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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/11/2024, n. 2690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2690 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.2752 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ivi residente in [...]
elettivamente domiciliata in Messina, Via Del Vespro, n. 57, presso lo studio dell'avv. LOMBARDO ASSUNTA (C.F.: C.F._2
), pec: fax: 0906415720, che la
[...] Email_1
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
ed ivi residente in [...]
Nazionale, n. 47, elettivamente domiciliata in Messina, Via Cesare Battisti,
n. 175, presso lo studio dell'avv. MORABITO FILIPPO, (C.F.:
), pec: fax: C.F._4 Email_2
090/662598, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
RESISTENTE
1 E
(C.F.: n. Controparte_2
), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per notaio in Roma rep. n. 37875/7313 del 22/03/2024, dall'Avv. Persona_1
Marco Fazio (C.F.: – indirizzo di posta elettronica C.F._5
certificata: t), ed elettivamente Email_3
domiciliato, con il suo procuratore, presso la sede in Messina, alla CP_3
via Armeria, n. 1;
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., depositato in cancelleria il
02.07.2024, adiva questo Tribunale chiedendo, ai sensi Parte_1
dell'art. 9 comma 3 lege 898/1970, l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità a seguito del decesso, avvenuto in data
23.04.2024, dell'ex coniuge con il quale aveva Controparte_4
contratto matrimonio in data 06.07.1978, con il quale aveva concepito un figlio di nome , nato a [...] il [...], e dal quale aveva Per_2
divorziato con sentenza non definitiva del tribunale di Messina n. 147 del
17.01.2002. A sostegno della istanza deduceva che ricorrevano tutte le condizioni previste dalla legge, in quanto la sentenza che aveva definito il giudizio di divorzio, n. 1628/2005 depositata il 15.09.2005 aveva attribuito alla istante un assegno mensile di mantenimento dell'importo di € 500,00 a carico del , il quale si era in seguito coniugato, in data CP_4
22.10.2019, con Osservava che nella ripartizione del CP_1
trattamento di reversibilità dell'ex coniuge bisognava prendere in
2 considerazione la durata del matrimonio, la circostanza che ella era titolare solo di una modesta pensione ed era proprietaria del 50 % della casa coniugale, la circostanza che era afflitta da vari malanni anche a causa dell'avanzata età. Chiedeva, conseguentemente, che fosse ordinato all'INPS Direzione Provinciale di Messina di provvedere al pagamento mensile in capo alla deducente della pensione di reversibilità di nonché di tutti i ratei arretrati dal primo giorno del Controparte_4
mese successivo al decesso di quest'ultimo fino al dì della prima corresponsione mensile.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 18.07.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 16.10.2024 si costituiva la quale rilevava che ella, pur avendo CP_1
contratto matrimonio con il in data 22.10.2019, nondimeno, CP_4
aveva convissuto more uxorio con lui sin dal mese di marzo 1999, sicché il periodo di convivenza stabile tra la deducente ed il aveva CP_4
avuto la durata complessiva di oltre 25 anni, tempo superiore rispetto alla durata del matrimonio tra la ed il . Aderiva alla Pt_1 CP_4
domanda diretta alla ripartizione del trattamento pensionistico, sottolineando che lei percepiva solo una pensione lavorativa mensile di circa € 678,00 e non aveva altri redditi.
Con comparsa depositata il 04.10.2024, si costituiva l' che CP_3
sottolineava la propria estraneità al giudizio ed evidenziava che il Tribunale avrebbe potuto solo provvedere alla ripartizione della pensione di reversibilità, ma non poteva pronunciare condanna nei confronti dell , CP_3
che aveva liquidato con decorrenza dal mese di maggio 2024 la pensione di reversibilità del coniuge a CP_1
3 All'udienza del 21.11.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Nel merito, va osservato che, in forza della disciplina normativa in materia, il coniuge divorziato è titolare di un diritto alla pensione di reversibilità che in mancanza di un coniuge superstite può essere fatto valere direttamente nei confronti dell'ente previdenziale mentre solo in caso di contestazione o di mancato riconoscimento del diritto, l'interessato dovrà instaurare apposito procedimento davanti alla Corte dei Conti, per le pensioni a carico dello Stato, ovvero davanti al Giudice del lavoro per le altre pensioni (Cass. Civ. sez. un. 13 maggio 1993 n. 5429). Viceversa, nel caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve intervenire l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 9 comma 3 legge n.
898/70 così come modificato dalla legge n. 74/1987.
Il riconoscimento del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità è subordinato alla ricorrenza di alcuni presupposti, che nella specie ricorrono certamente in capo al coniuge divorziato. In particolare, occorre accertare la circostanza che il coniuge divorziato percepiva un assegno divorzile e che non sia passato a nuove nozze. Dalla documentazione prodotta risulta che percepiva in base a Parte_1
sentenza del tribunale di Messina n. 1628/2005 un assegno divorzile di €
500,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Pacifico è pure l'ulteriore presupposto del mancato passaggio dell'istante a nuove nozze, mentre risulta che era titolare di pensione di Controparte_4
4 vecchiaia e la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che è indifferente il fatto del collocarsi della maturazione del diritto del binubo alla pensione (o dell'evento cui si collega il diritto pensionistico) in data anteriore o successiva alla cessazione del primo matrimonio (Cass. civ. sez.
I 18.07.1997 n. 6619).
L'unico problema che si pone è, pertanto, quello relativo alla ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, che va effettuata, secondo quanto affermato dal menzionato art. 9 legge n. 898/1970, “tenendo conto della durata del rapporto”. In giurisprudenza è, invero, controverso se nel concetto di “durata del rapporto” debba guardarsi esclusivamente al rapporto matrimoniale ovvero si debba considerare più in generale la comunione di vita e di affetti, calcolando anche l'eventuale periodo di convivenza prematrimoniale;
inoltre si è a lungo dubitato se il criterio della durata del rapporto matrimoniale escluda altri elementi di valutazione, come il diverso stato di bisogno dei due titolari del diritto. Le sezioni unite della Cassazione, intervenute a comporre il contrasto su tali questioni (Cass. civ. sez. un.
12.01.1998 n. 159) hanno sostenuto in passato la tesi che la durata del rapporto matrimoniale, coincidente con la durata legale del matrimonio, costituisce un criterio esclusivo di valutazione che precluderebbe la possibilità di attribuire rilevanza ad altri elementi. Sul punto è, tuttavia, intervenuta in seguito la Corte Costituzionale che, con sentenza 4.11.1999
n. 419, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 9 comma 3 legge n. 898/1970, essendo possibile interpretare la norma nel senso che l'elemento temporale, pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del giudice, non è elemento esclusivo dello stesso, sì che tale valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico. La Corte di Cassazione, preso atto di questa pronuncia della Corte Costituzionale ha,
5 nelle successive pronunce, abbandonato la soluzione adottata dalle sezioni unite ed ha affermato, in modo pienamente condivisibile, che in ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità e alla luce dei precetti costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale la ripartizione del trattamento di reversibilità in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale, anche ponderando ulteriori elementi correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale, come l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, l'eventuale esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge (Cass. civ. 14.03.2000 n.
2920; Cass. civ. 10.01.2001 n. 282; Cass. civ. 16.12.2004 n. 23379; Cass. civ. 30.03.2004 n. 6272). In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorché in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale, in considerazione della finalità solidaristica dell'istituto, dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo criterio giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, tenendo tuttavia distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio - cui soltanto si riferisce il criterio legale -, e senza individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione
6 normativa in tal senso (Cass. civ., n. 5268/2020; Cass. civ. 05.08.2024 n.
21997).
Va, infine, osservato che la Suprema Corte (Cass. 31.01.2007 n.
2092) ha stabilito che il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato;
tale decorrenza nasce nei confronti dell'ente previdenziale erogatore onde a carico soltanto di quest'ultimo debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, salva restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso.
Orbene, nel caso in esame la ricorrente non ha contestato la circostanza che la abbia stabilmente convissuto con il CP_1
sin dal mese di marzo 1999. Orbene, quando la parte non CP_4
prenda posizione esplicita sui fatti posti a fondamento della domanda o delle difese avversarie, neanche soltanto per contestarne la veridicità storica, tale comportamento assume un precipuo significato processuale. In passato ad una simile condotta processuale non sortiva alcuna conseguenza, ma a seguito della riforma del rito ordinario del 1990-1995, il legislatore ha introdotto l'onere di prendere posizione sui fatti posti dalla controparte a fondamento della domanda (art.167 c.p.c.) e la giurisprudenza di legittimità, a partire dalla nota pronuncia a Sezioni Unite del 23 gennaio
2002, n. 761, ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile italiano del principio di non contestazione, e, conseguentemente, di un generale onere di contestazione tempestiva, in mancanza della quale il fatto allegato dalla parte è da considerare pacifico e la stessa non è più gravata dell'onere della prova.
La L.69/2009, novellando l'art.115, co.1 c.p.c, ha stabilito, poi, che il giudice deve porre a fondamento della decisione i “fatti non specificamente
7 contestati”, così inserendo tale regola di giudizio nel panorama normativo, anche alla luce della riforma dell'art.111 Cost., con la consacrazione in
Costituzione del principio di ragionevole durata del processo. Da ciò discende che il fatto non contestato è così posto fuori del thema probandum
e non può essere più contestato una volta scaduti i termini preclusivi per le allegazioni delle parti, attualmente previsti nell'art. 473 bis .17 c.p.c., mentre il Giudice deve ritenere il fatto non contestato come provato, a meno che l'inesistenza del fatto stesso risulti da altre prove documentali o costituende.
Nella fattispecie in esame il vincolo coniugale tra la d il Pt_1
ha avuto la durata di 23 anni 6 mesi, mentre il rapporto di CP_4
convivenza stabile tra la ed il ha avuto la durata di CP_1 CP_4
circa 25 anni. D'altro canto, il trattamento pensionistico della in Pt_1
base alle dichiarazioni non contestate delle parti, è inferiore rispetto a quello della e le sue condizioni economiche sembrano CP_1
complessivamente deteriori. Occorre infine, considerare che la Pt_1
era titolare di assegno divorzile che, con gli aggiornamenti ISTAT, sarebbe stato oggi pari a circa € 700,00, mentre la pensione di reversibilità del
FRASSICA ammonta complessivamente ad € 1.249,00. Tutto ciò considerato, ritiene il collegio che la pensione di reversibilità del possa ripartirsi tra coniuge divorziato e coniuge superstite nella CP_4
misura del 50 % ciascuno.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della causa, che richiedeva un intervento giurisdizionale, e non essendo configurabile una vera e propria soccombenza.
P.Q.M.
8 Dichiara che , nata a [...] il [...] Parte_1
ha diritto ad una quota pari al 50 % della pensione di reversibilità liquidata a seguito del decesso di nato a [...] il [...] e Controparte_4
deceduto il 23.04.2024, con decorrenza sin dal primo giorno del mese successivo al decesso di quest'ultimo; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 22/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Ivana Acacia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.2752 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ivi residente in [...]
elettivamente domiciliata in Messina, Via Del Vespro, n. 57, presso lo studio dell'avv. LOMBARDO ASSUNTA (C.F.: C.F._2
), pec: fax: 0906415720, che la
[...] Email_1
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
ed ivi residente in [...]
Nazionale, n. 47, elettivamente domiciliata in Messina, Via Cesare Battisti,
n. 175, presso lo studio dell'avv. MORABITO FILIPPO, (C.F.:
), pec: fax: C.F._4 Email_2
090/662598, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
RESISTENTE
1 E
(C.F.: n. Controparte_2
), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per notaio in Roma rep. n. 37875/7313 del 22/03/2024, dall'Avv. Persona_1
Marco Fazio (C.F.: – indirizzo di posta elettronica C.F._5
certificata: t), ed elettivamente Email_3
domiciliato, con il suo procuratore, presso la sede in Messina, alla CP_3
via Armeria, n. 1;
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., depositato in cancelleria il
02.07.2024, adiva questo Tribunale chiedendo, ai sensi Parte_1
dell'art. 9 comma 3 lege 898/1970, l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità a seguito del decesso, avvenuto in data
23.04.2024, dell'ex coniuge con il quale aveva Controparte_4
contratto matrimonio in data 06.07.1978, con il quale aveva concepito un figlio di nome , nato a [...] il [...], e dal quale aveva Per_2
divorziato con sentenza non definitiva del tribunale di Messina n. 147 del
17.01.2002. A sostegno della istanza deduceva che ricorrevano tutte le condizioni previste dalla legge, in quanto la sentenza che aveva definito il giudizio di divorzio, n. 1628/2005 depositata il 15.09.2005 aveva attribuito alla istante un assegno mensile di mantenimento dell'importo di € 500,00 a carico del , il quale si era in seguito coniugato, in data CP_4
22.10.2019, con Osservava che nella ripartizione del CP_1
trattamento di reversibilità dell'ex coniuge bisognava prendere in
2 considerazione la durata del matrimonio, la circostanza che ella era titolare solo di una modesta pensione ed era proprietaria del 50 % della casa coniugale, la circostanza che era afflitta da vari malanni anche a causa dell'avanzata età. Chiedeva, conseguentemente, che fosse ordinato all'INPS Direzione Provinciale di Messina di provvedere al pagamento mensile in capo alla deducente della pensione di reversibilità di nonché di tutti i ratei arretrati dal primo giorno del Controparte_4
mese successivo al decesso di quest'ultimo fino al dì della prima corresponsione mensile.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 18.07.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 16.10.2024 si costituiva la quale rilevava che ella, pur avendo CP_1
contratto matrimonio con il in data 22.10.2019, nondimeno, CP_4
aveva convissuto more uxorio con lui sin dal mese di marzo 1999, sicché il periodo di convivenza stabile tra la deducente ed il aveva CP_4
avuto la durata complessiva di oltre 25 anni, tempo superiore rispetto alla durata del matrimonio tra la ed il . Aderiva alla Pt_1 CP_4
domanda diretta alla ripartizione del trattamento pensionistico, sottolineando che lei percepiva solo una pensione lavorativa mensile di circa € 678,00 e non aveva altri redditi.
Con comparsa depositata il 04.10.2024, si costituiva l' che CP_3
sottolineava la propria estraneità al giudizio ed evidenziava che il Tribunale avrebbe potuto solo provvedere alla ripartizione della pensione di reversibilità, ma non poteva pronunciare condanna nei confronti dell , CP_3
che aveva liquidato con decorrenza dal mese di maggio 2024 la pensione di reversibilità del coniuge a CP_1
3 All'udienza del 21.11.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Nel merito, va osservato che, in forza della disciplina normativa in materia, il coniuge divorziato è titolare di un diritto alla pensione di reversibilità che in mancanza di un coniuge superstite può essere fatto valere direttamente nei confronti dell'ente previdenziale mentre solo in caso di contestazione o di mancato riconoscimento del diritto, l'interessato dovrà instaurare apposito procedimento davanti alla Corte dei Conti, per le pensioni a carico dello Stato, ovvero davanti al Giudice del lavoro per le altre pensioni (Cass. Civ. sez. un. 13 maggio 1993 n. 5429). Viceversa, nel caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve intervenire l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 9 comma 3 legge n.
898/70 così come modificato dalla legge n. 74/1987.
Il riconoscimento del diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità è subordinato alla ricorrenza di alcuni presupposti, che nella specie ricorrono certamente in capo al coniuge divorziato. In particolare, occorre accertare la circostanza che il coniuge divorziato percepiva un assegno divorzile e che non sia passato a nuove nozze. Dalla documentazione prodotta risulta che percepiva in base a Parte_1
sentenza del tribunale di Messina n. 1628/2005 un assegno divorzile di €
500,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Pacifico è pure l'ulteriore presupposto del mancato passaggio dell'istante a nuove nozze, mentre risulta che era titolare di pensione di Controparte_4
4 vecchiaia e la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che è indifferente il fatto del collocarsi della maturazione del diritto del binubo alla pensione (o dell'evento cui si collega il diritto pensionistico) in data anteriore o successiva alla cessazione del primo matrimonio (Cass. civ. sez.
I 18.07.1997 n. 6619).
L'unico problema che si pone è, pertanto, quello relativo alla ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, che va effettuata, secondo quanto affermato dal menzionato art. 9 legge n. 898/1970, “tenendo conto della durata del rapporto”. In giurisprudenza è, invero, controverso se nel concetto di “durata del rapporto” debba guardarsi esclusivamente al rapporto matrimoniale ovvero si debba considerare più in generale la comunione di vita e di affetti, calcolando anche l'eventuale periodo di convivenza prematrimoniale;
inoltre si è a lungo dubitato se il criterio della durata del rapporto matrimoniale escluda altri elementi di valutazione, come il diverso stato di bisogno dei due titolari del diritto. Le sezioni unite della Cassazione, intervenute a comporre il contrasto su tali questioni (Cass. civ. sez. un.
12.01.1998 n. 159) hanno sostenuto in passato la tesi che la durata del rapporto matrimoniale, coincidente con la durata legale del matrimonio, costituisce un criterio esclusivo di valutazione che precluderebbe la possibilità di attribuire rilevanza ad altri elementi. Sul punto è, tuttavia, intervenuta in seguito la Corte Costituzionale che, con sentenza 4.11.1999
n. 419, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 9 comma 3 legge n. 898/1970, essendo possibile interpretare la norma nel senso che l'elemento temporale, pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del giudice, non è elemento esclusivo dello stesso, sì che tale valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico. La Corte di Cassazione, preso atto di questa pronuncia della Corte Costituzionale ha,
5 nelle successive pronunce, abbandonato la soluzione adottata dalle sezioni unite ed ha affermato, in modo pienamente condivisibile, che in ragione del carattere solidaristico della pensione di reversibilità e alla luce dei precetti costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale la ripartizione del trattamento di reversibilità in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale, anche ponderando ulteriori elementi correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale, come l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, l'eventuale esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge (Cass. civ. 14.03.2000 n.
2920; Cass. civ. 10.01.2001 n. 282; Cass. civ. 16.12.2004 n. 23379; Cass. civ. 30.03.2004 n. 6272). In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorché in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale, in considerazione della finalità solidaristica dell'istituto, dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo criterio giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, tenendo tuttavia distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio - cui soltanto si riferisce il criterio legale -, e senza individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione
6 normativa in tal senso (Cass. civ., n. 5268/2020; Cass. civ. 05.08.2024 n.
21997).
Va, infine, osservato che la Suprema Corte (Cass. 31.01.2007 n.
2092) ha stabilito che il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato;
tale decorrenza nasce nei confronti dell'ente previdenziale erogatore onde a carico soltanto di quest'ultimo debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, salva restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso.
Orbene, nel caso in esame la ricorrente non ha contestato la circostanza che la abbia stabilmente convissuto con il CP_1
sin dal mese di marzo 1999. Orbene, quando la parte non CP_4
prenda posizione esplicita sui fatti posti a fondamento della domanda o delle difese avversarie, neanche soltanto per contestarne la veridicità storica, tale comportamento assume un precipuo significato processuale. In passato ad una simile condotta processuale non sortiva alcuna conseguenza, ma a seguito della riforma del rito ordinario del 1990-1995, il legislatore ha introdotto l'onere di prendere posizione sui fatti posti dalla controparte a fondamento della domanda (art.167 c.p.c.) e la giurisprudenza di legittimità, a partire dalla nota pronuncia a Sezioni Unite del 23 gennaio
2002, n. 761, ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile italiano del principio di non contestazione, e, conseguentemente, di un generale onere di contestazione tempestiva, in mancanza della quale il fatto allegato dalla parte è da considerare pacifico e la stessa non è più gravata dell'onere della prova.
La L.69/2009, novellando l'art.115, co.1 c.p.c, ha stabilito, poi, che il giudice deve porre a fondamento della decisione i “fatti non specificamente
7 contestati”, così inserendo tale regola di giudizio nel panorama normativo, anche alla luce della riforma dell'art.111 Cost., con la consacrazione in
Costituzione del principio di ragionevole durata del processo. Da ciò discende che il fatto non contestato è così posto fuori del thema probandum
e non può essere più contestato una volta scaduti i termini preclusivi per le allegazioni delle parti, attualmente previsti nell'art. 473 bis .17 c.p.c., mentre il Giudice deve ritenere il fatto non contestato come provato, a meno che l'inesistenza del fatto stesso risulti da altre prove documentali o costituende.
Nella fattispecie in esame il vincolo coniugale tra la d il Pt_1
ha avuto la durata di 23 anni 6 mesi, mentre il rapporto di CP_4
convivenza stabile tra la ed il ha avuto la durata di CP_1 CP_4
circa 25 anni. D'altro canto, il trattamento pensionistico della in Pt_1
base alle dichiarazioni non contestate delle parti, è inferiore rispetto a quello della e le sue condizioni economiche sembrano CP_1
complessivamente deteriori. Occorre infine, considerare che la Pt_1
era titolare di assegno divorzile che, con gli aggiornamenti ISTAT, sarebbe stato oggi pari a circa € 700,00, mentre la pensione di reversibilità del
FRASSICA ammonta complessivamente ad € 1.249,00. Tutto ciò considerato, ritiene il collegio che la pensione di reversibilità del possa ripartirsi tra coniuge divorziato e coniuge superstite nella CP_4
misura del 50 % ciascuno.
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della causa, che richiedeva un intervento giurisdizionale, e non essendo configurabile una vera e propria soccombenza.
P.Q.M.
8 Dichiara che , nata a [...] il [...] Parte_1
ha diritto ad una quota pari al 50 % della pensione di reversibilità liquidata a seguito del decesso di nato a [...] il [...] e Controparte_4
deceduto il 23.04.2024, con decorrenza sin dal primo giorno del mese successivo al decesso di quest'ultimo; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 22/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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