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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 7298/2023 tra:
Parte_1
(c.f. e p. i.v.a ) P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore geom.
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano de Filippi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino alla via Vassalli Eandi n. 38 parte opponente
e
Controparte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_2 in persona dei soci amministratori Controparte_1
e Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Grande e Luca
Bonjour entrambi del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Pinerolo (TO) alla via Clemente Lequio n. 24 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di subappalto ex art. 1656 del codice civile per la realizzazione di impianti elettrici;
corrispettivo; domanda di pagamento somme.
1
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza, domanda, eccezione, azione e deduzione respinta In via istruttoria, riservato ogni ulteriore incombente
- ammettere le prove per interpello e testi dedotte nella seconda memoria istruttoria del 17 gennaio 2024 con i testi ivi indicati, ivi compresi i capitoli relativi al cantiere ed al contratto aventi ad oggetto l'immobile di VA di Torino Via San Massimo n. 6 per le ragioni tutte già esposte in atti
- respingere tutte le istanze istruttorie avversarie con opposizione all'ammissione dei capitoli di prova per interpello e per testi avversari poiché tutti inammissibili e/o superflui per i motivi esposti nella terza memoria istruttoria del 5 febbraio 2024 e con richiesta, subordinata, di ammissione alla prova in materia contraria con i testi indicati in controprova nella medesima memoria nel denegato caso di ammissione delle prove avversarie
- disporre, all'esito delle prove orali, CTU per la quale si propone il seguente quesito con riserva di integrazione:
“Dica il CTU, letti gli atti ed i verbali di causa, esaminati i documenti prodotti dalle parti e le risultanze dell'istruzione probatoria, con riferimento ad entrambi i cantieri di Via Susa Pinerolo n. 14 in IN e in Via San Massimo n. 6 in VA ed ai rispettivi contratti di subappalto stipulati tra le parti ed all'esecuzione delle opere subappaltate alla convenuta opposta:
- Quali siano le lavorazioni non eseguite da CP_1
e successivamente completate ad in proprio e/o
[...] Pt_1 mediante affidamento e a ditte terze e verifichi la congruità delle spese e degli extra costi esposti e sostenuti da ed i danni dalla stessa subiti, Pt_1 indicando altresì l'ammontare dei costi generali di impresa e di conduzione di cantiere sopportati dalla società attrice opponente per il tempo necessario a completare le lavorazioni;
- Quali siano i vizi e le non conformità rilevati nelle lavorazioni eseguite da e ad essa Controparte_1 ascrivibili e quali siano le opere di ripristino e di riparazione eseguite da in proprio e/o mediante Pt_1 affidamento e a ditte terze per eliminare vizi e difformità e verifichi la congruità delle spese e degli extra costi esposti e sostenuti da ed i danni dalla stessa Pt_1
2 subiti, indicando altresì l'ammontare dei costi generali di impresa e di conduzione di cantiere sopportati dalla società attrice opponente per il tempo necessario ad eseguire le riparazioni ed i ripristini;
- Quantifichi i ritardi accumulati e ascrivibili a
[...]
nell'esecuzione delle opere ad essa affidate e CP_1 verifichi la congruità delle spese e degli extra costi esposti e sostenuti da ed i danni dalla stessa Pt_1 subiti per il prolungamento dei tempi dei cantieri e dell'esecuzione delle opere, indicando altresì l'ammontare dei costi generali di impresa e di conduzione di cantiere sopportati dalla società attrice opponente per il ritardo;
- Fornisca qualsiasi altra informazione utile per la decisione della causa”. In via preliminare
- respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e per le ragioni illustrate con l'opposizione e negli atti successivi Nel merito ed anche in via riconvenzionale
- respingere la domanda di pagamento interposta dalla con Controparte_1 Controparte_1 il ricorso monitorio con assoluzione della società opponente
- dichiarare, conseguentemente ed in ogni caso nullo, inammissibile, illegittimo, privo di effetti e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto
- dichiarare tenuta e condannare la
[...] a pagare a favore della Controparte_1 : Parte_1
✓ con riferimento al contratto di subappalto relativo al cantiere sito in IN Via Susa Pinerolo n. 14 la somma di
€ 6.288,18 oltre ad IVA se dovuta o quell'altra veriore - maggiore o minore - somma accertanda in corso di causa e liquidanda in sentenza per le casuali esposte in atti
✓ con riferimento al contratto di subappalto relativo al cantiere sito in VA Via San Massimo n. 6 la somma di € 17.002,07 oltre ad IVA se dovuta o quell'altra veriore - maggiore o minore - somma accertanda in corso di causa e liquidanda in sentenza per le casuali esposte in atti
- dichiarare tenuta e condannare la
[...] a Controparte_1 restituire/risarcire/pagare a favore della Parte_1 :
[...]
✓ la somma di € 7.500,00 oltre ad IVA se dovuta con riferimento al contratto di subappalto relativo al cantiere sito in IN Via Susa Pinerolo n. 14 o quell'altra veriore - maggiore o minore - somma accertanda in corso di causa e liquidanda in sentenza per le casuali esposte in atti
3 ✓ la somma di € 4.000,00 oltre ad IVA se dovuta con riferimento al contratto di subappalto relativo al cantiere sito in VA Via San Massimo n. 6 o quell'altra veriore
- maggiore o minore - somma accertanda in corso di causa e liquidanda in sentenza per le casuali esposte in atti
- dichiarare tenuta e condannare la
[...] a risarcire alla Controparte_1 [...] tutti i danni dalla stessa subiti e Parte_1 subendi in conseguenza dei ritardi e degli inadempimenti ascrivibili alla società convenuta opposta accumulati nell'esecuzione delle lavorazioni eseguite in subappalto con riferimento ai cantieri siti in IN Via Susa Pinerolo n. 14 e in VA Via San Massimo n. 6 nella misura di € 37.600,00 o quell'altra veriore - maggiore o minore - somma accertanda in corso di causa e liquidanda in sentenza - se del caso anche in via equitativa - per le casuali esposte in atti
- Il tutto oltre agli interessi ex art. 1284 Codice civile ed alla rivalutazione monetaria fino al saldo
- respingere le domande riconvenzionali avversarie con piena assoluzione della società opponente
- operare la compensazione tra quanto risulterà dovuto dalla società opponente alla società opposta e quanto dovuto dalla società opposta alla società opponente
- Con vittoria di spese e competenze, rimborso forfettario spese generali, IVA, ove non deducibile, e CPA come per legge e con vittoria di spese di eventuali CTU.”
Parte opposta Controparte_1
[...]
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, In via principale, nel merito Rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1077/2023 emesso in data 13 febbraio 2023 dal Tribunale di Torino. In via riconvenzionale Accertare e dichiarate tenuta a corrispondere, Parte_1 oltre all'importo ingiunto, altresì la somma di € 10.486,49 oggetto della fattura n. 17/2023, per tutti i motivi dedotti in atti e di conseguenza condannare a Parte_1 corrispondere a oltre all'importo di cui al CP_1 decreto ingiuntivo n. 1077/2023, anche l'importo di € 10.486,49. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate in fatto e inammissibili in diritto le domande
4 attoree per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare l'Attrice Opponente al pagamento dell'importo ingiunto o di quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come da domanda, dal dovuto sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 1077/2023
(R.G. n. 926/2023) qui opposto, il Tribunale Ordinario di
Torino ha ingiunto all'opponente
[...] il pagamento della somma di € 29.500,00 Parte_1 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta Controparte_1
[...]
La parte opposta CP_1 Controparte_1
(d'ora in avanti anche solo
[...] [...]
) ha dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo CP_1 quanto segue:
1) essa ricorrente è un'impresa Controparte_1 che si occupa, tra l'altro, di installazione, riparazione,
5 manutenzione e assistenza tecnica di impianti elettrici in edifici civili e industriali o in altre opere di costruzione;
2) l'odierna ricorrente è stata incaricata dalla società di realizzare Parte_1 impianti elettrici e speciali presso il cantiere di IN
(TO);
3) in data 11.1.2021 essa ricorrente e la società resistente hanno Parte_1 pertanto sottoscritto contratto di subappalto;
4) i lavori sono stati puntualmente eseguiti come da stato avanzamento lavori del 31.5.2022 e stato avanzamento lavori del 30.6.2022 controfirmati dalla società
[...]
; Parte_1
5) essa ricorrente ha emesso le fatture n. 57/2022 del
30/06/2022 per l'importo di € 20.000,00 e n. 73 del
19/07/2022 per l'importo di € 9.500,000;
6) tuttavia, nonostante idonea messa in mora inviata in data 29.12.2022, tali fatture non sono state corrisposte di talché la è creditrice nei Controparte_1 confronti della intimata società
[...] per la somma di € 29.500,00 oltre Parte_1 interessi.
2. I motivi di opposizione.
L'odierna opponente Parte_1
ha promosso la presente opposizione ex art. 645 del
[...]
c.p.c. deducendo che le opere effettuate dalla parte opposta sono risultate incomplete e affette da vizi e ciò non solo presso il cantiere di IN (TO), bensì anche presso il cantiere di VA (TO) alla via San Massimo n.
6.
Secondo la prospettazione offerta, infatti, per entrambi i cantieri le parti hanno stipulato due contratti di subappalto per la realizzazione di impianti elettrici da eseguire per il committente finale Wincostruzioni s.r.l.,
6 il quale, a causa dell'asserito inadempimento contrattuale di parte opposta ha bloccato i Controparte_1 pagamenti nei confronti di essa appaltatrice Pt_1
condizionandoli all'eliminazione
[...] Parte_1 delle incompletezze e difformità riscontrate, così costringendo l'odierna opponente a pagare soggetti terzi per ultimare i lavori incompiuti nonché a sostenere maggiori costi per il prolungamento della gestione dei cantieri.
L'odierna parte opponente Parte_1
ha altresì avanzato domanda riconvenzionale
[...] chiedendo di condannare l'odierna opposta
[...] ai seguenti Controparte_1 pagamenti:
- € 7.940,78 oltre ad IVA per il cantiere di IN ed
€ 15.411,99 oltre ad IVA per il cantiere di VA in ragione dei costi sostenuti per completare i lavori mancanti o viziati;
- € 7.250,00 oltre ad IVA per il cantiere di IN ed
€ 4.000,00 oltre ad IVA per il cantiere di VA in riferimento agli impianti ed agli allestimenti acquistati ma poi asportati da parte opposta;
- € 37.600,00 oltre ad IVA per i danni subiti e subendi in conseguenza dei ritardi e degli inadempimenti ascrivibili a parte opposta.
Il tutto oltre agli interessi ex art. 1284 del codice civile e alla rivalutazione monetaria fino al saldo.
4. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
7
5. Sul merito dell'opposizione.
La domanda avanzata dalla parte opposta mediante la presentazione del ricorso monitorio risulta fondata.
Si evidenzia – invero - che con il ricorso monitorio parte ricorrente ha azionato due fatture Controparte_1
(entrambe relative al cantiere di IN):
- la n. 57/2022 del 30/06/2022 per l'importo di €
20.000,00;
- la n. 73 del 19/07/2022 per l'importo di € 9.500,000
(v. i docc. n. 5 e 6 del fascicolo di parte opposta).
Dette somme sono dovute atteso che esse si fondano sui s.a.l. (stati avanzamento lavori) emessi e sottoscritti dalla parte opponente che attestano l'effettiva realizzazione dei lavori di cui trattasi:
→ s.a.l. del 31 maggio 2022:
8 (v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte opposta);
→ s.a.l. del 30 giugno 2022:
9 Si tratta di documenti sottoscritti dalla parte opponente che comprovano l'esecuzione delle opere a regola d'arte e il diritto di credito azionato dalla parte opposta.
Ove infatti le opere ivi riportate avessero presentato incompletezze, mancanze o difetti, certamente la società opponente non avrebbe sottoscritto detti documenti così autorizzando l'emissione della fattura e legittimando la richiesta di pagamento avversaria.
A fronte di ciò la parte opponente
[...] deduce ora la sussistenza di vizi e Parte_1 incompletezze.
Tale deduzione - però - va disattesa proprio in quanto la sottoscrizione di detti s.a.l., analitici e specifici, dimostra come i lavori in allora erano completati ed erano stati – evidentemente - ritenuti adeguati ed effettuati a regola d'arte, tanto da consentire l'emissione dei due s.a.l. in parola.
Né – d'altra parte – le asserite incompletezze erano di tipo occulto, risultando piuttosto del tutto palesi.
Parte opponente Parte_1 oppone altresì la sussistenza di controcrediti in relazione ad altro cantiere, quello di VA di Torino (TO) alla via San Massimo.
Sul punto la parte opposta formula, a Controparte_1 sua volta, un'eccezione di giudicato.
Tale eccezione è fondata e deve pertanto essere accolta.
E infatti anche in relazione a tale cantiere parte opposta ha avviato un'azione monitoria Controparte_1 conclusa con l'emissione di un decreto ingiuntivo non opposto e poi passato dunque in giudicato.
10 Le doglianze avanzate dalla società opponente attengono al s.a.l. n. 6, il quale, tuttavia, è stato posto dalla parte opposta a fondamento della Controparte_1 cennata iniziativa monitoria in allora intrapresa e sfociata nell'emissione del d.i. n. 1464/2023 non opposto e quindi, come già detto, passato in giudicato (v. il doc. n.
8 del fascicolo di parte opposta).
La mancata opposizione ex art. 645 del c.p.c. al predetto decreto impedisce ora la trattazione delle questioni afferenti alla pretesa creditoria in allora avanzata sulla base del s.a.l. n. 6..
Parimenti infondata è la pretesa avanzata dalla parte opponente in relazione agli impianti ed agli allestimenti acquistati e poi asseritamente asportati da parte opposta.
Sul punto appare dirimente osservare che parte opponente non ha fornito alcuna prova circa la consistenza di tali allestimenti e l'avvenuta dedotta asportazione.
Parte opponente ha Parte_1 inoltre dedotto la sussistenza di ulteriori controcrediti per presunti asseriti ritardi nell'esecuzione da parte della società opposta delle lavorazioni oggetto dei due subappalti intercorsi fra le parti.
Anche queste deduzioni sono infondate e, pertanto, vanno disattese.
I progressivi cronoprogrammi prodotti dalla parte opponente sono evidentemente frutto di aggiornamenti concordati fra le parti (verosimilmente in ragione di un generale ritardo del cantiere anche in riferimento alle altre opere affidate alle altre imprese ovvero da realizzare in proprio dalla Parte_1
) e non risulta in atti alcuna contestazione
[...] formulata in allora per iscritto dalla cennata parte opponente alla parte opposta.
11 Non sono state previste e applicate penali contrattuali e, dunque, la pretesa di parte opponente si concreta in mere richieste di risarcimento di danni, però in alcun modo provati, sia perché non sono stati prodotti i contratti a monte stipulati con il committente principale
(dai quali potersi dedurre la portata economica delle opere e i tempi previsti per la loro realizzazione), sia perché non è stato in alcun modo provato che la committente stessa abbia contestato alla ritardi o abbia Parte_1 addebitato a quest'ultima penali o costi.
Le poste monetarie dedotte in compensazione dalla parte opponente devono pertanto ritenersi non provate e non dovute.
Da ultimo, si osserva che costituendosi in giudizio parte opposta abbia richiesto il pagamento Controparte_1 dell'ulteriore somma di € 10.846,49 di cui alla fattura n.
17 del 7 febbraio 2023 per l'esecuzione dei restanti lavori presso il cantiere di IN.
Detto importo è costituito dalle seguenti voci:
- € 10.282,65 per l'esecuzione dei restanti lavori presso il cantiere di IN (trattasi in particolare della ritenuta in garanzia sui lavori eseguiti come da contratto, trattenuta operata sin dal primo s.a.l.);
- € 203,84 per mancato guadagno sui lavori non eseguiti ex art. 22 del contratto (pari al 10% del corrispettivo dei lavori ancora da eseguire) (risultavano ancora da eseguire, secondo la prospettazione offerta, le seguenti opere: fornitura ed installazione di placche in n.
18 alloggi, fornitura n. 18 telecomandi Faac per l'importo complessivo di € 2.000,00).
Anche dette somme sono dovute da parte opponente:
- quanto alla prima voce, nel presente giudizio non sono stati dimostrati i vizi e difetti e, pertanto, le somme in allora trattenute in garanzia devono essere restituite;
12 - quanto alla seconda voce, non c'è dubbio che la parte opponente ha di fatto escluso la parte opposta a seguito del contenzioso sorto in ordine alla rivendicazione economica avanzata da parte opposta non consentendo alla stessa di procedere al compimento anche delle residue restanti opere, con conseguente applicazione dell'evocata disposizione contrattuale di cui all'articolo 22 del contratto.
Alla luce delle sopra svolte considerazioni, deve pertanto rigettarsi l'opposizione proposta e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n.
1077/2023.
Devono essere altresì rigettate le domande avanzate dalla parte opponente Parte_1
Da ultimo, la parte opponente
[...] deve essere condannata al pagamento, in Parte_1 favore della parte opposta Controparte_1
della somma di € 10.846,49 oltre
[...] interessi legali dalla data della domanda (coincidente con la costituzione in giudizio) e sino all'effettivo esborso.
6. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie, la domanda ex art. 96 del c.p.c. e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
13 Inoltre, le richieste di prova testimoniali avanzate dalla parte opponente devono essere rigettate poiché aventi ad oggetto per lo più valutazioni non demandabili a testimoni.
Le richieste di c.t.u. avanzate dalla parte opponente devono essere altresì rigettate in quanto del tutto esplorative.
La c.t.u. non è infatti un mezzo istruttorio a disposizione delle parti, avendo la precipua finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed
è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., ex multis, Cass. 7097/2005,
Cass. 3343/2001 e Cass. 10871/1999).
Deve infine rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96 del c.p.c., come avanzata dalla parte opposta nei confronti della parte opponente, non ravvisandosi indici di colpa grave o mala fede in capo alla cennata parte opponente, e vertendosi, piuttosto, in un contesto di ordinaria controvertibilità di vicende contrattuali.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
14 Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00)
(così individuato sulla base del c.d. criterio del decisum di cui all'articolo 5 del D.M. n. 55/2014), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.000,00
b) fase introduttiva → € 1.200,00
c) fase istruttoria → € 1.800,00
d) fase decisionale → € 1.600,00
- per un totale di € 5.600,00.
15
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1077/2023 e lo dichiara esecutivo.
2) Rigetta le domande avanzate dalla parte opponente
Parte_1
3) Condanna la parte opponente
[...] al pagamento, in favore della parte Parte_1 opposta Controparte_1 della somma di € 10.846,49 oltre interessi legali dalla data della domanda e sino all'effettivo esborso.
4) Condanna la parte opponente
[...] alla rifusione, in favore della parte Parte_1 opposta Controparte_1 delle spese di lite che liquida in € 5.600,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 13 maggio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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