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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5954/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 5954/2017 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 P.IVA_1
atti, dall'Avv. Francesco Palmese, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Pozzuoli (NA), alla Via
Campi Flegrei n. 3;
-appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_2 C.F._1 dall'Avv. Francesco Trascente, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Marigliano (NA), alla Via
Domenico Morelli n. 5;
-appellata nonché
, già (c.f. ), in persona del Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2
legale rapp.te. p.t., con sede come in atti;
-appellata contumace
Conclusioni: come da note e verbale di udienza del 4.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato la società ha impugnato la Controparte_1
sentenza n. 2130/2017 con la quale il Giudice di Pace di Marigliano, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato la al risarcimento, in favore di , dei Controparte_1 CP_2 pagina 1 di 6 danni riportati alla vettura in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 1.6.2012, verso le ore
00.40 circa in LA, allorquando la sig.ra , nel percorrere la Via Poma, alla guida CP_2 dell'autovettura Ford Focus C Max tg. DW410YV, di sua proprietà, ed assicurata per la r.c.a. con la
, dopo essersi arrestata al segnale di “Stop” e aver impegnato l'incrocio Controparte_1 con la Via Archimede, veniva impattata dall'autoveicolo WV Passat tg. EF560XN, di proprietà della ed assicurata per la r.c.a. con la compagnia Controparte_4 Controparte_5
La società ha proposto il gravame denunciando la violazione ovvero la Controparte_1 falsa applicazione degli artt.18 e 38 c.p.c., riproponendo l' eccezione di incompetenza territoriale disattesa dal giudice di pace;
nel merito, ha lamentato l'omessa ed errata valutazione degli elementi probatori da parte del giudice di pace, concludendo per al riforma della sentenza, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio l'appellata e ha contestato l'avverso gravame, sostenendo, in CP_2 via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza, deducendo la correttezza della motivazione della sentenza di prime cure;
concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
L'appellata non si è costituita nonostante la regolarità della notifica Controparte_4 dell'impugnazione e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
La causa perveniva alla scrivente – subentrata sul ruolo in data 10.5.2018 – e veniva assegnata in decisione all' udienza del 4.2.2025 con i termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati.
In via assorbente rispetto ad ogni doglianza, il motivo di appello relativo alla incompetenza territoriale del giudice adito in primo grado è fondato e va accolto.
Ed infatti, il Giudice di Pace di Marigliano ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta ritenendo, erroneamente, tale eccezione incompleta, con riferimento tanto al criterio di cui all'art. 19 c.p.c. quanto al criterio del forum destinatae solutionis.
A riprova della manifesta erroneità della motivazione addotta dal giudice di prime cure a sostegno della propria competenza basti richiamare le complete difese compiute dalla odierna appellante nella propria comparsa di costituzione e risposta, e riproposte in appello, con la quale la convenuta ha tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio del giudice di Pace di Marigliano in favore di pagina 2 di 6 quello di LA, deducendo: di avere la propria sede legale in LA (art. 19 c.p.c.) e di non avere alcuna sede o stabilimento o rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda nel circondario del gdp adito (art. 19 c.p.c.); che la sede dell' altra compagnia convenuta anche è al di fuori del circondario del Tribunale (sebbene l' appellata abbia fatto riferimento alla sede in AN ET (Tv), la stessa risulta in MA), con considerazioni analoghe in ordine alla assenza di stabilimenti secondari nel circondario anche per l' altra società convenuta;
che il luogo dove
è avvenuto il sinistro (locus commissi delicti) è in LA (art. 20 c.p.c.); che il forum solutionis, inteso come luogo ove risiede il debitore, rientra nel circondario di LA o di AN ET (da intendersi, come detto, MA), dove hanno la sede le società convenute in primo grado (art. 20 c.p.c. e
1182, comma 4 c.c., trattandosi di obbligazione illiquida).
A fronte di tale eccezione, evidentemente completa (sussistendo contestazione in ordine a tutti i possibili criteri applicabili ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.: Cass., sent. n. 26094/2014; n.
5725/2013; n. 2268/2012), la pronuncia affermativa da parte del giudice di prime cure risulta manifestamente errata.
Ed infatti il giudice di pace ha erroneamente ritenuto che la eccezione fosse incompleta (risultando, viceversa, espressamente contestato, da parte della convenuta, l' esistenza di un proprio stabilimento o rappresentante autorizzato a stare in giudizio secondo il criterio di cui all'art. 19 c.p.c., nonché contestato il forum destinatae solutionis e di cui all' art. 20 c.p.c.), e che, pertanto, la competenza si radicasse ai sensi e per gli effetti dell' art. 19 c.p.c..
Del resto, neppure parte attrice ha indicato un valido criterio di collegamento che consentisse di radicare la competenza del giudice di pace adito, riproponendo nella comparsa di risposta le stesse motivazioni addotte dal giudice di pace.
Ne consegue che l'eccezione di incompetenza sollevata in primo grado, riproposta sino alla decisione, risultava correttamente proposta e fondata, risultando competente a conoscere della controversia il giudice di pace di LA o di MA (ex art. 19 e 20 c.p.c., quale sede delle convenute o luogo dove l' obbligazione deve essere eseguita, ovvero quale luogo di insorgenza della obbligazione) e non sussistendo, di contro, alcun valido criterio di collegamento con il giudice di pace di Marigliano.
Riguardo alla pronuncia da emettersi nella presente sede, a fronte dell'orientamento minoritario e più risalente (Cass.Civ., n. 7346/1997), per il quale il giudice di appello dovrebbe comunque decidere la causa nel merito avvalendosi dei suoi poteri sostitutivi, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al pagina 3 di 6 primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., appare maggiormente convincente la soluzione proposta da Cass.Civ., Sez. I, 4 luglio 2003, n. 10566, secondo cui il giudice di appello deve limitarsi a dichiarare l'incompetenza del primo giudice indicando il giudice competente in primo grado, davanti al quale il processo continua se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c. (cfr. anche, in tal senso, il costante orientamento della S.C., tra cui Cass.Civ., n. 9867/1997; n. 4642/1984; n. 2586/1984; n. 1293/1978); il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22958 del 12/11/2010), circostanze non ricorrenti nella presente fattispecie.
Ed infatti, ove si ritenesse che il giudice di appello debba in ogni caso pronunciare nel merito, anche se riconosca l'incompetenza del giudice di primo grado, si finirebbe con il togliere ogni pratico rilievo all'incompetenza stessa, giacché l'incompetenza del giudice davanti al quale la causa è proposta non comporterebbe alcuna conseguenza: il giudice competente in primo grado verrebbe irrimediabilmente escluso dal processo se la causa dovesse comunque essere decisa nel merito dal giudice di appello;
il giudice d'appello, in sostanza, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva. E ciò comporterebbe, inoltre, la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione: il quale, se è vero che non ha rango costituzionale, esiste comunque nella legge ordinaria (quanto meno con riferimento al giudizio ordinario di cognizione) e dunque rileva ai fini interpretativi, nel senso che il doppio grado non può essere escluso se non in presenza di un chiaro (ancorché eventualmente implicito) dettato legislativo (che in questo caso manca).
Pertanto, in totale riforma della sentenza appellata, va dichiarata l'incompetenza per territorio del
Giudice di Pace di Marigliano adito in primo grado, per essere competente, in via alternativa, il Giudice di Pace di LA o di MA, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nel termine indicato in dispositivo.
Va disposta, altresì, la condanna dell' appellata alla restituzione di tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata, espressamente richiesta dall' appellante.
Gli ulteriori motivi di appello vanno dichiarati assorbiti nella motivazione che precede.
pagina 4 di 6 Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della appellata e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, in favore dell' unica parte costituita ed in applicazione del D.M. 55 del
2014 il quale, secondo quanto stabilito dall'art. 29, entra in vigore dal giorno successivo alla propria pubblicazione e, ai sensi del precedente art. 28, trova applicazione a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in vigore (Cass., S.U. 12.10.2012 n. 17406; Cass. 28.09.2012 n° 16581), avuto riguardo al valore della controversia e con applicazione dei parametri medi per il primo grado e minimi per l' appello per la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in totale riforma della sentenza appellata, dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di
Marigliano adito in primo grado, per essere competente, in via alternativa, il Giudice di Pace di LA
o di MA;
- condanna la appellata alla restituzione, in favore dell' appellante, di tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento;
- fissa, per la riassunzione della causa davanti al giudice competente, il termine di 3 (tre) mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
- condanna la appellata al pagamento, in favore della appellante CP_2 Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55 del 2014, per il primo
[...]
grado, in euro 2.090,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge e, per il secondo grado, in euro 380,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendo le spese della ctu definitivamente a carico della appellata;
CP_2
- nulla per le spese nel rapporto processuale con la appellata contumace.
Nola, 25 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 5 di 6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 5954/2017 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 P.IVA_1
atti, dall'Avv. Francesco Palmese, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Pozzuoli (NA), alla Via
Campi Flegrei n. 3;
-appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_2 C.F._1 dall'Avv. Francesco Trascente, presso il cui studio è elett.te domiciliata in Marigliano (NA), alla Via
Domenico Morelli n. 5;
-appellata nonché
, già (c.f. ), in persona del Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2
legale rapp.te. p.t., con sede come in atti;
-appellata contumace
Conclusioni: come da note e verbale di udienza del 4.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato la società ha impugnato la Controparte_1
sentenza n. 2130/2017 con la quale il Giudice di Pace di Marigliano, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato la al risarcimento, in favore di , dei Controparte_1 CP_2 pagina 1 di 6 danni riportati alla vettura in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 1.6.2012, verso le ore
00.40 circa in LA, allorquando la sig.ra , nel percorrere la Via Poma, alla guida CP_2 dell'autovettura Ford Focus C Max tg. DW410YV, di sua proprietà, ed assicurata per la r.c.a. con la
, dopo essersi arrestata al segnale di “Stop” e aver impegnato l'incrocio Controparte_1 con la Via Archimede, veniva impattata dall'autoveicolo WV Passat tg. EF560XN, di proprietà della ed assicurata per la r.c.a. con la compagnia Controparte_4 Controparte_5
La società ha proposto il gravame denunciando la violazione ovvero la Controparte_1 falsa applicazione degli artt.18 e 38 c.p.c., riproponendo l' eccezione di incompetenza territoriale disattesa dal giudice di pace;
nel merito, ha lamentato l'omessa ed errata valutazione degli elementi probatori da parte del giudice di pace, concludendo per al riforma della sentenza, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio l'appellata e ha contestato l'avverso gravame, sostenendo, in CP_2 via preliminare, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza, deducendo la correttezza della motivazione della sentenza di prime cure;
concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
L'appellata non si è costituita nonostante la regolarità della notifica Controparte_4 dell'impugnazione e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
La causa perveniva alla scrivente – subentrata sul ruolo in data 10.5.2018 – e veniva assegnata in decisione all' udienza del 4.2.2025 con i termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati.
In via assorbente rispetto ad ogni doglianza, il motivo di appello relativo alla incompetenza territoriale del giudice adito in primo grado è fondato e va accolto.
Ed infatti, il Giudice di Pace di Marigliano ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta ritenendo, erroneamente, tale eccezione incompleta, con riferimento tanto al criterio di cui all'art. 19 c.p.c. quanto al criterio del forum destinatae solutionis.
A riprova della manifesta erroneità della motivazione addotta dal giudice di prime cure a sostegno della propria competenza basti richiamare le complete difese compiute dalla odierna appellante nella propria comparsa di costituzione e risposta, e riproposte in appello, con la quale la convenuta ha tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio del giudice di Pace di Marigliano in favore di pagina 2 di 6 quello di LA, deducendo: di avere la propria sede legale in LA (art. 19 c.p.c.) e di non avere alcuna sede o stabilimento o rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda nel circondario del gdp adito (art. 19 c.p.c.); che la sede dell' altra compagnia convenuta anche è al di fuori del circondario del Tribunale (sebbene l' appellata abbia fatto riferimento alla sede in AN ET (Tv), la stessa risulta in MA), con considerazioni analoghe in ordine alla assenza di stabilimenti secondari nel circondario anche per l' altra società convenuta;
che il luogo dove
è avvenuto il sinistro (locus commissi delicti) è in LA (art. 20 c.p.c.); che il forum solutionis, inteso come luogo ove risiede il debitore, rientra nel circondario di LA o di AN ET (da intendersi, come detto, MA), dove hanno la sede le società convenute in primo grado (art. 20 c.p.c. e
1182, comma 4 c.c., trattandosi di obbligazione illiquida).
A fronte di tale eccezione, evidentemente completa (sussistendo contestazione in ordine a tutti i possibili criteri applicabili ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.: Cass., sent. n. 26094/2014; n.
5725/2013; n. 2268/2012), la pronuncia affermativa da parte del giudice di prime cure risulta manifestamente errata.
Ed infatti il giudice di pace ha erroneamente ritenuto che la eccezione fosse incompleta (risultando, viceversa, espressamente contestato, da parte della convenuta, l' esistenza di un proprio stabilimento o rappresentante autorizzato a stare in giudizio secondo il criterio di cui all'art. 19 c.p.c., nonché contestato il forum destinatae solutionis e di cui all' art. 20 c.p.c.), e che, pertanto, la competenza si radicasse ai sensi e per gli effetti dell' art. 19 c.p.c..
Del resto, neppure parte attrice ha indicato un valido criterio di collegamento che consentisse di radicare la competenza del giudice di pace adito, riproponendo nella comparsa di risposta le stesse motivazioni addotte dal giudice di pace.
Ne consegue che l'eccezione di incompetenza sollevata in primo grado, riproposta sino alla decisione, risultava correttamente proposta e fondata, risultando competente a conoscere della controversia il giudice di pace di LA o di MA (ex art. 19 e 20 c.p.c., quale sede delle convenute o luogo dove l' obbligazione deve essere eseguita, ovvero quale luogo di insorgenza della obbligazione) e non sussistendo, di contro, alcun valido criterio di collegamento con il giudice di pace di Marigliano.
Riguardo alla pronuncia da emettersi nella presente sede, a fronte dell'orientamento minoritario e più risalente (Cass.Civ., n. 7346/1997), per il quale il giudice di appello dovrebbe comunque decidere la causa nel merito avvalendosi dei suoi poteri sostitutivi, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al pagina 3 di 6 primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., appare maggiormente convincente la soluzione proposta da Cass.Civ., Sez. I, 4 luglio 2003, n. 10566, secondo cui il giudice di appello deve limitarsi a dichiarare l'incompetenza del primo giudice indicando il giudice competente in primo grado, davanti al quale il processo continua se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c. (cfr. anche, in tal senso, il costante orientamento della S.C., tra cui Cass.Civ., n. 9867/1997; n. 4642/1984; n. 2586/1984; n. 1293/1978); il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22958 del 12/11/2010), circostanze non ricorrenti nella presente fattispecie.
Ed infatti, ove si ritenesse che il giudice di appello debba in ogni caso pronunciare nel merito, anche se riconosca l'incompetenza del giudice di primo grado, si finirebbe con il togliere ogni pratico rilievo all'incompetenza stessa, giacché l'incompetenza del giudice davanti al quale la causa è proposta non comporterebbe alcuna conseguenza: il giudice competente in primo grado verrebbe irrimediabilmente escluso dal processo se la causa dovesse comunque essere decisa nel merito dal giudice di appello;
il giudice d'appello, in sostanza, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva. E ciò comporterebbe, inoltre, la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione: il quale, se è vero che non ha rango costituzionale, esiste comunque nella legge ordinaria (quanto meno con riferimento al giudizio ordinario di cognizione) e dunque rileva ai fini interpretativi, nel senso che il doppio grado non può essere escluso se non in presenza di un chiaro (ancorché eventualmente implicito) dettato legislativo (che in questo caso manca).
Pertanto, in totale riforma della sentenza appellata, va dichiarata l'incompetenza per territorio del
Giudice di Pace di Marigliano adito in primo grado, per essere competente, in via alternativa, il Giudice di Pace di LA o di MA, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nel termine indicato in dispositivo.
Va disposta, altresì, la condanna dell' appellata alla restituzione di tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata, espressamente richiesta dall' appellante.
Gli ulteriori motivi di appello vanno dichiarati assorbiti nella motivazione che precede.
pagina 4 di 6 Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza della appellata e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, in favore dell' unica parte costituita ed in applicazione del D.M. 55 del
2014 il quale, secondo quanto stabilito dall'art. 29, entra in vigore dal giorno successivo alla propria pubblicazione e, ai sensi del precedente art. 28, trova applicazione a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in vigore (Cass., S.U. 12.10.2012 n. 17406; Cass. 28.09.2012 n° 16581), avuto riguardo al valore della controversia e con applicazione dei parametri medi per il primo grado e minimi per l' appello per la bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in totale riforma della sentenza appellata, dichiara l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di
Marigliano adito in primo grado, per essere competente, in via alternativa, il Giudice di Pace di LA
o di MA;
- condanna la appellata alla restituzione, in favore dell' appellante, di tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento;
- fissa, per la riassunzione della causa davanti al giudice competente, il termine di 3 (tre) mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
- condanna la appellata al pagamento, in favore della appellante CP_2 Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55 del 2014, per il primo
[...]
grado, in euro 2.090,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge e, per il secondo grado, in euro 380,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, ponendo le spese della ctu definitivamente a carico della appellata;
CP_2
- nulla per le spese nel rapporto processuale con la appellata contumace.
Nola, 25 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 5 di 6 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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