Articolo 1 della Legge 14 luglio 1967, n. 568
Articolo 2
Versione
11 agosto 1967
Art. 1.
Nei distretti di Corte d'appello, ove le esigenze di servizio lo richiedono, su proposta e designazione dei capi di Corte, puo' essere conferito l'incarico di traduttore ed interprete.
L'incarico e' conferito a tempo determinato, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; esso non puo' superare in durata l'anno finanziario e puo' essere rinnovato per non piu' di due volte.
Nel decreto e' determinata la lingua della quale il traduttore interprete ha conoscenza.
Entrata in vigore il 11 agosto 1967