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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12614 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
II sezione civile
Nrg 1375/2024
Verbale udienza del 15 settembre 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. in sostituzione dell'avv Andrea Pinci in sostituzione dell'avv Cerciello il quale conclude come da atti
Alle ore 1130 nessuno è presente per parte resistente costituita
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che segue dandone lettura alle parti
Il giudice designato
ET Midili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa ET Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1375 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
T R A
in persona del Parte_1
legale rappresentate pro tempore rappresentato e difeso dall'avv Mario Cerciello
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Via Ruggero Fauro n 43
giusto mandato in atti
RICORRENTE -
E
(C.F. in persona del sindaco pro tempore CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma via del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici dell'avvocatura Comunale rappresentato e difeso dal funzionario delegato Piero
Garofalo giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione determinazione dirigenziale ingiuntiva
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza
FATTO E DIRITTO
2 La società ricorrente ha proposto opposizione alla determinazione dirigenziale n
32491/2023/8/2/1 del 27 novembre 2023 con la quale ha ingiunto CP_1
il pagamento di euro 1.528,50 .
L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n 596 del 17
gennaio 2019 redatto da con cui veniva contestata alla in Parte_2 Parte_1
via di Tor Cervara n8-10-34-36 la violazione degli artt 101 e 133 comma 3 del D.lgs.
152/2006, perché veniva riscontrato dal prelevamento campioni acque di scarico il superamento, in relazione al parametro BOD5, dei valori limiti prescritti dall'atto autorizzativo.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione;
l'illegittimità della determina per l'omessa audizione del ricorrente;
invocava nel merito la buana fede e l'imprevedibilità dell'evento che ha causato il malfunzionamento del depuratore come accertato in precedenti giudizi e chiedeva l'annullamento della determina opposta.
Costituitasi chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. CP_1
Esaminando il merito si osserva che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configuri alla stregua di un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e che l'Amministrazione, dal punto di vista sostanziale, viene a rivestire la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta).
Compete All'Amministrazione, l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario la prova dell'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito.
3 Nel caso che ci occupa la società ricorrente ha depositato copia dell'esito delle analisi sull'impianto in Roma a Via di Tor Cervara n. 8-36, eseguiti dalla società
a cui era affidato il controllo periodico della analisi di laboratorio, CP_2
dimostrando che i valori nelle acque sono risultati sempre nei limiti tabellari.
Inoltre nella CTU (depositata all. 17) svolta nel procedimento nrg 35962/2022 si legge che “In occasione dei sopralluoghi effettuati nell'area oggetto di causa è
stato possibile riscontrare, con certezza, la sussistenza di una ostruzione del collettore
fognario oggetto di causa, che impedisce il deflusso dei liquami provenienti dalla
proprietà della parte attrice . Molto probabilmente, nel corso dei lavori per la
realizzazione dell'ampliamento della sede stradale di via Tiburtina, il vecchio
collettore fognario è stato danneggiato, in uno o più punti, compromettendone
irrimediabilmente il regolare funzionamento.”
Alla luce dei riscontri documentali l'evento illecito contestato si colloca, quindi,
nell'occasionalità e straordinarietà.
Lo stesso art. 101 del D. Lgs. 152/2006 riconosce delle deroghe all'autorizzazione dei valori nei limiti tabellari, nei casi accertati di malfunzionamento dell'impianto:
“L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e
idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di
guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni
di regime”.
Sotto il profilo dell'illecito amministrativo, nel caso specifico trova applicazione il principio secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative, il caso fortuito e la forza maggiore, pur non essendo espressamente menzionati dalla legge 689/81
debbono ritenersi implicitamente inclusi nella previsione dell'art. 3 di essa ed
4 escludono la responsabilità dell'agente, incidendo il caso fortuito sulla colpevolezza e la forza maggiore sul nesso psichico.
La possibilità di invocare il caso fortuito o la forza maggiore sussiste quando il fattore causale estraneo al soggetto abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, o quando la causa sopravvenuta possa da sola essere sufficiente a determinare l'evento. L'evento sanzionato nel verbale di accertamento rientra nell'ambito del caso fortuito non collegabile causalmente ad imperizia, negligenza od imprudenza, e come tale idoneo ad escludere la responsabilità dell'illecito
L'opposizione è fondata e l'esame delle ulteriori questioni deve ritenersi assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara non dovuto l'importo di cui alla determina 32491/2023/8/2/1 del 27
novembre 2023
2) Condanna alla rifusone delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente che liquida in complessive euro 700,00 oltre accessori di legge .
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2025
Il Giudice
ET Midili
5 6
II sezione civile
Nrg 1375/2024
Verbale udienza del 15 settembre 2025
Sono comparsi per parte ricorrente l'avv. in sostituzione dell'avv Andrea Pinci in sostituzione dell'avv Cerciello il quale conclude come da atti
Alle ore 1130 nessuno è presente per parte resistente costituita
Il giudice
All'esito della discussione decide la causa come da sentenza che segue dandone lettura alle parti
Il giudice designato
ET Midili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dr.ssa ET Midili, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1375 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
T R A
in persona del Parte_1
legale rappresentate pro tempore rappresentato e difeso dall'avv Mario Cerciello
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Via Ruggero Fauro n 43
giusto mandato in atti
RICORRENTE -
E
(C.F. in persona del sindaco pro tempore CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma via del Tempio di Giove n 21 presso gli uffici dell'avvocatura Comunale rappresentato e difeso dal funzionario delegato Piero
Garofalo giusto mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione determinazione dirigenziale ingiuntiva
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza
FATTO E DIRITTO
2 La società ricorrente ha proposto opposizione alla determinazione dirigenziale n
32491/2023/8/2/1 del 27 novembre 2023 con la quale ha ingiunto CP_1
il pagamento di euro 1.528,50 .
L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n 596 del 17
gennaio 2019 redatto da con cui veniva contestata alla in Parte_2 Parte_1
via di Tor Cervara n8-10-34-36 la violazione degli artt 101 e 133 comma 3 del D.lgs.
152/2006, perché veniva riscontrato dal prelevamento campioni acque di scarico il superamento, in relazione al parametro BOD5, dei valori limiti prescritti dall'atto autorizzativo.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione;
l'illegittimità della determina per l'omessa audizione del ricorrente;
invocava nel merito la buana fede e l'imprevedibilità dell'evento che ha causato il malfunzionamento del depuratore come accertato in precedenti giudizi e chiedeva l'annullamento della determina opposta.
Costituitasi chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. CP_1
Esaminando il merito si osserva che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configuri alla stregua di un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e che l'Amministrazione, dal punto di vista sostanziale, viene a rivestire la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta).
Compete All'Amministrazione, l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario la prova dell'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito.
3 Nel caso che ci occupa la società ricorrente ha depositato copia dell'esito delle analisi sull'impianto in Roma a Via di Tor Cervara n. 8-36, eseguiti dalla società
a cui era affidato il controllo periodico della analisi di laboratorio, CP_2
dimostrando che i valori nelle acque sono risultati sempre nei limiti tabellari.
Inoltre nella CTU (depositata all. 17) svolta nel procedimento nrg 35962/2022 si legge che “In occasione dei sopralluoghi effettuati nell'area oggetto di causa è
stato possibile riscontrare, con certezza, la sussistenza di una ostruzione del collettore
fognario oggetto di causa, che impedisce il deflusso dei liquami provenienti dalla
proprietà della parte attrice . Molto probabilmente, nel corso dei lavori per la
realizzazione dell'ampliamento della sede stradale di via Tiburtina, il vecchio
collettore fognario è stato danneggiato, in uno o più punti, compromettendone
irrimediabilmente il regolare funzionamento.”
Alla luce dei riscontri documentali l'evento illecito contestato si colloca, quindi,
nell'occasionalità e straordinarietà.
Lo stesso art. 101 del D. Lgs. 152/2006 riconosce delle deroghe all'autorizzazione dei valori nei limiti tabellari, nei casi accertati di malfunzionamento dell'impianto:
“L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e
idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di
guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni
di regime”.
Sotto il profilo dell'illecito amministrativo, nel caso specifico trova applicazione il principio secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative, il caso fortuito e la forza maggiore, pur non essendo espressamente menzionati dalla legge 689/81
debbono ritenersi implicitamente inclusi nella previsione dell'art. 3 di essa ed
4 escludono la responsabilità dell'agente, incidendo il caso fortuito sulla colpevolezza e la forza maggiore sul nesso psichico.
La possibilità di invocare il caso fortuito o la forza maggiore sussiste quando il fattore causale estraneo al soggetto abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, o quando la causa sopravvenuta possa da sola essere sufficiente a determinare l'evento. L'evento sanzionato nel verbale di accertamento rientra nell'ambito del caso fortuito non collegabile causalmente ad imperizia, negligenza od imprudenza, e come tale idoneo ad escludere la responsabilità dell'illecito
L'opposizione è fondata e l'esame delle ulteriori questioni deve ritenersi assorbito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara non dovuto l'importo di cui alla determina 32491/2023/8/2/1 del 27
novembre 2023
2) Condanna alla rifusone delle spese di lite in favore del CP_1
ricorrente che liquida in complessive euro 700,00 oltre accessori di legge .
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2025
Il Giudice
ET Midili
5 6