Decreto cautelare 3 marzo 2022
Ordinanza cautelare 21 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 21/03/2022, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/03/2022
N. 00127/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00235/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Graziano De Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Puglia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione -OMISSIS- di prot. del 22/11/2021 notificata al ricorrente in data 3/12/2021 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di rigetto del ricorso gerarchico avverso la determinazione n. -OMISSIS- di prot. del 15 luglio2012 del Comando Legione Carabinieri Puglia - SM Ufficio Personale notificata in data 25/7/2021;
della determinazione n. -OMISSIS- di prot. del 15 luglio 2021 del Comando Legione Carabinieri Puglia - SM Ufficio Personale, notificata in data 25/7/2021;
di ogni altro atto e/o provvedimento comunque annesso, connesso e/o presupposto e consequenziale in contrasto con il presente gravame;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e Comando Legione Carabinieri Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e udito l’avv. G. De Fazio per la parte ricorrente;
Considerato che, ad un sommario esame, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni iuris , atteso che - soprassedendo, al momento, in ordine a profili di inammissibilità delle censure formulate, posti peraltro in evidenza dall’Amministrazione nella relazione prodotta in data 12 marzo 2022 - risulta notorio che il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale è connotato da ampia discrezionalità amministrativa e, dunque, sindacabile entro ristretti limiti, quali la manifesta illogicità e/o irragionevolezza o, ancora, l’evidente travisamento dei fatti, i quali non appaiono - almeno prima facie - riscontrabili;
Considerato, ancora, che sussistono ragionevoli dubbi in relazione alla configurabilità del prescritto periculum in mora , tenuto, tra l’altro, conto di quanto rappresentato dall’Amministrazione;
Ritenuto che, ciò detto, non sussistano le condizioni richieste dalla legge per la concessione della sospensiva;
Ritenuto, in ultimo, che le spese della presente fase di giudizio debbano essere liquidate in € 500,00 a favore del Ministero della Difesa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione Seconda, respinge la domanda cautelare.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, che liquida in complessivi € 500,00.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022 con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.