Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 23/01/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Maria Margherita Urso, viene chiamata la causa R.G. n. 2066 dell'anno 2023 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti i procuratori delle parti;
è presente, personalmente il Prof. nella qualità di amministratore Persona_1
del ; è presente, altresì, la Dr.ssa CP_1 Controparte_1 [...]
, ai fini della pratica forense. Controparte_3
L'avv. Abbate, conclude riportandosi alle note conclusive;
tuttavia, in merito al documento citato a pag. 5 delle note conclusive di controparte, rileva che l'atto richiamato del condomino del 21/05/2001, non è un atto Pt_2
prodotto in questo giudizio e, dunque, non può essere posto a fondamento della decisone del giudice, trattandosi di mera dichiarazione di parte, né può costituire fatto notorio non ricorrendone le condizioni la circostanza che esso si trova depositato in altro giudizio pure pendente innanzi a codesto Giudice;
in ogni caso, anche laddove si volesse attribuire una quale rilevanza alle dichiarazioni avversarie, le tabelle millesimali a cui si potrebbe fare riferimento nel detto atto, sono quelle che il aveva approvato in CP_1
data 13/02/2000, che risultano ratione termporis le ultime esistenti prima della stipula del detto atto, poi annullate solo nell'anno 2008, dal Tribunale con
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a riprova di ciò, si rileva che l'atto dell'attrice stipulato in data antecedente all'approvazione di tali tabelle nel dicembre del 1998, non contiene alcuna dicitura similare né altra che si riferisca in ogni caso alle tabelle millesimali approvate con delibera del 1998 che, per ragione temporis risulterebbero le ultime approvate prima della stipula del proprio atto. Anche sotto questo profilo, quindi, le argomentazioni proposte ex adverso, sono chiaramente infondate;
rilevato, inoltre che tutto il procedimento, il non ha mostrato alcuna forma di resipiscenza in ordine alla CP_1
evidente infondatezza degli atti adottati resistendo nel procedimento nella piena consapevolezza della loro assoluta illegittimità; pertanto, l'avv. Abbate chiede che lo stesso venga condannato ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno da quantificarsi anche in via equitativa ricorrendone i presupposti e con condanna alle spese di lite, nei termini di cui alle note depositate. L'avv. Rotolo in via preliminare, in ordine all'oggetto della presente decisione, chiede che lo stesso debba essere limitato alle eccezioni preliminari, per come individuate dal Giudice nell'ordinanza resa in data
30/09/2024, in cui viene circostanziato e circoscritto l'oggetto della decisione odierna;
in ordine al rilievo dell'indicazione di cui a pag. 5 delle note conclusive, rileva che il predetto documento non è stato prodotto nel presente giudizio perché erano scaduti i termini per il deposito;
in ogni caso rileva che il richiamo a tale documento serve a confutare l'assunto di controparte, ovvero che nessun atto riporta le tabelle del 1998; contesta la richiesta di condanna per lite temeraria, perché tardiva perché avrebbe dovuto essere formulata in seno alle note conclusive;
nel merito, rileva che non sussistono i presupposti per la temerarietà; per il resto, si riporta
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integralmente al contenuto delle proprie note conclusive, ribadendo il difetto di legittimazione attiva della Sig.ra ad impugnare le tabelle Parte_1
oggetto di contestazione. L'avv. Abbate rileva la piena legittimazione ad impugnare la validità delle tabelle millesimali applicate dal atteso CP_1
che le stesse non sono state approvate dalla maggioranza qualificata prevista dal codice di rito e, in ogni caso, non furono mai riportate nell'atto di compravendita sottoscritto con la ditta , che nella prospettazione di CP_1
controparte aveva votato positivamente nel giugno 1998 e che in ragione di ciò avrebbe dovuto riportare tale indicazione nel rogito invece di richiamare le tabelle di 1996 e richiamate nel regolamento condominiale;
l'avv. Rotolo insiste nel contenuto delle note conclusive evidenziando che l'inammissibilità della richiesta di nullità delle tabelle di cel 1998 per l'irritualità e non tempestività del 1998; controparte chiede la nullità delle tabelle 1998 soltanto in sede di istanza di revoca o nullità della CTU. L'avv. Abbate rileva che è la domanda a qualificare la domanda il petitum richiesto al Giudice con l'atto di citazione nel quale ab origine è stata formulata la domanda di invalidità delle tabelle applicate dal . CP_1
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Visto l'art. 281 3° comma c.p.c., decide la causa, riservandosi di depositare la sentenza nel termine di 30 giorni da oggi. il Giudice
Maria Margherita Urso Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa
Maria Margherita Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto
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legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Angelo Piraino, all'udienza del 23/01/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2066 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
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CONTRO
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E NEI CONFRONTI DI
[...]
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OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato.
Esponeva
Per la liquidazione delle spese deve rilevarsi che nelle more della
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definizione del presente giudizio è sopravvenuto l'art. 9 del decreto–legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo
2012, n. 27, che ha determinato l'abrogazione delle vigenti tariffe professionali, e ha disposto che la liquidazione dei compensi professionali da parte di organi giurisdizionali avvenga sulla base dei parametri successivamente approvati con il decreto del ministro per la Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, entrato in vigore il 23 agosto 2012.
Ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto le nuove disposizioni devono trovare applicazione alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, e secondo quanto già rilevato da questo Tribunale con la sentenza n. 450 del
17/09/2012, e successivamente confermato dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 17406 del 12/10/2012, in considerazione della inscindibilità della prestazione professionale del difensore nei singoli atti in cui si estrinseca, da cui consegue l'inesigibilità del corrispettivo prima del termine della prestazione, ed in considerazione della natura recettizia del rinvio operato dalla disciplina contrattuale a quella legale che regolamenta la misura del compenso, laddove la prestazione si concluda concretamente dopo l'entrata in vigore dei nuovi parametri, tali parametri devono applicarsi per la liquidazione complessiva del compenso del difensore, senza poter distinguere tra l'attività posta in essere prima dell'abrogazione delle tariffe e quella posta in essere successivamente.
Alla luce di quanto sopra, ed in considerazione del valore effettivo della causa, si liquidano le spese di lite, in favore di XXX in complessivi euro di cui € ZZZZ a titolo di onorario ed euro WWW a titolo di spese, Pt_3
oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.
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Va disposta, inoltre, la restituzione in favore della parte vittoriosa delle somme anticipate a titolo di spese per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
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• Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro oltre I.V.A. e C.P.A.;
• Pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio,
e condanna la parte soccombente al rimborso in favore della parte vittoriosa delle somme a tale titolo versate.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 23/01/2025 .
Il Giudice
Angelo Piraino
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