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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 03/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N°34/2024 R.G.Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati : dott. Vincenzo Pupilella - Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi - Consigliere rel. dott.ssa Rita Pasqualina Curci - Consigliere riunita in camera di consiglio il 5/7/2024, all'esito del deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE iscritta al N. 34 R.G. Lav.- anno 2024 avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
p r o m o s s a d a
rappresentato e difeso dall'Avv. V. Mastrangelo ed elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti
APPELLANTE contro
in persona del presidente e legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. Testa, elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1.Il giudizio di primo grado.
1 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. in data 19/9/2022, depositato innanzi al Tribunale di Larino,
[...] impugnava la delibera n. 212835 del 23 giugno 2021 (resa dall' provinciale di Pt_1 CP_1
Campobasso), con la quale il Comitato Provinciale aveva rigettato il ricorso amministrativo n.
AMM/PEN/2021/46872 del 22 maggio 2021 proposto avverso il provvedimento del 16 CP_1
dicembre 2020 di ricalcolo della pensione n. 10108521 cat. VO, nonché la delibera n. 223017 dell'8 giugno 2022 (resa dall' di Campobasso), con la quale il Comitato Provinciale aveva CP_1
rigettato il ricorso amministrativo n. AMM/PEN/2022/28430 del 21 aprile 2022 proposto avverso la diffida di Termoli in data 11 marzo 2022, recante l'accertamento di “somme CP_1
indebitamente percepite su pensione del Signor cat. VO n. 10108521”, Parte_1 contenente la richiesta di restituzione di €35.720,42 perchè “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/01/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VO n. 10108521, per un importo complessivo di E. 35.720,42 per i seguenti motivi: Incumulabilità redditi”. Chiedeva di ritenere e dichiarare il proprio diritto di vedersi riconosciuta la pensione per l'intero e libera da ogni trattenuta e, per l'effetto, di condannare l' alla restituzione delle somme indebitamente trattenute e non corrisposte, nonché alla CP_1
corresponsione dei supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione. In via gradata chiedeva di ritenere e dichiarare efficace e definitiva la trattenuta già operata da CP_1
di tre mensilità con esclusione di trattenute future.
L' , nel costituirsi in giudizio, contestava le avverse prospettazioni instando per il rigetto CP_1
del ricorso, stante la sua infondatezza.
Con la sentenza n.191/2023 in data 12/12/2023 il giudice adito rigettava la domanda con condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite.
2.L'appello e le difese dell'appellato.
Avverso tale sentenza proponeva appello il , censurandola perché errata atteso che Pt_1
l'attività di ND prestata da esso in favore dell'Armatore Pt_1 Controparte_2 non era inquadrabile nell'ambito del normale rapporto di lavoro subordinato (avendo
[...]
natura fiduciaria secondo il codice della navigazione) e, comunque, per evidente sproporzionalità tra la sanzione comminata dall' e la effettiva durata delle attività CP_1
marittime (tre mesi).
L' si costituiva in giudizio contrastando il proposto gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Concludeva come in epigrafe.
Entrambi argomentavano diffusamente, come da rispettivi atti di costituzione, che in tali limiti si richiamano ed abbiansi per qui riportati e trascritti.
2 Acquisite le note di scritte ex art. 127 ter c.p.p., alla camera di consiglio del 5/7/2024 la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
3. Motivi della decisione.
Ritiene la Corte che la decisione adottata dal giudice di prime cure debba essere confermata stante l'infondatezza del proposto appello.
Correttamente il GL ha inquadrato l'attività lavorativa svolta dal in favore dell' Pt_1 Pt_2 nella categoria dei contratti di lavoro subordinato, aggiungendo che l'esiguità della durata (tre mesi) è elemento tipico di un qualunque altro rapporto subordinato (di terra) di tipo ordinario e, per di più, tale era anche la contribuzione in suo favore versata dal datore di lavoro (la
) come risultante dall'estratto contributivo e relativo UNILAV Controparte_2
presentato dal datore di lavoro.
Com'è noto il contratto di arruolamento è disciplinato dal Codice della Navigazione.
In particolare, l'art. 328 reca: “Salvo quanto è disposto nei successivi articoli [c.n. 329, 330], il contratto di arruolamento deve, a pena di nullità [c.c. 1325, n. 4], essere fatto per atto pubblico [c.c. 2699] ricevuto, nella Repubblica, dall'autorità marittima, e, all'estero, dall'autorità consolare.
Il contratto deve, parimenti a pena di nullità, essere dalle autorità predette annotato sul ruolo di equipaggio [c.n. 170] o sulla licenza [c.n. 172].
Prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo;
l'adempimento di tale formalità si deve far constare nel contratto stesso.”
Si tratta di un contratto particolare di lavoro subordinato, caratterizzato da molteplici elementi di specialità. Il lavoratore “marittimo” con qualifica inferiore a quella di ND (come indicato per il CO nell'UNILAV in atti: cfr. il doc.4 di cui al fascicolo di parte relativo CP_1
al giudizio di primo grado), infatti, risulta sottoposto ad un rigido rapporto di gerarchia, che fa capo non già al datore di lavoro con il quale si è stipulato l'ingaggio, e cioè l'armatore, bensì al
ND della nave, a sua volta dipendente dell'armatore, a cui spettano specifici poteri disciplinari, che possono persino comportare l'inflizione di sanzioni restrittive della libertà personale (art. 1252, nn. 1 e 2, cod. nav.), o l'inibizione temporanea o permanente dell'esercizio della professione marittima (art. 1252, nn. 4 e 5).
Orbene, proprio secondo il codice della navigazione - richiamato dall'appellante che tuttavia non indica quale sua norma preveda la stipula di “contratti autonomi ovvero occasionali” con i
Comandanti, al pari di quelli stipulabili quale locatio operis con altri professionisti- tutti i rapporti di tipo marittimo ad iniziare dal ND ed a finire con tutti gli altri lavoratori di
3 grado e qualifica inferiori, sono di tipo subordinato anche se caratterizzati da specifica professionalità che li contraddistingue come contratti speciali da un punto di vista soggettivo.
Il rapporto gerarchico del ND è con l'Armatore mentre il rapporto gerarchico degli altri dipendenti, rapporto gerarchico, lo stesso, che caratterizza la subordinazione.
Indubbiamente nel rapporto di lavoro del ND sono ravvisabili, in ogni caso, i caratteri tipici della subordinazione rispetto all'armatore-datore di lavoro -orari, retribuzione, direttive, potere disciplinare-, non potendosi, evidentemente, ritenere che il ND sia del tutto autonomo nel condurre una nave non sua quando e dove voglia, oltre che con chi o cosa a bordo.
Di qui l'infondatezza delle censure mosse dall'appellante al riguardo.
Quanto agli ulteriori motivi di gravame, occorre premettere alcune considerazioni.
Com'è noto, l'art. art. 14 D.L. 28/1/2019 N°4, intitolato “Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta' e 38 anni di contributi”, prevede: “1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' , nonché alla gestione CP_1
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo…omissis…3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui….omissis”
Trattasi di un regime eccezionale, cioè derogatorio delle normali regole di accesso al pensionamento, come tale, necessitante di uno stanziamento ad hoc in bilancio, e pienamente compatibile con il nostro ordinamento.
Per quanto riguarda il “minimo” reddito non individuato dalla norma, va evidenziata la ratio di
4 siffatta normativa, individuata nella finalità di incentivare la liberazione di posti di lavoro e non anche in quella di salvaguardare in sé un reddito ai cittadini. Alla luce di quanto testè evidenziato si appalesa l'irrilevanza della breve durata del rapporto di lavoro.
Di qui l'infondatezza delle censure mosse sul punto dall'appellante.
Va inoltre osservato che l'indebito, assoggettabile alla disciplina specifica contenuta nell'art. 52 della Legge n.88/1989 in quanto “trattamento pensionistico puro”, non è sanabile perché non dovuto a fatto o colpa dell' , che solo dopo l'attribuzione della pensione avvenuta ad aprile CP_1
2019, è venuto a conoscenza del rapporto di lavoro intrattenuto per parte dell'anno 2020, provvedendo a contestarlo al con nota del 16/12/2020, notificata il 21/2/2021 per stessa Pt_1 ammissione di quest'ultimo -cfr. pag. 1 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado-, ovvero entro l'anno successivo all'evento ostativo: fine anno 2020.
In tale quadro, rientrando la fattispecie negli indebiti pensionistici “puri” per i quali, come testè osservato, vigono unicamente le previsioni speciali di cui alla Legge n. 88/1989, non v'è spazio per la valorizzazione dell'animuns dell'accipiens.
Si evince dal prospetto riepilogativo di cui al doc. n. 9 del fascicolo di parte , che la CP_1 pensione liquidata nel 2019 è stata regolarmente corrisposta anche per l'intero anno 2020: per l'anno 2019 risultano erogati €24.632,05, per l'anno 2020 €29.858,16, etc.
Peraltro, sulla contribuzione versata dal datore di lavoro per il periodo settembre-dicembre 2020 potrebbero maturare delle differenze pensionistiche che devono essere richieste sul piano amministrativo, sicchè la domanda giudiziale sul punto è improponibile per assenza di domanda amministrativa.
Va inoltre evidenziata la correttezza della statuizione contenuta nell'impugnata sentenza in materia di spese, atteso che il primo giudice ha applicato il criterio della soccombenza.
Dalle considerazioni che precedono, in cui deve ritenersi assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese relative al presente grado possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la novità per l'Ufficio delle questioni trattate.
E, infine, dovuto dall'appellante il doppio del C.U.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di
Larino in data 12/12/2023 e con ricorso qui depositato l'11/3/2024, da Parte_1
5 nei confronti di , CP_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
-dichiara dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 5/7/2024
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
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