e arrotondato all'euro, pari a 4.812,00 euro;
ha aggiunto che attualmente il prezzo medio al dettaglio della gemma, sempre comprensivo di IVA e arrotondato all'euro, è pari a 6.270,00 euro;
il prezzo di realizzo è invece pari a 2.090,00 euro.
Il consulente d'ufficio ha poi evidenziato che la seconda gemma acquistata dall'attore, in data 18 maggio 2010, in ordine alla quale l'attore medesimo ha corrisposto la somma di
2 10.870,58 euro, aveva in realtà un prezzo medio al dettaglio all'epoca dell'acquisto, comprensivo di IVA e arrotondato all'euro, pari a 5.239,00 euro;
ha aggiunto che attualmente il prezzo medio al dettaglio della gemma, sempre comprensivo di
IVA e arrotondato all'euro, è pari a 6.270,00 euro;
il prezzo di realizzo è invece pari a 2.090,00 euro.
Non risultano ragionevoli motivi agli atti per non aderire alla sunnominata consulenza d'ufficio, essendo stata la medesima condotta con un criterio d'indagine serio, razionale, con osservanza dei quesiti proposti e in armonia ai criteri ricavabili dal dictum delle Sezioni Unite numero 3086 del
2022.
Ciò premesso, assume l'attore di avere nutrito, dopo un certo tempo dagli acquisti, seri dubbi in ordine alle due operazioni sunnominate.
Documenta di essersi rivolto alla convenuta onde contestare l'illecita condotta (anche) della convenuta medesima.
Evidenzia, in conformità alle sunnominate risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, di aver patito gravi danni, essendo a lui state vendute due gemme di valore estremamente inferiore al corrispettivo versato per l'acquisto delle medesime.
Censura in questa sede la condotta della convenuta, a suo dire anch'essa causativa dei danni da loro patiti.
Agisce sia in via contrattuale sia in via precontrattuale, adducendo in ogni caso la sussistenza della terza ipotesi di responsabilità quale fonte di rapporto obbligatorio: quella prevista dall'ultima parte del primo comma dell'articolo 1173 del codice civile.
In particolare, assume la sussistenza di responsabilità della convenuta da contatto negoziale qualificato (rectius contatto sociale).
Ciò doverosamente premesso, devesi evidenziare quanto segue.
3 Deve escludersi in primo luogo la sussistenza di responsabilità contrattuale in capo alla convenuta.
Infatti, è documentato che i contratti di compravendita di
ON diamanti de quibus sono stati conclusi tra l'attore e
La sussistenza di responsabilità contrattuale della convenuta, del resto, non è nemmeno stata coltivata con particolare convinzione dall'attore, proprio in forza delle chiare risultanze documentali agli atti.
In punto, la convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva riferibile alla controversia de qua: trattasi peraltro di eccezione non accoglibile, tenuto conto del fatto che gli attori agiscono praticando anche altre ipotesi di responsabilità: in particolare, come già evidenziato, assumono la responsabilità della convenuta da contatto sociale.
Sotto tali profili la legittimazione passiva della convenuta non è neppure contestata dalla convenuta medesima, dovendosi dunque procedere nella disamina di tali alieni (rispetto alla responsabilità contrattuale) profili di responsabilità.
In punto, in via preliminare di merito la convenuta eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in questa sede dall'attore.
Assume che dalle date dell'acquisto dei preziosi (a suo dire integranti le epoche di inizio della decorrenza del termine di prescrizione) fino al perfezionamento del primo atto interruttivo (il 31 maggio 2019) sarebbe medio tempore spirato il termine (quinquennale) previsto dall'articolo 2947, primo comma, del codice civile.
La censura non pare al giudicante fondata.
Devesi premettere, per un corretto inquadramento, che l'NS (la convenuta, nel caso di specie) ha l'onere di provare la sussistenza dei fatti posti a fondamento della sua eccezione.
4 L'NS avrà dunque l'onere di allegare e provare la data di inizio della decorrenza del termine, ossia il dies a quo.
In base alla giurisprudenza dominante nel presente distretto
(si esamini la pronuncia della Corte d'Appello di Brescia numero 489 del 2023) il dies a quo decorre non dall'acquisto, ma dalla messa a disposizione, in capo al danneggiato, dei preziosi.
Pare al giudicante ragionevole aderire alla sunnominata impostazione, rispettosa del principio in base al quale devesi determinare il dies a quo dal momento dell'effettiva maturazione del danno.
Di talché, aderendo a tale impostazione, non pare accoglibile l'eccezione della convenuta, che nulla ha provato in punto, anzi a monte neppure nulla ha affermato: sussiste deserto probatorio e assertivo in ordine alle date nelle quali furono messi a disposizione i preziosi.
L'eccezione non potrà dunque essere accolta.
Procedendo nella disamina del caso in questione, devesi poi evidenziare che la convenuta propende per la riconduzione della fattispecie all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale: assume di aver rivestito meramente, con riferimento alle compravendite de quibus, la qualità di segnalatore di pregi, una veste a suo dire intimamente connaturata da totale estraneità rispetto al rapporto
ON negoziale intercorso tra gli attori e
Con conseguente configurabilità di una mera responsabilità extracontrattuale, in relazione alla quale l'attore, onerato ai sensi del disposto dell'articolo 2697 del codice di procedura civile, sarebbe obbligato a dimostrare la sua condotta scorretta o esorbitante rispetto all'attività di mera segnalazione o l'avvenuta commissione da parte sua di pratiche commerciali scorrette.
5 E' appena il caso di notare che la convenuta afferma il mancato assolvimento del sunnominato onere da parte dell'attore.
Ora, però, il giudicante, pur nella consapevolezza della sussistenza di importante contrasto giurisprudenziale sussistente in punto, ritiene preferibile propendere per la prospettazione attorea, che accampa la sussistenza, giova ripeterlo, di responsabilità da contatto sociale.
Devesi premettere, per un corretto inquadramento, che, come già accennato, il contatto sociale qualificato è, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi del disposto dell'articolo
1173 del codice civile (in virtù del principio di atipicità delle fonti ivi canonizzato), dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione, bensì di buona fede, protezione e informazione, ai sensi degli articoli 2 della
Costituzione e 1175 e 1375 del codice civile.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il contatto sociale qualificato si traduce in un autonomo obbligo di condotta, diretto alla protezione di interessi ulteriori, estranei all'oggetto di una prestazione contrattuale, ma, in ogni caso, relazionabili alla realizzazione del risultato negoziale programmato.
Si esamini la pronuncia della Suprema Corte numero 24071 del
2017.
In particolare, parte della giurisprudenza ha più volte affermato che l'operatore qualificato è tenuto all'obbligo di comportarsi in buona fede, in virtù della clausola generale di correttezza di cui all'articolo 1175 del codice civile, estrinsecantesi, in specie, nell'obbligo di una corretta informazione e dunque di comunicazione di tutte le circostanze note o, comunque, conoscibili sulla base della diligenza qualificata.
6 In tali fattispecie si applica il regime probatorio previsto dall'articolo 1218 del codice civile, sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sul convenuto incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa a lui non imputabile.
Con riferimento all'attività bancaria in generale, poi, devesi tener conto della peculiare professionalità dei soggetti che vi operano, che si riflette necessariamente su tutte le attività svolte nell'esercizio dell'impresa bancaria e, quindi, sui rapporti che in quelle attività sono radicati, per la cui corretta attuazione gli operatori bancari dispongono di strumenti e di competenze che normalmente gli altri soggetti non possiedono.
Da ciò discende l'affidamento di tutti gli interessati nel puntuale espletamento dei compiti inerenti al servizio bancario, da un lato, e, dall'altro, la specifica responsabilità in cui il banchiere incorre nei confronti di coloro che con lui entrano in contatto per avvalersi di quel servizio, laddove non dovesse osservare le regole prescritte dalla legge.
Nel caso in esame, deve ritenersi provato che, pur non rivestendo la banca convenuta il ruolo di parte contrattuale,
ON nei contratti di compravendita conclusi tra l'attore e , il contesto nel quale i predetti negozi furono stipulati era indubbiamente quello del rapporto bancario di lunga data
(circostanza non contestata).
Più in particolare, gli elementi raccolti univocamente portano a ritenere provato per presunzioni che, come da chiara politica aziendale, anche gli acquisti dei diamanti da parte degli attori furono sollecitati e conclusi con l'attiva partecipazione della convenuta, la quale intervenne nel ruolo di intermediaria, promuovendo gli acquisti, fornendo informazioni, raccogliendo gli ordini e dando esecuzione al
7 pagamento del prezzo, per il tramite di bonifici, con addebiti sul conto corrente del cliente.
In virtù della specifica posizione in tal modo assunta dalla convenuta, la stessa era indubbiamente tenuta a obblighi di informazione che non possono ritenersi correttamente adempiuti. La nota asimmetria conoscitiva intercorrente tra professionista e cliente avrebbe dovuto essere colmata con l'osservanza di pregnanti doveri di trasparenza, chiarezza, lealtà e correttezza, vieppiù in ragione del consolidato rapporto di fiducia in essere con l'attore, tale da ingenerare più facilmente l'affidamento circa la trasparenza e la bontà dell'operazione.
Tale diligenza non risulta essere stata osservata, dal momento che il prezzo di acquisto dei diamanti non corrispondeva al valore intrinseco dei medesimi, assai discostandosene, come emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal sunnominato gemmologo CP_4
DU dovrà pronunciarsi la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore.
Non osta a tale conclusione il fatto che, come assunto dalla convenuta, i danni ritenuti risarcibili siano meramente potenziali e non si siano, in realtà, perfezionati, non essendo l'attore pervenuto alla effettiva rivendita di tali diamanti.
Come evidenziato, mutatis mutandis, dalla copiosa giurisprudenza in tema di responsabilità precontrattuale per l'occasione di affare perduto, non è necessario che sia stata completata una nuova operazione negoziale del genere di cui si lamenti il mancato perfezionamento per assumere l'integrazione dei danni, pena sancire una pregiudizialità relativa all'azione risarcitoria che non trova espresso riscontro normativo.
Nemmeno è poi fondatamente praticabile, come affermato dalla convenuta, la sussistenza del concorso del fatto colposo
8 dell'attore e dunque l'applicabilità del disposto dell'articolo 1227 del codice civile.
Quest'ultima disposizione importa necessariamente una colpevolezza del danneggiato inerente al fatto (si esamini, ex multis, la pronuncia della Suprema Corte numero 7515 del
2018), colpevolezza non rinvenibile in alcun modo nel caso di specie ove risulta incontroversa l'assenza di una particolare esperienza dell'attore in investimenti consimili, non potendosi dunque esigere una qualsivoglia tipologia di attivazione dell'attore medesimo onde evitare il danno patito.
Dovrà dunque provvedersi alla quantificazione di quest'ultimo.
In punto deve aversi riguardo alla differenza tra le prestazioni pecuniarie corrispondenti all'ammontare del prezzo di acquisto dei diamanti e il valore di realizzo dei medesimi;
infatti, considerata l'incontroversa estraneità dell'attore dal mercato di tali gemme, non può che valorizzarsi il parametro riferibile all'effettiva possibilità di vendita dei diamanti medesimi da parte di tale soggetto.
Conseguentemente, la convenuta dovrà essere condannata al pagamento, a favore dell'attore, della somma di 16.690,58 euro.
La somma deve intendersi rivalutata a oggi, giacché, come in precedenza esplicitato, non vi è certezza in ordine all'effettiva data della maturazione del danno.
Competeranno poi gli interessi legali, su tale somma, da oggi e sino al saldo.
Non resta che delibare in ordine alle spese, incluse quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento, che seguiranno la soccombenza.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, condanna parte convenuta al pagamento, a favore dell'attore, delle somme indicate in motivazione.
9 Per il titolo e con la rivalutazione e gli accessori del credito ivi indicati.
Condanna la convenuta alla rifusione, a favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per spese esenti ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Pone a carico definitivo della convenuta le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal gemmologo
, come già liquidate nel corso del procedimento. CP_4
Così deciso a Bergamo il 25 marzo 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
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