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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 22/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 123/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 22/05/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per il ricorrente l'Avv. SUFFIA ELISA in Parte_1 sostituzione dell'Avv. DIOMAIUTO MARIA e per il resistente
[...]
il dott. BUTTIGLIERI ROCCO. Controparte_1
L'avv. SUFFIA precisa la domanda quanto all'annualità 2024/25 come da nota depositata e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il dott. BUTTIGLIERI richiama la memoria ed insiste nell'eccezione di prescrizione.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 12.20 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 22/05/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 123/2025 R.G. Lav. tra
- , rappresentato e difeso dall'avv. DIOMAIUTO MARIA Parte_1
come da mandato in atti ricorrente e
- , rappresentato e difeso dai suoi Controparte_1
funzionari ex art. 417 bis c.p.c. convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi e nell'odierno verbale
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/02/2025 premesso di aver Parte_1 prestato attività lavorativa in favore del quale docente in Controparte_1
forza dei contratti a tempo determinato citati in atti senza ricevere il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, ha chiamato in giudizio l'amministrazione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito: Accertare
e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente per gli anni scolastici: 2018-2019 (€500,00); 2022-2023 (€500,00); 2024-2025
(€500,00): Per un totale di €1.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Chiedendo che venga condannata l'Amministrazione scolastica a corrispondere al ricorrente la somma di
€1.500,00 relativa al mancato riconoscimento del beneficio della Carta del Docente per i tre anni scolastici sopra elencati;
Per la condanna dell'Amministrazione scolastica all'esatto adempimento dell'obbligazione relativa alla Carta del Docente nei confronti del ricorrente per i futuri anni scolastici;
Per la vittoria delle spese legali, oltre accessori come per legge.”
Si è costituito in giudizio il tramite i suoi funzionari ex art. 417 Controparte_1
bis c.p.c. contestando la fondatezza delle domande e formulando eccezione di prescrizione.
Nella prima udienza la difesa attorea ha eccepito la tardività della costituzione avversaria quindi, invitata a prendere posizione sugli effetti della L. 207/24, ha depositato atto di modifica della domanda, chiedendo il riconoscimento del beneficio per l'a.s. 2024/25 “quale obbligo di adempimento attuale e doveroso da parte dell'Amministrazione, atteso che l'annualità in corso decorre dal 01.09.2024 al 31.08.2025 e che il beneficio, sebbene riconosciuto dalla legge, non è stato ancora versato”.
Nel corso dell'odierna udienza i difensori delle parti si sono richiamati gli atti concludendo come in essi.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
3 In primo luogo deve rilevarsi la tardività della costituzione del Controparte_1
, il quale risulta aver depositato in via telematica rituale memoria il 9.4.2025, quindi
[...]
oltre il termine di 10 giorni stabilito dall'art. 416 c.p.c..
Anche l'eccezione di prescrizione, dunque, è tardiva, trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, che può essere fatta valere nel rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 416 c.p.c..
La tardività dell'eccezione preclude, quindi, il suo esame.
Ciò detto, è pacifico (e comunque dimostrato dalla documentazione in atti) che attualmente in servizio quale insegnante di religione cattolica con Parte_1
contratto fino al 31.8.2025, abbia prestato servizio sempre quale docente e sempre alle dipendenze del convenuto nell'a.s. 2018/19 in forza di ripetuti incarichi di supplenza CP_1
breve dal 10.12.2018 al 12.6.2019 e nell'a.s. 2022/23 con incarico annuale.
Lo stesso ha dedotto di non aver ricevuto per tali annualità la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
L'art. 1 comma 121 della legge 107/15 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale
4 dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prima della recente novella è stata corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestavano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
Oggi l'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro”
500,00: il valore della Carta sarà, quindi, determinato annualmente con decreto del
[...]
, di concerto con il , sulla Controparte_1 Controparte_3
base del numero dei docenti beneficiari e delle risorse stanziate.
Il ricorrente sostiene che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepisce la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate nei limiti di cui infra.
In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_1
ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_1
5 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022,
n. 450).
La Corte di Giustizia ha, infatti, affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018, Per_1
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza ivi citata);
[...]
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico
(ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_1
punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
6 - alla luce degli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte di Giustizia dal giudice remittente la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego”: “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1
professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_1
giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
- se la situazione degli assunti a tempo determinato e quella degli assunti a tempo indeterminato “sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste” esiste, dunque, una differenza di trattamento;
- non sussiste una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi tale differenza di trattamento: “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria
a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto
7 gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, nella sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le
8 supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per il principio di non discriminazione il avrebbe Controparte_1
dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche come l'odierno ricorrente nell'annualità 2022/23. ha chiesto l'attivazione della Carta anche per le supplenze brevi e Parte_1
temporanee prestate nel corso dell'a.s. 2018/19.
Il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22552/16), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE.
In tale pronuncia la Corte ha rilevato la differenza tra tali supplenze, “conferite per ogni altra necessità” (come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi
9 disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi), e quelle annuali o fino al termine delle attività didattiche ed ha affermato che per le supplenze temporanee l'abusivo ricorso ai contratti a termine “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la CP_1
sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
Pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, poi, la medesima Corte nella sentenza n.
29961/23 ha sottolineato come il legislatore abbia riferito la percezione della Carta docenti all'“anno scolastico”: poiché, quindi, secondo la discrezionale scelta del legislatore tale beneficio spetta ai docenti che abbiano assicurato un servizio di docenza “annua”, lo stesso deve essere riconosciuto anche ai docenti assunti a termine comunque chiamati, ex ante, ad un impegno annuale quantomeno fino al termine delle attività didattiche.
Il principio di non discriminazione non consente, infatti, di “escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”: infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche sono “destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Proprio alla luce dei criteri orientativi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità si ritiene che la Carta in esame non possa, invece, essere riconosciuta ai docenti a tempo assunti per
10 supplenze brevi e saltuarie, non chiamati ad assicurare, ex ante, una didattica “annua” e quindi non in posizione comparabile con i docenti di ruolo.
Non ricorre, infatti, quella “sovrapponibilità di condizioni” che sola giustifica il ricorso allo strumento antidiscriminatorio.
Non può invocarsi il principio di parità di trattamento operando raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali: non rileva, dunque, a tali fini il riconoscimento del beneficio ai docenti di ruolo in part time, posto che “il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”, mentre il part time verticale su periodi diversi è ammesso solo “su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico”.
Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato) in cui la
Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico: in tali situazioni peculiari, infatti, il riconoscimento del beneficio “trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone”.
Appare inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico riguardanti specifici fenomeni “che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
In sintesi, “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto
11 andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso” (Cass. n. 29961/23).
La dimensione annuale dell'attività di docenza, derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, deve quindi essere individuabile ex ante e non ex post per la mera sommatoria dei distinti periodi di servizio prestati: va, infatti, “tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua"”.
Per poter essere comparabile a quello di ruolo, poi, il servizio a tempo determinato deve essere continuativo e deve protrarsi quantomeno fino al termine delle attività didattiche, e non è tale una supplenza avente scadenza prima del 30 giugno: il docente assunto fino al termine delle lezioni, infatti, non partecipa alle operazioni di scrutinio o di esame, quindi non concorre alle valutazioni finali.
Nel caso in esame, come detto, il ricorrente non ha prestato continuativamente servizio per tutto l'anno scolastico 2018/2019 (avendo iniziato solo il 10 dicembre) ed ha cessato il rapporto di lavoro il 12 giugno, quindi prima del termine delle attività didattiche.
E', poi, errato fare leva sulla Carta docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico: il riconoscimento del beneficio ai soli docenti chiamati ad un impegno annuo non compromette, quindi, in sé il diritto dei lavoratori alla formazione.
Nulla, poi, la difesa ha attorea ha dedotto, e tantomeno provato, circa l'eventuale abusivo ricorso da parte dell'amministrazione alle supplenze brevi e saltuarie.
Nemmeno appare applicabile, per le supplenze brevi e saltuarie, la regola del pro rata temporis, difettando per le ragioni anzidette l'assimilabilità tra tali supplenze e quelle annuali o fino al termine delle attività didattiche che sola giustifica il ricorso allo strumento antidiscriminatorio.
Per l'annualità 2018/19, quindi, non spetta al ricorrente il beneficio oggetto di causa.
12 Alla luce della modifica della domanda formulata dal ricorrente in corso di causa, nulla opponendo il , il beneficio deve invece essere riconosciuto al ricorrente per la corrente CP_1
annualità 2024/25.
Orbene, atteso il tenore generale dell'art. 1 comma 572 L. 207/24 e viste le deduzioni del convenuto (il quale, costituendosi in giudizio, ha rilevato che il docente avrebbe visto CP_1
la sua pretesa riconosciuta in via amministrativa), non si ravvisano ragioni per escludere l'applicabilità di tale disposizione ai contratti di supplenza aventi scadenza al 31.8.2025.
Nonostante l'entrata in vigore della legge di bilancio, tuttavia, il
[...]
, a fronte dell'inadempimento dedotto dal lavoratore, non ha allegato e provato di Controparte_1
aver effettivamente applicato la recente normativa (pure richiamata in memoria), attivando la
Carta docenti in favore di er l'incarico annuale ricevuto nell'a.s. 2024/25. Parte_1
Si ritiene, pertanto, che l'amministrazione inadempiente debba essere comunque condannata a riconoscere il beneficio in favore del ricorrente anche per il corrente anno scolastico, nei limiti in cui riconosciuto dalla L. n. 207/24.
Non rileva, poi, il fatto che gli incarichi anno 2024/25 siano ancora in essere: la stessa
Corte di Cassazione, sia pure ai diversi fini del decorso del termine prescrizionale, ha infatti confermato che il diritto all'accredito del beneficio sorge dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza.
Il ricorso va, quindi, accolte nei limiti appena precisati e va affermato il diritto di
(tuttora dipendente del ) alla assegnazione Parte_1 Controparte_1 della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità 2022/23 e 2024/25, con conseguente condanna del
[...]
al rilascio in suo favore della Carta stessa, nei limiti e secondo i Controparte_1
criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
13 Le spese di lite, opportunamente ridotte per la serialità del contenzioso, il non integrale accoglimento della domanda, l'attività processuale in concreto svolta e la brevissima durata della causa, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il diritto di alla assegnazione della Carta elettronica Parte_1 per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità 2022/23 e 2024/25, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del al rilascio in suo favore della Controparte_1
Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore del ricorrente, spese che liquida in € 258,00 per onorari oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge.
Savona, 22/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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