Sentenza 22 luglio 1999
Massime • 1
L'art. 1066 cod. civ. in base al quale nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica dell'anno precedente, indica solo i criteri da seguire per risolvere le controversie relative alla misura e alle modalità del possesso delle servitù, ma non interferisce in alcun modo sulla tutela possessoria della servitù, ne' tan poco la condiziona alla presenza del "corpus possessionis" nell'anno precedente allo spoglio o alla turbativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1999, n. 7897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7897 |
| Data del deposito : | 22 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Michele LUGARO - Presidente
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO "
Dott. Roberto M. TRIOLA "
Dott. Umberto GOLDONI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2057/98 R.G. proposto da
NE IO e CE AN, elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Traversari n. 55, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Marzano, difesi dall'Avv. NO Ciucci in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
ricorrenti principali contro
RO OA e RO NO, domiciliati e difesi come appresso,
controricorrenti e sul ricorso incidentale iscritto al n. 3512/98 R.G. proposto da
RO OA e RO BE, elettivamente domiciliati in Roma, Via Laura Mantegazza n. 24, presso LU GA, difesi dall'Avv. Riccardo Lopardi in virtù di procura speciale a margine del controricorso-ricorso incidentale,
ricorrenti incidentali contro
NE IO e CE AN, domiciliati e difesi come sopra, intimati per la cassazione della sentenza 5-26 novembre 1997 n. 590/97 del Tribunale de L'Aquila.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 2 marzo 1999, dal cons. dott. Cristarella Orestano;
È comparso, per i ricorrenti, l'Avv. NO Ciucci che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
È comparso, per i controricorrenti-ricorrenti incidentali, l'Avv. Riccardo Lopardi che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e, in subordine, l'accoglimento di quello incidentale;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del febbraio 1989 alla Pretura di Montereale, poi soppressa e assorbita dalla Pretura Circondariale de L'Aquila, MA Di NO, esponendo che da molti anni possedeva, quale proprietaria, una porzione di fabbricato nella Via Galure di Cabbia di Montereale e precisamente un vano al piano terreno e altro al piano superiore, cui accedeva a mezzo di una scalinata attraverso una piccola botola, e che un paio di mesi prima i coniugi IO EO e AN EC, nel procedere alla ristrutturazione della loro proprietà, avevano chiuso la suddetta via di comunicazione tra i due vani nonché delle porte che pure le consentivano, l'accesso al primo piano, chiese di essere reintegrata nel possesso con condanna dei predetti coniugi alla riduzione in pristino dei luoghi. Dei convenuti si costituì soltanto IO EO il quale contestò che la Di NO avesse mai posseduto i vani in questione ed aggiunse che molti anni addietro quello al primo piano era stato raso al suolo, riedificato, destinato a bagno ed incorporato nell'immobile adiacente di proprietà del figlio della predetta.
Dopo la fase sommaria, in cui venne disposta la chiesta reintegrazione nel possesso, si costituì in giudizio anche AN EC la quale si allineò alla posizione difensiva del marito. Espletata, poi, consulenza tecnica, il Pretore, con sentenza del 22.5.1993, respinse la domanda di tutela possessoria e condannò l'attrice alle spese di lite.
Proposto gravame da OA e NO HI, quali eredi della Di NO, deceduta nelle more del giudizio, il Tribunale de L'Aquila, con la sentenza precisata in epigrafe, nella resistenza dei EO-EC, in totale riforma della decisione di primo grado, ha condannato questi ultimi a reintegrare gli appellanti nel possesso del passaggio tra il vano a piano terra e quello a primo piano del fabbricato ed alla riapertura degli accessi costituiti dalla botola esistente nel pavimento del vano di loro proprietà al secondo piano e dalla porta di collegamento fra tale vano e quello di proprietà di controparte.
Mentre il primo giudice, senza negare un'originaria situazione di possesso in capo alla Di NO, aveva ritenuto, aderendo alla tesi difensiva dei convenuti, che tale situazione fosse venuta meno a seguito delle cennate attività edificatorie svolte nel corso dell'anno 1977, il Tribunale ha osservato che il non avere più la predetta fatto uso, dopo queste attività, della scala e della botola per raggiungere dal piano terra quello soprastante non era sufficiente a fondare il convincimento in ordine alla perdita del possesso, aggiungendo che l'assunto di completa distruzione della porzione immobiliare al primo piano risultava del tutto sprovvista di prova adeguata.
A sostegno della prima affermazione il giudice d'appello ha argomentato in diritto che, per la conservazione del possesso acquisito animo et corpore, non occorre la materiale continuità dell'uso ne' è necessaria l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento e di esercizio del potere di fatto, ma - salva l'ipotesi che sia esteriorizzato con chiari ed univoci segni l'animus derelinquendi - è sufficiente che la cosa sia rimasta nella virtuale disponibilità del possessore, ben potendo il possesso essere mantenuto solo animo, purché il soggetto abbia la possibilità di ripristinare il corpus quando lo voglia: e tali condizioni nel caso di specie dovevano ritenersi integrate in ragione del fatto che la ristrutturazione dei locali al primo piano non era di per sè interdittiva della prosecuzione delle attività di godimento esercitate in precedenza.
Ricorrono per cassazione IO EO e AN EC sulla base di quattro motivi ai quali OA e NO HI replicano con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato sorretto da un solo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzitutto disporsi, a norma dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei due ricorsi in quanto rivolti contro la stessa sentenza.
Con il primo mezzo del ricorso principale - denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 1066 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - si lamenta che il Tribunale aquilano non abbia considerato l'esistenza della richiamata norma civilistica la quale prevede che "nelle questioni "di possesso delle servitù si ha riguardo alla pratica dell'anno "antecedente". Ed infatti, ove avesse tenuto presente tale norma, avrebbe dovuto necessariamente escludere un possesso in capo alla Di NO, essendo abbondantemente provato in causa che costei, almeno dal 1977, epoca di demolizione del proprio fabbricato, non aveva più esercitato il potere di fatto corrispondente all'esercizio della servitù.
Con il secondo mezzo si denunzia l'errore di diritto insito nell'affermazione - oltre tutto palesemente contrastante con la logica, stante il venir meno del fondo preteso servente - secondo la quale la Di NO aveva conservato, sia pure solo animo, il possesso, quando è incontroverso in giurisprudenza e in dottrina che tale forma di possesso "postula il permanere della possibilità di ripristinare ad libitum il contatto materiale con la cosa", mentre nel caso di specie una siffatta possibilità era venuta meno per avere altri, nel frattempo, instaurato e consolidato sulla cosa medesima il proprio possesso.
Con il terzo mezzo si denunzia un ulteriore errore di diritto consistente nell'avere il Tribunale ritenuto insussistente l'animus derelinquendi nella Di NO, sebbene costei non esercitasse più da moltissimi anni la singolare servitù in questione ne' avesse ripristinato il suo esercizio dopo la costruzione del nuovo fabbricato, così manifestando tacitamente la propria volontà di abbandonare il possesso.
Con il quarto ed ultimo mezzo si denunzia omessa o, quanto meno, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), lamentandosi che il giudice di secondo grado si sia limitato ad asserire, senza spendere neppure una parola a supporto del proprio assunto, che non vi era prova sufficiente a fondare il convincimento in ordine alla perdita del possesso e che la completa distruzione della porzione immobiliare al primo piano risultava sprovvista di prova adeguata, il che costituiva pseudomotivazione o motivazione apparente o, meglio, una mera apodittica affermazione, dal momento che tutti i testi assunti in primo grado, compresi ali odierni avversari, avevano riferito esser vera la circostanza in parola.
Le su esposte censure, esaminabili unitariamente per la loro stretta connessione, sono prive di fondamento.
Occorre subito precisare che il Tribunale ha incensurabilmente accertato, in punto di fatto, con richiamo alle risultanze della espletata consulenza tecnica, non essere rispondente al vero che i lavori eseguiti nel 1977 sulla proprietà della Di NO al primo piano del fabbricato avessero comportato la demolizione e la completa distruzione della c.d. "camera sopra il pagliaio" ed essere vero, invece, che si era trattato di un'opera di semplice trasformazione del locale, prima adibito a camera da letto, in stanza da bagno e vano scala.
In altri termini, secondo tale accertamento, non era venuta meno la utilitas data dalla possibilità, per la Di NO, di servirsi della scaletta in legno e della botola aperta nel soffitto del suo vano a piano terra per accedere al primo piano e per raggiungere, così, dopo aver attraversato una porzione immobiliare dei EO-EC, il locale, pure di sua proprietà, posto allo stesso piano, a nulla rilevando che ne fosse stata mutata nel frattempo la struttura e la destinazione.
Orbene, sulla base di questa premessa, contro la quale inutilmente si appuntano le censure di cui al quarto motivo - dove si fa generico riferimento alle contrarie risultanze testimoniali senza, per altro, negarsi che esse non erano confortate dalla consulenza tecnica d'ufficio - nonché sul pacifico ed incontestato presupposto che la botola e la scaletta in legno adducente ad essa non erano state mai eliminate e, fino al momento del denunziato spoglio, consentivano di accedere al locale della Di NO al primo piano, il giudice d'appello ha correttamente negato ogni rilevanza al fatto che tale accesso non fosse stato concretamente utilizzato per alcuni anni.
Le considerazioni svolte al riguardo nella sentenza impugnata sono, infatti, ineccepibili sotto il profilo giuridico, essendo principio assolutamente incontrastato in giurisprudenza quello secondo cui il possesso, una volta acquistato corpore et animo, può ben conservarsi solo animo e la semplice astensione dal concreto esercizio di esso, quindi, non è circostanza idonea a farne ritenere avvenuta la cessazione o la perdita quando sia sempre in potere del possessore di ripristinare a proprio piacimento tale esercizio, salvo che la prolungata inerzia non debba considerarsi indice di un animus derelinquendi, cioè della volontà di abbandonare il possesso, volontà che deve risultare da chiari e inequivoci segni la cui esistenza nel caso di specie è stata incensurabilmente esclusa dal giudice del merito (v., ex plurimis, sent. 12.1.61 n. 37, 8.9.62 n. 2757, 3.4.71 n. 967, 26.11.75 n. 3952, 14.5.79 n. 2800, 16.11.84 n. 5825, 20.1.86 n. 368, 11.6.86 n. 3861, 24.2.93 n. 2260, 6.9.94 n. 7674, 15.7.97 n. 6472). Alla luce di tale principio si rivela del tutto inconsistente la censura contenuta nel primo motivo, riguardante una pretesa violazione dell'art. 1066 cod. civ., essendo evidente che tale norma indica solo i criteri che debbono essere seguiti nelle controversie relative alla misura e alle modalità del possesso della servitù, stabilendo che per la determinazione del suo contenuto deve aversi riguardo alla pratica dell'anno precedente, ma non interferisce in alcun modo sulla tutela possessoria della servitù e tanto meno la condiziona alla presenza del corpus possessionis nell'anno antecedente allo spoglio o alla turbativa (v. sent.
8.9.62 n. 2757, 21.10.74 n. 2982, 15.10.82 n. 5340). Nessuna particolare considerazione meritano gli altri rilievi mossi dal ricorrenti, in quanto attengono a valutazioni di fatto sorrette da adeguata, se pur concisa motivazione, e fanno leva sull'insistito assunto, nettamente smentito dal Tribunale, della impossibilità di ripristinare il possesso per essere venuto a mancare l'immobile in favore del quale veniva esercitata la servitù. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso principale deve essere rigettato.
Il ricorso incidentale, col quale si lamenta che non sia stata riconosciuta la persistenza del concreto esercizio del passaggio, sebbene comprovata da alcune testimonianze, è espressamente condizionato all'accoglimento di quello principale, per cui il rigetto di quest'ultimo ne comporta l'assorbimento. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
P. Q. M.
L A C O R T E
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del procedimento di cassazione. Così deciso in Roma, il 2 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 1999