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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 23/12/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1561/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1561/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BISSONI DORA;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'Avv. LUCIANO MANUELA;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 03/12/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“disciplinare i rapporti tra i genitori e la figlia statuendo che:
- la figlia minore , di anni 15, venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 secondo le modalità del c.d. affidamento alternato, con residenza anagrafica e dimora abituale insieme al padre presso la casa paterna in Dronero, Via Ventiquattro Maggio n. 58;
pagina 1 di 5 - ciascun genitore potrà esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui la minore sarà affidata al genitore. Le decisioni significativamente per il processo di crescita di relative all'istruzione, all'educazione, Per_1 allo sviluppo e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori;
- disporre che i genitori tengano la figlia in via alternata presso ciascuno di essi nella seguente modalità, fatti salvi diversi accordi fra i genitori:
o i genitori tengano presso di loro la minore a settimane alternate: in particolare il genitore che in quella settimana svolge il turno lavorativo con orario 6-14 (dalla domenica sera alla domenica sera successiva);
o il genitore presso il quale trascorre l'intera settimana avrà cura di somministrarle il Per_1 pasto serale e poi portarla presso l'abitazione dell'altro genitore verso le ore 20,30 circa della domenica (ore 22,00 durante le vacanze estive);
o il genitore che ha con sé la minore durante la settimana di propria spettanza, si occuperà di accompagnare la stessa nei luoghi ove essa ha i propri impegni, sia scolastici, extra scolastici e/o ludico-sportivi;
o nella settimana di spettanza materna, nel caso di impossibilità di occuparsi personalmente dell'accompagnamento della minore a scuola o ad altri impegni, la madre si potrà avvalere dell'ausilio di persone di fiducia, che la coadiuveranno al bisogno, individuate sin d'ora nella vicina di casa, sig.ra e nella sig.ra , zia della minore;
Parte_2 Parte_3
o nella settimana di spettanza paterna, invece, la minore si recherà a scuola autonomamente con il pullman, il cui costo verrà sostenuto dal sig. al 100%; CP_1
o nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche rispetto alle persone indicate che si occuperanno della minore o rispetto alle modalità di trasferimento casa-scuola, esse dovranno essere oggetto di comunicazione tra i genitori.
- Prevedere che la minore trascorra:
o le festività natalizie e di fine d'anno per metà con un genitore e per l'altra metà con l'altro, ricomprendendo il Natale o il Capodanno ad anni alterni;
o le festività pasquali, come da calendario scolastico, verranno equamente distribuite tra i due genitori, trascorrendo la Pasqua e la Pasquetta con la figlia ad anni alterni;
o tutte le altre festività seguiranno la calendarizzazione in essere tra i genitori, nel senso che la festività verrà trascorsa con il genitore che in quella settimana ha la minore con sé.
- Prevedere che la figlia minore trascorra le vacanze estive con la madre e con il padre due settimane anche non consecutive. Nel restante periodo delle vacanze estive rimarranno valide le modalità previste nel precedente punto, con i necessari adattamenti, stante l'assenza degli impegni scolastici.
pagina 2 di 5 - Prevedere che l'esatto periodo di decorrenza delle vacanze estive dovrà essere concordato fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e che i genitori si impegnino a comunicarsi reciprocamente il luogo in cui trascorreranno le vacanze con la figlia;
- statuire che in ragione della paritaria distribuzione del tempo di permanenza con la figlia, i genitori concordano che nulla sia dovuto in reciprocità a titolo di mantenimento ordinario, salvo quanto infra meglio dettagliato: sarà quindi il genitore con cui in quel momento è la figlia a farsi integralmente carico delle sue esigenze ordinarie;
- disporre, la corresponsione del 50 % delle spese straordinarie individuate sulla base delle Linee
Guida del CNF e da rimborsarsi secondo le modalità dettagliate nel medesimo protocollo. In particolare statuire che dovranno essere suddivise al 50% le seguenti spese sostenute nell'interesse della figlia : Per_1
- Abbigliamento (da equamente suddividere fra i genitori)
- spese scolastiche (libri, gite, tasse ed iscrizioni) e di cancelleria;
- ricarica e manutenzione del cellulare;
- spese mediche non coperte dal SSN.
- costi inerenti il trasporto scolastico, esclusivamente laddove necessario sia per la settimana di competenza paterna che per la settimana di competenza materna;
- disporre, la corresponsione del 60 % delle lezioni relative al corso di canto presso la Voice art
Academy di Cuneo (con sospensione durante i mesi di luglio ed agosto) a carico del sig. , CP_1 alternando il pagamento delle rate dovute da entrambi e versamento delle ultime mensilità a carico del solo secondo le predette percentuali;
CP_1
- prevedere che le spese straordinarie, salvi i casi di necessità ed urgenza, dovranno essere previamente concordate tra i genitori e documentate secondo le indicazioni riportate nelle Linee Guida del CNF;
- disporre che le detrazioni fiscali restino in capo a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
- disporre che l'assegno unico universale venga percepito al 50% da ciascun genitore;
- dare atto che entrambe le parti sono economicamente autosufficienti e/o comunque in grado di mantenersi autonomamente e che pertanto non necessitano della corresponsione di somme per il loro personale mantenimento.
- dare atto che, senza nulla ammettere e a tacitazione di ogni pretesa relativa al mobilio presente nella casa familiare e di ogni ulteriore richiesta concernente beni presenti nella casa familiare, i sig.ri e convengono nella corresponsione dell'importo di Euro 3.000,00 a carico del sig. CP_1 Pt_1
, in favore della sig.ra da versarsi entro 5 giorni dalla comunicazione di CP_1 Parte_1 deposito del provvedimento giudiziale a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a Pt_1
IBAN [...];
[...]
pagina 3 di 5 - Dare atto che il sig. e la sig.ra dichiarano di aver reciprocamente CP_1 Parte_1 definito ogni questione di carattere patrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro al di fuori delle precedenti statuizioni.
Spese di lite compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 11/07/2025, proponeva domanda Parte_1 di regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore , nata a [...] il [...] nata dalla relazione more uxorio con Persona_2
. CP_1
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 21/10/2025 si costituiva in giudizio
. CP_1
Le parti non provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 20/11/2025 i difensori delle parti chiedevano un breve avendo le parti intenzione di procedere con il deposito di conclusioni congiunte.
Con decreto del 01/12/2025, vista l'istanza congiunta, preso dell'accordo integrale raggiunto dalle parti e della rinuncia ai termini a ritroso di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., comma 1, lettere a), b) e c), è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 03/12/2025 di rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 03/12/2025 le parti, con note scritte in sostituzione dell'udienza, davano atto di voler definire la presente vertenza e, pertanto, congiuntamente precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e procedevano alla discussione orale della causa che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. il Pubblico Ministero è intervenuto in data 15/12/2025 chiedendo accogliersi le conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia , nata a [...] il [...] non sono in contrasto con gli Persona_2 interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita, pagina 4 di 5 DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della figlia minore
, nata a [...] il [...], nonché sulle ulteriori questioni connesse, in Persona_2 conformità alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Compensa tra le parti le spese di procedura;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1561/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BISSONI DORA;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'Avv. LUCIANO MANUELA;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 03/12/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“disciplinare i rapporti tra i genitori e la figlia statuendo che:
- la figlia minore , di anni 15, venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1 secondo le modalità del c.d. affidamento alternato, con residenza anagrafica e dimora abituale insieme al padre presso la casa paterna in Dronero, Via Ventiquattro Maggio n. 58;
pagina 1 di 5 - ciascun genitore potrà esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi in cui la minore sarà affidata al genitore. Le decisioni significativamente per il processo di crescita di relative all'istruzione, all'educazione, Per_1 allo sviluppo e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori;
- disporre che i genitori tengano la figlia in via alternata presso ciascuno di essi nella seguente modalità, fatti salvi diversi accordi fra i genitori:
o i genitori tengano presso di loro la minore a settimane alternate: in particolare il genitore che in quella settimana svolge il turno lavorativo con orario 6-14 (dalla domenica sera alla domenica sera successiva);
o il genitore presso il quale trascorre l'intera settimana avrà cura di somministrarle il Per_1 pasto serale e poi portarla presso l'abitazione dell'altro genitore verso le ore 20,30 circa della domenica (ore 22,00 durante le vacanze estive);
o il genitore che ha con sé la minore durante la settimana di propria spettanza, si occuperà di accompagnare la stessa nei luoghi ove essa ha i propri impegni, sia scolastici, extra scolastici e/o ludico-sportivi;
o nella settimana di spettanza materna, nel caso di impossibilità di occuparsi personalmente dell'accompagnamento della minore a scuola o ad altri impegni, la madre si potrà avvalere dell'ausilio di persone di fiducia, che la coadiuveranno al bisogno, individuate sin d'ora nella vicina di casa, sig.ra e nella sig.ra , zia della minore;
Parte_2 Parte_3
o nella settimana di spettanza paterna, invece, la minore si recherà a scuola autonomamente con il pullman, il cui costo verrà sostenuto dal sig. al 100%; CP_1
o nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche rispetto alle persone indicate che si occuperanno della minore o rispetto alle modalità di trasferimento casa-scuola, esse dovranno essere oggetto di comunicazione tra i genitori.
- Prevedere che la minore trascorra:
o le festività natalizie e di fine d'anno per metà con un genitore e per l'altra metà con l'altro, ricomprendendo il Natale o il Capodanno ad anni alterni;
o le festività pasquali, come da calendario scolastico, verranno equamente distribuite tra i due genitori, trascorrendo la Pasqua e la Pasquetta con la figlia ad anni alterni;
o tutte le altre festività seguiranno la calendarizzazione in essere tra i genitori, nel senso che la festività verrà trascorsa con il genitore che in quella settimana ha la minore con sé.
- Prevedere che la figlia minore trascorra le vacanze estive con la madre e con il padre due settimane anche non consecutive. Nel restante periodo delle vacanze estive rimarranno valide le modalità previste nel precedente punto, con i necessari adattamenti, stante l'assenza degli impegni scolastici.
pagina 2 di 5 - Prevedere che l'esatto periodo di decorrenza delle vacanze estive dovrà essere concordato fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno e che i genitori si impegnino a comunicarsi reciprocamente il luogo in cui trascorreranno le vacanze con la figlia;
- statuire che in ragione della paritaria distribuzione del tempo di permanenza con la figlia, i genitori concordano che nulla sia dovuto in reciprocità a titolo di mantenimento ordinario, salvo quanto infra meglio dettagliato: sarà quindi il genitore con cui in quel momento è la figlia a farsi integralmente carico delle sue esigenze ordinarie;
- disporre, la corresponsione del 50 % delle spese straordinarie individuate sulla base delle Linee
Guida del CNF e da rimborsarsi secondo le modalità dettagliate nel medesimo protocollo. In particolare statuire che dovranno essere suddivise al 50% le seguenti spese sostenute nell'interesse della figlia : Per_1
- Abbigliamento (da equamente suddividere fra i genitori)
- spese scolastiche (libri, gite, tasse ed iscrizioni) e di cancelleria;
- ricarica e manutenzione del cellulare;
- spese mediche non coperte dal SSN.
- costi inerenti il trasporto scolastico, esclusivamente laddove necessario sia per la settimana di competenza paterna che per la settimana di competenza materna;
- disporre, la corresponsione del 60 % delle lezioni relative al corso di canto presso la Voice art
Academy di Cuneo (con sospensione durante i mesi di luglio ed agosto) a carico del sig. , CP_1 alternando il pagamento delle rate dovute da entrambi e versamento delle ultime mensilità a carico del solo secondo le predette percentuali;
CP_1
- prevedere che le spese straordinarie, salvi i casi di necessità ed urgenza, dovranno essere previamente concordate tra i genitori e documentate secondo le indicazioni riportate nelle Linee Guida del CNF;
- disporre che le detrazioni fiscali restino in capo a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
- disporre che l'assegno unico universale venga percepito al 50% da ciascun genitore;
- dare atto che entrambe le parti sono economicamente autosufficienti e/o comunque in grado di mantenersi autonomamente e che pertanto non necessitano della corresponsione di somme per il loro personale mantenimento.
- dare atto che, senza nulla ammettere e a tacitazione di ogni pretesa relativa al mobilio presente nella casa familiare e di ogni ulteriore richiesta concernente beni presenti nella casa familiare, i sig.ri e convengono nella corresponsione dell'importo di Euro 3.000,00 a carico del sig. CP_1 Pt_1
, in favore della sig.ra da versarsi entro 5 giorni dalla comunicazione di CP_1 Parte_1 deposito del provvedimento giudiziale a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a Pt_1
IBAN [...];
[...]
pagina 3 di 5 - Dare atto che il sig. e la sig.ra dichiarano di aver reciprocamente CP_1 Parte_1 definito ogni questione di carattere patrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro al di fuori delle precedenti statuizioni.
Spese di lite compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 11/07/2025, proponeva domanda Parte_1 di regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore , nata a [...] il [...] nata dalla relazione more uxorio con Persona_2
. CP_1
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 21/10/2025 si costituiva in giudizio
. CP_1
Le parti non provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 20/11/2025 i difensori delle parti chiedevano un breve avendo le parti intenzione di procedere con il deposito di conclusioni congiunte.
Con decreto del 01/12/2025, vista l'istanza congiunta, preso dell'accordo integrale raggiunto dalle parti e della rinuncia ai termini a ritroso di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., comma 1, lettere a), b) e c), è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 03/12/2025 di rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 03/12/2025 le parti, con note scritte in sostituzione dell'udienza, davano atto di voler definire la presente vertenza e, pertanto, congiuntamente precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e procedevano alla discussione orale della causa che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. il Pubblico Ministero è intervenuto in data 15/12/2025 chiedendo accogliersi le conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia , nata a [...] il [...] non sono in contrasto con gli Persona_2 interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita, pagina 4 di 5 DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della figlia minore
, nata a [...] il [...], nonché sulle ulteriori questioni connesse, in Persona_2 conformità alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Compensa tra le parti le spese di procedura;
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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