CA
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8494/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 8494 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2024, vertente
TRA
(P.IVA ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Carmelo Chisari.
pagina 1 di 10 APPELLANTE
E
C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avv. Massimo Luconi.
APPELLATA
E
C.F. ), e, per essa, quale Controparte_2 P.IVA_3
mandataria (C.F. e P. IVA ), Controparte_3 P.IVA_4
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Luconi.
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Si insiste per l'accoglimento dell'atto di appello e quindi affinchè l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Roma, rimettendo la causa sul ruolo,
Preliminarmente In via istruttoria
Disponga nuova CTU contabile bancaria, al fine di accertare e stabilire:
- la sussistenza dell'usura originaria (a partire dalla data del 16.7.1992), assumendo a base di analisi il tasso di interesse passivo previsto contrattualmente da confrontarsi con quello medio applicato dalle banche in quel periodo storico, ed applicando i criteri di analisi ed accertamento di cui all'art. 644 cod.pen. nel testo antecedente alla L. 108/96, e 1815 II° c. cod.civ.;
- la mancata previsione contrattuale del TEG (Tasso Effettivo Globale);
- la sostituzione dei tassi illegittimamente applicati dalla banca con il tasso legale, dal 17.2.1992 sino alla data di entrata in vigore del T.U. Bancario (1.9.1992), e con il tasso previsto dai Bot successivamente a questa ultima data, in applicazione dell'art. 117 TUB;
- l'applicazione illegittima della pratica anatocistica non consentita dalle previsioni contrattuali, in assenza di reciprocità;
Nel merito
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente di cui in premessa;
- dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
pagina 2 di 10 - accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi addotta dalla convenuta in ordine alla CP_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi (c.d. “anatocismo”) e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi, dichiarando non dovuti gli interessi applicati a tale titolo, dall'inizio del rapporto in poi, stornando i relativi importi in favore di parte attrice;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi addotta dalla in tema di valute e CP_1 dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati a carico di parte attrice, in conseguenza di tale prassi;
- accertare l'entità degli interessi illegittimamente percepiti dalla banca durante l'intero rapporto, sin dalla data di apertura del conto;
- accertare e dichiarare che la convenuta banca ha applicato a parte attrice Controparte_1 sin dalla data di stipula del contratto di conto corrente (16 luglio 1992) interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla banca su tale conto alcun interesse con decorrenza dalla data di cui alla ns. relazione peritale di parte o da quell'altra che sarà accertata e risulterà di giustizia in corso di causa;
- accertare e dichiarare che nulla era dovuto dalla TRE B sul c/c de quo a titolo di commissioni di massimo scoperto, stornando in suo favore le somme sin qui addebitate a tale titolo;
- alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinare all'attualità il saldo del conto corrente bancario de quo, depurandolo da ogni somma illegittimamente addebitata su di esso a titolo di interessi non dovuti e/o spese e commissioni non spettanti.
- accertata l'illegittimità e/o non conformità ai principi di correttezza, lealtà, trasparenza e buona fede contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 cod.civ. della pratica applicata dalla banca convenuta nei confronti di parte attrice in ordine all'applicazione degli interessi passivi (anatocismo, usura, interessi Contr ultralegali, c.m.s., ecc.), condannare la “ convenuta al risarcimento del danno così provocato, da determinarsi nella misura di Euro 50.000,00 (cinquantamila) ovvero in quell'altra maggiore o minore misura che emergerà in corso di giudizio o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico – legale, o comunque da determinarsi tenuto conto del danno derivante dalla mancata disponibilità di risorse finanziarie, in conseguenza degli illegittimi addebiti sopra indicati e di cui alla relazione peritale di parte allegata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
ha così concluso: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto,
- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello avversario perché generico e privo dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c.
- nel merito, rigettare l'appello avversario in quanto totalmente infondato per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 19465/2018 emessa dal Tribunale di Roma in data 11/10/2018;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi”. ha concluso nella comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta e nelle note di trattazione scritta depositate in data 28.10.2024: pagina 3 di 10 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in virtù di quanto dedotto nella narrativa del presente atto:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. l'appello avversario, per tutto quanto esposto nel presente atto;
- in via principale, nel merito, rigettare l'appello avversario in quanto totalmente infondato per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 19465/2018 emessa dal Tribunale di
Roma in data 11/10/2018.
Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Part
1. La (d'ora in poi anche solo B) conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Roma, la al fine di sentire Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
«(…)B) nel merito:
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali applicati al rapporto di conto corrente di cui in premessa;
- dichiarare come dovuti i soli interessi legali ovvero i diversi tassi che risulteranno di giustizia;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi addotta dalla convenuta in ordine alla CP_1 capitalizzazione trimestrale degli interessi (c.d. “anatocismo”) e determinare l'esatta modalità di calcolo degli interessi, dichiarando non dovuti gli interessi applicati a tale titolo, dall'inizio del rapporto in poi, stornando i relativi importi in favore di parte attrice;
- accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi addotta dalla in tema di valute e dichiarare CP_1 non dovuti gli interessi computati a carico di parte attrice, in conseguenza di tale prassi;
- accertare l'entità degli interessi effettivamente percepiti dalla banca in conformità a quanto disposto dalla legge 108/96, e succ.;
- accertare e dichiarare che la convenuta banca e prima di essa la Controparte_1 [...]
e la (tutte a vario titolo e modalità confluite nella Controparte_5 Controparte_6 Contr convenuta hanno applicato a parte attrice sul conto corrente per cui è causa (così come esso è venuto a formarsi per effetto dei vari passaggi di cui in premessa) interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla banca su tale conto alcun interesse (ex. art. 1815, II c., cod.civ.) con decorrenza dalla data di cui alla ns. relazione peritale di parte o da quell'altra che sarà accertata e risulterà di giustizia in corso di causa;
- accertare e dichiarare che nulla era dovuto dalla TRE B sul c/c de quo a titolo di commissioni di massimo scoperto, stornando in suo favore le somme sin qui addebitate a tale titolo;
- alla luce di quanto sopra, e di tutto quanto esposto, determinato all'attualità il saldo del conto corrente bancario de quo, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., a CP_1 pagare alla parte attrice le somme di cui questa risulterà creditrice all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria, compresa la richiesta Ctu contabile, e quantificate sin da ora in pagina 4 di 10 misura non inferiore ad Euro 83.734,55 per interessi frutto di illegittimo anatocismo, oltre alla somma di Euro 77.474,31 per interessi applicati e non dovuti in quanto frutto di usura, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre interessi legali e svalutazione monetaria, a seguito dell'espletanda Ctu;
- accertata l'illegittimità e/o non conformità ai principi di correttezza, lealtà, trasparenza e buona fede contrattuale di cui agli artt.1175 e 1375 cod.civ. della pratica applicata dalla banca convenuta nei confronti di parte attrice in ordina all'applicazione degli interessi passivi (anatocismo, usura, interessi Contr ultralegali, c.m.s., ecc.), condannare la “ convenuta al risarcimento del danno così provocato, da determinarsi nella misura di Euro 50.000,00 (cinquantamila) ovvero in quell'altra maggiore o minore misura che emergerà in corso di giudizio o che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico – legale, o comunque da determinarsi tenuto conto del danno derivante dalla mancata disponibilità di risorse finanziarie, in conseguenza degli illegittimi addebiti sopra indicati e di cui alla relazione peritale di parte allegata.
In via subordinata, e per mero scrupolo difensivo, si chiede che:
- la banca convenuta venga condannata a restituire a parte attrice gli interessi illegittimamente applicati sul c/c de quo dalla data di apertura del rapporto (gennaio 1988) sino alla sentenza, nella misura di Euro 83.734,55 in quanto frutto di anatocismo (art. 1283 c.c.), e nella ulteriore misura di
Euro 77.474,31 in quanto frutto di usura, commissioni di massimo scoperto ed altro, o in quell'altra diversa misura, maggiore o minore da determinarsi in corso di causa, anche per il tramite di disponenda Ctu contabile.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto difensore antistatario»
A fondamento delle domande la società attrice deduceva di intrattenere con la banca convenuta un rapporto di conto corrente sorto in data 16.7.1992 (n. 17577, oggi 11902.55) e lamentava che la banca aveva applicato clausole contrattuali nulle, in materia di determinazione degli interessi e in tema di valute, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in assenza di valida pattuizione contrattuale, interessi usurari ab initio, in violazione dell'art. 1815 c.c. e della legge n. 108/1996, la Commissione di Parte_2
in maniera illegittima, siccome non prevista contrattualmente, o comunque prevista da clausole contrattuali nulle.
Inoltre la banca aveva violato i principi di correttezza, lealtà, trasparenza e buona fede contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c..
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19465/2018, riteneva inammissibile la domanda di restituzione di indebito, trattandosi di conto ancora aperto, e rigettava tutte le altre domande.
pagina 5 di 10 Quanto all'istanza di determinare all'attualità il saldo del conto corrente bancario,
riteneva la domanda proposta non fondata, basandosi sul rilievo del C.T.U. di insufficienza della documentazione in atti.
3. La società ha proposto appello per i seguenti motivi. Pt_1
Con il primo motivo ha lamentato la mancata pronuncia da parte del Tribunale di Roma
in ordine alla domanda di accertamento dell'applicazione di un tasso debitorio usurario, sin dall'inizio del rapporto, ossia sin dal 16.7.1992, sulla base dell'erroneo presupposto che i tassi soglia erano stati introdotti dalla legge n. 108/1996, essendo comunque esisteva l'usura in senso soggettivo, perché lo stato di bisogno era testimoniato dall'apertura di credito necessitata da esigenze di liquidità di cui la banca si era profittata, imponendo un tasso indeterminato, perché suscettibile di variazioni unilaterali, rese note mediante affissione presso l'agenzia della banca stessa.
L'approfittamento sussisteva anche per il fatto che le condizioni contrattuali (facoltà di esercizio unilaterale dello ius variandi, tasso di interesse nominale del 27%, mancata indicazione del TAEG, ecc.), non erano negoziabili dal cliente.
4. Con il secondo motivo ha lamentato che il Tribunale non aveva tenuto conto dei rilievi delle nullità delle clausole contrattuali, tutti contenuti già nella citazione introduttiva.
Difatti era stato eccepito che il contratto di conto corrente:
- non conteneva la previsione della reciprocità della capitalizzazione degli interessi, attivi e passivi, limitandosi a prevedere esclusivamente la capitalizzazione a favore della sola banca;
- non conteneva l'indicazione del TAEG, cioè del tasso di interesse effettivamente applicato al rapporto, limitandosi a prevedere il solo tasso di interesse nominale;
- conteneva un illegittimo rinvio al c.d. “Uso Piazza”, quale possibilità per la banca di modificare, unilateralmente, i tassi di interesse applicati al rapporto, e, più in generale, le condizioni tutte del rapporto;
pagina 6 di 10 - conteneva un'illegittima facoltà di variazione delle condizioni contrattuali (ius variandi), a solo favore della banca, in particolare per ciò che attiene al tasso di interesse passivo, in assenza di criteri oggettivi predeterminati, né predeterminabili;
- non conteneva la sottoscrizione in forma specifica, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., di clausole certamente vessatoria, come quelle di cui ai precedenti punti precedenti;
- la C.M.S. era indicata in maniera del tutto generica ed indeterminata, non essendo indicata la base del calcolo e delle aliquote applicate nella sua determinazione;
- non erano rispettati gli obblighi di trasparenza e di corretta informazione del correntista in ordine a diversi elementi contrattuali;
- il contratto di conto corrente non recava la sottoscrizione da parte della così dando CP_1
luogo ad un contratto fonte di obbligazioni unilaterali a carico del solo cliente, illegittimo e nullo in quanto tale, ai sensi degli artt. 1987 del c.c..
5. Con il terzo motivo l'appellante, deducendo di avere interesse alla rideterminazione del saldo, evidenziava di avere prodotto tutti gli estratti conto a partire dal 20.7.1992 fino al
30.6.2014, mancando solo l' estratto conto del primo trimestre 2009.
6. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando,
anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
pagina 7 di 10 7. Sempre preliminarmente occorre dare atto dell'intervento della cessionaria del credito,
la quale, oltre a riportarsi alle conclusioni della Controparte_7
cedente appellata, ha eccepito nella memoria di replica il mutamento delle domande di controparte nella comparsa conclusionale. Si terrà conto ai fini della decisione solo delle conclusioni rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni e dei motivi di appello.
8. Il primo motivo d'appello è infondato.
Difatti non è stato fornito alcun elemento per ritenere che vi sia stato uno stato di bisogno di cui la banca ha profittato a fondamento della lamentata usura soggettiva. Non rileva di per sé l'apertura di credito che è un'evenienza fisiologica nell'attività d'impresa e non necessariamente sintomatica di uno stato di bisogno. Peraltro il C.T.U. ha dato atto che il conto ha avuto andamento positivo sino al 1993 e, saltuariamente, anche nel periodo successivo.
9. Per quanto riguarda il secondo motivo, occorre invece premettere che, trattandosi di contratto ancora aperto, rilevano comunque le nullità contrattuali che effettivamente non sono state prese in considerazione nel primo grado di giudizio.
Invece, con riferimento al terzo motivo d'appello, le doglianze relative all'omessa rideterminazione del saldo non sono accoglibili, dovendosi rilevare preliminarmente che parte attrice, dopo avere proposto specifiche domande di accertamento, ha chiesto solo la condanna della banca convenuta al pagamento delle somme risultanti a proprio credito, non essendo sufficiente a ritenere proposta una autonoma domanda di rettifica del saldo ai sensi dell'art. 1827 c.c., il fatto che la domanda di ripetizione fosse preceduta dal mero inciso
“determinato all'attualità il saldo del conto corrente bancario de quo”.
10. Devono invece essere prese in considerazione le domande di accertamento di nullità
delle varie clausole contrattuali.
pagina 8 di 10 E' quindi illegittima la clausola di capitalizzazione trimestrale passiva degli interessi. Si
osserva a tal riguardo che la Corte di Cassazione, a partire dal 1999 ( sentenze n. 3096/1999, n.
2374/1999) ha ritenuto nulle le relative clausole, perché non fondate su di un uso normativo,
bensì su un mero uso negoziale.
All'art. 120, comma 2 T.U.B., con D.Lgs n. 342/1999 è stato aggiunto che “Il CICR stabilisce
modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere
nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia
creditori”. Il comma 2 dell'art. 2 della delibera CICR del 9.2.2000, a sua volta, dispone che:
“Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli
interessi creditori e debitori”.
Infine la Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma 3, D.Lgs. n.
342 del 1999 che aveva fatto salva la validità e l'efficacia fino all'entrata in vigore della predetta delibera CICR del 9.2.2000 delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
E' invece infondata la doglianza relativa all'omessa indicazione del TAEG, non essendo previsto all'epoca della conclusione del contratto alcun obbligo di indicazione del TAEG.
E' nulla per indeterminatezza la clausola che per le varie spese e condizioni fa riferimento a quelle rese note negli avvisi affissi alla banca.
La clausola che prevede la facoltà di variazione delle condizioni contrattuali è in sé
legittima perché l'art. 16 del contratto prevede espressamente la possibilità di esercitare lo
ius variandi nel rispoetto della legge n. 154/1992 e la clausola è stata oggetto di specifica sottoscrizione.
In generale pure infondata la doglianza relativa all'inefficacia delle clausole vessatorie per omessa sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.. Alcune delle clausole indicate dall'appellante sono in realtà, come visto, in radice nulle, mentre la mancata indicazione del TAEG non può
essere considerata una clausola vessatoria.
pagina 9 di 10 E' nulla la clausola di previsione della CMS la quale è indicata in maniera del tutto generica e indeterminata, non essendo indicate la base del calcolo e l'aliquota.
Non emergono invece profili di nullità con riferimento alla pretesa violazione degli obblighi di trasparenza e corretta informazione del correntista in ordine a diversi elementi contrattuali.
Infine, solo in appello è stata genericamente eccepita la nullità del contratto in quanto privo della firma da parte della banca. La doglianza è comunque infondata alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sulla validità del contratto monofirma
(v. Cass. Sez. Un. n. 898/2018).
11. Pertanto l'appello deve essere parzialmente accolto con la dichiarazione di nullità delle clausole di cui sopra.
Stante la parziale soccombenza possono essere compensate tra tutte le parti le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e poste a carico delle parti originarie del giudizio, in solido tra loro, le spese di C.T.U..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello dichiara la nullità delle clausole contrattuali relative alla determinazione delle spese contrattuali, alla commissione di massimo scoperto, e alla capitalizzazione degli interessi passivi;
2) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
3) Pone a carico delle parti del primo grado di giudizio, in solido tra loro, le spese di
C.T.U..
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 7.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
pagina 10 di 10