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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4130 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
AB EL TT Nitto de' Rossi presidente
AL ZI consigliera
AT AR consigliera relatrice
All'udienza del 04/12/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 62 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra
Parte_1
Avv. BIANCHINI FRANCESCA
appellante E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 51/25 pubblicata il 9.1.2025 e non notificata. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 615 c.p.c., si rivolgeva al Tribunale di Velletri Parte_1 per sentir dichiarare nulla, illegittima, inefficace la cartella n. 09720040239359944000, del 21/10/2004, contenente l'intimazione a pagare la somma di euro 49.597,33, con richiesta al Tribunale, previa sospensiva, di: rilevare sia l'intervenuta prescrizione dei provvedimenti sottesi, sia l'inesistenza/l'invalidità della loro notifica;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 1 615 c.p.c.; dichiarare nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. Con memoria difensiva si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda. CP_1
Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso. Riteneva il Giudice che difettasse, nel caso in esame, l'azione esecutiva da parte dell'Amministrazione, per cui il ricorso era inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art 100 c.p.c., concreto ed attuale. Non vi era infatti in atti alcuna prova della notifica di alcun credito azionato dall' . CP_1
Appella con atto del 10.01.2025 per le seguenti ragioni. Parte_1
L'appellante lamenta l'illogicità della sentenza, richiamando tutti i motivi spiegati nel primo grado, attesa l'omessa pronuncia su punti decisivi della controversia. Rammenta che il Giudice è tenuto a rilevare d'ufficio l'inesistenza del titolo esecutivo. Eccepisce l'inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali, di ogni atto presupposto e di ogni atto interruttivo. Censura la sentenza nella parte in cui afferma che per impugnare il ruolo è necessaria la notifica di un atto impositivo quale la cartella esattoriale, diversamente mancherebbe un interesse diretto e attuale ex art. 100 c.p.c. ad impugnare una imposizione che non è mai venuta ad esistere. A riprova della sussistenza dell'interesse ad agire l'appellante deduce: di aver esperito preventiva richiesta di sgravio amministrativa;
di aver eccepito la prescrizione successiva ex art. 615 c.p.c. e infine la situazione di incertezza non superabile se non con l'intervento dell'autorità giudiziaria. L'appellante impugna altresì la statuizione sulle spese, non potendo gravare sul cittadino gli oneri di una causa davanti al Giudice a seguito di pretese creditorie inesigibili. Conclude chiedendo, in riforma della sentenza appellata, l'integrale accoglimento dell'opposizione, vinte le spese del doppio grado. L' è rimasto contumace. CP_1
L'appello è inammissibile per assenza di una valida procura defensionale e conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. A seguito dell'invito a regolarizzare la procura ai sensi dell' art. 182 cpc formulato in corso di causa con ordinanza del 20.11.2025, il difensore di parte appellante ha depositato una procura evidentemente non apposta in calce al ricorso in quanto rilasciata su supporto cartaceo separato e trasmessa dal difensore in copia informatica con firma antropometrica fotocopiata, successivamente autenticata con firma digitale, ma non virtualmente congiunta al ricorso con la modalità informatiche indicate dal decreto ministeriale numero 44/2011.
L'articolo 13 del DM n. 44 del 2011 e l'articolo 14 comma 1 delle specifiche tecniche stabiliscono che i documenti informatici sono trasmessi dagli utenti esterni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario all'interno della busta telematica. Ne consegue che la procura speciale conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale, come nel caso di specie, è considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata con il quale l'atto è notificato ovvero se inserita nella busta telematica con il quale l'atto è depositato.
2 Sul punto, anche recentemente (si veda Cass. n. 5610/2025) la S.C. ha affermato il principio – specificamente riguardante la procura rilasciata per il ricorso per cassazione, ma avente un più generale respiro dogmatico in ordine al requisito della specialità – secondo cui
“il requisito della specialità della procura non richiede la contestualità del conferimento della procura rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario che essa sia congiunta, anche mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass., Sez. Un., 19/01/2024, n.2075; v. anche, in precedenza, Cass. 9/12/2022, n. 36057); questo principio, nella sua portata generale, deve trovare applicazione anche – e a fortiori – con riguardo al giudizio di merito, dovendosi dunque ritenere integrato il requisito di specialità allorché la procura sia congiunta (anche telematicamente) all'atto cui accede (nella specie, la comparsa di costituzione e risposta in appello) e non sia ad esso successiva”.
Premesso pertanto che solo laddove la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso, tale condizione difetta totalmente poiché la procura non è mai stata inserita nella busta telematica con la quale l'atto è stato depositato, nè allegata al messaggio di posta elettronica certificata con il quale l'atto è stato notificato. Difettando qualsivoglia collegamento con l'atto cui accede, la procura defensionale non può pertanto essere considerata come apposta in calce ad esso.
In conclusione l'appello deve essere respinto e deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'originario ricorso introduttivo. Il rilievo d'ufficio del difetto di procura e la complessità della questione consentono di ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; spese compensate;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 4/12/2025
La Consigliera est. Il Presidente
AT AR AB EL TT Nitto de' Rossi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati:
AB EL TT Nitto de' Rossi presidente
AL ZI consigliera
AT AR consigliera relatrice
All'udienza del 04/12/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 62 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra
Parte_1
Avv. BIANCHINI FRANCESCA
appellante E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 51/25 pubblicata il 9.1.2025 e non notificata. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 615 c.p.c., si rivolgeva al Tribunale di Velletri Parte_1 per sentir dichiarare nulla, illegittima, inefficace la cartella n. 09720040239359944000, del 21/10/2004, contenente l'intimazione a pagare la somma di euro 49.597,33, con richiesta al Tribunale, previa sospensiva, di: rilevare sia l'intervenuta prescrizione dei provvedimenti sottesi, sia l'inesistenza/l'invalidità della loro notifica;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 1 615 c.p.c.; dichiarare nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c. Con memoria difensiva si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda. CP_1
Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso. Riteneva il Giudice che difettasse, nel caso in esame, l'azione esecutiva da parte dell'Amministrazione, per cui il ricorso era inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art 100 c.p.c., concreto ed attuale. Non vi era infatti in atti alcuna prova della notifica di alcun credito azionato dall' . CP_1
Appella con atto del 10.01.2025 per le seguenti ragioni. Parte_1
L'appellante lamenta l'illogicità della sentenza, richiamando tutti i motivi spiegati nel primo grado, attesa l'omessa pronuncia su punti decisivi della controversia. Rammenta che il Giudice è tenuto a rilevare d'ufficio l'inesistenza del titolo esecutivo. Eccepisce l'inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali, di ogni atto presupposto e di ogni atto interruttivo. Censura la sentenza nella parte in cui afferma che per impugnare il ruolo è necessaria la notifica di un atto impositivo quale la cartella esattoriale, diversamente mancherebbe un interesse diretto e attuale ex art. 100 c.p.c. ad impugnare una imposizione che non è mai venuta ad esistere. A riprova della sussistenza dell'interesse ad agire l'appellante deduce: di aver esperito preventiva richiesta di sgravio amministrativa;
di aver eccepito la prescrizione successiva ex art. 615 c.p.c. e infine la situazione di incertezza non superabile se non con l'intervento dell'autorità giudiziaria. L'appellante impugna altresì la statuizione sulle spese, non potendo gravare sul cittadino gli oneri di una causa davanti al Giudice a seguito di pretese creditorie inesigibili. Conclude chiedendo, in riforma della sentenza appellata, l'integrale accoglimento dell'opposizione, vinte le spese del doppio grado. L' è rimasto contumace. CP_1
L'appello è inammissibile per assenza di una valida procura defensionale e conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. A seguito dell'invito a regolarizzare la procura ai sensi dell' art. 182 cpc formulato in corso di causa con ordinanza del 20.11.2025, il difensore di parte appellante ha depositato una procura evidentemente non apposta in calce al ricorso in quanto rilasciata su supporto cartaceo separato e trasmessa dal difensore in copia informatica con firma antropometrica fotocopiata, successivamente autenticata con firma digitale, ma non virtualmente congiunta al ricorso con la modalità informatiche indicate dal decreto ministeriale numero 44/2011.
L'articolo 13 del DM n. 44 del 2011 e l'articolo 14 comma 1 delle specifiche tecniche stabiliscono che i documenti informatici sono trasmessi dagli utenti esterni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario all'interno della busta telematica. Ne consegue che la procura speciale conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale, come nel caso di specie, è considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata con il quale l'atto è notificato ovvero se inserita nella busta telematica con il quale l'atto è depositato.
2 Sul punto, anche recentemente (si veda Cass. n. 5610/2025) la S.C. ha affermato il principio – specificamente riguardante la procura rilasciata per il ricorso per cassazione, ma avente un più generale respiro dogmatico in ordine al requisito della specialità – secondo cui
“il requisito della specialità della procura non richiede la contestualità del conferimento della procura rispetto alla redazione dell'atto cui accede, essendo a tal fine necessario che essa sia congiunta, anche mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso (Cass., Sez. Un., 19/01/2024, n.2075; v. anche, in precedenza, Cass. 9/12/2022, n. 36057); questo principio, nella sua portata generale, deve trovare applicazione anche – e a fortiori – con riguardo al giudizio di merito, dovendosi dunque ritenere integrato il requisito di specialità allorché la procura sia congiunta (anche telematicamente) all'atto cui accede (nella specie, la comparsa di costituzione e risposta in appello) e non sia ad esso successiva”.
Premesso pertanto che solo laddove la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso, tale condizione difetta totalmente poiché la procura non è mai stata inserita nella busta telematica con la quale l'atto è stato depositato, nè allegata al messaggio di posta elettronica certificata con il quale l'atto è stato notificato. Difettando qualsivoglia collegamento con l'atto cui accede, la procura defensionale non può pertanto essere considerata come apposta in calce ad esso.
In conclusione l'appello deve essere respinto e deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'originario ricorso introduttivo. Il rilievo d'ufficio del difetto di procura e la complessità della questione consentono di ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; spese compensate;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 4/12/2025
La Consigliera est. Il Presidente
AT AR AB EL TT Nitto de' Rossi
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