Art. 1.
Nei distretti di Corte d'appello, ove le esigenze di servizio lo richiedono, su proposta e designazione dei capi di Corte, puo' essere conferito l'incarico di traduttore ed interprete.
L'incarico e' conferito a tempo determinato, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; esso non puo' superare in durata l'anno finanziario e puo' essere rinnovato per non piu' di due volte.
Nel decreto e' determinata la lingua della quale il traduttore interprete ha conoscenza.
Nei distretti di Corte d'appello, ove le esigenze di servizio lo richiedono, su proposta e designazione dei capi di Corte, puo' essere conferito l'incarico di traduttore ed interprete.
L'incarico e' conferito a tempo determinato, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro; esso non puo' superare in durata l'anno finanziario e puo' essere rinnovato per non piu' di due volte.
Nel decreto e' determinata la lingua della quale il traduttore interprete ha conoscenza.